Legge
8 agosto 1995, n. 335.
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e
requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale
allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo
i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei
trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione
del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel
rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme
pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura
prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto
interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi
della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non
mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui
armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo
48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della
manovra di finanza pubblica per gli anni 1995 -1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e
concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziarie e del ricorso
al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti
finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori
entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata
tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri
dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di
riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i
singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio
finanziario del sistema previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non
per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta
modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento.A decorrere dal
1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti
tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa
previdenziale.Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal
comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi
del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla
presente legge con apposito provvedimento.Per quanto previsto dal presente comma il
Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44
che, a tal fine, e' tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la
dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione
del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato
secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per
il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta'
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di
trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.Ad ogni
assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni
effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40
anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in
presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria
dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro
precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo
a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si
rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo
del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in
cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il
computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per
cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle
dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il
coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di
cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31
dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo
il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta
data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle
ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza
di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita'
contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la
normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei
casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso
in cui l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore.Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo delle
pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57
anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i
sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per
l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40 anni,
aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del
sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata in relazione alla media delle basi
annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.Per la liquidazione del
trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati
dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto
nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della
pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31
dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli
incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi
previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata
"pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno
di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo,
nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i
requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino
nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una
tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato
per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle
settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per
il conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento
minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e
anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via
transitoria come integrata dalla presente legge.Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di
optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del
sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla
prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in
materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni
assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione
fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel
limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in
concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a
quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui
rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.La pensione maturata e'
cumulabile con la retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della
pensione e della retribuzione non puo' comunque superare l'ammontare della retribuzione
spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a tempo
pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva
pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella
B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a
prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva
di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per
le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi
previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla
previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa
l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di
anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i
casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre
1995.I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto
alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il
biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento del
cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno,
se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso
anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile
dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e'
fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori
dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria,
che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la
decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni".Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici
in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di
cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della
pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995.I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso
del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993
ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini
dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla data
di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa
data, fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.Non sono disponibili,
per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995 - 1996, i
posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento
anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si
applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare
applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da
cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da
norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di
manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano
altresi':
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti
durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito previsto dall'articolo
18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi
6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo
anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1 gennaio
2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base
imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1.Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla
copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni
particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile.Con il medesimo decreto
sono stabiliti i termini e le modalita' per la verifica e di controllo in ordine
all'espletamento, da parte dei lavora tori medesimi, delle attivita' particolarmente
usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono
individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita
secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e
di agevolazione comunque denominate.3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico -scientifica
istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita'
ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le
caratteristiche.4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3
sara' riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a
determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di
vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle
componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo' superare il 20 per
cento del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a
tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a
decorrere dal 1996.Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati
biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi
dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.5. La
commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su
quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.Di
tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati del l'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari
competenti"
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori
impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita'
dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e del
l'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre ridotto
il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita'
di cui sopra, fino ad un massimo di venti quattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27
e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui
al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35,
puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di
occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di
aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19
.38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata
la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996.All'onere per gli anni 1996 e
1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni:
per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito
delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare
riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di
maternita' e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito
figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva
pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di
disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo
criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da
specifiche disposizioni per la durata massi ma di tre anni; nei casi di formazione
professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro
ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di
lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
da tali obblighi assi curativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di
accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto
anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al coniuge e al
genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi
l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento
maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio
e nel limite massimo di dodici mesi.In alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo'
optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni
in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore
dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime.In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti,
ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge.Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F.Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai
superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita'
non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di
minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo
periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui
futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con
redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui
all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo
stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quel la nella quale il reddito posseduto si colloca.Le misure
piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o
l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della
rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento
alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con
compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di
correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con
riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica in funzione
della stabilizzazione della spesa previdenziale.A tal fine il Nucleo, tra l'altro,
provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali
che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando,
se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati
e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti
economico -finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza
di cui all'artico lo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45.Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto
da non piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza
in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale,
nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il
Nucleo e' composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di
coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale
appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di
enti pubblici anche economici, nonche' da esperti, in numero non superiore a cinque, non
appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga
fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo
conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad
ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' organizzative e di
funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia
con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato
da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e' autorizzata la spesa
di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e
1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto
ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico -finanziari ed
attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2.
