B. Attività stagionali (art. 1 c. 2 lett.
a L. 230/62)
- E' illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro relativo a un'attività che,
pur potendo formalmente ascriversi all'elenco delle attività stagionali dettato dal
D.P.R. n. 1525/1963, in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lett. A), L. n. 230/1962,
risulti di fatto prestata con carattere di continuità o comunque per periodi molto lunghi
(Cass. 28/10/99, n. 12120, in Riv. It. Dir. Lav. 2000, pag. 505, con nota di Brun, Sulla
reiterazione di contratti a termine in violazione di legge)
- Si considerano come unico contratto a tempo indeterminato, con conseguente
illegittimità del licenziamento intimato per asserita scadenza del termine, una
pluralità di contratti a termine stipulati da un ente fieristico, a causa della presunta
stagionalità dellattività svolta ex art. 1, 2° comma, L. 18/4/62 n. 230 e del DPR
7/10/63 n. 1525, qualora lattività in parola sia in concreto svolta con carattere
di continuità durante tutto il corso dellanno (Pret. Milano 30/4/99, est. Salmeri,
in D&L 1999, 550, n. Franceschinis, Sulla stagionaità nel rapporti di
lavoro a tempo determinato)
C. Art. 1 c. 2 lett. c L. 230/62
- Lipotesi di contratto a termine contemplata dallart. 1 c. 2 lett. c
della L. 230/62, si riferisce a opere e servizi che, pur potendo consistere in
unattività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata
dallimpresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante, in relazione a
eventi isolati ed eccezionali, tali da non poter essere affrontati con la normale
struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente e adeguatamente programmata
(Cass. 8/7/95 n. 7507, pres. Donnaruma, est. Miani, in D&L 1996, 119, nota
MUGGIA, Il contratto a termine ovvero il rigore apparente)
- Per "esecuzione di unopera o di un servizio definiti e predeterminati nel
tempo aventi carattere straordinario od occasionale", che, a norma dellart. 1,
2° comma, lett. c), consente lapposizione di un termine finale al contratto
di lavoro, deve intendersi come riferibile a unattività che esula da quella normale
dellimpresa e che appare irripetibile nel tempo (nel caso di specie, il Tribunale ha
escluso che le fluttuazioni di mercato, tra laltro prevedibili e previste, rientrino
nella fattispecie legale considerata) (Trib. Milano 26/4/97, pres. Gargiulo, est. De
Angelis, in D&L 1997, 781)
- Costituisce presupposto della legittimità del termine finale apposto al contratto di
lavoro ai sensi dellart. 1, lettera c), della L. 230/62, lesistenza di una
stretta correlazione tra lassunzione e le dedotte esigenze di carattere
straordinario, fermo restando il potere dellimprenditore di adibire il neo-assunto a
mansioni diverse con la tecnica del c.d. scorrimento (Pret. Milano 2/7/96, est. Peragallo,
in D&L 1997, 98)
D. Sostituzione di lavoratori assenti per malattia
- Nel caso di decesso del dipendente sostituito è inammissibile la proroga di un
contratto di lavoro a tempo determinato per sostituire un diverso lavoratore assente per
malattia (Trib. Milano 28/111/95, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1996,
422)
E. Specifici programmi radiofonici o televisivi
- Ai fini della legittimità dellapposizione di un termine ai contratti di lavoro
riferiti a "specifici programmi radiofonici o televisivi", secondo le previsioni
della L.23/5/77 n. 266, è necessario che il relativo rapporto corrisponda a
unesigenza di carattere temporaneo, destinata a esaurirsi in un ambito limitato di
tempo (nel caso di specie il Pretore ha negato la ricorrenza del presupposto di legge in
un caso in cui lassunzione era stata effettuata per le necessità di un programma
stabilmente presente nel palinsesto di una rete televisiva) (Pret. Roma 20/7/96, est.
