COOPERATIVA
A. In genere B. Condotta antisindacale C. Questioni di procedura
A. In genere
- L'attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa di lavoro e produzione non è
sempre ricollegabile al rapporto societario, atteso che le parti ben possono, nell'ambito
della loro autonomia negoziale, stabilire che le prestazioni lavorative del socio, pur se
riferibili all'oggetto sociale, siano espletate nell'ambito di un vero e proprio rapporto
di lavoro subordinato, anziché in adempimento del contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96,
est. Padalino, in D&L 1997, 175)
- Anche nellipotesi in cui il socio lavoratore fornisca una prestazione diretta a
realizzare le finalità istituzionali della cooperativa è necessario, ai fini della
corretta qualificazione del rapporto, lesame, fra laltro, delle concrete
modalità di svolgimento dello stesso; ove risultino sussistenti gli elementi tipici del
lavoro subordinato (e in particolare leterodirezione, che si esplica
nellassoggettamento allaltrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare)
e altresì il carattere solo formale del rapporto associativo, deve ritenersi la natura
subordinata nel rapporto di lavoro intercorrente tra la cooperativa e il preteso socio
(Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
- Considerate le modalità con cui i soci lavoratori prestano normalmente lattività
allinterno di una società cooperativa (esecuzione di direttive precise, con orari
di lavoro prestabiliti, con retribuzione conforme alla contrattazione collettiva di
settore e con assoggettamento al potere disciplinare, ancorché in base alla disciplina
statutaria), assume rilevanza, ai fini della distinzione tra lavoro in regime di
subordinazione e lavoro in regime di maggiore autonomia, il criterio della partecipazione
e del coinvolgimento nella vita societaria, in termini, ad esempio, di decisioni sulla
redistribuzione degli utili; pertanto, ove tale partecipazione e tale coinvolgimento
risultino assenti e sia riscontrabile solo laspetto formale della domanda di
ammissione alla cooperativa in qualità di soci, deve affermarsi la natura subordinata del
rapporto di lavoro tra pretesi soci e cooperativa (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L
1999, 351)
- La completa assenza da parte di un socio lavoratore di ogni forma di partecipazione alla
vita associativa di una cooperativa di lavoro, sia nella fase genetica del rapporto
(mancata richiesta di ammissione alla cooperativa, sottoscrizione della lettera di
ammissione sotto minaccia di non essere impiegato nel lavoro) che nel momento del suo
concreto funzionamento (mancata convocazione alle assemblee, mancata comunicazione dello
statuto sociale ecc.) costituisce prova della simulazione del rapporto associativo, da
qualificare, in ragione delle concrete caratteristiche, come rapporto di lavoro
subordinato (Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, est. Ferrari da Passano, in D&L
1998, 1094)
- Ove la prestazione del socio di una cooperativa di produzione e lavoro venga svolta
sulla base delle direttive ricevute senza alcuna effettiva autonomia decisionale, con la
corresponsione di una retribuzione in misura fissa e a cadenza mensile, con l'utilizzo di
materiali e attrezzature della cooperativa, il tutto senza l'assunzione di alcun rischio
economico, ne consegue la qualificazione di tale rapporto di lavoro in termini di
subordinazione (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175)
- Ove la qualità di socio lavoratore abbia carattere puramente formale, per l'assenza di
alcuna partecipazione all'attività sociale, deve qualificarsi come atto informale di
licenziamento l'estromissione del socio dalla cooperativa (Pret. Pistoia 25/10/94, est.
Amato, in D&L 1995, 603, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni
delle cooperative di lavoro)
- In mancanza della prova da parte della cooperativa di produzione e lavoro circa la
conformità dell'attività lavorativa svolta dal socio con lo scopo sociale, e accertata
la natura subordinata del rapporto, ne consegue che la comunicazione di risoluzione del
rapporto da parte della cooperativa integra gli estremi del licenziamento, a nulla
rilevando le successive dimissioni del lavoratore dal contratto sociale (Pret. Monza
30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175)
- Nellestromissione del lavoratore dal rapporto associativo, attuata da una società
cooperativa, non è configurabile un licenziamento; pertanto lallontanamento di
fatto dal posto di lavoro, una volta accertata la natura subordinata del rapporto, non fa
venire meno lobbligo retributivo in capo alla cooperativa, fino al ripristino del
rapporto (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
- L'esistenza in capo ai soci delle cooperative di produzione e lavoro del diritto ad un
trattamento retributivo adeguato e conforme alle previsioni della contrattazione
collettiva trova fondamento, relativamente all'ipotesi dei soci ordinari delle cooperative
sociali, nel disposto dell'art. 2 L. n. 381 del 1991, nonché nelle previsioni dei
contratti collettivi di settore stipulati successivamente all'entrata in vigore della
legge stessa (Trib. Catania 30/11/99, est. Meliadò, in Foro it. 2000, pag. 913, con nota
di Ricci, Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative:
qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento retributivo, diritti
sindacali)
- A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 L. n. 196 del 1997, ai soci lavoratori di
una cooperativa di produzione e lavoro posta in liquidazione coatta amministrativa - che
abbia costantemente provveduto al versamento delle trattenute - spetta il trattamento di
fine rapporto da parte dell'Inps, quale gestore del relativo fondo di garanzia (nella
specie, la S.C. ha risolto la controversia sulla base dello ius superveniens,
attribuendo efficacia retroattiva alla citata disposizione di legge) (Cass. 13/1/00, n.
