| Le principali tematiche del diritto sindacale nella giurisprudenza milanese degli anni 90[1]. 1). Premessa 2). La comparsa di nuovi sindacati e la nazionalità ex art. 28 S.L. 3). (segue) La maggiore rappresentatività 4). I referendum del 1995 5). La costituzione delle Rsu. Qualunque
limite imposto a una ricerca, quand'anche fosse richiesto per contenere sforzi che -
altrimenti - sarebbero eccessivi, è arbitrario e rischia di portare a risultati falsati.
Tuttavia, quando una ricerca sui diritti sindacali venga circoscritta alla giurisprudenza
milanese dell'ultimo decennio del secolo appena concluso, si può affermare che il limite
- per quanto sempre arbitrario - non produca significative distorsioni nel risultato
finale. Questo dico per due motivi: in primo luogo, il fatto che la scelta sia caduta
sulla giurisprudenza milanese, e non su quella
di altre città, non dipende da ragioni di mero campanilismo, ma dalla circostanza che -
di fatto - i Giudici del Lavoro di Milano sono sicuramente rappresentativi della
giurisprudenza nazionale, e questo sia per il numero e la qualità dei problemi trattati,
sia per come le questioni sono state sviscerate. In
secondo luogo, il limite temporale imposto alla ricerca non dipende tanto dal fatto che il
decennio considerato è semplicemente quello appena trascorso; piuttosto, gli anni '90
sono stati caratterizzati da eventi che hanno fortemente condizionato le relazioni
sindacali e il diritto sindacale nel nostro Paese. A tale riguardo, si può ricordare che: · nuovi sindacati si sono affacciati sulla scena delle relazioni
industriali, spesso in contrapposizione non solo con la naturale controparte datoriale, ma
anche con i sindacati tradizionali. Questi nuovi sindacati, pur essendo ovviamente privi
del retroterra di tradizioni, di esperienza e di seguito dei sindacati tradizionali, hanno
preteso la titolarità dei diritti sindacali riconosciuti dall'ordinamento e pacificamente
applicati ai sindacati storici. Questa pretesa, fortemente osteggiata dai datori di
lavoro, ma anche dalle organizzazioni già consolidate, ha generato un corposo
contenzioso, che in particolare ha consentito di sviluppare tematiche fondamentali quali
la nazionalità e la maggiore rappresentatività del sindacato; · mediante referendum sono state modificate due norme cardinali
del nostro ordinamento giuridico in materia sindacale. Come è noto, è stato in primo
luogo modificato l'art. 19 S.L. e, con esso, sono state modificate le condizioni per la
costituzione della Rsa; in secondo luogo, è stato parzialmente abrogato l'art. 26 S.L. e,
conseguentemente, è stata modificata la disciplina delle trattenute dei contributi
sindacali[2].
Le parziali abrogazioni delle norme ora citate hanno causato un vero e proprio terremoto
nelle relazioni sindacali, di per sé già incerte in conseguenza della nascita dei nuovi
sindacati di cui si è detto: infatti, alcune organizzazioni sindacali che avevano
ottenuto il riconoscimento giudiziale della maggiore rappresentatività (requisito che
consentiva la costituzione di Rsa sulla scorta della precedente formulazione dell'art. 19
S.L.), ma che non avevano sottoscritto accordi sindacali applicati nell'unità produttiva,
o avevano sottoscritto accordi considerati marginali, hanno visto immediatamente
disconosciuta la Rsa già costituita. Inoltre, i nuovi sindacati, che avevano
faticosamente ottenuto in sede giudiziaria il riconoscimento del diritto alla riscossione
dei contributi sindacali ex art. 26 S.L., a seguito del citato referendum hanno subito
nuovamente il disconoscimento di questo diritto. Anche i referendum del 1995, dunque,
hanno generato un corposo contenzioso: talvolta, la questione aveva uno spessore
contingente, e la giurisprudenza che si è conseguentemente formata ha oggi un valore
esclusivamente storico[3].
