LAVORO AUTONOMO / SUBORDINATO


A. Massime

  1. L’elemento caratterizzante il lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, inteso come inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa in via continuativa e sistematica, nonché come esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull’operato del lavoratore, mentre hanno valore sussidiario altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l’osservanza di un determinato orario (Cass.1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres. Panzarani, in D&L 1998, 472)
  2. Carattere distintivo del rapporto di lavoro dipendente è la subordinazione, intesa come posizione tecnico – gerarchica in cui si trova il lavoratore in correlazione a un potere direttivo del datore di lavoro che inerisce all'intrinseco svolgimento delle sue prestazioni, mentre assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza concreta normalmente una fattispecie di lavoro subordinato, quale l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa e la stessa utilizzazione a opera delle parti contraenti di un determinato nomen iuris (Pret. Milano 30/12/95, est. Vitali, in D&L 1996, 428)
  3. Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, anche in presenza della qualificazione in via autonoma operata dalle parti, deve attribuirsi rilevanza decisiva alla sussistenza del requisito della subordinazione da accertarsi alla luce delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, con la conseguenza che non possono ravvisarsi gli estremi del rapporto di agenzia, bensì quelli del rapporto di lavoro subordinato, nell'attività svolta da alcuni venditori con stabile inserimento della loro prestazione nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, senza alcun rischio di impresa e nel rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro (Pret. Torino 7/12/95, in D&L 1996, 694, n. SCORCELLI, Contratto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato)
  4. Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, può essere riconosciuto un ruolo rilevante alla volontà manifestata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto stesso, soprattutto in quei casi in cui la prestazione del lavoratore sia di notevole valore intellettuale e/o professionale, il lavoratore non sia persona sprovveduta né in posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro sotto il profilo economico – sociale – culturale e il lavoratore medesimo sia pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dalla qualificazione in via autonoma del rapporto di lavoro in termini di perdita delle tutele e delle garanzie connesse al rapporto di lavoro subordinato, talché le stesse possano considerarsi ultronee rispetto alla reciproca soddisfazione degli scopi e degli interessi perseguiti dalle parti (nella fattispecie, ai fini dell'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso tra una biologa e un centro di analisi mediche, è stata attribuita rilevanza decisiva alla volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro autonomo in considerazione del fatto che in concreto il rapporto non si è svolto con modalità che potessero far presumere il superamento dell'originario intendimento delle parti attraverso la realizzazione della subordinazione, non essendo state considerate tali la corresponsione di un compenso mensile e l'utilizzazione da parte del lavoratore delle strutture del datore di lavoro, in quanto compatibili anche con un rapporto di lavoro autonomo (Pret. Pistoia 14/1/95, est. Amato, in D&L 1995, 631, nota SCORCELLI, Accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e rilevanza della volontà negoziale delle parti)
  5. Ai fini della decisione circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro deve verificarsi, secondo la tesi c.d. tipologica della subordinazione, la ricorrenza di indici che, in una valutazione di prevalenza, fondino un giudizio di approssimazione a una figura tipica; nella fattispecie è stata affermata la natura subordinata del rapporto risultando accertati i seguenti elementi: inserzione della prestazione nell'attività aziendale, parziale svolgimento della prestazione stessa nei locali dell'azienda, continuità, orario di lavoro sia pure elastico, eterodeterminazione, potere dispositivo nei confronti di altri dipendenti, percezione di compenso fisso garantito (oltre che di una parte mobile) (Pret. Milano 24/1/95, est. De Angelis, in D&L 1995, 635)
  6. Va ritenuta la natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro, ove sia accertata l’esistenza del vincolo di subordinazione, ricavabile, pur in presenza di una certa flessibilità dell’orario, dalla valutazione complessiva di una serie di elementi di fatto sintomatici, quali la natura delle mansioni esercitate, la totale assenza di rischio d’impresa e organizzazione imprenditoriale del prestatore, l’inserimento nell’organizzazione imprenditoriale del datore con utilizzo esclusivo di strumenti dal medesimo forniti, la retribuzione fissa mensile non correlata al risultato del lavoro prestato, e la continuità e l’esclusività della prestazione (Pret. Parma 12/12/96, est. Federico, in D&L 1997, 616)
