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La
Cassetta degli attrezzi Nº 2
Marzo 1996
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La contrattazione nella fabbrica
flessibile ed integrata
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EDITORIALE
La contrattazione nella fabbrica
flessibile ed integrata
Nel precedente numero di Tool
box (la cassetta degli attrezzi), abbiamo messo in evidenza come sia
inevitabile assumere il salario globale a riferimento di una
corretta strategia di difesa e contrattazione delle generali
condizioni di vita della forza lavoro.
Sappiamo infatti che il reddito globale da lavoro dipendente risulta
essere la somma del monte retribuzioni dirette, del monte
retribuzioni sociali e del monte retribuzioni differite.
Proponiamo, in questo numero, di approfondire più dettagliatamente
le questioni relative alle condizioni di scontro oggi aperte sulla
determinazione del salario diretto, fornendo del materiale di
supporto alla campagna che, come Coordinamento delle RSU, abbiamo
lanciato proprio sulle questioni del salario diretto, con la
raccolta di firme per il ripristino di un sistema automatico di
indicizzazione dei salari e delle pensioni, sui rinnovi dei bienni
economici dei contratti di lavoro, sui rinnovi contrattuali del
pubblico impiego e della gomma-plastica, sulla contrattazione
aziendale e sull'occupazione.
In questo numero di Tool box intendiamo osservare soprattutto le
forme di regolazione e di erogazione del salario diretto (dal lato
dell'occupazione e della retribuzione), così come queste sono
deformate dallo scontro concorrenziale attualmente in corso tra
l'interesse di forza lavoro e l'interesse di capitale.
E' fuor di dubbio che la crisi del modello di produzione fordistico
coinvolge e modifica anche le condizioni della contrattazione
sindacale e le forme di erogazione del salario diretto. Nel processo
di trasformazione e mutamento dell'organizzazione del lavoro e del
modo di produrre, il capitale tende ad asservire a sé ed alle sue
nuove esigenze la forza lavoro, piegandola ad adeguarsi alle nuove e
diverse condizioni di uso e consumo che la ristrutturazione
dell'organizzazione della produzione richiede.
Ma l'asservimento della forza lavoro alle nuove esigenze di capitale
non è un fatto automatico e naturale. Ciò avviene per via
coercitiva, nel corso dello scontro concorrenziale, modificando nei
fatti e con la forza, sia le condizioni di utilizzo della forza
lavoro che le condizioni salariali.
Interesse del capitale diventa così, non solo la riduzione del
salario ma anche la modifica delle sue condizioni e forme di
erogazione che devono diventare sempre più funzionali
all'asservimento della forza lavoro, ad una sua maggiore
disponibilità alla flessibilità, elasticità e precarietà di reddito
ed occupazione.
1) Il nostro obiettivo è quindi quello di dimostrare come
l'abolizione della scala mobile non sia stata solo una riduzione di
salario funzionale ad interessi immediati del capitale, ma come
questa abbia aperto la strada alla trasformazione dell'idea stessa
di salario, sempre più determinata non già dalle necessità
riproduttive della forza lavoro, ma dalla dipendenza agli obiettivi
di produttività dell'impresa, di disponibilità e flessibilità della
forza lavoro.
Così da una contrattazione salariale che aveva la sua architrave
nella difesa delle condizioni di mantenimento e riproduzione della
forza lavoro, stiamo oggi subendo una trasformazione delle
condizioni di erogazione salariale che ha la sua nuova architrave
nell'affermazione di forme sempre più dipendenti dagli obiettivi
aziendali.
Secondo questa concezione, il salario non deve essere più concepito
come "l'equivalente della massa di beni necessari al mantenimento ed
alla riproduzione della forza lavoro" ma come "una retribuzione in
cambio di una prestazione che ha un valore relativo all'interesse
aziendale per quella prestazione".
2) Il nostro obiettivo è quello di dimostrare come gli
attacchi oggi aperti sull'occupazione non siano solo rivolti ad una
riduzione degli occupati, ma anche ad una ristrutturazione del
concetto stesso di prestazione, sempre più asservita alle esigenze
della nuova fabbrica flessibile ed integrata. Per ottenere ciò, è
l'attuale impianto normativo e di legge ad essere attaccato e
modificato.
Comprendere queste cose è fondamentale per una corretta
organizzazione della contrattazione, sia nazionale che aziendale, e
con questo numero di Tool box intendiamo appunto fornire alcuni
primi spunti di riflessione.
A supporto di questo approfondimento, forniamo anche una traccia di
ragionamento sul "Che fare" nella contrattazione. Una traccia per
forza di cose generale, che necessita di ulteriori specificazioni
anche categoriali, ma che già contiene alcuni elementi attorno ai
quali ordinare ed organizzare la contrattazione ai vari livelli.
Non abbiamo fatto in tempo a dedicare uno spazio di questo numero di
Tool box anche alla pubblicazione di quello che chiamiamo lo
"Statuto delle RSU". Lo produrremo sul prossimo numero, intendendo
con ciò fornire una proposta concreta su come realizzare una vera
democrazia della rappresentatività nei luoghi di lavoro, colmando il
vuoto di indicazioni che si è realizzato dopo il referendum
sull'art. 19 della legge 300, ed in assenza di una legislazione a
riguardo.
Lo "Statuto delle RSU" (che sarà il risultato di un confronto tra i
delegati e le delegate che partecipano al lavoro del Coordinamento
delle RSU) non intende essere solo una proposizione ed una
indicazione su come noi chiediamo che sia formulata la legge sulla
rappresentanza nei luoghi di lavoro, ma anche una proposta concreta
su cui chiediamo l'adesione di tutte le RSU, di tutti i delegati e
le delegate, realizzandone già, dove possibile, lo spirito e le
indicazioni, affinché la richiesta di maggiore e vera democrazia nei
luoghi di lavoro sia affermata anche nel concreto e nella pratica
dell'organizzazione di base del lavoro sindacale.
Con la pubblicazione dello "Statuto delle RSU", il coordinamento
nazionale delle RSU, delle delegate e dei delegati eletti nei luoghi
di lavoro, pone così concretamente all'ordine del giorno, la
questione, centrale per il movimento sindacale, della democrazia e
dell'autonomia delle sue rappresentanze di base, diretta ed
immediata espressione dei lavoratori e delle lavoratrici.
LINEE SINDACALI
GENERALI DI RIFERIMENTO
Nel precedente numero, abbiamo
affermato che la rivendicazione del salario globale (ossia del
salario complessivo di classe) è la base strategica per l'azione
contrattuale nel mercato della forza lavoro (o, il che è lo stesso,
per la contrattazione delle condizioni di vita dei lavoratori).
Consideriamo ora i seguenti fatti:
1. "... il valore della forza lavoro è determinato dal
valore degli oggetti d'uso corrente che sono necessari per produrla,
svilupparla, conservarla e perpetuarla."
2. se sommiamo i beni di consumo di produzione privata
(comprati attraverso il salario diretto e il salario differito) ai
beni e servizi che lo stato paga totalmente o parzialmente
(attraverso il salario tassato trattenuto in busta paga) otteniamo
l'insieme degli oggetti che oggi sono d'uso corrente
(questo insieme corrisponde al salario complessivo di classe)
3. il salario complessivo di classe ossia "... il prezzo
di mercato del lavoro, come quello di tutte le altre merci, si
adatterà a lungo andare al suo valore; ... perciò, ... l'operaio
..., in ultima analisi ... non riceverà che il valore del suo
lavoro, il quale si risolve nel valore della sua forza lavoro,
determinato a sua volta dal valore degli oggetti d'uso necessari
..."
