LAVORO A TEMPO DETERMINATO


A. In genere    B.  Attività stagionali (art. 1 c. 2 lett. a L. 230/62)    C. Art. 1 c. 2 lett. c L. 230/62    D. Sostituzione di lavoratori assenti per malattia    E. Specifici programmi radiofonici o televisivi    F. Art. 8 L. 223/91    G. Contrattazione collettiva    H. Successione di contratti a termine    I. Proroga    L. Nullità del termine: conseguenze


A. In genere

  1. Il requisito della forma scritta ad substantiam, imposta per la determinazione della durata del rapporto a termine, non si estende all'enunciazione delle particolari situazioni di fatto che lo giustificano (Cass. 8/7/95 n. 7507, pres. Donnaruma, est. Miani, in D&L 1996, 119, nota MUGGIA, Il contratto a termine ovvero il rigore apparente)
  2. Ai sensi dell'art. 1 c. 3 L. 230/62, nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato contenente l'apposizione del termine venga stipulato per iscritto successivamente all'inizio della prestazione lavorativa, deve ritenersi che il rapporto di lavoro sia sorto sin dall'origine a tempo indeterminato; l'atto scritto intervenuto successivamente, nel quale sia previsto un termine finale del rapporto, non può infatti avere l'effetto di rendere a tempo determinato un rapporto già sorto a tempo indeterminato (Pret. Chiavari 23/10/95, est. Barenghi, in D&L 1996, 139)
  3. Ai sensi dell’art. 1, 3° comma, L. 18/4/62 n. 230, nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato contenente l’apposizione del termine venga stipulato successivamente all’effettivo inizio del rapporto, consegue la nullità del termine, nonché, nell’ipotesi di risoluzione del rapporto per scadenza del medesimo termine tardivamente apposto, il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (Pret. Milano 24 febbraio 1999, est. Frattin, in D&L 1999, 339)
  4. In caso di conversione di più contratti di lavoro a termine in un unico contratto a tempo indeterminato fin dall’origine, gli eventuali intervalli lavorativi tra l’uno e l’altro contratto sono valutabili come sospensioni concordate del rapporto, inutilizzabili pertanto sul piano dell’anzianità di servizio (Pret. Roma 20/7/96, est. Cannella, in D&L 1997, 306)
  5. In caso di più contratti a termine, la nullità del termine apposto al primo contratto comporta la conversione a tempo indeterminato del rapporto, ma la retribuzione per i periodi non lavorati e per il periodo successivo alla definitiva cessazione del rapporto spetta solo qualora il lavoratore abbia offerto la propria prestazione di lavoro (Pret. Parma 27/11/98, est. Vezzosi, in D&L 1999, 329)
  6. Va esclusa l’applicabilità del regime di decadenza stabilito dall’art. 6, L. 15/7/66 n. 604, all’ipotesi di impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro effettuata per sostenere la conversione di quest’ultimo in contratto a tempo indeterminato (Pret. Milano 3/2/98, est. Porcelli, in D&L 1998, 675)

B. Attività stagionali (art. 1 c. 2 lett. a L. 230/62)

  1. E' illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro relativo a un'attività che, pur potendo formalmente ascriversi all'elenco delle attività stagionali dettato dal D.P.R. n. 1525/1963, in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lett. A), L. n. 230/1962, risulti di fatto prestata con carattere di continuità o comunque per periodi molto lunghi (Cass. 28/10/99, n. 12120, in Riv. It. Dir. Lav. 2000, pag. 505, con nota di Brun, Sulla reiterazione di contratti a termine in violazione di legge)
  2. Si considerano come unico contratto a tempo indeterminato, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per asserita scadenza del termine, una pluralità di contratti a termine stipulati da un ente fieristico, a causa della presunta stagionalità dell’attività svolta ex art. 1, 2° comma, L. 18/4/62 n. 230 e del DPR 7/10/63 n. 1525, qualora l’attività in parola sia in concreto svolta con carattere di continuità durante tutto il corso dell’anno (Pret. Milano 30/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 550, n. Franceschinis, Sulla stagionaità nel rapporti di lavoro a tempo determinato)

