LICENZIAMENTO – IN GENERE

  1. Per accertare la legittimità di un licenziamento per colpa adottato nei confronti di un dipendente, occorre che il comportamento dello stesso sia valutato attraverso un giudizio globale che tenga conto dell’effettiva incidenza del fatto addebitato sul comportamento lavorativo Cass. 13/4/99 n. 3645, pres. Pontrandolfi, est. Guglielmucci, in D&L 1999, 657, n. Muggia, Giusta causa di licenziamento e <<principi di civiltà del lavoro>>)
  2. Il giudizio di valore sulla legittimità del licenziamento, espresso dal giudice di merito, è censurabile in Cassazione allorché si ponga in contrasto con i principi propri dell’ordinamento lavoristico, come individuati in attuazione della funzione nomofilattica propria della Corte di Cassazione e con quegli standard valutativi, propri di un certo contesto sociale, ma che devono tenersi nell’ambito dei predetti "principi cornice" realizzando globalmente il diritto vivente e nel campo del lavoro la cosiddetta "civiltà del lavoro" Cass. 13/4/99 n. 3645, pres. Pontrandolfi, est. Guglielmucci, in D&L 1999, 657, n. Muggia, Giusta causa di licenziamento e <<principi di civiltà del lavoro>>)
  3. E' pienamente valida l'impugnazione del licenziamento da parte del solo sindacato anche qualora il lavoratore interessato non risulti iscritto all'associazione impugnante (Pret. Prato 20/7/95, est. Rizzo, in D&L 1995, 1026, nota CASAGNI, Note in tema di impugnazione del licenziamento di lavoratore non iscritto da parte del sindacato e di trasformazione del rapporto formalmente di apprendistato)
  4. Il licenziamento irrogato per giusta causa può essere impugnato dal lavoratore anche mediante telegramma dettato per telefono, che ha efficacia di scrittura privata e costituisce ipotesi simile alla consegna di un atto scritto (Trib. Messina 15/7/99, pres. Savoca, est. Conti, in Riv. It. Dir. Lav. 2000, pag. 533, con nota di Cattani, sull'impugnazione del licenziamento mediante telegramma telefonico)
  5. L’acquiescenza alla risoluzione del rapporto e la rinuncia a impugnare il licenziamento non possono essere desunte dal fatto che il lavoratore abbia rilasciato quietanza a saldo di ogni diritto conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro, risolvendosi tale atto in una dichiarazione di scienza priva di qualsiasi valore negoziale (Cass. 26/7/96 n.6759, pres. Martinelli, est. Miani Canevari, in D&L 1997, 289, n. Muggia)
  6. Non è necessaria l’impugnazione del licenziamento nel termine stabilito dall’art. 6 L. 15/7/66 n. 604 quando la domanda del lavoratore sia finalizzata unicamente al percepimento dell’indennità di preavviso ex art. 2118 c.c. (Trib. Milano 3/3/99, pres. ed est. Gargiulo, in D&L 1999, 673)
  7. Il licenziamento privo della forma scritta non è soggetto al termine di decadenza di 60 giorni per la sua impugnazione (Cass. 27/7/99 n. 508, pres. Grossi, est. Ianniruberto, in D&L 1999, 889, n. Muggia, Violazioni gravi, tutela maggiore)
  8. Il licenziamento orale esclude l'onere per il lavoratore di impugnare, a pena di decadenza, il licenziamento stesso nel termine dei sessanta giorni, in quanto la carenza di forma scritta – prevista quale requisito sostanziale dell'atto di recesso – comporta l'assoluta inidoneità ad avviare la procedura di licenziamento nei termini di legge; il provvedimento in questione può essere impugnato nel termine di prescrizione quinquennale (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995, 201)
  9. Il licenziamento orale (privo dei requisiti di forma di cui all'art. 2 L. 604/66 come modificato dalla L. 108/90) è inefficace e, pertanto, il rapporto di lavoro prosegue di diritto, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni per il periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva riammissione del dipendente nel suo posto di lavoro (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995, 201. In senso conforme. v. Cass.1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres. Panzarani, in D&L 1998, 472)
  10. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare, ove richiesto, i motivi del licenziamento è soddisfatto solo da un atto specificamente indirizzato al dipendente (nella specie è stato ritenuto insufficiente il mero richiamo a quanto esposto nelle assemblee condominiali) (Trib. Milano 9/2/94, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 220, nota GUARISO, Licenziamenti nulli e inefficaci: crisi e resurrezione del diritto comune)
  11. E' illegittimo il recesso intimato sulla base della norma del contratto collettivo che abbia introdotto un'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nuova e ulteriore rispetto a quelle legali, giacché le parti collettive non possono disporre dei diritti di soggetti terzi (i lavoratori), in assenza di una specifica previsione di legge (Pret. Milano 25/10/95, est. Martello, in D&L 1996, 755; in senso conf., v. Trib. Milano 9/11/96, pres. ed est. Mannaccio, in D&L 1997, 397)