Altre volte, invece, le questioni sorte dai referendum di cui si parla hanno consentito
alla giurisprudenza di approfondire questioni che sono attuali ancora oggi. In
particolare, il dibattito si è incentrato sulla nozione del contratto applicato
nell'unità produttiva, quale condizione necessaria per la costituzione di una Rsa,
nonché sul diritto di un'associazione sindacale, che non abbia specificamente concordato
con il datore di lavoro le modalità relative al versamento dei contributi sindacali, a
percepirli tramite trattenuta sulle retribuzioni; · sono state costituite le Rsu, che hanno sostituito le Rsa,
acquisendone prerogative e diritti. Nelle intenzioni di chi ha contribuito alla nascita di
questa nuova forma di rappresentanza aziendale, la Rsu avrebbe dovuto consentire, stante
il suo carattere unitario, una semplificazione delle relazioni sindacali a livello
aziendale, compromesse invece dal carattere disomogeneo e frammentario delle Rsa,
costituite - ciascuna - da sindacati spesso in concorrenza tra loro. La prova dei fatti ha
dimostrato però che non è sufficiente ricondurre le diverse istanze sindacali ad un
unitario organismo di rappresentanza dei lavoratori per garantire l'omogeneietà
dell'azione sindacale: i contrasti tra le componenti sindacali sono purtroppo rimasti
anche all'interno di tale organismo e hanno generato un contenzioso che si è
prevalentemente occupato di stabilire se e come i diritti sindacali, appartenenti alla
Rsu, possano essere fruiti in maniera differenziata ed autonoma da parte dei singoli
componenti di quell'organismo. Come si
vede, vicende come quelle sommariamente descritte hanno sicuramente portato sensibili
cambiamenti al diritto del lavoro nel nostro Paese e la giurisprudenza milanese ha senzaltro
fornito un contributo significativo nellapprofondimento delle nuove tematiche che
sono conseguentemente emerse. Per questi motivi, dunque, una ricerca condotta sulla
giurisprudenza milanese degli ultimi 10 anni in tema di diritto sindacale può fornire un
quadro certamente significativo della giurisprudenza in generale. 2)
La
comparsa di nuovi sindacati e la nazionalità ex art. 28 S.L.
Come si
diceva, limporsi sulla scena sindacale e giudiziaria di nuove organizzazioni ha
consentito alla giurisprudenza di approfondire nozioni che si davano per scontate o che si
definivano sulla scorta di una giurisprudenza ormai tralaticia. Una di queste nozioni è
la nazionalità del sindacato, caratteristica che come è noto fonda la
legittimazione ad agire ex art. 28 S.L.. Questo requisito, che pure costituisce il
presupposto di numerose cause, non ha mai ricevuto una particolare attenzione da parte dei
giudici, anche perché, fino alla nascita dei nuovi sindacati, nessun datore di lavoro
contestava la legittimazione ad agire del sindacato che laveva convenuto in giudizio
per un preteso comportamento antisindacale. La situazione è radicalmente cambiata a
seguito del fenomeno di cui si è detto: vuoi perché si trattava di sindacati nuovi e,
dunque, genuinamente il datore di lavoro convenuto dubitava della nazionalità di tale
sindacato, o nulla sapeva in merito; vuoi perché il contenzioso era così aspro, a
livello politico prima ancora che a livello giudiziario, che ogni strada per paralizzare
la domanda era considerata legittima. Fatto sta che leccezione di carenza di
legittimazione ad agire, per difetto della nazionalità, è diventato il ritornello nelle
cause di repressione della condotta antisindacale promosse dai sindacati di nuova
formazione. Sul
punto, un preliminare ed importante concetto messo a fuoco dalla giurisprudenza milanese
è che la nozione di nazionalità ex art. 28 S.L. è diversa da quella di maggiore
rappresentatività ex art. 19 S.L. (nel testo precedente alla parziale riforma
referendaria). Infatti, sebbene entrambe le norme abbiano una funzione selettiva, nel
senso che entrambe conferiscono al sindacato una certa facoltà, ma solo in presenza di
determinate caratteristiche o qualità, ciascuna delle due disposizioni di legge individua
un criterio di selezione diverso[4].
In particolare, mentre la nozione di maggiore rappresentatività deve essere valutata, con
estremo rigore, in capo alla confederazione sindacale, la nazionalità deve essere
verificata con riferimento allorganizzazione sindacale di categoria e in
linea di massima, prescindendo ora dalle diverse sfumature emerse in giurisprudenza
deve essere riconosciuta quando si accerti la mera presenza del sindacato sul territorio
nazionale e il mero svolgimento di attività sindacale, a prescindere dal fatto che detta
presenza sia caratterizzata da dati numerici significativi ed equilibrati. Sulla
base di questa premessa, che sostanzialmente accomunava tutte le pronunce milanesi, sul
tema di cui si sta parlando si sono sviluppati diversi orientamenti. Soprattutto nella
prima fase dellelaborazione della questione, era emersa una giurisprudenza che
riconosceva la nazionalità allorganizzazione sindacale che si proponesse
statutariamente quale stabile polo di aggregazione nazionale di strutture e attività
sindacali diffuse in una porzione significativa del territorio nazionale[5].
Come si vede, da questo punto di vista era considerata sufficiente una sorta di
autocertificazione da parte del sindacato che, proclamandosi nazionale,
contemporaneamente si attribuiva il requisito necessario ad agire ex art. 28 S.L., senza
che fosse ulteriormente necessario verificare se il dichiarato scopo statutario fosse
stato effettivamente realizzato. A
questo orientamento se ne contrapponeva un secondo che, pur partendo dallo scopo
statutario del sindacato, pretendeva la verifica che il sindacato si comportasse
coerentemente[6].