4. la forza lavoro ha la proprietà di produrre una quantità
di valore superiore a quello necessario alla sua produzione e
riproduzione, superiore cioè al salario; in altri termini il salario
rappresenta solo il valore pagato, mentre il valore non pagato
diventa profitto e dunque un aumento del salario (del valore pagato)
causa una riduzione del profitto (del valore non pagato)
5. il salario complessivo di classe a differenza del prezzo
delle altre merci dipende da due diversi elementi di valore della
forza lavoro "... di cui l'uno è l'elemento fisico, l'altro è
storico o sociale. [...]. Questo elemento storico o sociale ... può
aumentare o diminuire, ed anche annullarsi, in modo che non rimanga
che il limite fisico."
6. poiché il modo di produzione capitalistico, trasformando
il lavoro in merce forza lavoro, ne trasforma il limite fisico nel
suo valore minimo:
· possiamo"... stabilire i salari minimi,
· ma non (possiamo stabilire) quelli massimi.
· Possiamo ... dire che ... il massimo del profitto corrisponde
al limite fisico minimo (del salario complessivo di classe
caratteristico della attuale fase fordista), ...
· (ma) Non possiamo dire quale è il limite ultimo al quale
(il profitto può) cadere. [...].
· (possiamo infine dire che per il profitto) ... è possibile una
serie immensa di variazioni. (e che) La determinazione del
suo livello reale viene decisa soltanto dalla lotta incessante tra
capitale e lavoro; in quanto il capitalista cerca costantemente di
ridurre i salari al loro limite fisico minimo e di estendere la
giornata di lavoro al suo limite fisico massimo, mentre l'operaio
esercita costantemente una pressione in senso opposto."
7. la "... lotta ... in cui vengono richiesti aumenti o
combattute riduzioni di salario si verifica soltanto come
conseguenza di mutamenti precedenti ed è il risultato di precedenti
variazioni nella quantità della produzione, delle forze produttive
del lavoro, del valore del lavoro, del valore del denaro, della
estensione o dell'intensità del lavoro estorto, delle
oscillazionidei prezzi di mercato, ... e delle diverse fasi del
ciclo industriale: in una parola si tratta delle reazioni degli
operai contro una precedente azione del capitale. Se si considera la
lotta per un aumento (del salario complessivo di classe)
indipendentemente da tutte queste circostanze, e si prendono in
considerazione solo i mutamenti (delle forme particolari di
salario diretto, salario differito e salario tassato in modo
separato ed esclusivo) trascurando tutti gli altri mutamenti dai
quali essi derivano, si parte da una premessa falsa per arrivare a
false conclusioni."
8. Se teniamo conto "... (del)l'imponente sviluppo
delle forze produttive ...(e) ... (del)l'enorme massa
di capitale fisso che ... é entrata nel processo della produzione
sociale... (durante gli ultimi 20 anni, ci troviamo di fronte
alla necessità di) ... spiegare le cause per cui la diminuzione
del saggio di profitto non sia stata più forte o più rapida. (La
risposta a questo problema é nota. Agiscono infatti) ...
influenze antagonistiche, che contrastano ... l'azione della legge
generale (della caduta del saggio di profitto). (Tra) Le più
generali di queste influenze antagonistiche ... (troviamo l')Aumento
del grado di sfruttamento del lavoro [...], (la) Riduzione
del salario [...] (e) La sovrappopolazione relativa".
I fatti considerati permettono di tracciare le seguenti linee
sindacali generali:
1. Un adeguato "programma di lotta per il salario complessivo
di classe" deve
· valutare come uno stato determinato del capitale produca, mediante
l'azione dei capitalisti, la corrispondente riduzione dei salari o,
più semplicemente, come la classe dei capitalisti attacca nel
determinato stato del capitale;
· decidere come la classe operaia deve "strappare dalle occasioni
che le si presentano (in quel determinato stato del capitale)
tutto ciò che le può servire a migliorare temporaneamente la sua
situazione" o, più semplicemente, come la classe operaia
risponde all'attacco del capitale.
2. La rivendicazione di una qualsiasi forma particolare del
salario (salario diretto, differito e tassato), in quanto é sempre e
soltanto parte dell'opposizione oggettiva tra capitale e lavoro,
deve sempre e soltanto essere parte del "programma di lotta per il
salario complessivo di classe".
Seguendo queste linee sindacali affrontiamo ora le questioni
relative all'attuale scontro sul salario diretto.
Il monte delle retribuzioni dirette è uguale al valore degli
stipendi lordi, moltiplicato per il numero dei lavoratori occupati e
quindi dipende dalla lotta e dalla contrattazione sul livello degli
stipendi e sul livello dell'occupazione.
COME ATTACCA LA CLASSE DEI
CAPITALISTI
Dall'inizio degli anni '70, la
crisi di valorizzazione e le necessità della ricapitalizzazione,
hanno portato il capitale a mettere in atto le influenze
antagonistiche alla caduta del saggio di profitto puntando a:
1. La riduzione del monte delle retribuzioni dirette
attraverso la riduzione dell'occupazione realizzata con:
· la riduzione del numero dei dipendenti attraverso l'aumento della
produttività, la gestione delle eccedenze occupazionali tramite la
mobilità, la cassa integrazione, i prepensionamenti
· la precarizzazione dei rapporti di lavoro e delle prestazioni, che
si traducono poi in precarietà anche delle condizioni di reddito.
2. La riduzione del monte delle retribuzioni dirette
attraverso la riduzione della paga realizzata con:
· l'eliminazione della scala mobile e di ogni altra forma di
indicizzazione delle retribuzioni
· il blocco della restituzione del fiscal drag.
· l'attacco alle forme stesse di determinazione del salario, per via
contrattuale e di legge
· l'introduzione del salario di produttività e per obiettivo
· l'eliminazione dei sistemi classificatori ad "inquadramento unico"
· l'introduzione del salario di mansione
· l'introduzione del salario di ingresso, di formazione lavoro, ecc.
· le gabbie salariali per area geografica.
L'attacco al salario diretto
dal lato dell'occupazione
Gli anni 60 e l'"occupazione
assistita"
Negli anni 60 lo scontro tra
capitale e lavoro sull'occupazione ha prodotto un quadro normativo
che potremmo definire di "occupazione assistita". I contratti e le
leggi stabiliscono che l'occupazione a rischio sia gestita con lo
strumento della sospensione temporanea dal lavoro monetizzata da
integrazioni salariali e senza risoluzione del rapporto.
La condizione di "occupato" risulta "assistita" per periodi più o
meno lunghi. Prima con la Cassa integrazione guadagni (C.I.G.)
ordinaria, a tutela di precarizzazioni momentanee, causate da
mancanza di commesse ed ordini, o per improvvise fermate causate da
eventi di forza maggiore ed urgenze manutentive. Poi (fine anni '60)
con la C.I.G. straordinaria o speciale, a tutela di precarizzazioni
occupazionali conseguenti ad interventi o crisi strutturali,
aziendali e di settore, o conseguenti a piani di ristrutturazione e
riconversione.
Il cardine di questo sistema era la "titolarità del posto di
lavoro". Questa assicurava al lavoratore sospeso il rientro in
azienda a parità di condizioni, salariali e professionali.