C. Art. 1 c. 2 lett. c L. 230/62

  1. L’ipotesi di contratto a termine contemplata dall’art. 1 c. 2 lett. c della L. 230/62, si riferisce a opere e servizi che, pur potendo consistere in un’attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall’impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante, in relazione a eventi isolati ed eccezionali, tali da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente e adeguatamente programmata (Cass. 8/7/95 n. 7507, pres. Donnaruma, est. Miani, in D&L 1996, 119, nota MUGGIA, Il contratto a termine ovvero il rigore apparente)
  2. Per "esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale", che, a norma dell’art. 1, 2° comma, lett. c), consente l’apposizione di un termine finale al contratto di lavoro, deve intendersi come riferibile a un’attività che esula da quella normale dell’impresa e che appare irripetibile nel tempo (nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che le fluttuazioni di mercato, tra l’altro prevedibili e previste, rientrino nella fattispecie legale considerata) (Trib. Milano 26/4/97, pres. Gargiulo, est. De Angelis, in D&L 1997, 781)
  3. Costituisce presupposto della legittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1, lettera c), della L. 230/62, l’esistenza di una stretta correlazione tra l’assunzione e le dedotte esigenze di carattere straordinario, fermo restando il potere dell’imprenditore di adibire il neo-assunto a mansioni diverse con la tecnica del c.d. scorrimento (Pret. Milano 2/7/96, est. Peragallo, in D&L 1997, 98)

D. Sostituzione di lavoratori assenti per malattia

  1. Nel caso di decesso del dipendente sostituito è inammissibile la proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituire un diverso lavoratore assente per malattia (Trib. Milano 28/111/95, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1996, 422)

E. Specifici programmi radiofonici o televisivi

  1. Ai fini della legittimità dell’apposizione di un termine ai contratti di lavoro riferiti a "specifici programmi radiofonici o televisivi", secondo le previsioni della L.23/5/77 n. 266, è necessario che il relativo rapporto corrisponda a un’esigenza di carattere temporaneo, destinata a esaurirsi in un ambito limitato di tempo (nel caso di specie il Pretore ha negato la ricorrenza del presupposto di legge in un caso in cui l’assunzione era stata effettuata per le necessità di un programma stabilmente presente nel palinsesto di una rete televisiva) (Pret. Roma 20/7/96, est. Cannella, in D&L 1997, 306)
  2. La disciplina di cui all’art. 2, 2° comma, L. 18/4/62 n. 230, in materia di conversione in contratto a tempo indeterminato nel caso di contratto a termine stipulato prima che sia trascorso un certo periodo di tempo dalla scadenza di uno precedente, anch’esso di durata, è applicabile anche all’ipotesi di assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi (Pret. Milano 3/2/98, est. Porcelli, in D&L 1998, 675)

F. Art. 8 L. 223/91

  1. Il contratto a termine stipulato ex art. 8 L. 223/91 può essere prorogato nei casi e con i limiti indicati dall'art. 2 L. 230/62 (Pret. Milano 6/7/95, est. Cecconi, in D&L 1995, 902, nota CHIUSOLO, La proroga del contratto a termine ex art. 8 L. 223/91)
  2. L'ipotesi di contratto di lavoro a tempo determinato prevista dall'art. 8 L. 223/01 va ricondotta alla disciplina generale stabilità dalla L. 230/62, con la conseguenza che, in difetto del collegamento causale ipotizzato da quest'ultima legge, anche il termine apposto a un contratto con in lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è nullo (Pret. Milano 21/7/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 905. In senso conforme, v. Pret. Milano 26/4/96, est. Mascarello, in D&L 1997, 85; Pret. Milano 26/3/97, est. Santosuosso, in D&L 1997, 539; Pret. Monza 9/8/96, est. Padalino, in D&L 1997, 302, n. Cecconi, Sui requisiti del contratto a tempo determinato stipulato con il lavoratore in mobilità)

