LICENZIAMENTO – REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO


A. In genere - B. Requisiti dimensionali - C. Indennità ex art. 18 c. 5 S.L.


A. In genere

  1. Sotto il profilo dei requisiti dimensionali della tutela reale, a norma dell’art. 18 SL, un’unità produttiva deve considerarsi priva di autonomia – con la conseguenza che il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso l’unità produttiva a cui la medesima fa capo – se la stessa ha scopi puramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa (Pret. Milano 30/4/99, est. Vitali, in D&L 1999, 716)
  2. La disposizione, rivolta dal datore di lavoro al dipendente di presentarsi in luogo diverso rispetto a quello ove era addetto al momento della cessazione del rapporto e senza indicazione della specifica attività lavorativa, non costituisce valido atto di reintegra. Conseguentemente il rifiuto del dipendente di presentarsi non può considerarsi rinuncia alla reintegra e il successivo licenziamento deve essere ritenuto illegittimo (Cass. 2/7/99 n. 6847, pres. De Tommaso, est. Figurelli, in D&L 1999, 926, n. S. Muggia, Invalido atto di recesso e eccezione d'inadempimento)
  3. Il lavoratore reintegrato ex art. 18 SL ha diritto di essere riammesso nel medesimo posto di lavoro occupato al momento dell’illegittimo licenziamento, essendo irrilevante la circostanza che al posto di lavoro da lui precedentemente occupato sia stato nel frattempo adibito altro lavoratore (Pret. Milano 20/12/97, est. Muntoni, in D&L 1998, 451)
  4. Non ottempera all'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato, emesso ai sensi dell'art. 700 cpc, il datore di lavoro che si limiti al pagamento della retribuzione senza effettiva riammissione in servizio del lavoratore; in tal caso, il giudice che ha reso il provvedimento può, ex art. 669 duodecies, determinare le modalità di esecuzione del provvedimento stesso, ordinando al datore di lavoro di rimuovere gli ostacoli frapposti all'effettiva ripresa del lavoro da parte del dipendente (Trib. Roma 20/11/95, pres. Zecca, est. Torrice, in D&L 1996, 533, nota CASTALDO, L'<<autogiustiziabilità>> delle misure cautelari in caso di inottemperanza all'ordine di reintegra)
  5. La reintegrazione del lavoratore, disposta in conseguenza di un licenziamento illegittimo, è incoercibile limitatamente all'assegnazione delle mansioni. E' invece illecito il comportamento datoriale, consistente nel rifiuto della fisica riammissione in azienda, che configura l'elusione di una misura cautelare a difesa del credito, punibile ai sensi dell'art. 388 cpv., c.p. (Pret. Catanzaro 19/3/99, est. Brawin, in Riv. Giur. lav. 2000, pag. 315, con nota di Gargiulo, Sulla sanzionabilità ex art 388 cpv. c.p. dell'omessa reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato)
  6. È inammissibile l’istanza di sospensione ex art. 431 c.p.c. proposta nei confronti dell’ordine di reintegrazione del lavoratore emesso ai sensi dell’art. 18 SL (Trib. Roma 10/12/97, pres. Sorace, est. Blasutto, in D&L 1998, 476)
  7. L’art. 4, 2° comma, L. 11/5/90 n. 108, che esclude dall’area di applicazione delle tutele contro il licenziamento i prestatori di lavoro ultra sessantenni in possesso dei requisiti pensionistici deve essere interpretato come riferibile unicamente a coloro che hanno diritto alla pensione di vecchiaia (Cass. 20/4/99 n. 3907, pres. Lanni, est. Picone, in D&L 1999, 687)
  8. Deve escludersi che il conseguimento della pensione di anzianità nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento integri, nell’area della tutela reale, una causa di impossibilità della reintegrazione del lavoratore licenziato nel proprio posto di lavoro. Il godimento della pensione di anzianità può avere invece rilievo unicamente ai fini della liquidazione del risarcimento danno subito per effetto del licenziamento illegittimo (Cass. 20/4/99 n. 3907, pres. Lanni, est. Picone, in D&L 1999, 687)

