LICENZIAMENTO – ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA

  1. Perché ricorra la fattispecie della c.d. organizzazione di tendenza, nei cui confronti, a mente dell’art. 4, 1° comma, secondo cpv., L. 11/5/90 n. 108, è esclusa l’applicabilità dell’art. 18 SL, occorrerà che il datore di lavoro non sia un imprenditore, con ciò dovendosi intendere non tanto l’assenza dello scopo di lucro, quanto, invece, l’assenza del criterio di economicità nello svolgimento dell’attività istituzionale. Tale ultima attività, poi, dovrà necessariamente coincidere con quelle elencate in via d’eccezione nell’art. 4 cit., in quanto tali suscettibili di sola stretta interpretazione (Pret. Nuoro 21/12/96, est. Passerini, in D&L 1998, 224)
  2. Al fine di accertare la configurabilità di un’organizzazione di tendenza, sono del tutto irrilevanti le modalità con le quali l’ente datore di lavoro è stato costituito, rilevando esclusivamente il carattere ideologico dell’attività dal medesimo espletata (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est. Cincotti, in D&L 1999, 62, n. Mensi, Titolo III SL e natura imprenditoriale del datore di lavoro)
  3. Un istituto scolastico confessionale svolge attività imprenditoriale anche se percepisce un compenso per le sole attività collaterali e non anche per l'attività scolastica (Cass. 15/9/95 n. 9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218, nota S. MUGGIA, Sul requisito dell'economicità della prestazione di enti scolastici confessionale e del rapporto di lavoro dei religiosi)
  4. Non è configurabile quale organizzazione di tendenza l’associazione sindacale che si prefigge un fine economico ben preciso quale quello di rendere più produttiva l’attività delle cooperative associate (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L 1997, 399)
  5. Le religiose, che lavorano per un istituto scolastico confessionale, autonomo dalla congregazione religiosa cui appartengono, devono essere computate ai fini della ricorrenza del requisito numerico ex art. 18 S.L. qualora svolgano il loro lavoro con i caratteri propri della subordinazione (nel caso di specie, i rapporti di lavoro con le religiose è stato ritenuto di natura subordinata dal momento che le stesse percepivano una retribuzione ed erano iscritte presso i competenti enti previdenziali) (Cass. 15/9/95 n. 9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218, nota S. MUGGIA, Sul requisito dell'economicità della prestazione di enti scolastici confessionale e del rapporto di lavoro dei religiosi)
  6. La norma di cui all’art. 4, 1° comma, L.11/5/90 n. 108 che esclude l’applicabilità dell’art. 18 SL alle c.d. organizzazioni di tendenza, si applica soltanto ai lavoratori che svolgono mansioni ideologicamente qualificate, e non ai lavoratori che svolgono mansioni neutre rispetto alla tendenza (nel caso di specie il Pretore ha ritenuto neutra, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o meno dell’associazione di appartenenza, la mansione di addetto al servizio crediti agevolati) (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L 1997, 399)
  7. Il comportamento di un insegnante di educazione fisica non conforme all'insegnamento dottrinale della chiesa è irrilevante ai fini del giudizio sul suo operato, trattandosi di prestazione tecnica non in grado di influenzare in alcun modo l'insegnamento della scuola (Cass. 16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213, nota MUGGIA, Problemi interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza per aver un dipendente contratto matrimonio civile)
  8. Deve essere considerato illegittimo il licenziamento di un insegnante di educazione fisica di una scuola religiosa per il fatto di avere contratto matrimonio civile (Cass. 16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213, nota MUGGIA, Problemi interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza per aver un dipendente contratto matrimonio civile)