GUIDA SINTETICA

ALL’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)

 

CHI PROMUOVE LE ELEZIONI

Il 17 luglio 2001 è stato sottoscritto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per la costituzione delle RSU"

L’annuncio delle elezioni è contenuto nel suddetto protocollo che definisce la tempistica delle procedure elettorali.

Il Protocollo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’ 8 agosto 2001.

 

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Annuncio elezioni ed avvio procedura elettorale - 1 ottobre 2001

Consegna degli elenchi elettorali da parte delle Amministrazioni (A tutte le OO.SS che ne fanno richiesta e, successivamente alle Commissioni elettorali) - 2 ottobre 2001

Avvio raccolta firme per la presentazione delle liste - 2 ottobre 2001

Insediamento della Commissione Elettorale - 10 ottobre 2001

Termine ultimo per la costituzione formale della Commissione Elettorale - 15 ottobre 2001

Termine per la presentazione delle liste elettorali - 20 ottobre 2001

(Vanno presentate entro l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste. Alle Commissioni elettorali dopo il loro l’insediamento)

Affissione delle Liste - almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni

Nomina scrutatori - almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni

VOTAZIONE - 19 – 22 novembre 2001

Scrutinio - 23 novembre 2001

Affissione all’albo del verbale delle Elezioni - Per 5 giorni dopo le elezioni

Proclamazione dei risultati - Trascorsi i 5 giorni di affissione del verbale se non sono stati presentati ricorsi

Ricorsi alla Commissione Elettorale - Nei 5 giorni di affissione nell’albo dei risultati

Esame dei ricorsi presentati alla Commissione Elettorale - Entro 48 ore dalla presentazione

Termine per la presentazione del ricorso al Comitato dei Garanti Elettorale - Entro 10 giorni dalla decisione della C.E

Termine per espressione parere del Comitato dei Garanti - 10 giorni

 

AVVISO AI LAVORATORI

Al 1° ottobre 2001 si da avvio alle procedure elettorali e al contestuale annuncio. Le Federazioni Territoriali ovvero le proprie articolazioni aziendali, dovranno darne comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole amministrazioni, mediante affissione nell’apposito albo dell’amministrazione.

Anche se non espressamente previsto, è utile inviare una comunicazione scritta contenente l’avvio delle procedure elettorali, invitandole ad affiggere la stessa negli albi aziendali. (E’ stata inviata a tutte le strutture fac-simile di lettera).

Il protocollo contenente l’annuncio delle elezioni e le relative procedure elettorali è stato pubblicato nella G.U n. 183 dell’8 agosto 2001.

 

IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI

Le amministrazioni dovranno concordare con le OO.SS e con la Commissione Elettorale non appena insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni.

Tra i compiti che competono alle amministrazioni si segnala:

 
* l’assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori;

* la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la commissione elettorale. E’ utile accertarsi che non vi siano copie delle chiavi del seggio elettorale, chiavi che nei giorni delle elezioni (alla chiusura del seggio) devono essere custodite, assieme all’urna dall’amministrazione in luogo non accessibile. In caso di mancanza di locale idoneo, potranno prendersi accordi, a cura dell’amministrazione, con le locali Prefetture;

* la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, nastro adesivo per sigillare l’urna, ecc.). L’urna dovrebbe essere solida e capiente con una sola apertura verso l’alto; al termine di ogni giorno di votazione deve essere chiusa con apposito nastro adesivo trasparente e firmato dai componenti il seggio;

* la stampa delle schede elettorali e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi;

* fornire alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale gli elenchi del personale con diritto di voto in ordine alfabetico e distinti per sesso (il verbale elettorale prevede tale distinzione), distinti in relazione ai luoghi di lavoro non costituenti sede di RSU, ma potenzialmente identificabili come seggi elettorali (ad esempio nelle aziende sanitarie: per presidio ospedaliero, distretti, dipartimenti; nei Ministeri dipartimenti; nel Parastato e nelle Aziende autonome: sedi periferiche accorpate; negli Enti Locali: per scuole,ecc).

Distinti elenchi dovranno, essere forniti per il personale di specifiche tipologie nel caso di collegi distinti.

Il personale assunto a far data dal 1° ottobre 2001, ha diritto di voto, ma non potrà incidere sul calcolo dei componenti delle RSU né su tutte le procedure attivate.

* Fornire alle commissioni elettorali copia di tutte le note di chiarimento inviate dall’Aran nonché gli accordi relativi alla costituzioni delle RSU;

* designazione di un funzionario (o più funzionari in caso di pluralità di sedi RSU), che ai sensi dell’art. 19, parte seconda, dell’accordo quadro del 7 agosto 1998, farà parte del Comitato dei garanti.

Tra i compiti delle Amministrazioni non rientrano attività di controllo circa l’ammissibilità delle liste o compiti propri delle commissioni elettorali.

 

DOVE VENGONO ELETTE LE RSU

Comparti:

  • Agenzie Fiscali
  • Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
  • Enti pubblici non economici
  • Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
  • Ministeri
  • Regioni ed Autonomi locali
  • Servizio sanitario nazionale

Le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, enti o aziende con più di 15 dipendenti, nonché, per quelle amministrazioni articolate per strutture periferiche in tutte quelle sedi dove, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi di comparto, si svolge la contrattazione integrativa.

Gli accordi di comparto siglati nel 1998 e tuttora in vigore, hanno previsto la possibilità di eleggere le RSU anche per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti nonché di aumentare il numero dei componenti le RSU (fino a 200 dipendenti).

Dalle elezioni sono esclusi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

 

Ministeri, Aziende e Enti Pubblici non economici

Entro il 28 settembre 2001, si procederà alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste elettorali, sulla base di quanto stabilito dall’accordo integrativo di comparto del 1998 (punto 5 lettera B).

Ciò significa che potranno essere confermate le precedenti sedi RSU ovvero apportare gli opportuni cambiamenti in considerazione delle modifiche di carattere istituzionale. DI TALI MODIFICHE SARA’ DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE.

Agenzie Fiscali, Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, Presidenza Consiglio dei Ministri.

In attesa della definizione dei relativi accordi di comparto per le amministrazioni appartenenti ai comparti delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, in quanto articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, l’individuazione delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU sono definite dalle amministrazioni interessate tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto. La mappatura delle predette sedi dovrà avvenire entro il 28 settembre 2001 e copia di tali protocolli dovrà essere inviata all’ARAN entro il 10 ottobre 2001. DI TALI MODIFICHE SARA’ DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE.