B. Requisiti dimensionali

  1. In caso di impugnazione del licenziamento e di richiesta di reintegrazione in servizio, grava sul datore di lavoro l’onere di eccepire e provare l’esistenza dei requisiti occupazionali che impediscono l’applicazione della disciplina generale stabilita dall’art. 18 SL (Cass. 22/1/99 n. 613, pres. De Tommaso est. Foglia, in D&L 1999, 675, n. Ferreri, Requisito dimensionale e onere della prova)
  2. In caso di licenziamento, grava sul lavoratore che invochi la reintegrazione in servizio ai sensi dell’art. 18 SL, così come modificato dalla L. 11/5/90 n. 108, l’onere di dimostrare la sussistenza dell’elemento dimensionale richiesto per l’applicazione della norma in questione (Cass. 1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres. Panzarani, in D&L 1998, 472)

C. Indennità ex art. 18 c. 5 S.L.

  1. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 c. 5 S.L., come modificato dall'art. 1 L. 108/90, nella parte in cui non subordina la facoltà del lavoratore di optare per l'indennità, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, alla sussistenza di giusti motivi da valutarsi caso per caso da parte del giudice (Corte cost. 15/3/96 n. 77, pres. Ferri, rel. Mengoni, in D&L 1996, 617)
  2. La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione, l'indennità prevista dal quinto comma dell'art. 18, L. n. 300/70, costituisce esercizio di un diritto derivante dall'illegittimità del licenziamento e riconosciuto al lavoratore dalla stessa norma di legge, secondo lo schema generale dell'obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris; ne consegue che il lavoratore che in corso di causa chieda l'indennità de qua in sostituzione della reintegrazione richiesta con l'atto introduttivo non viola il principio dell'immutabilità della domanda, ma esercita una facoltà riconosciutagli dalla legge (Cass. 8/4/00 n. 4472, in Dir e pratica lav. 2000, pag.2237)
  3. Il lavoratore illegittimamente licenziato ha la facoltà di pretendere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità ex art. 18, 5° comma, SL anche nel caso in cui il richiamo in servizio consegua, anziché a un ordine giudiziale, all’unilaterale revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro (Pret. Milano 22/1/98, est. Chiavassa, in D&L 1998, 758. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/6/97, est. Marasco, in D&L 1998, 183)
  4. L'ordine di reintegrazione costituisce presupposto necessario per l'indennità ex art. 18 SL; pertanto, qualora il giudice investito dell'impugnazione non abbia disposto la reintegrazione (nella specie, per intervenuta revoca del licenziamento) il lavoratore non può far valere il diritto alla predetta indennità (Trib. Milano 16/12/94, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 696, con nota redazionale. In senso conforme, v. Trib. Sassari 3/8/94, pres. Bagella, est. Di Florio, in D&L 1995, 696)
  5. La facoltà per il lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per un’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità di retribuzione ha natura di obbligazione facoltativa e pertanto non ha rilievo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione verificatasi successivamente all’opzione (nella fattispecie, dopo l’esercizio dell’opzione l’attività aziendale era cessata) (Trib. Monza 9/6/98, pres. ed est. Cella, in D&L 1998, 1050, nota Zezza)
  6. La facoltà insindacabile di monetizzare il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso (attribuita al lavoratore dal comma 5 dell'art. 18 SL) non può essere vanificata dalla revoca del licenziamento, da parte del datore di lavoro, in corso di giudizio, giacché tale revoca non può giungere a effetto se non vi è accettazione del dipendente. La tutela così approntata per il lavoratore non è in conflitto con gli artt. 3 e 41 Cost. (Corte cost. 22/7/96 n. 291, pres. Ferri, rel. Mengoni, in D&L 1997, 49, nota GUARISO, Revoca del licenziamento, mancata accettazione e "quindici mensilità")
  7. La richiesta di corresponsione dell’indennità prevista dal 5° comma dell’art. 18 SL, configura un’ipotesi di dimissioni, determinando l’effetto legalmente predeterminato di sostituire alla reintegrazione l’obbligo di pagare l’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (Trib. Napoli 28/1/97, pres. Baccari, est. Panariello, in D&L 1997, 647)