LAVORO AUTONOMO / SUBORDINATO
A. Massime
- Lelemento caratterizzante il lavoro subordinato è il vincolo della
subordinazione, inteso come inserimento del lavoratore nellorganizzazione
dellimpresa in via continuativa e sistematica, nonché come esercizio di una
costante vigilanza del datore di lavoro sulloperato del lavoratore, mentre hanno
valore sussidiario altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del
compenso e losservanza di un determinato orario (Cass.1/10/97 n. 9606, est.
Putaturo, pres. Panzarani, in D&L 1998, 472)
- Carattere distintivo del rapporto di lavoro dipendente è la subordinazione, intesa come
posizione tecnico gerarchica in cui si trova il lavoratore in correlazione a un
potere direttivo del datore di lavoro che inerisce all'intrinseco svolgimento delle sue
prestazioni, mentre assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza
concreta normalmente una fattispecie di lavoro subordinato, quale l'inserimento
continuativo e sistematico del lavoratore, il vincolo di orario per l'esecuzione della
prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa e la stessa utilizzazione a opera
delle parti contraenti di un determinato nomen iuris (Pret. Milano 30/12/95, est.
Vitali, in D&L 1996, 428)
- Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro,
anche in presenza della qualificazione in via autonoma operata dalle parti, deve
attribuirsi rilevanza decisiva alla sussistenza del requisito della subordinazione da
accertarsi alla luce delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, con
la conseguenza che non possono ravvisarsi gli estremi del rapporto di agenzia, bensì
quelli del rapporto di lavoro subordinato, nell'attività svolta da alcuni venditori con
stabile inserimento della loro prestazione nell'organizzazione aziendale del datore di
lavoro, senza alcun rischio di impresa e nel rispetto delle direttive impartite dal datore
di lavoro (Pret. Torino 7/12/95, in D&L 1996, 694, n. SCORCELLI, Contratto
di agenzia e rapporto di lavoro subordinato)
- Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro,
può essere riconosciuto un ruolo rilevante alla volontà manifestata dalle parti al
momento dell'instaurazione del rapporto stesso, soprattutto in quei casi in cui la
prestazione del lavoratore sia di notevole valore intellettuale e/o professionale, il
lavoratore non sia persona sprovveduta né in posizione di inferiorità rispetto al datore
di lavoro sotto il profilo economico sociale culturale e il lavoratore
medesimo sia pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dalla qualificazione in
via autonoma del rapporto di lavoro in termini di perdita delle tutele e delle garanzie
connesse al rapporto di lavoro subordinato, talché le stesse possano considerarsi
ultronee rispetto alla reciproca soddisfazione degli scopi e degli interessi perseguiti
dalle parti (nella fattispecie, ai fini dell'accertamento della natura del rapporto di
lavoro intercorso tra una biologa e un centro di analisi mediche, è stata attribuita
rilevanza decisiva alla volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro autonomo
in considerazione del fatto che in concreto il rapporto non si è svolto con modalità che
potessero far presumere il superamento dell'originario intendimento delle parti attraverso
la realizzazione della subordinazione, non essendo state considerate tali la
corresponsione di un compenso mensile e l'utilizzazione da parte del lavoratore delle
strutture del datore di lavoro, in quanto compatibili anche con un rapporto di lavoro
autonomo (Pret. Pistoia 14/1/95, est. Amato, in D&L 1995, 631, nota SCORCELLI, Accertamento
della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e rilevanza della volontà
negoziale delle parti)
- Ai fini della decisione circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro deve
verificarsi, secondo la tesi c.d. tipologica della subordinazione, la ricorrenza di indici
che, in una valutazione di prevalenza, fondino un giudizio di approssimazione a una figura
tipica; nella fattispecie è stata affermata la natura subordinata del rapporto risultando
accertati i seguenti elementi: inserzione della prestazione nell'attività aziendale,
parziale svolgimento della prestazione stessa nei locali dell'azienda, continuità, orario
di lavoro sia pure elastico, eterodeterminazione, potere dispositivo nei confronti di
altri dipendenti, percezione di compenso fisso garantito (oltre che di una parte mobile)
(Pret. Milano 24/1/95, est. De Angelis, in D&L 1995, 635)
- Va ritenuta la natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro, ove sia
accertata lesistenza del vincolo di subordinazione, ricavabile, pur in presenza di
una certa flessibilità dellorario, dalla valutazione complessiva di una serie di
elementi di fatto sintomatici, quali la natura delle mansioni esercitate, la totale
assenza di rischio dimpresa e organizzazione imprenditoriale del prestatore,
linserimento nellorganizzazione imprenditoriale del datore con utilizzo
esclusivo di strumenti dal medesimo forniti, la retribuzione fissa mensile non correlata
al risultato del lavoro prestato, e la continuità e lesclusività della prestazione
(Pret. Parma 12/12/96, est. Federico, in D&L 1997, 616)