304, in Foro it. 2000, pag. 1094, con nota di Ricci)
B. Condotta antisindacale
- È ammissibile il procedimento di repressione della condotta antisindacale previsto
dallart. 28 SL allinterno di una società cooperativa (Pret. Milano 3/4/97,
est. Atanasio, in D&L 1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di
lavoro cooperativistico. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est.
Martello, in D&L 1998, 923)
- Le norme poste a tutela della libertà sindacale trovano applicazione anche per i soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, data la duplice causa negoziale che
qualifica il rapporto tra la cooperativa e il socio (nella fattispecie è stata ritenuta
condotta antisindacale l'espulsione di soci sindacalizzati e il rifiuto di operare le
trattenute ex art. 26 S.L.) (Pret. Caltagirone, sez. Mineo, 25/3/95, est. Venturini, in D&L
1995, 604, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro)
- E ampiamente legittimo lesercizio di attività sindacale nellambito di
una cooperativa da parte di soci lavoratori e a esso si applica la disciplina giuridica in
materia di diritto sindacale operante per gli altri datori di lavoro (Pret. Milano
11/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 292, n. CAPURRO, Attività sindacale nel
rapporto di lavoro in cooperativa. In senso conforme, v. Trib. Milano 14/7/99, pres.
Gargiulo, est. Accardo, in D&L 1999, 813)
- La violazione dellobbligo di ottenere il previo nulla osta delle OO.SS. di
appartenenza, per procedere al trasferimento di un Rsa, anche se socio lavoratore di
cooperativa, costituisce attività antisindacale (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L
1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico)
- Costituisce comportamento antisindacale linvio a tutti i soci, da parte di una
società cooperativa, di una comunicazione di divieto di costituzione di rappresentanze
sindacali (Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923)
- Sussistono il diritto alle libertà e all'iniziativa sindacale e il diritto di assemblea
nell'ambito di una società cooperativa da parte dei soci lavoratori, ed è illegittimo
ogni comportamento ostativo allo svolgimento delle attività sindacali e al diritto di
assemblea (Trib. Forlì 17/9/99, est. Sorgi, in Riv. Giur. lav. 2000, pag. 129, con
nota di Raffi, Libertà, attività sindacale e diritto di assemblea nell'ambito delle
società cooperative)
C. Questioni di procedura
- La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, ancorché
attinente a prestazioni lavorative comprese tra quelle svolte nell'esercizio dei fini
istituzionali dell'ente e dunque rientranti nel rapporto "associativo", è
devoluta al giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine è equiparabile
a quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. (Cass. 30/10/98 n. 10906, in Foro it. 2000, pag.
912, con nota di Ricci, Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle
cooperative: qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento
retributivo, diritti sindacali)
- Le controversie attinenti alle prestazioni di lavoratori soci di cooperative rientrano,
anche in assenza di subordinazione, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, ai
sensi dellart. 409 n. 3 c.p.c.; conseguentemente, anche in presenza di clausola
compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa, deve ritenersi sempre
sussistente la facoltà di adire lautorità giudiziaria, in applicazione degli artt.
4 e 5 L. 11/8/73 n. 533 (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351)
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 2751 bis, n.
1, c.c. sollevata in riferimento allart. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra
i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della
cooperativa di produzione e lavoro, non integrando alcuna ipotesi di ingiustificata
disparità di trattamento (Corte Cost. 30/12/98 n. 451, pres. Granata, rel. Marini, in D&L
1999, 499, n. Faleri, Ancora sulla posizione giuridica del socio di cooperativa di
produzione e lavoro: il privilegio per i crediti non spetta)