| CONTRATTO 1994 - 1997
Gli articoli del contratto 1994/97 disapplicati nella sequenza
contrattuale con l'Aran sono evidenziati nel testo che segue. In particolare in questa
parte sono stati disapplicati i seguenti articoli:
- artt.36 e 37 (valutazione e mobilità dei capi di istituto)
- artt.48 e 55 (mobilità del personale docente ed ATA);
- artt.71,72, 73,74,75, 76, 77 (retribuzione accessoria)
Parte prima - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente
dalla amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
area della funzione docente;
area della specifica dirigenza scolastica.
Con successivo accordo di cui all'art. 79, le norme del presente
contratto saranno raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale della regione
Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento
e Bolzano e delle relative norme di attuazione.
Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui
al presente CCNL al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con
riferimento alle funzioni, alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla
formazione ed aggiornamento, alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di
lavoro a tempo parziale e a tempo determinato.
le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai
capi d'istituto e al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
Nel testo del presente contratto, il riferimento al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato
come D.Lgs. n.29 del 1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è
riportato come D.Lgs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n.
399 del 1988.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31
dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre
1995 per la parte economica.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente
contratto entro 30 gg dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo
del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 29 del 1993.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
Sistema delle relazioni sindacali - Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è
strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di
incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla
partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei
conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di
conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
- in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti
sociali.
In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a
livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente
dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del
1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è
garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie
interpretative previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere privatistico della
contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle
parti;
esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente
contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e
dell'art. 8 e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo
le procedure indicate nell'art. 8;
consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il
presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata
informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo
il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l'
amministrazione scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il
presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile,
anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle
controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo decentrato
Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati
sono presentate almeno un mese prima della scadenza del precedente contratto per la
trattativa decentrata a livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a
livello periferico.
Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza
dei contratti decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette.
L' Amministrazione della Pubblica Istruzione provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di
stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 6 per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla
stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del
perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29
del 1993. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
Art. 5 - Livelli di contrattazione, materie e limiti della
contrattazione decentrata
Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due
livelli:
La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di
cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità
ai criteri e procedure indicate nell' art. 4.
Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le
materie demandate a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni
nelle materie stesse e deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche
fissate a livello nazionale.
La contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di
Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi
definiti ai sensi dell' art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
i criteri di utilizzazione delle risorse attribuite a livello di
Ministero della Pubblica Istruzione e relative al Fondo di cui all' art. 71, comma 2
lett.a);
i criteri per l'attribuzione ai Provveditorati della quota del Fondo
di cui all' art. 71 per interventi compensativi e progetti provinciali;
la mobilità di cui all' art.480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli
accordi di mobilità di cui all' art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993;
la mobilità interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente
CCNL;
le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e
per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle
situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
determinazione dei compensi relativi agli incarichi ed attività
aggiuntive dei capi di istituto, di cui all'art. 33;
determinazione delle tabelle relative alle indennità di cui agli
artt. 74 e 75 del presente CCNL.
Presso ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto
previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti
materie:
l' individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione
delle risorse del Fondo di cui all' art. 71, per la quota assegnata a tale livello e per
le quote dei Fondi di istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili , ai sensi
dell' art. 72, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti ;
i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle
modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro, nonché l'individuazione delle misure necessarie per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
l' utilizzazione del personale ai sensi dell' art. 48, commi 6 e
segg. e art. 55 del presente contratto ;
i criteri per l' attuazione delle iniziative di aggiornamento,
formazione in servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale
a tali attività;
i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
i criteri generali relativi all'utilizzazione del personale A.T.A.,
con riferimento agli istituti previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del
1987, e dall'art. 14, comma 15 del D.P.R. n. 399 del 1988.
i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle
relazioni sindacali previste dal presente contratto, nonché, in tale quadro, allo
sviluppo delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
i criteri di utilizzazione dei servizi sociali.
I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né
indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche
a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
Art. 6 - Composizione delle delegazioni
Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la
delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione
collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive
è tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 29 del
1993.
Art. 7 - Informazione
L'amministrazione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e
delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui
all'articolo precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal
presente contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, consegnando
tempestivamente la documentazione necessaria:
criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di
lavoro per il personale ATA;
criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica;
criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale , anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'
art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed
efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art.
603 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
criteri e modalità organizzative per l' assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato;
documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il
personale;
interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto
dell'attività scolastica.
programmi e progetti di intervento anche a carattere
interistituzionale per la qualificazione dell' offerta formativa.
Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per
oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
utilizzo del personale e stato dell'occupazione e degli organici;
parametri e risultati concernenti la produttività ed efficacia
qualitativa del sistema scolastico;
distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il personale
A.T.A.;
attuazione dei programmi di formazione del personale;
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
andamento generale della mobilità del personale;
distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori;
iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore
del personale.
A tale scopo sono previsti specifici incontri in cui
l'amministrazione scolastica fornisce adeguate informazioni sulle predette materie alle
organizzazioni sindacali interessate.
Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico
periferico per assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi
precedenti.
Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale degli addetti.
Art. 8 - Esame
Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al
rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in particolare delle seguenti materie,
ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 :
articolazione degli orari per il personale ATA;
criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di
lavoro per il personale ATA;
criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale , anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'
art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed
efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall' art.
603 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Sono inoltre oggetto di consultazione, ai sensi dell' art. 3, comma
3, lett. c) del presente contratto, i criteri e le modalità organizzative per l'
assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni
sindacali di cui all' art. 6 del presente contratto.
L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma,
entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata
dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla
ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di
urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli organi dell'
amministrazione scolastica non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto
dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.
Art. 9 - Relazioni a livello di istituzione scolastica
A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le
prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di
istituto e degli organi collegiali, sono attuate le modalità d'informazione e di esame
previste dal presente articolo.
Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art.
14 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle seguenti
materie:
modalità relative all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario
del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione decentrata provinciale, nonché i criteri per l'individuazione del
personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto.
modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti
sindacali, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale;
attuazione delle normative relative all'igiene, alla sicurezza e
prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle
barriere architettoniche per facilitare l'accesso dei disabili;
utilizzazione dei servizi sociali;
Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
attuazione dei progetti ed attività retribuiti con il fondo
d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed attività
retribuiti con il fondo di istituto;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale
in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da accordi di
programma, convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata a
livello provinciale, per la fruizione dei permessi retribuiti per l'aggiornamento.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra
le parti.
Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno
dei soggetti sindacali di cui all'art.6 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di
informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali
presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito
incontro, per l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione delle relative
posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle informazioni. Per la materia di
cui alla lett. c) del precedente comma 2, l'esame previsto dal presente comma si effettua
fino alla definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n. 626 del
1994, per la relativa intesa.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto non
adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che
vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Concluso l'esame, è fatta salva l'autonoma determinazione del capo
di istituto.
Le modalità di cui al comma 2 , lett. b) sono verificate in un
apposito incontro con le organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Pari opportunità
Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito,
presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni
sindacali e con la partecipazione delle associazioni professionali, il Comitato per le
pari opportunità, con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni
di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.125, con
particolare riferimento all'art.1.
Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e
gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato pari opportunità nazionale.
Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari
opportunità in campo formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del
personale, ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
d'insegnamento.
Il Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro
partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure
idonee a tutelarne la salute in relazione alla peculiarità psicofisiche e alla
prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni
di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta
delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere
costituiti appositi comitati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere
assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per
l'Amministrazione.
In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e
territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari
opportunità, anche ai fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125,
saranno concordati interventi utili a promuovere:
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo;
azioni positive con particolare riferimento alle condizioni di
accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni
più qualificate;
iniziative volte ad attuare le direttive dell' Unione Europea per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere
comportamenti molesti.
Gli effetti delle iniziative assunte dall'amministrazione scolastica
a seguito degli accordi decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di
valutazione nella relazione annuale del comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8
maggio 1987, n. 267.
Art. 11 - Consultazione
1. Gli organi dell' Amministrazione scolastica, con le modalità
previste dall'art.3, comma 3, lett. c) , procedono alla consultazione:
delle rappresentanze di cui all'art. 6 nei casi previsti da
disposizioni di legge o contrattuali, nonché nel caso previsto dall'ottavo comma
dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, limitatamente al personale A.T.A.
del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 12 - Forme di partecipazione
Presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso ciascun
Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio di rappresentanti dell'
Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata,
che esaminerà almeno due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di
gestione dell' amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
edilizia scolastica;
situazione degli organici;
adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale
docente e A.T.A.,
mobilità di detto personale;
formazione delle graduatorie provinciali per il reclutamento del
personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per le procedure di
conferimento delle supplenze;
rilevazione e prevenzione delle malattie professionali;
modalità di applicazione della legge del 5 febbraio 1992, n.104;
sistemi informativi automatizzati;
modalità di attuazione della legge n. 241 del 1990;
educazione degli adulti.
