LAVORO A TEMPO PARZIALE

  1. La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a part – time determina, ai sensi dell'art. 1419 c. 1 c.c., la nullità parziale dello stesso, normalmente limitata pertanto alla relativa clausola, cui consegue, ex art. 36 Cost. e 2099 c. 2 c.c., in ragione della mancata valida predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro nella giornata, un'integrazione retributiva parametrata sulla disponibilità effettivamente offerta dal lavoratore, eccedente le ore lavorate (Trib. Torino 17/3/95, pres. Parnisari, est. Rossi, in D&L 1995, 937)
  2. Il contratto di lavoro a tempo parziale, nel quale la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata (ovvero della settimana o del mese o dell'anno) dipenda, non da criteri oggettivi, bensì dal mero arbitrio del datore di lavoro, è nullo e si converte in contratto a tempo pieno (Pret. Parma 14/8/95, est. Ferraù, in D&L 1996, 434)
  3. Nel contratto di lavoro a tempo parziale l'orario giornaliero, già stabilito nel contratto individuale, non può essere legittimamente modificato in via unilaterale dal datore di lavoro; né tale modifica può essere legittimamente attuata mediante accordi stipulato da organizzazione sindacale non autorizzatavi con esplicito mandato (Pret. Milano 29/4/95, est. Frattin, in D&L 1995, 957)
  4. Poiché nel rapporto di lavoro subordinato entrambe le parti sono vincolate al rispetto del concordato programma della prestazione lavorativa, al datore non è consentita una modifica unilaterale dell'orario di lavoro prescelto, in virtù del suo potere organizzativo dell'attività aziendale; pertanto per la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno è necessario il mutuo consenso delle parti e, al riguardo, non è sufficiente la semplice disponibilità del dipendente ad accettare il tempo pieno, ove essa sia stata manifestata solo come alternativa alla risoluzione del rapporto (Pret. Milano 18/10/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 379)
  5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, laddove si sia provveduto a determinare ab initio la dislocazione temporale della prestazione lavorativa, la distribuzione dell'orario di lavoro, in qualità di elemento essenziale del contratto, non può essere modificata unilateralmente dall'amministrazione (Trib. Larino 9/9/99, pres. Sanarico, Est. Cordisco, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 101, con nota di Alaimo, Diritto di variazione dell'orario e "clausole elastiche" nel part-time: al banco di prova nel settore pubblico le soluzioni applicate nel pivato)
  6. La mancata predeterminazione contrattuale della collocazione delle ore di lavoro nella giornata nel contratto di lavoro part – time e la connessa pretesa datoriale di decidere tale collocazione settimana per settimana, in corso di rapporto, non determina la nullità del part – time, ma concreta un inadempimento del datore di lavoro a un'obbligazione essenziale, con conseguente obbligo di questi di risarcire al lavoratore il danno derivatone in termini di riduzione di disponibilità di tempo libero (Trib. Firenze 22/3/94, pres. ed est. Stanzani, in D&L 1995, 121)
  7. Un rapporto di lavoro subordinato formalmente a tempo parziale va qualificato come a tempo pieno laddove le concrete modalità di svolgimento del rapporto risultino essere quelle tipiche del contratto di lavoro a tempo pieno senza che al riguardo possa essere attribuita rilevanza alcuna alle formalità e cautele previste dall’art. 5, L.18/12/84 n. 863 in quanto inapplicabili alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno (Pret. Milano 11/7/98, est. Marasco, in D&L 1998, 1011)
  8. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall’art. 5 DL 30/10/84 n. 726, convertito nella L.19/12/84 n. 863, a favore del lavoratore a tempo parziale per l’ipotesi di nuova assunzione a tempo pieno, il lavoratore ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno, in misura pari alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del trattamento economico corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno, nel periodo compreso tra la data della nuova assunzione e quella del dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso (Pret. Milano 20/2/98, est. Frattin, in D&L 1998, 1009)
  9. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza previsto dall'art. 5 c. 3 bis DL 726/84, convertito nella L. 863/84, a favore del lavoratore a tempo parziale per l'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale in misura pari alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire in ragione del trattamento economico corrispondente al contratto di lavoro a tempo pieno nel periodo compreso tra la data delle nuove assunzioni e quella del dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso (Pret. Siracusa 5/12/94, est. Carlesso, in D&L 1995, 622, nota SCORCELLI, Lavoro a tempo parziale e diritto di precedenza del lavoratore part – time nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno)