Il quadro normativo, che abbiamo chiamato di "occupazione assistita"
risulta dallo scontro di classe generato dallo sviluppo del
fordismo.
Alla fine degli anni 60 inizia il declino fordista. Le prime
evidenze della crisi di valorizzazione erano considerate momentanee
ed accidentali (congiunturali). Il sistema reagiva in modo
tradizionale illudendosi che le difficoltà sarebbe state superate
con interventi "classici" di ristrutturazione della produzione e dei
costi occupazionali e salariali. La base produttiva Fordista non era
messa in discussione.
Gli accordi sindacali, anche quelli realizzati dai consigli di
fabbrica, non sfuggivano all'illusione "congiunturalista". Il
ricorso alla C.I.G. e alle altre normative di sostegno, diventava la
soluzione principe per fronteggiare lo scontro sull'occupazione
durante ogni "congiuntura negativa". Intanto, progressivamente, si
affermava l'idea che fosse opportuno fare sacrifici per contribuire
alla ripresa così che durante gli anni 70 il sindacato arrivò a
considerare inevitabili e necessari sia la riduzione dei salari
(contenimento delle rivendicazioni e loro compatibilità con le
esigenze di produttività, competitività e mercato), sia il taglio
dei "rami secchi", sostenendo che si sarebbero liberate risorse da
destinare ad investimenti nuovi e "più efficienti", capaci di
rilanciare l'economia e l'occupazione.
Dall'"occupazione assistita"
alla "disoccupazione assistita" attraverso la legge 223
Negli anni 70-90 emergono
tutti i limiti del processo di produzione fordista. In particolare
le crisi generali dei primi anni 80 e 90 dimostrano l'esaurimento
delle sue capacità di valorizzazione. La sua forma e la sua sostanza
di capitale vengono progressivamente "distrutte-liberate-mutate"
mentre cercano di realizzare un nuovo processo lavorativo in grado
di rialimentare condizioni stabili di valorizzazione e di crescita
del profitto.
La "distruzione" della fabbrica Fordista a flusso lineare rigido (la
fabbrica che legava fortemente la singola forza-lavoro (F.L.) al suo
posto e mediava lo scontro tra capitale e lavoro nel quadro
normativo di occupazione assistita) e la sua scomposizione nella
fabbrica Fordista integrata e flessibile (la fabbrica che ha rotto
quel legame e non sopporta quel quadro normativo) modificano
sostanzialmente le condizioni dello scontro di classe.
Da un lato le distruzioni-trasformazioni tecnologiche ed
organizzative riducono la quantità di lavoro prestato e il tempo
necessari alla produzione dell'insieme di merci effettivamente
vendibili.
Dall'altro la qualità vendibile della F.L. (la "professionalità"
formatasi nella fabbrica Fordista) diventa inutile (perde valore
d'uso).
I lavoratori vengono precarizzati, resi disponibili e sottomessi
alle flessibilità proprie dei nuovi modelli organizzativi, e quando
ciò non avviene, mostrano drammaticamente ciò che sono: manodopera
eccedente da espellere.
In questo quadro, il normale ricorso alla sospensione dal lavoro non
risolve alcun problema. Al contrario esso aumenta le difficoltà del
capitale poiché colpisce ancora di più un livello di profitto già
calante per la crisi di sovrapproduzione. Da qui l'attacco al quadro
normativo di "occupazione assistita" (fine anni 80) e il passaggio
ad un sistema contingente di "disoccupazione assistita" (inizio anni
90) che in pratica viene progressivamente eluso e logorato da un
gran numero di licenziamenti "informali" e che può precipitare in
ogni momento nella "disoccupazione pura e semplice".
Inizialmente il problema della liquidazione della manodopera
eccedente viene ancora attenuato dall'applicazione delle norme
assistenziali. Ma il numero dei lavoratori obsoleti e
l'impossibilità di un loro reimpiego crescono così tanto che lo
Stato per pagare il sostegno previsto dalla legislazione alla
sospensione del lavoro (cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, contratti di solidarietà) ed alla ricollocazione
(liste di mobilità, corsi di formazione per i lavoratori in cassa
integrazione, ecc.) dovrebbe aumentare le entrate contributive
attraverso un rilevante incremento di costo del salario tassato.
Ecco dunque come le norme assistenziali si trasformano in sprechi,
rigidità e vincoli economici.
I capitalisti si pongono alla testa di un violento attacco contro
tali sprechi della "spesa sociale", per l'affermazione del mercato e
del profitto come valori unici ed unici regolatori delle leggi della
società. Il sistema della "occupazione assistita" viene dichiarato
vecchio, burocratico, inefficiente e pericoloso per la "salute"
delle aziende. Esso deve essere "riformato" secondo la strategia
della deregolamentazione per eliminare ogni vincolo alla libertà di
impresa (quindi anche alla libertà di licenziare) ovvero e in realtà
per eliminare le sue influenze negative sul livello del profitto.
In sostanza i capitalisti attaccano:
· il diritto dei lavoratori sospesi al mantenimento della
"titolarità del posto di lavoro" chiedendo l'eliminazione di tale
diritto dalle norme di C.I.G.
· il sistema della "assistenza all'occupazione" chiedendone la
trasformazione in sistema di "assistenza alla disoccupazione" in
modo che le risorse in esso impegnate siano ridotte, quelle
risparmiate siano utilizzate per finanziare provvedimenti di
sostegno all'impresa e sia avviata la "liberalizzazione del mercato
del lavoro, in entrata in uscita".
Lo smantellamento del precedente quadro normativo, inizia
concretamente con la legge 223 del '91. Essa stabilisce le procedure
che permettono ai padroni di licenziare i lavoratori riconosciuti
eccedenti.
In particolare tali lavoratori:
· sono licenziati immediatamente o dopo la totale sospensione dal
lavoro attuata in modi e periodi diversi (cassa integrazione
ordinaria e straordinaria)
· sono inseriti in liste di "mobilità ordinaria", per periodi
limitati di tempo
· sono inseriti in liste di "mobilità lunga" per un massimo di 7
anni fino al raggiungimento della pensione, e
· sono assistiti economicamente con una indennità (dello stesso
importo della C.I.G.S.) versata dall'INPS durante la permanenza in
mobilità (l'assistenza economica può essere prorogata mediante
decreto).
La legge 223 sostanzia così il passaggio al sistema che abbiamo
chiamato di "disoccupazione assistita".
L'attacco alla "disoccupazione
assistita" attraverso l'erosione della legge 223
L'"esaurimento economico" del
fordismo non si traduce immediatamente nel suo mutamento e il
capitale continua a utilizzarne la base tecnica intensificandone al
massimo lo sfruttamento (come nel caso della produzione toyotista)
per realizzare l'enorme massa di capitale necessaria alla
"transizione" verso un nuovo processo di produzione capitalistico
capace di rilanciare l'accumulazione.
Il capitale esausto viene liquidato (chiusura di fabbriche, di
linee, di attività) e i suoi "residui" vengono ricomposti in quegli
interventi sulla fabbrica (produzione snella e flessibile) e sulla
forza lavoro (riduzioni di organico, aumento dell'intensità di
lavoro e della flessibilità, peggioramento della sicurezza sul
lavoro) che si rivelino capaci di produrre una qualche adeguata
valorizzazione. Contemporaneamente la F.L. occupata e le
organizzazioni sindacali vengono sottomesse a questa logica.