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso
l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato,
nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensio ne sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di
una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al
netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari
a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di
personale non statale i cui tratta menti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di
contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta'
di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare
della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa
della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1
e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attivita' connesse alla
liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguente
mente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in applicazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresi'
attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le
competenze in ordine alla corresponsione dei tratta menti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni
assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei
trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di
cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi
per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1,
2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955
miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal
dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno
1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto
a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale
apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita'
alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti,
entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del
personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di con certo
con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei
singoli comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995,
della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto
previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle
amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al pagamento dei tratta menti di
fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della
citata legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in
conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento
della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n.
177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto
dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le
quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che
sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del
trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra'
superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che
l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto
alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui
all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro,
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le
modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli
accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle
vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al
comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'ordinamento di
appartenenza, per infermita', per morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la
disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli
dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano
superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino
l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con
finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci
e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione
ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro
ovvero di societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti,
limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al
grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al
personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla contribuzione
di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e)
dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal
comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la
loro efficacia i versamenti gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista
relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i
lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale
annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi'
come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al
trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in
vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di
coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive
modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di
aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla
data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di trattenimento in servizio,
prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data
del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano a
trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui
all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte
alle forme esclusive dell'assicurazione genera le obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire
il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per
raggiunti limiti di eta'.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti
legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche'dei
regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche
a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al
comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con
contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione
di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni
previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati
commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita'
omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da
effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto
del principio di flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di
attivita' dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo
dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del
personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare,
della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta'
previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza
di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni
per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e'regolato secondo quando
previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative,
subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del
complessivo aumento delle entra te;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole
effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei
lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli
altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale
l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di priorita' e con un meccanismo di
maggiore rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con
quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificita'
delle aziende a piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e
5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del
calcolo del tratta mento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a
garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa dopo il pensionamento ai
fini della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di
disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai
periodi di disoccupazione in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di
anzianita' degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili
per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad
assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti
che svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il
cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati, della costituzione
di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi
professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con
determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di
previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio
gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette
attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile
procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'artico lo
36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita'
lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i pro pri dati
anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei
termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati
relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b)
a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26
e' dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle
attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che
abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale
di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto
importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma
versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e' adeguato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31
ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo
stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a
carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare
dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di
riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto,
dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il
pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non
provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive
previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commercia li.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai
commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31
dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della
Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto
non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica
disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a
decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad
armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in
seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente
legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base
dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi
compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti
all'organo di amministrazione.
Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n.
88, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a
compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui
all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila
miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte,
in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle
somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di
apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti
criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b) risultanza gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive
non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei
procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per
il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il principio
della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei
benefici economici, come disci plinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli inter venti in rapporto alla specificita'
delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita' e
cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento
dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle
amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico -amministrativa con funzioni
di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con
l'attua zione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire
alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle
condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servi zio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi
informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione o connessione o,
eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la
sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali
o assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto o del nucleo
famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica dei
redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione
sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che
abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da
imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a
concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto
importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale
assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre
il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di
riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio
dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni
alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi,
le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il
reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre
a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati
che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo
della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' e i termini
di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma
6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento
nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico di
enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si
applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il
conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attivita'
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione
disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal
periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento
adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di
datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattivita',
dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di
seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta'
previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota
di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si
applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia' compiuti
o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del
computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi
compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le
misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui
agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al
fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico
approvato dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi di
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi
delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da
corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale
dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati,
allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive
gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle
risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto
decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in
relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti,
il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove
inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono
forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai
fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le
disposizioni di cui all'artico lo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti
possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.
13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di
lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti de gli enti
previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati
del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio, con nessi con le violazioni delle norme
sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi
medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia e
lascino il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia
non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5
per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il
permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevu te, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte
le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra' sulla base di
apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della pre sente legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
1969, n. 153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto
dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di
Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a
decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione
delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1
gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara'
effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le
integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano
confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non
venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la
conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia
stato acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da
accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di
decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le
anzianita' contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire 6.000
mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al
netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985,
n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento
sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei
dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza
obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed
efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi
di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi
idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti
alle prestazioni lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra'
essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed
assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e
dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali
integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia' rientranti nel
campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del
pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di
previdenza obbligato ria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione
generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in
sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi
verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con
cui, anche per quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni relative
alla contribuzione e di erogazione, all'attivita' amministrativa e finanziaria degli enti
preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
si stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione
delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure
amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti
riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente
legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60
giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di
trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e
15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di
cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi
potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o piu'
decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva
di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32
per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo
finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive
di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del
sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento.
Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo
24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i
trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della
previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti
finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico
del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo di
cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al
31 dicembre 1998, e' prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n.
67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti
percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in
cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del
medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la
medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti al l'Unione europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui
al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine
sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita'
stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi
fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni
mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il
fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5,
lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti
di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma
4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per
cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle
risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di
cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per
l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di
separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione
provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali
determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di
cui all'articolo 16. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e
condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per
numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi
in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in
relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle
rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico
contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali
prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nel l'esecuzione di tali convenzioni non si applica
l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, che
conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti
patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai
soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti
commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei
fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno
tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle
diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito
dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e
le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano la
facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di rientrate
in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie
nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al
gestore della volonta' di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti
di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del
fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in
gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione
accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle
convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono esse re distratti dal fine al quale sono
stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti
gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a
proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determina ti o individuali ed anche se
depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori
oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti
dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta
previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri
e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle
diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli
investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16,
sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita',
con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il
finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali
attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi
pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e
sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici
regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di
sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente
entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a precedenti
annue delle cessioni deter minate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni,
conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti a societa' specializzate, secondo
principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento
in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via
indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e
partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche
di solidita' finanziaria, specializzazione e professionalita'; in ogni caso, dovranno
essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve
legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di bilancio di ciascun ente,
secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in
singole societa' idonee a minimizza re il rischio e ad escludere forme di gestione anche
indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli
enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni
anno alle competenti Commissioni parlamentari; f) soppressione delle societa' gia'
costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette
all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanita rio nazionale ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse
la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la
seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi
da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute".
Art. 5.
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme
previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione,
sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui
all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto
del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6,
comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base
della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi particolari della
retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il
contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito in
percentuale degli imponi bili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore
a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del
TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge,
per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.
Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine,
le parole: "; ove non sussistano o non operino di- verse previsioni in merito alla
costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione
ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale
collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano
applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto
nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero
decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme
pensionistiche complementari.
Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza
delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera
posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende
trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente
a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al
fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai
fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento
per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, e'
riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto,
dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo
pensione".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. In
deroga al comma 4 dell'arti colo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la
quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono
deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2
per centro della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione
del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione e' ammessa a condizione che
le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del
contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto o
di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformita' a
disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai
medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per
un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione
che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle
forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo versato; la sud detta condizione con si applica nel caso in
cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini
della contribuzione previdenza obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro
autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente
adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile un
importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR
destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che
concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale
della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nel caso di esercizio in perdita la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi
successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) e' inserita la
seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 e' inse rito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e
le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 del'articolo 17 del medesimo testo
unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi
prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla
forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR
e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica
complementare e quota di accantona mento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato
articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il
comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed
integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi
versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, e' dovuta nella misura
dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi
affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a
carico dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi
informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo 17,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, va
inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono
computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono
comunque consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle
prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 12.
(Regime tributario dei fondi pensione)
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui
all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta
dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui
redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a
titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi
percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983,
n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai
fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo
e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura
fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura
fissa di lire un milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e' eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo
mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione
a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal
termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del
1993. Il fondo puo' comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta
dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si
scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e
autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il
fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta dalla societa' o ente
nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente
legge, se gia' versata, puo' portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a
norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le relative modalita'.
Art. 13.
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di
concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi
pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione
dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La commissione ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone
dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza
della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presi dente
e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una
sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri
della commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti
della commissione si applicano le disposi zioni di incompatibilita', a pena di decadenza,
di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della
commissione competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in
ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principali di
trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi
sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al
comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle
deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le
notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti
l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' dirette a disciplinare la
gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono
osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato
decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216
del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di
concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con
proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il
termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulare osservazioni, le deliberazioni divengono
esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e rife risce annualmente al
Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero
dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo triennio le 30
unita'. I requisiti di accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal
regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di
rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attivita' istituzionali
della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico
del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento
giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e'
adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione
attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
dirigenziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996.
