Violenza da "mobbing" sul posto di lavoro
1. Lauspicata
attenzione della magistratura per il mobbing Dopo analisi sociologiche
internazionali (1) e nazionali (2) ,
dopo indagini dottrinali giuslavoristiche (3), dopo la presentazione di proposte e disegni
di legge per la prevenzione e repressione del fenomeno (4), dopo inchieste televisive
(quantunque mal condotte (5) e quindi deludenti e diseducative), il mobbing
approda nelle aule giudiziarie, ad opera di quei pochi lavoratori e lavoratrici che -
superando le sacche di omertà dei colleghi aziendali e quindi le difficoltà
probatorie - hanno avuto il coraggio di iniziare azioni di risarcimento di danni da
dequalificazione e da pregiudizio subito
nello stato di salute psico/fisica, in conseguenza delle vessazioni, delle angherie,
dellemarginazione, della sotto utilizzazione o inedia lavorativa, dei controlli
ossessivi, della disinformazione scientifica e delle persecuzioni disciplinari di cui sono stati fatti oggetto dai propri superiori (c.d. mobbing
verticale) e dai loro colleghi, tradizionalmente con lavallo ed il sostegno,
anche in forma di colpevole indifferenza, dei superiori (c.d. mobbing
orizzontale). Prima in data 16 novembre 1999 (in causa Erriquez c. Ergom Materie Plastiche SpA
(6) e poi
in data 30 dicembre 1999 (in causa Stomeo c. Ziliani SpA, il Tribunale di
Torino (in veste di giudice unico del lavoro di 1° grado) ha emesso due decisioni dirette a sanzionare invero con una somma
secondo noi inadeguata ma simbolicamente deterrente, liquidata a titolo di risarcimento di danno a favore delle ricorrenti - le prevaricazioni, le denigrazioni, le offese alla
dignità, la dequalificazione professionale ed il danno biologico subito da due
lavoratrici, entrambe risoltesi a rassegnare le dimissioni dalle rispettive aziende. La prima lavoratrice era stata
confinata a lavorare ad una stampatrice in un locale angusto, inibente il contatto con i
colleghi, e costretta a subire le bestemmie e le ingiurie indirizzatele dal caporeparto
nei momenti in cui questi veniva richiesto di interventi per guasto macchina, con la conseguenza di cadere in sindrome depressiva di tipo reattivo con agorafobia
occasionante una assenza prolungata dal lavoro per diversi mesi; la seconda lavoratrice, a
seguito di sollecitazione alle dimissioni effettuata in un colloquio pressante
direttamente dal titolare dellazienda
dopo aver questi appreso che il di lei convivente si era impiegato in unazienda
concorrente, era rimasta così turbata da
cadere in uno stato di crisi psicologica (con ricorso allopera del neurologo durante
la conseguente caduta in malattia prolungata per sindrome depressiva di tipo
reattivo), era stata nel corso della malattia sostituita nel lavoro (di impiegata
allufficio estero, con compiti di interprete e di traduzioni tecniche in lingua
straniera) da una neo assunta dallesterno, infine destinata (al rientro dalla
malattia) a compiti dequalificanti di magazzino, rivelatisi talmente insopportabili da
indurla alle dimissioni. Nelle
due similari decisioni, il giudice del lavoro del Tribunale di Torino ha stabilito:
Il mobbing (dal verbo inglese to mob, attaccare, assalire),
designante in etologia il comportamento di alcune specie di animali, solite circondare
minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo, è riscontrabile anche nelle aziende quando si versa in presenza di
ripetuti soprusi da parte dei superiori ed, in particolare, di pratiche dirette ad isolare
il dipendente dallambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche
il cui effetto è quello di intaccare gravemente lequilibrio psichico del
prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando
catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio. Il datore di lavoro tenuto ex art. 2087 c.c. a
garantire lintegrità fisio/psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire e
scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e
responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti è chiamato a rispondere del
risarcimento del danno sofferto (sia biologico sia da dequalificazione professionale) da
liquidarsi in via equitativa, più interessi legali e trasmissione degli atti di causa
alla Procura della Repubblica per le valutazioni e le eventuali iniziative del caso in
relazione a quanto accertato in corso di giudizio. Come ha riconosciuto Cass. 20 aprile 1998, n. 4012 (7) in una fattispecie di lavoratore bancario colpito da
grave malattia nervosa in seguito a tre rapine nella Filiale ove operava favorite
dal mancato approntamento aziendale delle misure di sicurezza tecnologicamente più
avanzate e quindi da violazione
dellart. 2087 c.c. nel caso in cui ad un inadempimento datoriale si
accompagnino per il lavoratore pregiudizi alla salute (depressione, infarti, ecc.), il
lavoratore può agire congiuntamente per il risarcimento del danno biologico
(lesione dellintegrità psico-fisica) e per il risarcimento del danno
morale che lart. 2059 c.c. ricollega alla ricorrenza di un reato
perché la violazione datoriale delle norme a tutela della salute (art. 2087 c.c.) come
della professionalità (art. 2103 c.c.), quando determini casualmente danni
