| GUIDA SINTETICA ALLELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
CHI PROMUOVE LE ELEZIONI Il 17 luglio 2001 è stato sottoscritto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per la costituzione delle RSU" Lannuncio delle elezioni è contenuto nel suddetto protocollo che definisce la tempistica delle procedure elettorali. Il Protocollo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell 8 agosto 2001.
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI Annuncio elezioni ed avvio procedura elettorale - 1 ottobre 2001 Consegna degli elenchi elettorali da parte delle Amministrazioni (A tutte le OO.SS che ne fanno richiesta e, successivamente alle Commissioni elettorali) - 2 ottobre 2001 Avvio raccolta firme per la presentazione delle liste - 2 ottobre 2001 Insediamento della Commissione Elettorale - 10 ottobre 2001
Termine per la presentazione delle liste elettorali - 20 ottobre 2001 (Vanno presentate entro lorario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste. Alle Commissioni elettorali dopo il loro linsediamento)
Nomina scrutatori - almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni VOTAZIONE - 19 22 novembre 2001 Scrutinio - 23 novembre 2001 Affissione allalbo del verbale delle Elezioni - Per 5 giorni dopo le elezioni Proclamazione dei risultati - Trascorsi i 5 giorni di affissione del verbale se non sono stati presentati ricorsi Ricorsi alla Commissione Elettorale - Nei 5 giorni di affissione nellalbo dei risultati Esame dei ricorsi presentati alla Commissione Elettorale - Entro 48 ore dalla presentazione Termine per la presentazione del ricorso al Comitato dei Garanti Elettorale - Entro 10 giorni dalla decisione della C.E
AVVISO AI LAVORATORI Al 1° ottobre 2001 si da avvio alle procedure elettorali e al contestuale annuncio. Le Federazioni Territoriali ovvero le proprie articolazioni aziendali, dovranno darne comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole amministrazioni, mediante affissione nellapposito albo dellamministrazione. Anche se non espressamente previsto, è utile inviare una comunicazione scritta contenente lavvio delle procedure elettorali, invitandole ad affiggere la stessa negli albi aziendali. (E stata inviata a tutte le strutture fac-simile di lettera). Il protocollo contenente lannuncio delle elezioni e le relative procedure elettorali è stato pubblicato nella G.U n. 183 dell8 agosto 2001.
IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI Le amministrazioni dovranno concordare con le OO.SS e con la Commissione Elettorale non appena insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni. Tra i compiti che competono alle amministrazioni si segnala: * la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la commissione elettorale. E utile accertarsi che non vi siano copie delle chiavi del seggio elettorale, chiavi che nei giorni delle elezioni (alla chiusura del seggio) devono essere custodite, assieme allurna dallamministrazione in luogo non accessibile. In caso di mancanza di locale idoneo, potranno prendersi accordi, a cura dellamministrazione, con le locali Prefetture; * la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, nastro adesivo per sigillare lurna, ecc.). Lurna dovrebbe essere solida e capiente con una sola apertura verso lalto; al termine di ogni giorno di votazione deve essere chiusa con apposito nastro adesivo trasparente e firmato dai componenti il seggio; * la stampa delle schede elettorali e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi; * fornire alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale gli elenchi del personale con diritto di voto in ordine alfabetico e distinti per sesso (il verbale elettorale prevede tale distinzione), distinti in relazione ai luoghi di lavoro non costituenti sede di RSU, ma potenzialmente identificabili come seggi elettorali (ad esempio nelle aziende sanitarie: per presidio ospedaliero, distretti, dipartimenti; nei Ministeri dipartimenti; nel Parastato e nelle Aziende autonome: sedi periferiche accorpate; negli Enti Locali: per scuole,ecc). Distinti elenchi dovranno, essere forniti per il personale di specifiche tipologie nel caso di collegi distinti. Il personale assunto a far data dal 1° ottobre 2001, ha diritto di voto, ma non potrà incidere sul calcolo dei componenti delle RSU né su tutte le procedure attivate. * Fornire alle commissioni elettorali copia di tutte le note di chiarimento inviate dallAran nonché gli accordi relativi alla costituzioni delle RSU; * designazione di un funzionario (o più funzionari in caso di pluralità di sedi RSU), che ai sensi dellart. 19, parte seconda, dellaccordo quadro del 7 agosto 1998, farà parte del Comitato dei garanti. Tra i compiti delle Amministrazioni non rientrano attività di controllo circa lammissibilità delle liste o compiti propri delle commissioni elettorali.