Ciò stava a significare che il dato statutario non fosse sufficiente; tuttavia, non si
chiedeva neppure che lo scopo statutario fosse stato integralmente realizzato: piuttosto,
oggetto della verifica era che il sindacato avesse cominciato la realizzazione dello scopo
di svolgere attività sindacale sullintero territorio nazionale, a prescindere dal
fatto che quello scopo fosse stato, oppure no, integralmente realizzato. Contemporaneamente,
andava definendosi un terzo orientamento, contrapposto al primo e destinato a prevalere,
che indicava la necessità di verificare la nazionalità in concreto, e a prescindere
dalle autocertificazioni[7].
Più precisamente, secondo questo orientamento, è necessario verificare la presenza del
sindacato nelle varie parti del territorio dello Stato; tale presenza non deve
necessariamente estendersi in tutte le regioni, ma almeno in un numero significativo delle
stesse. In ogni caso, la presenza nazionale non viene legata ad un dato quantitativo, a
differenza di quanto richiesto per il riconoscimento della maggiore rappresentatività;
piuttosto, la nazionalità del sindacato deve essere riconosciuta a fronte dellesistenza
di strutture pur minime, di iniziative pur limitate, di iscritti pur in numero ridotto, ma
comunque tali da far ritenere effettiva lesistenza nella realtà locale di un
soggetto sindacale. Bisogna
anche precisare che questo orientamento benché come detto complessivamente
maggioritario è differenziato al proprio interno: proprio perché fondato su una
nozione elastica e per così dire soggettiva della presenza del sindacato sul territorio
nazionale, è evidente che i risultati della verifica possono portare a conclusioni
diverse, anche nei confronti dello stesso sindacato e a parità di presupposti dellindagine,
a seconda di quanto rigorosamente sia intesa leffettiva presenza del sindacato. 3)
(segue)
La maggiore rappresentatività
Un
fenomeno simile, sebbene non identico, si è verificato con riferimento alla maggiore
rappresentatività. Anche in questo caso, la nascita dei nuovi sindacati ha consentito
alla giurisprudenza di approfondire la questione. La differenza, rispetto allipotesi
di cui si è parlato prima, è che mentre la nozione di nazionalità non era mai stata
sviluppata in precedenza, il concetto di maggiore rappresentatività si fondava su una
giurisprudenza ormai consolidata e quasi tralaticia. Il grande merito della giurisprudenza
milanese sul punto è stato quello di non recepire passivamente questa giurisprudenza, ma
di sottoporla a severa critica. Come è
noto, la giurisprudenza della S.C. riteneva, secondo un orientamento ritenuto acquisito
fino agli anni 90, che la maggiore rappresentatività si fondasse su 4 requisiti:
consistenza numerica degli iscritti (criterio comunque ritenuto non decisivo); equilibrata
consistenza associativa in tutte le categorie; significativa ed equilibrata presenza sul
territorio nazionale; sistematica, diffusa ed equilibrata attività di autotutela[8].
Tuttavia, questa giurisprudenza, per quanto consolidata, non ha retto alla prova delle
nuove realtà sindacali che hanno cominciato ad emergere agli inizi degli anni 90. In
particolare, è stato osservato che, stante levoluzione sindacale, quella
giurisprudenza aveva di fatto portato alla cristallizzazione dei sindacati da considerarsi
maggiormente rappresentativi, con ciò violando le finalità che il legislatore intendeva
perseguire attraverso questa nozione. Infatti, con il ricorso alla maggiore
rappresentatività, si cerca di impedire la proliferazione di micro-organismi sindacali,
favorendo invece la rappresentanza di interessi non confinati nellambito di singole
imprese o di gruppi ristretti di lavoratori[9].
Invece, la giurisprudenza tradizionale, consolidatasi in un certo contesto storico, a
seguito del mutamento di quel contesto aveva finito per andare oltre le finalità
perseguite dal legislatore, precludendo quanto meno il rafforzamento, se non addirittura
la nascita, di sindacati nuovi, diversi da quelli che tradizionalmente e pacificamente
posseggono il requisito in questione. Pertanto,
per riportare la maggiore rappresentatività ad una più stretta coerenza con la volontà
legislativa, ma anche con il dato storico del momento, la Pretura di Milano ha recepito la
giurisprudenza tradizionale, e gli indici dalla stessa elaborati, in maniera niente
affatto rigorosa. Infatti, la presenza del sindacato sul territorio nazionale e tra le
diverse categorie, pur restando un punto di riferimento importante, è stata relegata in
secondo piano. Piuttosto, lindagine è stata spostata, da dati meramente numerici,
ad aspetti diversi: in particolare, è stata riconosciuta rilevanza alla capacità del
sindacato di rappresentare interessi non confinati in gruppi ristretti e di superare
logiche corporative. Inoltre, si è preso atto che, a fronte di un sindacato di nuova
formazione, non si può pretendere lattuale realizzazione di questo risultato, né
si può disconoscere la maggiore rappresentatività ad un sindacato che si muova in quella
direzione, a meno di voler di fatto precludere a quel sindacato la realizzazione dellobiettivo.
