AVVIAMENTO OBBLIGATORIO


A. In genere    B. Rifiuto di assumere l'avviato obbligatorio    C. Assegnazione di mansioni    D. Licenziamento in prova


A. In genere

  1. Il requisito del numero minimo dei dipendenti (superiore a 35) stabilito dall'art. 11 L. 482/68 per i datori di lavoro destinatari dell'avviamento obbligatorio ha un ambito di riferimento esteso all'intera azienda o attività esercitata (Pret. Milano 14/1/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 589)
  2. In materia di avviamento obbligatorio, la persistenza del requisito dell’età inferiore a cinquantacinque anni, che a norma della legge fonda il diritto all’assunzione del personale avviato, va valutata con riguardo al momento della comunicazione dell’atto di avviamento all’impresa destinataria dello stesso (Pret. Milano 9/4/98, est. Marasco, in D&L 1998, 669)
  3. Non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 9 del DL 17/83 (convertito, con modificazioni, nella L. 79/83) di sospensione dell'obbligo dei datori di lavoro di procedere all'assunzione delle categorie protette ex L. 482/68 il caso in cui l'impresa abbia fatto ricorso al contratto di solidarietà con riguardo all'unità produttiva presso la quale viene operato l'avviamento obbligatorio (Pret. Milano 14/1/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 589)
  4. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 D. Lgs. 19/9/94 n.626 – attuativo delle direttive comunitarie in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che il medico di fabbrica debba svolgere accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente. Infatti l’eventuale contrasto con l’accertamento promosso ex art. 20 L. 2/4/68 n. 482 deve essere risolto a favore di quest’ultimo al fine di non vanificare l’atto di avviamento obbligatorio (Corte Costituzionale 13/11/97 n. 354, pres. Granata, rel. Santosuosso, in D&L 1998, 307, n. PAGANUZZI, Il rapporto tra l’accertamento ex art. 16 D. Lgs. 626/94 e quello ex art. 20 L. 482/68 in materia di collocamento obbligatorio)
  5. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e sgg. della L. 30/12/86 n. 943 in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 10, 1° comma, Cost., laddove non consente al lavoratore extracomunitario, che sia regolarmente residente in Italia per motivi di lavoro e che ne possieda i requisiti, la possibilità di iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio disciplinato dalla L. 2/4/68 n. 482 (Pret. Bologna 8/9/97, est. Governatori, in D&L 1998, 387)
  6. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, ultimo comma, L. 2/4/68 n. 482, sollevata con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni che nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale nelle carriere direttive e di concetto, gli appartenenti a categorie protette dichiarati idonei siano inclusi nell’ordine di graduatoria dei vincitori fino a concorrenza del 15% dei posti in organico; tale norma infatti persegue la finalità di promuovere l’accesso al lavoro di soggetti svantaggiati che ne sarebbero altrimenti esclusi, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (Corte Costituzionale 1/4//98 n. 88, pres. Granata, rel. Contri, in D&L 1998, 617, n. GUARISO, La riserva di posti per l’invalido tra giudizio di costituzionalità e riforma del collocamento obbligatorio)
  7. L’invalido civile extracomunitario legalmente soggiornante in Italia, avendo diritto ad accedere al lavoro subordinato in condizioni di parità con i cittadini italiani, ha altresì diritto a iscriversi negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio previsti dalla L. 2/4/68 n. 482; conseguentemente non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’erroneo presupposto che la vigente legislazione non riconosca tale diritto (Corte Cost. 30/1298 n. 454, pres. Granata, rel. Onida, in D&L 1999, 277, nota GUARISO, Sul principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani ed extracomunitari)

B. Rifiuto di assumere l'avviato obbligatorio

  1. L'illegittimo rifiuto di assunzione di personale avviato obbligatoriamente, concretando l'inadempimento di una obbligazione legale, comporta l'obbligo secondario di risarcire al soggetto leso i danni conseguenti, rappresentati dalle retribuzioni che avrebbe guadagnato dalla data della presentazione in azienda dopo l'avviamento e fino all'effettiva assunzione, previa deduzione, se provato, dell'aliunde perceptum, ma senza tener conto dell'eventuale patto di prova e del possibile recesso nel relativo periodo (Trib. Milano 24/2/96, pres. Siniscalchi, est. Ruiz, in D&L 1996, 647)
  2. In caso di mancata assunzione di un invalido avviato obbligatoriamente è applicabile la disciplina di cui all'art. 2932 c.c., relativa alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro (Pret. Milano 18/7/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 131. In senso conforme, v. Pret. Milano 13/3/98, est. Atanasio, in D&L 1998, 672; Pret. Milano 14/1/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 589; Pret. Milano 16/3/94, est. Santosuosso, in D&L 1995, 128; Pret. Milano 21/1/99, est. Porcelli, in D&L 1999, 340)
  3. È illegittimo il rifiuto di assunzione di un sordomuto avviato obbligatoriamente, motivato con la pretesa integrale copertura dell’organico aziendale; conseguentemente, è possibile procedere alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.2932 c.c. (Pret. Milano 30/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 407)
  4. In caso di ritardo (sei mesi) ingiustificato nell'assunzione di un soggetto avviato obbligatoriamente, il datore di lavoro deve risarcire a quest'ultimo il danno conseguente (nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto ingiustificato il ritardo motivato dall'impresa destinataria dell'avviamento con la situazione di crisi in cui versava; tale impresa, invero, nonostante si trovasse da tempo nelle condizioni cui l'art. 9 c. 1 DL 17/83, convertito in L. 79/83, riconnette la sospensione degli obblighi di cui alla L. 482/68, aveva formulato alla competente commissione la richiesta di sospensione solo nel semestre successivo alla delibera di avviamento della ricorrente, che pertanto non era stata ricompresa nella sospensione concessa) (Pret. Milano 11/4/95, est. Mascarello, in D&L 1995, 935)

