CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
A. In genere B. Procedura sindacale C. Criteri di scelta D. Rotazione E. Casistica F. Condotta antisindacale
A. In genere
- Avverso i provvedimenti di sospensione in CIGS è esperibile il ricorso ex art. 700 cpc,
sussistendo il periculum in mora sia sotto il profilo del danno patrimoniale subito
dal lavoratore sospeso che della lesione del diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4
Cost., insuscettibile di risarcimento del danno per equivalente (Trib. Roma 31/3/95, pres.
Zecca, est. Pecora, in D&L 1995, 907, nota BORALI)
- E' illegittima la sospensione in CIGS del lavoratore che sia stato individuato senza
tenere conto della complessiva attività del reparto o ufficio cui era addetto e senza una
comparazione delle singole posizioni lavorative che abbia avuto riguardo non solo alle
esigenze produttive ma anche agli altri criteri previsti dall'ordinamento (Pret. Milano
23/12/95, est. Canosa, in D&L 1996, 451)
- Costituisce violazione delle <<clausole di rientro>> oltre che dei principi
di correttezza e buona fede inviare una lavoratrice a un corso di riqualificazione di
assoluta pretestuosità e inutilità formativa, al termine del periodo di sospensione in
CIGS; ne consegue il diritto al rientro in servizio avendo l'azienda con il suo
comportamento concretizzato un inadempimento degli obblighi derivanti da accordi sindacali
(Pret. Napoli 22/2/96, est. Pancaro, in D&L 1996, 711, nota QUATTROMINI)
- Non sussiste il nesso causale tra la sospensione in CIGS e l'invocata ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale, peraltro genericamente riferita a tutte le società del
gruppo, ove risultino in espansione i settori cui ineriscono le mansioni del lavoratore,
permangano le sue funzioni e si ricerchi nuovo personale per posizioni di lavoro analoghe;
consegue l'ordine di reimmissione in servizio e il pagamento, in favore del lavoratore,
delle differenze retributive fra stipendio pieno e trattamento di CIGS per il periodo in
cui ha avuto luogo la sospensione (Pret. Milano 19/1/95, est. Martello, in D&L
1995, 619)
- Ove non sussista una valida causa di risoluzione del rapporto di lavoro, deve ritenersi
illegittima la mancata riammissione in servizio del lavoratore al termine del periodo di
CIGS e questi, pertanto, ha diritto a essere reintegrato in via d'urgenza nel posto di
lavoro (Pret. Milano 20/2/95, est. Sala, in D&L 1995, 621)
- E' illegittima l'ammissione alla CIG disposta in considerazione della mera inadempienza
della ditta committente e obbligata alla fornitura delle materie prime, senza alcuna
correlazione con una temporanea crisi produttiva di settore o di mercato (TAR Toscana,
pres. ed est. Berruti, in D&L 1995, 147)
- La Cigs prescinde, per la sua stessa ratio, dalla soppressione di posti di
lavoro, pertanto, non vi è mancanza di coerenza tra la singola sospensione e la causa
integrabile, quandanche il posto del lavoratore sospeso non sia soppresso, ma
attribuito ad altro lavoratore (Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L
1997, 569)
- Se la "causa integrabile" non è riferibile al posto di lavoro legittimamente
occupato dal dipendente sospeso, la collocazione in Cig è illegittima e consegue a favore
del lavoratore la riammissione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nella
misura della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e la retribuzione
piena spettante (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579)
- Il mancato intervento di autorizzazione della Cig rende illegittima la sospensione del
lavoratore (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579)
- Nel caso di esubero di personale avente carattere strutturale e non temporaneo, è
illegittimo il ricorso alla procedura di Cigs, ex art. 1 L. 23/7/91 n. 223, anziché a
quella di mobilità, di cui allart. 4 della legge citata, non potendo tale procedura
essere utilizzata per gestire espulsioni definitive dei lavoratori (nella fattispecie,
erano stati collocati in Cigs lavoratori scelti in quanto dotati dei requisiti necessari
per accedere, allesito della Cigs, a un trattamento di quiescenza) (Pret. Milano
31/10/98, est. Negri della Torre, in D&L 1999, 87)
- Il ricorso alla Cig per far fronte a esigenze non di carattere temporaneo, dovute a
eventi transitori, bensì a una strutturale insufficienza di fatturato è da considerarsi
illegittimo (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579)
- Dallinadempimento allordine di reintegrazione ex art. 18 SL per avere il
datore di lavoro adibito il lavoratore a ununità produttiva diversa da quella cui
era addetto precedentemente allintimazione del licenziamento, consegue
lillegittimità della sospensione in Cigs del lavoratore disposta in considerazione
della sua assegnazione a tale diversa unità produttiva e il diritto del lavoratore a
ottenere, a titolo di risarcimento dei danni, la differenza tra la normale retribuzione a
lui spettante e il minor trattamento percepito (Pret. Milano 20/12/97, est. Muntoni, in D&L
1998, 451)
B. Procedura sindacale
- È illegittima la sospensione dal lavoro disposta dal datore di lavoro per
lintervento straordinario di integrazione salariale ove questultimo che
tale intervento abbia richiesto per attuare un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di
personale abbia da una parte escluso di adottare il criterio della rotazione e
daltra parte non abbia adempiuto lonere prescritto dal settimo comma
dellart. 1, L. 23/7/91 n. 223, omettendo di comunicare previamente e quindi
anche di assoggettare allesame congiunto previsto dallart. 5, L. 20/5/75 n.
