LAVORO A TEMPO PARZIALE
- La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a part time
determina, ai sensi dell'art. 1419 c. 1 c.c., la nullità parziale dello stesso,
normalmente limitata pertanto alla relativa clausola, cui consegue, ex art. 36 Cost. e
2099 c. 2 c.c., in ragione della mancata valida predeterminazione della collocazione
temporale dell'orario di lavoro nella giornata, un'integrazione retributiva parametrata
sulla disponibilità effettivamente offerta dal lavoratore, eccedente le ore lavorate
(Trib. Torino 17/3/95, pres. Parnisari, est. Rossi, in D&L 1995, 937)
- Il contratto di lavoro a tempo parziale, nel quale la collocazione temporale della
prestazione lavorativa nell'ambito della giornata (ovvero della settimana o del mese o
dell'anno) dipenda, non da criteri oggettivi, bensì dal mero arbitrio del datore di
lavoro, è nullo e si converte in contratto a tempo pieno (Pret. Parma 14/8/95, est.
Ferraù, in D&L 1996, 434)
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale l'orario giornaliero, già stabilito nel
contratto individuale, non può essere legittimamente modificato in via unilaterale dal
datore di lavoro; né tale modifica può essere legittimamente attuata mediante accordi
stipulato da organizzazione sindacale non autorizzatavi con esplicito mandato (Pret.
Milano 29/4/95, est. Frattin, in D&L 1995, 957)
- Poiché nel rapporto di lavoro subordinato entrambe le parti sono vincolate al rispetto
del concordato programma della prestazione lavorativa, al datore non è consentita una
modifica unilaterale dell'orario di lavoro prescelto, in virtù del suo potere
organizzativo dell'attività aziendale; pertanto per la trasformazione del rapporto a
tempo parziale in rapporto a tempo pieno è necessario il mutuo consenso delle parti e, al
riguardo, non è sufficiente la semplice disponibilità del dipendente ad accettare il
tempo pieno, ove essa sia stata manifestata solo come alternativa alla risoluzione del
rapporto (Pret. Milano 18/10/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 379)
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, laddove si sia provveduto a determinare ab
initio la dislocazione temporale della prestazione lavorativa, la distribuzione
dell'orario di lavoro, in qualità di elemento essenziale del contratto, non può essere
modificata unilateralmente dall'amministrazione (Trib. Larino 9/9/99, pres. Sanarico, Est.
Cordisco, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 101, con nota di Alaimo, Diritto di
variazione dell'orario e "clausole elastiche" nel part-time: al banco di prova
nel settore pubblico le soluzioni applicate nel pivato)
- La mancata predeterminazione contrattuale della collocazione delle ore di lavoro nella
giornata nel contratto di lavoro part time e la connessa pretesa datoriale di
decidere tale collocazione settimana per settimana, in corso di rapporto, non determina la
nullità del part time, ma concreta un inadempimento del datore di lavoro a
un'obbligazione essenziale, con conseguente obbligo di questi di risarcire al lavoratore
il danno derivatone in termini di riduzione di disponibilità di tempo libero (Trib.
Firenze 22/3/94, pres. ed est. Stanzani, in D&L 1995, 121)
- Un rapporto di lavoro subordinato formalmente a tempo parziale va qualificato come a
tempo pieno laddove le concrete modalità di svolgimento del rapporto risultino essere
quelle tipiche del contratto di lavoro a tempo pieno senza che al riguardo possa essere
attribuita rilevanza alcuna alle formalità e cautele previste dallart. 5,
L.18/12/84 n. 863 in quanto inapplicabili alla trasformazione del contratto da tempo
parziale a tempo pieno (Pret. Milano 11/7/98, est. Marasco, in D&L 1998, 1011)
- In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto
dallart. 5 DL 30/10/84 n. 726, convertito nella L.19/12/84 n. 863, a favore del
lavoratore a tempo parziale per lipotesi di nuova assunzione a tempo pieno, il
lavoratore ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi
dellart. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno, in misura pari alle differenze
retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del trattamento economico
corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno, nel periodo compreso tra la data
della nuova assunzione e quella del dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso
(Pret. Milano 20/2/98, est. Frattin, in D&L 1998, 1009)
- In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto
dall'art. 5 c. 3 bis DL 726/84, convertito nella L. 863/84, a favore del lavoratore a
tempo parziale per l'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, il lavoratore a tempo
parziale ha diritto a ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale
in misura pari alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del
trattamento economico corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno nel periodo
compreso tra la data delle nuove assunzioni e quella del dispositivo della sentenza di
accoglimento del ricorso (Pret. Siracusa 5/12/94, est. Carlesso, in D&L 1995,
622, nota SCORCELLI, Lavoro a tempo parziale e diritto di precedenza del lavoratore
part time nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno)
- La retribuzione complessiva è costituita dal prodotto tra valore specifico della
prestazione lavorativa e quantità della medesima, cosicché la riduzione della quantità
della prestazione e, cioè, dell'orario di lavoro, determina una proporzionale riduzione
della retribuzione complessiva in tutte le sue componenti compresi gli scatti di
anzianità (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva
riconosciuto il diritto del lavoratore con contratto a tempo parziale a percepire per
intero gli scatti di anzianità maturati nel periodo in cui il rapporto era a tempo pieno,
in base al rilievo che gli scatti di anzianità retribuirebbero direttamente l'esperienza
complessiva maturata dal lavoratore) (Cass. 24/11/99 n. 13093, in Mass. Giur. lav.