Pertanto, i nuovi criteri della maggiore rappresentatività devono essere valutati avendo
riguardo le prospettive di crescita del sindacato[10]. La
giurisprudenza radicalmente innovativa della Pretura di Milano è stata temperata dal
Tribunale. In particolare, il Tribunale di Milano è partito dalla premessa che la
maggiore rappresentatività concerne solo lintensità della rappresentatività,
senza che ciò comporti alcun giudizio comparativo tra il nuovo sindacato, che aspiri a
questo riconoscimento, e i sindacati storici. Fatta questa premessa, necessaria per
replicare a chi contestava che la diffusione dei nuovi sindacati fosse comunque
sensibilmente inferiore a quella dei sindacati storici, e che quindi quelli non potevano
intendersi più rappresentativi di questi, il Tribunale ha individuato i criteri
necessari al riconoscimento del requisito in questione. In
primo luogo, il sindacato deve possedere una notevole estensione territoriale: tuttavia,
questo requisito non deve necessariamente essere accertato mediante unattenta conta
della diffusione, potendo la presenza essere attestata anche da riconoscimenti
amministrativi e/o giudiziari che appunto documentano lesistenza di
una rappresentatività effettiva. In secondo luogo, il sindacato deve possedere una
struttura rappresentativa intercategoriale: in questa prospettiva, più che valutazioni
matematiche in ordine alla equilibrata diffusione del sindacato, rileva la capacità dello
stesso di superare logiche particolaristiche. Ancora, è necessario lo svolgimento di
attività di autotutela. Infine, è necessaria la presenza di un numero non esiguo di
iscritti: anche in questo caso, e sempre che siano presenti i primi tre indici, non è
necessaria unattenta e rigorosa conta matematica, dal momento che questo indice
viene considerato come conferma della presenza degli altri e, dunque, della effettiva
rappresentatività del sindacato[11].
Come si vede, il Giudice dappello si è mosso su criteri apparentemente più
tradizionali, tuttavia interpretati in maniera elastica e innovativa, tanto da portare
sia pure attraverso un iter argomentativo in parte differente a
conclusioni del tutto analoghe a quelle cui erano giunti i Giudici della Pretura[12]. Prima
di concludere, bisogna ancora sottolineare come la giurisprudenza segnalata si sia
soprattutto sviluppata nella prima metà degli anni 90. A seguito della parziale
abrogazione referendaria dellart. 19 S.L., infatti, la questione ha perso la sua
originaria rilevanza, pur restando tuttora attuale, dal momento che la nozione di maggiore
rappresentatività è ancora presupposta in diverse disposizioni di legge[13]. Tra le
questioni poste dai nuovi sindacati bisogna fare un cenno anche al problema del dirigente
di Rsa che, a seguito della sua adesione ad un sindacato diverso da quello che laveva
originariamente designato, sia stato da questo disconosciuto. Tale questione ha visto una
netta contrapposizione tra la giurisprudenza milanese di primo e di secondo grado.
Infatti, i Giudici di primo grado per lo più affermavano che lart. 19 S.L.
ricollega la costituzione delle Rsa al duplice intervento dei lavoratori dellazienda
e del sindacato di riferimento; pertanto, come lavoratori e sindacati concorrono alla
costituzione della Rsa, analogamente lavoratori e sindacati devono concorrere alla revoca
dellincarico. In altre parole, il disconoscimento del dirigente di Rsa, unicamente
proveniente dal sindacato che laveva designato e in assenza di unanaloga
volontà manifestata dai lavoratori, non è sufficiente a legittimare la revoca dalla
carica[14]. Al
contrario, il Giudice dappello[15]
ha ritenuto che come è necessaria la presenza di due requisiti per la costituzione della
Rsa, così è necessaria la permanenza di quei requisiti per la permanenza in carica del
dirigente dellorganismo rappresentativo. Pertanto, il sopravvenuto disconoscimento
da parte del sindacato di riferimento, anche in assenza di unanaloga volontà
manifestata dai lavoratori, è sufficiente a legittimare la revoca della carica[16]. 4)
I
referendum del 1995
Come si
diceva, i referendum del 1995, relativi agli artt. 19 e 26 S.L., hanno fornito lo spunto
per altri dibattiti giurisprudenziali, che sono stati sviluppati in particolare dal
Giudice del Lavoro di Milano. Con
particolare riferimento alla nuova formulazione dellart. 19 S.L., bisogna subito
ricordare che non ha avuto fortuna il tentativo di rimettere alla Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale della nuova formulazione della norma, nella parte
in cui limita la costituzione delle Rsa alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di
contratti collettivi[17].
Piuttosto, lapprofondimento si è concentrato sulla individuazione dei contratti
collettivi di lavoro applicati nellunità produttiva che come è noto
legittimano la costituzione di Rsa. Sotto
questo profilo, sembra essersi imposto lorientamento che interpreta la nozione di
contratti collettivi ex art. 19 S.L. nel senso più pieno e più ampio, ricomprendendovi
ogni espressione dellautonomia collettiva, con la quale uno o più datori di lavoro
e rappresentanze dei lavoratori abbiano regolato uno o più aspetti dei rapporti di
lavoro, nel loro sorgere, nello svolgimento o nella loro estinzione[18].