164 altri e diversi criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (Cass.
17/3/98 n. 2882, pres. Nuovo, est. Amoroso, in D&L 1998, 645, n. FRANCESCHINIS,
La retromarcia della Cassazione sulle violazioni formali nella procedura di concessione
della Cig)
- E' illegittima la sospensione dal lavoro per messa in cassa integrazione guadagni
straordinaria nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare alle
organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto previsto dall'art. 5 L. 164/75, gli
specifici criteri, anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori da
sospendere (Cass. S.U. 11/5/00 n. 302, in Foro it. 2000, pag. 2156)
- E' illegittima la collocazione del lavoratore in CIGS che sia stata disposta in
violazione dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare, ex art. 1 c. 7 L. 223/91, i
criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (Pret. Milano 20/3/96, est.
Frattin, in D&L 1996, 943. Vedi anche sotto la voce Condotta antisindacale,
n. 1. In senso conforme, v. Pret. Milano 8/1/96, ivi1996, 404; Pret. Milano
10/6/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 912; Pret. Milano 9/1/95, est. Martello,
in D&L 1995, 579; Pret. Milano 14/11/94, est. Frattin, in D&L 1995,
329; Pret. Milano 17/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 117; Pret. Milano 4/5/96,
est. Cincotti, in D&L 1997, 89; Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L
1997, 569; Pret. Milano 17/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 325)
- E' illegittima la collocazione del lavoratore in CIGS qualora sia stata omessa la
preventiva comunicazione dei motivi ostativi alla rotazione ex art. 1 c. 8 stessa legge
(Pret. Milano 20/3/96, est. Frattin, in D&L 1996, 943. In senso conforme, v.
Pret. Milano 4/5/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 89. Vedi anche sotto la voce Condotta
antisindacale, n. 1. In senso contrario, v. Pret. Milano 14/11/95, ivi 1996,
407)
- La violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di informazione in ordine ai
criteri di scelta del personale da collocare in CIGS, di cui all'art. 1 c. 7 L. 223/91,
non comporta l'illegittimità della sospensione in CIGS disposta nei confronti del singolo
lavoratore (Trib. Milano 16/11/94, pres. Mannacio, est. Ruiz, in D&L 1995, 330,
con nota redazionale)
- Le generiche indicazioni con cui le parti si danno reciprocamente atto di avere
espletato la procedura di consultazione sindacale non valgono a riconoscere validità a
una procedura in cui la preventiva comunicazione dei criteri di scelta e dei motivi non
sia stata, in realtà, effettuata (Pret. Milano 9/1/95, est. Martello, in D&L
1995, 579)
- Le modalità della rotazione, di cui all'art. 1 c. 7 e 8 L. 223/91, devono essere
comunicate al sindacato solo se il datore di lavoro intenda adottare la rotazione; in caso
contrario, i motivi ostativi alla rotazione devono essere indicati nel programma da
presentare al Cipi e non anche al sindacato nel corso della procedura sindacale preventiva
(Trib. Milano 16/11/94, pres. Mannacio, est. Ruiz, in D&L 1995, 330, con nota
redazionale)
- Alle sospensioni dei dipendenti da imprese di spedizione internazionale, dei magazzini
generali e degli spedizionieri doganali, introdotte dal DL 21/6/93 n. 199, convertito
nella L. 9/8/93 n. 293, non si possono applicare le regole di cui allart. 1, L.
23/7/91 n. 223 e, in particolare, lobbligo di comunicare i criteri di scelta e i
motivi ostativi alla rotazione dei lavoratori sospesi, stante linterpretazione
autentica fornita dallart. 5, 13° comma, DL 16/5/94 n. 299, convertito in L.
