B. Affissione del codice disciplinare
- In materia di licenziamento disciplinare, lonere della predisposizione e
preventiva affissione del codice disciplinare ai sensi dellart. 7, 1° comma, SL non
sussiste con riguardo a fatti che si configurino come illeciti penali o siano contrari
alletica comune (Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, est. Ferrari da Passano, in D&L
1998, 1094)
C. Tempestività della contestazione
- Il requisito della tempestività nella contestazione di fatti disciplinarmente rilevanti
va inteso in senso relativo, ma è possibile garantire efficacia all'uso del potere
disciplinare solo se vi sia una sufficiente immediatezza tra infrazione e contestazione.
Pertanto, la sanzione del licenziamento, irrogata con grave e ingiustificato ritardo,
tradisce del tutto la propria natura e funzione e fa sorgere il legittimo sospetto di un
abuso di quella posizione di supremazia che il legislatore ha sì inteso riconoscere al
datore di lavoro, ma nel rispetto dei rigorosissimi limiti fissati dall'art. 7 SL (Pret.
Milano 30/6/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 1045)
D. Genericità della contestazione
- È nullo il recesso intimato allesito di un procedimento disciplinare avviato
sulla base della generica contestazione di una condotta omissiva del lavoratore, senza che
la lettera di contestazione indichi in maniera circostanziata la norma di diligenza
violata dal trasgressore (Pret. Lecco 28/10/97, est. Cecchetti, in D&L 1998,
767)
- È nullo il recesso intimato allesito di un procedimento disciplinare avviato
sulla base di una contestazione generica delladdebito, tale da non consentire al
lavoratore lesercizio del diritto di difesa (nel caso di specie i ricorrenti avevano
tutti ricevuto lettere di contestazione aventi contenuti perfettamente identici e prive
delle indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella loro materialità il
fatto o i fatti oggetto della procedura disciplinare. Il tenore letterale delle lettere di
contestazione si riferiva, infatti, per tutti i ricorrenti indistintamente e
genericamente, al "compimento di atti diretti a impedire laccesso al posto di
lavoro da parte dei dipendenti non aderenti allo sciopero") (Pret. Roma 13/7/97, est.
Ciampi, in D&L 1998, 179)
E. Giustificazioni
- Il diritto di difesa, nell'ambito del procedimento disciplinare, trova competa
esplicazione, nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente richiesto di essere
sentito, soltanto con la sua audizione; pertanto ove la richiesta pervenga al datore di
lavoro prima del licenziamento, questi non potrà esimersi dal sentire il lavoratore per
il solo fatto di aver avuto conoscenza della relativa richiesta oltre i 5 giorni dalla
comunicazione degli addebiti, pena la nullità dell'atto di recesso (Pret. Napoli, sex.
Frattamaggiore, 28/6/95, in D&L 1996, 232, nota QUATTROMINI, In tema di
richiesta di audizione del lavoratore per fornire le giustificazioni oltre i 5 giorni
dalla contestazione)
F. Proporzionalità
- È illegittimo per violazione del principio di proporzionalità il licenziamento
disciplinare nel quale la gravità rilevante sia stata riferita non già al comportamento
del lavoratore in sé considerato, quanto invece al danno patrimoniale patito dal datore
di lavoro (Pret. Lecco 28/10/97, est. Cecchetti, in D&L 1998, 767)
- Il ricorso al licenziamento, sanzione massima e definitivamente espulsiva, si giustifica
solo a fronte di illeciti di proporzionata gravità e non a fatti sia pure deplorevoli ma
che, oltre ad arrecare un danno patrimoniale di tenue entità, rivestano carattere
eccezionale e non siano destinati verosimilmente a ripetersi (Pret. La Spezia 4/6/96, est.
