Previdenza

di Ottavio Di Loreto

La decorrenza delle pensioni

La pensione è attribuita e viene concretamente usufruita dalla data della sua decorrenza. La data di decorrenza delle pensioni, fino al 1992, poteva coincidere con il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale sono maturati i requisiti richiesti; successivamente al 1992 questa regola continua a valere per le sole pensioni di vecchiaia mentre per le pensioni di anzianità sono state introdotte le così dette "finestre", espressione con la quale si intende affermare che la decorrenza delle pensioni di anzianità è quella stabilita dalla legge da una data posteriore a quella nella quale sono stati maturati sia il requisito contributivo sia l’eventuale requisito dell’età anagrafica del pensionando.

Requisiti per il diritto alla pensione

Fino al 1992 ogni Fondo, Gestione o Cassa pensioni aveva propri requisiti per il diritto alla pensione: con il DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, è iniziato un graduale processo di unificazione dei requisiti che si è concluso con l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per le pensioni di vecchiaia:

pallin.gif (327 byte)il requisito contributivo, generalmente di 15 anni, è stato elevato, per tutte le gestioni, a 20 anni. L’aumento del requisito contributivo è stato realizzato con la gradualità indicata nelle Tabella n. 1, fermo restando i limiti più elevati ove previsti;

Tabella n. 1

Periodi

Anzianità

Fino al 31 dicembre 1992

15

Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994

16

Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996

17

Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998

18

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000

19

Dal 1° gennaio 2001 in poi

20

pallin.gif (327 byte)il requisito dell’età anagrafica, più spesso differenziato tra le varie Casse pensioni, è stato elevato fino a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, con la gradualità indicata nella Tabella n. 2. Anche in questo caso sono stati conservati i limiti di età più elevati ove previsti. Nelle gestioni nelle quali non era prevista una età differenziata tra gli uomini e le donne, il requisito di 65 anni è richiesto anche alle lavoratrici, riconoscendo, peraltro, alle stesse la facoltà di chiedere la pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età.

Tabella n. 2

Periodo

Uomini

Donne

Fino al 31 dicembre 1992

60° anno

55° anno

Dal 1° gennaio 1994

al 30 giugno 1995

61° anno

56° anno

Dal 1° luglio 1995

al 31 dicembre 1996

62° anno

57° anno

Dal 1° gennaio 1997

al 30 giugno 1998

63° anno

58° anno

Dal 1° luglio 1998

al 31 dicembre 1999

64° anno

59° anno

Dal 1° gennaio 2000 in poi

65° anno

60° anno

Per le pensioni di anzianità:

Il requisito contributivo minimo era di 35 anni per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall’INPS ed alla maggior parte delle gestioni sostitutive dell’AGO, mentre era di 20 anni per i dipendenti dello Stato (ridotto a 15 anni per le impiegate coniugate o con prole a carico) e di 25 anni per i dipendenti dagli Enti Locali (20 anni per le impiegate coniugate o con prole a carico).

A seguito della graduale unificazione dei requisiti (realizzata in applicazione dell’art. 8 del DLgs n. 503/1992; dell’art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993; dell’art. 13 della legge n. 724/1994; dell’art. 1, commi da 25 a 32, della legge n. 335/1995; dell’art. 59, commi da 6 a 9, della legge n. 449/1997), dal 1° gennaio 1998, per il diritto alla pensione di anzianità, occorre far valere i requisiti indicati nella Tabella n. 3: o 35 anni di anzianità contributiva unitamente all’età anagrafica indicata nella stessa Colonna 1 oppure la maggiore anzianità indicata nella Colonna 2, a prescindere dall’età anagrafica.