Gran parte delle ristrutturazioni degli ultimi anni e di quelle in
corso, complete di accordo sindacale per l'uso massiccio della 223,
realizzano semplicemente la distruzione di ciò che non serve più ed
il massimo sfruttamento di ciò che può dare profitto.
Ma questo non basta!
Le pressioni dei capitalisti per la deregolamentazione del mercato
del lavoro stanno già producendo una consistente erosione delle
norme di "disoccupazione assistita ".
E' nota al riguardo la linea del ministro del lavoro Tiziano Treu
che:
· considera la C.I.G. uno strumento inadatto al sostegno
dell'occupazione e troppo oneroso per le casse dello stato,
· considera conclusa la fase delle "facili proroghe" dell'indennità
di mobilità,
· sostiene la necessità di rivedere sia la durata che l'ammontare
dell'indennità della C.I.G. e ritiene inevitabile disattivare i
prepensionamenti e la mobilità lunga di accompagnamento alla
pensione.
La trasformazione dei
contratti: dalla condizione lavorativa stabile a quella precaria
La produzione flessibile si
basa su una rinnovata sussunzione formale del lavoro che il capitale
realizza sviluppando la concorrenza occupazionale tra i lavoratori
attraverso la precarizzazione e riducendo la loro forza lavoro ad un
mezzo flessibile e disponibile ad essere impiegata quando, dove, e
solo se serve. Così ad esempio il "capitalista toyotista"
contrappone ad una minoranza di occupati meno precari (perché
dispongono di F.L. con valore d'uso adatto alla produzione
flessibile e perché scambiano intensificazione del lavoro con minore
precarietà) una maggioranza di disoccupati e precari disponibile a
ridurre il salario, la qualità delle condizioni di lavoro, la
sicurezza, i diritti e la democrazia nei luoghi di lavoro.
Dunque Il capitale ha bisogno di realizzare la massima flessibilità
e variabilità delle forme del rapporto di lavoro.
Per questo i capitalisti intendono affermare nei contratti di lavoro
i principi di variabilità occupazionale e flessibilità professionale
eliminando quelli attuali di garanzia e stabilità.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la posizione
professionale non dequalificabile ed il relativo livello categoriale
non devono più essere diritti automaticamente derivati
dall'assunzione. Rapporto di lavoro, prestazione professionale e
livello categoriale devono cambiare casualmente secondo le mutevoli
condizioni dell'impresa e del mercato.
Lo scontro per la determinazione del nuovo quadro normativo è aperto
e sarà una delle questioni sociali principali all'ordine del giorno
dei prossimi mesi.
Il capitale ad esempio intende:
· allargare i contratti di formazione lavoro anche alle categorie
professionalmente più' basse, favorendo così assunzioni a termine, a
salario ridotto e sostenute con sgravi fiscali e previdenziali
· estendere il più possibile anche nell'industria le assunzioni a
termine a carattere stagionale e precario il cui utilizzo è oggi
prevalentemente concentrato in settori quali l'agricoltura ed il
terziario
· legalizzare il lavoro interinale a cui il capitale guarda con
interesse come strumento di regolamentazione organica e stabile
delle nuove forme di rapporto di lavoro. Nel rapporto di lavoro
interinale il lavoratore può essere affittato da un'azienda
all'altra, passando per periodi di inattività e disoccupazione, in
una logica di deregolazione totale.
Le proposte di legge sul
lavoro interinale
Con l'accordo confederale è
stata aperta la strada alla realizzazione di una legge sul lavoro
interinale.
Le proposte, avanzate dai diversi soggetti interessati, prevedono
che chiunque abbia avuto regolare autorizzazione possa costituire
un'agenzia di intermediazione di mano d'opera, cui i lavoratori
disoccupati ed in cerca di impiego si possono iscrivere. All'agenzia
si rivolgono le imprese che intendono "affittare" mano d'opera per
periodi più o meno lunghi riconoscendo una retribuzione
corrispondente a quella prevista dal CCNL di appartenenza
dell'azienda. Tutti fanno comunque riferimento alle due modalità
sperimentate in Europa. E precisamente: in un caso il lavoratore
iscritto all'agenzia di intermediazione, percepisce comunque nei
periodi di non affitto, un assegno minimo a carico dell'agenzia (con
la variante dell'assegno totalmente o parzialmente a carico dello
stato); nell'altro l'agenzia di intermediazione funziona solo come
luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, senza alcuna
responsabilità di erogare sostegni al reddito.
In parlamento sono state
presentate tre proposte di legge:
· La proposta di legge
Giugni.
Giugni, propone di garantire ai lavoratori iscritti all'agenzia, un
assegno minimo mensile da erogare come indennità di mancato lavoro
che verrebbe assorbito (superata una certa somma semestrale) dalla
retribuzione eventualmente percepita per gli impieghi svolti. Questa
proposta è fortemente avversata dalle compagnie multinazionali di
intermediazione di mano d'opera per i costi che comporta.
· La proposta della Lega.
La Lega propone che le agenzie di intermediazioni possano stipulare
convenzioni per l'utilizzo di F.L. disponibile iscritta alle liste
di mobilità e che ad esse sia riconosciuto un compenso pari al 30%
della retribuzione netta spettante al lavoratore "appaltato".
· La proposta di Forza Italia (ipotesi Mastella).
Forza Italia propone di ampliare il ricorso alle normative già
esistenti in materia di lavoro a termine e di lavoro stagionale,
senza inventare nuove tipologie di rapporto di lavoro. Riconosce la
possibilità, per le imprese, di affittare la propria mano d'opera,
attraverso una diversa definizione e liberalizzazione degli
strumenti del "comando" e del "distacco". La retribuzione dei
lavoratori assunti a termine, o affittati con il comando-distacco,
dovrebbe far riferimento ai CCNL di appartenenza dell'impresa che
assume o affitta, proporzionalmente alla durata dell'assunzione a
termine o del comando-distacco.
Le associazioni multinazionali di intermediazione di mano d'opera,
che già operano all'estero, propongono di istituire un fondo,
gestito dalle imprese e dai sindacati, che deve curare la formazione
del personale iscritto alle agenzie ed in attesa di affitto o
appalto. In questo caso i lavoratori interessati percepirebbero un
gettone di partecipazione alla formazione, invece di una
integrazione retributiva. Le citate associazioni chiedono inoltre di
estendere l'affitto e l'appalto di mano d'opera anche alle categorie
professionalmente più' basse, cosa che non è trattata chiaramente
nelle proposte di legge già presentate in parlamento.
Su questo aspetto il sindacato ha avanzato qualche obiezione poiché
teme una eccessiva precarizzazione del lavoro "stabile". Ma Treu ha
già messo in guardia i sindacati dal formulare eccessive rigidità
nel fissare i limiti all'uso di forza lavoro in affitto. D'altra
parte il Ministro del lavoro, anche sul trattamento economico dei
lavoratori iscritti alle agenzie, si è premurato di andare incontro
alle società di intermediazione.
In una intervista al "sole 24 ore", afferma infatti.
"Occorre verificare i costi di queste esperienze. L'indennità di
mancato lavoro, come è prevista nel progetto Giugni ed in quello
Mastella, rischia di rendere questo strumento non più appetibile per
le imprese, e quindi, alla fine, può' rivelarsi
controproducente"..."E' chiaro che anche le agenzie di
intermediazione sono imprese come le altre, e quindi, devono poter
avere un margine economico, devono poter far profitti".
