COOPERATIVA


A. In genere    B. Condotta antisindacale  C. Questioni di procedura


A. In genere

  1. L'attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa di lavoro e produzione non è sempre ricollegabile al rapporto societario, atteso che le parti ben possono, nell'ambito della loro autonomia negoziale, stabilire che le prestazioni lavorative del socio, pur se riferibili all'oggetto sociale, siano espletate nell'ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, anziché in adempimento del contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175)
  2. Anche nell’ipotesi in cui il socio lavoratore fornisca una prestazione diretta a realizzare le finalità istituzionali della cooperativa è necessario, ai fini della corretta qualificazione del rapporto, l’esame, fra l’altro, delle concrete modalità di svolgimento dello stesso; ove risultino sussistenti gli elementi tipici del lavoro subordinato (e in particolare l’eterodirezione, che si esplica nell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare) e altresì il carattere solo formale del rapporto associativo, deve ritenersi la natura subordinata nel rapporto di lavoro intercorrente tra la cooperativa e il preteso socio (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
  3. Considerate le modalità con cui i soci lavoratori prestano normalmente l’attività all’interno di una società cooperativa (esecuzione di direttive precise, con orari di lavoro prestabiliti, con retribuzione conforme alla contrattazione collettiva di settore e con assoggettamento al potere disciplinare, ancorché in base alla disciplina statutaria), assume rilevanza, ai fini della distinzione tra lavoro in regime di subordinazione e lavoro in regime di maggiore autonomia, il criterio della partecipazione e del coinvolgimento nella vita societaria, in termini, ad esempio, di decisioni sulla redistribuzione degli utili; pertanto, ove tale partecipazione e tale coinvolgimento risultino assenti e sia riscontrabile solo l’aspetto formale della domanda di ammissione alla cooperativa in qualità di soci, deve affermarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro tra pretesi soci e cooperativa (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351)
  4. La completa assenza da parte di un socio lavoratore di ogni forma di partecipazione alla vita associativa di una cooperativa di lavoro, sia nella fase genetica del rapporto (mancata richiesta di ammissione alla cooperativa, sottoscrizione della lettera di ammissione sotto minaccia di non essere impiegato nel lavoro) che nel momento del suo concreto funzionamento (mancata convocazione alle assemblee, mancata comunicazione dello statuto sociale ecc.) costituisce prova della simulazione del rapporto associativo, da qualificare, in ragione delle concrete caratteristiche, come rapporto di lavoro subordinato (Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, est. Ferrari da Passano, in D&L 1998, 1094)
  5. Ove la prestazione del socio di una cooperativa di produzione e lavoro venga svolta sulla base delle direttive ricevute senza alcuna effettiva autonomia decisionale, con la corresponsione di una retribuzione in misura fissa e a cadenza mensile, con l'utilizzo di materiali e attrezzature della cooperativa, il tutto senza l'assunzione di alcun rischio economico, ne consegue la qualificazione di tale rapporto di lavoro in termini di subordinazione (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175)
  6. Ove la qualità di socio lavoratore abbia carattere puramente formale, per l'assenza di alcuna partecipazione all'attività sociale, deve qualificarsi come atto informale di licenziamento l'estromissione del socio dalla cooperativa (Pret. Pistoia 25/10/94, est. Amato, in D&L 1995, 603, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro)
  7. In mancanza della prova da parte della cooperativa di produzione e lavoro circa la conformità dell'attività lavorativa svolta dal socio con lo scopo sociale, e accertata la natura subordinata del rapporto, ne consegue che la comunicazione di risoluzione del rapporto da parte della cooperativa integra gli estremi del licenziamento, a nulla rilevando le successive dimissioni del lavoratore dal contratto sociale (Pret. Monza 30/4/96, est. Padalino, in D&L 1997, 175)
  8. Nell’estromissione del lavoratore dal rapporto associativo, attuata da una società cooperativa, non è configurabile un licenziamento; pertanto l’allontanamento di fatto dal posto di lavoro, una volta accertata la natura subordinata del rapporto, non fa venire meno l’obbligo retributivo in capo alla cooperativa, fino al ripristino del rapporto (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
  9. L'esistenza in capo ai soci delle cooperative di produzione e lavoro del diritto ad un trattamento retributivo adeguato e conforme alle previsioni della contrattazione collettiva trova fondamento, relativamente all'ipotesi dei soci ordinari delle cooperative sociali, nel disposto dell'art. 2 L. n. 381 del 1991, nonché nelle previsioni dei contratti collettivi di settore stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge stessa (Trib. Catania 30/11/99, est. Meliadò, in Foro it. 2000, pag. 913, con nota di Ricci, Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative: qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento retributivo, diritti sindacali)
  10. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 L. n. 196 del 1997, ai soci lavoratori di una cooperativa di produzione e lavoro posta in liquidazione coatta amministrativa - che abbia costantemente provveduto al versamento delle trattenute - spetta il trattamento di fine rapporto da parte dell'Inps, quale gestore del relativo fondo di garanzia (nella specie, la S.C. ha risolto la controversia sulla base dello ius superveniens, attribuendo efficacia retroattiva alla citata disposizione di legge) (Cass. 13/1/00, n. 304, in Foro it. 2000, pag. 1094, con nota di Ricci)