  12. Sono irreparabili i danni derivanti dalla perdita del posto di lavoro per licenziamento illegittimo, in considerazione, in particolare, del loro profilo non patrimoniale con conseguente necessità di procedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in via provvisoria e urgente (Pret. Milano 21/12/94, est. Santosuosso, in D&L 1995, 578. In senso conforme, v. Pret. Milano 13/3/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 581; Pret. Milano 31/1/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 583)
  13. La clausola di durata minima triennale garantita, inserita in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con previsione, per l'ipotesi di recesso datoriale anticipato senza giusta causa o giustificato motivo, della corresponsione in favore del lavoratore di importo pari alla differenza tra retribuzioni dell'intero triennio garantito, e retribuzioni già percepite sino alla data del recesso, non integra ipotesi di clausola penale ex art. 1382 c.c., né ipotesi di recesso anticipato da contratto a termine, bensì ipotesi di clausola di durata minima, di natura obbligatoria, la cui violazione, sia in virtù delle specifiche previsioni contrattuali delle parti, sia in applicazione delle regole generali in materia di inadempimento, obbliga il datore recedente al risarcimento del danno, corrispondente alle retribuzioni relative all'intero periodo non lavorato, sino al compimento del triennio di durata minima garantita (Pret. Milano 6/12/94, est. de Angelis, in D&L 1995, 399)
  14. Le controversie di lavoro relative all'impugnativa di licenziamento sfuggono alla vis attractiva del Tribunale fallimentare, e restano attratte dalla competenza funzionale del giudice del lavoro (Pret. Milano 27/9/94, est. Peragallo, in D&L 1995, 421, nota QUATTROMINI)
  15. In ipotesi di impugnativa di licenziamento il lavoratore ha soltanto l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'evento del licenziamento con determinate modalità, mentre spetta esclusivamente al datore di lavoro comprovare i fatti che hanno determinato la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 27/6/94 n. 6172, pres. De Rosa, est. Picone, in D&L 1995, 429)
  16. La prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre il termine del periodo di preavviso convenzionalmente stabilito, deve intendersi quale revoca tacita del licenziamento intimato (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995, 201)
  17. La revoca di un licenziamento comporta l’inapplicabilità delle conseguenze di cui all’art. 18 SL solo ove vi sia stata immediata e piena restitutio in integrum dei diritti derivanti al lavoratore dal rapporto di lavoro o comunque l’offerta, da parte del datore di lavoro di un risarcimento pieno, tale da eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli del licenziamento (Trib. Milano 30/1/99, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1999, 403)
  18. L'accordo integrativo al CCNL 26/11/94 per i dipendenti dell'Ente Poste deve essere dichiarato nullo nella parte in cui prevede un'ipotesi di risoluzione automatica del rapporto diversa e ulteriore rispetto a quelle legali, con conseguente illegittimità del recesso intimato in forza di tale norma (Trib. Roma 3/4/96, pres. ed est. Zecca, in D&L 1997, 149. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/4/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 149; Trib. Milano 15/3/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 643; Pret. Milano 25/2/97, est. Ianniello, in D&L 1997, 643)
  19. Nel caso in cui il lavoratore raggiunga l’età pensionabile nelle more del giudizio relativo alla legittimità del licenziamento intimatogli, il rapporto di lavoro rimane in vita e, accertata l’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, salvo che, in epoca successiva al raggiungimento dei requisiti pensionistici, vi sia stato un valido atto di recesso (Cass. 23/2/98 n. 1908, pres. Battimiello, est. Castiglione, in D&L 1998, 747, n. MENSI, Raggiungimento dell’età pensionabile e calcolo del risarcimento da licenziamento illegittimo)
  20. In caso di riforma della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e del conseguente ordine di reintegrazione contenuti nella sentenza di primo grado, il datore di lavoro è comunque obbligato a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate medio tempore derivanti dalla dichiarazione di illegittimità della collocazione in Cigs successiva alla reintegrazione (Trib. Milano 12/7/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 862)