allintegrità psico-fisica, attualizza il reato di lesioni personali
colpose ex art. 590 c.p. atteso che le lesioni colpose costituiscono
proprio quella fattispecie criminosa tipica, procedibile dufficio (art. 590 c.p.),
che giustifica il risarcimento dei danni morali (art. 2059 c.c. e 185 c.p.)(così Cass. n. 4012/1998,
cit.). Resta pacificamente autonoma e
praticabile disgiuntamente lazione penale (diversa
da quella risarcitoria in sede civile per i danni morali) nei confronti dei responsabili
aziendali (superiori) e/o dei colleghi mobber (responsabili di aver posto in
essere pratiche vessatorie ed emarginanti, determinative di dequalificazione e forzata
inattività, fonte di pregiudizi alla salute), ai fini dellirrogazione delle pene
restrittive della libertà personale ex art. 590 c.p. Naturalmente il
lavoratore o la lavoratrice si debbono ben guardare da intraprendere iniziative
giudiziarie, sia in sede civile che penale, caratterizzate dalladdebito di
mobbismo (o di molestie sessuali) se non hanno la ragionevole certezza di
poter provare (anche per testi) gli addebiti, perché come ha avuto modo di sancire
la Cassazione nella recente decisione dell 8 gennaio 2000, n. 143 (in causa
Filonardi c. Henkel SpA (8) limpossibilità di provare gli
addebiti, pur in presenza di un inequivoco clima di omertà aziendale (giudizialmente
riconosciuto), legittima il datore di lavoro anche al licenziamento per vulnerazione del requisito
fiduciario insito nel rapporto di lavoro, a seguito di un addebito risoltosi in
diffamazione o denigrazione di un responsabile aziendale, anche in considerazione del
fatto che la patologia indotta (nella fattispecie, ed in via di normalità) dal mobbing aveva prodotto - ad avviso della Cassazione (n.d.r.) - uno stato di alterazione emotiva ma non una
malattia limitante la capacità di intendere e di volere della dipendente accusatrice. Le attuali decisioni del Tribunale
di Torino (rese in sede civile) erano state precedute da un analogo interessamento della
magistratura penale rivolto nei confronti dei c.d. confinati
allinattività nella palazzina Laf dellIlva di Taranto, ove da sede
dellex laminatoio a freddo - divenuta poi spettrale ricordo di unera finita -
aveva ricominciato a ripopolarsi dal maggio
1997 (raggiungendo il numero di oltre 70 presenze allinizio del 1998), tramite
linvio ad opera della Direzione aziendale di
impiegati che non avevano accettato la richiesta di novazione del
rapporto di lavoro impiegatizio in quello di operaio, a parità di stipendio.
Quel gruppo di ex impiegati era finito per diventare una folla di nulla facenti, vagolanti
nei lunghi corridoi o stanziale con gli occhi fissi sui muri degli uffici spogli,
ridefiniti reparto confino (di infausta memoria ante Statuto dei lavoratori) o palazzina
lager o ufficio spauracchio, in considerazione dellattesa
finalità aziendale di piegare per tal via i riottosi
alla soluzione dequalificante della reformatio in peius del loro rapporto di
lavoro, con trasformazione da impiegati in operai. Fino a che, nel novembre 1998, il locale procuratore della Repubblica Francesco
Sebastio è arrivato con i carabinieri, ha fatto uscire i 79 lavoratori presenti e ha
messo i sigilli sulla palazzina sequestrardola come possibile corpo di reato. Come
asserisce lestensore dellarticolo Professione
nullafacente: pagati per non lavorare, pubblicato su Correre Lavoro
(supplemento del Corriere della sera) del 21 gennaio 2000, p. 3 era quello il primo passo che ha portato il 15
dicembre 1999 allapertura di un processo contro Emilio Riva, suo figlio Claudio ed
altri 10 dirigenti Ilva, con le imputazioni di tentata violenza privata e di frode
processuale. Un procedimento che per ora si è fermato alle premesse e che verrà ripreso
il 28 marzo 2000, ma che sicuramente rappresenta il primo processo per
mobbing, mai intentato contro un imprenditore. Naturalmente
lazienda nega il mobbing collettivo e sostiene trattarsi di un reparto di attesa per dipendenti oramai privi di un
posto di lavoro in Ilva, lunico modo per evitarne il licenziamento. 2. Definizione
e caratteristiche del mobbing Con levidenziazione delle statuizioni
giuridiche e la rappresentazione di realtà effettuali il lettore ha chiaramente percepito
il fenomeno del mobbing, ovverosia di
quella subdola violenza che viene attualizzata nei posti di lavoro, eminentemente a danno
di impiegati e personale direttivo particolarmente qualificato, e perciò stesso inviso ed
osteggiato da coloro che intendono mantenere uno stile di vita aziendale scadente,
burocratizzato e deprofessionalizzato. Non è
tuttavia superfluo un approfondimento di carattere scientifico e comparativo, al fine di
mettere più chiaramente in luce le caratteristiche di questa pratica vessatoria. Il mobbing oramai è
una realtà studiata ed assodata e si stima che in Europa oltre l8% dei lavoratori
sia stato oggetto di intimidazioni o soprusi da parte di persone in organico alla stessa
azienda. Tradotto in numeri ciò significa che i mobbizzati sono stati circa
12 milioni nel vecchio Continente, di cui almeno un milione in Italia, ove lindagine
sul fenomeno ha preso piede molto più tardi. Si definisce mobbing
dal verbo inglese to mob
