| Diritto di accesso DPR 352/92 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità all'articolo 21, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2 Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare latto conclusivo o a detenerlo stabilmente. 3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3 Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare, e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea. 4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. 4 Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. 2. Al di fuori dei casi indicati al comma i, il richiedente può ancora presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta. 3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato. 4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 del precedente articolo. 5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente e dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 del presente articolo. 6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità amministrativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali responsabile del procedimento è parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. 5 Accoglimento della richiesta e modalità d'accesso 1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono. 2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi nonché di un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia. 3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza ove necessaria, di personale addetto. 5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altre persone di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate. 6 Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni 1. Le misure organizzative di cui all'articolo 22 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare: a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati; b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta; d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie, dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. 2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi. 7 Non accoglimento della richiesta 1. Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile dei procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
8 Disciplina dei casi di esclusione 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti ditale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
d) quando i documenti riguardino la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. 9 Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi 1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
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