La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno
natura negoziale, è di norma paritetica.
Sistema delle relazioni sindacali - Diritti sindacali
Art. 13 - Assemblee
Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo
determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede,
senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine
del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere
tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più di due.
Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che
organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui all'art.6, comma 1;
i soggetti sindacali di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee
indette nelle singole istituzioni scolastiche.
Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola
interessata all'assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi
in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le
ore intermedie del servizio scolastico.
Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al
personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in
orario diverso da quello previsto al comma 4, secondo modalità stabilite con le procedure
di cui all'art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli
alunni.
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si
svolge a livello di singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei
capi di istituto e delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
decentrata provinciale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento
della sede di assemblea e sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali
promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi
d'istituto delle scuole interessate all'assemblea o, per le assemblee dei capi di
istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso
giorno in cui è pervenuta, all'albo del Provveditorato agli studi e in quello
dell'istituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine
del giorno.
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne
abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa
ora concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla
disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa
all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per
il personale docente, l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
Contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto o il
Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario
dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale
ed è irrevocabile.
Il capo d'istituto:
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente,
sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui
docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate
e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la
partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con i soggetti sindacali di cui all'art. 14
la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili
coincidenti con l'assemblea sindacale.
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti
con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si
applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all'insegnamento.
Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo,
fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi
d'istituto l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del capo
d'istituto e del Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea.
Art. 14 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma
restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono:
le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai
protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile , 14 e 16 giugno e 22
settembre 1994, secondo quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N
- Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola;
i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni
che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che
posseggano il requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art.6, comma 1.
Art. 15 - Diritti e libertà sindacali
Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi
richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma
31, della legge 24 dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei
relativi provvedimenti di attuazione.
In particolare continuano a trovare applicazione gli artt. 24, 25,
26 - per i capi di istituto e per il personale docente -, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 209
del 1987.
L' Amministrazione è tenuta ad operare le trattenute per contributo
sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi
corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali destinatarie, secondo le indicazioni fornite
dalle Organizzazioni medesime. Conservano validità le deleghe sindacali rilasciate da
data anteriore a quella di applicazione del presente CCNL ed in atto alla stessa data.
Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595
del D.Lgs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2.
Al fine di consentire l'effettivo espletamento dell'attività
sindacale da parte di soggetti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 3 del DPCM n. 770 del
1994, per i fini previsti dagli stessi commi, il Ministero della Pubblica Istruzione,
sentite le OO.SS. di comparto aventi titolo ai permessi sindacali, definisce il riparto
dei permessi medesimi, per ciascuna provincia e le modalità di utilizzo a livello di
ciascuna scuola o a livello territoriale, dopo aver individuato una quota non inferiore al
15% per la partecipazione alle attività sindacali di livello nazionale.
In attuazione di quanto previsto al comma precedente, il
Provveditore agli Studi definisce, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni
sindacali aventi titolo, criteri e modalità per il riparto e l'assegnazione a livello di
ciascun istituto, scuola o istituzione scolastica del monte ore disponibili per la
fruizione dei permessi sindacali, tenendo conto dei principi di cui all'art. 3, comma 10,
secondo periodo del DPCM n. 770 del 1994.
Le parti daranno luogo ad appositi incontri per valutare le
implicazioni della disciplina dei distacchi e permessi sindacali di cui al DPCM n. 770 del
1994 sul sistema delle relazioni sindacali regolate dal presente accordo.
Sistema delle relazioni sindacali - Procedure di raffreddamento
dei conflitti
Art. 16 - Procedure per la conciliazione
In caso di controversia su una delle materie di cui all'art. 9,
ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al
Provveditore agli studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della
controversia. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti.
Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il
tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle
parti.
Le parti di cui all'art.14 e le organizzazioni sindacali
territoriali non intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il
tentativo di conciliazione.
Art. 17 - Interpretazione autentica dei contratti.
In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo
comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra
apposita richiesta scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo
51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale.
Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs
n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto decentrato.
Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 29 del 1993.
Rapporto di lavoro - Norme comuni (parte prima)
Art. 18 - Contratto individuale di lavoro
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato
dei capi di istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico,
ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1,
comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono
costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la
forma scritta, sono, comunque, indicati:
a)tipologia del rapporto di lavoro;
b)data di inizio del rapporto di lavoro;
c)data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di
rientro anticipato del titolare;
d)qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
e)compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato;
g)sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività
lavorativa.
Il contratto individuale specifica le cause che costituiscono le
condizioni risolutive del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale
specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto
collettivo di lavoro nel tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le
condizioni risolutive del contratto di lavoro. E' causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a
tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica
anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
L'Amministrazione, all' atto della stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a
presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in
materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative alla disciplina
concernente il reclutamento del personale scolastico. Nello stesso termine il destinatario
, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 46 e
52, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 o
dall' art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle
assunzioni a tempo determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento della
graduatoria di cui all'art. 522 e all'art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994, la
documentazione prescritta deve essere presentata, nell'ambito della medesima provincia,
solo in occasione del primo contratto stipulato.
La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6
nei termini e con le modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto,
ovvero per i rapporti già instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta
altresì l' immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del
servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni
di legge sia impedita l'assunzione in servizio.
Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i
provvedimenti di nomina, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.
Art. 19 - Ferie
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha
diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo
al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per
prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilità.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle
due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n.
937.
I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del
presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 2.
Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti
di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A
su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle
ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati
in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente,
educativo ed ATA al Capo di istituto, e dai capi di istituto al Provveditore agli studi.
Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale
docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante
la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente
ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio
nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi
di istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non
superiore a quindici giorni.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di
motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in
parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno
essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di
sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non
godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del
periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e
finali ed agli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie
non godute nell' anno scolastico successivo, non oltre il mese di dicembre se il rinvio è
stato determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio se
il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A.
può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere
effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di
almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per
motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie
medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più
di 3 giorni. L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 20 - Festività
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo
ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel
corso dell' anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente
esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di
sospensione dell'attività didattica.
Art. 21 - Permessi retribuiti
Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, sono concessi, sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per
i seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e
di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento.
I permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al capo
d'istituto da parte del personale docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte
dei capi di istituto.
A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari
debitamente documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante
le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla
presenza delle condizioni previste in tale norma.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al
successivo art. 73, salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76.
I permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104 sono retribuiti come previsto dall'art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto
1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini
del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi
devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal
lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri
dall'art. 7, comma 1 della legge n. 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla
legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il
compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti
dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono concessi, con le stesse modalità , gg. 30 per anno di permesso retribuito.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 1204 del 1971 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti.
Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 22 - Permessi brevi
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con
contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato
con il Provveditore agli studi, possono essere concessi, per particolari esigenze
personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità
orarie.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel
corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite
corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del
permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni
in relazione alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale
docente, alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con
precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia
possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata
alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Art. 23 - Assenze per malattia
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in
casi particolarmente gravi.
Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2
l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e
2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il
dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto
conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal
Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione
scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque
coerenti.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo
accordo di cui all'art. 79.
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia, è il seguente:
intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale
periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e
per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche
l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come
determinato ai sensi dell' art. 63, comma 1, lett. e), f).
90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento,
deve essere comunicata all' istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o,
dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato agli studi, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare
o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone
il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo
giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori
in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione
deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio
comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce
orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con
l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal
dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso
alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della
malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto ove più favorevole.
Art. 24 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata
dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi
speciali che a tale norma si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di
istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di
istituto.
Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in
aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio
resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
Art. 25 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo
determinato
Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli
artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia
di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse
saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto
stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore
a 9 mesi in un triennio scolastico.
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero
nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del
servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente
precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per
l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6,
del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalità di cui al comma 4.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di
servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato,
ivi compreso quello di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non
retribuiti, per i motivi previsti dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6
giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente
educativo ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di
istituto, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto,
nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente
comma 12 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato
ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
Il permesso di cui al comma precedente è computato nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per
la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n.1204 del 1971
e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle
vigenti disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la
conservazione del posto senza assegni.
Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è
computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Le parti, con il successivo accordo di cui all'art. 79,
verificheranno la coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del
presente articolo, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi
previste.
Rapporto di lavoro - norme comuni (seconda parte)
Art. 26 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo
al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art.
63, comma 1.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera
retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1,
2 e 3.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
Art. 27 - Progressione professionale
In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale
della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui
agli artt. 32. 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed
aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere
acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata tabella B, sulla base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi
compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla
formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia
regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non
inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore
scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore
deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale,
il limite minimo delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite
sono comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I
periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali
prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al
presente articolo.
Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i
periodi seguenti:
due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una
durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di
sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale
docente e fino a cinque giorni per il personale ATA;
in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione,
il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo
a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato
nell'allegata tabella B.
Il passaggio tra una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel
tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche
tipologie professionali, quali:
titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo
professionale di appartenenza;
crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle
esperienze di servizio e dalle attività di formazione;
accertamento di particolari qualità dell'attività professionale, a
richiesta dell'interessato;
Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente
dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La
declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di
accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo
accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96
Art. 28 - Formazione
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo
sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di
progressione professionale previsti dal presente contratto.
Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo
personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o
dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere
l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione
anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi
entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base
della contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale,
con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di
innovazione;
gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi
tipi di intervento formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto
alla specificità degli interventi da realizzare;
indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi formativi;
indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già
prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione,
riproduzione e diffusione.
I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia
pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale disegno di
legge relativo al bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva
approvazione della legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve
altresì tener conto delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste
sulla base di altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una
programmazione integrata delle risorse.
La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5
è, altresì, finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità
finanziarie per la formazione e l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio.
Deve comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle
iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva
subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività
da programmarsi e da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità di verifica
dell'attuazione delle iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici
periferici, a seguito di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui
all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno
finanziario di riferimento sulla base delle richieste delle singole scuole e degli
ulteriori fabbisogni formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In
tale ambito va data priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole
associate, anche in convenzione con IRRSAE, università, associazioni professionali o enti
culturali e scientifici.
Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di
aggiornamento destinate al personale docente è deliberato dal collegio dei docenti entro
il 30 novembre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre
che dei contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati,
della complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università, dalle associazioni professionali, dagli
enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei
docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
iniziative prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello
nazionale e periferico;
iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente
o in collaborazione con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e
scientifici;
iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate
dall'amministrazione, alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come
attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il
collegio dei docenti riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al
di fuori della pianificazione di istituto;
iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'Istituto sulla
base di progetti deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle
finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione
di materiale, all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.
Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di
realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le
documentazioni e i materiali prodotti.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono
a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione
ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio.
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel
piano di cui al comma 7 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
dell'aggiornamento finalizzato alla progressione professionale e, ove si protraggano per
oltre le 30 ore annue, dà diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.
Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso
dell'anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate
dall'amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della
disciplina attualmente vigente.
I capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del
Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a
iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da
Università, IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati
dall'amministrazione medesima.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare,
previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione professionali autorizzate
dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene
nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei
profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo
le esigenze.
Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono
definiti in sede di contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, assicurando in ogni
caso il diritto-dovere del personale alle attività di formazione.
Art. 29 - Termini di Preavviso
In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso,
i relativi termini sono fissati come segue:
2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;
Art. 30 - Personale delle accademie e dei conservatori
Per il personale dipendente delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei
conservatori di musica nonché per i modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col
successivo accordo di cui all' art. 79 del presente CCNL, all' adeguamento delle norme
previste dal contratto medesimo alle peculiarità delle relative prestazioni
professionali. Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme
relative a mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994, si applicano con distinti accordi decentrati.
Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei
direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'
accademia nazionale di danza e dell' accademia nazionale d'arte drammatica, già
appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all' art. 79 si
procede all' adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste nel presente
contratto. Fino alla stipulazione dell' accordo successivo, al personale predetto
continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di lavoro.
Art. 31 - Orario ed organizzazione del lavoro del personale del
comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.
Gli obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato
presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi
(IRRSAE), il Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di
documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all'orario di servizio dell'ente e sono
finalizzati allo svolgimento delle attività interne ed esterne, ivi incluso lo
svolgimento di eventuali attività di ricerca, necessarie all'efficace attuazione della
programmazione annuale deliberata dal Consiglio direttivo.
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato
in modo flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di
turnazione in relazione anche all'orario di servizio dell'Ente.
L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del personale sono
oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BDP. La delegazione
trattante è così costituita:
per la parte pubblica: Presidente, segretario, n.1 rappresentante
dei membri del Consiglio direttivo
per le organizzazioni sindacali: per la composizione della
delegazione trattante di parte sindacale relativa alle strutture di organizzazione
regionali o - per il CEDE e la BDP - nazionali, è confermata la disciplina attualmente
vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai
successivi accordi; relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia a quanto
previsto dall'art. 14.
Sono, inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui all'art.
5 del presente contratto, per quanto compatibili.
Ai sensi dell'art. 13 del presente contratto, il personale comandato
presso IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette
nell'ambito di ogni singolo Istituto secondo modalità attuative definite in sede di
contrattazione decentrata di cui al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche
disciplinata l'eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai
sensi del comma 3 dell'art.13.
Il predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito,
ai sensi dell'art. 19 del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi
di sospensione delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente. Esse devono essere richieste dal dipendente in posizione di comando al
Presidente dell'Ente presso il quale presta servizio.
Ai sensi dell'art. 22 del presente contratto, al medesimo personale
possono essere concessi , per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi
di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se
eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art. 22.
Al personale comandato presso gli enti di cui al comma I si
applicano le norme di cui agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.
Rapporto di lavoro - Capi d'istituto
Art. 32 - Personale dirigente - area e funzioni
Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente
sezione è collocato nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito
del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole
e istituti di istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i
vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche
vengono indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.
Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo
dell'amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a
tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione
e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e
professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le
scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto
il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.
Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio
scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di
istituto può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di
elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e
tecnico-scientifico, ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi
risultati in termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità
dell'offerta formativa.
Art. 33 - Personale dirigente - incarichi ed attività aggiuntive
Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del
tipo di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme
restando le incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza
può:
assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art.
58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il
coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di
collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in
caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme
restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza
nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo
anno di incarico;
assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi,
nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di
strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di
istituto;
qualora sia preposto a scuole "polo", svolgere funzioni di
coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate;
svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di
formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.
Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri
di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della
compatibilità con l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di
cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della disponibilità
del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da
terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli Studi.
L'Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano
maturato una qualificata esperienza professionale incarichi a termine di consulenza
finalizzati al superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e
organizzative di singole istituzioni scolastiche.
Gli incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non
danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti
nella misura che sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi
dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi delle amministrazioni
che conferiscono gli incarichi.
Art. 34 - Area dirigenti: orario di lavoro
Il capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta
nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità
assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio
dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse
all' esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia
richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto
personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.
Art. 35 - Area dirigenti: norme specifiche per il periodo di prova
Durante il periodo di prova, i capi di istituto sono tenuti alla
frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative appositamente promosse
dall'amministrazione. In tale periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di
istituto, scelto dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e
riconosciuta esperienza professionale.
Art. 36 - Area dirigente: valutazione -
(Disapplicato)
L'attività del capo di istituto è oggetto
di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli
Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in
ciascun ambito provinciale, da personale appositamente individuato in relazione a
specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato alle tecniche di
valutazione e di controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli
obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno definiti entro
il 30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'art. 79. Tale accordo stabilirà,
inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno essere valutate da ciascun
nucleo, nonchè le implicazioni sulla progressione professionale di cui all'art. 27, 4
comma, del presente CCNL.
In relazione all'attuazione di quanto
previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti
informativi e i giudizi complessivi annuali di cui all'art.17 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 e successive modificazioni.
Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto -
(Disapplicato)
La mobilità dei capi di istituto deve
essere finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle
effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed
educative.
Mediante accordi a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e
la mobilità professionale, l'ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i
criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di
valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti
di precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i
diversi ordini di scuola.
I predetti accordi dovranno tener conto
comunque dei seguenti principi di carattere generale:
i passaggi di presidenza sono subordinati al
possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o, in mancanza, al possesso
dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da valutare in relazione alle
specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;
la mobilità territoriale e professionale a
domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno
forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di
titolarità;
i rapporti tra i trasferimenti a domanda e
quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del
personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque
alla mobilità.
Con gli stessi accordi saranno definite le
modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che siano familiari di
portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del
personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.
Le operazioni di utilizzazione dei capi di
istituto sono effettuate secondo criteri e modalità definiti mediante gli accordi di cui
al comma 2, in base ai seguenti principi di carattere generale:
le operazioni di utilizzazione sono
finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale individuato come
soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a domanda per il personale
trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico nella
provincia di provenienza.
le assegnazioni provvisorie sono consentite
esclusivamente per le ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza
di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di
salute previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Per eccezionali motivi di ordine pubblico e
di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della
Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato,
anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di
utilizzazione di cui al presente contratto.