(significante assalto di gentaglia o plebaglia), e dal latino mobile vulgus (che significa appunto
il movimento della gentaglia) laggressione della gentaglia
dufficio nei confronti del novellino, del più bravo e del più ambizioso. Il
vocabolo mobbing è molto usato anche nel mondo animale per descrivere il
comportamento di aggressione del branco nei confronti di un animale o esemplare
isolato. Si
può quindi definire mobbing quale violenza sul posto di lavoro
la aggressione sistematica posta in essere dal datore di lavoro o da un suo
preposto o superiore gerarchico oppure anche da colleghi o compagni di lavoro, con chiari
intenti discriminatori e persecutori, protesi ad emarginare progressivamente un
determinato lavoratore nellambiente di lavoro ed ad indurlo alle dimissioni, per
ragioni di concorrenza, gelosia, invidia o di altro comportamento o sentimento socialmente
deprecabile. Per comprendere la violenza da
mobbing bisogna rifarsi alle indagini ed agli scritti del primo e del più
autorevole studioso di questa patologia: Heinz Leymann (nellopera Il contenuto e lo sviluppo del mobbing sul lavoro,
risalente al 1990, cui ha fatto seguito, nello stesso decennio, Il mobbing sul lavoro e lo sviluppo delle malattie
post-traumatiche da stress). Le indagini furono effettuate
inizialmente in Svezia negli anni 80 ed
evidenziarono come il mobbing sul
lavoro (che ha come corrispondente il bullismo tra gli studenti ed il
nonnismo nella vita militare) fosse una incisiva forma di prepotenza,
vessazione, molestia e di stress sociale sul posto di lavoro, che si caratterizzava sia nelle forme minori dellisolamento
sociale di una persona, nel tenerlo
scientificamente alloscuro delle informazioni aziendali indispensabili per lo
svolgimento del lavoro, nel chiacchiericcio o dicerie inventate su di esso a fini di
screditamento, sia nelle manifestazioni più pesanti consistenti nel privarlo di lavoro e
lasciarlo inattivo e privo di ruolo, ovvero nellassegnargli compiti ed incarichi al
disotto o al disopra della sua qualificazione professionale a fini di porlo in
difficoltà, nelle minacce di cacciarlo dallazienda o nelle violenze fisiche.
Lintento ed il risultato finale delle iniziative persecutorie da mobbing
era (e resta) quello di indurre la vittima a lasciare lazienda, tramite normalmente
atto di dimissioni o pensionamento anticipato in ragione dellinsostenibilità
psicologica della situazione stressante. Leymann definisce il
mobbing sul lavoro una forma di
terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico posto in essere
in forma sistematica - e non occasionale o episodica da una o più persone,
eminentemente nei confronti di un solo individuo il quale, a causa del mobbing, viene a
trovarsi in una condizione indifesa e fatto oggetto di una serie di iniziative vessatorie
e persecutorie. Queste iniziative debbono ricorrere con una determinata frequenza
(statisticamente: almeno una volta alla settimana) e nellarco di un lungo periodo di
tempo (statisticamente: per almeno sei mesi di durata). A causa dellalta frequenza e
della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento determina
considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali. La definizione di
mobbing esclude dal suo campo i conflitti temporanei e focalizza
lattenzione sul momento in cui la durata e lintensità del comportamento
vessatorio determina condizioni patologiche dal punto di vista psichiatrico o
psicosomatico. In altre parole come dice Leymann -
la distinzione tra conflitto sul lavoro e mobbing non
consiste su ciò che viene inflitto alla vittima e sul come viene inflitto, ma piuttosto sulla
frequenza e durata di qualsivoglia trattamento vessatorio venga
inflitto. Si distingue, infine, dal bullismo studentesco o dal nonnismo militare perché mentre
queste ultime forme di aggressione sono
fortemente caratterizzate da atti di violenza o minaccia fisica, il mobbing
sul posto di lavoro raramente sfocia in violenza fisica ma è caratterizzato da comportamenti subdoli e molto più sofisticati. Non è difficile per ciascuno di
noi riscontrare nelle innanzi sinteticamente riferite vessazioni la maggior parte delle
forme di prevaricazione, di sopruso e di aggressione tramite cui prende forma quella
tipica violenza nei posti di lavoro che va sotto il nome di mobbing. Patologia
che ha determinato nel nostro Paese una serie di siti Internet (9) dotati anche di
forum in cui le vittime si scambiano le loro esperienze (ove emerge una
realtà drammatica nella Pubblica amministrazione, nel settore del credito e, a scalare,
nelle realtà industriali e commerciali del
Paese), la costituzione di un Movimento Italiano Mobbizzati Associati (10), la
fondazione di una Associazione di ricerca sul
mobbing, con compiti anche di assistenza legale (11), lattiva
operatività del Centro di disadattamento lavorativo operante presso la Clinica del Lavoro
di Milano (12), ed infine la presentazione di sei iniziative di legge sulla repressione
del mobbing, già citate in precedenza in nota 4. Queste ultime iniziative
(ancora insufficienti allo scopo repressivo, in quanto non configurano, esclusion fatta
per la p.d.l. n. 1813/96 dellOn. Cicu e per la p.d.l. n. 6667 dellOn.
