APPALTO DI MANO D'OPERA
- A norma dellart. 1, 3° comma, L.23/10/60 n. 1369 si configura unipotesi di
violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative di cui al 1° comma
del medesimo articolo, qualora il committente fornisca allappaltatore le
attrezzature essenziali per lespletamento delle attività che formano oggetto
dellappalto e dellorganizzazione tipica dellimpresa (Pret. Milano
16/4/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 804)
- A norma dellart.1, 3° comma, L. 23/10/60 n. 1369 si configura unipotesi di
violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative di cui al 1° comma
del medesimo articolo, qualora il personale dellimpresa appaltatrice utilizzi
strumenti e mezzi di proprietà dellimpresa committente; sono inoltre indici
rivelatori di un appalto di mere prestazioni di lavoro: la sottoposizione del detto
personale alla direzione gerarchica dellappaltante; lautorizzazione e il
coordinamento di questultimo in materia di ferie, permessi e assenze;
lomogeneità dellorario lavorativo e lintercambiabilità di ruoli con
altri dipendenti dellappaltante (Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo, in D&L
1998, 706)
- Ai sensi dellart. 1, 1° comma, L. 23/10/60 n. 1369, si configura unipotesi
di violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative, qualora il
committente fornisca allappaltatore le attrezzature essenziali per
lespletamento dellattività che forma oggetto dellappalto e
lapparente subappaltatore non possieda alcuna reale autonomia organizzativa e
imprenditoriale, rimanendo assoggettato alleffettiva direzione della ditta
appaltante (Pret. Milano 23/9/97, est. Porcelli, in D&L 1998, 431)
- Non ricorre lipotesi di intermediazione/interposizione vietata, di cui
allart. 1 L. 23/10/60 n. 1369, ove unattività di carico-scarico e di
trasporto di merci sia svolta da lavoratori organizzati e gestiti direttamente
dallappaltatore, ancorché questi utilizzi locali, automezzi e attrezzature
affittati dallappaltante; sussiste in tal caso la responsabilità solidale
dellappaltante, prevista dallart. 3 della detta legge (Pret. Milano 12/2/99,
est. Curcio, in D&L 1999, 351)
- Lillegittimo appalto di manodopera, vietato dallart. 1 L. 23/10/60 n. 1369
ricorre, oltre che nellipotesi prevista al 3° comma di tale articolo, ogniqualvolta
risulti carente lautonomia gestionale dellappaltatore, che trova espressione
nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e
dei tempi di lavoro (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L 1999, 345)
- Sono indici rivelatori di un appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1
L. 1369/60, lo svolgimento delle mansioni secondo modalità rivelatrici di un vincolo di
subordinazione diretta tra prestatore e appaltante, nonché l'eccedenza delle prestazioni
lavorative rispetto a quelle dedotte nel contratto di appalto e l'intraneità delle prime
al ciclo produttivo dell'impresa appaltante, nell'ambito di un rapporto di intromissione
stretta e necessaria (Trib. Roma 4/3/96, pres. Zecca, est. Leone, in D&L 1996,
975)
- Ove sia accertato, in relazione a subappalto di lavori edili, che limpresa
subappaltatrice sia priva di qualsivoglia autonomia organizzativa o imprenditoriale, e
operi con macchinari e attrezzature di proprietà della subappaltante, senza poter
intervenire nella gestione del cantiere, va ritenuta lillecita intermediazione di
mano dopera di cui allart. 1 L. 23/10/60 n. 1369, con la conseguenza che i
lavoratori formalmente assunti dalla subappaltatrice vanno considerati alle dipendenze
della subappaltante a tutti gli effetti (Pret. Milano 5/7/97, est. Cecconi, in D&L
1998, 155)
- Qualora risulti che un imprenditore abbia affidato in appalto a una società cooperativa
l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di un lavoratore della
stessa, l'accertamento dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 L. 1369/60
comporta, di per sé, la costituzione, ex lege, del rapporto di lavoro in capo
all'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni del lavoratore,
essendo a tal fine irrilevante ogni indagine diretta ad accertare il carattere vero o
fittizio della costituzione e funzione della cooperativa (Pret. Roma 2/9/94, est. Salato,
in D&L 1995, 363. In senso conforme, v. Pret. Milano 30/4/96, est. Atanasio, in
D&L 1996, 978)
- L'art. 1 L. 1369/60 vieta all'imprenditore di affidare in appalto o in qualsiasi altra
forma l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro anche a società cooperative, mediante
impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, né
consente di distinguere tra i lavoratori a seconda che gli stessi siano soci di
cooperative oppure dipendenti da esse (Cass. 27/5/96 n. 4862, pres. Buccarelli, est.
Vigolo, in D&L 1996, 988, nota MUGGIA, Società cooperative e appalto di
mere prestazioni di lavoro. In senso conforme, v. Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo,
in D&L 1998, 706)
- Il divieto di intermediazione/interposizione di manodopera di cui allart. 1 L.
