| L'irrilevanza dell'intenzionalità nella condotta antisindacale Sommario:
*********** 1. I tre precedenti orientamenti in tema di condotta
antisindacale Con la decisione n. 5295 del 12 giugno 1997 le sezioni unite della Cassazione hanno posto fine
ad un contrasto interno alla sezione lavoro della S. Corte, affermando limportante
e secondo taluno dirompente - principio dellirrilevanza, per la
concretizzazione della condotta antisindacale, dellelemento psicologico, cioè a
dire dellintenzione dolosa o colposa del datore di lavoro, sufficiente risultando,
in fatto, che il comportamento dello stesso abbia implicato un pregiudizio alla libertà
sindacale e al diritto di sciopero. Le sezioni unite si sono espresse nei
seguenti termini: Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui
allart. 28 dello statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) è sufficiente che tale
comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le
organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico
intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché
consistenti nellillegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di
assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo
svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di
condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel
risultato, a limitare la libertà sindacale, sicchè ciò che il giudice deve accertare è
lobiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre leffetto che la
disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del
diritto di sciopero(1). Precedentemente allindirizzo sopra asserito, si erano andati formando tre
orientamenti in seno alla Cassazione: a) quello valorizzante lelemento soggettivo,
psicologico o intenzionale del datore di lavoro affinchè il torto o danno inflitto
al sindacato potesse rivestire i requisiti della condotta antisindacale repressa dallart.
28 statuto dei lavoratori; b) quello che riteneva sufficiente il solo elemento oggettivo
dellidoneità della condotta datoriale a produrre nocumento in capo a diritti e
prerogative del sindacato; c) infine, quello mediano, intermedio o
compromissorio, - affermatosi più di recente -
secondo il quale lintenzionalità
del comportamento posto in essere dal datore di lavoro mentre è irrilevante nel caso di
condotta contrastante con norma imperativa (disponente, ad es., prerogative per il
sindacato, quali quelle accordate dal tit. II e III della L. n. 300/70 o dallart.
40 Cost.), viceversa può assumere rilevanza quando tale condotta, pur se lecita nella sua
obiettività, presenti i caratteri dello abuso di diritto, e perciò stesso collida (con)od obliteri i
principi di correttezza e buona fede che, integrativamente, assistono le modalità di
esecuzione delle obbligazioni tra le parti nel rapporto di lavoro. 2. I tre precedenti orientamenti in
tema di condotta antisindacale Secondo la teoria di cui al punto a) - di recente sostenuta, fra le molte in precedenza,
da Cass. 19.7.1995 n. 7833 (2), da Cass. 12.8.1993, n. 7833 (3), da Cass. 30.7.1993, n.
8518 (4), da Cass. 5.12. 1991, n. 13085 (5), da Cass. 1.6.1990, n. 207 (6), ecc. - il comportamento del datore di lavoro poteva
ritenersi antisindacale allorquando, oltre ad essere causalmente idoneo a ledere lart.
28, fosse stato dal datore di lavoro a tal fine volontariamente indirizzato, cioè
sorretto da una intenzione cosciente e volontaria di ledere i diritti della controparte. Non vè chi non veda come questa
tesi, accollando al sindacato lonere di dimostrare la volontarietà della condotta
datoriale (7), fornisse numerose scappatoie per limprenditore nel caso in cui il
sindacato ricorrente, a fronte di una plateale violazione dei propri diritti, non
riuscisse a fornire la prova che la lesione era inflitta sulla base di una scelta
consapevole, volontaria ed intenzionale del datore di lavoro che ad essa, in ipotesi e
strumentalmente, asseriva di essersi determinato fortuitamente, senza dolo o colpa. A questa teoria caldeggiata dalla dottrina con propensioni
datoriali si opponeva laltra (di cui al punto b), sostenuta, tra le molte
sentenze, da Cass. 22.7.1992, n. 8815 (8), da Cass. 16.7.1992, n. 8610 (9), da Cass.
