LICENZIAMENTO REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO
A. In
genere - B. Requisiti dimensionali
- C. Indennità ex art. 18 c. 5 S.L.
A. In genere
- Sotto il profilo dei requisiti dimensionali della tutela reale, a norma dellart.
18 SL, ununità produttiva deve considerarsi priva di autonomia con la
conseguenza che il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori
operanti presso lunità produttiva a cui la medesima fa capo se la stessa ha
scopi puramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dellimpresa
(Pret. Milano 30/4/99, est. Vitali, in D&L 1999, 716)
- La disposizione, rivolta dal datore di lavoro al dipendente di presentarsi in luogo
diverso rispetto a quello ove era addetto al momento della cessazione del rapporto e senza
indicazione della specifica attività lavorativa, non costituisce valido atto di
reintegra. Conseguentemente il rifiuto del dipendente di presentarsi non può considerarsi
rinuncia alla reintegra e il successivo licenziamento deve essere ritenuto illegittimo
(Cass. 2/7/99 n. 6847, pres. De Tommaso, est. Figurelli, in D&L 1999, 926, n.
S. Muggia, Invalido atto di recesso e eccezione d'inadempimento)
- Il lavoratore reintegrato ex art. 18 SL ha diritto di essere riammesso nel medesimo
posto di lavoro occupato al momento dellillegittimo licenziamento, essendo
irrilevante la circostanza che al posto di lavoro da lui precedentemente occupato sia
stato nel frattempo adibito altro lavoratore (Pret. Milano 20/12/97, est. Muntoni, in D&L
1998, 451)
- Non ottempera all'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato, emesso ai sensi
dell'art. 700 cpc, il datore di lavoro che si limiti al pagamento della retribuzione senza
effettiva riammissione in servizio del lavoratore; in tal caso, il giudice che ha reso il
provvedimento può, ex art. 669 duodecies, determinare le modalità di esecuzione
del provvedimento stesso, ordinando al datore di lavoro di rimuovere gli ostacoli
frapposti all'effettiva ripresa del lavoro da parte del dipendente (Trib. Roma 20/11/95,
pres. Zecca, est. Torrice, in D&L 1996, 533, nota CASTALDO, L'<<autogiustiziabilità>>
delle misure cautelari in caso di inottemperanza all'ordine di reintegra)
- La reintegrazione del lavoratore, disposta in conseguenza di un licenziamento
illegittimo, è incoercibile limitatamente all'assegnazione delle mansioni. E' invece
illecito il comportamento datoriale, consistente nel rifiuto della fisica riammissione in
azienda, che configura l'elusione di una misura cautelare a difesa del credito, punibile
ai sensi dell'art. 388 cpv., c.p. (Pret. Catanzaro 19/3/99, est. Brawin, in Riv. Giur.
lav. 2000, pag. 315, con nota di Gargiulo, Sulla sanzionabilità ex art 388 cpv.
c.p. dell'omessa reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato)
- È inammissibile listanza di sospensione ex art. 431 c.p.c. proposta nei confronti
dellordine di reintegrazione del lavoratore emesso ai sensi dellart. 18 SL
(Trib. Roma 10/12/97, pres. Sorace, est. Blasutto, in D&L 1998, 476)
- Lart. 4, 2° comma, L. 11/5/90 n. 108, che esclude dallarea di applicazione
delle tutele contro il licenziamento i prestatori di lavoro ultra sessantenni in possesso
dei requisiti pensionistici deve essere interpretato come riferibile unicamente a coloro
che hanno diritto alla pensione di vecchiaia (Cass. 20/4/99 n. 3907, pres. Lanni, est.
Picone, in D&L 1999, 687)
- Deve escludersi che il conseguimento della pensione di anzianità nel corso del giudizio
di impugnazione del licenziamento integri, nellarea della tutela reale, una causa di
impossibilità della reintegrazione del lavoratore licenziato nel proprio posto di lavoro.