19/7/94 n. 451 (Trib. Milano 30/7/97, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L
1998, 102)
C. Criteri di scelta
- In ipotesi di intervento della CIGS, ove non sussistano accordi sindacali circa i
criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, il datore di lavoro deve
rispettare, al riguardo, le esigenze di correttezza e buona fede; tali esigenze risultano
violate e a ciò consegue la condanna del datore di lavoro al risarcimento del
danno nella misura delle relative differenze retributive qualora non siano stati
applicati, in concorso tra di loro, i criteri di scelta previsti dall'art. 5 c. 1 L.
223/91, esprimenti un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi dell'impresa e
dei lavoratori anche in tema di collocazione in CIGS (Pret. Milano 8/1/96, est. Negri
della Torre, in D&L 1996, 393)
- Nella scelta dei lavoratori da collocare in Cigs, il datore di lavoro deve attenersi ai
criteri individuati ai sensi dellart. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n. 223, da applicarsi
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, risultando pertanto illegittimo,
per contrasto con tali principi, il comportamento del datore di lavoro che, dopo aver
indicato i reparti nellambito dei quali sarebbero stati individuati i lavoratori da
sospendere, abbia effettuato numerosi trasferimenti dei lavoratori addetti a tali reparti,
di fatto modificando la situazione cui i suddetti criteri dovevano essere applicati (Pret.
Milano 31/10/98, est. Negri della Torre, in D&L 1999, 87)
- Ai fini dell'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc richiesto avverso
la sospensione in CIGS di un lavoratore, sussiste il fumus boni iuris nel caso in
cui il datore di lavoro non abbia assolto all'obbligo, che grava sullo stesso, di provare
la corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere individuati in
sede di accordo sindacale (Trib. Roma 31/3/95, pres. Zecca, est. Pecora, in D&L
1995, 907, nota BORALI)
- È ammessa la verifica in sede giudiziale del corretto uso del potere imprenditoriale
nella scelta dei lavoratori da sospendere, sia in riferimento ai c.d. "limiti
interni" che a quelli "esterni" (Trib. Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est.
de Angelis, in D&L 1997, 567)
- Lonere probatorio circa lapplicazione dei criteri di scelta concordati per
la sospensione in Cigs grava sul datore di lavoro, spettando al dipendente solo di provare
lesistenza dellaccordo con i criteri relativi e, attraverso la sospensione,
lalterazione del fisiologico funzionamento del rapporto; il mancato assolvimento di
tale onere da parte dellimprenditore rileva sul piano dellinadempimento delle
obbligazioni scaturenti dallaccordo e comporta un risarcimento del danno da
quantificarsi nella differenza tra retribuzione che sarebbe stata percepita e integrazione
salariale (Trib. Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997,
567)
D. Rotazione
- La disciplina delle sospensioni in CIGS prevista dall'art. 1, c. 7 e 8 L. 223/91 impone
in via di principio il criterio della rotazione, quale dovere del datore di lavoro e
diritto dei singoli dipendenti sospesi, salvo vi ostino ragioni di ordine tecnico
organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza dell'impresa
(Pret. Milano 20/10/95, in D&L 1996, 406, nota Mazzone. In senso contrario, v.
Pret. Milano 14/11/95, ivi 1996, 407)
- La disciplina delle sospensioni in Cigs impone, salve ragioni imprenditoriali
prevalenti, il criterio della rotazione quale manifestazione dellobbligo datoriale
di gestire con correttezza e buona fede la dinamica del rapporto contrattuale; pertanto,
la mancata adozione comporta la condanna al risarcimento del danno, ex artt. 1218 ss.
c.c., per inadempimento contrattuale nei confronti del lavoratore, nella misura di una
percentuale delle differenze retributive tra quanto il lavoratore avrebbe percepito a
titolo di retribuzione, ove avesse avuto la possibilità di ruotare equamente con altri, e
quanto invece percepito come integrazione salariale (Pret. Frosinone 2/10/96, est.
Cianfrocca, in D&L 1997, 569)
- Ai sensi dellart. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n. 223, in ordine alla rotazione del
personale sospeso in Cigs, il datore di lavoro è tenuto a informare le Rsa in modo
dettagliato ed esauriente circa i meccanismi di rotazione, pena lillegittimità del
provvedimento di sospensione in Cassa (Trib. Busto Arsizio 17 dicembre 1998, pres. Bruni,
est. Pattumelli, in D&L 1999, 321, n. Quadrio)
- In materia di intervento straordinario di integrazione salariale, il meccanismo della
rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità
produttiva interessata dalle sospensioni, ove non impedito da documentati e dimostrati
ostacoli inseriti e specificati nel programma aziendale, ai sensi dell'art. 1 c. 8 L.