DOVE VENGONO ELETTE LE RSU Comparti:
Le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, enti o aziende con più di 15 dipendenti, nonché, per quelle amministrazioni articolate per strutture periferiche in tutte quelle sedi dove, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi di comparto, si svolge la contrattazione integrativa. Gli accordi di comparto siglati nel 1998 e tuttora in vigore, hanno previsto la possibilità di eleggere le RSU anche per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti nonché di aumentare il numero dei componenti le RSU (fino a 200 dipendenti). Dalle elezioni sono esclusi di dipendenti con qualifica dirigenziale.
Ministeri, Aziende e Enti Pubblici non economici Entro il 28 settembre 2001, si procederà alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste elettorali, sulla base di quanto stabilito dallaccordo integrativo di comparto del 1998 (punto 5 lettera B). Ciò significa che potranno essere confermate le precedenti sedi RSU ovvero apportare gli opportuni cambiamenti in considerazione delle modifiche di carattere istituzionale. DI TALI MODIFICHE SARA DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE. Agenzie Fiscali, Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, Presidenza Consiglio dei Ministri. In attesa della definizione dei relativi accordi di comparto per le amministrazioni appartenenti ai comparti delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, in quanto articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, lindividuazione delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU sono definite dalle amministrazioni interessate tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto. La mappatura delle predette sedi dovrà avvenire entro il 28 settembre 2001 e copia di tali protocolli dovrà essere inviata allARAN entro il 10 ottobre 2001. DI TALI MODIFICHE SARA DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE.DECADENZA RSU ATTUALMENTE IN CARICA Restano in carica, indipendentemente dalla data di costituzione delle stesse, e sono ricondotte alla scadenza generale del novembre 2001, anche nel caso che la RSU sia stata costituita per la prima volta, anziché nel novembre 1998.
LA COMPOSIZIONE DELLE RSU Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti aventi diritto al voto. Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta e alla commissione elettorale, appena insediata (termine per linsediamento 10 ottobre - 15 ottobre, termine per la costituzione formale), gli elenchi generali, in ordine alfabetico e distinti per sesso, dei dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che ha part-time, i dipendenti comandati e quelli fuori ruolo. La data di riferimento per il calcolo del personale in servizio è, pertanto, quella del 1° ottobre 2001. Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU. Inoltre, dovranno fornire sottoelenchi, sempre in ordine alfabetico e distinti per sesso, per le sedi di lavoro non sede di RSU ma possibili seggi elettorali. Nel comparto Sanità, ad esempio: presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, R.S.A., ecc. Nei comparti Ministeri, Enti Pubblici non economici ed aziende autonome: per sedi periferiche accorpate e, per il Parastato, per distinti collegi per le figure professionali. Nel comparto delle Autonomie Locali: per scuole, circoscrizioni, ecc. Si ritiene opportuno che le nostre strutture, anche unitariamente, richiedano fin da ora gli elenchi utilizando il modulo sotto riportato
. DIPENDENTI CON DIRITTO DI VOTO MA NON ELEGGIBILI Possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere candidati alla RSU:
Fanno eccezione, quindi sono candidabili, i dipendenti di enti di nuova istituzione, in quanto la posizione di comando non è temporanea bensì nella attesa dellinquadramento nelle dotazioni organiche. DIPENDENTI NON ELEGGIBILI E SENZA DIRITTO DI VOTO I dipendenti in forza allamministrazione con rapporti di lavoro difformi da quelli a tempo indeterminato ( rapporti di lavoro a tempo determinato, LSU, CFL,Collaborazioni, ecc), i medici ( ad eccezione dei medici degli enti pubblici non economici ) e i dirigenti, non concorrono alla determinazione della base elettorale, e, conseguentemente, non hanno diritto di voto ne sono eleggibili nella RSU. Parimenti non possono neanche firmare per sostenere la presentazione delle liste elettorali. ELETTORATO ATTIVO
Sono esclusi dallelettorato attivo i dipendenti a tempo determinato, i dipendenti anche in servizio presso amministrazioni pubbliche a cui si applicano CCNL diversi da quelli stipulati dallARAN (vale anche per i settori dellimpiego privato), il personale non contrattualizzato, i dipendenti delle sedi estere con contratto locale e di dirigenti ivi compresi. INCOMPATIBILITA Non possono essere componenti la RSU, coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle singole OO.SS che partecipano alle elezioni. In via teorica, possono essere candidati, ma una volta eletti dovranno dimettersi e, in tal caso, subentra il primo dei non eletti Si possono verificare casi in cui il candidato ricopre una carica istituzionale (ad esempio Consigliere Comunale), presso un Comune diverso da dove viene candidato ovvero svolga unattività lavorativa in altri Comparti Pubblici. In tali ipotesi , una interpretazione letterale della norma configurerebbe unincompatibilità, ma che dal punto di vista sostanziale non produce alcun effetto essendo il luogo di lavoro diverso da quello in cui ricopre la carica istituzionale. In tal senso si sono espressi alcuni Comitati dei Garanti. La candidatura ed una carica rivestita in seno ad un collegio professionale, non è incompatibile non rientrando, questultimi, nel novero degli organismi istituzionali o partiti politici. In via generale, sulla base della precedente esperienza, è, tuttavia opportuno procedere con estrema cautela e, per quanto possibile, evitare di incorrere in ricorsi per incompatibilità.
