| Contratto Biennio Economico 2000-2001
sottoscritto in data 15 marzo 2001
I N D I C E
ART. 1 - Durata e decorrenza
del contratto biennale
ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello
regionale
ART. 3 - Relazioni sindacali a livello
distituto
ART. 4 - Soggetti della contrattazione integrativa a
livello di istituzione scolastica
ART. 5 - Aumenti della retribuzione base
ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
ART. 7 - Retribuzione professionale docenti
ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed
amministrativi
ART. 9 - Qualifiche del personale Ata
ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del
personale Ata
ART. 11 - Congedi parentali
ART. 12 - Formazione in servizio
ART. 13 - Diritto di assemblea
ART. 14 - Finanziamento del fondo d'istituto
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di
istituto
ART. 16 - Attuazione dell'art.15, commi 7 e 8, del
CCNL 26.5.1999
ART. 17 - Personale con contratto a tempo determinato
ART. 18 - Sequenze contrattuali
ART. 19 - Norma finale
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
Dichiarazione Congiunta
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1
gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
ART. 2
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza
dei livelli nazionali o provinciali dellAmministrazione scolastica si svolge
comunque al livello regionale contestualmente con lattribuzione delle stesse materie
al predetto livello regionale.
Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui allart.
3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali a livello distituto
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del
CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a
livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano
dellofferta formativa (P.O.F.);
utilizzazione dei servizi sociali;
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché
dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990;
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo
ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.
Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo
restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento
al piano dellofferta formativa, le seguenti materie:
criteri generali per limpiego delle risorse, ivi comprese
quelle di cui allart. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse
professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa
istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le
attività di flessibilità didattica di cui allart. 31, comma 1, del Contratto
collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività
complementari di educazione fisica di cui allart. 32 dello stesso CCNI, nonché per
quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al
citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni
e intese con gli Enti locali;
la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed
educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico
intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dellart. 19, comma 4, del CCNL
26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo
restando quanto previsto dallart. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle
materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
"c) verifica dellattuazione della contrattazione
collettiva integrativa distituto sullutilizzo delle risorse."
Allart. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono
soppresse le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a
livello di istituzione scolastica sono:
-le RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione base
Gli stipendi tabellari previsti dallart. 40 del CCNL 26.5.1999
sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nellallegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli
stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella
B.
Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per
i docenti di scuola materna ed elementare.
Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato
lincremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà
rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi stipendi
Gli incrementi stipendiali di cui allart. 5 hanno effetto
integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore
eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sullindennità di buonuscita, sullequo indennizzo e sullassegno
alimentare.
I benefici economici risultanti dallapplicazione
dellart. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale docenti
Con lobiettivo della valorizzazione professionale della
funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e
contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori
articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale
accessorio di cui allart. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al
personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva,
denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui
al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
modalità stabilite dallart. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui
allart. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
- A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio
iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi
inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un
incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale
del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione
iniziale del Responsabile amministrativo.
- In aggiunta all'importo definito al sensi del comma 1,
all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla
differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno
ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio
iniziale del profilo di provenienza.
- La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene
utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun
dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo
delle accademie e conservatori.
- L'indennità integrativa speciale e la progressione
stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 2 competono per intero.
ART. 9
Qualifiche del personale ATA
I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro
riassetto complessivo con lobiettivo del costante adeguamento alle esigenze della
scuola dellautonomia, sono modificati come previsto nellallegata tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
Per garantire lerogazione dei compensi per funzioni aggiuntive
a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato, in
attuazione dellart. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dallart.
42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui
allart. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse
derivanti dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano
quantificate in 35 miliardi.
In sede di contrattazione integrativa provinciale lerogazione
dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in
via prioritaria:
assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle
funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare
riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.
La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente
effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il
Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della Scuola.
Art.11
Congedi parentali
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed
integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge
n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di
tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla
legge n. 53/2000.
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e
5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui
all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché
le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia
superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL
4.8.1995.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i
mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la
facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il
restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data
di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da
idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano
in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.
7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni,
per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4
della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri
ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del
bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo
le modalità indicate nello stesso comma 3.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può
essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda
può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10
della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute
in norme legislative o contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento
fondamentale per la crescita del personale e per linnalzamento del livello
qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dallaccordo
sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell1% del monte salari.
Nella sequenza contrattuale di cui allart. 19, saranno
definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui
allart. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale
pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi
di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto
1998;
dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000
sulle prerogative sindacali.
Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano
ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali e la disciplina prevista dallart.13 del CCNL 4. 8. 1995, per
quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo distituto
In aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo
integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo distituto
le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
le risorse non spese previste dallart. 42, comma 4, 2°
alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere
utilizzati una sola volta per lanno 2001 poiché costituiscono economie riferite ad
anni precedenti;
le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite allanno
2001;
lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte
dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dellart. 29 del
CCNL 26.5.1999;
un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici
mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla
data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte
salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di
incremento che deriva dallapplicazione dei tassi di inflazione programmati sulla
parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dallindennità
integrativa speciale;
Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere alimentato -
salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui
allart. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la
costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione nellimporto di lire 400 miliardi per lanno 2002 e di
600 miliardi a decorrere dallanno 2003.
La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà
avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui
allart. 15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi
dellart. 26 del CCNI 31.8.1999.
Le risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento dellofferta formativa sono
riutilizzabili nellesercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto
Le somme di cui allart. 14, comma 1, lett. c) saranno
impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere limpegno professionale dei
docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico rispetto a
quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f)
dellart. 30 del CCNI 31.8.1999.
Le somme di cui allart. 14, comma 1, lett. d) e le risorse
degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui allart 36 del CCNL 26.5.1999
e non utilizzate che nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a
favore del personale ATA - sono finalizzate alle attività indicate dallart. 30,
comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999.
Le somme di cui allart. 14, comma 1, lettere a) e b) sono
finalizzate a retribuire limpegno dei docenti per lattuazione delle forme di
flessibilità organizzativa e didattica di cui allart. 31, comma 1, del CCNI
31.8.1999.
Le somme assegnate agli istituti in base allart. 14 del
presente accordo e non utilizzate nellanno finanziario e in quello successivo,
saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri
definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico
regionale.
ART. 16
Attuazione dellart.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
In considerazione della necessità di tener conto del completamento
della riforma dellamministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del CCNL,
si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale che opererà su
nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione
dellart. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà
costituita presso il Ministero della pubblica istruzione unapposita commissione,
composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di
ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di
consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità
e competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
Nellattuale fase transitoria il rapporto di lavoro del
personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o
utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
Le disposizioni di cui allart. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in
materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette
alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con
contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
Le parti concordano sullesigenza di aprire una trattativa su
tutte le questioni non ancora definite relativamente allattuazione del CCNL
26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
arbitrato e conciliazione;
congedi per motivi di studio;
banca delle ore;
contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
telelavoro;
lavoro temporaneo;
testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie e
dei Conservatori, si aprirà unapposita sequenza contrattuale da concludere il
3.3.2001.
In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente
comma 1 saranno:
a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi
amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dallautonomia;
b) definiti nellambito delle risorse già disponibili, anche mediante il riutilizzo
del salario accessorio, specifici interventi con lobiettivo di sostenere e
valorizzare la qualità e lefficacia dei servizi amministrativi, tecnici ed
ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno
definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per trattamento
accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE,
BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nellAmministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione
nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a Lire 4
miliardi, in aggiunta a quanto previsto dallart. 27, comma 6, lettera B, lettera a)
del CCNI 31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le
norme del CCNL 26.5.1999.
TABELLA A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2000
| |
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola mat. ed
elem. |
Docente dipl. istituti
sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur. istituti
sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm. Conserv.
ed Accad. |
Capi d'Istituto ed
equip. |
| da 0 a 2 |
23.000 |
24.000 |
26.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
32.000 |
32.000 |
38.000 |
35.000 |
45.000 |
| da 3 a 8 |
24.000 |
24.000 |
27.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
33.000 |
34.000 |
40.000 |
36.000 |
47.000 |
| da 9 a 14 |
25.000 |
26.000 |
29.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
36.000 |
37.000 |
44.000 |
39.000 |
51.000 |
| da 15 a 20 |
27.000 |
27.000 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
40.000 |
41.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
| da 21 a 27 |
28.000 |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
39.000 |
40.000 |
43.000 |
45.000 |
51.000 |
46.000 |
60.000 |
| da 28 a 34 |
30.000 |
30.000 |
34.000 |
42.000 |
42.000 |
43.000 |
46.000 |
48.000 |
54.000 |
50.000 |
66.000 |
| da 35 |
30.000 |
31.000 |
35.000 |
44.000 |
44.000 |
45.000 |
48.000 |
51.000 |
57.000 |
54.000 |
70.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti
accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001
| |
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola mat. ed
elem. |
Docente dipl. istituti
sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur. istituti
sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm. Conserv.