Fiori, il mobbing quale reato penalmente rilevante) prevedono in sintesi (in
particolare il d.d.l. n. 4265/1999 e n. 4512/2000): a) la definizione di mobbing
consistente, in piena aderenza con quanto innanzi esposto, in violenze morali e persecuzioni psicologiche
poste
in essere da colleghi o superiori, con carattere sistematico, duraturo ed intenso;
b) la tipologia esemplificativa delle pratiche strutturanti il mobbing, tra cui
rientrano gli atti vessatori, persecutori, le
critiche ed i maltrattamenti verbali esasperati, loffesa alla dignità, la
delegittimazione dimmagine, la rimozione da incarichi già affidati,
limmotivata marginalizzazione (o esclusione) dalla normale comunicazione aziendale,
la sottostima sistematica dei risultati, lattribuzione di compiti molto al di sopra
delle possibilità professionali o della condizione fisica o di salute,in trasferimenti
non oggettivamente motivati ed in altri atteggiamenti di carattere manifestamente
vessatorio ed ingiustificato che modificano la personalità del lavoratore e che possono
indurlo ad abbandonare il lavoro(tramite
le dimissioni, n.d.r.); c) la
responsabilità del datore di lavoro, quale capo dellimpresa, per gli atti di
mobbing posti in essere dai sottoposti; d) la sanzionabilità disciplinare degli atti di
mobbing orizzontale e il diritto del vessato al risarcimento, dietro
liquidazione equitativa giudiziale, del danno (morale, biologico e professionale); d)
limpugnabilità entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, ex art. 2113 c.c., delle
conseguenze per gli atti derivanti dalle
violenze psicologiche, ipotizzati nella variazione delle qualifiche, nelle mansioni, negli
incarichi, nei trasferimenti nonché nelle dimissioni determinate da azioni di violenza
morale e persecuzione psicologica. Al riguardo va detto che le
proposte di legge n. 1813/1996, n.6667/2000 e n. 6410/1999 sono state assegnate
congiuntamente allesame della XI Commissione Lavoro della Camera e nè già
iniziata la discussione, che peraltro e comera
scontato ha visto, nella seduta del 22 marzo 2000, prese di posizione
partigiane e frenanti da parte dei rappresentanti delle forze
politiche di centro destra, ad opera, prima, dellOn.
le imprenditrice Prestigiacomo (FI), che ha
asserito la necessità di evitare che si introducano delle normative che
prestino il fianco ad un utilizzo strumentale da parte dei lavoratori, legando le mani
agli imprenditori e quindi ostacolandoli nella loro funzione direttiva, e, poi, dellOn. le Lo Presti (AN) che,
nellassociarsi alle considerazioni dellOn. le Prestigiacomo, ha sostenuto che
bisogna evitare di introdurre paletti eccessivamente rigidi di intralcio alla
gestione discrezionale dellimprenditore (13). Nel rivendicare la conservazione del potere direttivo e
discrezionale per le imprese unitamente allesigenza di impedire un uso
strumentale dellemananda normativa da parte dei lavoratori, le forze della
conservazione dimenticano che finora sono stati i lavoratori le sole vittime di un
uso strumentale delle pratiche di mobbing da parte delle imprese, specie (ma
non solo) di quelle impegnate in fusioni e concentrazioni. Questultime, infatti, per privarsi di lavoratori scomodi e
ridurre la consistenza degli esuberi attraverso le dimissioni indotte, hanno utilizzato le
pratiche di mobbing come strategia di riduzione del personale, ammettendo
pubblicamente come ha fatto il Direttore Risorse umane della Zanussi nella
trasmissione di Rai due del 17 gennaio 2000, citata in nota 5 che lemarginazione e laccantonamento
da mobbing doveva considerarsi in una certa
misura fisiologico ed essere ritenuto male minore in un Paese come il nostro
in cui i licenziamenti discrezionali (o monetizzati) non sono consentiti (e per la cui
regressiva reintroduzione è stata approntata la consultazione referendaria Radicale
finalizzata alla soppressione dellart. 18 dello Statuto dei lavoratori, unitamente
alle varie proposte di legge abolitrici del diritto alla reintegrazione nel posto di
lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ed introduttive, in alternativa, della
soluzione monetizzante che ci riporterebbe indietro alla situazione normativa degli anni
60). 3. I
danni allintegrità psichica ed allo
stato di salute in generale Le iniziative di aggressione psicologica comportano
