APPALTO DI MANO D'OPERA

  1. A norma dell’art. 1, 3° comma, L.23/10/60 n. 1369 si configura un’ipotesi di violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative di cui al 1° comma del medesimo articolo, qualora il committente fornisca all’appaltatore le attrezzature essenziali per l’espletamento delle attività che formano oggetto dell’appalto e dell’organizzazione tipica dell’impresa (Pret. Milano 16/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 804)
  2. A norma dell’art.1, 3° comma, L. 23/10/60 n. 1369 si configura un’ipotesi di violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative di cui al 1° comma del medesimo articolo, qualora il personale dell’impresa appaltatrice utilizzi strumenti e mezzi di proprietà dell’impresa committente; sono inoltre indici rivelatori di un appalto di mere prestazioni di lavoro: la sottoposizione del detto personale alla direzione gerarchica dell’appaltante; l’autorizzazione e il coordinamento di quest’ultimo in materia di ferie, permessi e assenze; l’omogeneità dell’orario lavorativo e l’intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell’appaltante (Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 706)
  3. Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, L. 23/10/60 n. 1369, si configura un’ipotesi di violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative, qualora il committente fornisca all’appaltatore le attrezzature essenziali per l’espletamento dell’attività che forma oggetto dell’appalto e l’apparente subappaltatore non possieda alcuna reale autonomia organizzativa e imprenditoriale, rimanendo assoggettato all’effettiva direzione della ditta appaltante (Pret. Milano 23/9/97, est. Porcelli, in D&L 1998, 431)
  4. Non ricorre l’ipotesi di intermediazione/interposizione vietata, di cui all’art. 1 L. 23/10/60 n. 1369, ove un’attività di carico-scarico e di trasporto di merci sia svolta da lavoratori organizzati e gestiti direttamente dall’appaltatore, ancorché questi utilizzi locali, automezzi e attrezzature affittati dall’appaltante; sussiste in tal caso la responsabilità solidale dell’appaltante, prevista dall’art. 3 della detta legge (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351)
  5. L’illegittimo appalto di manodopera, vietato dall’art. 1 L. 23/10/60 n. 1369 ricorre, oltre che nell’ipotesi prevista al 3° comma di tale articolo, ogniqualvolta risulti carente l’autonomia gestionale dell’appaltatore, che trova espressione nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
  6. Sono indici rivelatori di un appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 L. 1369/60, lo svolgimento delle mansioni secondo modalità rivelatrici di un vincolo di subordinazione diretta tra prestatore e appaltante, nonché l'eccedenza delle prestazioni lavorative rispetto a quelle dedotte nel contratto di appalto e l'intraneità delle prime al ciclo produttivo dell'impresa appaltante, nell'ambito di un rapporto di intromissione stretta e necessaria (Trib. Roma 4/3/96, pres. Zecca, est. Leone, in D&L 1996, 975)
  7. Ove sia accertato, in relazione a subappalto di lavori edili, che l’impresa subappaltatrice sia priva di qualsivoglia autonomia organizzativa o imprenditoriale, e operi con macchinari e attrezzature di proprietà della subappaltante, senza poter intervenire nella gestione del cantiere, va ritenuta l’illecita intermediazione di mano d’opera di cui all’art. 1 L. 23/10/60 n. 1369, con la conseguenza che i lavoratori formalmente assunti dalla subappaltatrice vanno considerati alle dipendenze della subappaltante a tutti gli effetti (Pret. Milano 5/7/97, est. Cecconi, in D&L 1998, 155)
  8. Qualora risulti che un imprenditore abbia affidato in appalto a una società cooperativa l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di un lavoratore della stessa, l'accertamento dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 L. 1369/60 comporta, di per sé, la costituzione, ex lege, del rapporto di lavoro in capo all'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni del lavoratore, essendo a tal fine irrilevante ogni indagine diretta ad accertare il carattere vero o fittizio della costituzione e funzione della cooperativa (Pret. Roma 2/9/94, est. Salato, in D&L 1995, 363. In senso conforme, v. Pret. Milano 30/4/96, est. Atanasio, in D&L 1996, 978)
  9. L'art. 1 L. 1369/60 vieta all'imprenditore di affidare in appalto o in qualsiasi altra forma l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro anche a società cooperative, mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, né consente di distinguere tra i lavoratori a seconda che gli stessi siano soci di cooperative oppure dipendenti da esse (Cass. 27/5/96 n. 4862, pres. Buccarelli, est. Vigolo, in D&L 1996, 988, nota MUGGIA, Società cooperative e appalto di mere prestazioni di lavoro. In senso conforme, v. Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 706)