Cannella, in D&L 1997, 306)
- La disciplina di cui allart. 2, 2° comma, L. 18/4/62 n. 230, in materia di
conversione in contratto a tempo indeterminato nel caso di contratto a termine stipulato
prima che sia trascorso un certo periodo di tempo dalla scadenza di uno precedente,
anchesso di durata, è applicabile anche allipotesi di assunzioni di personale
riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi
(Pret. Milano 3/2/98, est. Porcelli, in D&L 1998, 675)
F. Art. 8 L. 223/91
- Il contratto a termine stipulato ex art. 8 L. 223/91 può essere prorogato nei casi e
con i limiti indicati dall'art. 2 L. 230/62 (Pret. Milano 6/7/95, est. Cecconi, in D&L
1995, 902, nota CHIUSOLO, La proroga del contratto a termine ex art. 8 L. 223/91)
- L'ipotesi di contratto di lavoro a tempo determinato prevista dall'art. 8 L. 223/01 va
ricondotta alla disciplina generale stabilità dalla L. 230/62, con la conseguenza che, in
difetto del collegamento causale ipotizzato da quest'ultima legge, anche il termine
apposto a un contratto con in lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è nullo (Pret.
Milano 21/7/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 905. In senso conforme, v. Pret.
Milano 26/4/96, est. Mascarello, in D&L 1997, 85; Pret. Milano 26/3/97, est.
Santosuosso, in D&L 1997, 539; Pret. Monza 9/8/96, est. Padalino, in D&L
1997, 302, n. Cecconi, Sui requisiti del contratto a tempo determinato stipulato con il
lavoratore in mobilità)
G. Contrattazione collettiva
- In caso di contratto a termine stipulato in forza di unipotesi introdotta dalla
contrattazione collettiva, in applicazione dellart. 1 L. 28/2/98 n. 56, spetta al
datore di lavoro dimostrare la sussistenza dellevento legittimante il ricorso al
contratto a termine al di fuori delle ipotesi di legge, pena lillegittimità
dellapposizione del termine (Trib. Milano 20/1/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L
1999, 327)
- La contrattazione collettiva, nellindividuazione delle situazioni nelle quali è
ammessa lassunzione diretta di mano dopera di durata non superiore a un giorno
(ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 e art. 61 Ccnl per il settore del turismo) non può
prescindere dal fondamentale requisito della presenza di unoccasione di lavoro
provvisoria, eccezionale e imprevedibile che non rientri nellordinario ciclo
organizzativo-produttivo dellimpresa datrice di lavoro (Pret. Roma 19/11/96, est.
Sangiovanni, in D&L 1997, 562)
- Lipotesi prevista dallart. 61 Ccnl Turismo e Pubblici esercizi ha
introdotto, in forza dellart. 23 L. 28/2/87 n. 56, la possibilità di assumere a
tempo determinato lavoratori nel caso di "esigenze per le quali non sia possibile
sopperire con un normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, presenze
straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari" non ricorre quando
lassunzione di lavoratrici a termine sia stata effettuata per soddisfare esigenze
aziendali normali, quali la sostituzione di lavoratrici in malattia o in permesso, o del
tutto prevedibili (Trib. Milano 2/7/99, est. Negri della Torre, in D&L 1999,
850)
- Deve escludersi che ricorrenti aumenti del traffico telefonico e dellattività
formativa dei dipendenti stabili nonché la ristrutturazione di alcuni servizi della
Telecom possano configurare lipotesi di "eventi eccezionali o esigenze
produttive particolari e di carattere temporaneo", che a norma del Ccnl applicato
presso tale società consente, ex art. 23 L.28/2/87 n.56, lapposizione di un termine
al contratto di lavoro (Pret. Milano 7/10/96, est. Frattin, in D&L 1997, 305)
- Deve escludersi che il progressivo incremento di attività relativa al numero telefonico
187 (del resto non provato) e la necessità di avviare il personale stabile a corsi di
formazione professionale possano concretare lipotesi descritta dallart.5 del
Ccnl della Telecom ("incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali e di
carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico") la
quale giustifica, ai sensi dellart. 23, punto 1 della L. 28/2/87 n. 56,