3.7.1992, n. 8143 (10), ecc., secondo cui la condotta antisindacale doveva ravvisarsi
esclusivamente in base al c.d. requisito oggettivo o attitudine o idoneità
del comportamento datoriale a impedire o limitare la libertà sindacale, con la
conseguenza che una volta accertata giudizialmente la lesione del diritto, non si rendeva
in alcun modo necessaria unulteriore indagine circa lintenzione del datore di
lavoro di porre in essere tale lesione. La contrapposizione fra le due teorie
aveva favorito il sorgere di un tentativo compromissorio estrinsecantesi in quellorientamento
di cui al punto c) sostenuto tra laltro
(ed anche dopo lattuale decisione delle sezioni unite ma nelle more della
pubblicazione e conseguente cognizione), da Cass. 5.7.1997, n. 6080 (11), da Cass. 8.9.1995 n. 9501 (12)da Cass. 15.7.1995,
n. 7833 (inedita) - secondo il quale in tema di condotta antisindacale, lintenzionalità
del comportamento del datore di lavoro, mentre è irrilevante nel caso di comportamento
contrastante con norma imperativa, può assumere rilevanza quando la condotta del
medesimo, pur se lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dellabuso del
diritto, giacchè in tal caso lesercizio del diritto da parte del titolare si
esplicita attraverso luso abnorme delle relative facoltà ed è indirizzato a fine
diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi
nel campo delle
obbligazioni, e del rapporto di lavoro in particolare, carattere di illiceità per
contrasto con i principi di correttezza e di buona fede, i quali assurgono a norma
integrativa del contratto di lavoro in relazione allobbligo di solidarietà imposto
alle parti contraenti dalla comunione di scopo che entrambe, sia pure in diversa e talora
opposta posizione, perseguono (così Cass. n. 9501/95). Sostanzialmente
questorientamento mediano o compromissorio recuperava in
parte la tesi volontaristica per la valutazione di comportamenti datoriali lesivi di
diritti c.d. innominati del sindacato e delle
R.S.A, nel senso di non appositamente disciplinati da norme di legge quali quelli
codificati nel tit. II e III dello statuto
dei lavoratori, afferenti (esemplificativamente e non esaustivamente) al diritto di
associazione sindacale (art. 14), al divieto di comportamenti discriminatori (art. 16), al
diritto di costituzione di R.S.A (art.19),di assemblea (art. 20), di referendum (art. 21)
di fruizione di permessi sindacali (art. 23 e 24), di affissione (art. 25) e di locali
aziendali per le R.S.A (art. 27). 3. La decisione n. 5295 del 12.6.1997
delle Sezioni unite della Cassazione In questo contesto è intervenuta la
decisione delle sezioni unite, effettuando una decisa opzione verso lorientamento
oggettivo, di cui al punto b) del nostro articolo. Per negare qualsiasi spazio di validità
alla teorica volontaristica implicante la ricerca dellelemento
intenzionale le sezioni unite hanno asserito che lorientamento in questione
era stato costruito sul modello risarcitorio dellillecito (ex art. 2043 c.c.),
quando invece la scelta legislativa codificata nellart. 28 era caratterizzata dalla
tutela inibitoria, in vista di impedire il prodursi degli effetti dannosi ed il loro
reiterarsi in futuro. Sostengono le sezioni unite che la tesi
basata volontaristica fondata sullimportanza paradigmatica dellart.
2043 c.c. (rubricato risarcimento per fatti illeciti, secondo cui qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno) non tiene conto del fatto che in
tal modo una gran parte degli illeciti civili sarebbe del tutto priva di sanzione, così
quelli che non hanno prodotto, o non hanno prodotto ancora, un danno patrimoniale; ovvero
quelli in cui lautore ha causato un danno patrimoniale senza dolo o colpa.
In tal modo
non si tiene presente che, nel caso in cui la condotta illecita
sia di natura che possa continuare a ripetersi nel futuro, una reazione efficace non può
essere costituita dalla sola azione risarcitoria
In realtà quando lillecito
può continuare a ripetersi nel futuro, lunica reazione è costituita dallazione
inibitoria: unazione diretta ad
ottenere non la condanna del convenuto al risarcimento del danno che ha causato, ma lordine
del giudice rivolto alla parte soccombente di inibire la continuazione della condotta
illecità
o di cessazione del fatto lesivo...Lordine può avere come contenuto
un non fare (inibitoria negativa nei casi di illecito commissivo
) o anche un non
fare (inibitoria positiva, nei casi di illecito omissivo
). Lemanazione dellordine
da parte del giudice non costituisce mera ripetizione di ciò che è già prescritto dalla
legge, ma produce effeti di carattere civile e penale. I primi sono previsti, ad es
.dallart.