  7. Integra un rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta in qualità di "aiuto istruttore sub" e animatore di un villaggio turistico, ove sia accertata l’esistenza del vincolo di subordinazione, ricavabile da una serie di "indici" sintomatici quali: l’eterodirezione, intesa come soggezione del lavoratore al potere direttivo della datrice di lavoro; la natura delle mansioni esercitate; l’inserimento continuativo e sistematico nell’organizzazione dell’impresa; le modalità di erogazione della retribuzione, comprovanti l’assenza di rischio d’impresa da parte del lavoratore, a nulla rilevando il diverso nomen juris (nella specie: lavoro autonomo avente per oggetto prestazioni di consulenza) concordato fra le parti (Trib. Roma 22/1/99, pres. ed est. Zecca, in D&L 1999, 590)
  8. In ipotesi di accertata natura subordinata di rapporto in realtà svoltosi alla stregua di lavoro autonomo, con compenso pattuito in misura superiore ai minimi salariali del corrispondente lavoro subordinato, compete al lavoratore la corresponsione del Tfr maturato sui compensi percepiti, ma non la corresponsione di differenze retributive, posto che il compenso convenuto per le prestazioni autonome deve intendersi pattuito come interamente compensativo dell’opera prestata (Pret. Parma 12/12/96, est. Federico, in D&L 1997, 616)
  9. Nell'ipotesi in cui la natura subordinata del rapporto sia stata accertata in sede giudiziale, il raffronto fra i compensi di fatto percepiti e quelli astrattamente previsti dal CCNL applicabile deve condursi su base annua, con la conseguenza che le mensilità aggiuntive previste dal CCNL non sono dovute ove risulti che, in tale arco di tempo, i complessivi compensi percepiti siano stati superiori a quelli complessivi previsti dalla contrattazione collettiva (Pret. Milano 24/1/95, est. De Angelis, in D&L 1995, 635)
  10. Le prestazioni lavorative fra conviventi, nell'ambito di una comunità familiare anche di fatto (nella fattispecie l'asserito dipendente conviveva more uxorio con la figlia dell'asserito datore di lavoro nell'abitazione di quest'ultimo) si presumono rese a titolo gratuito, dovendosi ritenere espletate al di fuori di qualsiasi incontro di volontà contrattuale e determinate da impulsi affettivi e dalla comunanza di interessi, che escludono il carattere oneroso del rapporto; tale presunzione di gratuità può essere superata dalla prova rigorosa, incombente sulla parte che sostiene l'esistenza del rapporto di lavoro, circa i requisiti della subordinazione e della onerosità della prestazione (Trib. Catania 24/10/94, pres. Pagano, est. Zappaia, in D&L 1995, 650)
  11. L’opera prestata in favore di un ente religioso da un ministro di culto, espressione della propria vocazione e caratterizzata perciò dalla volontarietà, oltre che dalla gratuità, non può configurare un rapporto di lavoro subordinato. Di questo difetta infatti l’essenziale elemento dello scambio fra prestazione e compenso, essendo l’attività unicamente finalizzata all’edificazione della fede di appartenenza e a soddisfare con ciò aspirazioni di natura spirituale (Pret. Roma 12/8/96, est. Gaddi, in D&L 1997, 586, nota Balli)
  12. Né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono a escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra amministratore e società, la cui sussistenza deve essere verificata in concreto, sulla base degli indispensabili presupposti dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni di amministratore e della ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale (Cass. 7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in D&L 1997, 353)
  13. Pur essendovi compatibilità fra assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’associazione sindacale e sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra l’associazione stessa e l’eletto, non è qualificabile come attività di lavoro subordinato l’attività svolta da una dirigente sindacale che abbia svolto attività quali sottoscrizione contratti, partecipazione ad assemblee, riunioni e trattative sindacali con autonomia gestionale, organizzativa e decisionale (Pret. Parma 13/10/98, est. Ferraù, in D&L 1999, 427)
  14. In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato, la riconducibilità del rapporto all’uno  o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice del merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante, mentre il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato (quali possono essere quelle relative all’andamento generale dell’azienda e quindi all’orario di lavoro e sostituzione momentanea degli addetti ai vari reparti, connessi alla natura stessa dell’attività economica esercitata e quindi all’apertura al pubblico) (Cass. 10/8/99, n. 8578, pres. Maiorano, in Lavoro giur. 2000, pag. 943, con nota di Collia , La natura subordinata del rapporto di lavoro)