lapposizione di un termine al contratto di lavoro. Al riguardo, inoltre, non può
essere attribuito valore ricognitivo e comunque di fonte autonoma di legittimazione di una
tale apposizione allaccordo regionale Telecom del 18/12/95, che attiene più
propriamente alla determinazione delle sole modalità di attuazione del contratto
nazionale (Trib. Milano 20/12/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 402)
- Lipotesi prevista dallart. 5 del Ccnl della Telecom Italia Spa, che ha
introdotto, in forza dellart. 23 L. 28/2/87 n. 56, la possibilità di assunzione a
tempo determinato di lavoratori nel caso di "incrementi di attività in dipendenza di
eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non
sia possibile soddisfare con il normale organico" non ricorre quando lattività
dei servizi cui sono stati adibiti i lavoratori assunti a termine risulti addirittura
ridotta (Trib. Milano 10/7/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 852)
- Nellindividuazione degli eventi eccezionali che a norma dellart. 5 del Ccnl
della Telecom giustificano, ex art. 23, punto 1 della L. 28/2/87 n. 56, lapposizione
di un termine al contratto di lavoro, non può essere attribuito valore ricognitivo e
comunque di fonte autonoma di legittimazione allaccordo regionale del 18/12/95, che
attiene più propriamente alla determinazione delle sole modalità di attuazione del
contratto nazionale (Pret. Milano 19/8/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 105)
- Laccordo aziendale che, in base alla previsione dellart. 23 della L.28/2/87
n. 56, autorizzi il ricorso ad assunzioni a termine, deve specificare la singola esigenza
che lo giustifica; a tale scopo non è sufficiente la semplice indicazione di un fine di
incremento della produzione che, in quanto obiettivo di portata generale e normalmente
perseguibile con lincremento della forza lavoro, non giustifica la necessità per
cui le assunzioni debbano essere a termine (Trib. Milano 6/5/98, pres. Ruiz, est. Accardo,
in D&L 1998, 951)
- E nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato in mancanza degli
obblighi di comunicazione e verifica preventiva di cui allAccordo interconfederale
che ne costituisce normativa di riferimento ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 (Pret. Parma
27/11/98, est. Vezzosi, in D&L 1999, 329)
- Costituisce condizione di legittimità del termine finale apposto al contratto di
lavoro, nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dellart. 23
L. 28/2/87 n. 56, la presenza dei presupposti di fatto cui il contratto collettivo
subordina la legittimità dellapposizione del termine, in mancanza dei quali
lapposizione del termine è nulla e il contratto rientra nellordinario regime
a tempo indeterminato (Trib. Milano 30/4/99, pres. ed est. Gargiulo, in D&L
1999, 557)
- E illegittima lapposizione del termine a un contratto di lavoro, nel caso in
cui risulti mancante la ragione giustificatrice del termine, contemplata da una norma
collettiva ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 (Trib. Milano 17/4/99, pres. Gargiulo, est. de
Angelis, in D&L 1999, 554)
- Il Ccnl del 1995 del settore tessile, nel disciplinare, secondo quanto consentito
dallart. 23 L. 28/2/87 n. 56, le ipotesi "ulteriori" in cui è consentita
lapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro implicitamente
esclude, nel medesimo settore, la perdurante vigenza in materia di discipline collettive
previgenti anche di diverso livello (Pret. Monza 5/7/99, est. Gasparini, in D&L
1999, 848)
H. Successione di contratti a termine
- In caso di stipulazione di due successivi contratti di lavoro a tempo determinato senza
soluzione di continuità tra gli stessi, il contratto si considera a tempo indeterminato
fin dallorigine, indipendentemente dalla diversità delle cause giustificative dei
due termini e dalleventuale legittimità di ognuno di essi (Pret. Milano 15/2/96,
est. Di Ruocco, in D&L 1996, 648)
- Si trasforma in contratto a tempo indeterminato ai sensi dellart. 2, 2° comma, L.