DECADENZA RSU ATTUALMENTE IN CARICA

Restano in carica, indipendentemente dalla data di costituzione delle stesse, e sono ricondotte alla scadenza generale del novembre 2001, anche nel caso che la RSU sia stata costituita per la prima volta, anziché nel novembre 1998.

 

LA COMPOSIZIONE DELLE RSU

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti aventi diritto al voto.

Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta e alla commissione elettorale, appena insediata (termine per l’insediamento 10 ottobre - 15 ottobre, termine per la costituzione formale), gli elenchi generali, in ordine alfabetico e distinti per sesso, dei dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che ha part-time, i dipendenti comandati e quelli fuori ruolo.

La data di riferimento per il calcolo del personale in servizio è, pertanto, quella del 1° ottobre 2001.

Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU. Inoltre, dovranno fornire sottoelenchi, sempre in ordine alfabetico e distinti per sesso, per le sedi di lavoro non sede di RSU ma possibili seggi elettorali.

Nel comparto Sanità, ad esempio: presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, R.S.A., ecc.

Nei comparti Ministeri, Enti Pubblici non economici ed aziende autonome: per sedi periferiche accorpate e, per il Parastato, per distinti collegi per le figure professionali.

Nel comparto delle Autonomie Locali: per scuole, circoscrizioni, ecc.

Si ritiene opportuno che le nostre strutture, anche unitariamente, richiedano fin da ora gli elenchi utilizando il modulo sotto riportato

 

Fac-Simile

All’Amministrazione/Ente/Azienda

Oggetto: Richiesta elenchi del personale

La scrivente OO.SS Funzione Pubblica CGIL partecipante alla elezione della Rsu, ai sensi dell’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e delle relative circolari esplicative dell’Aran,

RICHIEDE

L’elenco generale in ordine alfabetico e distinto per sesso, aggiornato alla data del 30 settembre 2001, nonché n….sottoelenchi sempre in ordine alfabetico e distinti per sesso, aggiornati alla data del 30 settembre 2001, afferenti l’ambito…….

Il Segretario

 

.

DIPENDENTI CON DIRITTO DI VOTO MA NON ELEGGIBILI

Possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere candidati alla RSU:

  • i membri delle commissioni elettorali,
  • gli scrutatori,
  • coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, in altre parole ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS che partecipano alle elezioni,
  • coloro che materialmente presentano la lista, mentre tale divieto non sussiste per i firmatari della lista.
  • le lavoratrici e i lavoratori provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a part-time.

Fanno eccezione, quindi sono candidabili, i dipendenti di enti di nuova istituzione, in quanto la posizione di comando non è temporanea bensì nella attesa dell’inquadramento nelle dotazioni organiche.

DIPENDENTI NON ELEGGIBILI E SENZA DIRITTO DI VOTO

I dipendenti in forza all’amministrazione con rapporti di lavoro difformi da quelli a tempo indeterminato ( rapporti di lavoro a tempo determinato, LSU, CFL,Collaborazioni, ecc), i medici ( ad eccezione dei medici degli enti pubblici non economici ) e i dirigenti, non concorrono alla determinazione della base elettorale, e, conseguentemente, non hanno diritto di voto ne sono eleggibili nella RSU. Parimenti non possono neanche firmare per sostenere la presentazione delle liste elettorali.

ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni pubbliche che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, a cui si applicano i CCNL di comparto stipulati dall’ARAN.

Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni, mantiene l’elettorato attivo e passivo negli enti di provenienza.

Sono esclusi dall’elettorato attivo i dipendenti a tempo determinato, i dipendenti anche in servizio presso amministrazioni pubbliche a cui si applicano CCNL diversi da quelli stipulati dall’ARAN (vale anche per i settori dell’impiego privato), il personale non contrattualizzato, i dipendenti delle sedi estere con contratto locale e di dirigenti ivi compresi.

INCOMPATIBILITA’

Non possono essere componenti la RSU, coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle singole OO.SS che partecipano alle elezioni.

In via teorica, possono essere candidati, ma una volta eletti dovranno dimettersi e, in tal caso, subentra il primo dei non eletti

Si possono verificare casi in cui il candidato ricopre una carica istituzionale (ad esempio Consigliere Comunale), presso un Comune diverso da dove viene candidato ovvero svolga un’attività lavorativa in altri Comparti Pubblici. In tali ipotesi , una interpretazione letterale della norma configurerebbe un’incompatibilità, ma che dal punto di vista sostanziale non produce alcun effetto essendo il luogo di lavoro diverso da quello in cui ricopre la carica istituzionale.

In tal senso si sono espressi alcuni Comitati dei Garanti.

La candidatura ed una carica rivestita in seno ad un collegio professionale, non è incompatibile non rientrando, quest’ultimi, nel novero degli organismi istituzionali o partiti politici.

In via generale, sulla base della precedente esperienza, è, tuttavia opportuno procedere con estrema cautela e, per quanto possibile, evitare di incorrere in ricorsi per incompatibilità.

 

DIPENDENTI CON DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILI

Le lavoratrici e i lavoratori con diritto di voto ed eleggibili, sono quelli assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

Il personale comandato o fuori ruolo ha elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale personale può essere componente di seggio elettorale quale scrutatore o presidente, può altresì essere rappresentate di lista.

Il personale comandato o fuori ruolo può essere nominato componente la commissione elettorale.

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista, qualora ciò avvenisse, compete alla commissione elettorale richiedere all’interessato/a di optare per una lista, pena la nullità della candidatura.

A tale scopo è utile che le strutture verifichino anticipatamente le liste presentate, al fine di segnalare, se è il caso, alla commissione elettorale l’irregolarità.

La commissione elettorale deve avanzare tale richiesta dopo la data della presentazione delle liste - 20 ottobre - e comunque prima che siano affisse le liste dei candidati, cioè almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti le RSU da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso. Ad esempio: 3,4 = 3; 5,7 = 6.

Nel caso che la lista contenga un numero di candidati superiore a quello consentito, la commissione elettorale deve convocare il presentatore della lista per depennare i nominativi contenuti oltre il consentito, pena nullità della lista.

La firma dei candidati non è richiesta dal regolamento elettorale, tuttavia, per evitare doppie candidature è opportuno che il candidato apponga la sua firma negli appositi elenchi.

