B. Rifiuto di assumere l'avviato obbligatorio
- L'illegittimo rifiuto di assunzione di personale avviato obbligatoriamente, concretando
l'inadempimento di una obbligazione legale, comporta l'obbligo secondario di risarcire al
soggetto leso i danni conseguenti, rappresentati dalle retribuzioni che avrebbe guadagnato
dalla data della presentazione in azienda dopo l'avviamento e fino all'effettiva
assunzione, previa deduzione, se provato, dell'aliunde perceptum, ma senza tener
conto dell'eventuale patto di prova e del possibile recesso nel relativo periodo (Trib.
Milano 24/2/96, pres. Siniscalchi, est. Ruiz, in D&L 1996, 647)
- In caso di mancata assunzione di un invalido avviato obbligatoriamente è applicabile la
disciplina di cui all'art. 2932 c.c., relativa alla costituzione coattiva del rapporto di
lavoro (Pret. Milano 18/7/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 131. In senso
conforme, v. Pret. Milano 13/3/98, est. Atanasio, in D&L 1998, 672; Pret.
Milano 14/1/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 589; Pret. Milano 16/3/94, est.
Santosuosso, in D&L 1995, 128; Pret. Milano 21/1/99, est. Porcelli, in D&L
1999, 340)
- È illegittimo il rifiuto di assunzione di un sordomuto avviato obbligatoriamente,
motivato con la pretesa integrale copertura dellorganico aziendale;
conseguentemente, è possibile procedere alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro
ai sensi dellart.2932 c.c. (Pret. Milano 30/9/97, est. Vitali, in D&L
1998, 407)
- In caso di ritardo (sei mesi) ingiustificato nell'assunzione di un soggetto avviato
obbligatoriamente, il datore di lavoro deve risarcire a quest'ultimo il danno conseguente
(nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto ingiustificato il ritardo motivato
dall'impresa destinataria dell'avviamento con la situazione di crisi in cui versava; tale
impresa, invero, nonostante si trovasse da tempo nelle condizioni cui l'art. 9 c. 1 DL
17/83, convertito in L. 79/83, riconnette la sospensione degli obblighi di cui alla L.
482/68, aveva formulato alla competente commissione la richiesta di sospensione solo nel
semestre successivo alla delibera di avviamento della ricorrente, che pertanto non era
stata ricompresa nella sospensione concessa) (Pret. Milano 11/4/95, est. Mascarello, in D&L
1995, 935)
C. Assegnazione di mansioni
- Ladempimento dellobbligo posto al datore di lavoro dalla L.2/4/68 n. 482, di
assegnare al lavoratore avviato obbligatoriamente mansioni compatibili con il suo stato di
invalidità, può imporre allimprenditore di procedere a una riorganizzazione e
ridistribuzione del lavoro, la quale tenga conto del nuovo dipendente che prima non faceva
parte dellorganico aziendale (nel caso di specie il Pretore ha ritenuto atto dovuto
il mutamento, nel rispetto della norma di cui allart. 2103 c.c., delle mansioni
svolte da personale già dipendente per far posto allinvalido avviato
obbligatoriamente) (Pret. Milano 13/7/98, est. Muntoni, in D&L 1998, 953)
- L'esistenza, presso l'azienda del destinatario di un atto di avviamento obbligatorio, di
mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore avviato va accertata con
riferimento al tempo dell'avviamento, a nulla rilevando che successivamente la relativa
posizione lavorativa sia stata temporaneamente sospesa (Pret. Milano 11/9/95, est.
Frattin, in D&L 1996, 126)
- La mancata assegnazione di mansioni a lavoratore invalido, assunto obbligatoriamente,
che sia lasciato per alcuni mesi sostanzialmente inattivo, è illegittima, e obbliga il
datore di lavoro al risarcimento del danno professionale subito dallinvalido, che va
liquidato, in via equitativa, nella misura di una metà della retribuzione, per ogni
mensilità di mancata assegnazione delle mansioni (Pret. Milano 23/4/99, est. Salmeri, in D&L
1999, 645)
- Laccertamento dellincompatibilità delle mansioni affidate a un lavoratore
invalido assunto obbligatoriamente, operato dal collegio medico investito
dellistanza ex art. 20 della L. 2/4/68 n. 482, ha natura di perizia stragiudiziale
qualificata ed è liberamente utilizzabile dal giudice, che può formare su di esso il
proprio convincimento senza necessità di disporre Ctu, e ciò in particolare in un caso
in cui tale perizia stragiudiziale trovi riscontro in un precedente analogo parere di
altro qualificato organismo pubblico, condiviso dallo stesso datore di lavoro (Trib.
Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 787)
- Linesistenza allinterno dellazienda di mansioni diverse, non rende
ammissibile laffidamento a un invalido assunto obbligatoriamente di mansioni
incompatibili col suo stato di salute (Trib. Milano 15/3/97, pres. Gargiulo, est. de
Angelis, in D&L 1997, 787)
- Deve ritenersi del tutto ingiustificata, e quindi illegittima, la sanzione disciplinare
comminata allinvalido avviato obbligatoriamente al lavoro che si sia rifiutato di
svolgere mansioni comportanti impiego fisico eccessivo, stante la piena legittimità del
rifiuto opposto dal lavoratore allo svolgimento di mansioni incompatibili con le sue
condizioni di salute (Pret. Milano 23/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 645)
D. Licenziamento in prova
- Deve escludersi che il recesso in periodo di prova da parte del datore di lavoro dal
rapporto con un invalido avviato obbligatoriamente debba essere, ai fini del controllo sul
corretto esercizio del relativo potere, motivato contestualmente o anche solo su richiesta
del lavoratore (Cass. 29/5/99 n. 5290, pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L
1999, 845)
- Il licenziamento del lavoratore avviato obbligatoriamente, per mancato superamento della
prova, è soggetto al sindacato giudiziale e pertanto deve essere adeguatamente motivato,
ciò al fine di consentire al giudice di controllare che l'esperimento abbia riguardato
mansioni compatibili con lo stato di invalidità del lavoratore (Pret. Parma 14/8/95, est.
Ferraù, in D&L 1996, 434)
- Il recesso del datore di lavoro nel periodo di prova con soggetto avviato
obbligatoriamente deve essere congruamente e adeguatamente motivato. Deve perciò
ritenersi del tutto insufficiente a tale fine il riferimento al "mancato superamento
del periodo di prova", in quanto espressione apodittica e tautologica. La ratio
di maggiore tutela degli invalidi impone la specificazione delle ragioni del recesso, che
deve essere effettuata al momento del recesso medesimo e non può essere sostituita da
indagini di merito nella fase giudiziale (Trib. Pordenone 20/6/96, pres. Appierto, est.
Rossi, in D&L 1997, 394)
- Il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova con un invalido assunto
obbligatoriamente deve essere contestualmente e adeguatamente motivato; in mancanza, il
patto di prova può ritenersi apposto in frode alla L. 482/68, con la conseguente
illegittimità del recesso (Pret. Milano 18/7/95, est. Atanasio, in D&L 1996,
125. In senso conforme, v. Trib. Pordenone 27/9/94, pres. Fontana, est. Missera, in D&L
1995, 341)