per le vittime del mobbing una serie di danni alla salute che consistono
usualmente in: depressione, ansia, attacchi di panico (sindrome DAP), ipertensione arteriosa, difficoltà di
concentrazione, dermatosi, tachicardia, tremori, oppressione immotivata, mal di schiena, mal di
testa o sensazione di testa compressa, sensazioni
di nodo alla gola e di fame daria, mani sudate, sensazioni di caldo e di freddo agli
arti, sensazioni di sbandamento e di difficoltà di deambulazione, debolezza, disturbi gastro intestinali, abbassamento delle
difese immunitarie. Le indagini di Leymann hanno portato ad accertare che
in Svezia almeno il 15% dei suicidi è riconducibile alle persecuzioni da
mobbing. Una delle sindromi che più
colpisce la vittima del mobbing é la sindrome DAP o dattacchi di panico
(con o senza agorafobia). E una sindrome che determina improvvise paure immotivate,
con attacchi di panico violentissimi, con sensazione di morte imminente e contemporanea
perdita del controllo di se stessi, attacchi che si
esauriscono nel giro di 10 o 20 minuti (con frequenza giornaliera o settimanale) ma che
lasciano la vittima spossata e scossa al
punto tale da fargli temere con terrore la probabile reiterazione degli stessi e da
indurlo a comportamenti di evitamento di luoghi aperti o affollati (quali strade, piazze,
supermercati, ristoranti e simili) o di mezzi di locomozione (auto, treni, aerei, bus,
ascensori) dai quali allapprossimarsi dei sintomi della crisi di panico non può
allontanarsi e trovare unagevole via di fuga. Levitamento di questi usuali
presidi per lo svolgimento di una normale vita di relazione portano la vittima a
restringere il proprio ambito di spostamento urbano che, divenendo sempre più
circoscritto, lo inducono ad una condizione di c.d. arresti domiciliari, in
dipendenza diretta della preferenza per la permanenza nella propria abitazione che gli
garantisce sicurezza. Il soggetto può disimpegnare un minimo di incombenze di vita
sociale solo con laccompagnamento da parte di una persona (familiare, domestico,
ecc.) che gli trasferisce sicurezza e che lo rassicura con la sua presenza durante le
crisi di panico, nel corso delle quali la sensazione della vittima è quella di impazzire
improvvisamente con perdita del senso della ragione e del controllo su di se. La conseguenza disastrosa di tale sindrome (per lo
studio e la cura della quale è sorta una Associazione: Lidap Onlus (14) è che il
paziente perde totalmente la sua autonomia e versa in assenza di una persona di
supporto in difficoltà anche per il disimpegno delle normali attività di
sussistenza (fare la spesa, recarsi allufficio postale, in banca, ecc.), cosicché
la sindrome risulta fortemente invalidante. Il motivo per cui il mobbizzato
viene colpito dalle crisi di panico si spiega con il fatto che, per effetto delle
iniziative persecutorie ed emarginanti poste in atto nella sede di lavoro, il
mobbizzato inizia a macerarsi, pensa a cosa può aver fatto di male per
meritarsi lemarginazione, comincia a bussare a tutte le porte cercando di trovare
ragioni che non esistono e così facendo contrae o si induce inconsapevolmente ed a
livello subliminale dei sensi di colpa, perde il senso dellautostima e diventa
vulnerabilissimo, incapace di sostenere il confronto o
addirittura il colloquio con un proprio simile che inizia a temere considerando
ognuno homo homini lupus, in
ragione del suo vissuto lavorativo. Non è un caso che ad essere
colpiti dal mobbing (e conseguentemente dalla sindrome DAP) siano il più delle volte
lavoratori professionali con un curriculum di
ottimo livello e dalle molteplici esperienze normalmente provenienti da aziende
esterne e non assunti ab initio
dallazienda ove si immettono, portatori quindi di una professionalità altamente
concorrenziale per gli interni in quanto maturata in altri contesti più evoluti organizzativamente giacché
proprio per questo motivo meno di altri riescono ad adattarsi a vetusti metodi di lavoro che non sono certamente i
migliori ed i più efficienti per lazienda in cui si
vanno ad inserire. Queste loro
capacità, lintegrità morale di cui sono portatori e la scarsa (o nulla)
propensione al compromesso (o come si dice a comportarsi da uomini di mondo)
non li rendono particolarmente simpatici ai componenti del c.d. branco dei neo colleghi, che si coalizzano