All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella misura massima del 50
per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale
da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi
annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalita' dei versamenti sono definiti,
sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi pensione
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli di cui all'articolo 18,
commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni
complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino
gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma
6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la
vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal
presente decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli
articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti
in attuazione del comma 3 del'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come
individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abitati a gestire le
risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di
cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e
della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le
operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del
valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i
criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti
mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica, nonche' in ordine alla
comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei
fondi anche media ne ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando
anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza
complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a
fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa
stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei
fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi
pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione
fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha
diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.
I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal
segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della
vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarita'
constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo
6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione
trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita'
svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza, la commissione di
vigilanza gia' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue
funzioni fino all'insediamento della nuova commissione previ sta dall'articolo 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13.
Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della
predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti
al citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e 17;" sono
sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono sostituite dalle
seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a favore di forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117
del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i
seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di
tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle forme
pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione
del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto
trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza socia le per l'applicazione del periodo
transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come
sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino
al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento
calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal
fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle
finanza e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a
decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, puo' modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e
per ciascuno del fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali
perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993,
introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovra' essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come
sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al
31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi
e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita
l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il
profitto, salvo che appartengono a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1,
e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16
segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17,
comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui
all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma
1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte,
alle richieste delle commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita' di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui
sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni".
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
QUADRO RIASSUNTIVO
EFFETTI FlNANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI
DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)
(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul
bilancio dello Stato)
| . |
. |
. |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
TOTALI |
| A) |
1. Retribuzione intera vita lavorativa |
Art. 1, c. 17 |
80 |
82 |
85 |
87 |
90 |
93 |
96 |
98 |
101 |
104 |
917 |
| . |
. |
e 18 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
2.Indennità "una tantum". |
Art.1, c.20 |