L'attacco al salario diretto
dal lato della retribuzione
La struttura retributiva
fordista
La lotta di classe tra i lavoratori e i capitalisti ha prodotto i
seguenti elementi della retribuzione fordista:
a) Retribuzione di base
É l'elemento direttamente
collegato alla riproduzione del valore di scambio e del valore d'uso
della F.L. Esso é costituito da tre parti:
1) La quota professionale ossia la parte di salario
che paga il costo di riproduzione della F.L. secondo il suo
particolare valore d'uso e che é rappresentata, nei contratti dal
minimo tabellare per ciascun livello categoriale.
Nel dopoguerra, e fino agli anni '60, la contrattazione ha definito
due quote-figure professionali di tipo taylorista:
· la prima, utilizzando il concetto "scientifico" di "lavoro
qualificato", classificava l'operaio comune, quello che si stava
preparando alla qualifica, e l'operaio qualificato (esistevano anche
la classificazione inferiore di manovale e quella superiore di
operaio specializzato, ereditate dalla fabbrica pretaylorista);
· la seconda, utilizzando il concetto di "paga di posto",
classificava i lavoratori in rapporto alla posizione e alla relativa
mansione (utilizzando i sistemi cosiddetti di job-evaluation).
Le lotte successive agli anni '60, hanno cambiato queste tipologie
introducendo il sistema classificatore fordista così detto di
"inquadramento unico" che invece della mansione valuta e remunera
una particolare capacità lavorativa. Questo sistema rende visibile
la relazione tra un particolare valore d'uso del lavoratore e un
determinato salario, la fissa nell'assegnazione della categoria e di
quest'ultima assicura la remunerazione indipendentemente
dall'utilizzo ottimale del lavoratore stesso nel ciclo produttivo.
2) La quota di mantenimento
ossia la parte di salario che tutela o integra la retribuzione base
di fronte a fatti esterni come l'aumento delle necessità o del costo
della vita. Appartengono a questa quota:
· gli assegni familiari che sostengono il mantenimento
della famiglia tenendo conto della sua dimensione e composizione
· la scala mobile che recuperava automaticamente una
parte dell'inflazione.
La scala mobile, in quanto garantiva la tenuta della retribuzione di
base, in tanto agiva come elemento fondamentale di unificazione
economica della classe. Questa unificazione e quella tenuta, con i
livelli occupazionali relativamente alti degli anni 60-70, hanno
costituito la base strutturale e materiale del sindacalismo
vertenziale fordista.
3) L'Indennità di mantenimento
ossia la parte di salario a sostegno dei costi che la F.L. deve
affrontare per recarsi e mantenersi sul posto di lavoro. Le vertenze
sindacali degli anni 60/70, avendo riaffermato il concetto che il
salario dipende dalla quantità di beni e servizi necessari alla
produzione-riproduzione della F.L., comprendevano e consideravano
oggetto di contrattazione l'erogazione di servizi o di indennità
sostitutive per la mensa, il trasporto, il vestiario, ecc., nonché
numerosi rimborsi come quello previsto a sostegno delle spese
scolastiche dei figli.
b) Retribuzione di anzianità
É l'elemento che, attraverso
il meccanismo cosiddetto degli scatti di anzianità, collega
automaticamente il livello dello stipendio agli anni di lavoro
presso la stessa azienda. Esso dovrebbe servire a premiare la
fedeltà aziendale, ma, essendo costituito da una rilevante
percentuale (5%) sullo stipendio o su una parte di esso, ha finito
per diventare un importante mezzo di adeguamento garantito del
salario del lavoratore.
c) Retribuzione di
produttività'
É l'elemento che recupera
salario dagli incrementi di produttività secondo il grado di
sottomissione dei lavoratori alla logica del cottimo o, il che é lo
stesso secondo il grado di accettazione dell'idea che il salario sia
determinato dalla capacità di rendimento del lavoratore. Esso si
presenta in duplice forma:
· "retribuzione di produttività a riparto" e
· "retribuzione di produttività ad incentivo".
Preso a riferimento l'aumento di produzione derivato da maggior
produttività:
* nella prima forma, si utilizza una quota della maggior produzione
per migliorare le condizioni generali di tutti i lavoratori (premio
di produzione in cifra fissa, riduzione dell'orario di lavoro a
parità di salario e di condizioni di lavoro, aumento degli
occupati);
* nella seconda forma, il lavoratore ottiene un aumento individuale
della paga calcolato mediante meccanismi (cottimo, straordinario,
premi per obiettivo o di produttività) che dovrebbero misurare
quanto i "produttori" (individualmente o in gruppo) siano capaci di
aumentare il rendimento economico del capitale.
La composizione contrattuale delle due forme indica il grado di
sottomissione dei lavoratori alla logica del cottimo. Se le
richieste dei lavoratori sono costruite secondo la prima forma la
sottomissione si riduce, aumenta in caso contrario. La sottomissione
é massima quando tutta la retribuzione di produttività é regolata
sulla base della seconda forma.
Negli anni 60-70, con la contrattazione aziendale sui premi (di
produzione, feriali, a mensilità aggiuntive, ecc.) e con
l'introduzione ed il continuo aumento del minimo garantito di
cottimo, con la riduzione di orario a parità di salario, aumenta il
salario di produttività a riparto e diminuisce di conseguenza il
grado di sottomissione dei lavoratori alla logica del cottimo.
d) Retribuzione di merito.
É l'elemento elargito
discrezionalmente dall'impresa a singoli lavoratori (superminimi,
assegni ad personam, benefit, ecc.).
L'attacco alla retribuzione
fordista
L'esaurimento del fordismo e
le corrispondenti azioni del capitale, antagonistiche alla caduta
del saggio di profitto, hanno determinato la crisi del relativo
modello di retribuzione.
Il capitale oltre alla diminuzione del salario, realizzata riducendo
l'occupazione, riducendo la retribuzione netta con l'eliminazione
degli automatismi (scala mobile e scatti di anzianità) e con
l'introduzione di retribuzioni ridotte (salario di ingresso,
contratti di formazione lavoro), comprimendo le dinamiche
rivendicative sul salario (tetti programmati di inflazione), deve
ristrutturarne la forma e l'utilizzo, per facilitare la sussunzione
della F.L. all'aumento dello sfruttamento ed alla intensificazione
del lavoro propria della fabbrica fordista integrata e flessibile.
Cosi' ad essere attaccate e trasformate sono soprattutto le voci che
costituiscono la retribuzione base di mantenimento e riproduzione
della F.L. per distruggerne le caratteristiche stabili e difensive e
spostare il baricentro del sistema salariale verso la retribuzione
di produttività ad incentivo. Il salario non deve più corrispondere
al fabbisogno monetario necessario al mantenimento e alla
riproduzione della famiglia del lavoratore e, di conseguenza, essere
rivendicabile in misura tale da permettere condizioni di vita
normali. Esso deve invece diventare il compenso per le particolari
capacità del lavoratore di produrre un determinato rendimento o
risultato economico. Più tali capacità appariranno valide, più la
classe accetterà di piegarsi alle condizioni produttive imposte dal
capitale e più la sua F.L. sarà sfruttata per un salario
"apparentemente" maggiore.
Dal punto di vista della determinazione delle forme della
retribuzione, questo è lo scontro di classe attualmente aperto.
Vediamone lo svolgimento, mantenendo come riferimento gli elementi
retributivi prima descritti:
a) Retribuzione di base.
La quota professionale.