2000, pag. 234, con nota di Sbrocca, Passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e
aumenti di anzianità " pregressi")
- Lart. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726 convertito in L. 19/12/84 n. 863 in
forza del quale lammontare della pensione deve essere calcolato tenendo conto per
lintero dellanzianità inerente i periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente allorario effettivamente svolto per lanzianità inerente i
periodi di lavoro a tempo parziale configura un sistema di calcolo della pensione
complessivamente più favorevole per il lavoratore a orario ridotto e trova applicazione
sia in caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno a part-time, sia nei casi di
rapporti sorti sin dallinizio a tempo parziale; così interpretata, la norma è
costituzionalmente legittima e deve pertanto essere rigettata la relativa eccezione
sollevata con riferimento agli artt. 38, 2° comma, e 3 Cost. (Corte Cost. 28/5/99 n. 202,
pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)
- E costituzionalmente legittimo lart. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726
convertito in L. 19/12/84 n. 863, nella parte in cui dispone che il più favorevole
sistema di calcolo pensionistico ivi previsto trovi applicazione solo per i periodi di
lavoro successivi allentrata in vigore della legge; rientra infatti nella
discrezionalità del legislatore fissare termini di decorrenza per determinati benefici,
salvo il solo limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà (Corte Cost. 28/5/99
n. 202, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)
- Nel caso di licenziamento per eccessiva morbilità di lavoratore a tempo parziale, il
periodo di comporto applicabile è, in assenza di regola contrattuale collettiva
specifica, quello previsto dalla disciplina collettiva per i lavoratori a tempo pieno
qualora si tratti di part-time orizzontale, cioè con orario ridotto ma uniforme per tutti
i giorni, dovendo invece, il periodo stesso qualora si tratti di part-time verticale e
cioè con orario normale per alcuni mesi dell'anno o per alcune settimane al mese, essere
determinato dal giudice, eventualmente con ricorso alle fonti sussidiarie degli usi e
dell'equità di cui all'art. 2110 c.c., diminuendo la durata prevista per i lavoratori a
tempo pieno in proporzione alla quantità della prestazione, in modo che, avuto riguardo
alla particolarità del rapporto, resti salva la causa del contratto e sia mantenuto
costante l'equilibrio di scambio tra prestazione e contro prestazione, con l'osservanza
dei limiti derivanti dall'art. 1464 c.c. (nella specie si trattava di part-time
orizzontale) (Cass. 14/12799 n. 14065, in Foro it. 2000, pag. 52)
- Al
contratto di lavoro a tempo parziale che abbia trovato esecuzione nonostante la nullità
per difetto di forma scritta non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione
previdenziale posta dallart. 5, 5° comma , del d.l. 30/10/84, n. 726, convertito in
legge 19/12/84, n. 863, ma deve invece essere applicato il regime ordinario di
contribuzione di cui al d.l. 9/10/89, n. 338, convertito in l. 7/12/89, n. 389, in tema di
limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 2/12/99, n. 13445,
pres. Mileo, in Argomenti dir. lav. 2000,
pag. 410)
- Al
contratto di lavoro a tempo parziale nullo per difetto di forma trova applicazione la
disciplina previdenziale definita dallart. 5, 5° comma , del d.l. 30/10/84, n. 726,
convertito in legge 19/12/84, n. 863 anziché il regime ordinario di contribuzione che
impone il rispetto dei minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini
contributivi (Cass. 29/12/99, n. 14692, pres. Sciarelli, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 407)