DIPENDENTI CON DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILI Le lavoratrici e i lavoratori con diritto di voto ed eleggibili, sono quelli assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale. Il personale comandato o fuori ruolo ha elettorato passivo nellamministrazione di provenienza se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale personale può essere componente di seggio elettorale quale scrutatore o presidente, può altresì essere rappresentate di lista. Il personale comandato o fuori ruolo può essere nominato componente la commissione elettorale. Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista, qualora ciò avvenisse, compete alla commissione elettorale richiedere allinteressato/a di optare per una lista, pena la nullità della candidatura. A tale scopo è utile che le strutture verifichino anticipatamente le liste presentate, al fine di segnalare, se è il caso, alla commissione elettorale lirregolarità. La commissione elettorale deve avanzare tale richiesta dopo la data della presentazione delle liste - 20 ottobre - e comunque prima che siano affisse le liste dei candidati, cioè almeno 8 giorni prima della data delle elezioni. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti le RSU da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso. Ad esempio: 3,4 = 3; 5,7 = 6. Nel caso che la lista contenga un numero di candidati superiore a quello consentito, la commissione elettorale deve convocare il presentatore della lista per depennare i nominativi contenuti oltre il consentito, pena nullità della lista. La firma dei candidati non è richiesta dal regolamento elettorale, tuttavia, per evitare doppie candidature è opportuno che il candidato apponga la sua firma negli appositi elenchi. Esempio Accordo quadro Numero dipendenti aventi diritto di voto - 500 Componenti RSU da eleggere - 6 Componenti lista massimo - 8 Esempio Autonomie Locali e Sanità Numero dipendenti aventi diritto di voto - 500 Componenti RSU da eleggere - 12 Componenti lista massimo - 16 Esempio Stato e Parastato Numero dipendenti aventi diritti al voto - 500 Componenti RSU da eleggere 10 Componenti lista massimo 13 I dipendenti che si trovassero in aspettativa non retribuita perché vincitori di un avviso pubblico per il numero dei mesi previsto dai rispettivi CCNL di comparto, presso un'altra azienda o ente, è considerato in forza alla prima e quindi è elettore passivo ed attivo. I dipendenti in aspettativa sindacale (legge 300/70) o in distacco possono essere candidati nel posto di lavoro di provenienza.
ACCORDO QUADRO IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A:a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero dipendente superiore a 200 e fino 3000 in aggiunta a numero di cui alla precedete lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.
Il numero dei componenti delle RSU non può essere rideterminato in sede locale.
GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO 1998 Gli accordi integrativi di comparto hanno modificato la composizione delle RSU per le amministrazioni fino a 200 dipendenti ed in presenza di talune specificità. COMPARTO SANITA Laccordo integrativo stipulato il 16 ottobre 1998 ed ancora in vigore, ha previsto che fosse eletta ununica RSU per ogni azienda ed ente del Comparto, ciò significa che ad ogni sede di RSU corrisponde un unico collegio e, conseguentemente, ununica lista per ogni sigla sindacale. Laccordo, inoltre, ha modificato lart. 4, comma 1, lettera a) dellaccordo quadro prevedendo:
Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI Così come per il comparto Sanità, laccordo integrativo del comparto Regioni ed Autonomie locali, siglato il 22 ottobre 1998, ed ancora in vigore, prevede una modifica allart. 4, comma 1, lettera a) dellaccordo quadro:
Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità che hanno funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
Anche in questo comparto ad ogni RSU deve corrispondere un unico collegio elettorale ed ununica lista per ogni sigla sindacale. Le operazioni di voto si svolgeranno dal 19 al 22 novembre 2001. Lorario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la commissione elettorale, inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà linizio delle votazioni e quello di chiusura nellultimo giorno. ESEMPIO N° Dipendenti aventi diritto al voto 3189 in attuazione degli accordi integrativi da 0 a 200 9 da 201 a 500 3 da 501 a 800 3 da 801 a 1100 3 da 1101 a 1400 3 da 1401 a 1700 3 da 1700 a 2000 3 da 2001 a 2300 3 da 2301 a 2600 3 da 2601 a 2900 3 da 2901 a 3189 3 TOTALE seggi da assegnare 42
COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