Come risulta dalla medesima Colonna 1 della Tabella n. 3, l’età anagrafica, fino a quando non viene richiesta quella di 57 anni prevista a "regime", è differenziata a seconda che sia da applicare:

pallin.gif (327 byte)ad operai o qualifiche equivalenti o a lavoratori che possano far valere almeno un anno di attività lavorativa tra il 14° e il 19° anno di età (definiti "precoci");

pallin.gif (327 byte)ai lavoratori iscritti a forme previdenziali esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (in generale riguardano i pubblici dipendenti iscritti alle varie gestioni dell’INPDAP, i postelegrafonici iscritti all’IPOST, nonché i ferrovieri ora iscritti ad una speciale Gestione dell’INPS);

pallin.gif (327 byte)alla generalità degli altri lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS e alle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Tabella n. 3

ANNO

COLONNA 1

COLONNA 2

Anzianità contributiva

Età

Maggiore anzianità contributiva

Operai e "precoci"

Forme esclusive

Altri lav. dipendenti

1998

35

53

53

54

36

1999

35

53

53

55

37

2000

35

54

54

55

37

2001

35

54

55

56

37

2002

35

55

55

57

37

2003

35

55

56

57

37

2004

35

56

57

57

38

2005

35

56

57

57

38

2006

35

57

57

57

39

2007

35

57

57

57

39

Dal 2008

35

57

57

57

40

Decorrenza della pensione

Le pensioni di vecchiaia, come già accennato, continuano ad avere la decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale si possono far valere sia il requisito contributivo sia l’età anagrafica richiesti.

Per determinare la data a partire dalla quale può avere decorrenza la pensione di anzianità, occorre individuare il trimestre dell’anno nel quale si possono far valere i requisiti indicati nella Tabella 3 (o i 35 anni di contribuzione unitamente all’età di cui alla Colonna 1 oppure la maggiore anzianità di cui alla Colonna 2) e la data nella quale si compie il 57° anno di età. Le date, a partire dalle quale può avere decorrenza la pensione di anzianità, sono rilevabili dalla Tabella n. 4; una volta raggiunta tale data, la pensione può avere decorrenza dal primo giorno di qualsiasi mese successivo a scelta del lavoratore.

Tabella n. 4

   

Trimestre nel quale
si maturano i requisiti

 

Data dalla quale può avere decorrenza la pensione di anzianità ("finestre")

   

Primo trimestre

 

Dal 1° luglio dello stesso anno se compie il 57° anno di età entro il 30 giugno altrimenti dal 1° gennaio dell’anno successivo

   

Secondo trimestre

 

Dal 1° ottobre dello stesso anno se compie il 57° anno di età entro il 30 settembre altrimenti dal 1° gennaio dell’anno successivo

   

Terzo trimestre

 

Dal 1° gennaio dell’anno successivo

   

Quarto trimestre

 

Dal 1° aprile dell’anno successivo

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) iscritti nelle specifiche Gestioni dell’INPS, i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità sono:

pallin.gif (327 byte)35 anni di contribuzione unitamente all’età di 58 anni;

pallin.gif (327 byte)oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.

La data, a partire dalla quale può avere decorrenza la pensione di anzianità per i lavoratori autonomi, è così determinata:

pallin.gif (327 byte)dal 1° ottobre per chi matura i requisiti entro il primo trimestre dell’anno;

pallin.gif (327 byte)dal 1° gennaio dell’anno successivo per chi matura i requisiti entro il secondo trimestre dell’anno;

pallin.gif (327 byte)dal 1° aprile dell’anno successivo per chi matura i requisiti entro il terzo trimestre dell’anno;

pallin.gif (327 byte)dal 1° luglio dell’anno successivo per chi matura i requisiti entro il quarto trimestre dell’anno.

Il sistema contributivo

Con la legge di riforma del 1995 è stato introdotto il sistema di calcolo "contributivo", l’accesso "flessibile" al pensionamento e l’unificazione delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità nella nuova pensione di vecchiaia.

L’accesso al pensionamento è consentito a partire dal compimento del 57° anno di età (riducibile a 56 anni per attività usurante e per maternità) a condizione che si possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva e che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (per l’anno 2002 l’importo dell’assegno sociale è di 350,57 euro, corrispondenti a 678.798 lire al mese). Qualora l’importo sia inferiore a 1,2 volte quello dell’assegno sociale, la pensione viene liquidata a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per il diritto alla pensione nel sistema contributivo, fermo restando le altre condizioni, si prescinde dal limite di età quando si possano far valere almeno 40 anni di anzianità contributiva. A tale fine non si tiene conto delle anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è maggiorata del 50 per cento.

(8 gennaio 2002) - Da "Rassegna Sindacale"