. |
|
|
|
-18 |
-36 |
-37 |
-38 |
-39 |
-41 |
-209 |
| . |
. |
. |
. |
|
|
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
3 Pensioni d'anzianità ... |
Ari. 1, c.da 25 |
3.578 |
2.254 |
3.045 |
4.085 |
5.273 |
6.456 |
7.225 |
8.049 |
8.681 |
10.512 |
59.159 |
| . |
. |
a 32 |
(241) |
(332) |
(388) |
(424) |
(519) |
(655) |
(875) |
(1.069) |
(1.441) |
(1.466) |
(7.411) |
| . |
di cui: |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
a) dipendenti |
. |
2.220 |
1.132 |
1.778 |
2.280 |
3.192 |
4.319 |
5.046 |
5.841 |
6.459 |
8.282 |
40.550 |
| . |
a1) di cui privati |
. |
1.656 |
427 |
917 |
1.306 |
1.936 |
2.408 |
2.471 |
2.839 |
2.869 |
4.491 |
21.320 |
| . |
b)autonomi |
. |
1.358 |
1.122 |
1.267 |
1.805 |
2.081 |
2.137 |
2.179 |
2.208 |
2.222 |
2.230 |
18.609 |
| . |
4. Modifiche trattamento |
Art. 1, c. 41 |
286 |
673 |
1.037 |
1.368 |
1.663 |
1.922 |
2.141 |
2.321 |
2.460 |
2.553 |
16.424 |
| . |
pensioni di reversibilità |
. |
(85) |
(192) |
(290) |
(377) |
(451) |
(511) |
(558) |
(592) |
(610) |
(613) |
(4.279) |
| . |
5. Cumulo trattamenti |
Art. 1, c. 42 |
13 |
32 |
51 |
70 |
89 |
108 |
127 |
146 |
165 |
186 |
987 |
| . |
invalidità con redditi |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
6. Cumulo trattamenti in- |
Art. 1, c. 43 |
49 |
134 |
216 |
296 |
375 |
452 |
527 |
601 |
674 |
756 |
4.080 |
| . |
validità con rendita lNAIL |
|
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
7. TFR nuovi assunti pubblico impiego |
Art. 2, c. 5 |
. |
-(45) |
-(93) |
-(143) |
-(197) |
-(253) |
-(3l3) |
-(376) |
-(443) |
-(5l3) |
-(2.376) |
| . |
8. Ampliamento base pensionabile pubblico |
Art. 2. c. 9, 10 e 11 |
615 |
635 |
651 |
667 |
684 |
701 |
718 |
736 |
755 |
774 |
6.936 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
9 Invalidità settore pubbìico |
Art. 2, c. 12 |
-15 |
46 |
-77 |
-109 |
-141 |
-174 |
-208 |
-242 |
-278 |
-319 |
-1.609 |
| . |
. |
. |
-(9) |
-(28) |
-(46) |
-(65) |
-(85) |
-(104) |
-(125) |
-(l45) |
-(167) |
-(192) |
-(966) |
| . |
10 Introduzione integrazione al minimo nel settore
pubblico |
Art.2, c. 13 |
-5 |
-15 |
-26 |
-36 |
47 |
-58 |
69 |
81 |
-93 |
-107 |
-537 |
| . |
. |
. |
-(3) |
-(9) |
-(l6) |
-(22) |
-(28) |
-(35) |
-(41) |
-(49) |
-(56) |
-(64) |
-(322) |
| . |
11 Integrazioni al minimo |
Art. 2 c. 14 |
-55 |
-55 |
-76 |
-78 |
41 |
43 |
46 |
48 |
-91 |
-93 |
-786 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
. |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
12.Ridefinizione base imponibile INPS |
Art. 2, c 15, 16 e 17 |
-50 |
-52 |
-53 |
-55 |
-56 |
-58 |
-60 |
-61 |
-63 |
-65 |
-573 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
13 .Retribuzione imponibile tetto contributivo |
Art. 2, c. 18 |
-32 |
-33 |
-34 |
-35 |
-36 |
-36 |
-37 |
-38 |
-38 |
-38 |
-357 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
14. Lavoro parasubordinato |
Art. 2, c. da 26 a 32 |
2.604 |
2.733 |
2.815 |
2.900 |
2.987 |
3.162 |
3.257 |
3.355 |
3.455 |
3.559 |
30.827 |
| . |
. |
|
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
15. Perequazione "quota parte" pensioni
al costo vita +1% (trasfe- rimento per anno 1996 |
Art. 3, c. 2 |
.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| . |
pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione
ulteriori maggiori oneri in L.F |
. |
-(56) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(287) |
-(2.639) |
| . |
16. Assegno sociale |
Ari. 3, c. 6e7 |
7 |
14 |
21 |
29 |
36 |
44 |
52 |
60 |
68 |
77 |
409 |
| . |
. |
. |
(7) |
(14) |
(21) |
(29) |
(36) |
(44) |
(52) |
(60) |
(68) |
(77) |
(409) |
| . |
17. Riduzione periodo prescrizione contributi |
Art. 3, c.9 e 10 |
-50 |
-52 |
-53 |
-55 |
-56 |
-58 |
-60 |
-61 |
-63 |
-65 |
-573 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| . |
18. Pensione reegime internazionale |
Art. 3, c. da14 a 17 |
28 |
57 |
83 |
105 |
124 |
140 |
153 |
164 |
171 |
177 |
1.202 |
| . |
. |
. |
(0) |
(0) |
(0) |
(O) |
(0) |
(O) |
(O) |
(0) |
(O) |
(0) |
(0) |
| . |
. |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
19.Contributo 0,35% a carico lavoratore +0,35% a
carico datore lavoro |
Art 3, c. 24 |
1.984 |
2.405 |
2.477 |
2.551 |
2.627 |
2.788 |
2.871 |
2.957 |
3.046 |
3.137 |
26.843 |
| . |
20. Costo previdenza complementare |
. |
-204 |
-483 |
849 |
-1.317 |
-1.824 |
-2.403 |
-2.814 |
-3.270 |
-3.751 |
-4.281 |
-21.196 |
| . |
. |
. |
-(98) |
-(228) |
-(397) |
-(611)- |
-(831) |
-(1.087) |
-(1.253) |
-(1.440) |
-(1.628) |
-(1.836) |
-(9.409) |
| . |
Minore gettito lRPEF.. |
. |
-205 |
-1.468 |
-1.089 |
-1.241 |
-1.371 |
-1.487 |
-l.587 |
-l.676 |
-1.709 |
-1.806 |
-13.639 |
| . |
. |
. |
-(205) |
-(1.468) |
-(1.089) |
-(1.24l) |
-(1.37l) |
-(1.487) |
-(1.587) |
-(1.676) |
-(1309) |
-(1.806) |
-(13.639) |
| . |
. |
Totali A) |
8.629 |
6.816 |
8.224 |
9.233 |
10.319 |
11.472 |
12.210 |
12.932 |
13.451 |
15.020 |
108.305 |
| . |
. |
. |
-(37) |
-(1.526) |
-(1.227) |
-(1.539) |
-(1.792) |
-(2.044) |
-(2.122) |
-(2.252) |
-(2.171) |
-(42.542) |
-(17.252) |
| . |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B) |
Pensioni d'anzianità |
4.808 |
5.117 |
4.931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
(Disposizioni "collegato" finanziaria) |
(258) |
(354) |
(375) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
Differenza A) - B) |
3.821 |
1.699 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . |
. |
-(295) |
-(1.880) |
-(1.602) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Sono esclusi gli effetti delle
disposizioni per i quali è prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di
spesa (art. 1, c. 38; art. 1, c. 45; art. 13).