Nelle unità lavorative superiori a 200 dipendenti il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a 7, per i primi 200, più i 3 previsti da 201 a 500 e così via come da accordo quadro. Ad ogni singola RSU deve corrispondere un unico collegio ed ununica lista per ogni sigla sindacale. Laddove i Professionisti sono superiori a 15, si crea un collegio specifico che elegge un rappresentante, facente parte integrante della RSU, da aggiungere al numero definito con la regola generale. Tale previsione è prevista esclusivamente per questo comparto. Le operazioni elettorali avranno inizio il giorno 19 novembre 2001 e termineranno il 22 novembre 2001, lorario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà linizio delle votazioni e quello di chiusura nellultimo giorno. ESEMPIO N° Dipendenti aventi diritto al voto 389 in attuazione dellaccordo integrativo. fino a 200 7 da 201 a 500 3 Totale seggi da assegnare 10
COMPARTO STATO Laccordo integrativo stipulato il 21 settembre 1998, ed ancora in vigore, ha previsto che le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, in correlazione alle specifiche organizzative, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti; Direzioni Generali; Uffici Centrali di livello di Dirigente Generale). In caso di pluralità di sedi o strutture periferiche le RSU sono costituite in tutte le sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro. Le strutture non sede di contrattazione integrativa costituiscono seggio elettorale e concorrono, nello specifico collegio elettorale territoriale di riferimento, ad eleggere le RSU dove previsto sulla base dei criteri sopra esposti. Entro il 30 giugno di ogni anno le OO.SS di categoria e lAran sincontreranno per applicare la clausola di salvaguardia che prevede , in caso di amministrazioni soggette a processi di riordino di indire, in quelle realtà, nuove elezioni per adeguare le RSU alle esigenze di rappresentanza conseguenti ai nuovi assetti organizzativi. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a: a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti; cinque componenti nelle amministrazioni da 51 a 100 dipendenti; sette componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti b)Tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200. c) Tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000. ESEMPIO N° dipendenti aventi diritto al voto 2000 Da 101 a 200 7 Da 201 a 500 3 Da 501 a 800 3 Da 801 a 1100 3 Da 1101 a 1400 3 Da 1700 a 2000 3 Totale seggi da assegnare 25 Le operazioni elettorali avranno inizio il giorno 19 novembre 2001 e termineranno il 22 novembre 2001, lorario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà linizio delle votazioni e quello di chiusura nellultimo giorno.
COMPARTO AZIENDE Le RSU sono costituite nellambito di ciascunAzienda presso le sedi centrali o periferiche, per le aziende con pluralità di sedi o strutture, individuate come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro. VIGILI DEL FUOCO Nel corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le RSU sono individuate in ciascuna delle seguenti sedi: -D.G.P.S.A. ( comprendenti le sedi Viminale, Via Cavour, Autorimessa DGPCSA). -Settore centrale di formazione e ricerca (comprendenti le sedi SCA, CSE, CMP, CNDP, ISA Centro radio, Centro documentazione, Servizio ginnico sportivo). -Comandi provinciali (comprendenti gli ispettorati provinciali, aereoportuali, le officine regione, i CED regionali, i laboratori radio, i nuclei elicotteri). Per ciascuna RSU si costituisce un unico collegio elettorale che può avere più seggi elettorali. Il numero dei componenti le RSU, in base allaccordo integrativo stipulato il 5 novembre 1998, ed ancora in vigore, sono: a) fino a 100 dipendenti 5 b) da 101 a 150 dipendenti 7 c) da 151 a 200 dipendenti 9 d) da 201 a 3000 dipendenti 3 componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 in aggiunta al numero di cui alla lettera c) e) da 3001 dipendenti in poi 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 in aggiunta al numero di cui alla lettera d). Le operazioni elettorali avranno inizio il giorno 19 novembre 2001 e termineranno il 22 novembre 2001, lorario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà linizio delle votazioni e quello di chiusura nellultimo giorno.Figure professionali Le previsioni di collegi elettorali per specifiche tipologie professionali è prevista solo dallaccordo integrativo del Comparto Parastato e, pertanto, detti collegi sono esclusi in tutti gli altri Comparti.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE ELEZIONI ADESIONI ALL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998 Il 30 settembre 2001 è il termine utile per la formale
adesione all'ACQ del 7 agosto 1998 da parte delle organizzazioni sindacali che si trovano
nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2 - parte I dell'ACQ stesso e da parte delle
organizzazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici
qualora non vi abbiano già aderito in occasione delle elezioni del 1998. L'adesione
all'ACQ del 7 agosto 1998 deve essere presentata direttamente nella sede locale e rimane
agli atti della Commissione elettorale. Si rammenta che non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute rappresentative dalle tabelle, né quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate nelle tabelle stesse in quanto federandosi tra loro hanno dato vita ad un nuovo soggetto.