nellaggredirli moralmente e psicologicamente, con
grave offesa alla loro dignità e
pregiudizio per la loro salute. I colleghi gli fanno il vuoto attorno, le comunicazioni e
le informazioni aziendali vengono loro precluse (anche tramite loccultamento
materiale di circolari e veline o la mancata trasmissione di altra documentazione di lavoro), vengono evitati
quasi fossero degli appestati, alla loro comparsa i discorsi si interrompono,
lazienda (tramite indicazioni dei superiori gerarchici alle segretarie in ordine
alle modalità di smistamento della posta
aziendale di lavoro) li esclude dai flussi informativi, tenendoli alloscuro delle
notizie gestionali. Si sparge la voce che è inutile rivolgersi al mobbizzato
perché non è per sua colpa in grado di fornire alcuna spiegazione o
ausilio, lo si accredita come un incapace o un incompetente ed il gioco è fatto! Alle sue
spalle ghigna e avanza il branco o gentaglia
degli pseudo colleghi che come gli avvoltoi campa sulle altrui disgrazie che è
riuscito felicemente a determinare
guidati dal vecchio adagio mors tua vita mea,
convinti che la ruota non potrà mai girare anche a loro danno. Come ben ha detto un autore (15),sarebbe il caso di ricordare loro, casomai fosse
necessario, che le cose spiacevoli non
capitano solo agli altri e che agli odierni fiancheggiatori capiterà senzaltro di
trovarsi, prima o poi, dallaltra parte della barricata e di subire le vessazioni
degli allineati dellultima ora, scherani del potente di turno. E a queste
categorie di persone, sovente super pagate, che i geni delle ristrutturazioni e i teorici
degli esuberi a un tanto al chilo intendono affidare il futuro delle aziende?. 4. Inutile
ironia degli insipienti Allapparire
della sindrome e alla denuncia del mobbing nel nostro Paese, non sono mancate
le ironie e le frecciate da parte di coloro che hanno frainteso la fisiologica e
stimolante competizione sul lavoro con la patologia del sopruso e della
vessazione, incidente sullintegrità della salute. Soggetti insensibili, miopi o
sostenitori di ideologie imprenditoriali tra cui si colloca a pieno titolo il
Direttore risorse umane della Zanussi, come si desume dallintervista della già
citata inchiesta di Rai 2, Teleanchio, del 17 gennaio 2000 - ostili al diritto di salvaguardia della dignità
dei lavoratori, sono giunti ad asserire (16) che lultima trovata della filosofia buonista è il
mobbing, il mal dufficio, il malessere provocato dalle calunnie dei colleghi, dalle
prepotenze dei capetti e dei concorrenti, la maldicenza che ti ostacola la carriera, le
piccole sevizie subite quotidianamente sul lavoro, il doppiogioco del compagno. Importata
dagli Stati Uniti, questa malattia è diventata subito di moda, la Uil ha aperto uno
sportello mobbing, i medici del lavoro rilasciano certificati diagnostici e
prescrivono cure, gli esperti di diritto comparato ricordano che in Germania chi è
vittima del mobbing può chiedere il prepensionamento e in Scandinavia il
mobbing è addirittura un reato. Medici e sindacalisti, giornalisti e
professori vorrebbero che gli uffici italiani fossero dunque finalmente purificati dal
morbo del mobbing, niente più calunnie o invidie
Benché sgradevole,
stressante, doloroso e maleodorante, il mobbing è anche uno straordinario
strumento di selezione, lordalia medievale che rende forti e seleziona i migliori,
la dura strada dellapprendistato, della fatica, della rabbia. In qualche modo il
mobbing è la vita stessa di un ufficio, perché la maldicenza e la calunnia,
linvidia e il trabocchetto sono i mob, gli spasmi della violenza
subalterna, necessari al mediocre come alla seppia è necessario linchiostro per
nascondere e sfuggire nel buio allattacco dellanimale più feroce. Non esiste
persona di successo che non abbia incontrato e superato il mobbing, e che,
subendo il mobbing, non si sia forgiato. Ricordo bene un giovane giornalista
che quando arrivò nella redazione romana di un grande quotidiano fu subito sottoposto, da
capi e vicecapi, colleghi frustrati e vecchi inaciditi dallinsuccesso, a uno
stillicidio di violenze crasse e volgari, sottili e raffinate. Lo ricordo sullorlo
del panico, con il viso tirato e le mani sudate. Ma lo ricordo pure arrabbiato e
combattivo. Ad ogni mob che gli veniva sferrato diventava un po più
bravo: per superare le calunnie e violenze doveva