TABELLA A
(v. articolo 1, comma 6)
Coefficienti di trasformazione
Divisori |
Età |
Valori |
| 21,1869 |
57 |
4,720% |
| 20,5769 |
58 |
4,860% |
| 19,9769 |
59 |
5,006% |
| 19,3669 |
60 |
5,163% |
| 18,7469 |
61 |
5,334% |
| 18,1369 |
62 |
5,514% |
| 17,5269 |
63 |
5,706% |
| 16,9169 |
64 |
5,911% |
| 16,2969 |
63 |
6,136% |
tasso di sconto = 1.5%
TABELLA B
(v. articolo 1 comma 26)
| |
colonna |
colonna |
| |
1 |
2 |
Anno |
Età anagrafica |
Anzianità contributiva |
1996 |
52 |
36 |
1997 |
52 |
36 |
1998 |
53 |
36 |
1999 |
53 |
37 |
2000 |
54 |
37 |
2001 |
54 |
37 |
2002 |
55 |
37 |
2003 |
55 |
37 |
2004 |
56 |
38 |
2005 |
56 |
38 |
2006 |
57 |
39 |
2007 |
57 |
39 |
2008 in poi |
57 |
40 |
TABELLA C
(v. articolo 1 comma 27)
Anzianità |
Anzianità necessaria |
al 31 dicembre 1995 |
al pensionamento |
| da 19 a 21 |
32 |
| da 22 a 25 |
31 |
| da 26 a 29 |
30 |
TABELLA D
(v articolo 1, comma 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti
pensionistici.
| Anni mancanti a 37 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Penalizzazioni |
1% |
3% |
5% |
7% |
9% |
11% |
13% |
TABELLA E
(v. articolo 1, comma 29)
Data entro la quale si matura |
Data di decorrenza |
il requisito contributivo |
del trattamento |
Lavoratori dipendenti |
pubblici e privati. |
| 31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni. |
| . |
1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti. |
| 31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni. |
| . |
1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti. |
| 30 giugno 1996 |
1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni. |
| 31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti. |
| 30 giugno 1997 |
1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni. |
| 31 dicembre 1997 |
1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti. |
Lavoratori autonomi |
iscritti all'INPS. |
| 31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un età pari o
superiore a 37 anni. |
| . |
1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti. |
| 31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni. |
| . |
1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni. |
| . |
1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti. |
| 31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni. |
| . |
1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti. |
TABELLA F
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella - relativa ai cumuli tra
trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario
| Reddito superiore a 3 volte il |
Percentuale di cumulabilità: 75 |
| trattamento minimo annuo |
per cento de! trattamento dei |
| Fondo pensioni lavora- |
di reversibilità. |
| tori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte
l'importo in vigore al 1° gennaio |
. |
| .. |
. |
| Reddito superiore a 4 volte il |
Percentuale di cumulabilità: 60 |
| trattamento minimo annuo |
per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavora- |
di reversibilità. |
| tori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte
l'importo in vigore al 1° gennaio. |
. |
| . |
. |
| Reddito superiore a 5 volte il |
Percentuale di cumulabilità: 50 |
| trattamento minimo annuo |
per cento del trattamento |
| dei Fondo pensioni lavora- |
di reversibilità. |
| tori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte
l'importo in vigore al 1° gennaio. |
. |
TABELLA G
(v. articolo 1, comma 42)
Tabella relativa ai cumuli tra assegno di
invalidità e redditi da lavoro
| Redditi |
Percentuali di riduzione |
| Reddito superiore a 4 volte il |
25 per cento dell'importo del |
| trattamento minimo annuo |
l'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
. |
| Reddito superiore a 5 volte il |
50 per cento dell'importo del |
| trattamento minimo annuo |
l'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
|
|