Sulla scorta di questo principio generale, sono stati tratti i seguenti e conseguenti
corollari:
In ogni
caso, si è ritenuto che non è sufficiente la mera sottoscrizione di un accordo
sindacale, come sopra definito, essendo invece anche necessaria leffettiva
partecipazione alle trattative sindacali[21]. Quanto
ai problemi relativi allart. 26 S.L., bisogna preliminarmente ricordare che dal
vecchio testo della norma la giurisprudenza pacificamente riconosceva antisindacale il
mancato versamento dei contributi sindacali, tramite trattenuta sulle retribuzioni, sia
nei confronti dei sindacati stipulanti il CCNL, che nei riguardi dei sindacati che non
avessero stipulato con il datore di lavoro alcun contratto[22].
Tuttavia, a seguito dellabrogazione dei commi 2 e 3 della norma citata, di fatto
molti datori di lavoro avevano cessato di versare i contributi ai sindacati non firmatari
del CCNL che, di regola, contempla il versamento dei contributi sindacali mediante
trattenuta sulle retribuzioni e che dunque, abrogati i commi 2 e 3 dellart. 26 S.L.,
si pone (almeno in apparenza) come unica fonte regolatrice dellistituto. Da tali
comportamenti si è verificato un contenzioso che ha visto in prima fila, ancora una
volta, i Giudici del Lavoro di Milano. La
giurisprudenza milanese sembra essersi orientata nel senso del riconoscimento della natura
antisindacale di quella condotta. Ciò è avvenuto dopo alcune perplessità, che avevano
indotto alcuni Giudici di primo grado a negare la configurabilità della condotta
antisindacale nel caso di cui si parla, soprattutto in considerazione del fatto che liniziativa
del lavoratore di versare i contributi sindacali sarebbe da inquadrare nello schema della
delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., che presuppone il consenso del datore di
lavoro[23].
Linversione di tendenza è avvenuta anche a seguito delladesione, da parte del
Giudice dappello, allopposta opinione: infatti, è stato ritenuto che il CCNL,
almeno di regola, riconosce il diritto di cui si parla direttamente in capo al singolo
lavoratore, prescindendo dal fatto che il rispettivo sindacato di appartenenza abbia o non
abbia stipulato il CCNL; pertanto, stante la plurioffensività della condotta
antisindacale, il datore di lavoro che non provveda al versamento dei contributi con le
modalità previste dal CCNL pone in essere una condotta antisindacale, anche se il rifiuto
riguarda un sindacato non stipulante[24]. 5)
La
costituzione delle Rsu
I
Giudici del Lavoro di Milano hanno dovuto affrontare altri nuovi problemi derivanti dalla
costituzione delle Rsu. Chi ha sottoscritto lA.I. 20/12/93 ha sicuramente cercato di
realizzare lobiettivo di offrire al datore di lavoro un interlocutore unitario, che
sintetizzasse in sé i diversi orientamenti sindacali, in modo tale da superare la logica
ispiratrice dellart. 19 S.L., che prevede invece come è noto una
pluralità di organismi rappresentativi aziendali. Una
simile impostazione presuppone lautonomia di ogni rappresentanza dei lavoratori che,
alla luce dellesperienza, ha comportato un duplice problema. Da un lato, la
rappresentanza disciplinata dallart. 19 S.L. ha determinato la frammentazione della
rappresentanza, che non ha mai giovato ai lavoratori; da un altro punto di vista, si è
verificata una mancanza di chiarezza in ordine a chi fosse realmente linterlocutore
del datore di lavoro. Questa indeterminatezza, a sua volta, ha consentito la realizzazione
di risultati aberranti, come la sottoscrizione di accordi separati, raggiunti
evidentemente con le sigle sindacali che sono più disponibili nei confronti delle
richieste aziendali. Come si
diceva, chi ha sottoscritto laccordo sulle Rsu cercava sicuramente di risolvere
simili problemi. Tuttavia, la pratica ha dimostrato che (purtroppo) le divisioni sindacali
sono più forti di ogni tentativo di sintetizzarle in un unitario organismo
rappresentativo: i vecchi sono stati soppiantati da nuovi problemi che, sostanzialmente,
ruotano intorno al dilemma se i diritti sindacali, che verso lesterno appartengono
alla Rsu unitariamente considerata, possano essere concretamente gestiti autonomamente da
ciascuna componente della Rsu, o se invece la gestione debba essere unitaria[25]. Il
punto di partenza è che le Rsu sono subentrate alle Rsa nella titolarità dei poteri e
nellesercizio delle funzioni ad esse spettanti per legge. Poiché non esiste alcun
meccanismo, disciplinato dallA.I., che regoli la formazione della volontà della
nuova rappresentanza, ogni componente della Rsu è titolare dei poteri, dei diritti e
delle funzioni riconosciute dalla legge[26]. Questo
principio ispira ogni decisione in ordine alla gestione concreta dei diritti sindacali da
parte del singolo componente la Rsu. Per esempio, con riguardo al diritto di informazione,
sulla scorta di quel principio è stato ritenuto che il datore di lavoro deve
specificamente rendere le informazioni a ogni componente della Rsu che, altrimenti,
rischierebbe di restare esclusa dalla partecipazione allattività collegiale[27].