G. Contrattazione collettiva

  1. In caso di contratto a termine stipulato in forza di un’ipotesi introdotta dalla contrattazione collettiva, in applicazione dell’art. 1 L. 28/2/98 n. 56, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dell’evento legittimante il ricorso al contratto a termine al di fuori delle ipotesi di legge, pena l’illegittimità dell’apposizione del termine (Trib. Milano 20/1/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 327)
  2. La contrattazione collettiva, nell’individuazione delle situazioni nelle quali è ammessa l’assunzione diretta di mano d’opera di durata non superiore a un giorno (ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 e art. 61 Ccnl per il settore del turismo) non può prescindere dal fondamentale requisito della presenza di un’occasione di lavoro provvisoria, eccezionale e imprevedibile che non rientri nell’ordinario ciclo organizzativo-produttivo dell’impresa datrice di lavoro (Pret. Roma 19/11/96, est. Sangiovanni, in D&L 1997, 562)
  3. L’ipotesi prevista dall’art. 61 Ccnl Turismo e Pubblici esercizi ha introdotto, in forza dell’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, la possibilità di assumere a tempo determinato lavoratori nel caso di "esigenze per le quali non sia possibile sopperire con un normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari" non ricorre quando l’assunzione di lavoratrici a termine sia stata effettuata per soddisfare esigenze aziendali normali, quali la sostituzione di lavoratrici in malattia o in permesso, o del tutto prevedibili (Trib. Milano 2/7/99, est. Negri della Torre, in D&L 1999, 850)
  4. Deve escludersi che ricorrenti aumenti del traffico telefonico e dell’attività formativa dei dipendenti stabili nonché la ristrutturazione di alcuni servizi della Telecom possano configurare l’ipotesi di "eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo", che a norma del Ccnl applicato presso tale società consente, ex art. 23 L.28/2/87 n.56, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro (Pret. Milano 7/10/96, est. Frattin, in D&L 1997, 305)
  5. Deve escludersi che il progressivo incremento di attività relativa al numero telefonico 187 (del resto non provato) e la necessità di avviare il personale stabile a corsi di formazione professionale possano concretare l’ipotesi descritta dall’art.5 del Ccnl della Telecom ("incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico") la quale giustifica, ai sensi dell’art. 23, punto 1 della L. 28/2/87 n. 56, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro. Al riguardo, inoltre, non può essere attribuito valore ricognitivo e comunque di fonte autonoma di legittimazione di una tale apposizione all’accordo regionale Telecom del 18/12/95, che attiene più propriamente alla determinazione delle sole modalità di attuazione del contratto nazionale (Trib. Milano 20/12/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 402)
  6. L’ipotesi prevista dall’art. 5 del Ccnl della Telecom Italia Spa, che ha introdotto, in forza dell’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, la possibilità di assunzione a tempo determinato di lavoratori nel caso di "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico" non ricorre quando l’attività dei servizi cui sono stati adibiti i lavoratori assunti a termine risulti addirittura ridotta (Trib. Milano 10/7/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 852)
  7. Nell’individuazione degli eventi eccezionali che a norma dell’art. 5 del Ccnl della Telecom giustificano, ex art. 23, punto 1 della L. 28/2/87 n. 56, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, non può essere attribuito valore ricognitivo e comunque di fonte autonoma di legittimazione all’accordo regionale del 18/12/95, che attiene più propriamente alla determinazione delle sole modalità di attuazione del contratto nazionale (Pret. Milano 19/8/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 105)
  8. L’accordo aziendale che, in base alla previsione dell’art. 23 della L.28/2/87 n. 56, autorizzi il ricorso ad assunzioni a termine, deve specificare la singola esigenza che lo giustifica; a tale scopo non è sufficiente la semplice indicazione di un fine di incremento della produzione che, in quanto obiettivo di portata generale e normalmente perseguibile con l’incremento della forza lavoro, non giustifica la necessità per cui le assunzioni debbano essere a termine (Trib. Milano 6/5/98, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 1998, 951)
  9. E’ nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato in mancanza degli obblighi di comunicazione e verifica preventiva di cui all’Accordo interconfederale che ne costituisce normativa di riferimento ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 (Pret. Parma 27/11/98, est. Vezzosi, in D&L 1999, 329)
  10. Costituisce condizione di legittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro, nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, la presenza dei presupposti di fatto cui il contratto collettivo subordina la legittimità dell’apposizione del termine, in mancanza dei quali l’apposizione del termine è nulla e il contratto rientra nell’ordinario regime a tempo indeterminato (Trib. Milano 30/4/99, pres. ed est. Gargiulo, in D&L 1999, 557)
  11. E’ illegittima l’apposizione del termine a un contratto di lavoro, nel caso in cui risulti mancante la ragione giustificatrice del termine, contemplata da una norma collettiva ex art. 23 L. 28/2/87 n. 56 (Trib. Milano 17/4/99, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1999, 554)
  12. Il Ccnl del 1995 del settore tessile, nel disciplinare, secondo quanto consentito dall’art. 23 L. 28/2/87 n. 56, le ipotesi "ulteriori" in cui è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro implicitamente esclude, nel medesimo settore, la perdurante vigenza in materia di discipline collettive previgenti anche di diverso livello (Pret. Monza 5/7/99, est. Gasparini, in D&L 1999, 848)