ed Accad. |
| da 0 a 2 |
39.000 |
40.000 |
44.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
54.000 |
54.000 |
64.000 |
58.000 |
| da 3 a 8 |
40.000 |
41.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
56.000 |
58.000 |
67.000 |
60.000 |
| da 9 a 14 |
43.000 |
44.000 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
61.000 |
62.000 |
74.000 |
65.000 |
| da 15 a 20 |
45.000 |
46.000 |
52.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
67.000 |
69.000 |
81.000 |
71.000 |
| da 21 a 27 |
48.000 |
49.000 |
55.000 |
65.000 |
65.000 |
68.000 |
72.000 |
76.000 |
86.000 |
78.000 |
| da 28 a 34 |
50.000 |
51.000 |
57.000 |
70.000 |
70.000 |
72.000 |
77.000 |
81.000 |
91.000 |
84.000 |
| da 35 |
51.000 |
52.000 |
59.000 |
73.000 |
73.000 |
76.000 |
81.000 |
85.000 |
97.000 |
91.000 |
TABELLA B
POSIZIONI STIPENDIALI
Dal 1.1.2001
| |
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola mat. ed
elem. |
Docente dipl. istituti
sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur. istituti
sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm. Conserv.
ed Accad. |
| da 0 a 2 |
11.984.000 |
12.599.000 |
14.729.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
20.885.000 |
20.885.000 |
27.868.000 |
22.683.000 |
| da 3 a 8 |
12.450.000 |
13.053.000 |
15.333.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
21.807.000 |
22.777.000 |
29.356.000 |
23.718.000 |
| da 9 a 14 |
14.140.000 |
14.731.000 |
17.491.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
24.820.000 |
25.804.000 |
33.796.000 |
26.925.000 |
| da 15 a 20 |
15.717.000 |
16.308.000 |
19.535.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
28.289.000 |
29.538.000 |
38.224.000 |
30.668.000 |
| da 21 a 27 |
17.270.000 |
17.909.000 |
21.591.000 |
27.689.000 |
27.689.000 |
29.114.000 |
31.657.000 |
34.294.000 |
41.416.000 |
34.672.000 |
| da 28 a 34 |
18.441.000 |
19.043.000 |
23.055.000 |
30.552.000 |
30.552.000 |
31.953.000 |
34.961.000 |
37.410.000 |
44.872.000 |
38.786.000 |
| da 35 |
19.262.000 |
19.890.000 |
24.177.000 |
32.684.000 |
32.684.000 |
34.110.000 |
37.410.000 |
39.894.000 |
48.316.000 |
42.788.000 |
dal 1.7.2000
| |
Capi
d'Istituto ed equiparati (3) |
| da 0 a 2 |
32.687.000 |
| da 3 a 8 |
34.189.000 |
| da 9 a 14 |
38.634.000 |
| da 15 a 20 |
43.067.000 |
| da 21 a 27 |
47.548.000 |
| da 28 a 34 |
53.470.000 |
| da 35 |
57.939.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti
accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
(3) Il valore comprende sclusivamente l'aumento stipendiale al 1.7.2000
TABELLA C
|
Incremento
CCNL
biennio
2000-2001 |
|
COMPENSO INDIVIDUALE
ACCESSORIO CCNI 1999 |
|
RETRIBUZIONE
PROFESSIONALE DOCENTI (1) |
| da 0 a 14 (2) |
120.000 |
+ |
96.000 |
= |
216.000 |
| da 15 a 27 |
173.000 |
+ |
96.000 |
= |
269.000 |
| da 28 |
205.000 |
+ |
96.000 |
= |
301.000 |
(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale
accessorio
(2) Incluso il personale a tempo determinato
Tabella D
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL
26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da
procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E'
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso
dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia
e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle
officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le
visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli
ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi,
per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento
della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di
idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi
e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo
spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei
generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e
cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con
riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della
dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di
organizzazione del lavoro e limpiego di funzioni aggiuntive o lerogazione di
specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio
materiale ai bambini e bambine della scuola materna nelluso dei servizi igienici e
nella cura delligiene personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sullopportunità che in sede di prossimo
rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 2005 si proceda per i Direttori dei
servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e quella del Direttore
amministrativo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti dichiarano che la locuzione "contrattazione
integrativa provinciale" riportata alla prima riga del comma 2 dell'art.10 del
presente CCNL deve intendersi, ai sensi del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, come
"contrattazione decentrata provinciale".
|