A tale riguardo, bisogna in particolare segnalare quelle pronunce che hanno dichiarato
antisindacale la comunicazione effettuata dal datore di lavoro, per la convocazione a
trattative sindacali, mediante semplice chiamata telefonica a uno degli apparecchi ubicati
nel locale comune a disposizione delle Rsu, dal momento che tale mezzo non è idoneo a
garantire lavvenuta conoscenza della convocazione da parte di tutti i componenti la
Rsu[28]. Analogamente
è stato ritenuto in tema di assemblee. A tale riguardo, preliminarmente è stato rilevato
che lart. 20 S.L. attribuisce il diritto di convocare lassemblea alle Rsa, che
possono esercitarlo in maniera congiunta o disgiunta. Pertanto, stante il subingresso
della Rsu nei diritti previsti dalla legge nei confronti della Rsa, ne consegue che il
singolo componente del nuovo organismo rappresentativo possa esercitare il diritto di
convocare assemblee dei lavoratori, disgiuntamente dagli altri componenti[29]. Lo
stesso principio dellautonomia di ogni singola componente la Rsu in ordine alla
gestione dei diritti sindacali disciplinati dalla legge ha consentito alla giurisprudenza
milanese di risolvere, questa volta sfavorevolmente al singolo Rsu, un altro problema, che
si verifica quando un contratto aziendale, stipulato prima della costituzione della Rsu,
disciplini un monte ore di permessi sindacali in misura superiore a quello previsto dalla
legge. In casi come questi, si è discusso se tale monte ore possa essere ripartito tra
tutti i componenti della Rsu, ivi compresi quelli che appartengono a sindacati che non
avevano sottoscritto laccordo. In questi casi è stato ritenuto che lefficacia
dellaccordo non possa estendersi alla componente sindacale che non laveva
sottoscritto; a ciò si è aggiunto che lA.I. prevede sì il subingresso della Rsu
nei diritti della Rsa, ma ciò limitatamente ai diritti di fonte legislativa[30]. Stefano Chiusolo [1] Il presente articolo è la relazione presentata al convegno <<Prima del giudice unico: bilancio e prospettive della giurisprudenza del lavoro a Milano I rapporti collettivi>> organizzato dal Centro Studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano, svoltosi a Milano il 24/1/01. [2] Le due norme sono state parzialmente abrogate a seguito di
altrettanti referendum, indetti con DPR 5/4/95, e con effetto decorsi 60 giorni dal
29/7/95, data di pubblicazione del DPR 28/7/95 n. 312. [3] Un primo problema, per esempio, ha riguardato il caso di una
Rsa costituita da un sindacato in possesso dei requisiti ex art. 19 S.L. prima della
parziale abrogazione referendaria, ma privo dei requisiti richiesti dalla nuova
formulazione della stessa norma: a tale riguardo, è stato ritenuto che non costituisce
condotta antisindacale il disconoscimento di quella Rsa a seguito della parziale
abrogazione referendaria (Trib. Milano 20/12/97, in D&L
1998, 347, n. CHIUSOLO; Trib. Milano 21/2/98, in
Mass. giur. lav. 1998, 405; Pret. Milano 6/12/96, in Orientamenti 1996, I, 772; Pret. Milano 27/11/96, ivi
1996, I, 774; Pret. Milano 29/1/96, in D&L
1996, 377; Pret. Milano 12/12/95, in Orientamenti
1995, 826, n. LIEBMAN. Contra, Pret. Milano 4/5/96, in D&L 1996, 927), e ciò neppure nel caso in cui
il datore di lavoro avesse continuato a consentire lesercizio dei diritti sindacali
per un certo periodo successivo al referendum (Pret. Milano 22/5/97, in Orientamenti 1997, I, 308). Altro problema ha
riguardato le pronunce giudiziarie, non passate in giudicato, che avevano accertato la
natura antisindacale del disconoscimento di una Rsa costituita da un sindacato che
possedeva i requisiti richiesti dall'ordinamento prima del referendum e che,
successivamente, ne è risultato privo: a tale riguardo, è stato affermato che la
sopravvenuta parziale abrogazione dellart. 19 S.L. non comporta la cessazione della
materia del contendere (Trib. Milano 17/4/98, in D&L
1998, 640). [4] Pret. Milano 9/12/94, in D&L 1995, 315; Pret. Milano 14/2/92, in Dir.