Esempio Accordo quadro

Numero dipendenti aventi diritto di voto - 500

Componenti RSU da eleggere - 6

Componenti lista massimo - 8

Esempio Autonomie Locali e Sanità

Numero dipendenti aventi diritto di voto - 500

Componenti RSU da eleggere - 12

Componenti lista massimo - 16

Esempio Stato e Parastato

Numero dipendenti aventi diritti al voto - 500

Componenti RSU da eleggere 10

Componenti lista massimo 13

I dipendenti che si trovassero in aspettativa non retribuita perché vincitori di un avviso pubblico per il numero dei mesi previsto dai rispettivi CCNL di comparto, presso un'altra azienda o ente, è considerato in forza alla prima e quindi è elettore passivo ed attivo.

I dipendenti in aspettativa sindacale (legge 300/70) o in distacco possono essere candidati nel posto di lavoro di provenienza.

 

ACCORDO QUADRO

IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A:

a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti.

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero dipendente superiore a 200 e fino 3000 in aggiunta a numero di cui alla precedete lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

 

COMPONENTI RSU

Il numero dei componenti delle RSU non può essere rideterminato in sede locale.

 

GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO 1998

Gli accordi integrativi di comparto hanno modificato la composizione delle RSU per le amministrazioni fino a 200 dipendenti ed in presenza di talune specificità.

COMPARTO SANITA’

L’accordo integrativo stipulato il 16 ottobre 1998 ed ancora in vigore, ha previsto che fosse eletta un’unica RSU per ogni azienda ed ente del Comparto, ciò significa che ad ogni sede di RSU corrisponde un unico collegio e, conseguentemente, un’unica lista per ogni sigla sindacale.

L’accordo, inoltre, ha modificato l’art. 4, comma 1, lettera a) dell’accordo quadro prevedendo:

  • nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
  • nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

  • nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
  • nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
  • nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
  • nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate dal 19 al 22 novembre 2001. L’orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la commissione elettorale, inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l’inizio delle votazioni e quello di chiusura nell’ultimo giorno.

 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

Così come per il comparto Sanità, l’accordo integrativo del comparto Regioni ed Autonomie locali, siglato il 22 ottobre 1998, ed ancora in vigore, prevede una modifica all’art. 4, comma 1, lettera a) dell’accordo quadro:

  • Negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità
  • negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità che hanno funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

  • negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
  • negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
  • negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
  • negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

 

Anche in questo comparto ad ogni RSU deve corrispondere un unico collegio elettorale ed un’unica lista per ogni sigla sindacale.

Le operazioni di voto si svolgeranno dal 19 al 22 novembre 2001. L’orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la commissione elettorale, inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l’inizio delle votazioni e quello di chiusura nell’ultimo giorno.

ESEMPIO

N° Dipendenti aventi diritto al voto 3189 in attuazione degli accordi integrativi

da 0 a 200 9

da 201 a 500 3

da 501 a 800 3

da 801 a 1100 3

da 1101 a 1400 3

da 1401 a 1700 3

da 1700 a 2000 3

da 2001 a 2300 3

da 2301 a 2600 3

da 2601 a 2900 3

da 2901 a 3189 3

TOTALE seggi da assegnare 42

N. Dipendenti

Accordo quadro

Sanità e Autonomie locali

Fino a 15

0

1

da 16 a 60

3

4

da 61 a 100

3

5

da 101 a 150

3

7

da 151 a 200

3

9

da 201 a 500

6

12

da 501 a 800

9

15

da 801 a 1100

12

18

da 1101 a 1400

15

21

da 1401 a 1700

18

24

da 1701 a 2000

21

27

da 2001 a 2300

24

30

da 2301 a 2600

27

33

da 2601 a 2900

30

36

da 2901 a 3000

33

39

da 3001 a 3500

36

42

da 3501 a 4000

39

45

da 4001 a 4500

42

48

da 4501 a 5000

45

51

da 5001 a 5500

48

54

da 5501 a 6000

51

57

da 6001 a 6500

54

60

da 6501 a 7000

57

63

da 7001 a 7500

60

66

da 7501 a 8000

63

69

da 8001 a 8500

66

72

da 8501 a 9000

69

75

da 9001 a 9500

72

78

da 9501 a 10000

75

81

da 10001 a 10500

78

84

da 10501 a 11000

81

87

da 11001 a 11500

84

90

da 11501 a 12000

87

93

da 12001 a 12500

90

96

da 12501 a 13000

93

99

da 13001 a 13500

96

102

da 13501 a 14000

99

105

da 14001 a 14500

102

108

da 14501 a 15000

105

111

da 15001 a 15500

108

114

da 15501 a 16000

111

117

da 16001 a 16500

113

120

da 16501 a 17000

115

123

da 17001 a 17500

118

126

da 17501 a 18000

121

129

da 18001 a 18500

124

132

da 18501 a 19000

127

135

da 19001 a 19500

130

138

da 19501 a 20000

133

141

da 20001 a 20500

136

144

da 20501 a 21000

139

147

da 21001 a 21500

142

150

da 21501 a 22000

145

153

da 22001 a 22500

148

156

da 22501 a 23000

151

159

da 23001 a 23500

153

162

da 23501 a 24000

156

165

da 24001 a 24500

159

168

da 24501 a 25000

162

171

 

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

  1. tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti;
  2. tre componenti nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente i 200.

L’accordo integrativo stipulato il 3 novembre 1998, ed ancora in vigore, ha previsto la seguente composizione delle RSU, per le amministrazioni fino a 200 dipendenti:

  • fino a 50 dipendenti 3 unità
  • da 51 a 100 dipendenti 5 unità
  • da 101 a 200 dipendenti 7 unita

Nelle unità lavorative superiori a 200 dipendenti il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a 7, per i primi 200, più i 3 previsti da 201 a 500 e così via come da accordo quadro.

Ad ogni singola RSU deve corrispondere un unico collegio ed un’unica lista per ogni sigla sindacale.

Laddove i Professionisti sono superiori a 15, si crea un collegio specifico che elegge un rappresentante, facente parte integrante della RSU, da aggiungere al numero definito con la regola generale. Tale previsione è prevista esclusivamente per questo comparto.

Le operazioni elettorali avranno inizio il giorno 19 novembre 2001 e termineranno il 22 novembre 2001, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l’inizio delle votazioni e quello di chiusura nell’ultimo giorno.