Il godimento della pensione di anzianità può avere invece rilievo unicamente ai fini
della liquidazione del risarcimento danno subito per effetto del licenziamento illegittimo
(Cass. 20/4/99 n. 3907, pres. Lanni, est. Picone, in D&L 1999, 687)
B. Requisiti dimensionali
- In caso di impugnazione del licenziamento e di richiesta di reintegrazione in servizio,
grava sul datore di lavoro lonere di eccepire e provare lesistenza dei
requisiti occupazionali che impediscono lapplicazione della disciplina generale
stabilita dallart. 18 SL (Cass. 22/1/99 n. 613, pres. De Tommaso est. Foglia, in D&L
1999, 675, n. Ferreri, Requisito dimensionale e onere della prova)
- In caso di licenziamento, grava sul lavoratore che invochi la reintegrazione in servizio
ai sensi dellart. 18 SL, così come modificato dalla L. 11/5/90 n. 108, lonere
di dimostrare la sussistenza dellelemento dimensionale richiesto per
lapplicazione della norma in questione (Cass. 1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres.
Panzarani, in D&L 1998, 472)
C. Indennità ex art. 18 c. 5 S.L.
- E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 c.
5 S.L., come modificato dall'art. 1 L. 108/90, nella parte in cui non subordina la
facoltà del lavoratore di optare per l'indennità, in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, alla sussistenza di giusti motivi da valutarsi caso per caso da parte
del giudice (Corte cost. 15/3/96 n. 77, pres. Ferri, rel. Mengoni, in D&L 1996,
617)
- La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della
reintegrazione, l'indennità prevista dal quinto comma dell'art. 18, L. n. 300/70,
costituisce esercizio di un diritto derivante dall'illegittimità del licenziamento e
riconosciuto al lavoratore dalla stessa norma di legge, secondo lo schema generale
dell'obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris; ne consegue che il
lavoratore che in corso di causa chieda l'indennità de qua in sostituzione della
reintegrazione richiesta con l'atto introduttivo non viola il principio dell'immutabilità
della domanda, ma esercita una facoltà riconosciutagli dalla legge (Cass. 8/4/00 n. 4472,
in Dir e pratica lav. 2000, pag.2237)
- Il lavoratore illegittimamente licenziato ha la facoltà di pretendere, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, lindennità ex art. 18, 5° comma, SL
anche nel caso in cui il richiamo in servizio consegua, anziché a un ordine giudiziale,
allunilaterale revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro (Pret. Milano
22/1/98, est. Chiavassa, in D&L 1998, 758. In senso conforme, v. Pret. Milano
10/6/97, est. Marasco, in D&L 1998, 183)
- L'ordine di reintegrazione costituisce presupposto necessario per l'indennità ex art.
18 SL; pertanto, qualora il giudice investito dell'impugnazione non abbia disposto la
reintegrazione (nella specie, per intervenuta revoca del licenziamento) il lavoratore non
può far valere il diritto alla predetta indennità (Trib. Milano 16/12/94, pres. ed est.
Mannacio, in D&L 1995, 696, con nota redazionale. In senso conforme, v. Trib.
Sassari 3/8/94, pres. Bagella, est. Di Florio, in D&L 1995, 696)
- La facoltà per il lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per
unindennità sostitutiva pari a quindici mensilità di retribuzione ha natura di
obbligazione facoltativa e pertanto non ha rilievo limpossibilità sopravvenuta
della prestazione verificatasi successivamente allopzione (nella fattispecie, dopo
lesercizio dellopzione lattività aziendale era cessata) (Trib. Monza
9/6/98, pres. ed est. Cella, in D&L 1998, 1050, nota Zezza)
- La facoltà insindacabile di monetizzare il diritto alla reintegrazione in una
prestazione pecuniaria di ammontare fisso (attribuita al lavoratore dal comma 5 dell'art.
18 SL) non può essere vanificata dalla revoca del licenziamento, da parte del datore di
lavoro, in corso di giudizio, giacché tale revoca non può giungere a effetto se non vi
è accettazione del dipendente. La tutela così approntata per il lavoratore non è in
conflitto con gli artt. 3 e 41 Cost. (Corte cost. 22/7/96 n. 291, pres. Ferri, rel.
Mengoni, in D&L 1997, 49, nota GUARISO, Revoca del licenziamento, mancata
accettazione e "quindici mensilità")
- La richiesta di corresponsione dellindennità prevista dal 5° comma
dellart. 18 SL, configura unipotesi di dimissioni, determinando leffetto
legalmente predeterminato di sostituire alla reintegrazione lobbligo di pagare
lindennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (Trib.
Napoli 28/1/97, pres. Baccari, est. Panariello, in D&L 1997, 647)