Lav. 1992, II, 340; Pret. Milano 6/3/92, in Orientamenti
1992, 282. [5] Pret. Milano 1/10/92, in D&L 1993, 88; Pret. Milano 16/11/94, ivi
1995, 316; Pret. Milano 7/9/93, ivi 1994, 284, n. FRANCESCHINIS; Pret. Milano
23/8/93, ivi 1994, 70. [6] Trib. Milano 24/2/96, in D&L 1996, 632; Pret. Milano 28/1/97, ivi 1997,
515; Pret. Milano 17/1/96, ivi 1996, 626; Pret. Milano 10/1/95, ivi 1995,
549; Pret. Milano 9/12/94, ivi 1995, 315; Pret. Milano 28/10/92, in Dir. e prat. lav. 1993, 1155; Trib. Milano
26/2/94, in Orientamenti 1994, 43; Pret. Milano
21/6/94, ivi 1994, 213; Pret. Milano 8/3/94, in D&L 1994, 489; Pret. Milano 6/3/93, in Orientamenti 1993, 595; Pret. Milano 2/3/93, in Dir. e prat. lav. 1993, 1150; Pret. Milano
18/1/93, in D&L 1993, 272; Pret. Milano
14/12/92, ivi 1993, 272; Pret. Milano 23/6/92, ivi 1992, 860; Pret. Milano
10/3/92, ivi 1992, 620. [7] Pret. Milano 23/11/93, in Orientamenti 1994, 38; Trib. Milano 28/11/95, ivi
1995, 863; Pret. Milano 13/2/96, in Foro it.
1996, I, 2264 e in Mass. giur. lav. 1996, 162,
n. RENDINA; Pret. Milano 31/8/95, in Orientamenti 1995, 570; Pret. Milano 7/2/94, in D&L 1994, 506, in Lavoro giur. 1994,
361, n. DAVOSSA; in Orientamenti 1994,
28, n. SPAGNUOLO VIGORITA, in Mass. giur. lav. 1994,
330, n. MAGNANI, in Dir. Lav. 1994, II, 75, n. DI STASI, in Riv. it. dir. lav.
1994, II, 627, n. NOGLER; Trib. Milano 15/5/93, in D&L 1993, 806; Pret. Milano 17/11/92, in Dir. e prat. lav. 1993, 1156; Pret. Milano
16/11/92, in Riv. it. dir. lav. 1993, II, 873, n. BONARDI; Pret. Milano 6/3/92 cit.;
Pret. Milano 16/11/91, in Dir. e prat. lav.
1992, 513. [8] Cass. 1/3/86 n. 1320, in Foro it. 1986, I, 652; Cass. 10/7/91 n. 7622, in Lav. e prev. oggi 1992, 2, II, 418, n. BERTESAGHI;
Cass. 28/10/81 n. 5664, in Orientamenti 1982,
253 e in Foro it. 1982, I, 2569, n. CURZIO;
Cass. 3/11/76 n. 3993, in Giust. civ. 1977, I,
1941, n. ANNUNZIATA e in Orientamenti 1977,
731. [9] Pret. Milano 6/7/93, in Not. giur. lav. 1993, 615. [10] Pret. Milano 16/11/94, in D&L 1995, 316; Pret. Milano 28/7/94, in Not.
giur. lav. 1994, 570; Pret. Milano 30/3/94, in Orientamenti
1994, 206; Pret. Milano 7/1/94, in D&L
1994, 273; Pret. Milano 23/8/93, ivi 1994, 70; Pret. Milano 6/3/93, in Orientamenti 1993, 595; Pret. Milano 18/1/93, in D&L 1993, 272; Pret. Milano 14/12/92, ivi
1993, 272. Naturalmente, anche presso la Pretura di Milano non sono mancate voci di
dissenso, che tendevano al recupero della giurisprudenza più tradizionale: v. Pret.
Milano 16/11/92, in Riv. it. dir. lav. 1993, II, 873, n. BONARDI. [11] Trib. Milano 11/3/95, in Orientamenti 1995, 45; Trib. Milano 16/7/94, in D&L 1994, 795. [12] Giova ricordare che lorientamento del Tribunale di
Milano è stato confermato dalla S.C.: v. Cass. 30/3/98 n. 3341, in D&L 1998, 627, n. ZEZZA. [13] V. per esempio gli artt. 5 L. 164/75; 4 L. 223/91; 47 L.
428/90. [14] Pret. Milano 31/3/92, in Dir. e prat. lav. 1992, 2071; Pret. Milano
16/1/92, in D&L 1992, 623. [15] Trib. Milano 10/2/95, in Orientamenti 1995, 52; Trib. Milano 29/10/94, ivi
1994, 495; Trib. Milano 8/10/94, ivi 1994, 493; Trib. Milano 22/12/93, in Foro it. 1994, I, 1592; Trib. Milano 23/5/93, in Orientamenti 1993, 591. [16] La stessa contrapposizione si è verificata con riguardo allanalogo
problema relativo alla Rsu: in un senso, v. Trib. Milano 21/2/98, in Mass. giur. lav. 1998, 397, n. INGLESE; in senso
opposto, v. Pret. Milano 7/4/97, in D&L
1997, 747, n. CAPURRO. In ogni caso, la giurisprudenza milanese è concorde nel ritenere
che la semplice adesione, da parte del componente la Rsu, ad un sindacato diverso da
quello nel cui ambito era avvenuta lelezione, non comporta la sua decadenza: v.