Fortunato, in D&L 1997, 383, n. Balli, Dalle omissioni del dipendente al
recesso per giusta causa del datore di lavoro; un percorso non obbligato)
- La risoluzione del rapporto di lavoro può conseguire, secondo il disposto di legge,
solo a illeciti di proporzionata gravità e non a fatti, seppur penalmente rilevanti, che
vengano ad arrecare un tenue danno patrimoniale al datore di lavoro, rispetto ai quali non
può ritenersi interrotto in modo irreparabile il vincolo fiduciario, che sta alla base di
ogni rapporto di lavoro (nella fattispecie il lavoratore si era appropriato di una
confezione di pepe del valore commerciale di L. 1800) (Cass. 23/6/97 n. 5601, pres.
Mollica, est. Simoneschi, in D&L 1998, 470, n. MUGGIA, Sul licenziamento per
furto di lieve entità)
- Per
quanto sia vero che il vincolo fiduciario può risultare compromesso anche in assenza di
un danno grave, tuttavia non può non considerarsi che un inadempimento del lavoratore,
pur apprezzabile sul piano disciplinare, può risultare non sufficiente per l'inflizione
di una sanzione, quale il licenziamento, capace di privare lui e la sua famiglia dei mezzi
di sussistenza, valutata anche l'entità del danno patrimoniale arrecata al datore di
lavoro, in riferimento alle dimensioni dell'impresa (Nella specie la S.C. ha accolto il
ricorso del lavoratore licenziato rinviando ad altro collegio di merito, in quanto non è
risultato chiaro quale onere aggiuntivo derivasse all'azienda dalla scelta di consumare il
buono pasto al di fuori della pausa pranzo prevista) (Cass. 18/2/00, n. 1892, pres.
Priscoli, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 389 con
nota di De Marinis, La valutazione della giusta
causa di licenziamento: dalla Corte criteri ulteriori e piu' rigidi)
G. Normativa contrattuale
- La previsione di cui all'art. 23 del CCNL per gli addetti alle aziende metalmeccaniche
private di un termine finale per la comminazione del licenziamento disciplinare, comporta
decadenza dal potere disciplinare e la conseguente invalidità del provvedimento, quando
lo stesso sia stato soltanto adottato ma non giunto a conoscenza del destinatario entro
tale termine (Pret. Napoli, sez. Afragola, 27/4/95, in D&L 1996, 228; in senso
conforme, ma in relazione all'art. 56 CCNL Gomma e plastica, v. Pret. Monza 24/10/95, est.
Padalino, in D&L 1996, 228. In senso sempre conforme, v. ancora Cass. 22/3/95
n. 5642, pres. Alvaro, est. Toriello, in D&L 1995, 1047)
- E' legittima la previsione della contrattazione collettiva che assuma quale giustificato
motivo di licenziamento il ripetersi nel tempo di comportamenti inadempienti, anche quando
gli stessi vari episodi di inadempimento singolarmente considerati risultino punibili con
sanzioni disciplinari non espulsive (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 25/11/95, est.