18, comma 7 della l. n. 300/70 che dispone che il datore di lavoro che non ottempera
alla sentenza, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del
fondo adeguamento pensioni di una somma pari allimporto della retribuzione dovuta al
lavoratore. Gli efftti penali sono invece previsti dallart. 388 del c.p., per i casi
di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Sulla base di tali
affermazioni, le sezioni unite giungono alla conclusione che la natura inibitoria
dellazione a tutela della libertà sindacale induce a ritenere che ai fini della
configurabilità di un comportamento antisindacale, sia irrilevante lelemento
psicologico del datore di lavoro e che ciò che il giudice deve accertare è lobiettiva
idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire,
e cioè, la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. Nella sua determinazione demolitiva dellorientamento
delineato al punto a) del presente scritto, le sezioni unite proseguono asserendo - con una doppia negazione che secondo taluno (13)designerebbe uninequivocabile scelta di
campo (evidentemente a favore del sindacato o dellopzione oggettiva) - che la sussistenza o meno di un intento del
datore di lavoro di ledere tali diritti non è necessaria né sufficiente. Non è
necessaria perché un errore di valutazione del datore di lavoro (che non si è reso conto
della portata causale della sua condotta ) non fa venir meno lesigenza di una tutela
della libertà sindacale e della inibizione dellattività oggettivamente lesiva di
tale libertà. Non è sufficiente in quanto lintento del datore di lavoro non può
far considerare antisindacale unattività che non appare obiettivamente diretta a limitare la libertà
sindacale. Queste considerazioni hanno provocato lirritata
reazione di dottrina imprenditorialmente orientata la quale, nel vedersi
sbriciolare una costruzione puntellata per anni, non ha potuto fare a meno di
sottolineare, con enfasi amplificativa dellintento di dissociazione, che la
formula espressiva (della doppia negazione, n.d.r ) suscita non poche perplessità, in
ragione del suo contenuto totalizzante. La doppia negazione
induce a svuotare di
qualsiasi possibile rilievo il profilo soggettivo, attribuendo ala fattispecie normativa
una valenza esclusivamente oggettiva. In effetti, laffermazione secondo la quale non
sarebbe necessario(ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del
datore di lavoro, tende inequivocabilmente a svalorizzare il profilo volontaristico
E
evidente, infatti, che, se lintento lesivo non dovesse ritenersi né necessario né
sufficiente, esso risulterebbe del tutto ininfluente, come tale svuotato di alcuna
specifica valenza, al punto da essere relegato in un limbo giuridico. Lobiettivo i
tal modo perseguito consiste nellassegnazione alla nozione di condotta antisindacale
di una proiezione esclusivamente oggettiva, generalizzando in tal modo lassioma
secondo il quale un qualsiasi comportamento, seppure tecnicamente lecito, potrebbe
incorrere nella declaratoria di antisindacalità, ove come tale percepito da uno qualsiasi
degli organismi locali dei sindacati nazionali a ciò legittimato, e come tale apprezzato
dallautorità giudiziaria(14). 4. Limpegno critico e demolitivo delle sezioni unite e lopzione per la teoria della obiettività nel riscontro dellantisindacalità della condotta datoriale Ma le sezioni unite non si limitano a
queste considerazioni. Infatti, sono anche svalorizzati, con opportuna analisi critica, i
tre principali criteri - letterale,
teleologico e sistematico proposti e
posti, dai loro sostenitori, a base della teorica della rilevanza decisiva della volontarietà
datoriale nellinflizione del torto al sindacato onde ritenere legittimamente
operativa e legalmente legittima la reazione
siandacale e la sanzione ex art. 28 statuto dei lavoratori. Dai sostenitori della tesi avversata si
era sostenuto che: a)
dal lato letterale, lespressione comportamenti
diretti a impedire o limitare era indicativa di una finalizzazione cosciente e
volontaria della condotta datoriale. Le sezioni unite sostengono, invece, che la locuzione
ha solo fotografato la situazione della obiettiva idoneità lesiva della condotta datoriale senza implicare
alcun riferimento allintenzione datoriale di produrre quel determinato risultato.
Anzi, poiché quando il legislatore ha voluto far riferimento allintenzionalità
dolosa o colposa, lo ha fatto espressamente -
nellart. 2043 c.c. il non aver ripetuto il precedente, porta al concludente
risultato che non ha ritenuto sussistesse una similare necessità; b)
b) dal lato teleologico o finalistico, lorientamento
declinato (come laltro opzionato) sostenevano che la disposizione dellart. 28
era stata posta per assicurare il corretto svolgimento delle relazioni sindacali nei
luoghi di lavoro, attraverso una severa penalizzazione del comportamento datoriale non rispettoso delle regole. Se così è, come in effetti è sostengono le sezioni unite
tale finalità è meglio assicurata e perseguita con una tutela di tipo obiettivo,
non condizionata dalla ricerca dellintenzionalità (o meno) del datore di lavoro.