Rapporto di lavoro - Area docenti
Art. 38 - Area e funzione docente
Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell' accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella
distinta area professionale del personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti
della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria
superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati
femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali
statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.
La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e
professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi
dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e
professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e
verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone
l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio economico e culturale di riferimento.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono
attraverso il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio, di ricerca e di
sistematizzazione della pratica didattica.
Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai
processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di
differenziazione dell'offerta formativa, le parti convengono sulla necessità di procedere
ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità all'interno di tale
professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando
l'unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo
interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari profili di
specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi,
gestionali e di ricerca.
L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità
docente è operata in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta
da rappresentanti delle parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare, in
tempo utile , proposte relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di
accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione,
anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi
ordini e gradi di scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di
professionalità dei docenti collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno
esaminate dalle parti in sede di negoziazione dell' accordo di cui all'ultimo comma del
precedente articolo 27, ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione
professionale del personale interessato.
Art. 39 - Attività di progettazione a livello di istituto
Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per
gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di
istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio
delle lezioni. Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso
dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la
definizione del progetto, il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti,
commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i coordinatori sulla base delle competenze
richieste.
Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo
e finanziario deliberate dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli
apporti dei collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano
attuativo del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che
esplicita la pianificazione annuale dell' insieme delle attività formative, didattiche e
pedagogiche e le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti
per la relativa delibera.
Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi
intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la
fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente è
impegnato nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3,
ed in attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Inoltre
negli stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi
integrativi, previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di
formazione e di aggiornamento.
Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in
relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il
funzionamento dei servizi scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno
scolastico, previa convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della
scuola.
Art. 40 - Area docente: obblighi di lavoro
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali
all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie
all'efficace svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono
articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione
dell'insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
Art. 41 - Attività di insegnamento
L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella
scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali
nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti
elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei
docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente
l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel
caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia
impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla
mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a
un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore
alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da
realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali
non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed
educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità
indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in
mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche.
Rimane fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dell'art.14 del D.P.R n. 399 del
1988.
Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di
ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di
lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla
sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di
sperimentazione.
L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento
dell'orario d'obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in
maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro
ore.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e
l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette
attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
Art. 42 - Attività funzionali all'insegnamento
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori
degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento
la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall'art. 27, per
il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui all'allegata tabella B -, alle
attività di formazione e di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni
definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività
relative :
alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
alla correzione degli elaborati;
ai rapporti individuali con le famiglie;
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti
sono costituite da:
partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa
l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle
famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e
sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni
educative, per un totale di 40 ore annue;
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe,
di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati
dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti,
in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità
organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del
collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti
con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad
assistere all'uscita degli alunni medesimi.
Art. 43 - Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di
insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo
prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le
modalità previste dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di
insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un
massimo di 6 ore settimanali.
Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono
consistere in:
svolgimento di compiti relativi:
al coordinamento della progettazione, dell'attuazione , della
verifica e valutazione del progetto di istituto;
al supporto organizzativo al capo di istituto;
a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di
eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni
di lavoro, nonchè particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse
o intersezione;
al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono
coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
all'assistenza tutoriale;
alla progettazione di interventi formativi;
alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad
una utilizzazione collegiale;
ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle
risorse esistenti.
attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi
oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al
miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei
processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero
ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate
nell'ambito delle risorse assegnate;
partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con
enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni
di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio,
coerenti con le finalità di istituto.
attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione,
riconversione e aggiornamento del personale.
Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in
maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al
compenso orario determinato in base alle allegate tabelle.
Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali
viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo
di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività
inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett.
a), secondo quanto previsto all' art. 72 del presente CCNL.
Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è
fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime.
Rapporto di lavoro - area docenti (parte seconda)
Art. 44 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente
che sia stato assente , con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non
inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio
dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello
svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi
con il funzionamento della scuola medesima.
Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei
cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto,
ai fini predetti, a novanta giorni.
Art. 45 - Permessi ed assenze del personale docente chiamato a
ricoprire cariche pubbliche elettive
Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di cui
alla legge 27 dicembre 1985, n.816 e che si avvalga del regime delle assenze e dei
permessi di cui alla legge medesima, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire
dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre
successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali
variazioni degli impegni già dichiarati.
Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la
predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli
impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità
didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un
supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un
mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto
dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile
provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei
periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica
ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti
dell'orario obbligatorio di servizio.
La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non
ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dall'art.16 della
L. n. 816 del 1985, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
Art. 46 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
L'Amministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale sia all' atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a
tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si
deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione,
anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare
l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola
materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di
insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa
con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le
modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata
minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50 % di quella a
tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali
delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe
di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle
eventuali situazioni di soprannumero accertate.
I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima
delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica
Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 1 punto I/b e verificate
in un apposito incontro.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso
dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire
di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste
dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo
conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è consentito, previa motivata
autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
di istituto.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente
articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
Art. 47 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei
provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano
contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 Al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto
per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio
medesimo.
Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le
modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
l'apposita ordinanza prevista dall'art. 522 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel
contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica
soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un
periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a
sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo
determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività
infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo
di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di
servizio.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel
contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico
annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene
costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985,
n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle
ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente
all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può
avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 48 - Mobilità del personale docente ed
educativo- (Disapplicato)
La mobilità del personale docente ed
educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale medesimo, anche
attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.
Per la realizzazione di tale finalità la
mobilità professionale è equiparata a quella territoriale, secondo modalità da definire
mediante accordi decentrati a livello nazionale ai sensi del precedente art. 5.
Gli accordi di cui al comma precedente
disciplineranno altresì l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i
criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di
valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti
di precedenza.
I predetti accordi dovranno tener conto
comunque dei seguenti principi di carattere generale:
i passaggi di cattedra e di ruolo restano
subordinati al possesso del titolo di abilitazione;
le operazioni di trasferimento
interprovinciale e passaggio relative a personale appartenente a ruoli che si trovino in
situazione di esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il
personale appartenente a ruoli che non versino nella citata situazione;
la mobilità territoriale e professionale a
domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno
forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di
titolarità e terranno conto dell'art. 7 del D.P.C.M. 770 del 1994.
i posti e le cattedre che si rendano
annualmente disponibili sono destinati prioritariamente alle operazioni di mobilità
finalizzate alla eliminazione delle situazioni di soprannumero. Le operazioni di
trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente ai
ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di
accordi sindacali;
la mobilità d'ufficio si attua nei
confronti di tutto il personale che venga a trovarsi in posizione di soprannumero;
i rapporti tra i trasferimenti a domanda e
quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del
personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque
alla mobilità.
In sede di contrattazione decentrata
nazionale verranno inoltre definite le modalità di applicazione delle agevolazioni
previste dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per i docenti portatori di handicap
ovvero che siano familiari di portatori di handicap e dalla legge n.100 del 1987 per i
coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di
pubblica sicurezza.
Le operazioni di utilizzazione del personale
docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri
e modalità definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a
livello provinciale.
I predetti accordi dovranno tener conto
comunque dei seguenti principi di carattere generale:
le operazioni di utilizzazione, sia
nell'ambito del ruolo di appartenenza sia per altri ruoli, sono disposte anche su posti di
sostegno e sono finalizzate alla sistemazione del personale delle dotazioni organiche
provinciali e del personale individuato come soprannumerario, nonché dei docenti che
operino come specialisti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare, dei docenti che, trasferiti d'ufficio da non più di un quinquennio, possono
venire utilizzati nella scuola di precedente titolarità, dei docenti che possono essere
impiegati nelle attività relative alle figure professionali di cui alla legge n. 426 del
1988, o per l'attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare rilievo
organizzativo-didattico e socio-culturale;
tutte le operazioni di utilizzazione, anche
per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche
annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione
provvisoria nell'ambito della provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova
nomina;
sono consentite le operazioni di
utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione provvisoria anche da fuori
provincia;
le assegnazioni provvisorie sono consentite
esclusivamente per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del
1994, ovvero per il ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di assistenza
ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute;
le operazioni di utilizzazione sui posti di
sostegno riguardano prioritariamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione;
è consentito il ricorso a personale di ruolo in soprannumero non specializzato solo per
la copertura dei posti ai quali non possa essere assegnato personale, anche non di ruolo,
specializzato.
Mediante gli accordi con le organizzazioni
sindacali da stipulare a livello nazionale, di cui all'art. 5, comma 4, verranno definiti
i criteri per la formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli relativi alle
utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; verranno inoltre individuate le precedenze
a favore di particolari categorie, nonché, ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione
dei principi di cui al comma 7.
Per eccezionali motivi di ordine pubblico e
di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della
Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato,
anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di
utilizzazione di cui al presente contratto.
