| Previdenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di Ottavio Di Loreto |
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La decorrenza delle pensioni |
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La pensione è attribuita e viene concretamente usufruita dalla data della sua decorrenza. La data di decorrenza delle pensioni, fino al 1992, poteva coincidere con il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale sono maturati i requisiti richiesti; successivamente al 1992 questa regola continua a valere per le sole pensioni di vecchiaia mentre per le pensioni di anzianità sono state introdotte le così dette "finestre", espressione con la quale si intende affermare che la decorrenza delle pensioni di anzianità è quella stabilita dalla legge da una data posteriore a quella nella quale sono stati maturati sia il requisito contributivo sia leventuale requisito delletà anagrafica del pensionando. Requisiti per il diritto alla pensione Fino al 1992 ogni Fondo, Gestione o Cassa pensioni aveva propri requisiti per il diritto alla pensione: con il DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, è iniziato un graduale processo di unificazione dei requisiti che si è concluso con lart. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le pensioni di vecchiaia:
Per le pensioni di anzianità: Il requisito contributivo minimo era di 35 anni per gli iscritti allassicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dallINPS ed alla maggior parte delle gestioni sostitutive dellAGO, mentre era di 20 anni per i dipendenti dello Stato (ridotto a 15 anni per le impiegate coniugate o con prole a carico) e di 25 anni per i dipendenti dagli Enti Locali (20 anni per le impiegate coniugate o con prole a carico). A seguito della graduale unificazione dei requisiti (realizzata in applicazione dellart. 8 del DLgs n. 503/1992; dellart. 11, comma 16, della legge n. 537/1993; dellart. 13 della legge n. 724/1994; dellart. 1, commi da 25 a 32, della legge n. 335/1995; dellart. 59, commi da 6 a 9, della legge n. 449/1997), dal 1° gennaio 1998, per il diritto alla pensione di anzianità, occorre far valere i requisiti indicati nella Tabella n. 3: o 35 anni di anzianità contributiva unitamente alletà anagrafica indicata nella stessa Colonna 1 oppure la maggiore anzianità indicata nella Colonna 2, a prescindere dalletà anagrafica. Come risulta dalla medesima Colonna 1 della Tabella n. 3, letà anagrafica, fino a quando non viene richiesta quella di 57 anni prevista a "regime", è differenziata a seconda che sia da applicare:
Decorrenza della pensione Le pensioni di vecchiaia, come già accennato, continuano ad avere la decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale si possono far valere sia il requisito contributivo sia letà anagrafica richiesti. Per determinare la data a partire dalla quale può avere decorrenza la pensione di anzianità, occorre individuare il trimestre dellanno nel quale si possono far valere i requisiti indicati nella Tabella 3 (o i 35 anni di contribuzione unitamente alletà di cui alla Colonna 1 oppure la maggiore anzianità di cui alla Colonna 2) e la data nella quale si compie il 57° anno di età. Le date, a partire dalle quale può avere decorrenza la pensione di anzianità, sono rilevabili dalla Tabella n. 4; una volta raggiunta tale data, la pensione può avere decorrenza dal primo giorno di qualsiasi mese successivo a scelta del lavoratore.
Lavoratori autonomi Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) iscritti nelle specifiche Gestioni dellINPS, i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità sono:
La data, a partire dalla quale può avere decorrenza la pensione di anzianità per i lavoratori autonomi, è così determinata:
Il sistema contributivo Con la legge di riforma del 1995 è stato introdotto il sistema di calcolo "contributivo", laccesso "flessibile" al pensionamento e lunificazione delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità nella nuova pensione di vecchiaia. Laccesso al pensionamento è consentito a partire dal compimento del 57° anno di età (riducibile a 56 anni per attività usurante e per maternità) a condizione che si possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva e che limporto della pensione non sia inferiore a 1,2 volte limporto dellassegno sociale (per lanno 2002 limporto dellassegno sociale è di 350,57 euro, corrispondenti a 678.798 lire al mese). Qualora limporto sia inferiore a 1,2 volte quello dellassegno sociale, la pensione viene liquidata a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età. Per il diritto alla pensione nel sistema
contributivo, fermo restando le altre condizioni, si prescinde dal limite di età quando
si possano far valere almeno 40 anni di anzianità contributiva. A tale fine non si tiene
conto delle anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione
volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi
di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è maggiorata del 50
per cento. |
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