Perrino, in D&L 1996, 769, nota BALLETTI, Reiterazione di inadempimenti e
valutazione della condotta complessiva del lavoratore nel licenziamento per recidiva)
- La
sentenza pronunciata a norma dellart. 444 c.p.p. che disciplina lapplicazione
della pena su richiesta dellimputato, non è tecnicamente configurabile come una
sentenza di condanna, anche se è a questa equiparata a determinati fini; tuttavia
nellipotesi in cui una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento
alla sentenza penale di condanna passata in giudicato (nella specie, come fatto idoneo a
consentire il licenziamento senza preavviso), ben può il giudice di merito,
nellinterpretare la volontà delle parti collettive espresse nella clausola
contrattuale, (interpretazione a lui esclusivamente rimessa e incensurabile in sede di
legittimità se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei canoni legali di
ermeneutica contrattuale), ritenere che gli agenti contrattuali, nellusare
lespressione sentenza di condanna si siano ispirati al comune sentire
che a questa associa la sentenza cosiddetta di patteggiamento ex art. 444
c.p.p., atteso che in tal caso limputato non nega la propria responsabilità, ma
esonera laccusa dallonere della relativa prova in cambio di una riduzione
della pena (Nella specie, la sentenza della Cassazione ha confermato la sentenza di merito
che in relazione al Ccnl, per i dipendenti delle Poste Italiane prevedente il
licenziamento in tronco in caso di sentenza penale di condanna, aveva rigettato
limpugnativa di licenziamento da parte dei lavoratori che, imputati di rapine in
banca, avevano patteggiato la pena, senza perciò pervenire ad una sentenza di
condanna in senso tecnico) ( Cass. 18/11/99, n. 12804, pres. Mileo, in Dir. Lav. 2000, pag. 287, con nota di Sanci, Equiparabilità della sentenza di patteggiamento alla
sentenza penale di condanna ai fini del licenziamento senza preavviso)
H. Immutabilità della contestazione
- Per il principio di immutabilità volto a salvaguarda il diritto di difesa del
lavoratore nella causa di licenziamento (ai fini della verifica della legittimità
dello stesso) al datore di lavoro è preclusa la possibilità di addurre fatti diversi da
quelli dedotti nella contestazione preventiva e poi posti a base del licenziamento, salvo
che questi configurino circostanze dell'addebito già contestato (Pret. Trento 25/6/96,
est. Flaim, in D&L 1997, 179, nota PANDURI, Ancora sull'immutabilità dei
fatto contestati osti a fondamento di un licenziamento disciplinare)
- È nullo il licenziamento disciplinare adottato in violazione del principio noto come
"cristallizzazione dei motivi di licenziamento", secondo il quale rispetto agli
addebiti contestati il datore di lavoro non può successivamente muovere più alcun
addebito (in ipotesi anche veritiero e fondato), poiché su quel nuovo profilo il
dipendente non ha avuto al momento opportuno possibilità di replica (Pret. Lecco
28/10/97, est. Cecchetti, in D&L 1998, 767)
I. Casistica
- Rientra
nel potere direttivo del datore di lavoro la predisposizione unilaterale di norme interne
di regolamentazione attinenti all'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro
nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, ma tali prescrizioni,
ove non realizzino alcun apprezzabile interesse per l'impresa e arrechino danno o siano di ingiustificato disagio
per i lavoratori, devono ritenersi arbitrarie e la loro violazione non configura una
mancanza disciplinare tale da legittimare il licenziamento per giusta causa del lavoratore
(Nella specie, il datore di lavoro aveva previsto il rimborso dei solo pasti consumati
nell'intervallo lavorativo e ha pertanto licenziato in tronco il lavoratore che,
contravvenendo alle prescrizioni aziendali, ha usato i buoni pasto al di fuori della pausa
prevista e per l'acquisto di generi alimentari da consumare altrove) (Cass. 18/2/00, n.