  10. La retribuzione complessiva è costituita dal prodotto tra valore specifico della prestazione lavorativa e quantità della medesima, cosicché la riduzione della quantità della prestazione e, cioè, dell'orario di lavoro, determina una proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le sue componenti compresi gli scatti di anzianità (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore con contratto a tempo parziale a percepire per intero gli scatti di anzianità maturati nel periodo in cui il rapporto era a tempo pieno, in base al rilievo che gli scatti di anzianità retribuirebbero direttamente l'esperienza complessiva maturata dal lavoratore) (Cass. 24/11/99 n. 13093, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 234, con nota di Sbrocca, Passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e aumenti di anzianità " pregressi")
  11. L’art. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726 convertito in L. 19/12/84 n. 863 – in forza del quale l’ammontare della pensione deve essere calcolato tenendo conto per l’intero dell’anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto per l’anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo parziale – configura un sistema di calcolo della pensione complessivamente più favorevole per il lavoratore a orario ridotto e trova applicazione sia in caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno a part-time, sia nei casi di rapporti sorti sin dall’inizio a tempo parziale; così interpretata, la norma è costituzionalmente legittima e deve pertanto essere rigettata la relativa eccezione sollevata con riferimento agli artt. 38, 2° comma, e 3 Cost. (Corte Cost. 28/5/99 n. 202, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)
  12. E’ costituzionalmente legittimo l’art. 5, 11° comma, DL 30/10/84 n. 726 convertito in L. 19/12/84 n. 863, nella parte in cui dispone che il più favorevole sistema di calcolo pensionistico ivi previsto trovi applicazione solo per i periodi di lavoro successivi all’entrata in vigore della legge; rientra infatti nella discrezionalità del legislatore fissare termini di decorrenza per determinati benefici, salvo il solo limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà (Corte Cost. 28/5/99 n. 202, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 487)
  13. Nel caso di licenziamento per eccessiva morbilità di lavoratore a tempo parziale, il periodo di comporto applicabile è, in assenza di regola contrattuale collettiva specifica, quello previsto dalla disciplina collettiva per i lavoratori a tempo pieno qualora si tratti di part-time orizzontale, cioè con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni, dovendo invece, il periodo stesso qualora si tratti di part-time verticale e cioè con orario normale per alcuni mesi dell'anno o per alcune settimane al mese, essere determinato dal giudice, eventualmente con ricorso alle fonti sussidiarie degli usi e dell'equità di cui all'art. 2110 c.c., diminuendo la durata prevista per i lavoratori a tempo pieno in proporzione alla quantità della prestazione, in modo che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti salva la causa del contratto e sia mantenuto costante l'equilibrio di scambio tra prestazione e contro prestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti dall'art. 1464 c.c. (nella specie si trattava di part-time orizzontale) (Cass. 14/12799 n. 14065, in Foro it. 2000, pag. 52)
  14. Al contratto di lavoro a tempo parziale che abbia trovato esecuzione nonostante la nullità per difetto di forma scritta non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale posta dall’art. 5, 5° comma , del d.l. 30/10/84, n. 726, convertito in legge 19/12/84, n. 863, ma deve invece essere applicato il regime ordinario di contribuzione di cui al d.l. 9/10/89, n. 338, convertito in l. 7/12/89, n. 389, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 2/12/99, n. 13445, pres. Mileo, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 410)
  15. Al contratto di lavoro a tempo parziale nullo per difetto di forma trova applicazione la disciplina previdenziale definita dall’art. 5, 5° comma , del d.l. 30/10/84, n. 726, convertito in legge 19/12/84, n. 863 anziché il regime ordinario di contribuzione che impone il rispetto dei minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 29/12/99, n. 14692, pres. Sciarelli, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 407)