B. Condotta antisindacale

  1. È ammissibile il procedimento di repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 SL all’interno di una società cooperativa (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923)
  2. Le norme poste a tutela della libertà sindacale trovano applicazione anche per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, data la duplice causa negoziale che qualifica il rapporto tra la cooperativa e il socio (nella fattispecie è stata ritenuta condotta antisindacale l'espulsione di soci sindacalizzati e il rifiuto di operare le trattenute ex art. 26 S.L.) (Pret. Caltagirone, sez. Mineo, 25/3/95, est. Venturini, in D&L 1995, 604, nota MELIADO', Le irresistibili trasformazioni delle cooperative di lavoro)
  3. E’ ampiamente legittimo l’esercizio di attività sindacale nell’ambito di una cooperativa da parte di soci lavoratori e a esso si applica la disciplina giuridica in materia di diritto sindacale operante per gli altri datori di lavoro (Pret. Milano 11/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 292, n. CAPURRO, Attività sindacale nel rapporto di lavoro in cooperativa. In senso conforme, v. Trib. Milano 14/7/99, pres. Gargiulo, est. Accardo, in D&L 1999, 813)
  4. La violazione dell’obbligo di ottenere il previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza, per procedere al trasferimento di un Rsa, anche se socio lavoratore di cooperativa, costituisce attività antisindacale (Pret. Milano 3/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 756, n. Franceschinis, Note sul rapporto di lavoro cooperativistico)
  5. Costituisce comportamento antisindacale l’invio a tutti i soci, da parte di una società cooperativa, di una comunicazione di divieto di costituzione di rappresentanze sindacali (Pret. Milano 2/7/98 (decr.), est. Martello, in D&L 1998, 923)
  6. Sussistono il diritto alle libertà e all'iniziativa sindacale e il diritto di assemblea nell'ambito di una società cooperativa da parte dei soci lavoratori, ed è illegittimo ogni comportamento ostativo allo svolgimento delle attività sindacali e al diritto di assemblea (Trib. Forlì 17/9/99, est. Sorgi, in Riv. Giur. lav. 2000, pag. 129, con nota di Raffi, Libertà, attività sindacale e diritto di assemblea nell'ambito delle società cooperative)

C. Questioni di procedura

  1. La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, ancorché attinente a prestazioni lavorative comprese tra quelle svolte nell'esercizio dei fini istituzionali dell'ente e dunque rientranti nel rapporto "associativo", è devoluta al giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine è equiparabile a quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. (Cass. 30/10/98 n. 10906, in Foro it. 2000, pag. 912, con nota di Ricci, Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative: qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento retributivo, diritti sindacali)
  2. Le controversie attinenti alle prestazioni di lavoratori soci di cooperative rientrano, anche in assenza di subordinazione, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.; conseguentemente, anche in presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa, deve ritenersi sempre sussistente la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, in applicazione degli artt. 4 e 5 L. 11/8/73 n. 533 (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351)
  3. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di produzione e lavoro, non integrando alcuna ipotesi di ingiustificata disparità di trattamento (Corte Cost. 30/12/98 n. 451, pres. Granata, rel. Marini, in D&L 1999, 499, n. Faleri, Ancora sulla posizione giuridica del socio di cooperativa di produzione e lavoro: il privilegio per i crediti non spetta)