RACCOLTA FIRME E PRESENTAZIONE DELLE LISTE Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma. A tal fine è utile verificare eventuali irregolarità e segnalarle alla commissione elettorale. Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto un numero di firme dei lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale dei dipendenti per le amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell1% sul totale dei lavoratori nelle amministrazione con oltre 2000 dipendenti e in ogni modo non superiore a 200 firme. Si precisa che l1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, il numero delle firme non è aggiuntivo rispetto al 2% richiesto fino a 2000 dipendenti. Ciò significa che, ad esempio, su 2.500 dipendenti, non si calcola per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l1% sui 2.500 aventi diritto al voto (25). Si potrebbe verificare il caso che il numero di firme raccolte sia superiore a quanto previsto, questo fatto non costituisce errore formale e non determina linvalidazione della lista. Può, al contrario, rappresentare una garanzia in quanto si potrebbe determinare il caso che un lavoratore firmi per più liste (fatto che va sempre controllato) e dovendole annullare, si correrebbe il rischio di non raggiungere le firme necessarie. ESEMPI Dipendenti 1500 x 2% = 30 firme Dipendenti 3750 x 1% = 38 firme Dipendenti 21.000 x 1% = 210 firme Necessarie 200
Dipendenti 150 x 2% = 3 firme Dipendenti 2200 x1% = 22 firme Qualora le liste siano spedite tramite posta (circostanza da evitare se possibile), per individuare lordine di arrivo, si fa riferimento al protocollo dellamministrazione o della commissione elettorale.
Amministrazioni con meno di 15 dipendenti Nelle Amministrazioni, enti o aziende con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista, se dipendente, può anche essere membro della commissione elettorale.
LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE INIZIA IL 2° OTTOBRE E TERMINA IL 20 OTTOBRE..
Fino allinsediamento della commissione elettorale (10 Ottobre ) ovvero della sua costituzione formale (15 ottobre), le liste vanno presentate allufficio che gestisce le relazioni sindacali, dopodiché andranno presentate alla commissione elettorale. Le amministrazioni, a loro volta, dovranno consegnare alle C.E le liste già pervenute. E OPPORTUNO CHE LE LISTE DEI CANDIDATI SIANO PREDISPOSTE PER TEMPO E CONSEGNATE, DOPO LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE (CHE SI AVRA CURA DI AVER GIA ORGANIZZATO), ALLUFFICIO COMPETENTE. INFATTI LORDINE NELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE POTREBBE RISULTARE DECISIVO PER LATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN CASO DI PARITA DI VOTI E DI RESTI.Ogni lista ha un unico presentatore che può essere sia un dirigente sindacale dellazienda o ente, territoriale o nazionale, oppure un dipendente delegato dalla OO.SS, ma in questo caso è necessario che la delega sia allegata alla lista. Il dirigente sindacale con qualifica dirigenziale può presentare la lista. Il presentatore della lista dovrà farsi autenticare la firma secondo i modi di legge e garantisce dellautenticità delle firme dei sottoscrittori la lista. Nel caso che ciò non avvenga non si determina linammissibilità della lista, bensì la commissione elettorale sarà tenuta a chiederne la regolarizzazione, assegnando un breve tempo. Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro e, inoltre, ciò non pregiudica la possibilità di essere candidato nel proprio luogo di lavoro. Ad esempio: un componente il Direttivo Comprensoriale, può presentare la lista in un Comune, ed essere candidato nella ASL in quanto dipendente da questa. Il presentatore della lista può essere un dipendente dellarea dirigenziale, a condizione che ricopra cariche sindacali allinterno dellorganizzazione di categoria del Comparto interessata alla presentazione della lista. Incompatibilità Il presentatore della lista non può essere candidabile, scrutatore o membro della commissione elettorale. Solo nel caso di amministrazione con meno di 15 dipendenti, oppure nel caso in cui una sola organizzazione presenti la lista, il presentatore della stessa può far parte della C.E. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
LA COMMISSIONE ELETTORALE Ciascuna delle associazioni sindacali che presenta una propria lista dovrà nominare un dipendente dellamministrazione quale componente la commissione elettorale, il quale dovrà dichiarare di non volersi candidare. Nel caso in cui i componenti la C.E. siano in numero inferiore a tre (per le amministrazioni con più di 15 dipendenti), dovranno essere nominati componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del numero prescritto. Spetta allamministrazione chiedere lintegrazione sino al raggiungimento dei tre componenti necessari. Linsediamento della commissione avviene su comunicazione dellamministrazione. I criteri per la designazione del membro aggiuntivo possono essere:
Il nominativo deve essere comunicato allufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale, allamministrazione interessata la quale, non appena avrà ricevuto tre designazioni insedierà la commissione elettorale, salvo che per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola designazione. Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista ove dipendente può anche far parte della commissione elettorale, inoltre, negli enti di piccole dimensioni nulla osta affinché la composizione del seggio elettorale possa coincidere con la commissione elettorale. Nel caso di pluralità di sedi RSU nella stessa struttura (ad es.Ministeri) il componente della commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di diverso ufficio da quello dove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la medesima sede di lavoro. Qualora presso una sede RSU, con un numero di dipendenti superiore a 15, venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste designi il componente la commissione, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti. Quindi: in presenza di una sola lista, oppure in caso di presenza di una sola organizzazione sindacale presentatrice di lista, il presentatore può far parte della C.E. se dipendente della stessa amministrazione.