ESEMPIO

N° Dipendenti aventi diritto al voto 389 in attuazione dell’accordo integrativo.

fino a 200 7

da 201 a 500 3

Totale seggi da assegnare 10

N° Dipendenti

Accordo quadro

Parastato

fino a 50

3

3

da 51 a 100

3

5

da 101 a 200

3

7

da 201 a 500

6

10

da 501 a 800

9

13

da 801 a 1100

12

16

da 1101 a 1400

15

19

da 1401 a 1700

18

22

da 1701 a 2000

21

25

da 2001 a 2300

24

28

da 2301 a 2600

27

31

 

COMPARTO STATO

L’accordo integrativo stipulato il 21 settembre 1998, ed ancora in vigore, ha previsto che le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, in correlazione alle specifiche organizzative, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti; Direzioni Generali; Uffici Centrali di livello di Dirigente Generale).

In caso di pluralità di sedi o strutture periferiche le RSU sono costituite in tutte le sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro.

Le strutture non sede di contrattazione integrativa costituiscono seggio elettorale e concorrono, nello specifico collegio elettorale territoriale di riferimento, ad eleggere le RSU dove previsto sulla base dei criteri sopra esposti.

Entro il 30 giugno di ogni anno le OO.SS di categoria e l’Aran s’incontreranno per applicare la clausola di salvaguardia che prevede , in caso di amministrazioni soggette a processi di riordino di indire, in quelle realtà, nuove elezioni per adeguare le RSU alle esigenze di rappresentanza conseguenti ai nuovi assetti organizzativi.

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti; cinque componenti nelle amministrazioni da 51 a 100 dipendenti; sette componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti

b)Tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200.

c) Tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

ESEMPIO

N° dipendenti aventi diritto al voto 2000

Da 101 a 200 7

Da 201 a 500 3

Da 501 a 800 3

Da 801 a 1100 3

Da 1101 a 1400 3

Da 1700 a 2000 3

Totale seggi da assegnare 25

Le operazioni elettorali avranno inizio il giorno 19 novembre 2001 e termineranno il 22 novembre 2001, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l’inizio delle votazioni e quello di chiusura nell’ultimo giorno.

 

COMPARTO AZIENDE

Le RSU sono costituite nell’ambito di ciascun’Azienda presso le sedi centrali o periferiche, per le aziende con pluralità di sedi o strutture, individuate come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro.

VIGILI DEL FUOCO

Nel corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le RSU sono individuate in ciascuna delle seguenti sedi:

-D.G.P.S.A. ( comprendenti le sedi Viminale, Via Cavour, Autorimessa DGPCSA).

-Settore centrale di formazione e ricerca (comprendenti le sedi SCA, CSE, CMP, CNDP, ISA Centro radio, Centro documentazione, Servizio ginnico sportivo).

-Comandi provinciali (comprendenti gli ispettorati provinciali, aereoportuali, le officine regione, i CED regionali, i laboratori radio, i nuclei elicotteri).

Per ciascuna RSU si costituisce un unico collegio elettorale che può avere più seggi elettorali.

Il numero dei componenti le RSU, in base all’accordo integrativo stipulato il 5 novembre 1998, ed ancora in vigore, sono:

a) fino a 100 dipendenti 5

b) da 101 a 150 dipendenti 7

c) da 151 a 200 dipendenti 9

d) da 201 a 3000 dipendenti 3 componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 in aggiunta al numero di cui alla lettera c)

e) da 3001 dipendenti in poi 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 in aggiunta al numero di cui alla lettera d).

Le operazioni elettorali avranno inizio il giorno 19 novembre 2001 e termineranno il 22 novembre 2001, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l’inizio delle votazioni e quello di chiusura nell’ultimo giorno.

Figure professionali

Le previsioni di collegi elettorali per specifiche tipologie professionali è prevista solo dall’accordo integrativo del Comparto Parastato e, pertanto, detti collegi sono esclusi in tutti gli altri Comparti.

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE ELEZIONI

ADESIONI ALL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998

Il 30 settembre 2001 è il termine utile per la formale adesione all'ACQ del 7 agosto 1998 da parte delle organizzazioni sindacali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2 - parte I dell'ACQ stesso e da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici qualora non vi abbiano già aderito in occasione delle elezioni del 1998. L'adesione all'ACQ del 7 agosto 1998 deve essere presentata direttamente nella sede locale e rimane agli atti della Commissione elettorale.

Per le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dell'ACQ, non è necessaria alcuna adesione formale. Per le organizzazioni sindacali non rappresentative l'adesione alle confederazioni sottoscrittrici dell'ACQ dovrà risultare da attestazione della confederazione stessa da allegare alla lista.

Le organizzazioni sindacali rappresentative sono quelle ammesse alle trattative nazionali per la stipulazione dei CCNL di comparto per il biennio economico 2000-2001 (CCNQ del 9 agosto 2000 e, per il comparto Ministeri, nota Aran del 4 maggio 2001 Prot 6742 allegata).

PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett b) dell'ACQ – parte II le organizzazioni sindacali non rappresentative (e non rientranti in quelle indicate al punto precedente) sono tenute a dimostrare di essere formalmente costituite mediante la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto, da allegare alla lista dei candidati.

Ai fini della semplificazione delle procedure elettorali, le predette associazioni possono presentare, in originale, i citati documenti all'ARAN che rilascia un attestato in carta semplice dell'avvenuto deposito. In tale caso, in ciascuna sede elettorale ed in sostituzione della presentazione materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, può essere allegata copia autenticata nei modi di legge, per dimostrarne la corretta provenienza, dell'attestato ARAN di avvenuto deposito.

Le medesime organizzazioni sindacali potranno produrre, in alternativa, alle Commissioni elettorali dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del protocollo e della data di rilascio.

Si rammenta che non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute rappresentative dalle tabelle, né quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate nelle tabelle stesse in quanto – federandosi tra loro – hanno dato vita ad un nuovo soggetto.

 

RACCOLTA FIRME E PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma. A tal fine è utile verificare eventuali irregolarità e segnalarle alla commissione elettorale.

Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto un numero di firme dei lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale dei dipendenti per le amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell’1% sul totale dei lavoratori nelle amministrazione con oltre 2000 dipendenti e in ogni modo non superiore a 200 firme.