La appartenenza categoriale, una volta acquisita, è garantita, in
virtù del codice civile e delle normative contrattuali,
indipendentemente dalla prestazione ottimale e dalla produttività
che il lavoratore realizza; essa inoltre rappresenta una concreta
rigidità alla dequalificazione poiché non é possibile adibire un
lavoratore a mansioni di livello inferiore. Orbene, dato che i
caratteri di stabilità e di difesa tipici del salario professionale
non sono immediatamente piegabili alla nuova logica che prevede il
predominio del salario ad incentivo e di merito, i capitalisti hanno
messo in discussione il sistema dell'inquadramento unico.
Sono significative le seguenti note di Confndustria in preparazione
degli ultimi rinnovi contrattuali:
Gli attuali sistemi
classificatori sarebbero obsoleti e superati. La ristrutturazione
dell'organizzazione del lavoro, la informatizzazione delle procedure
e delle operazioni, le nuove tecnologie, avrebbero fatto nascere
nuove tipologie di F.L., non adeguatamente rappresentate negli
attuali dispositivi di inquadramento, i quali, appiattendo le
differenze e non valorizzando le nuove specificità professionali,
demotiverebbero lo sviluppo delle nuove professionalità.
In realtà, dietro questa "voglia di nuovo", si nasconde
l'impossibilità di sussumere il salario professionale, così come è
ora, e la necessità di disattivarne la portata stabilizzante e
difensiva.
Con l'assenso sindacale, Confindustria ipotizza di scomporre la
professionalità fordista (declaratorie contrattuali) in moduli
professionali adattabili al ciclo lavorativo. Si cerca così di
aumentare le distinzioni categoriali (da 8 a 12, ma anche a 16 come
nel caso del contratto del petrolio) in modo che si costituiscano
scale salariali facilmente utilizzabili per politiche di
incentivazione.
Questa impostazione è sostenuta anche in sede di contrattazione
aziendale, dove la pressione salariale dei lavoratori viene
dirottata verso la formalizzazione di ulteriori "specificità
professionali d'azienda" che ampliano ulteriormente la
frammentazione già definita a livello nazionale.
Tuttavia, data l'oggettiva difficoltà di stravolgere completamente
gli attuali sistemi di inquadramento (tutelati dal codice civile),
si definiscono sistemi salariali paralleli legati al modulo-posto
flessibile.
E' il caso dell'I.P.O. (indennità di posizione organizzativa),
istituita con l'ultimo contratto dei chimici che Confindustria
intende generalizzare a tutte le categorie e settori. Con questa
innovazione contrattuale, che individua all'interno di ogni livello
categoriale una graduatoria di indennità associate a particolari
attività, l'azienda:
· può dare o togliere tale indennità, semplicemente spostando il
lavoratore tra le attività nell'ambito della stessa categoria (che
quindi non viene toccata);
· può sventagliare le paghe dei lavoratori di pari categoria
incentivando la mobilità interna di posto e di mansione, o di
contro, penalizzando le rigidità.
D'altra parte la stessa innovazione contrattuale permette di
spostare quote di salario professionale a forme di salario ad
incentivo. Gli aumenti contrattuali sono infatti riparametrati in
parte sui livelli professionali ed in parte sulle I.P.O. e
Confindustria si è già premurata di sottolineare che lo stesso si
dovrà fare per la contrattazione salariale aziendale, che andrà
riparametrata sulle I.P.O.
Siamo per ora in una fase iniziale e confusa (strutturata
contrattualmente solo nei chimici), ma questa impostazione é
sicuramente uno dei cardini della strategia padronale per la
contrattazione.
L'obiettivo è lo smantellamento dell'inquadramento unico, affermando
al suo posto sistemi modulari di valutazione funzionali alla
flessibilizzazione ed alla intensificazione del lavoro.
La quota di mantenimento.
La sostanziale eliminazione della scala mobile, in quanto ha tolto e
toglierà stabilità e consistenza a tutte le retribuzione di base
(che periodicamente incorporavano l'importo di scala mobile), in
tanto produce e produrrà la divisione-competizione economica tra i
numerosi e diversi frantumi della classe. L'interesse dei frantumi
"aristocratici" (i lavoratori più forti) sostenuto dal loro
vantaggio competitivo e dalla "benevolenza" dei capitalisti
(sostanziata di straordinari, aumenti di merito, ecc.), vuole
istituire, a fondamento di un "nuovo" sistema retributivo, il
compenso della capacità dei "produttori" di aumentare il rendimento
economico del capitale. Come é evidente, siamo al ritorno della
forma di cottimo.
Tutto questo diventa la base strutturale e materiale del
sindacalismo concertativo.
Anche gli assegni familiari, che in qualche modo erano
concettualmente legati al sostegno del carico familiare del
lavoratore, non più rivalutati dalla legislazione, sono da tempo
diventati elementi marginali della retribuzione del lavoratore.
L'indennità di mantenimento.
Il capitale mette in discussione tutte le indennità di mantenimento
e, con accordi o ricorsi alla magistratura (ad esempio l'indennità
di mancata mensa), le caccia fuori dalla categoria di salario.
Il fatto che il lavoratore sostenga dei costi (viaggiare e
mangiare), per garantire la messa in produzione della sua merce
F.L., è questione irrilevante per l'impresa che tiene in
considerazione tale merce dal lato del suo consumo e non della sua
riproduzione.
I capitalisti attribuiscono all'indennità di mensa, di trasporto,
ecc. il carattere di vere e proprie "false spese aziendali"; operano
quindi perché il lavoratore le sostenga in misura sempre maggiore,
fino ad accollarsele totalmente.
b) Retribuzione di anzianità
Lo smantellamento degli scatti
di anzianità, diventati ormai una garanzia difensiva del salario al
pari della scala mobile e di tutte le altre forme di indicizzazione
della retribuzione, é un passo importante nell'azione del capitale
per la riduzione dei salari e per la loro ristrutturazione.
L'attacco alla retribuzione di anzianità, come per la scala mobile,
è stato condotto:
· sul piano teorico mettendo in discussione gli automatismi,
tacciati (anche da parte sindacale) di occupare spazi negoziali che
competevano alla contrattazione, e di essere strumenti obsoleti di
derivazione fascista e premianti di una fedeltà all'azienda ormai
anacronistica;
· sul piano pratico procedendo, nei contratti di molte categorie,
prima alla riduzione del numero di scatti di anzianità, poi alla
loro liquidazione con la ristrutturazione del meccanismo. Alla fine
si é prodotto un arcipelago di soluzioni, tutte orientate al
seguente obiettivo: il salario di anzianità deve perdere la sua
funzione difensiva e diventare un fattore marginale e residuale
della retribuzione.
c) Retribuzione di
produttività
Sappiamo che la prevalente
composizione a riparto del salario di produttività ed il relativo
basso grado di sottomissione dei lavoratori alla logica del cottimo
riduce la concorrenza tra le diverse F.L. e ne favorisce la rigidità
difensiva a fronte di peggioramenti delle condizioni lavorative.
D'altra parte conosciamo anche l'assoluta necessità del capitale di
aumentare l'intensità di lavoro, allungare il tempo di lavoro ed
affermare modelli organizzativi più flessibili. É dunque evidente
che la composizione a riparto della retribuzione di produttività
costituisce un ostacolo da eliminare. Il capitale deve ridurla ed
aumentare quella ad incentivo, deve cioè ottenere una adeguata
sottomissione dei lavoratori alla logica del cottimo.