attrezzarsi, spostare il proprio limite, dimostrare, nella professione, di essere più
forte della piccola calunnia mediocre e della meschinità dei colleghi frustrati. E infine
senza il mobbing né Kafka né Svevo avrebbero scritto i loro capolavori e
senza mobbing Dino Buzzati non avrebbe neppure immaginato Il deserto dei
tartari, quel romanzo sul mobbing praticato (a quei tempi) al
Corriere della sera. Una storia che è un omaggio straordinario alla
maldicenza, alla calunnia, al dolore e alla miseria, insomma alla vita della gentaglia
dufficio. Le
considerazioni sopra riferite meritano solo questi pochi ma caustici commenti: non si deve
certo auspicare o rimpiangere la peste sol perché essa ha consentito al
Manzoni dei Promessi sposi di scrivere pagine di incomparabile bellezza. Anche
i tentativi di stupro consentono alle nostre donne di imparare laggressività,
apprendere le tecniche di reazione, temprare carattere e muscoli, ma non per questo
dobbiamo inneggiare o tollerare la violenza
sessuale! I sistemi per temprarsi sono ben altri e debbono conformarsi ai principi della
solidarietà e del rispetto della dignità individuale. Nellaffermarsi
e diffondersi di queste pratiche di emarginazione e vessazione dei lavoratori
solitamente i meno accondiscendenti a piegarsi e quindi i più scomodi per le
aziende - anche il Sindacato ha le sue
responsabilità attribuibili a sottovalutazione e, conseguentemente, ad inerzia
nellassunzione di iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno del
mobbing In
un sito Internet della Fim-Cisl Liguria, nel corpo della Rivista elettronica Metallo
pesante (17) ci siamo imbattuti in
un articoletto di un certo Bracco (delegato sindacale) dal titolo Il mobbing non esiste? (note a
margine di una polemica di costume), in cui si
legge: Mobbing designerebbe un
comportamento emarginatorio (pesante o sottile a seconda delle scuole) ai
danni di qualcuno da parte del principale o del capo o di qualche gruppetto rampante.
Molestie morali, insomma. Ora io dico una cosa: se è un fenomeno così diffuso ed
evidente come dicono avrei dovuto notarlo anchio nelle vicende e negli ambienti
quotidiani del lavoro. Avrei dovuto osservare che il mio capo, che è un dirigente
giovane, dinamico, moderno, formato a tener sempre nel massimo conto il sociale, lo
psicologico, lorganizzativo, pacifista tanto convinto quanto discreto
si lascia
andare a preferenze e a grossolanità stilistiche.. ; la mia
personale conclusione su questa faccenda é semplice
e secca: il mobbing non esiste. E soltanto uninvenzione di
giornalisti alla ricerca di argomenti nuovi per muovere le acque della polemica di costume
e di psico/sociologi bramosi di spazio nei convegni su tanti altri (veri) problemi del
lavoro. O, più banalmente, di quei Cipputi, Fantozzi e Bean sempre in cerca di un motivo
per piagnucolare. Mi si potrebbe dire, poi, che in America la cosa ha una sua forte
appariscenza
Beh, daccordo:là sono in tutto più avanti
. Chi
scrive dubita seriamente che con questo modo ironico e ilare di affrontare i
problemi seri e reali, il
Sindacato si attiri la simpatia dei lavoratori e dei cittadini, anche se non vanno
ignorate iniziative invero sporadiche,
intraprese da organizzazioni di categoria o strutture
territoriali che invece dimostrano attivismo e comprensione
dellincidenza deleteria che le pratiche
di mobbismo aziendale (verticali, orizzontali o ascendenti) possono avere
sulle condizioni di lavoro e di vita (socio-familiare) dei prestatori di lavoro. Mario Meucci
(pubblicato sulla rivista D&L, Riv. crit. dir. lav.
, n. 2/2000, p.275 ) NOTE
(1)
Si vedano in particolare i numerosi studi di Heinz Leymann, tra cui Mobbing and psychological terror at workplaces, Violence and Victims, 1990, 5(2), 119-126; The Content and Development of Mobbing at Work, in
ZAPF e LEYMANN (Ed.), Mobbing and Victimization at
Work. A Special Issue of
The European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996; lo stesso H. Leymann
cura anche un sito Internet (The Mobbing
Encyclopaedia), consultabile allindirizzo http://www.leymann.se.:ivi, con riferimento alla letteratura in lingua
inglese, ulteriori riferimenti bibliografici; Marie-France Hirigoyen, Molestie morali.
La violenza perversa nella vita quotidiana., Torino, 2000. (2) Si veda: Harald Ege, Mobbing.