Si precisa che l’1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, il numero delle firme non è aggiuntivo rispetto al 2% richiesto fino a 2000 dipendenti.

Ciò significa che, ad esempio, su 2.500 dipendenti, non si calcola per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l’1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l’1% sui 2.500 aventi diritto al voto (25).

Si potrebbe verificare il caso che il numero di firme raccolte sia superiore a quanto previsto, questo fatto non costituisce errore formale e non determina l’invalidazione della lista.

Può, al contrario, rappresentare una garanzia in quanto si potrebbe determinare il caso che un lavoratore firmi per più liste (fatto che va sempre controllato) e dovendole annullare, si correrebbe il rischio di non raggiungere le firme necessarie.

ESEMPI

Dipendenti 1500 x 2% = 30 firme

Dipendenti 3750 x 1% = 38 firme

Dipendenti 21.000 x 1% = 210 firme Necessarie 200

 

Dipendenti 150 x 2% = 3 firme

Dipendenti 2200 x1% = 22 firme

Qualora le liste siano spedite tramite posta (circostanza da evitare se possibile), per individuare l’ordine di arrivo, si fa riferimento al protocollo dell’amministrazione o della commissione elettorale.

 

Amministrazioni con meno di 15 dipendenti

Nelle Amministrazioni, enti o aziende con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista, se dipendente, può anche essere membro della commissione elettorale.

 

LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE INIZIA IL 2° OTTOBRE E TERMINA IL 20 OTTOBRE..

Le liste dei candidati vanno presentate entro l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

Fino all’insediamento della commissione elettorale (10 Ottobre ) ovvero della sua costituzione formale (15 ottobre), le liste vanno presentate all’ufficio che gestisce le relazioni sindacali, dopodiché andranno presentate alla commissione elettorale.

Le amministrazioni, a loro volta, dovranno consegnare alle C.E le liste già pervenute.

E’ OPPORTUNO CHE LE LISTE DEI CANDIDATI SIANO PREDISPOSTE PER TEMPO E CONSEGNATE, DOPO LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE (CHE SI AVRA’ CURA DI AVER GIA’ ORGANIZZATO), ALL’UFFICIO COMPETENTE. INFATTI L’ORDINE NELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE POTREBBE RISULTARE DECISIVO PER L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN CASO DI PARITA’ DI VOTI E DI RESTI.

Ogni lista ha un unico presentatore che può essere sia un dirigente sindacale dell’azienda o ente, territoriale o nazionale, oppure un dipendente delegato dalla OO.SS, ma in questo caso è necessario che la delega sia allegata alla lista. Il dirigente sindacale con qualifica dirigenziale può presentare la lista.

Il presentatore della lista dovrà farsi autenticare la firma secondo i modi di legge e garantisce dell’autenticità delle firme dei sottoscrittori la lista. Nel caso che ciò non avvenga non si determina l’inammissibilità della lista, bensì la commissione elettorale sarà tenuta a chiederne la regolarizzazione, assegnando un breve tempo.

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro e, inoltre, ciò non pregiudica la possibilità di essere candidato nel proprio luogo di lavoro.

Ad esempio: un componente il Direttivo Comprensoriale, può presentare la lista in un Comune, ed essere candidato nella ASL in quanto dipendente da questa.

Il presentatore della lista può essere un dipendente dell’area dirigenziale, a condizione che ricopra cariche sindacali all’interno dell’organizzazione di categoria del Comparto interessata alla presentazione della lista.

Incompatibilità

Il presentatore della lista non può essere candidabile, scrutatore o membro della commissione elettorale. Solo nel caso di amministrazione con meno di 15 dipendenti, oppure nel caso in cui una sola organizzazione presenti la lista, il presentatore della stessa può far parte della C.E.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Nei casi in cui gli uffici dell’amministrazione nella giornata di sabato 20 ottobre 2001 (termine per la presentazione delle liste elettorali) siano chiusi e la commissione elettorale non possa operare, l’ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Ciascuna delle associazioni sindacali che presenta una propria lista dovrà nominare un dipendente dell’amministrazione quale componente la commissione elettorale, il quale dovrà dichiarare di non volersi candidare.

Nel caso in cui i componenti la C.E. siano in numero inferiore a tre (per le amministrazioni con più di 15 dipendenti), dovranno essere nominati componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del numero prescritto. Spetta all’amministrazione chiedere l’integrazione sino al raggiungimento dei tre componenti necessari.

L’insediamento della commissione avviene su comunicazione dell’amministrazione.

I criteri per la designazione del membro aggiuntivo possono essere:

  1. in caso di disaccordo (se, ad esempio, sono solo due le liste presentate) si procede ad un sorteggio;
  2. ha diritto di nominare il membro aggiuntivo l’organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;
  3. ha diritto alla nomina il designato più anziano;
  4. ha diritto alla nomina l’associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.
  5. Il nominativo deve essere comunicato all’ufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale, all’amministrazione interessata la quale, non appena avrà ricevuto tre designazioni insedierà la commissione elettorale, salvo che per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola designazione.

    Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista – ove dipendente – può anche far parte della commissione elettorale, inoltre, negli enti di piccole dimensioni nulla osta affinché la composizione del seggio elettorale possa coincidere con la commissione elettorale.

    Nel caso di pluralità di sedi RSU nella stessa struttura (ad es.Ministeri) il componente della commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di diverso ufficio da quello dove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

    Qualora presso una sede RSU, con un numero di dipendenti superiore a 15, venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste designi il componente la commissione, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti. Quindi: in presenza di una sola lista, oppure in caso di presenza di una sola organizzazione sindacale presentatrice di lista, il presentatore può far parte della C.E. se dipendente della stessa amministrazione.

     

    Il componente la C.E. può essere un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

    La C.E. dovrà decidere, per il giorno 20 ottobre, l’orario di chiusura della presentazione delle liste, dandone pubblico avviso mediante esposizione nell’albo dell’amministrazione ( bacheche).

    Insediamento della Commissione Elettorale 10 ottobre 2001

    Termine ultimo per la costituzione formale della Commissione Elettorale 15 ottobre 2001

    La commissione è integrata con i dipendenti designati in commissione elettorale da quelle associazioni che presenteranno proprie liste tra il 15 e il 20 ottobre 2001.