  10. Il divieto di intermediazione/interposizione di manodopera di cui all’art. 1 L. 23/10/60 n. 1369 si applica anche ai lavoratori soci di cooperative (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
  11. Ai sensi della L. 3/5/55 n. 407 e della L. 23/10/69 n. 1369, l'appalto lecito di lavori di facchinaggio consiste nel mero asporto e trasporto di beni da un posto fisico a un altro, con impiego della semplice forza fisica e/o di appositi macchinari; ne segue che esorbita dal mero facchinaggio e dalla relativa disciplina – la quale si è modellata sui termini incompatibili con l'intraneità di tale attività all'impresa appaltante – quel complesso di mansioni che, per la molteplicità e la diversa caratterizzazione delle stesse, risulta non solo funzionale all'attività d'impresa dell'appaltante, ma inserito nel ciclo produttivo in modo tale da risultare costantemente rispondente ai differenti bisogni via via espressi dall'impresa (Trib. Roma 4/3/96, pres. Zecca, est. Leone, in D&L 1996, 975)
  12. L’attività di facchinaggio non ricade nei divieti e nelle limitazioni previste dalla L. 23/10/60 n. 1369 quando essa sia svolta da facchini liberi esercenti; l’ipotesi prevista dall’art. 5 lett. g) della L. 1369/60 presuppone un appalto vero e proprio e, pertanto, non ricorre in presenza di uno pseudoappalto, vietato ai sensi dell’art. 1 della medesima legge (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
  13. L'impresa appaltante del servizio di pulizia al suo interno è solidalmente responsabile, per la corresponsione di quanto previsto dall'art. 3 L. 1369/60, con l'impresa appaltatrice, laddove l'impresa appaltante non abbia richiesto e ottenuto prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori l'autorizzazione prevista dall'art. 5, lett. g) legge citata, rilasciata dall'Ispettorato provinciale competente per territorio con riferimento al luogo di esecuzione dell'appalto (Pret. Milano 11/4/95, est. Sala, in D&L 1995, 986. In senso conforme, v. Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 124)
  14. L’appalto concesso da un ente esercente pubblico servizio (nella specie la Sip Spa), pur essendo svolto in connessione con l’erogazione di un servizio pubblico, provoca gli effetti (responsabilità solidale verso i dipendenti tra l’appaltante e l’appaltatore) tipici della fattispecie ex art. 3, 1° comma, L.1369/60 (Pret. Roma 26/3/97, est. Cannella, in D&L 1997, 798, n. Fiorai, Servizio pubblico e L. 1369/60)
  15. Il distacco del lavoratore presso altra società collegata, ove disposto nell'interesse e nell'ambito del potere organizzativo della società collegata, e non del datore di lavoro effettivo, va ritenuto illegittimo per violazione della L. 1369/60, con la conseguenza che il lavoratore distaccato deve essere considerato alle dipendenze della società collegata, sin dall'inizio del distacco (Pret. Milano 29/11/94, est. Peragallo, in D&L 1995, 362)
  16. Nel giudizio di accertamento della violazione dell’art. 1, L. 23/10/60 n. 1369 sussiste la legittimazione passiva del soggetto che si assume essere appaltatore, ancorché non sia stata svolta alcuna domanda precisa nei suoi confronti, posto che dall’accertamento dell’intermediazione illecita di manodopera potrebbero derivare tutti gli obblighi di legge conseguenti alla nullità del contratto (Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 706)
  17. L’art. 4 del Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulizie 24/10/97 – applicabile per espresso riferimento testuale anche ai dipendenti di società cooperative – prevede, in caso di cessazione di appalto, un vero e proprio obbligo giuridico da parte dell’impresa subentrante di assumere il personale dell’impresa cedente impiegato nell’appalto cessato, cui è correlato un diritto soggettivo di detto personale all’assunzione (Pret. Milano 20/4/98 (ord.), est. Cincotti, in D&L 1998, 994)
  18. Nell’art. 4 del Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulizie 24/10/97, la previsione della durata minima di 4 mesi di impiego nell’appalto cessato come condizione del passaggio diretto del personale dall’impresa cedente all’impresa subentrante ha il fine di evitare assunzioni "dell’ultim’ora", effettuate al solo scopo di consentire il detto passaggio; pertanto, qualora il mancato raggiungimento del periodo minimo di occupazione sia stato causato dalla cessazione anticipata dell’appalto per fatto colpevole dell’impresa, non può essere negato al personale dell’impresa cedente il diritto all’assunzione presso l’impresa subentrante (Pret. Milano 20/4/98 (ord.), est. Cincotti, in D&L 1998, 994)
  19. Non può considerarsi interposta, con la conseguente applicazione della legge n. 1369/60, la società controllata che vanta nei confronti della controllante un precipuo scopo sociale, propri organi sociali, propri beni, propri dipendenti, proprie strategie e marchi (Trib. Ravenna 8/6/00, est. Riverso, in Lavoro giur. 2000, pag. 949, con nota di Menegatti, Divieto di interposizione, esternalizzazione e trasferimento d’azienda)