Cosè il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora ed., Bologna 1996;
Il Mobbing in Italia. Introduzione al mobbing culturale, Pitagora ed., Bologna
1997; Stress e Mobbing, Pitagora ed., Bologna 1998; I numeri del Mobbing,
Pitagora ed., Bologna 1999; La violenza sul lavoro, in Rass. Sind. del
20.10.1998, Supplemento; Molestie morali e La fabbrica dei mostri, in Il
Venerdì di Repubblica, del 12.2.1999; Come soffre!E un caso ordinario di mobbing,
in LEspresso del 25.2.1999, p. 11; Benucci, Il fenomeno del
mobbing:preliminari indicazioni nellambito della valutazione medico legale, in
sito Internet: http.//www.eurom.it/medicina/mc/mc16_2_21.html; Il mobbing nelle
organizzazioni lavorative, in sito Internet http://www.edicom-mag.com/0997/art1.htm;
Palma, Il Mobbing, in sito Internet
http://www.members.xoom.it/_XOOM/gpalma/mobbing.htm; Gilioli & Gilioli Cattivi
capi, cattivi colleghi, Milano (Modadori ed.) 2000. (3)Vedi larticolo di M. Meucci, su Lavoro e
Previdenza Oggi 1999, 1953 dal titolo Considerazioni
sul mobbing ed analisi del d.d.l. n. 4265 del 13 ottobre 1999, nonché Denari,
La responsabilità diretta e personale nel danno da
mobbing , ibidem 2000, 5; R. Nunin, Alcune considerazioni in
tema di Mobbing, in Italian Labour Law e-Journal, n. 1/2000, in
sito Internet: http://www.labourlawjournal.it; Matto, Il mobbing tra danno alla persona e
lesione del patrimonio professionale, in Dir.Rel. Ind. 1999, 491 e ss. (4) Proposta di legge n. 1813 del 9.7.1996 dellOn. Cicu ed altri
Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro;
proposta di legge n. 6410 del 30.9.1999 dellOn. Benvenuto ed altri,
Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione
psicologica; disegno di legge n. 4265
del 13.10.1999 dei Sen. Tapparo, De Luca,
Smuraglia ed altri, Tutela della persona che lavora da violenze morali e
persecuzioni psicologiche nellambito dellattività lavorativa; d.d.l. n. 4313 del 2 novembre 1999 diniziativa del
sen. Athos De Luca ed altri, Disposizioni a tutela dei lavoratori e delle
lavoratrici dalla violenza psicologica; proposta di legge n. 6667 dellOn.
Fiori del 5 gennaio 2000, Disposizioni per la tutela della persona da violenze
morali e persecuzioni psicologiche; disegno di legge n. 4512 del Sen. Tomassini ed
altri del 2 marzo 2000, Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla
persecuzione psicologica. Gli atti n. 1813, n. 6410 e n. 6667 sono stati assegnati
allesame della XI Commissione Lavoro della Camera in sede referente e nè già
iniziata la discussione. (5) Si allude allinchiesta di
Rai 2, Teleanchio, del 17 gennaio 2000 dal titolo Fenomeno mobbing, condotta da Andrea
Vianello che ha svilito con un atteggiamento
di ben percepita sudditanza psicologica nei
confronti dei sostenitori della insignificanza del
mobbing, considerato da rappresentanti del padronato fenomeno entro certi limiti fisiologico e male
minore rispetto al licenziamento impraticabile nel nostro Paese - la fenomenologia in questione, attirandosi
molteplici proteste via e-mail. (6) Su Lavoro e Previdenza
Oggi n.1/ 2000, 154. (7) In Riv. it. dir. lav. 1999, II, 326. (8) In Guida al lavoro 2000,
n. 4, p.21 (con nota condivisibilmente critica di Gottardi) ed in Lavoro e Previdenza
Oggi, n. 3/2000, 565. (9) I siti Internet più significativi
che si occupano di mobbing sono: http://members.xoom.it/icebergpunta/index.html;
http://www.freeweb.org/associazioni/mobby2000/pr03.htm. (10) MIMA, con sede in Roma, Via F.
Meda 169 Presieduta dallIng.
Mirko Tosi: tel. 06/451.08.43; cell. 0339/22.32.038. (11) PRIMA, con sede in Bologna, Via
Tolmino, 14, diretta dal dr. Harald Ege, tel. 051/614.89.19; e-mail: harald.ege@iol.it; sito Internet:
http://hosting.iol.it/prima/. (12) Diretto dal Dr. Renato Gilioli
(con sede in Milano, Via San Barnaba 8, tel. 02/57.991) che opera anche attraverso gruppi di auto aiuto per le
vittime del mobbing. (13) Così dal Resoconto della seduta
del 22.3.2000 della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei
deputati, XIII Legislatura. (14) Lidap Onlus, Via Piandarana, 4,
La Spezia, tel. 0187/70.36.85, e-mail: lidap.@uol.it, sito
Internet: http://www.lidaponlus.org ,
presieduta dalla Dr.sa Valentina Cultrera, che opera con lausilio di medici
psichiatri (specie dellUniversità di Firenze) e con gruppi di auto aiuto. (15) Anteo, Mobbing, nuova forma di violenza , in Milano Finanza inserto della FD del
27 aprile 1999. (16) Così Merlo, in Il mal dufficio, ultima trovata della filosofia
buonista, in Sette, n. 47 del 26.11.1998, Supplemento del Corriere
della sera. (17) Sito Internet:
http://fimliguria.com/metallo/10.html.
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