    Si significa che in nessun caso, il mancato insediamento e costituzione della commissione, nei termini previsti (15/20 ottobre inficia la loro regolare costituzione ai fini dello svolgimento delle elezioni e non vi è alcuna competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento nell’ipotesi in cui la costituzione della commissione avvengo solo l’ultimo giorno (20 ottobre).

    Una volta insediata l’intera commissione, quest’ultima dovrà eleggere il presidente la commissione.

    In caso di disaccordo sulla nomina del presidente possono essere avanzate le seguenti soluzioni:

  6. in caso di disaccordo (si procede ad un sorteggio;
  7. ha diritto di nominare il presidente l’organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;
  8. ha diritto alla nomina il designato più anziano;
  9. ha diritto alla nomina l’associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.

In caso di rilevazione di difetti formali, comprese le denominazioni non conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all’accordo del 7 agosto 1998, le commissioni potranno concedere un breve termine per la regolarizzazione degli errori.

I componenti delle Commissioni Elettorali, nonché i rappresentanti di lista e gli scrutatori, nell’assolvimento dei compiti loro assegnati sono da considerarsi in servizio.

ADEMPIMENTI DELLA COMMISIONE PRIMA DELLE VOTAZIONI

Una volta insediata la commissione, questa ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano, nonché di ricevere dall’amministrazione quelle già presentate.

La commissione verifica:

  1. che le liste siano accompagnate dalle firme dei dipedenti, e controlla che non siano state apposte doppie e plurime firme da parte della stessa persona su liste diverse. Si rammenta che l’autenticità delle firme è garantita dal presentatore della lista;
  2. che la firma del presentatore sia autentica anche per mezzo di autocertificazione;
  3. che il numero dei candidati non sia superiore di un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, considerando per difetto o per eccesso i decimali inferiori;
  4. che i candidati non siano in situazione di incompatibilità.

Acquisite le liste corredate dai relativi candidati, verificato che abbiano titolo ad essere ammesse alle elezioni la C.E. provvederà a predisporre il fac–simile della scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte secondo l’ordine di presentazione.

Se le liste ( in tutto o in parte) sono state presentate contemporaneamente, si procede al sorteggio, possibilmente alla presenza dei rappresentati di lista o degli scrutatori designati.

Il fac-simile di scheda dovrà essere consegnato all’amministrazione per la stampa delle stesse. E’ necessario che le schede siano predisposte in modo tale da essere piegate in almeno due parti.

Il numero delle schede da stampare è rapportato al numero dei dipendenti aventi diritto al voto, maggiorate da un congruo numero, secondo quanto determinerà la C.E.

E’ opportuno che le schede vengano stampate su un tipo di carta di colore scuro sul tipo di quelle che sono utilizzate per le elezioni generali.

PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CHE OCCUPANO FINO A 200 DIPENDENTI, LE SCHEDE DOVRANNO RIPORTARE NOME E COGNOME DEL CANDIDATO.

PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CON PIU’ DI 200 DIPENDENTI, DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN MANIFESTO RIPORTANTE LE LISTE E IL NOME E COGNOME DEI CANDIDATI, SEMPRE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, DA AFFIGGERE ALL’ENTRATA DEL SEGGIO.

Anche in questo caso il numero dei manifesti va rapportato al numero dei seggi e dovranno essere affissi in un luogo visibile e adiacente il seggio oltre che nelle bacheche

Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima la data del voto.

Ricorsi

Qualora siano presentati ricorsi in merito alla presentazione delle liste o alle candidature presentate, la commissione dovrà esaminarli e deciderli, anche a maggioranza, in merito, assegnando un breve arco di tempo per la correzione di errori puramente formali.

PREDISPOSIONE DEI SEGGI

Dopo la costituzione formale della commissione, la stessa acquisirà gli elenchi e i sottoelenchi degli aventi diritto al voto, in ordine alfabetico e distinti anche per sesso.

Spetta alla commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato.

La C.E. procederà, quindi, ad individuare il luogo in cui si svolgono le operazioni di voto, da scegliere in accordo con l’amministrazione che ha l’obbligo di assegnare un locale idoneo tale da agevolare l’afflusso dei votanti.

In rapporto alle dimensioni, dell’articolazione dell’amministrazione, azienda o ente, la C.E. potrà predisporre uno o più seggi elettorali. In tal caso è utile garantire la presenza di uno scrutatore designato dalla CGIL.

In tal caso si dovranno reperire dall’amministrazione i sotto elenchi che saranno in possesso di ogni seggio allestito.

Conseguentemente, il presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alla firma delle schede elettorali.

I seggi dovranno essere organizzati in modo tale che la segretezza del voto sia garantita e, inoltre, dovranno essere dotati di tutto il materiale necessario.

La commissione può predisporre una apposita modulistica che permetta di agevolare le operazioni di scrutinio da consegnare ai vari seggi.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto, potrebbe cambiare nel corso delle votazioni. In tal caso la C.E. provvederà ad integrare l’elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma di una scheda aggiuntiva.

Nel caso invece, che il numero degli aventi diritto diminuisca a seguito, ad esempio di trasferimento, il Presidente del seggio dovrà provvedere a segnalare all’altro seggio il possibile nuovo votante.

Qualora un dipendente risulti inserito in un determinato elenco attribuito ad un seggio, ed esprima l’esigenza di votare in un altro, si dovrà depennare il nominativo dall’elenco del seggio e dall’elenco generale, ed inserirlo negli elenchi depositati presso il seggio in cui esprimerà il voto. Di tale operazione occorre dare riscontro nel verbale elettorale.

Nell’ipotesi in cui un dipendente non risulti in elenco, il presidente del seggio comunicherà alla C.E. (o provvede la commissione stessa) la necessità di integrare l’elenco con il nominativo mancante e riportando tale circostanza nel verbale.

Si consiglia di far stampare, a cura delle amministrazioni, dei "certificati elettorali", che l’elettore presenterà al seggio, fermo restando che il non possesso del certificato non può pregiudicare l’espressione del voto.

Il certificato elettorale dovrà contenere una parte da staccare.

Seggi volanti

Il regolamento elettorale non fa espresso divieto all’allestimento di seggi volanti. Qualora la C.E. li abbia previsti considerando la peculiarità di un determinato luogo di lavoro, le modalità di espressione del voto e le modalità di voto indicate nel titolo apposito della presenta guida, dovranno essere opportunamente modulate alla particolare tipologia del seggio, garantendo, in ogni caso, la regolarità delle operazione e l’assoluta segretezza del voto.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Le Organizzazioni sindacali che presentano liste elettorali, possono nominare degli scrutatori entro le 48 ore precedenti l’inizio delle votazioni.

