LAVORO INTERINALE
- In applicazione del 2° comma dell'art. 10
della legge n. 196 del 1997, il prestatore di lavoro temporaneo assunto a tempo
determinato dall'impresa fornitrice, il quale protragga l'esecuzione della prestazione
oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal contratto, acquisisce il
diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice
dalla scadenza del suddetto termine. (Pret. Torino 29/6/99, est. Re, in Dir. Lav. 2000,
pag. 3, con nota di Sciotti)
- Nel
caso in cui, in ragione delle clausole del capitolato dappalto, limpresa
appaltatrice si obblighi a porre a
disposizione dell'Amministrazione appaltante uno o più lavoratori da essa dipendenti,
affinché questa ne utilizzi la prestazione lavorativa per sopperire ad esigenze
determinate dalla temporanea assenza di alcuni dipendenti, e qualora il corrispettivo,
pagato allimpresa appaltatrice nella misura stabilita, sia determinato in
applicazione del contratto collettivo di riferimento per la categoria del prestatore
dopera e non, invece, con riguardo alla rilevanza della prestazione
nelleconomia dellintero contratto, si ravvisa la fattispecie del contratto di
fornitura di lavoro temporaneo di cui allart. 1, L. n. 196/97; in ragione di ciò,
risulta illegittima laggiudicazione della fornitura ad imprese non iscritte
nellapposito albo di cui allart. 2 della citata legge ( Consiglio di Stato,
sez. V 29/5/00, n. 3098, pres. Allegretta, in Lavoro
nelle p.a.2000, pag.894, con nota di Di Lascio, La
fornitura di lavoro temporaneo come elemento di qualificazione giuridica dei contratti di
appalto)