18/4/62 n. 230, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per asserita
scadenza del termine, un contratto a termine stipulato fittiziamente come contratto con
part-time verticale, qualora il part-time sia nullo per mancata indicazione della
distribuzione temporale della prestazione e il contratto stesso preveda di conseguenza due
distinti rapporti a termine, il secondo dei quali insorga prima del termine di quindici
giorni dalla fine del precedente (Pret. Milano 30/4/99, est. Salmeri, in D&L
1999, 550, n. Franceschinis, Sulla stagionaità nel rapporti di lavoro a tempo
determinato)
I. Proroga
- La disciplina applicabile alla proroga del termine apposto al contratto di lavoro nelle
ipotesi stabilite dalle parti collettive ai sensi dell'art. 23 L. 56/87 resta quella
prevista dall'art. 2 L. 230/62 (Pret. Milano 10/6/96, est. Vitali, in D&L 1997,
98)
L. Nullità del termine: conseguenze
- In caso di nullità della clausola appositiva di un termine finale al contratto di
lavoro, quest'ultimo va ricondotto al tipo normale a tempo indeterminato e l'azione
diretta a contestare la cessazione del rapporto alla scadenza del termine si configura
come azione di nullità parziale e non quale azione di impugnazione del licenziamento. Ne
consegue la declaratoria della sussistenza attuale del rapporto, col diritto del
lavoratore a riprendere il lavoro e a ottenere le retribuzioni arretrate fino
all'effettiva ricostruzione del rapporto (Pret. Milano 2/7/96, est. Peragallo, in D&L
1997, 98. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/6/96, est. Vitali, in D&L 1997,
98; Pret. Roma 20/7/96, est. Cannella, in D&L 1997, 306; Pret. Parma 27/11/98,
est. Vezzosi, in D&L 1999, 329)
- In caso di nullità della clausola appositiva di un termine finale al rapporto di
lavoro, la comunicazione da parte del datore di lavoro della scadenza del termine non è
qualificabile come licenziamento, per cui lazione giudiziaria di contestazione di
tale comunicazione si configura come diretta unicamente allaccertamento della
permanenza del rapporto di lavoro (Trib. Milano 26/4/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis,
in D&L 1997, 781)
- Latto con cui il datore di lavoro comunica la cessazione del rapporto alla
scadenza del termine illegittimamente apposto ha valenza meramente conoscitiva e non è
qualificabile come licenziamento, con conseguente inapplicabilità degli artt. 18 SL e 6
L. 15/7/66 n. 604 e con conseguente diritto al lavoratore a percepire le retribuzioni a
far tempo dalla data di estromissione dal servizio, a prescindere da una formale messa in
mora del datore di lavoro (Trib. Milano 17/4/99, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L
1999, 554. In senso conforme, v. Trib. Milano 30/4/99, pres. ed est. Gargiulo, in D&L
1999, 557; Trib. Milano 10/7/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 852)
- In caso di comunicazione della cessazione del rapporto per scadenza del termine
illegittimamente apposto, non è applicabile lart. 18 SL, ma in ogni caso spettano
al lavoratore tutti gli importi che egli avrebbe percepito dalla data di estromissione
sino a quella di riammissione in servizio, e ciò in quanto la sospensione della
prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro implica la permanenza del diritto
alla retribuzione (Trib. Milano 20/1/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L
1999, 327)
- In caso di illegittimità dellapposizione del termine con conseguente
trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il recesso operato dal datore di lavoro
per presunta scadenza del termine equivale a licenziamento, con conseguente applicabilità
dellart. 18 SL (Pret. Milano 30/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 550, n.
Franceschinis, Sulla stagionaità nel rapporti di lavoro a tempo determinato)