Il numero degli scrutatori da nominare è rapportato al numero dei seggi che la C.E. avrà stabilito di istituire.

 

OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO NEL SEGGI

Insediato il seggio elettorale, il presidente del seggio fa constatare ai componenti il seggio:

  1. che le urne sono vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei ad evitare possibili manomissioni;
  2. che i manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, sono presenti nel seggio e visibili all’elettore. La presenza dei manifesti è obbligatoria per le amministrazioni con più di 200 dipendenti;
  3. verifica che il seggio abbia a disposizione gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto al seggio;
  4. procede all’apertura del plico contenente le schede, fornito dalla commissione elettorale. Le schede dovranno essere contate per verificare la corrispondenza con gli aventi diritto al voto, nonché se il numero aggiuntivo corrisponde a quello richiesto dalla C.E.;
  5. verifica che le schede riportano il nome e cognome del candidato per le amministrazioni fino a 200 dipendenti;
  6. verifica che le schede non contengano errori di trascrizione dei nominativi dei candidati e che non contengono segni o scritture indentificative;
  7. verifica che il luogo in cui l’elettore dovrà esprimere il voto sia idoneo a garantire la segretezza;
  8. verifica che il materiale occorrente sia disponibile;
  9. procede alla firma delle schede. In prima istanza dovranno essere firmate solo le schede corrispondenti al numero degli aventi diritto al voto nel seggio. Le schede sono firmate da almeno tre componenti il seggio, fatta eccezione per le ipotesi in cui la C.E sia inferiore a tre componenti

LE OPERAZIONI DI VOTO

L’elettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire:

  1. mediante presentazione di un documento d’identità, comprese le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali;
  2. mediante riconoscimento di almeno due componenti il seggio, ovvero da un altro elettore del medesimo seggio. In tal caso occorre darne notizia nel verbale;
  3. nel caso in cui l’elettore sbagli nella votazione, gli dovrà essere consegnata un’altra scheda avendo cura di riportare la circostanza nel verbale;
  4. utilizzare, ove possibile, matite copiative;
  5. indicare agli elettori le modalità di espressione del voto.

 

ESPRESSIONE DEL VOTO

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

Il voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, fino a 200 dipendenti – si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che è stampato sulla scheda.

SI PUO’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA

IL voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, con oltre 200 dipendenti – si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista.

SI PUO’ ESPRIMERE MASSIMO DUE PREFERENZE.

L’elettore ricevuta la scheda e matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

L’elettore stesso, dopo aver votato, provvede a piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il voto.

Qualora ciò non avvenisse, il presidente del seggio o lo scrutatore, inviterà l’elettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato.

Gli elettori privi di vista possono essere accompagnati da una persona che dovrà essere identificata e riportando la circostanza nel verbale.

Al momento della consegna della scheda, il presidente del seggio o lo scrutatore verificano, che la scheda sia la stessa consegnata all’elettore e che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritture che, in ogni caso, possano portare al riconoscimento dell’elettore.

Prima di lasciare il seggio l’elettore sarà invitato ad apporre la propria firma accanto al nome e cognome indicato nell’elenco dei votanti in possesso del seggio.

Qualora il lavoratore si rifiutasse di firmare, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nullo il voto e riportare la circostanza nel verbale.

L’omessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se ne possa tenere conto all’atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Qualora all’ora di prevista chiusura del seggio siano presenti ancora elettori, questi ultimi hanno diritto di votare.

Concluse le operazioni di voto, in ogni giorno previsto, le urne vanno chiuse e sigillate, includendo il verbale del seggio, e firmate dai componenti il seggio.

Le urne vanno custodite, a cura delle amministrazioni, in locali sicuri e non accessibili, in caso che ciò non fosse possibile, si potrà chiedere l’ausilio delle locali Prefetture.

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

La C.E. potrà autorizzare l’apertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum, richiesto nel collegio elettorale, intendendo per collegio la sede di elezione di RSU.

Il presidente del seggio unitamente agli scrutatori, accerterà che le urne non contengano segni di manomissione ovvero si trovano nelle stesse condizioni di quando sono state chiuse e consegnate all’amministrazione per la custodia.

Le operazioni di scrutinio del giorno 23 novembre 2001 sono pubbliche. La prima operazione da compiere consiste nel togliere le schede dall’urna e procedere nel seguente modo:

  1. conteggio delle schede che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
  2. conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti) e loro corrispondenza al numero delle schede e dei votanti;
  3. conteggio delle schede bianche , che saranno messe da parte;
  4. conteggio delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto che saranno messe da parte;
  5. conteggio delle schede nulle che saranno messe da parte. Per la nullità della scheda è utile rammentare che la norma generale precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, dev’essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l’effettiva volontà dell’elettore.

In tutti i casi il voto è nullo se:

  1. la scheda riporta la croce su più simboli;
  2. non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
  3. la scheda non è quella consegnata all’elettore.

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista. (Questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente).

Si tenga conto che:

  1. nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
  2. nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
  3. nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

Tutte le operazioni descritte dovranno essere riportate nel verbale, ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DOPO IL VOTO

Per l’attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e le nulle.

Per la determinazione del quorum per la validità delle elezioni si tiene conto del numero dei votanti.

La C.E. ricevuti i verbali dai vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini (se più di uno) trascrivendoli nell’apposito verbale di elezione e quindi procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.

In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito secondo l’ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo l’ordine di presenza nella lista.

Concluse tutte le operazioni, la C.E. dovrà raccogliere il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in un unico plico sigillato, il quale sarà consegnato all’amministrazione

Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi, in un luogo concordato tra l’amministrazione e la commissione.

La C.E., nel frattempo, renderà pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione nelle bacheche.

Ricorsi alle Commissioni elettorali

Le Organizzazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque i soggetti interessati, avranno a disposizione 5 giorni di tempo, a far data dalla affissione dei risultati elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale.

Qualora non vengano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la commissione ne da atto nel verbale conclusivo allegato all’accordo quadro.

In caso contrario, la commissione elettorale dovrà esaminare i ricorsi entro 48 ore da quando li ha ricevuti, ed inserire nel verbale le conclusione cui è pervenuta, oltreché, ovviamente, comunicarlo per scritto al ricorrente.