Art. 49 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - area e
funzioni
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei
artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell' accademia
nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i
capi di istituto e con il personale docente.
Il personale di cui al comma precedente, è collocato nella distinta
area del personale A.T.A., che si articola nell'area funzionale dei servizi
amministrativi, nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei
servizi generali.
Art. 50 - Orario di lavoro
In attesa della riforma del sistema scolastico resta ferma l'attuale
disciplina dell' orario di lavoro secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37
del D.P.R. n. 209 del 1987 e dall'art. 14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 51 - Profili professionali
Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale
ATA sono individuate dal presente articolo. Le corrispondenze tra i profili professionali
previsti dal D.P.R n. 588 del 1985 e quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite
dall' allegata Tabella I. I servizi prestati nei profili professionali di cui al D.P.R. n.
588 del 1985 sono considerati a tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili di
cui al presente CCNL.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne
che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata Tabella II.
TABELLA I (Nuovi profili professionali) | TABELLA II (Requisiti
culturali)
In attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, i
profili professionali del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono
determinati come di seguito specificato.
Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai
sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle
dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione allegata.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, dal personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali,
posti alle sue dirette dipendenze. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle
delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al
Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la
gestione autonoma dell'istituzione; firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione
artistica.
- II - Qualifica di inquadramento del Responsabile amministrativo
II/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della
normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi
amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento
degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di
economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi
amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina
il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di
estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel
rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed
educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere
esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri
sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora
progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi
di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività
istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti
esterni. Nelle accademie e nei conservatori svolge attività di collaborazione diretta con
il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e
generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con
esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato.
Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti
di personale neo assunto.
- III - Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo
ed equiparati
III/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di
strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della
istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni
ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile
amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza.
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con
l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto
ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di
conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di
magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree
omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di
iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa
alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
III/2: Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione
professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di
utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche.
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività
didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità
nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle
istruzioni ricevute.
E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di
utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli
autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività
connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze
didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di
lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica
durante lo svolgimento delle stesse;
al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle
esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino
Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio
tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature
tecnico-scientifiche e al loro collaudo.
In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e
progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi,
specializzazioni ed aree omogenee.
III/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione
professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini
di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di
procedure tecniche.
Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche
a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al
confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a
cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura
l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali
sulla base delle tabelle dietetiche;
alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme
igieniche del trattamento alimenti;
allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al
funzionamento della cucina.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito
dei servizi di cucina.
III/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e
successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento
dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni
convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria
garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del
materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione
eventualmente necessarie.
IV - Qualifica di inquadramento del Collaboratore scolastico ed
equiparati
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine
e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria,
degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli
stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al
funzionamento della scuola;
pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo
spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei
generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e
cucina;
lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni didattiche comportino l'uso della cucina e della sala bar;
servizi esterni inerenti la qualifica.
Può, infine, svolgere:
attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e
immobili, giardinaggio, e simili;
attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività
didattica nonché ai servizi di mensa;
assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi
ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno
di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale;
compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di
riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e
ascensori.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con
riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della
dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
IV/2: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure
operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica,
con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure
stabilite.
Specializzazioni:
al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la
preparazione dei pasti;
alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle
attrezzature, utilizzando apparecchia anche automatici;
all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di
cucina e mensa.
guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la
custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto. Provvede,
inoltre:
alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla
conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione
dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni
connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
guardaroba.
addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche
dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni
semplici caratterizzate da procedure ben definite. In particolare, può essere addetto:
alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto
delle colture, alla raccolta dei prodotti;
al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di
laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di
attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità prescritte;
al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei
prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e
pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla
o altra struttura tecnico-scientifica;
alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di
apposita patente, se necessaria;
ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla
conduzione dell'azienda.
Art. 52 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Per il personale di cui all' art. 49, nelle scuole di ogni ordine e
grado possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi
del 25 % della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale, con esclusione della qualifica di responsabile amministrativo e,
comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica
medesima.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa
con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le
modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare,
con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche
provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale,
fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima
delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica
Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 1, punto I/b e
verificate in un apposito incontro.
Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere
inferiore al 50 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto
a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo
pieno trasformati in tempo parziale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al
successivo comma 7.
Il tempo parziale può essere realizzato:
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in
misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso
dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo
conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è consentito, previa motivata
autorizzazione degli organi dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità
integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 29 dicembre 1988, n.554 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente
articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
Ai sensi dell'art. 1 , le disposizioni di cui al presente articolo
sono applicate nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nella provincia di Bolzano,
nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 53 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Nei casi previsti dal D.Lgs. n.297 del 1994, in sostituzione dei
provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano
contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 184. Al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto
per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio
medesimo.
Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le
modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con
l'apposita ordinanza prevista dall'art. 581 del D.Lgs. 297 del 1994.
Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel
contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
In tali casi, qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a
decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni
successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche e le festività
infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e
da computarsi nell'anzianità di servizio.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel
contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art- 54 - Personale ATA: attività aggiuntive
Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le
prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l'orario di
lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal
profilo professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto.
Tali attività consistono in:
elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello
di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unità
scolastica;
attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei
processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire
l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze
straordinarie;
attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità
connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria
collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei
laboratori e dei servizi.
prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della
sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
All'individuazione delle attività incentivabili tra quelle di cui
al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'art. 72 provvede il capo di istituto,
sulla base delle deliberazioni del consiglio di istituto e delle proposte del responsabile
amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario
e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza delle
organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9.
Art. 55 - Personale ATA: mobilità e
trasferimenti- (Disapplicato)
La mobilità e i trasferimenti del personale
di cui all' art. 49 sono regolati secondo i principi contenuti nell' art. 48, relativo
alla mobilità del personale docente, in quanto compatibili.
Con specifico accordo decentrato a livello
nazionale saranno definiti le modalità, i criteri e le relative tabelle di valutazione
dei titoli, per la mobilità professionale e territoriale del personale A.T.A. dei
Conservatori e delle Accademie, anche verso i ruoli dell'analogo personale appartenente ai
ruoli provinciali e viceversa, ferma restando la qualifica di inquadramento.
La mobilità professionale tra diversi
profili della stessa qualifica è disposta nei confronti del personale in possesso dei
prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto o, in mancanza, previo superamento di
un corso di formazione di tre mesi (non meno di 200 ore) e comunque di durata
corrispondente alle qualificazioni professionali da conseguire.
Possono essere attuati, a prescindere dalla domanda di passaggio ad altro profilo, anche
corsi di riconversione professionale per il personale appartenente a ruoli con situazioni
di soprannumero.
Non si prescinde comunque dal possesso del titolo specifico, previsto dalla legge,
abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie per il passaggio nel profilo
dell'"Infermiere".
Le modalità di attuazione e le condizioni
di ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 3 sono definite dall'Amministrazione
della Pubblica Istruzione, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 6, comma I, punto 1/b ed eventuale esame congiunto.
Rapporto di lavoro - norme disciplinari
Art. 56 - Capi d'istituto e docenti - Rinvio delle norme
disciplinari
Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado, in applicazione dell' art. 59, comma 10, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n.144, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs. n. 297 del
1994.
Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno
definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore
della legge di riordino degli organi collegiali.
Art. 57 - Personale ATA : Doveri del dipendente.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i
principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione
di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti
costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità.
cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del
presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme vigenti;
non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni di ufficio;
nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui
abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle
attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché agevolare le procedure ai
sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;
favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le
famiglie e con gli alunni;
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste
per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del capo di istituto;
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma,
altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera
comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri
dipendenti, degli utenti e degli alunni;
non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività
lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni
o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il
dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge
penale o costituisca illecito amministrativo;
tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da
specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di
ciascun profilo professionale.
avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per
ragioni che non siano di servizio;
non chiede né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti
al pubblico;
comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove
non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri.
ART. 58 - Sanzioni e procedure disciplinari
Le violazioni dei doveri disciplinati dall'art. 57 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
rimprovero verbale;
rimprovero scritto ;
multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni;
licenziamento con preavviso;
licenziamento senza preavviso.
L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto
competente che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, è tenuto alla contestazione,
è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che
siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, il capo di istituto, ai fini
del comma 2, segnala entro 10 giorni all'ufficio competente, a norma del medesimo art. 59,
comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale
data, il procedimento si estingue.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base
degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la
sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga
che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si rinvia
all'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
ART. 59 - Competenze
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal capo
di istituto.
La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sono inflitte
dal Provveditore agli Studi competente.
Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso
sono inflitti dal Provveditore agli Studi, previa comunicazione al competente ufficio
centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 60 - Codice disciplinare
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
rilevanza degli obblighi violati;
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica
azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto
al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o
altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge
n. 300 del 1970;
insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando
l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
ingiustificato ritardo, fino a a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dai superiori;
svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico
durante lo stato di malattia o di infortunio;
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o
di terzi;
alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con genitori, alunni o terzi;
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel
rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza
tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione
di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 8, lett. a);
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione
o ad essa affidati;
rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attiene in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
recidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto contro
superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
condanna passata in giudicato:
per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d),
e) ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16;
per gravi delitti commessi in servizio;
condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
violazioni intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro.
Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso
fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga
nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza
di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti
dall'art.58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è
riattivato entro 180 giorni da quanto l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data
la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Il codice di cui al comma 11 deve essere pubblicato tassativamente
entro 15 giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2, e si attua dal quindicesimo giorno
successivo a quello dell'affissione.
Art. 61 - Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare.
L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione
cautelare può essere disposta dal capo di istituto, salva la ratifica, da parte del
Provveditore, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione ferma restando la
privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Art. 62 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 60, commi
7 e 8.
L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di
sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui
al comma 2.
Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della
legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto
in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'articolo 60,
commi 9 e 10.
Al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità
pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno
alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è
riammesso in servizio.
Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
La retribuzione
Art. 63 - Struttura della retribuzione
La struttura della retribuzione dei capi di istituto e del personale
docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle
seguenti voci:
stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di
anzianità e dell'indennità di funzione;
indennità integrativa speciale.
fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' art.
71;
compenso per la qualità della prestazione di cui all' art. 77;
indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75;
indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale
con le qualifiche I e II individuate dall' art. 51, comma 2;
altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche
disposizioni di legge;
ore eccedenti di cui all'art. 70.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e
continuativo sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.
Art. 64 - Aumenti della retribuzione base
Gli stipendi lordi in vigore per il personale di cui all'art. 1,
sono incrementati delle misure mensili lorde individuate, per ciascuna qualifica,
dall'allegata Tabella A1, per il periodo 1° gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e
dall'allegata Tabella A2 per il periodo decorrente dal 1° dicembre 1995.
Gli incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al
conseguimento di quelli di cui alla Tabella A2 ed assorbono l'indennità di vacanza
contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
Fino al 31 dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti
periodici automatici di stipendio e indennità di funzione continuano ad applicarsi le
Tabelle A e B del D.P.R. n. 399 del 1988.
Per i direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie si
applicano gli aumenti previsti dalla Tabella A3.
ART. 65 - Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività
aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del presente
contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi
di riscatto.
I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale - risultanti dalla applicazione dell' articolo precedente sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale
in servizio al 31/12/95
Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il
trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.
Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove
posizioni stipendiali avverrà sulla base dell'anzianità maturata al 31/12/95. La
differenza tra l'anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l'anzianità immediatamente
inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione
retributiva successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se
superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori .
La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la
posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che
sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.
La collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura
retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva d'inquadramento
dell'anzianità corrispondente alla temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam,
a cui si aggiunge l'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo
compreso tra la data di conseguimento dell'ultimo incremento retributivo previsto dalla
tabella A annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L'anzianità così
determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di
primo inquadramento e per l'ulteriore progressione di carriera. A tal fine le frazioni di
anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se
inferiori .
Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera,
in relazione al profilo professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in
misura corrispondente all'anzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo
inquadramento.
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla
conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme
di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni
di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui
all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988,
art. 3. commi 6 e 7.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 il trattamento economico dei
Direttori amministrativi dei conservatori ed Accademie è determinato dall'allegata
tabella B. Ai fini dell'inserimento della nuova struttura retributiva si considera la
retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995, l'eventuale differenza con l'importo della
posizione stipendiale inferiore costituirà assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del
passaggio alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di anzianità
nonchè la temporizzazione degli importi dell'assegno ad personam.
Art. 67 - Ratei
Al personale che, nel biennio 96/97, in ragione dell'anzianità
riconosciuta al 31 dicembre 1995 ai fini della collocazione nella nuova struttura
retributiva, non consegue in detta struttura il passaggio alla posizione stipendiale
successiva a quella di primo inquadramento, è attribuito un incremento corrispondente al
rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988,
n. 399, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
Tale rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al
31 dicembre 1995, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il
conseguimento degli incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun
avente diritto, viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi
1996 e 1997 il rateo derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà
corrisposto in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1° luglio 1996 a favore di
coloro che avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso
dell'anno 1996 e dal 1° gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito tali
aumenti nell'anno 1997.
I ratei previsti dal presente articolo costituiscono parte
integrante dell'assegno ad personam, al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbiti con il
passaggio nella posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella
nuova struttura.
ART. 68 - Progressione economica per sviluppo professionale
La progressione economica per tutto il personale del comparto si
sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell' allegata Tabella B.
La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1.1.1996.
L'incidenza percentuale sui costi complessivi del personale della nuova progressione per
posizioni stipendiali, ivi compresa l'anticipazione della posizione superiore, sarà
corrispondente a quella derivante dalla progressione vigente per effetto del D.P.R. n. 399
del 1988, per ciascuna delle qualifiche indicate nelle Tabelle A e B allegate al predetto
D.P.R.
Art. 69 - Indennità di funzioni superiori e di reggenza
Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di
direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto
per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché
all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il
responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata
dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi
livelli iniziali di inquadramento.
Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui
al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al
cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come
definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità
di pari importo.
ART. 70 - Ore eccedenti
Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario
d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 41,
comma 3, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di
calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente
effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio
tabellare in godimento dell'interessato.
Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di
approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma
precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di
cui all'art. 71, comma 2, lett. c) -, dell'importo necessario a raggiungere il compenso
orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti
laureati.
Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario
d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario
settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali
disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di
istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dal
biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed
all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono
applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal
diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed
elementare.
Retribuzione accessoria
ART. 71 - Fondo per il miglioramento dell'
offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive- (Disapplicato)
Allo scopo di arricchire e qualificare l'
offerta formativa del sistema scolastico pubblico è istituito a decorrere dal 1° gennaio
1996, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un Fondo alimentato:
dagli stanziamenti previsti per il Fondo di
incentivazione di cui all' art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987 ;
dagli stanziamenti per lavoro straordinario;
dagli stanziamenti per indennità ai capi di
istituto, ai direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;
dall' importo di £ 220 miliardi annui,
stabilito dal presente contratto.
Le risorse previste nel Fondo sono così
ripartite:
a livello di Ministero della Pubblica
Istruzione è attribuito il 2 % del Fondo, per l' attivazione di progetti di interesse
nazionale, per l'assegnazione diretta al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca
di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della quota stabilita per questi Istituti; la
distribuzione di tali risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono
operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni
aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali ricorrono le condizioni
per l'attribuzione delle indennità di lavoro notturno e festivo e per l'indennità di
trilinguismo e di bilinguismo, nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni di
legge;
a livello dei Provveditorati agli studi è
attribuito complessivamente il 15% del Fondo, da distribuire ai Provveditorati medesimi
sulla base della popolazione scolastica in ciascuna Provincia, per corrispondere ad
esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla attuazione di progetti di
interesse anche provinciale.
Le maggiorazioni derivanti da esigenze di riequilibrio devono essere collegate alla
predisposizioni di progetti tendenti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio e
vanno confermati in caso di risultati positivi. La distribuzione delle risorse di cui al
presente punto tra i Provveditorati è operata in sede di contrattazione decentrata
nazionale di Ministero; la distribuzione delle risorse attribuite a ciascun Provveditorato
tra gli istituti nella provincia è operata in sede di contrattazione decentrata a livello
locale, assicurando una valutazione ed una selezione da parte di un apposito Comitato
tecnico scientifico.
A carico di tale quota va posta la corresponsione delle indennità di direzione e di
amministrazione di cui ai successivi articoli 75 e 76; la spesa per l'indennità di
direzione non può superare il 5% dello stanziamento complessivo del fondo di cui al
precedente comma 1.
a livello dei singoli Istituti è attribuito
complessivamente l'83% del Fondo, destinato al tempestivo finanziamento del progetto di
Istituto e distribuito sulla base dei seguenti parametri:
numero degli allievi nell' istituto,
moltiplicato per il numero di ore settimanali di lezione previsto dall' ordinamento per le
singole classi interessate, in ragione di L. 1.000 per allievo per ore settimanali;
numero dei dipendenti statali del comparto
scuola in servizio nell' istituzione scolastica sulla base della dotazione organica di
istituto, in ragione di L. 240.000 per addetto.