Il componente la C.E. può essere un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. La C.E. dovrà decidere, per il giorno 20 ottobre, lorario di chiusura della presentazione delle liste, dandone pubblico avviso mediante esposizione nellalbo dellamministrazione ( bacheche). Insediamento della Commissione Elettorale 10 ottobre 2001 La commissione è integrata con i dipendenti designati in commissione elettorale da quelle associazioni che presenteranno proprie liste tra il 15 e il 20 ottobre 2001. Si significa che in nessun caso, il mancato insediamento e costituzione della commissione, nei termini previsti (15/20 ottobre inficia la loro regolare costituzione ai fini dello svolgimento delle elezioni e non vi è alcuna competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento nellipotesi in cui la costituzione della commissione avvengo solo lultimo giorno (20 ottobre). Una volta insediata lintera commissione, questultima dovrà eleggere il presidente la commissione. In caso di disaccordo sulla nomina del presidente possono essere avanzate le seguenti soluzioni: In caso di rilevazione di difetti formali, comprese le denominazioni non conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate allaccordo del 7 agosto 1998, le commissioni potranno concedere un breve termine per la regolarizzazione degli errori. I componenti delle Commissioni Elettorali, nonché i rappresentanti di lista e gli scrutatori, nellassolvimento dei compiti loro assegnati sono da considerarsi in servizio. ADEMPIMENTI DELLA COMMISIONE PRIMA DELLE VOTAZIONI Una volta insediata la commissione, questa ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano, nonché di ricevere dallamministrazione quelle già presentate. La commissione verifica:
Acquisite le liste corredate dai relativi candidati, verificato che abbiano titolo ad essere ammesse alle elezioni la C.E. provvederà a predisporre il facsimile della scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte secondo lordine di presentazione. Se le liste ( in tutto o in parte) sono state presentate contemporaneamente, si procede al sorteggio, possibilmente alla presenza dei rappresentati di lista o degli scrutatori designati. Il fac-simile di scheda dovrà essere consegnato allamministrazione per la stampa delle stesse. E necessario che le schede siano predisposte in modo tale da essere piegate in almeno due parti. Il numero delle schede da stampare è rapportato al numero dei dipendenti aventi diritto al voto, maggiorate da un congruo numero, secondo quanto determinerà la C.E. E opportuno che le schede vengano stampate su un tipo di carta di colore scuro sul tipo di quelle che sono utilizzate per le elezioni generali. PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CHE OCCUPANO FINO A 200 DIPENDENTI, LE SCHEDE DOVRANNO RIPORTARE NOME E COGNOME DEL CANDIDATO. PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CON PIU DI 200 DIPENDENTI, DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN MANIFESTO RIPORTANTE LE LISTE E IL NOME E COGNOME DEI CANDIDATI, SEMPRE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, DA AFFIGGERE ALLENTRATA DEL SEGGIO. Anche in questo caso il numero dei manifesti va rapportato al numero dei seggi e dovranno essere affissi in un luogo visibile e adiacente il seggio oltre che nelle bacheche Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima la data del voto. Ricorsi Qualora siano presentati ricorsi in merito alla presentazione delle liste o alle candidature presentate, la commissione dovrà esaminarli e deciderli, anche a maggioranza, in merito, assegnando un breve arco di tempo per la correzione di errori puramente formali. PREDISPOSIONE DEI SEGGI Dopo la costituzione formale della commissione, la stessa acquisirà gli elenchi e i sottoelenchi degli aventi diritto al voto, in ordine alfabetico e distinti anche per sesso. Spetta alla commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato. La C.E. procederà, quindi, ad individuare il luogo in cui si svolgono le operazioni di voto, da scegliere in accordo con lamministrazione che ha lobbligo di assegnare un locale idoneo tale da agevolare lafflusso dei votanti. In rapporto alle dimensioni, dellarticolazione dellamministrazione, azienda o ente, la C.E. potrà predisporre uno o più seggi elettorali. In tal caso è utile garantire la presenza di uno scrutatore designato dalla CGIL. In tal caso si dovranno reperire dallamministrazione i sotto elenchi che saranno in possesso di ogni seggio allestito. Conseguentemente, il presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alla firma delle schede elettorali. I seggi dovranno essere organizzati in modo tale che la segretezza del voto sia garantita e, inoltre, dovranno essere dotati di tutto il materiale necessario. La commissione può predisporre una apposita modulistica che permetta di agevolare le operazioni di scrutinio da consegnare ai vari seggi. Il numero dei dipendenti con diritto di voto, potrebbe cambiare nel corso delle votazioni. In tal caso la C.E. provvederà ad integrare lelenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma di una scheda aggiuntiva. Nel caso invece, che il numero degli aventi diritto diminuisca a seguito, ad esempio di trasferimento, il Presidente del seggio dovrà provvedere a segnalare allaltro seggio il possibile nuovo votante. Qualora un dipendente risulti inserito in un determinato elenco