LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO
- Il risarcimento del danno al dipendente illegittimamente licenziato spetta, quanto alla
misura eccedente il minimo, solo in caso di colpa del datore di lavoro e, quanto al minimo
di cinque mensilità, anche a prescindere da detta colpa; con tale presunzione assoluta di
danno minimo il legislatore attua un ragionevole bilanciamento della facoltà riconosciuta
al datore di lavoro di incidere direttamente e a proprio rischio sulla sfera giuridica del
dipendente ed è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
18 SL sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 1 (Corte Cost. 23/12/98 n. 420,
pres. Granata, rel. Santosuosso, in D&L 1999, 47, nota Guariso, Se cinque vi
sembran troppe)
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 L. 604/66, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi ritenere che il pagamento dell'indennità
per mancata riassunzione sia sempre dovuto, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto
e quale sia la ragione che abbia impedito il ripristino del rapporto (Corte cost. 23/2/96
n. 44, pres. Ferri, rel. Santosuosso, in D&L 1996, 611, nota SCARPELLI, Intervento
(definitivo) della Corte Costituzionale a sancire la possibilità per il lavoratore di
scegliere tra riassunzione e risarcimento del danno ex art. 8 L. 604/66 e GUARISO, Una
indennità piccola, piccola, ma sicura (anche in caso di revoca?))
- Il risarcimento nella misura minima di 5 mensilità di cui allart. 18, 4° comma,
SL spetta in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato e, dunque, anche nel caso
in cui il datore di lavoro, prima dellaccertamento giudiziale di illegittimità del
recesso, abbia revocato il provvedimento (Pret. Milano 22/1/98, est. Chiavassa, in D&L
1998, 758)
- All'illegittimità del licenziamento consegue il diritto al risarcimento del danno nella
misura minima di 5 mensilità ex art. 18 c. 4 S.L., anche nel caso in cui il datore di
lavoro abbia offerto la reintegrazione in corso di causa e questa sia stata rifiutata dal
lavoratore; in un simile caso, deve considerarsi anche cessata la materia del contendere
sulla reintegrazione, né può essere ammessa la domanda diretta ad ottenere la
corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art. 18 c. 5 S.L., in quanto nuova domanda
realizzante un'ipotesi di mutatio libelli non consentita (Pret. Milano 13/2/96,
est. Peragallo, in D&L 1996, 778, nota SCARPELLI, Ancora su risarcimento del
danno e opzione ex art. 19 S.L. in caso di revoca del licenziamento)
- Il licenziamento ingiurioso può determinare due diverse forme di risarcimento del
danno: quella relativa alla lesione dellonore e del decoro; e quella, economicamente
più rilevante, relativa alla reputazione, e consistente nella conoscenza che i terzi
abbiano avuto dei motivi del licenziamento (nella specie la lavoratrice era stata
ingiustamente accusata di avere falsificato il contratto di lavoro; e la sentenza
dappello è stata cassata per mancanza di motivazione sullesistenza del danno
alla reputazione) Cass. 1/4/99 n. 3147, pres. Mileo, est. Lupi, in D&L 1999,
653, n. Muggia, Licenziamento ingiurioso e risarcimento danni)
- Qualora il giudice, avvalendosi di consulenza medica, ritenga illegittimo il
licenziamento motivato da inidoneità fisica sopravvenuta e disponga la reintegrazione nel
posto di lavoro, spetta al lavoratore il ristoro dei danni morali solo in presenza di
unipotesi di reato, mentre lattribuzione di una somma a titolo di danno
biologico è subordinata alla prova dellesistenza di un aggravamento psico-fisico
dello stato di salute e del nesso di causalità fra il comportamento datoriale illegittimo
e tale aggravamento (Pret. Milano 15/4/97, est. Peragallo, in D&L 1998, 174, n.
NICCOLAI, Illegittimo licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: i danni
risarcibili)
- Nel caso di dichiarazione di illegittimità di un licenziamento, intimato a seguito del
mancato rinnovo del nullaosta per il tesserino aeroportuale successivamente concesso, il
risarcimento del danno causato al lavoratore per l'illegittimità del licenziamento deve
essere quantificato nella misura delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto
percepire dal momento in cui è stato rinnovato il nullaosta e non dal momento del
licenziamento (nella fattispecie, si è infatti ritenuto che l'esistenza di un atto
motivato della pubblica autorità interrompe il nesso causale fra danno e licenziamento)
(Cass. 28/7/94 n. 7048, pres. Benanti, est. Roselli, in D&L 1995, 416, nota
MUGGIA, Brevi osservazioni sul licenziamento per ritiro del tesserino aeroportuale e
sulla quantificazione del risarcimento del danno)
- Lindennità pattuita in sede di transazione, a titolo di incentivo allesodo
a corrispondersi a lavoratore licenziato, non integrando gli estremi del risarcimento di
danni cagionati dalla perdita di redditi, non è assoggettabile a tassazione, ai sensi
dellart. 16 DPR 22/12/86 n. 917 (Comm. Trib. Cent. Roma 28/2/97, pres. Scarcella,
est. Nottola, in D&L 1997, 825 n. Tagliagambe, Profili di
incostituzionalità del decreto Dini in materia di tassazione di sentenze e transazioni di
lavoro)
- Il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di recesso e limpugnazione
giudiziaria del medesimo non concretizza in nessun caso il concorso di colpa del creditore
di cui allart. 1227 c.c. (Pret. Roma 2/6/97, est. Rossi, in D&L 1998,
377)
- In caso di anticipata risoluzione di un contratto di lavoro autonomo non assistita da
giusta causa, il committente è tenuto a risarcire al collaboratore il danno, da
quantificarsi nei compensi che lo stesso avrebbe percepito sino alla scadenza del
contratto (Pret. Milano 25/3/99, est. Canosa, in D&L 1999, 691)