23/10/60 n. 1369 si applica anche ai lavoratori soci di cooperative (Pret. Milano 17/2/99,
est. Vitali, in D&L 1999, 345)
- Ai sensi della L. 3/5/55 n. 407 e della L. 23/10/69 n. 1369, l'appalto lecito di lavori
di facchinaggio consiste nel mero asporto e trasporto di beni da un posto fisico a un
altro, con impiego della semplice forza fisica e/o di appositi macchinari; ne segue che
esorbita dal mero facchinaggio e dalla relativa disciplina la quale si è modellata
sui termini incompatibili con l'intraneità di tale attività all'impresa appaltante
quel complesso di mansioni che, per la molteplicità e la diversa caratterizzazione
delle stesse, risulta non solo funzionale all'attività d'impresa dell'appaltante, ma
inserito nel ciclo produttivo in modo tale da risultare costantemente rispondente ai
differenti bisogni via via espressi dall'impresa (Trib. Roma 4/3/96, pres. Zecca, est.
Leone, in D&L 1996, 975)
- Lattività di facchinaggio non ricade nei divieti e nelle limitazioni previste
dalla L. 23/10/60 n. 1369 quando essa sia svolta da facchini liberi esercenti;
lipotesi prevista dallart. 5 lett. g) della L. 1369/60 presuppone un appalto
vero e proprio e, pertanto, non ricorre in presenza di uno pseudoappalto, vietato ai sensi
dellart. 1 della medesima legge (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, in D&L
1999, 345)
- L'impresa appaltante del servizio di pulizia al suo interno è solidalmente
responsabile, per la corresponsione di quanto previsto dall'art. 3 L. 1369/60, con
l'impresa appaltatrice, laddove l'impresa appaltante non abbia richiesto e ottenuto prima
dell'inizio dell'esecuzione dei lavori l'autorizzazione prevista dall'art. 5, lett. g)
legge citata, rilasciata dall'Ispettorato provinciale competente per territorio con
riferimento al luogo di esecuzione dell'appalto (Pret. Milano 11/4/95, est. Sala, in D&L
1995, 986. In senso conforme, v. Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L
1997, 124)
- Lappalto concesso da un ente esercente pubblico servizio (nella specie la Sip
Spa), pur essendo svolto in connessione con lerogazione di un servizio pubblico,
provoca gli effetti (responsabilità solidale verso i dipendenti tra lappaltante e
lappaltatore) tipici della fattispecie ex art. 3, 1° comma, L.1369/60 (Pret. Roma
26/3/97, est. Cannella, in D&L 1997, 798, n. Fiorai, Servizio pubblico e L.
1369/60)
- Il distacco del lavoratore presso altra società collegata, ove disposto nell'interesse
e nell'ambito del potere organizzativo della società collegata, e non del datore di
lavoro effettivo, va ritenuto illegittimo per violazione della L. 1369/60, con la
conseguenza che il lavoratore distaccato deve essere considerato alle dipendenze della
società collegata, sin dall'inizio del distacco (Pret. Milano 29/11/94, est. Peragallo,
in D&L 1995, 362)
- Nel giudizio di accertamento della violazione dellart. 1, L. 23/10/60 n. 1369
sussiste la legittimazione passiva del soggetto che si assume essere appaltatore,
ancorché non sia stata svolta alcuna domanda precisa nei suoi confronti, posto che
dallaccertamento dellintermediazione illecita di manodopera potrebbero
derivare tutti gli obblighi di legge conseguenti alla nullità del contratto (Pret. Milano
8/4/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 706)
- Lart. 4 del Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulizie 24/10/97
applicabile per espresso riferimento testuale anche ai dipendenti di società cooperative
prevede, in caso di cessazione di appalto, un vero e proprio obbligo giuridico da
parte dellimpresa subentrante di assumere il personale dellimpresa cedente
impiegato nellappalto cessato, cui è correlato un diritto soggettivo di detto
personale allassunzione (Pret. Milano 20/4/98 (ord.), est. Cincotti, in D&L
1998, 994)
- Nellart. 4 del Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulizie 24/10/97, la
previsione della durata minima di 4 mesi di impiego nellappalto cessato come
condizione del passaggio diretto del personale dallimpresa cedente allimpresa
subentrante ha il fine di evitare assunzioni "dellultimora",
effettuate al solo scopo di consentire il detto passaggio; pertanto, qualora il mancato
raggiungimento del periodo minimo di occupazione sia stato causato dalla cessazione
anticipata dellappalto per fatto colpevole dellimpresa, non può essere negato
al personale dellimpresa cedente il diritto allassunzione presso
limpresa subentrante (Pret. Milano 20/4/98 (ord.), est. Cincotti, in D&L
1998, 994)
- Non
può considerarsi interposta, con la conseguente applicazione della legge n. 1369/60, la
società controllata che vanta nei confronti della controllante un precipuo scopo sociale,
propri organi sociali, propri beni, propri dipendenti, proprie strategie e marchi (Trib.
Ravenna 8/6/00, est. Riverso, in Lavoro giur.
2000, pag. 949, con nota di Menegatti, Divieto di
interposizione, esternalizzazione e trasferimento dazienda)