H. Successione di contratti a termine

  1. In caso di stipulazione di due successivi contratti di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità tra gli stessi, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dall’origine, indipendentemente dalla diversità delle cause giustificative dei due termini e dall’eventuale legittimità di ognuno di essi (Pret. Milano 15/2/96, est. Di Ruocco, in D&L 1996, 648)
  2. Si trasforma in contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, 2° comma, L. 18/4/62 n. 230, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per asserita scadenza del termine, un contratto a termine stipulato fittiziamente come contratto con part-time verticale, qualora il part-time sia nullo per mancata indicazione della distribuzione temporale della prestazione e il contratto stesso preveda di conseguenza due distinti rapporti a termine, il secondo dei quali insorga prima del termine di quindici giorni dalla fine del precedente (Pret. Milano 30/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 550, n. Franceschinis, Sulla stagionaità nel rapporti di lavoro a tempo determinato)

I. Proroga

  1. La disciplina applicabile alla proroga del termine apposto al contratto di lavoro nelle ipotesi stabilite dalle parti collettive ai sensi dell'art. 23 L. 56/87 resta quella prevista dall'art. 2 L. 230/62 (Pret. Milano 10/6/96, est. Vitali, in D&L 1997, 98)

L. Nullità del termine: conseguenze

  1. In caso di nullità della clausola appositiva di un termine finale al contratto di lavoro, quest'ultimo va ricondotto al tipo normale a tempo indeterminato e l'azione diretta a contestare la cessazione del rapporto alla scadenza del termine si configura come azione di nullità parziale e non quale azione di impugnazione del licenziamento. Ne consegue la declaratoria della sussistenza attuale del rapporto, col diritto del lavoratore a riprendere il lavoro e a ottenere le retribuzioni arretrate fino all'effettiva ricostruzione del rapporto (Pret. Milano 2/7/96, est. Peragallo, in D&L 1997, 98. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/6/96, est. Vitali, in D&L 1997, 98; Pret. Roma 20/7/96, est. Cannella, in D&L 1997, 306; Pret. Parma 27/11/98, est. Vezzosi, in D&L 1999, 329)
  2. In caso di nullità della clausola appositiva di un termine finale al rapporto di lavoro, la comunicazione da parte del datore di lavoro della scadenza del termine non è qualificabile come licenziamento, per cui l’azione giudiziaria di contestazione di tale comunicazione si configura come diretta unicamente all’accertamento della permanenza del rapporto di lavoro (Trib. Milano 26/4/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 781)
  3. L’atto con cui il datore di lavoro comunica la cessazione del rapporto alla scadenza del termine illegittimamente apposto ha valenza meramente conoscitiva e non è qualificabile come licenziamento, con conseguente inapplicabilità degli artt. 18 SL e 6 L. 15/7/66 n. 604 e con conseguente diritto al lavoratore a percepire le retribuzioni a far tempo dalla data di estromissione dal servizio, a prescindere da una formale messa in mora del datore di lavoro (Trib. Milano 17/4/99, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1999, 554. In senso conforme, v. Trib. Milano 30/4/99, pres. ed est. Gargiulo, in D&L 1999, 557; Trib. Milano 10/7/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 852)
  4. In caso di comunicazione della cessazione del rapporto per scadenza del termine illegittimamente apposto, non è applicabile l’art. 18 SL, ma in ogni caso spettano al lavoratore tutti gli importi che egli avrebbe percepito dalla data di estromissione sino a quella di riammissione in servizio, e ciò in quanto la sospensione della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro implica la permanenza del diritto alla retribuzione (Trib. Milano 20/1/99, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1999, 327)
  5. In caso di illegittimità dell’apposizione del termine con conseguente trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il recesso operato dal datore di lavoro per presunta scadenza del termine equivale a licenziamento, con conseguente applicabilità dell’art. 18 SL (Pret. Milano 30/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 550, n. Franceschinis, Sulla stagionaità nel rapporti di lavoro a tempo determinato)