La ripartizione delle risorse a ciascun
istituto viene effettuata in ragione del 50 % per ciascuno dei predetti parametri. Gli
importi relativi a ciascuno dei parametri predetti sono definiti nell' allegata tabella C
per l'anno finanziario 1996. Per gli anni successivi, entro il mese di giugno dell'anno
precedente, la tabella verrà aggiornata sulla base delle variazioni dei dati relativi ai
parametri predetti. L' assegnazione delle risorse è finalizzata a retribuire le
prestazioni e gli incarichi di cui al successivo art. 72.
I risultati raggiunti dall' Amministrazione
scolastica in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dell' offerta formativa,
mediante l'impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e
valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi dell'art. 603 del
D.Lgs. n. 297 del 1994. L'attività di monitoraggio e valutazione si conclude con un
rapporto da trasmettere all' ARAN, in allegato alla Relazione annuale sullo stato
dell'amministrazione scolastica.
In via transitoria, il piano delle attività
per l' anno scolastico 1995-1996 viene predisposto dai singoli istituti utilizzando le
disponibilità residue per il 1995, in aggiunta agli otto dodicesimi delle disponibilità
derivanti dal Fondo di cui al presente articolo per l'anno 1996.
ART. 72 - Fondo di istituto- (Disapplicato)
Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si
suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di
istituto, che impiegano le risorse per corrispondere sia le indennità di cui all'art. 73,
sia i compensi per il personale docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed
attività aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.
Nell' ambito del progetto di istituto e del
relativo piano delle attività del personale, sono individuati gli incarichi e le
attività da finanziare con le risorse di cui al comma 2, lett. c), del precedente art.
71. Ulteriori iniziative possono essere realizzate esclusivamente sulla base di
corrispondenti, specifici finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b)
dello stesso comma , ovvero sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o
di terzi.
L'attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in
premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei
docenti.
Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti
l'organizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme contrattuali
sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente contratto.
Sulla base dell'informazione, qualora si verifichino difformità rispetto ai criteri
fissati nel progetto e nel piano, i soggetti sindacali di cui all'art. 6, possono far
ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art.16, al fine di
evitare la formazione di contenzioso.
Le misure dei compensi relativi agli
incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e
da erogarsi previa verifica dell' effettivo svolgimento delle medesime, sono determinate
dalle allegate Tabelle D, D1, D2.
L'erogazione dei compensi dovrà essere
collegata all'indicazione degli elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di
cui al precedente art. 71, comma 3.
ART. 73 - Indennità- (Disapplicato)
Sul fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa e per le prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennità:
indennità di direzione per i capi di
istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a carico della quota di cui all'art. 71,
comma 2, lett. b);
indennità di amministrazione per i
direttori amministrativi, e per i responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo
art. 76 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
indennità di lavoro notturno/festivo - di
cui alla tabella E1 - per il personale dei Convitti nazionali e delle altre istituzioni
educative a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. a);
indennità di bilinguismo e di trilinguismo
- di cui alla tabelle E2 - nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni
vigenti, a carico delle risorse di cui all'art. 71, comma 2, lett. a).
La misura delle singole indennità è
determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall' allegata Tabella E , ed è
corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio.
All'atto della utilizzazione a livello di
scuola delle quote del fondo destinate alle diverse attività di istituto dovrà essere
prioritariamente soddisfatta l'esigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma
1, lett. c) e d).
In aggiunta ai compensi di cui al precedente
art. 63, ai capi di istituto e al personale docente ed A.T.A. continuano ad essere
corrisposte le indennità, previste da disposizioni di legge e gravanti su specifici
capitoli di bilancio ed in particolare: le indennità per la partecipazione a Commissioni
per esami di Stato; per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione
di iniziative di formazione.
ART. 74 - Criteri di determinazione delle
indennità - (Disapplicato)
L'indennità di direzione viene commisurata
ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione sia con la complessità
dell'istituzione scolastica cui il personale direttivo è preposto.
La dimensione viene valutata, prescindendo
dall'ordine scolastco e dalla tipologia, in relazione al numero delle unità di personale
statale, direttivo, docente, educativo ed A.T.A., addetto all'istituzione scolastica,
quale risulta dall'organico. A tal fine le unità di personale docente che prestino
servizio in più scuole vanno conteggiate nell'organico della sola scuola di titolarità.
Negli istituti in cui sia previsto personale
A.T.A. dipendente da comuni o province il criterio di cui al comma precedente viene
integrato aumentando l'organico relativo al personale statale, in base alle seguenti
percentuali di maggiorazione del numero delle unità di personale statale, sempre con
arrotondamento all'unità inferiore:
istituti nautici più 35%
istituti tecnici commerciali e per geometri
più 30%
licei scientifici più 20%
istituti magistrali più 15%
circoli didattici più 10%
Per le istituzioni scolastiche di cui al
precedente articolo 17, comma 3, site nelle regioni Basilicata e Sardegna, il cui
personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il correttivo di cui al comma
stesso.
Per le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado site nelle province di Trento e Bolzano, il cui personale A.T.A. è a
carico delle province medesime la dimensione viene valutata in relazione al numero delle
unità di personale docente ed educativo addetto alla istituzione scolastica, quale
risulta dall'organico di fatto, maggiorato del 30%.
La valutabilità della dimensione è
comunque esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale
inferiori a 31.
La complessità viene valutata in relazione
alle caratteristiche, alla struttura ed alle attività presenti in ciascuna istituzione
scolastica, la valutabilità della complessità è parimenti esclusa per le istituzioni
scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 31.
Identici criteri vengono applicati per la
determinazione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi dei
conservatori di musica e delle accademie e al personale responsabile amministrativo.
Entro il 30 novembre 1995, con separato
accordo nazionale decentrato, verranno individuati i criteri di determinazione
dell'indennità di direzione e di quella di amministrazione per il personale direttivo e
responsabile amministrativo in servizio presso gli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche.
ART. 75 - Indennità di direzione-
(Disapplicato)
A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di
compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle
dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai
capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b),
un'indennità di direzione. Le misure dell'indennità di direzione sono determinate in
relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione
decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL .
L'indennità di cui al comma 1 compete anche
ai vice direttori e alle vice direttrici degli istituti di educazione, nonché ai
Direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie.
Nel caso in cui i capi di istituto si
trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per
un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di direzione non è corrisposta per
tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità
viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il
capo di istituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
ART. 76 - Indennità di amministrazione-
(Disapplicato)
A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di
compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle
dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai
direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo
di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di amministrazione. Le misure
dell'indennità di amministrazione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla
complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi
dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
Nel caso in cui il personale di cui al primo
comma si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione
amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di amministrazione
non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso
periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della
normativa vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.
ART. 77 - Compensi per la qualità della
prestazione - (Disapplicato)
Allo scopo di valorizzare le capacità
professionali del personale appartenente alle diverse categorie del comparto scuola, a
decorrere dall'anno scolastico 1996 - 1997 verranno corrisposti compensi annuali
individuali legati a specifiche competenze professionali previste per il profilo ed alla
qualità della prestazione.
Con successivo accordo, da definire
contestualmente all'accordo economico per il biennio 1996 - 1997, saranno disciplinati:
quantità e tipologie dei destinatari;
ammontare dei compensi.
organi, procedure, criteri e parametri della
valutazione, tenendo conto di quanto previsto dalla Carta dei servizi della scuola.
Le attività svolte e i parametri della
valutazione potranno costituire elementi per l'attribuzione dell'anticipazione della
posizione stipendiale superiore.
ART. 78 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di
maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono
richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3,
del D.Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art.10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a
quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia
temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello
stesso.
Norme transitorie e finali
ART. 79 - Rinvio ad accordo successivo
Con successivo accordo, da stipularsi tra le parti entro il 30
novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalità applicative rinviate a tale
sede dalle norme del presente CCNL.
L' accordo di cui al presente articolo non potrà comportare oneri
finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL.
ART. 80 - Norme transitorie
I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 58, qualora più favorevoli, in luogo di quelle
previste dall'art. 78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.R. 1O gennaio 1957, n. 3.
Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme
stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli articoli previsti dal Capo II
della Parte II del presente CCNL non siano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari,
sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
Ai fini della determinazione dei compensi alle attività previste
dagli artt. 71 e 72 e delle indennità previste dagli artt. 74 e 75, da corrispondere fino
al 31/12/95, sono confermati le misure e i criteri definiti dal DM n. 6 del 4.1.1995.
ART. 81 - Norme finali
Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente
contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di
legge e contrattuali vigenti.
Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta
normativa entro il 30 novembre 1995.
Le integrazioni al presente contratto derivanti dal precedente comma
2 , nonché dall' accordo di cui al precedente art. 79, non possono comportare costi
aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.
ART. 82 - Disapplicazioni
Dalla data di stipulazione del presente contratto sono
inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le seguenti disposizioni, salvo
quelle la cui disapplicazione richiede preventivamente la definizione di successivi
accordi secondo quanto previsto nelle specifiche norme contrattuali:
con riferimento all'art. 1 (Campo di aplicazione) : art. 2, comma
unico, del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 4 (Procedure per la contrattazione
decentrata): artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 209 del 1987, art. 23 del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 5 ( Livelli di contrattazione ): artt.