- Integra un rapporto di lavoro subordinato lattività svolta in qualità di
"aiuto istruttore sub" e animatore di un villaggio turistico, ove sia accertata
lesistenza del vincolo di subordinazione, ricavabile da una serie di
"indici" sintomatici quali: leterodirezione, intesa come soggezione del
lavoratore al potere direttivo della datrice di lavoro; la natura delle mansioni
esercitate; linserimento continuativo e sistematico nellorganizzazione
dellimpresa; le modalità di erogazione della retribuzione, comprovanti
lassenza di rischio dimpresa da parte del lavoratore, a nulla rilevando il
diverso nomen juris (nella specie: lavoro autonomo avente per oggetto prestazioni di
consulenza) concordato fra le parti (Trib. Roma 22/1/99, pres. ed est. Zecca, in D&L
1999, 590)
- In ipotesi di accertata natura subordinata di rapporto in realtà svoltosi alla stregua
di lavoro autonomo, con compenso pattuito in misura superiore ai minimi salariali del
corrispondente lavoro subordinato, compete al lavoratore la corresponsione del Tfr
maturato sui compensi percepiti, ma non la corresponsione di differenze retributive, posto
che il compenso convenuto per le prestazioni autonome deve intendersi pattuito come
interamente compensativo dellopera prestata (Pret. Parma 12/12/96, est. Federico, in
D&L 1997, 616)
- Nell'ipotesi in cui la natura subordinata del rapporto sia stata accertata in sede
giudiziale, il raffronto fra i compensi di fatto percepiti e quelli astrattamente previsti
dal CCNL applicabile deve condursi su base annua, con la conseguenza che le mensilità
aggiuntive previste dal CCNL non sono dovute ove risulti che, in tale arco di tempo, i
complessivi compensi percepiti siano stati superiori a quelli complessivi previsti dalla
contrattazione collettiva (Pret. Milano 24/1/95, est. De Angelis, in D&L 1995,
635)
- Le prestazioni lavorative fra conviventi, nell'ambito di una comunità familiare anche
di fatto (nella fattispecie l'asserito dipendente conviveva more uxorio con la
figlia dell'asserito datore di lavoro nell'abitazione di quest'ultimo) si presumono rese a
titolo gratuito, dovendosi ritenere espletate al di fuori di qualsiasi incontro di
volontà contrattuale e determinate da impulsi affettivi e dalla comunanza di interessi,
che escludono il carattere oneroso del rapporto; tale presunzione di gratuità può essere
superata dalla prova rigorosa, incombente sulla parte che sostiene l'esistenza del
rapporto di lavoro, circa i requisiti della subordinazione e della onerosità della
prestazione (Trib. Catania 24/10/94, pres. Pagano, est. Zappaia, in D&L 1995,
650)
- Lopera prestata in favore di un ente religioso da un ministro di culto,
espressione della propria vocazione e caratterizzata perciò dalla volontarietà, oltre
che dalla gratuità, non può configurare un rapporto di lavoro subordinato. Di questo
difetta infatti lessenziale elemento dello scambio fra prestazione e compenso,
essendo lattività unicamente finalizzata alledificazione della fede di
appartenenza e a soddisfare con ciò aspirazioni di natura spirituale (Pret. Roma 12/8/96,
est. Gaddi, in D&L 1997, 586, nota Balli)
- Né il contratto di società, né lesistenza del rapporto organico che lega
l'amministratore alla società, valgono a escludere la configurabilità di un rapporto di
lavoro subordinato fra amministratore e società, la cui sussistenza deve essere
verificata in concreto, sulla base degli indispensabili presupposti delloggettivo
svolgimento di attività estranee alle funzioni di amministratore e della ricorrenza della
subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa
dirigenziale (Cass. 7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in D&L 1997, 353)
- Pur essendovi compatibilità fra assunzione di una carica elettiva nellambito di
unassociazione sindacale e sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra
lassociazione stessa e leletto, non è qualificabile come attività di lavoro
subordinato lattività svolta da una dirigente sindacale che abbia svolto attività
quali sottoscrizione contratti, partecipazione ad assemblee, riunioni e trattative
sindacali con autonomia gestionale, organizzativa e decisionale (Pret. Parma 13/10/98,
est. Ferraù, in D&L 1999, 427)
- In
tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di
prestazione lavorativa da parte dellassociato e contratto di lavoro subordinato, la
riconducibilità del rapporto alluno o
allaltro degli schemi predetti esige unindagine del giudice del merito volta a
cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto,
degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il
primo implica lobbligo del rendiconto periodico dellassociante, mentre il
rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio
del generico potere dellassociante di impartire direttive ed istruzioni al
cointeressato (quali possono essere quelle relative allandamento generale
dellazienda e quindi allorario di lavoro e sostituzione momentanea degli
addetti ai vari reparti, connessi alla natura stessa dellattività economica
esercitata e quindi allapertura al pubblico) (Cass. 10/8/99, n. 8578, pres.
Maiorano, in Lavoro giur. 2000, pag. 943, con
nota di Collia , La natura subordinata del
rapporto di lavoro)