C. Assegnazione di mansioni

  1. L’adempimento dell’obbligo posto al datore di lavoro dalla L.2/4/68 n. 482, di assegnare al lavoratore avviato obbligatoriamente mansioni compatibili con il suo stato di invalidità, può imporre all’imprenditore di procedere a una riorganizzazione e ridistribuzione del lavoro, la quale tenga conto del nuovo dipendente che prima non faceva parte dell’organico aziendale (nel caso di specie il Pretore ha ritenuto atto dovuto il mutamento, nel rispetto della norma di cui all’art. 2103 c.c., delle mansioni svolte da personale già dipendente per far posto all’invalido avviato obbligatoriamente) (Pret. Milano 13/7/98, est. Muntoni, in D&L 1998, 953)
  2. L'esistenza, presso l'azienda del destinatario di un atto di avviamento obbligatorio, di mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore avviato va accertata con riferimento al tempo dell'avviamento, a nulla rilevando che successivamente la relativa posizione lavorativa sia stata temporaneamente sospesa (Pret. Milano 11/9/95, est. Frattin, in D&L 1996, 126)
  3. La mancata assegnazione di mansioni a lavoratore invalido, assunto obbligatoriamente, che sia lasciato per alcuni mesi sostanzialmente inattivo, è illegittima, e obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno professionale subito dall’invalido, che va liquidato, in via equitativa, nella misura di una metà della retribuzione, per ogni mensilità di mancata assegnazione delle mansioni (Pret. Milano 23/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 645)
  4. L’accertamento dell’incompatibilità delle mansioni affidate a un lavoratore invalido assunto obbligatoriamente, operato dal collegio medico investito dell’istanza ex art. 20 della L. 2/4/68 n. 482, ha natura di perizia stragiudiziale qualificata ed è liberamente utilizzabile dal giudice, che può formare su di esso il proprio convincimento senza necessità di disporre Ctu, e ciò in particolare in un caso in cui tale perizia stragiudiziale trovi riscontro in un precedente analogo parere di altro qualificato organismo pubblico, condiviso dallo stesso datore di lavoro (Trib. Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 787)
  5. L’inesistenza all’interno dell’azienda di mansioni diverse, non rende ammissibile l’affidamento a un invalido assunto obbligatoriamente di mansioni incompatibili col suo stato di salute (Trib. Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 787)
  6. Deve ritenersi del tutto ingiustificata, e quindi illegittima, la sanzione disciplinare comminata all’invalido avviato obbligatoriamente al lavoro che si sia rifiutato di svolgere mansioni comportanti impiego fisico eccessivo, stante la piena legittimità del rifiuto opposto dal lavoratore allo svolgimento di mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute (Pret. Milano 23/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 645)

D. Licenziamento in prova

  1. Deve escludersi che il recesso in periodo di prova da parte del datore di lavoro dal rapporto con un invalido avviato obbligatoriamente debba essere, ai fini del controllo sul corretto esercizio del relativo potere, motivato contestualmente o anche solo su richiesta del lavoratore (Cass. 29/5/99 n. 5290, pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L 1999, 845)
  2. Il licenziamento del lavoratore avviato obbligatoriamente, per mancato superamento della prova, è soggetto al sindacato giudiziale e pertanto deve essere adeguatamente motivato, ciò al fine di consentire al giudice di controllare che l'esperimento abbia riguardato mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore (Pret. Parma 14/8/95, est. Ferraù, in D&L 1996, 434)
  3. Il recesso del datore di lavoro nel periodo di prova con soggetto avviato obbligatoriamente deve essere congruamente e adeguatamente motivato. Deve perciò ritenersi del tutto insufficiente a tale fine il riferimento al "mancato superamento del periodo di prova", in quanto espressione apodittica e tautologica. La ratio di maggiore tutela degli invalidi impone la specificazione delle ragioni del recesso, che deve essere effettuata al momento del recesso medesimo e non può essere sostituita da indagini di merito nella fase giudiziale (Trib. Pordenone 20/6/96, pres. Appierto, est. Rossi, in D&L 1997, 394)
  4. Il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova con un invalido assunto obbligatoriamente deve essere contestualmente e adeguatamente motivato; in mancanza, il patto di prova può ritenersi apposto in frode alla L. 482/68, con la conseguente illegittimità del recesso (Pret. Milano 18/7/95, est. Atanasio, in D&L 1996, 125. In senso conforme, v. Trib. Pordenone 27/9/94, pres. Fontana, est. Missera, in D&L 1995, 341)