1892, pres. Priscoli, in Mass. giur. lav. 2000,
pag. 389 con nota di De Marinis, La valutazione
della giusta causa di licenziamento: dalla Corte criteri ulteriori e piu' rigidi)
- Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di
licenziamento, ai sensi dell'art. 25 D.G. sez. III CCNL metalmeccanici, intimati per avere
il dipendente utilizzato il computer aziendale per l'esecuzione di lavori personali
estranei all'attività aziendali, il datore di lavoro deve provare che l'attività
contestata sia stata svolta durante l'orario di lavoro e, per la configurabilità della
giusta causa, che tale utilizzo sia stato di entità rilevante, poiché il semplice
utilizzo del computer aziendale è circostanza di per sé insufficiente a giustificare il
licenziamento disciplinare (Pret. Milano 18/4/96, est. Porcelli, in D&L 1996,
1026, nota Portera)
- E illegittimo il licenziamento disciplinare comminato al lavoratore che, in forza
delleccezione di inadempimento di cui allart. 1460 c.c., abbia rifiutato
ladibizione a mansioni inferiori offrendo contestualmente di eseguire le prestazioni
originarie (Pret. Monza, sez. Desio, 26 maggio 1999, est. Magelli, in D&L 1999,
917)
- In tema di imputabilità di una manipolazione di dati informatici in un sistema
"aperto" e cioè accessibile sia dallinterno, da parte di altri
dipendenti, che dallesterno lincarico a un documentalista di elaborare
un testo da inserire in un archivio informatico, non può comportare automaticamente
lattribuzione di responsabilità diretta per eventuali manipolazioni, che devono
essere oggetto di prova positiva da parte del datore di lavoro (Cass. 6/8/99 n. 8489,
pres. Trezza, est. Coletti, in D&L 1999, 902)
- E' illegittimo il licenziamento inflitto a seguito del comportamento doloso del
lavoratore, consistito in false attestazioni documentali finalizzate al rimborso di spese
non effettuate, qualora il danno patrimoniale arrecato sia esiguo, anche in riferimento
alle dimensioni dell'impresa (Cass. 27/5/95 n. 5967, pres. Taddeucci, est. Roselli, in D&L
1996, 487, nota Muggia, Licenziamento per giusta causa e funzione della pena)
- Al dipendente assente per malattia è vietato prestare altra attività lavorativa,
dovendosi presumere un rapporti di contraddizione fra tutela della salute e prestazione
lavorativa; in sede giudiziale tale presunzione deve tuttavia essere verificata in
concreto, esaminando il tipo di malattia e valutando se l'attività di fatto svolta
presenti o meno identità o forte somiglianza con quella sospesa (nella fattispecie, è
stata ritenuta sproporzionato, quindi illegittimo, il licenziamento in tronco comminato al
dipendente che, in fase di convalescenza da una malattia reale, ha collaborato con i
familiari, a titolo gratuito, alla gestione di una sala giochi, non svolgendo attività
paragonabile, per impegno e natura, a quella del rapporto di lavoro sospeso) (Trib.
Milano15/7/95, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 1055)
- Il furto in azienda di un bene di valore modestissimo, commesso da un dipendente senza
alcun precedente disciplinare e non investito di specifiche mansioni di sorveglianza e
custodia, anche se può incidere sul rapporto fiduciario tra datore e prestatore di lavoro
deve essere valutato alla luce del principio di proporzionalità della sanzione ex art.
2106 c.c., potendo perciò comportare lirrogazione di una sanzione conservativa, ma
non del licenziamento per giusta causa (Trib. Milano 30/11/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L
1997, 392)
- Il procedimento penale non è di per sé motivo di irrogazione di sanzione disciplinare
(tanto meno di licenziamento) nei confronti di un lavoratore che sia incorso in
responsabilità penale. È ammesso il ricorso alla sospensione cautelare in attesa di
sentenza di condanna definitiva (Corte Costituzionale 17/12/97 n.405, pres. Granata, rel.
