LICENZIAMENTO ORGANIZZAZIONI DI
TENDENZA
- Perché ricorra la fattispecie della c.d. organizzazione di tendenza, nei cui confronti,
a mente dellart. 4, 1° comma, secondo cpv., L. 11/5/90 n. 108, è esclusa
lapplicabilità dellart. 18 SL, occorrerà che il datore di lavoro non sia un
imprenditore, con ciò dovendosi intendere non tanto lassenza dello scopo di lucro,
quanto, invece, lassenza del criterio di economicità nello svolgimento
dellattività istituzionale. Tale ultima attività, poi, dovrà necessariamente
coincidere con quelle elencate in via deccezione nellart. 4 cit., in quanto
tali suscettibili di sola stretta interpretazione (Pret. Nuoro 21/12/96, est. Passerini,
in D&L 1998, 224)
- Al fine di accertare la configurabilità di unorganizzazione di tendenza, sono del
tutto irrilevanti le modalità con le quali lente datore di lavoro è stato
costituito, rilevando esclusivamente il carattere ideologico dellattività dal
medesimo espletata (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est. Cincotti, in D&L 1999,
62, n. Mensi, Titolo III SL e natura imprenditoriale del datore di lavoro)
- Un istituto scolastico confessionale svolge attività imprenditoriale anche se
percepisce un compenso per le sole attività collaterali e non anche per l'attività
scolastica (Cass. 15/9/95 n. 9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218,
nota S. MUGGIA, Sul requisito dell'economicità della prestazione di enti scolastici
confessionale e del rapporto di lavoro dei religiosi)
- Non è configurabile quale organizzazione di tendenza lassociazione sindacale che
si prefigge un fine economico ben preciso quale quello di rendere più produttiva
lattività delle cooperative associate (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L
1997, 399)
- Le religiose, che lavorano per un istituto scolastico confessionale, autonomo dalla
congregazione religiosa cui appartengono, devono essere computate ai fini della ricorrenza
del requisito numerico ex art. 18 S.L. qualora svolgano il loro lavoro con i caratteri
propri della subordinazione (nel caso di specie, i rapporti di lavoro con le religiose è
stato ritenuto di natura subordinata dal momento che le stesse percepivano una
retribuzione ed erano iscritte presso i competenti enti previdenziali) (Cass. 15/9/95 n.
9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218, nota S. MUGGIA, Sul
requisito dell'economicità della prestazione di enti scolastici confessionale e del
rapporto di lavoro dei religiosi)
- La norma di cui allart. 4, 1° comma, L.11/5/90 n. 108 che esclude
lapplicabilità dellart. 18 SL alle c.d. organizzazioni di tendenza, si
applica soltanto ai lavoratori che svolgono mansioni ideologicamente qualificate, e non ai
lavoratori che svolgono mansioni neutre rispetto alla tendenza (nel caso di specie il
Pretore ha ritenuto neutra, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o meno
dellassociazione di appartenenza, la mansione di addetto al servizio crediti
agevolati) (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L 1997, 399)
- Il comportamento di un insegnante di educazione fisica non conforme all'insegnamento
dottrinale della chiesa è irrilevante ai fini del giudizio sul suo operato, trattandosi
di prestazione tecnica non in grado di influenzare in alcun modo l'insegnamento della
scuola (Cass. 16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213,
nota MUGGIA, Problemi interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza
per aver un dipendente contratto matrimonio civile)
- Deve essere considerato illegittimo il licenziamento di un insegnante di educazione
fisica di una scuola religiosa per il fatto di avere contratto matrimonio civile (Cass.
16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213, nota MUGGIA, Problemi
interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza per aver un dipendente
contratto matrimonio civile)