Questo é certamente l'attacco principale del capitale per realizzare
la trasformazione delle retribuzioni.
Per quel che riguarda il salario il capitale deve ottenere la
progressiva riduzione delle quote erogate a riparto. In particolare
deve:
· sostituire i premi di produzione con i premi di produttività o di
partecipazione, individuali o di reparto
· orientare la contrattazione a sistemi di compenso per "obiettivi"
e "parametri oggettivi" costruiti sulla capacità di aumentare il
rendimento economico di reparti, funzioni o singoli lavoratori.
Per quel che riguarda l'orario il capitale deve svuotare ogni
riduzione che produca una reale diminuzione del tempo di lavoro o
che sia collegata al recupero di posti di lavoro. In particolare
deve:
· imporre ai lavoratori regimi di orario a maggiore flessibilità ed
intensità di lavoro (part-time, job-sharing ossia un posto di lavoro
in due, straordinari, lavoro al sabato e nei giorni festivi,
scivolamenti dei periodi lavorativi feriali secondo le necessità
della produzione)
· deviare le ferie e i riposi compensativi dalle loro finalità
principali per destinarle a chiusure programmate funzionali alle
necessità della produzione, alla copertura di brevi periodi di
fermata per cause di forza maggiore, alla sostituzione di
ammortizzatori sociali (va rimarcato che nei cicli continui i riposi
compensativi dovrebbero essere goduti immediatamente dopo la loro
maturazione ed invece sono cumulati e utilizzati in occasione di
fermate per manutenzione).
In definitiva il capitale vuole conquistarel'utilizzabilitá
permanente della forza lavoro.
In questa prospettiva anche il tempo di riproduzione diventa
disponibile ed asservito alle necessità del capitale. E questa
utilizzabilitá non va remunerata poiché si dichiara che serve a far
sopravvivere l'azienda e (sic!) i posti di lavoro. Eventualmente può
essere scambiata con qualche posto o con contratti di formazione e
in futuro con lavoro precario (appena le nuove normative su lavoro
interinale, lavoro temporaneo, ecc. lo permetteranno).
d) Retribuzione di merito
La riduzione del salario,
soprattutto nelle sue quote dedicate alla riproduzione, al
mantenimento ed all'anzianità, libera risorse da impegnare al
finanziamento della ristrutturazione delle retribuzioni. L'uso
arbitrario e sempre più massiccio della retribuzione di merito
(benefit, assegni ad personam, superminimi) da parte delle aziende,
e rivolto soprattutto verso le professionalità più tecniche e
specializzate, è parte di questa strategia.
Con la retribuzione di merito
si cerca di sottomettere sempre più alcuni lavoratori ad un rapporto
di maggiore fedeltà all'impresa e ad aumentare la concorrenzialità
tra i diversi frantumi della classe, tra diverse aziende,
all'interno della stessa azienda e dello stesso reparto.
COME LA CLASSE OPERAIA
RISPONDE ALL'ATTACCO DEL CAPITALE
Affronteremo questo argomento
in un prossimo numero.
L'articolo seguente fornisce alcune indicazioni vertenziali di
riferimento.
Note:
le parti del testo tra
virgolette in corsivo sono tratte da:
K. Marx, "Salario prezzo e profitto", Editori Riuniti, p. 73-112
K. Marx, "Il Capitale", Libro terzo, Einaudi Editore, p. 327-333
Non è possibile dare
indicazioni dettagliate per la contrattazione aziendale a causa
dell'estrema variabilità delle situazioni concrete (CCNL applicato,
settore, dimensione aziendale, ecc. ecc.); tanto più perché siamo in
una fase di estrema frammentazione della classe lavoratrice in cui
non è possibile produrre indicazioni di condotta forti ed omogenee.
Dunque quelle che seguono sono indicazioni schematiche, utilizzabili
per una analisi concreta da effettuarsi azienda per azienda.
Per realizzare un contratto aziendale (non ci riferiamo ai casi di
contrattazione di esuberi, crisi, ecc.) ci devono essere le
condizioni oggettive (la condizione necessaria ma non sufficiente è
lo "stato di salute" dell'azienda). Inoltre devono esserci le
condizioni soggettive (cioè i rapporti di forza per costringere il
padrone a distribuire ai lavoratori almeno una parte dei suoi
profitti).
Per realizzare i più favorevoli rapporti di forza occorre, innanzi
tutto e nelle diverse fasi della vertenza, utilizzare sempre la
ricerca del massimo consenso dei lavoratori quale criterio di scelta
tra le possibili alternative, tramite una condotta sintetizzabile
con lo slogan "compattare la parte più determinata, isolare i
settori filo-padronali, conquistare gli incerti".
La RSU deve inoltre sempre operare per affermare la sua titolarità
nella contrattazione, utilizzando anche le competenze dei funzionari
sindacali ma in quanto "consulenti" della RSU stessa.
Chiarito questo possiamo individuare in ogni vertenza tre fasi: la
preparazione della piattaforma rivendicativa, la conduzione della
vertenza e la conclusione della vertenza.
1. LA PREPARAZIONE DELLA
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA
1.1. Definire in astratto la
linea vertenziale
Bisogna conoscere in generale
e per ogni voce contrattuale la linea che meglio rappresenta gli
interessi dei lavoratori, articolandola su una scala del "meno
peggio": dalla rivendicazione ottimale (che potrà essere realizzata
solo nelle situazioni più favorevoli) a rivendicazioni mediate meno
aderenti agli interessi dei lavoratori ma più realistiche per la
specifica azienda.
In altri articoli nei prossimi numeri di Tool box forniremo, sulle
principali voci contrattuali, elaborazioni più dettagliate. Per ora,
a solo titolo di esempio:
1.1.1. Orario
Il criterio generale di
riferimento è la lotta per la determinazione della lunghezza della
giornata lavorativa, quindi:
· Controllo sull'orario effettivo, proponendosi di arginare le
flessibilità padronali (straordinari, calendari annuali e
flessibilità annuale, uso di carovane, contratti a termine, part
time "non scelto", ecc. ecc.).
· Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e, in caso di
richiesta di maggiore utilizzo degli impianti, riduzioni aggiuntive
per i turnisti.
· Intervento sulle condizioni di lavoro legate alla gestione degli
orari (pause, orario di entrata/uscita flessibile, ecc.).
1.1.2. Salario
· Quantità: cercare di
ottenere il massimo possibile sia come quantità a regime sia come
montante (occhio agli scaglionamenti).
· Distribuzione: l'obiettivo massimo (difficilissimo) è il completo
controllo del salario di fatto, cioè una contrattazione talmente
forte che non lasci spazio al padrone per erogazioni unilaterali
(aumenti di merito); quindi la scala parametrale degli aumenti va
costruita sulla base delle condizioni specifiche dell'azienda,
evitando (come è stato fatto negli ultimi anni) di privilegiare gli
alti livelli a scapito dei bassi, ma anche di "regalarli" al
padrone.
· Forma: ormai sono di moda i premi di partecipazione, di risultato,
per obiettivi: nomi diversi per indicare forme di salario
incentivante o per mascherare risultati salariali precari o
inadeguati.