Trib. Milano 16/10/99 (in composizione monocratica), in D&L 2000, 112; Trib. Milano 9/12/99 (in
composizione collegiale), ivi 2000, 112, entrambe con n. FRANCESCHINIS. [17] La questione, con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., era
stata sollevata da Pret. Milano 26/11/95, in Foro
it. 1996, I, 322. In senso contrario, v. Pret. Milano 31/1/96, in Mass. giur. lav. 1996, 163, n. LIEBMAN, che aveva
ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. In ogni
caso, Corte cost. 26/3/98 n. 76, in Giur. cost. 1998, 750, ha respinto la questione per manifesta
inammissibilità. [18] Pret. Milano 21/8/96, in D&L 1996, 929; Pret. Milano 4/11/97, ivi
1998, 353; Pret. Milano 30/9/98, ivi 1999, 69; Pret. Milano 24/2/96, ivi
1996, 625. [19] Trib. Milano 30/6/99, in D&L 1999, 812 e in Orientamenti 1999, I, 317; Pret. Milano 11/2/99,
in D&L 1999, 292, n. CAPURRO; Pret. Milano
23/6/97, in Orientamenti 1997, I, 932 [20] Pret. Milano 11/1/97, in D&L 1997, 259, n. FRANCESCHINIS; Pret. Milano
12/11/96, in Orientamenti 1997, I, 28, n.
MORONE; contra: Pret. Milano31/1/96, ivi 1996, I, 13. [21] Pret. Milano 29/1/96, in D&L 1996, 377. [22] Cass. 9/2/89 n. 822, in Orientamenti
1989, 310; conf. Cass. 9/9/1991 n. 9470, in D&L 1992, 108; Trib. Milano 12/11/83 in Lavoro
80 1984, 89. Prima della parziale riforma referendaria, lunico limite posto
dalla giurisprudenza al diritto alla riscossione dei contributi ex art. 26 S.L. era
individuato nella effettiva natura sindacale dellorganizzazione che invocava lapplicazione
di questa norma: sulla base di questa considerazione, per esempio, è stato disconosciuto
il diritto di cui si parla al Sindacato Autonomista Lombardo, in quanto organizzazione di
tipo prettamente politico (Trib. Milano 18/5/96, in Foro
it. 1996, I, 2906; Pret. Milano 16/6/93, in Riv.
it. dir. lav. 1994, II, 49, n, FERRANTE e
in Giur. it. 1994, I, 2, 1055, n. GUGLIOTTA; Pret. Milano 17/6/93, in D&L 1993, 820. In senso contrario, v. Pret.
Milano 2/2/95, in D&L 1995, 566, n.
FRANCESCHINIS). [23] Pret. Milano 13/2/96, in Foro it. 1996, I, 2264; Pret. Milano 28/11/95, in D&L 1996, 76 e in Giur. it. 1996, I, 2,
835, n. RIGANO; Pret. Milano 31/1/96, in
Mass. giur. lav. 1996, 163, n. LIEBMAN; Pret. Milano 27/11/95, in Not. giur. lav.
1995, 693. [24] Trib. Milano 28/11/98, in Orientamenti 1998, I, 851; Pret. Milano 31/10/98,
in D&L 1999, 59; Trib. Milano 6/7/96, in Riv. it. dir. lav.
1997, II, 642, n. NOGLER. [25] Per una disamina più approfondita di questi argomenti, v.
CHIUSOLO, Le rappresentanze sindacali unitarie nellelaborazione giurisprudenziale,
in D&L 1998, 253. [26] Trib. Milano 26/2/99, in Orientamenti 1999, I, 12. [27] Pret. Milano 31/12/98, in D&L 1999, 305; Pret. Milano 28/1/97, ivi
1997, 515; Pret. Milano 17/1/96, ivi 1996, 626, n. FRANCESCHINIS [28] Trib. Milano 17/4/98, in D&L 1998, 640, n. QUADRIO; Pret. Milano 10/1/95, ivi 1995, 549, n.
FRANCESCHINIS. [29] Trib. Milano 16/10/99, in D&L 2000, 112; Trib. Milano 9/12/99, ivi
2000, 112, entrambe con nota di FRANCESCHINIS. Sempre in tema di assemblee, bisogna anche
segnalare Trib. Milano 4/12/99, ivi 2000, 341, che ha riconosciuto il diritto dei
dirigenti esterni del sindacato, che ha concorso alla costituzione della Rsu, a
partecipare alle assemblee ex art. 20 S.L.. [30] Pret. Milano 30/10/96, in Orientamenti 1996, I, 784; Pret. Milano 10/1/95,
in D&L 1995, 549. Sul punto, lultima
sentenza citata, in considerazione del fatto che la causa verteva sulla redistribuzione
del monte ore dei permessi a danno di Rsu di altre organizzazioni sindacali, ha disposto lintegrazione
del contraddittorio nei confronti di tali altre organizzazioni. |