attribuito ad un seggio, ed esprima lesigenza di votare in un altro, si dovrà depennare il nominativo dallelenco del seggio e dallelenco generale, ed inserirlo negli elenchi depositati presso il seggio in cui esprimerà il voto. Di tale operazione occorre dare riscontro nel verbale elettorale. Nellipotesi in cui un dipendente non risulti in elenco, il presidente del seggio comunicherà alla C.E. (o provvede la commissione stessa) la necessità di integrare lelenco con il nominativo mancante e riportando tale circostanza nel verbale. Si consiglia di far stampare, a cura delle amministrazioni, dei "certificati elettorali", che lelettore presenterà al seggio, fermo restando che il non possesso del certificato non può pregiudicare lespressione del voto. Il certificato elettorale dovrà contenere una parte da staccare. Seggi volanti Il regolamento elettorale non fa espresso divieto allallestimento di seggi volanti. Qualora la C.E. li abbia previsti considerando la peculiarità di un determinato luogo di lavoro, le modalità di espressione del voto e le modalità di voto indicate nel titolo apposito della presenta guida, dovranno essere opportunamente modulate alla particolare tipologia del seggio, garantendo, in ogni caso, la regolarità delle operazione e lassoluta segretezza del voto. NOMINA DEGLI SCRUTATORILe Organizzazioni sindacali che presentano liste elettorali, possono nominare degli scrutatori entro le 48 ore precedenti linizio delle votazioni. Il numero degli scrutatori da nominare è rapportato al numero dei seggi che la C.E. avrà stabilito di istituire.
OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO NEL SEGGI Insediato il seggio elettorale, il presidente del seggio fa constatare ai componenti il seggio:
LE OPERAZIONI DI VOTO Lelettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire:
ESPRESSIONE DEL VOTO Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione). Il voto di preferenza nelle aziende, amministrazioni o enti, fino a 200 dipendenti si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che è stampato sulla scheda. SI PUO ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA IL voto di preferenza nelle aziende, amministrazioni o enti, con oltre 200 dipendenti si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista. SI PUO ESPRIMERE MASSIMO DUE PREFERENZE. Lelettore ricevuta la scheda e matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto. Lelettore stesso, dopo aver votato, provvede a piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il voto. Qualora ciò non avvenisse, il presidente del seggio o lo scrutatore, inviterà lelettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato. Gli elettori privi di vista possono essere accompagnati da una persona che dovrà essere identificata e riportando la circostanza nel verbale. Al momento della consegna della scheda, il presidente del seggio o lo scrutatore verificano, che la scheda sia la stessa consegnata allelettore e che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritture che, in ogni caso, possano portare al riconoscimento dellelettore. Prima di lasciare il seggio lelettore sarà invitato ad apporre la propria firma accanto al nome e cognome indicato nellelenco dei votanti in possesso del seggio. Qualora il lavoratore si rifiutasse di firmare, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nullo il voto e riportare la circostanza nel verbale. Lomessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se ne possa tenere conto allatto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTOQualora allora di prevista chiusura del seggio siano presenti ancora elettori, questi ultimi hanno diritto di votare. Concluse le operazioni di voto, in ogni giorno previsto, le urne vanno chiuse e sigillate, includendo il verbale del seggio, e firmate dai componenti il seggio. Le urne vanno custodite, a cura delle amministrazioni, in locali sicuri e non accessibili, in caso che ciò non fosse possibile, si potrà chiedere lausilio delle locali Prefetture. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO La C.E. potrà autorizzare lapertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum, richiesto nel collegio elettorale, intendendo per collegio la sede di elezione di RSU. Il presidente del seggio unitamente agli scrutatori, accerterà che le urne non contengano segni di manomissione ovvero si trovano nelle stesse condizioni di quando sono state chiuse e consegnate allamministrazione per la custodia. Le operazioni di scrutinio del giorno 23 novembre 2001 sono pubbliche. La prima operazione da compiere consiste nel togliere le schede dallurna e procedere nel seguente modo:
In tutti i casi il voto è nullo se:
Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista. (Questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente). Si tenga conto che:
