LAVORO INTERINALE


  1. In applicazione del 2° comma dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997, il prestatore di lavoro temporaneo assunto a tempo determinato dall'impresa fornitrice, il quale protragga l'esecuzione della prestazione oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal contratto, acquisisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice dalla scadenza del suddetto termine. (Pret. Torino 29/6/99, est. Re, in Dir. Lav. 2000, pag. 3, con nota di Sciotti)
  2. Nel caso in cui, in ragione delle clausole del capitolato d’appalto, l’impresa appaltatrice  si obblighi a porre a disposizione dell'Amministrazione appaltante uno o più lavoratori da essa dipendenti, affinché questa ne utilizzi la prestazione lavorativa per sopperire ad esigenze determinate dalla temporanea assenza di alcuni dipendenti, e qualora il corrispettivo, pagato all’impresa appaltatrice nella misura stabilita, sia determinato in applicazione del contratto collettivo di riferimento per la categoria del prestatore d’opera e non, invece, con riguardo alla rilevanza della prestazione nell’economia dell’intero contratto, si ravvisa la fattispecie del contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 1, L. n. 196/97; in ragione di ciò, risulta illegittima l’aggiudicazione della fornitura ad imprese non iscritte nell’apposito albo di cui all’art. 2 della citata legge ( Consiglio di Stato, sez. V 29/5/00, n. 3098, pres. Allegretta, in Lavoro nelle p.a.2000, pag.894, con nota di Di Lascio, La fornitura di lavoro temporaneo come elemento di qualificazione giuridica dei contratti di appalto)