13, 15 e 20 del D.P.R. n. 209 del 1987;
con riferimento all'articolo 6 ( Composizione delle delegazioni) :
art. 14 del D.P.R. n. 209 del 1987;
con riferimento all'articolo 7 ( Informazione ): artt. 18 e 20 del
D.P.R. n. 13 del 1986; art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597 del D.Lgs. n. 297 del
1994;
con riferimento all'articolo 8 (Esame): art. 20 D.P.R. n. 209 del
1987, art. 597 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 10 ( Pari opportunità ): art. 16
D.P.R. 395 del 1988;
con riferimento all'articolo 12 ( Forme di partecipazione ): art.
146, comma 1, lettera 'd' e parte successiva, e comma 2 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 20
D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 13 ( Assemblee): art. 60, commi dall'1
al 10, del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 30 D.P.R. n. 209 del 1987; art. 29 D.P.R. n. 399
del 1988, art. 11 del D.P.R. n. 395 del 1988;
con riferimento all'articolo 14 ( Rappresentanze sindacali ): art.
25 della legge n. 93 del 1983;
con riferimento all'articolo 17 ( Interpretazione dei contratti ):
art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 44 del 1990; art. 21, lettera 'b', del D.P.R. n.13 del
1986;
con riferimento all'articolo 18 ( Contratto individuale ): art. 12
D.P.R. n. 3 del 1957; art. 10 del DPCM 10 giugno 1986; art. 17 del D.P.R. n. 487 del 1994;
con riferimento all'articolo 19 ( Ferie): art. 4 del D.P.R. n. 395
del 1988; art. 25 del D.P.R. n. 399 del 1988 ; art. 449 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art.
562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 20 (Festività): art. 4 del D.P.R. n.
395 del 1988; art. 24 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 449 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
art. 562 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 21 (Permessi retribuiti): artt. 450,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. n. 451, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994;
art. 563 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 22 (Permessi brevi): art. 18 del D.P.R.
n. 209 del 1987;
con riferimento all'articolo 23 ( Assenze per malattia): art. 450,
comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 451, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art.
452, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 458, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994; artt. 514, 563, 564, 579 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 25 ( Ferie, permessi e assenze del
personale assunto a tempo determinato): art. 3, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 399 del 1988;
artt. 526, comma 3, artt. 529, 530, 532, 533, 588 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 26 (Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a cause di servizio): art. 68, comma 7, del D.P.R. n. 3 del 1957;
con riferimento all'art. 28 ( Formazione): art. 26 del D.P.R. n. 399
del 1988;
con riferimento all'articolo 34 (Orario di lavoro): art. 14, comma
14 del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 37 (Mobilità dei capi di istituto):
art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del
D.P.R. n. 399 del 1988; art. 463, commi 2, 3, 4, artt. 464, 465, art. 467, commi 3, 4, 5,
artt. 471, 472, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 39 ( Progetto di istituto): art. 14,
comma 5, del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 40 (Obblighi di lavoro): art. 14, comma
1, del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 41 (Attività di insegnamento): art.
88, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 14, commi 4-6, del D.P.R. n. 399 del
1988; artt. 131 e 491 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 41, comma 3 (Completamento orario di
insegnamento): art. 14, comma 7 - I° periodo - del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 41, comma 6 (Mensa): art. 12, comma 1,
del D.P.R. n. 209 del 1987;
con riferimento all'articolo 42, comma 1 (Attività funzionali
all'insegnamento): art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 42, comma 3 (Monte ore): art. 12, commi
5, 6, 8, del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 16 del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'art. 42, comma 5 ( Vigilanza): art. 350 del R.D.
n. 1297 del 1928; art. 39 del R.D. n. 965 del 1924;
con riferimento all'articolo 44 (Rientro in servizio dei docenti
dopo il 30 aprile): art. 450, comma 4, del D.Lgs.n. 297 del 1994;
con riferimento agli articoli 46 e 52 ( Rapporto di lavoro a tempo
parziale ): art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 15 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 1,
commi 1 e 3, artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del DPCM n. 117 del 1989;
con riferimento all'articolo 48 ( Mobilità del personale docente):
art. 2, comma 1, del D.L.n. 576 del 16/4/ 1948; art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art.
11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 463, commi 2, 3,
4, artt. 464, 465, art. 467, commi 3, 4, 5, artt. 471, 472, 479 del D.Lgs. n. 297 del
1994;
con riferimento all'articolo 49 ( Area e funzioni del personale
ATA): art. 2, lett. a), del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 543 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 51, comma 2 ( Profili professionali del
personale ATA): D.P.R. n. 588 del 1985; art. 67 del D.P.R. n. 494 del 1987; artt. 545,
546, 547 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 4, comma 12, del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 55 (Mobilità e trasferimenti del
personale ATA): artt. 566, 567, 568 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 20 del D.P.R. n. 399
del 1988;
con riferimento agli articoli 58, 59, 60, 61, 62 ( Disciplina ):
artt. 576 e 578 D.Lgs. 297 del 1994;
con riferimento all'articolo 63 ( Struttura della retribuzione):
art. 5 del D.P.R. n. 209 del 1987; artt. 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 399 del
1988;
con riferimento all'articolo 66 (Attribuzione del nuovo trattamento
economico): art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 4 commi 1 e 2, del D.P.R.
n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 68 (Progressione economica): art. 3,
commi 3 e 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 69 ( Indennità di funzioni superiori e
reggenza): art. 2, D.P.R. n. 207 del 1987; art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 399 del 1988;
art. 29 della Legge n. 734 del 1973;
con riferimento agli articoli 71 e 72 ( Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa e Fondo di istituto): art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
con riferimento all'articolo 75 (Indennità di direzione ): art. 7
del D.P.R. n. 209 del 1987 e art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 399 del 1988;
con riferimento all'articolo 76 ( Indennità di amministrazione):
art. 10, comma 2 del D.P.R. 399 del 1988.
Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in
vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente
contratto.
Tabella I
REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL
PERSONALE A.T.A.
diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime; titoli
equipollenti.
diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione
commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
diploma di analista contabile; diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali.
I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei
corrispondenti titoli di specializzazione:
diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e
specializzazione (post secondario);
corsi di formazione professionale regionale di secondo livello
(riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione
ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore.
diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b)
è valida la laurea o diploma universitario specifico (giurisprudenza; economia e
commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o
commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario,
è valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea o diploma
universitario, anche in discipline non specifiche.
a. diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende);
b. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi
regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del
1978.
In caso di mancato possesso di tale ultimo attestato è valido un
diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore
ai sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti
lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai
sensi dell'art.14 della L. n. 845 del 1978.
diploma di infermiere professionale.
diploma di scuola media.
diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai
sensi dell'art.14 della L. 845 del 1978.
diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai
sensi dell'art.14 della L.845 del 1978.
diploma di scuola media.
attestato di qualifica specifica
Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal
precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto,
di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie
provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.
Tabella II
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL
D.P.R. 7 MARZO 1985, N. 588 E I PROFILI PROFESSIONALI COSI' COME MODIFICATI, ISTITUITI,
SOSTITUITI O SOPPRESSI DAL PRESENTE CONTRATTO.
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
PROFILI DI CUI AL D.P.R. 588/85 |
|
PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL |
1. Direttore Amm.vo dei Conservatori Accademie |
Modificato |
I/1. Direttore Amm.vo presso Accademie Conservatori |
2. Coordinatore Amm.vo |
Sostituito |
II/1. Responsabile Amm.vo |
3. Coordinatore Amm.vo dei Conservatori e Accademie |
Soppresso |
II/1. Responsabile Amm.vo |
4. Collaboratore Amm.vo |
Sostituito |
III/1. Assistente Amm.vo |
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI TECNICI
PROFILI DI CUI AL D.P.R. 588/85 |
|
PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL |
5. Collaboratore Tecnico |
Sostituito |
III/2. Assistente tecnico |
6. Cuoco |
Modificato |
III/3. Cuoco |
7. Infermiere |
Modificato |
III/4. Infermiere |
AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI
PROFILI DI CUI AL D.P.R. 588/85 |
|
PROFILI DI CUI AL PRESENTE CCNL |
8. Ausiliario |
Sostituito |
IV/1. Collaboratore scolastico |
9. Aiuto Cuoco |
Modificato |
IV/2. Collaboratore Scolastico Tecnico (aiutante cuoco) |
10. Guardarobiere |
Modificato |
IV/3. Collaboratore Scolastico Tecnico (guardarobiere) |
11. Nuova Figura |
Istituito |
IV/4. Collaboratore Scolastico Tecnico (addetto Aziende Agrarie) |
|