223/91, va ex lege riferito a tutto il personale dell'unità produttiva e non già
solo a un reparto o settore aziendale che la stessa impresa ha individuato; pertanto va
dichiarata illegittima la sospensione in CIGS del lavoratore, con conseguente condanna
dell'azienda a riammettere in servizio il lavoratore stesso, ove venga accertata la sua
fungibilità con altro personale aziendale con lavoro analogo e professionalità omogenea
(Pret. Milano 11/11/94, est. Chiavassa, in D&L 1995, 337)
- La violazione della regola della rotazione dei lavoratori in CIGS comporta il
risarcimento del danno sofferto dal lavoratore in misura pari alla retribuzione perduta a
causa dell'illegittima sospensione (nella fattispecie, è stata rigettata la domanda del
lavoratore diretta a ottenere anche la reintegrazione sul rilievo che il lavoratore dopo
la proposizione del ricorso era stato nuovamente sospeso a seguito di una nuova procedura
di CIGS) (Pret. Milano 15/4/95, est,. Atanasio, in D&L 1995, 997)
- Il lavoratore sospeso dal lavoro e collocato in Cigs in forza del meccanismo della
rotazione ha il diritto di essere reinserito nellattività lavorativa, nonché al
risarcimento del danno, rappresentato dal differenziale tra la retribuzione che gli
sarebbe spettata e il trattamento di Cigs ricevuto (nella fattispecie, è stato ritenuto
che il lavoratore "reinserito" non diventa titolare del diritto alla
conservazione del posto di lavoro, così da rimanere escluso dai successivi interventi di
Cigs, con la conseguenza che lo stesso lavoratore potrà essere nuovamente sospeso in
attuazione di un successivo accordo aziendale (Pret. Nola, sez. Pomigliano dArco,
6/11/97, est. Perrino, in D&L 1998, 679, n. PANCINI, Il meccanismo della
rotazione dei lavoratori negli interventi di CIGS)
- Data la sua diretta incidenza sul patrimonio individuale, sussiste linteresse ad
agire dei singoli lavoratori per impugnare il provvedimento di sospensione in Cigs
disposto in violazione della procedura ex art. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n. 223 (Trib.
Busto Arsizio 17 dicembre 1998, pres. Bruni, est. Pattumelli, in D&L 1999, 321,
n. Quadrio)
E. Casistica
- In caso di trasferimento di ramo dazienda, è illegittima, perché disposta da un
soggetto non coincidente con il reale datore di lavoro, la sospensione in Cigs di un
lavoratore addetto al ramo dazienda trasferito e illegittimamente mantenuto alle
dipendenze dellimprenditore cedente (Pret. Milano 31/7/97, est. Vitali, in D&L
1998, 115)
F. Condotta antisindacale
- Costituisce condotta antisindacale l'omessa consultazione della Rsa e della
corrispondente organizzazione sindacale territoriale in sede di avvio della procedura di
CIG ai sensi dell'art. 5 L. 164/75 e dell'art. 1 L. 223/91; gli effetti della accertata
antisindacalità non possono peraltro essere quelli della reintegrazione dei lavoratori
posti in CIG, in quanto non vi è prova che la convocazione dell'organizzazione esclusa
avrebbe prodotto accordi diversi (Pret. Milano 24/5/96, est. Salmeri, in D&L
1997, 65)
- Pone in essere un comportamento antisindacale, tale da comportare l'illegittimità del
successivo provvedimento di sospensione in CIGS, il datore di lavoro che, in violazione
dell'art. 1 c. 7 L. 223/91, ometta di comunicare alle Rsa e alle OO. SS. maggiormente
rappresentative i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi di
ordine tecnico organizzativo che impediscono l'adozione di meccanismi di rotazione
tra lavoratori che espletano le medesime mansioni (Pret. Milano 6/4/96, est. Mascarello,
in D&L 1996, 947)
- Costituisce condotta antisindacale la mancata attivazione della procedura di
informazione e consultazione, prevista dallart. 5 L.20/5/75 n.164 per il caso di
Cig, nei confronti dellorganizzazione sindacale che, pur non avendo costituito la
Rsa per mancanza dei requisiti ex art. 19 SL, aderisca a una confederazione sindacale
maggiormente rappresentativa (nella fattispecie, è stata ritenuta non ostativa alla
dichiarazione di antisindacalità la circostanza che il datore di lavoro avesse attivato
quella procedura nei confronti delle Rsa e dei sindacati che le avevano costituite) (Pret.
Milano 10/2/97, est. Chiavassa, in D&L 1997, 520. In senso conforme, v. Pretura
Milano 4/11/97, est.Salmeri, in D&L 1998, 346)