Poiche, inoltre tutta la disciplina dellart. 28 tende non già a punire il datore di
lavoro e ad assicurare il risarcimento del danno, quanto a garantire linibizione e
la repressione della condotta lesiva, tale finalità, in questa come in tutte le azioni
civilistiche di tipo inibitorio, è meglio perseguita con una tutela di carattere
obiettivo, atteso che leventuale introduzione dellelemento soggettivo o
volontaristico finirebbe altresì per determinare uningiustificata disparità
di trattamento in casi che presentano uguali necessità di tutela, in quanto uguale è linteresse
giuridicamente rilevante, consistente a prescindere dallintenzionalità
datoriale(o meno) nella inibizione della condotta lesiva della libertà sindacale; c)
dal lato sistematico, i sostenitori della teorica
della intenzionalità asserivano che la c.d. responsabilità oggettiva
era u istituto eccezionale sottoposto a continua erosione. Le sezioni unite replicano asserendo che, al contrario, è in continuo
sviluppo tanto da essere considerato come un principio generale nellattività imprenditoriale, con la nota ed oramai sempre più
recepita dottrina del cosiddetto rischio dimpresa. Ricollegandosi poi, indirettamente, allorientamento
compromissorio delineato al punto c) del nostro articolo, le sezioni unite
per sgombrare definitivamente il campo da ogni
equivoco o da residuati di costruzioni intellettualistiche (anche di un
certo pregio, esclusion fatta per linesatto riferimento
alla comunità dimpresa, più pertinente al diritto tedesco del lavoro
che a quello italiano caratterizzato notoriamente dallinattuazione del modello
partecipativo delineato nellart. 46 Cost., riscontrabile in Cass. n. 9501/95)
asserisce che lelemento
intenzionale non solo è irrilevante nelle condotte datoriali contrarie a diritti sanciti
da norme imperative (quelli del tit. II e III della l. n. 300/70, di cui fornisce
una esemplificazione) ma anche nei casi di lesione diritti innominati e non codificati per
la loro difficile ipotizzazione legislativa, cioè a dire quando si versi nellipotesi
del ricorso a strumenti o soluzioni, in astratto leciti, ma, nelle circostanze concrete,
oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare o comprimere la libertà sindacale. Si tratta di una decisione indubbiamente
di notevole rilevanza, destinata a conferire maggiore pienezza ed effettività allart.
28 dello statuto dei lavoratori, cioè a dire alla più incisiva misura dissuasiva e
vanificatrice di atti diretti ad arrecare pregiudizio e nocumento al ruolo e alle
prerogative delle strutture sindacali. Decisione cui dovranno, dora in poi,
conformarsi le varie sezioni della Cassazione, considerato la funzione assicuratrice di
uniformità e standardizzazione delle statuizioni delle sezioni unite della stessa. Mario Meucci (pubblicato
in D&L, Riv, crit. dir. lav. 1998, 2, 293) NOTE
(1)Cass. sez. un. n. 5295 del
12.6.1997 di cui abbiamo riferito la massima -
è integralmente riportata in Mass. giur. lav. 1997, 541 (con nota
dissenziente di Papaleoni, Intenzionalità e condotta antisindacale) nonché in Not. giurisp. lav. 1997, 335. (2) In Not.
giurisp. lav. 1995, 516. (3) In
Not. giurisp. lav. 1993, 785. (4) In Riv. it. dir. lav. 1994, II,
303, con nota di Pizzoferrato, Contenuto e limiti del diritto alla trattativa nel
settore pubblico. (5)
In Not. giurisp. lav. 1992, 165. (6) In Not.
giurisp. lav. 1990, 318. (7)
Vedi, tra le molte nella giurisprudenza di
merito, Pret. Bergamo 20.7.1991, in Riv. it. dir. lav. 1992, II, 340; Pret.
Pordenone 21.5.1986, ibidem 1986,II, 99 con nota di Cecchella; Trib. Parma
1.10.1984, in Giur. it. 1985, I,2, 405 con nota di Ardau. (8) In Not. giurisp. lav.
1992, 611. (9) In Riv. giur. lav. 1992, II, 841, con nota di Malpeli. (10) In Mass. giur. lav. 1992, 345. (11) In Mass. giur. lav., Mass. Cass. 1997, 58, n. 179. (12) In Mass. giur. lav. 1996, 14 con nota di Papaleoni, Nozione
di antisindacalità e abuso del diritto. (13) Papaleoni, in Intenzionalità e
condotta antisindacale, cit. 546. (14) Così Papaleoni, in op. cit. 546. |