LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO

  1. Il risarcimento del danno al dipendente illegittimamente licenziato spetta, quanto alla misura eccedente il minimo, solo in caso di colpa del datore di lavoro e, quanto al minimo di cinque mensilità, anche a prescindere da detta colpa; con tale presunzione assoluta di danno minimo il legislatore attua un ragionevole bilanciamento della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di incidere direttamente e a proprio rischio sulla sfera giuridica del dipendente ed è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 SL sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 1 (Corte Cost. 23/12/98 n. 420, pres. Granata, rel. Santosuosso, in D&L 1999, 47, nota Guariso, Se cinque vi sembran troppe)
  2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 L. 604/66, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi ritenere che il pagamento dell'indennità per mancata riassunzione sia sempre dovuto, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione che abbia impedito il ripristino del rapporto (Corte cost. 23/2/96 n. 44, pres. Ferri, rel. Santosuosso, in D&L 1996, 611, nota SCARPELLI, Intervento (definitivo) della Corte Costituzionale a sancire la possibilità per il lavoratore di scegliere tra riassunzione e risarcimento del danno ex art. 8 L. 604/66 e GUARISO, Una indennità piccola, piccola, ma sicura (anche in caso di revoca?))
  3. Il risarcimento nella misura minima di 5 mensilità di cui all’art. 18, 4° comma, SL spetta in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato e, dunque, anche nel caso in cui il datore di lavoro, prima dell’accertamento giudiziale di illegittimità del recesso, abbia revocato il provvedimento (Pret. Milano 22/1/98, est. Chiavassa, in D&L 1998, 758)
  4. All'illegittimità del licenziamento consegue il diritto al risarcimento del danno nella misura minima di 5 mensilità ex art. 18 c. 4 S.L., anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia offerto la reintegrazione in corso di causa e questa sia stata rifiutata dal lavoratore; in un simile caso, deve considerarsi anche cessata la materia del contendere sulla reintegrazione, né può essere ammessa la domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art. 18 c. 5 S.L., in quanto nuova domanda realizzante un'ipotesi di mutatio libelli non consentita (Pret. Milano 13/2/96, est. Peragallo, in D&L 1996, 778, nota SCARPELLI, Ancora su risarcimento del danno e opzione ex art. 19 S.L. in caso di revoca del licenziamento)
  5. Il licenziamento ingiurioso può determinare due diverse forme di risarcimento del danno: quella relativa alla lesione dell’onore e del decoro; e quella, economicamente più rilevante, relativa alla reputazione, e consistente nella conoscenza che i terzi abbiano avuto dei motivi del licenziamento (nella specie la lavoratrice era stata ingiustamente accusata di avere falsificato il contratto di lavoro; e la sentenza d’appello è stata cassata per mancanza di motivazione sull’esistenza del danno alla reputazione) Cass. 1/4/99 n. 3147, pres. Mileo, est. Lupi, in D&L 1999, 653, n. Muggia, Licenziamento ingiurioso e risarcimento danni)
  6. Qualora il giudice, avvalendosi di consulenza medica, ritenga illegittimo il licenziamento motivato da inidoneità fisica sopravvenuta e disponga la reintegrazione nel posto di lavoro, spetta al lavoratore il ristoro dei danni morali solo in presenza di un’ipotesi di reato, mentre l’attribuzione di una somma a titolo di danno biologico è subordinata alla prova dell’esistenza di un aggravamento psico-fisico dello stato di salute e del nesso di causalità fra il comportamento datoriale illegittimo e tale aggravamento (Pret. Milano 15/4/97, est. Peragallo, in D&L 1998, 174, n. NICCOLAI, Illegittimo licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: i danni risarcibili)
  7. Nel caso di dichiarazione di illegittimità di un licenziamento, intimato a seguito del mancato rinnovo del nullaosta per il tesserino aeroportuale successivamente concesso, il risarcimento del danno causato al lavoratore per l'illegittimità del licenziamento deve essere quantificato nella misura delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dal momento in cui è stato rinnovato il nullaosta e non dal momento del licenziamento (nella fattispecie, si è infatti ritenuto che l'esistenza di un atto motivato della pubblica autorità interrompe il nesso causale fra danno e licenziamento) (Cass. 28/7/94 n. 7048, pres. Benanti, est. Roselli, in D&L 1995, 416, nota MUGGIA, Brevi osservazioni sul licenziamento per ritiro del tesserino aeroportuale e sulla quantificazione del risarcimento del danno)
  8. L’indennità pattuita in sede di transazione, a titolo di incentivo all’esodo a corrispondersi a lavoratore licenziato, non integrando gli estremi del risarcimento di danni cagionati dalla perdita di redditi, non è assoggettabile a tassazione, ai sensi dell’art. 16 DPR 22/12/86 n. 917 (Comm. Trib. Cent. Roma 28/2/97, pres. Scarcella, est. Nottola, in D&L 1997, 825 n. Tagliagambe, Profili di incostituzionalità del decreto Dini in materia di tassazione di sentenze e transazioni di lavoro)
  9. Il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di recesso e l’impugnazione giudiziaria del medesimo non concretizza in nessun caso il concorso di colpa del creditore di cui all’art. 1227 c.c. (Pret. Roma 2/6/97, est. Rossi, in D&L 1998, 377)
  10. In caso di anticipata risoluzione di un contratto di lavoro autonomo non assistita da giusta causa, il committente è tenuto a risarcire al collaboratore il danno, da quantificarsi nei compensi che lo stesso avrebbe percepito sino alla scadenza del contratto (Pret. Milano 25/3/99, est. Canosa, in D&L 1999, 691)