Quindi:
· La forma ottimale è quella
del "vecchio" Premio di produzione, cioè un aumento "fisso" che
incida su tutti gli istituti contrattuali. · Altrimenti bisogna
(utilizzando una scala del meno peggio) cercare di utilizzare almeno
alcuni criteri: * escludendo la possibilità dell'azzeramento;
* consolidare una parte (o la media) del premio variabile alla
scadenza del contratto aziendale o a fine anno;
* utilizzare indicatori controllabili (ad es. quelli produttivi sono
generalmente più controllabili e meno aleatori di quelli
economico-finanziari);
* evitare l'utilizzo di indicatori che esprimerebbero una marcata
subordinazione all'ideologia padronale, che contrappongono
salario/occupazione o salario/condizioni di lavoro, ecc. Ad esempio:
il salario legato alla presenza contrappone sani e malati;
l'indicatore pezzi prodotti/n° occupati dichiara che è meglio non
assumere pur di avere qualche lira in più; ecc. Generalmente gli
indicatori di qualità sono i più "neutri" e quindi da preferire.
1.1.3. Inquadramento e OdL
Tema importantissimo ma
"dimenticato" mentre avanza un'offensiva padronale tendente a
reintrodurre le "paghe di posto" o job evaluation (vedi CCNL
chimici). Bisogna invece individuare "percorsi di carriera", anche
non automatici, che consentano una effettiva percorribilità della
scala classificatoria, definendo per ogni figura professionale il
livello di ingresso, di maturazione e di sbocco, in relazione a
criteri oggettivamente verificabili (e vertenziabili anche tramite
apposita commissione), nonché la possibilità di passaggio da una
figura professionale ad una superiore (con obbligo di informazione,
criterio interno di selezione, formazione professionale specifica,
ecc.).
Si tratta di sviluppare un grande lavoro di dettaglio che a partire
dalla verifica dell'applicazione del CCNL porti all'individuazione
delle figure professionali "teoriche" ed effettive, per arrivare a
conoscere e controllare l'organizzazione del lavoro (OdL) e a
ricostruire una conoscenza del ciclo produttivo, anche "esterno",
dell'impresa.
1.1.4. Inoltre...
diritti di informazione (più
si conosce meglio si contratta); ambiente, salute e sicurezza (in
applicazione della L. 626/94 e per la prevenzione); pari opportunità
(per tutte le lavoratrici, non solo per quelle "in carriera");
diritti sindacali (attualizzare all'epoca telematica i "vecchi"
diritti, ad es. uso sindacale dell'E-mail); mensa; ecc. ecc. ecc.
1.2. Conoscere il quadro
normativo
Bisogna conoscere i precedenti
accordi aziendali, le precedenti esperienze vertenziali (la storia
sindacale dell'azienda) e, almeno per le voci contrattabili in
azienda, il CCNL e la legislazione vigente.
1.3. Conoscere i bisogni
dell'impresa
Bisogna conoscere il
funzionamento e gli obiettivi dell'azienda nel modo più dettagliato
possibile, per prevedere quali saranno le rivendicazioni che
incontreranno una maggiore resistenza o i contenuti di possibili
controproposte (contropiattaforma) padronali.
1.4. Individuare i bisogni
delle lavoratrici e dei lavoratori
Bisogna fare una "lista" delle
rivendicazioni possibili, rilevando i punti critici emersi nella
gestione della contrattazione precedente ed individuando i bisogni
espressi dai lavoratori e dalle lavoratrici (con una valutazione "a
tavolino", con assemblee di reparto, con un questionario, ecc.).
1.5. Definire in concreto la
linea vertenziale
Non è mai utile "sparare"
troppo in alto rispetto al risultato prevedibile. Quindi bisogna
(valutando le condizioni oggettive e soggettive) calcolare almeno a
grandi linee il costo complessivo realisticamente ipotizzabile
dell'accordo e su questa base individuare le priorità e selezionare
(dalla "lista") le richieste. Vanno privilegiate le richieste
unificanti, escludendo viceversa quelle che rischiano di
contrapporre una parte dei lavoratori ad un'altra parte. A questo
punto si ha l'ipotesi di piattaforma da sottoporre alla valutazione
dei lavoratori e all'approvazione nell'assemblea generale.
2. LA CONDUZIONE DELLA
VERTENZA
2.1. Le forme di lotta
Lo sciopero è il principale
strumento di lotta a disposizione dei lavoratori; può avere un
carattere prevalentemente dimostrativo (sciopero di avvertimento,
che dichiara la determinazione e l'unità dei lavoratori) oppure
essere finalizzato soprattutto a colpire la produzione (scioperi
articolati, improvvisi, ecc.).
Meglio non proclamare uno sciopero se non se ne prevede una buona
riuscita (meglio una generica pressione "di opinione" della
maggioranza dei lavoratori che una lotta dura ma minoritaria e priva
di consenso). Evitare (tranne forse nel caso della "spallata
finale") le fiammate ("pacchetti" di ore di sciopero pesanti e
concentrate) che rischiano di esaurirsi in breve tempo con
conseguente demoralizzazione; generalmente è preferibile tenere un
"passo da montagna" (prepararsi ai tempi lunghi, dimostrando che si
è in grado di resistere un minuto in più del padrone).
Soprattutto quando la trattativa procede senza azioni di lotta o
quando lo sciopero è più minacciato che attuato, è molto importante
che i lavoratori percepiscano che i risultati della vertenza
comunque dipendono soprattutto dalla loro determinazione e unità.
2.2. Le tecniche di trattativa
Una buona tecnica di
trattativa non è certamente determinante ma è comunque molto
importante. Bisogna saper affrontare i diversi punti in discussione
senza mai perdere di vista il quadro generale; anzi, una buona
delegazione trattante dovrebbe avere la capacità di prefigurare,
almeno a grandi linee, gli esiti possibili della vertenza.
Riflettere sempre più volte prima di fare dichiarazioni in
trattativa: è meglio una sospensione in più che rischiare un passo
falso.
Le "ristrette" e le "informali" vanno evitate o quanto meno ridotte
ai casi di accertata utilità e comunque tenute sotto stretto
controllo dalla RSU.
E' molto importante tenere sotto controllo il fattore "tempo", cioè
domandarsi in ogni momento se ci conviene accelerare o rallentare la
trattativa in relazione alla valutazione se il passare del tempo
rafforza noi o la controparte.
2.3. La comunicazione con i
lavoratori
Mai raccontare bugie ai
lavoratori (se non altro perché si rischia di essere spiazzati da un
comunicato o da "voci" messe in giro dalla direzione). Informarli
periodicamente con comunicati e assemblee. Sottoporre al giudizio
dei lavoratori le "correzioni di rotta" che possono risultare
necessarie nello sviluppo della vertenza.
D'altra parte la RSU deve saper enfatizzare l'uno o l'altro aspetto
in relazione ai fini che si propone (ad esempio se si sta preparando
uno sciopero è utile sottolineare le risposte negative della
direzione).
3. LA CONCLUSIONE DELLA
VERTENZA
La vertenza è da chiudere
quando (né prima né dopo) si valuta che ulteriori pressioni non
migliorerebbero i risultati già acquisiti. A questo punto va
preparata l'ipotesi di accordo da sottoporre ai lavoratori.
Affermare che la RSU ha la titolarità della contrattazione significa
che, anche nel caso di risultati insoddisfacenti, la RSU deve sempre
assumersi le sue responsabilità, analizzare insieme ai lavoratori i
motivi di successi e insuccessi, non lasciare ad altri la gestione
del rapporto con i lavoratori, anche nelle sconfitte.
Con la conclusione della vertenza aziendale inizia immediatamente la
fase della gestione dell'accordo: la RSU deve subito predisporre un
piano di lavoro in tale senso.
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