Tutte le operazioni descritte dovranno essere riportate nel verbale, ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio. COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DOPO IL VOTO Per lattribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e le nulle. Per la determinazione del quorum per la validità delle elezioni si tiene conto del numero dei votanti. La C.E. ricevuti i verbali dai vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini (se più di uno) trascrivendoli nellapposito verbale di elezione e quindi procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista. In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito secondo lordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo lordine di presenza nella lista. Concluse tutte le operazioni, la C.E. dovrà raccogliere il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in un unico plico sigillato, il quale sarà consegnato allamministrazione Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi, in un luogo concordato tra lamministrazione e la commissione. La C.E., nel frattempo, renderà pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione nelle bacheche. Ricorsi alle Commissioni elettorali Le Organizzazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque i soggetti interessati, avranno a disposizione 5 giorni di tempo, a far data dalla affissione dei risultati elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale. Qualora non vengano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la commissione ne da atto nel verbale conclusivo allegato allaccordo quadro. In caso contrario, la commissione elettorale dovrà esaminare i ricorsi entro 48 ore da quando li ha ricevuti, ed inserire nel verbale le conclusione cui è pervenuta, oltreché, ovviamente, comunicarlo per scritto al ricorrente. Terminate anche queste operazioni il verbale della commissione e quello dei seggi, sarà trasmesso allamministrazione, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che hanno partecipato al voto e alla RSU eletta. Tutto ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla compilazione finale del verbale.
Ricorso al Comitato dei Garanti Contro le decisioni della C.E. è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione della commissione, al comitato dei garanti. Questi possono essere formati fina da ora e sono insediati al livello provinciale presso il Ministero del lavoro. I Comitati sono composti da un funzionario dellamministrazione sede di RSU, dal Direttore o suo delegato dellufficio provinciale del lavoro, da "un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di lista ed interessata al ricorso". Nella precedente tornata elettorale, alcune organizzazioni sindacali hanno interpretato la frase anzidetta nel senso che solo la lista che presenta il ricorso può designare il componente il comitato. Appare evidente lillogicità di tale interpretazione, in quanto il ricorso di una organizzazione comporta, inevitabilmente, riflessi per le altre organizzazioni che hanno tutto il diritto di far valere le loro ragioni in seno al comitato. Il comitato dovrà pronunciarsi sulla controversia entro i 10 giorni successivi da quando è stato investito. In tutti i casi avverso a particolari gravi situazioni, e fermo restando le procedure indicate, la competenza per eventuali ricorsi è del Giudice del Lavoro.
QUANDO SONO VALIDE LE ELEZIONI Le elezioni si svolgono nelle giornate del 19 20 21- 22 novembre 2001 in tutti i comparti. Tali giornate non sono modificabili nemmeno nel caso in cui una delle giornate coincida con la festività del Santo patrono. In tal caso la commissione elettorale potrà determinare una flessibilità dellinizio delle votazioni e lorario di chiusura delle stesse Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti supera la metà più uno dei dipendenti aventi diritto al voto. Qualora nella prima tornata di votazioni non si raggiunga il quorum (si tiene conto del numero dei votanti), le elezioni dovranno essere ripetute entro 30 giorni. Se anche in questa seconda votazione non si dovesse raggiungere il quorum, la procedura elettorale dovrà essere ripetuta entro i successivi 90 giorni.
ESEMPIO N° Dipendenti aventi diritto al voto 1250 : 2 = 625 + 1 = 626 N° Dipendenti aventi diritto al voto 278 : 2 = 139 + 1 = 140
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI Tutti i seggi saranno ripartiti tra le liste in base al solo criterio proporzionale in rapporto ai voti conseguiti ( il quorum si calcola sui voti validi, escludendo dunque le schede bianche e nulle).Allinterno delle singole liste, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità vale lordine allinterno della lista. In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. DETERMINAZIONE DEL QUORUM Si prendono in considerazione i voti validi complessivamente espressi, ( escluse quindi le schede bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare. Voti Validi 3150 Componenti RSU 42
PRIMA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI PER OGNI LISTA CON QUORUM PIENI Si individua il numero dei voti validi ( escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide per il quorum.
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI RIMANENTI CON I RESTI Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni singola lista. Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente. Seggi da assegnare 1
Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i resti più alti. In questo caso il seggio viene assegnato alla lista X.
ACCORDO QUADRO
Sono assegnati 13 seggi su 15. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:
SANITA- ENTI LOCALI
Sono assegnati 22 seggi su 24. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:
PARASTATO
Sono assegnati 5 seggi su 7. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:
STATO
Sono assegnati 16 seggi su 19. Gli altri 3 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:
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