Terminate anche queste operazioni il verbale della commissione e quello dei seggi, sarà trasmesso all’amministrazione, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che hanno partecipato al voto e alla RSU eletta. Tutto ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla compilazione finale del verbale.

 

Ricorso al Comitato dei Garanti

Contro le decisioni della C.E. è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione della commissione, al comitato dei garanti.

Questi possono essere formati fina da ora e sono insediati al livello provinciale presso il Ministero del lavoro.

I Comitati sono composti da un funzionario dell’amministrazione sede di RSU, dal Direttore o suo delegato dell’ufficio provinciale del lavoro, da "un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di lista ed interessata al ricorso".

Nella precedente tornata elettorale, alcune organizzazioni sindacali hanno interpretato la frase anzidetta nel senso che solo la lista che presenta il ricorso può designare il componente il comitato.

Appare evidente l’illogicità di tale interpretazione, in quanto il ricorso di una organizzazione comporta, inevitabilmente, riflessi per le altre organizzazioni che hanno tutto il diritto di far valere le loro ragioni in seno al comitato.

Il comitato dovrà pronunciarsi sulla controversia entro i 10 giorni successivi da quando è stato investito.

In tutti i casi avverso a particolari gravi situazioni, e fermo restando le procedure indicate, la competenza per eventuali ricorsi è del Giudice del Lavoro.

 

QUANDO SONO VALIDE LE ELEZIONI

Le elezioni si svolgono nelle giornate del 19 – 20 – 21- 22 novembre 2001 in tutti i comparti.

Tali giornate non sono modificabili nemmeno nel caso in cui una delle giornate coincida con la festività del Santo patrono.

In tal caso la commissione elettorale potrà determinare una flessibilità dell’inizio delle votazioni e l’orario di chiusura delle stesse

Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti supera la metà più uno dei dipendenti aventi diritto al voto. Qualora nella prima tornata di votazioni non si raggiunga il quorum (si tiene conto del numero dei votanti), le elezioni dovranno essere ripetute entro 30 giorni. Se anche in questa seconda votazione non si dovesse raggiungere il quorum, la procedura elettorale dovrà essere ripetuta entro i successivi 90 giorni.

 

ESEMPIO

N° Dipendenti aventi diritto al voto 1250 : 2 = 625 + 1 = 626

N° Dipendenti aventi diritto al voto 278 : 2 = 139 + 1 = 140

 

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Tutti i seggi saranno ripartiti tra le liste in base al solo criterio proporzionale in rapporto ai voti conseguiti ( il quorum si calcola sui voti validi, escludendo dunque le schede bianche e nulle).

All’interno delle singole liste, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità vale l’ordine all’interno della lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

DETERMINAZIONE DEL QUORUM

Si prendono in considerazione i voti validi complessivamente espressi, ( escluse quindi le schede bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare.

Voti Validi 3150

Componenti RSU 42

 

PRIMA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI PER OGNI LISTA CON QUORUM PIENI

Si individua il numero dei voti validi ( escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide per il quorum.

CGIL

1800:75

24

CISL

700 : 75

9

UIL

320 : 75

4

X

180 : 75

2

Y

150 : 75

2

 

LISTE

CGIL

CISL

UIL

X

Y

VOTI VALIDI

1800

700

320

180

150

SEGGI OTTENUTI CON QUORUM PIENO

24

9

4

2

2

RESTI

0

25

20

30

0

 

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI RIMANENTI CON I RESTI

Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni singola lista.

Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente.

Seggi da assegnare 1

CGIL

24 X 75 = 1800

RESTO 0

CISL

9 X 75 = 675 - 700

RESTO 25

UIL

4 X 75 = 300 - 320

RESTO 20

X

2 X 75 = 150 - 320

RESTO 30

Y

2 X 75 = 150

RESTO 0

Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i resti più alti. In questo caso il seggio viene assegnato alla lista X.

 

ACCORDO QUADRO

Dipendenti dell’amministrazione

1350

Numero seggi da assegnare

15

Voti validi

1250

Quorum

83 (1250: 15 = 83)

VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE

LISTA

VOTI

QUORUM

SEGGI

RESTI

A

450

83,33

5

35,35

B

290

83,33

3

41,01

C

380

83,33

4

48,68

D

130

83,33

1

47,67

 

Sono assegnati 13 seggi su 15. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

 

LISTA

SEGGI

QUORUM

SEGGI

RESTI

TOTALE

A

5

 

5

B

3

 

3

C

4

1

5

D

1

1

2

 

SANITA’- ENTI LOCALI

Dipendenti dell’amministrazione

1350

Numero seggi da assegnare

24

Voti validi

1250

Quorum

52 (1250: 24 = 52)

VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE

LISTA

VOTI

QUORUM

SEGGI

RESTI

A

450

52,08

8

34,36

B

290

52,08

5

30,06

C

380

52,08

7

16,44

D

130

52,08

2

26,84

Sono assegnati 22 seggi su 24. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA

SEGGI

QUORUM

SEGGI

RESTI

TOTALE

A

8

1

9

B

5

1

6

C

7

 

7

D

2

 

2

 

PARASTATO

Dipendenti dell’amministrazione

135

Numero seggi da assegnare

7

Voti validi

126

Quorum

18 (126: 7 = 18)

VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE

LISTA

VOTI

QUORUM

SEGGI

RESTI

A

45

18

2

9

B

29

18

1

11

C

38

18

2

2

D

13

18

0

14

Sono assegnati 5 seggi su 7. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

 

LISTA

SEGGI

QUORUM

SEGGI

RESTI

TOTALE

A

2

 

2

B

1

1

2

C

2

 

2

D

0

1

1

 

 

STATO

Dipendenti dell’amministrazione

1350

Numero seggi da assegnare

19 (7+12)

Voti validi

1250

Quorum

66 (1250 : 19 = 66)

VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE

LISTA

VOTI

QUORUM

SEGGI

RESTI

A

45O

66,78

6

55,32

B

290

66,78

4

26,08

C

380

66,78

5

51,01

D

130

66,78

1

64.22

Sono assegnati 16 seggi su 19. Gli altri 3 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA

SEGGI

QUORUM

SEGGI

RESTI

TOTALE

A

6

1

7

B

4

 

4

C

5

1

6

D

1

1

2