Guizzi, in D&L 1998, 321, n. PANDURI, Infondatezza della questione di
legittimità sollevata e irragionevolezza della norma denunciata; conseguenze della
condanna penale nel rapporto di lavoro; procedimento e sospensione cautelare)
- Ripetute manifestazioni di insubordinazione e di inosservanza delle regole di
correttezza nei rapporti allinterno dellazienda e con i superiori, allorché
poste in essere da lavoratore sofferente per una grave forma di depressione comportante in
certi momenti non tanto la perdita della capacità di intendere e di volere quanto
unalterazione della capacità di percezione di quanto accade intorno, e in quanto
tale non in condizione di rendersi conto delle conseguenze sul piano disciplinare dei suoi
comportamenti, non possono essere ritenute idonee a integrare gli estremi del
licenziamento per giustificato motivo soggettivo (Trib. Milano 23/7/97, pres. Gargiulo,
est. Ruiz, in D&L 1998, 177)
L. Controllo dei lavoratori
- Dallesame
dellart. 2, comma 2, l. n. 300/70, secondo cui al datore di lavoro è vietato
adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza dellattività lavorativa e a
queste ultime di accedere ai locali ove la stessa si svolge, si desume che il divieto di
controllo (da parte di personale avente compiti di mera vigilanza) sul modo della
prestazione dopera attiene a quella resa allinterno dellazienda. Non
essendo disposto alcunché per la verifica dellattività svolta, al di fuori dei
locali aziendali, da parte di lavoratori non inseriti nel normale ciclo produttivo - la
cui prestazione non può essere verificata con lesercizio di poteri di direzione,
controllo tecnico e sorveglianza - ne discende che il controllo, ad opera di investigatori
privati, sul comportamento tenuto dai lavoratori fuori dei locali aziendali non contrasta
con larticolo 2 Statuto dei Lavoratori ed è legittimo tanto più quando non è
finalizzato a verificare la diligenza delladempimento della prestazione ma
comportamenti che possono integrare gli estremi di reato (nel caso, di truffa, lucrando la
retribuzione oziando, in luogo di lavorare). E legittimo il controllo in questione,
anche se commissionato a privata agenzia investigativa da società distaccataria nei
confronti di lavoratori distaccati da società incorporante, in ragione di principi
sanciti dallarticolo 2504-bis, c.c., secondo cui la società che risulta dalla
fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte
(Cass. 5/5/00, n. 5629, pres. Trezza, in Lavoro e
prev. oggi 2000, pag.1684, con nota di
Meucci, Sorveglianza di lavoratori, con mansioni
esterne, a mezzo di investigatori privati)
- Il
ricorso da parte del datore di lavoro a riprese con telecamera a circuito chiuso,
finalizzate a controllare a distanza lattività dei lavoratori, contrasta (nel caso
non siano state seguite le garanzie procedurali per la loro installazione per motivi di
sicurezza) con larticolo 4 L. n. 300/70, la
cui violazione è penalmente sanzionata dallarticolo 38 stessa legge, che fa parte
di quella normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere
organizzativo e direttivo del datore di
lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti sulla sfera della persona, si
ritengono lesive della dignità e riservatezza della persona. Ne consegue, sul piano
processuale, che nessun valore probatorio può attribuirsi ai fotogrammi così
illegittimamente conseguiti (anche se nel caso evidenzianti il reato di furto per
sottrazione di denaro in cassa) (Cass. 17/7/00, n. 8250, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi
2000, pag. 1694)
M. Sospensione cautelare
- La sospensione cautelare di cui allart. 33, 2° comma, del Ccnl per i dipendenti
dellEnte Poste italiane, prevista in ipotesi di gravi reati per i quali vi sia stato
un intervento dellautorità penale, non ha la funzione di punire il dipendente, ma
quella che ne legittima listituzione di attendere lesito
dellaccertamento relativo a un fatto disciplinarmente rilevante, regolando in modo
ragionevole gli opposti interessi nel tempo dellattesa (Trib. Milano 9/5/98, pres.
ed est. Mannacio, in D&L 1998, 696, n. BERNINI)
- Lobbligo di motivazione, in relazione alla sospensione cautelare prevista
dallart. 33, 2° comma, Ccnl per i dipendenti dellEnte Poste italiane, è
limitato alla comunicazione degli estremi del fatto che legittima ladozione del
provvedimento, con lindicazione della relativa norma contrattuale (Trib. Milano
9/5/98, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 696, n. BERNINI)
- Ai fini delladozione della sospensione cautelare prevista dallart.33, 2°
comma, Ccnl per i dipendenti dellEnte Poste italiane, lespressione
"dipendente sottoposto a procedimento penale" deve interpretarsi utilizzando le
regole dellermeneutica contrattuale; pertanto, in applicazione degli artt. 1362 e
1369 c.c., lespressione sta a significare lapertura di un procedimento penale
nei confronti del dipendente, quale ne sia lo stadio formale (Trib. Milano 9/5/98, pres.
ed est. Mannacio, in D&L 1998, 696, n. BERNINI)