In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma
anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso è nullo per violazione ella
norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., che vieta il licenziamento stesso in costanza
della malattia del lavoratore, e non già temporaneamente inefficace, con differimento dei
relativi effetti al momento della scadenza suddetta; il superamento del comporto
costituisce, infatti, ai sensi del citato articolo 2110 c.c., una situazione autonomamente
giustificatrice del recesso, che deve, perciò, esistere già anteriormente alla
comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di
quest'atto ove di esso costituisca il solo motivo (Cass. 26/10/99, n. 12031, in Mass.
Giur. lav. 2000, pag. 61, con nota di Figurati, Questioni in tema di licenziamento
intimato durante la malattia: la richiesta di ferie interrompe il comporto?)
La valutazione in ordine alla tempestività del recesso per superamento del periodo di
comporto deve essere operata dal giudice di merito avendo riguardo non solo al mero dato
temporale, ma anche a tutte quelle circostanze che possono apparire significative di
uneventuale rinuncia implicita del datore di lavoro, per fatti concludenti, al
potere di recesso (nella specie la sentenza di merito, cassata dalla Corte, aveva ritenuto
tempestivo il licenziamento intimato a cinque mesi dal rientro in servizio della
dipendente) (Cass. 29/7/99 n. 8235, pres. Amirante, est. De Matteis, in D&L
1999, 907 e
in Dir. Lav. 2000, pag. 293con nota di Pennisi, Licenziamento per superamento del periodo di comporto e
spatium deliberandi)
E
illegittimo per mancanza del requisito della tempestività il licenziamento per
superamento del periodo di comporto per malattia, intimato dopo uno spatium
deliberandi non adeguato e proporzionato alle procedure daccertamento del caso
(Trib. Milano 31/7/99, est. Porcelli, in Dir. Lav.
2000, pag. 293, con nota di Pennisi, Licenziamento
per superamento del periodo di comporto e spatium deliberandi)
In materia negoziale il silenzio, in sé considerato, non può valere come consenso se
non quando la parte abbia lonere o il dovere, per legge, per consuetudine o per
contratto, di formulare una dichiarazione; conseguentemente la mancata contestazione
stragiudiziale dellelenco di assenze per malattia fornito dal datore di lavoro alla
dipendente in vista del successivo licenziamento per asserito superamento del periodo di
comporto, non costituisce prova sufficiente circa la veridicità di detto elenco e non
preclude la successiva contestazione giudiziale delle predette assenze (Cass. 29/7/99 n.
8235, pres. Amirante, est. De Matteis, in D&L 1999, 907)
E' illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ove l'esercizio
del potere di recesso intervenga con notevole ritardo rispetto al momento del superamento
del periodo stesso (nella fattispecie concreta, sei mesi); infatti, le vicende successive
al superamento del periodo di comporto, quali la ripresa dell'attività lavorativa e il
godimento delle ferie da parte del lavoratore, integrano la rinuncia, per fatti
concludenti, del datore di lavoro al potere di recesso (Pret. Milano 25/10/95, est.
Taraborrelli, in D&L 1996, 246. In senso conforme, v. Pret. Milano 3/10/94,
est. Porcelli, in D&L 1995, 435)
Nel caso di mancato tempestivo esercizio della facoltà di recesso per superamento del
periodo di comporto, è illegittimo il licenziamento successivamente intimato al termine
di una nuova assenza per malattia avvenuta a distanza di tempo (nella fattispecie la
lavoratrice era stata licenziata al termine di una breve malattia intervenuta ad oltre 10
mesi dall'avvenuto superamento del periodo di comporto) (Pret. Milano 3/10/94, est.
Porcelli, in D&L 1995, 435)
E' illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore invalido per superamento del
periodo di comporto se la malattia sia dovuta all'adibizione a mansioni parzialmente
incompatibili con il suo stato di invalidità, a seguito dell'illegittimo esercizio dello ius
variandi del datore di lavoro (Pret. Napoli 16/1/95, est. Ingala, in D&L
1995, 673, nota PERRINO, Un'ipotesi di inadempimento reciproco nel diritto del lavoro)
La
malattia o le malattie del lavoratore non giustificano il licenziamento intimato per
superamento del periodo di comporto ove linfermità abbia avuto causa, in tutto o in
parte, nella nocività insita nelle modalità di esercizio delle mansioni o comunque
esistente nellambiente di lavoro, della quale il datore di lavoro sia responsabile
per aver omesso le misure atte a prevenirla o ad eliminare lincidenza, in
adempimento dellobbligo di protezione ed eventualmente anche delle specifiche norme
di legge connesse alla concretizzazione di esso, incombendo peraltro al lavoratore di dare
la prova del collegamento causale fra le malattia che ha determinato lassenza ed il
carattere morbigeno delle mansioni espletate (Cass. 18/4/00, n. 5066, pres. De Musis, in Lavoro giur. 2000, pag. 985)
Il periodo di comporto di malattia è suscettibile di interruzione per effetto della
richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale che il datore di lavoro deve
concedere anche in costanza di malattia del dipendente. Questi, investito della richiesta
di ferie da parte del lavoratore, deve tenere conto, nell'assumere la relativa decisione,
del fondamentale interesse del lavoratore di evitare in tal modo la possibile perdita del
posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto (Cass. 26/10/99, n. 12031, in Mass.
Giur. lav. 2000, pag. 61, con nota di Figurati, Questioni in tema di licenziamento
intimato durante la malattia: la richiesta di ferie interrompe il comporto?)
La richiesta di godimento delle ferie in costanza di malattia sospende il periodo di
comporto contrattuale fino allesaurimento dei giorni di ferie spettanti al
lavoratore, con la conseguente illegittimità del licenziamento intimato per superamento
del comporto senza la preventiva concessione di fruire delle ferie maturate, e ciò
indipendentemente dalla previsione del contratto collettivo che ne escluda la fruibilità
in costanza di malattia (Pret. Milano 22/4/98 (ord.), est. Atanasio, in D&L
1998, 1040)
Poiché con la sentenza n. 616/87 la Corte Costituzionale ha sancito la prevalenza della
malattia sul decorso delle ferie, la prima determinando la sospensione del decorso delle
seconde, sarebbe contraddittorio affermare la prevalenza delle ferie sulla malattia nel
caso di computo del periodo di comporto, di guisa che, una volta esaurito
questultimo, il lavoratore non può invocare la conversione delle assenze per
malattia imputandole alle ferie residue maturate e non godute (Pret. Nola, sez. Pomigliano
dArco, 12/10//96, est. Perrino, in D&L 1997, 638, nota Manna)
La c.d. eccessiva morbilità, dovuta a reiterate assenze per malattia, integra gli
estremi dello scarso rendimento quando la prestazione di lavoro non è più utile al
datore di lavoro. In tal caso, il fatto del lavoratore indipendentemente dalla sua
colpevolezza è oggettivamente idoneo a provocare la risoluzione del rapporto
(Cass. 22/11/96 n. 10286, pres. Mollica, est. Battimiello,, in D&L 1997, 373,
n. Panduri, Corte di cassazione e scarso rendimento: un passo (o più?) indietro)