Per accertare la legittimità di un licenziamento per colpa adottato nei confronti di un
dipendente, occorre che il comportamento dello stesso sia valutato attraverso un giudizio
globale che tenga conto delleffettiva incidenza del fatto addebitato sul
comportamento lavorativo Cass. 13/4/99 n. 3645, pres. Pontrandolfi, est. Guglielmucci, in D&L
1999, 657, n. Muggia, Giusta causa di licenziamento e <<principi di civiltà del
lavoro>>)
Il giudizio di valore sulla legittimità del licenziamento, espresso dal giudice di
merito, è censurabile in Cassazione allorché si ponga in contrasto con i principi propri
dellordinamento lavoristico, come individuati in attuazione della funzione
nomofilattica propria della Corte di Cassazione e con quegli standard valutativi, propri
di un certo contesto sociale, ma che devono tenersi nellambito dei predetti
"principi cornice" realizzando globalmente il diritto vivente e nel campo del
lavoro la cosiddetta "civiltà del lavoro" Cass. 13/4/99 n. 3645, pres.
Pontrandolfi, est. Guglielmucci, in D&L 1999, 657, n. Muggia, Giusta causa
di licenziamento e <<principi di civiltà del lavoro>>)
E' pienamente valida l'impugnazione del licenziamento da parte del solo sindacato anche
qualora il lavoratore interessato non risulti iscritto all'associazione impugnante (Pret.
Prato 20/7/95, est. Rizzo, in D&L 1995, 1026, nota CASAGNI, Note in tema di
impugnazione del licenziamento di lavoratore non iscritto da parte del sindacato e di
trasformazione del rapporto formalmente di apprendistato)
Il licenziamento irrogato per giusta causa può essere impugnato dal lavoratore anche
mediante telegramma dettato per telefono, che ha efficacia di scrittura privata e
costituisce ipotesi simile alla consegna di un atto scritto (Trib. Messina 15/7/99, pres.
Savoca, est. Conti, in Riv. It. Dir. Lav. 2000, pag. 533, con nota di
Cattani, sull'impugnazione del licenziamento mediante telegramma telefonico)
Lacquiescenza alla risoluzione del rapporto e la rinuncia a impugnare il
licenziamento non possono essere desunte dal fatto che il lavoratore abbia rilasciato
quietanza a saldo di ogni diritto conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro,
risolvendosi tale atto in una dichiarazione di scienza priva di qualsiasi valore negoziale
(Cass. 26/7/96 n.6759, pres. Martinelli, est. Miani Canevari, in D&L 1997, 289,
n. Muggia)
Non è necessaria limpugnazione del licenziamento nel termine stabilito
dallart. 6 L. 15/7/66 n. 604 quando la domanda del lavoratore sia finalizzata
unicamente al percepimento dellindennità di preavviso ex art. 2118 c.c. (Trib.
Milano 3/3/99, pres. ed est. Gargiulo, in D&L 1999, 673)
Il licenziamento privo della forma scritta non è soggetto al termine di decadenza di 60
giorni per la sua impugnazione (Cass. 27/7/99 n. 508, pres. Grossi, est. Ianniruberto, in D&L
1999, 889, n. Muggia, Violazioni gravi, tutela maggiore)
Il licenziamento orale esclude l'onere per il lavoratore di impugnare, a pena di
decadenza, il licenziamento stesso nel termine dei sessanta giorni, in quanto la carenza
di forma scritta prevista quale requisito sostanziale dell'atto di recesso
comporta l'assoluta inidoneità ad avviare la procedura di licenziamento nei termini di
legge; il provvedimento in questione può essere impugnato nel termine di prescrizione
quinquennale (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995,
201)
Il licenziamento orale (privo dei requisiti di forma di cui all'art. 2 L. 604/66 come
modificato dalla L. 108/90) è inefficace e, pertanto, il rapporto di lavoro prosegue di
diritto, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni per il
periodo dal giorno del licenziamento fino all'effettiva riammissione del dipendente nel
suo posto di lavoro (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L
1995, 201. In senso conforme. v. Cass.1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres. Panzarani, in D&L
1998, 472)
L'obbligo del datore di lavoro di comunicare, ove richiesto, i motivi del licenziamento
è soddisfatto solo da un atto specificamente indirizzato al dipendente (nella specie è
stato ritenuto insufficiente il mero richiamo a quanto esposto nelle assemblee
condominiali) (Trib. Milano 9/2/94, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 220,
nota GUARISO, Licenziamenti nulli e inefficaci: crisi e resurrezione del diritto comune)
E' illegittimo il recesso intimato sulla base della norma del contratto collettivo che
abbia introdotto un'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nuova e ulteriore
rispetto a quelle legali, giacché le parti collettive non possono disporre dei diritti di
soggetti terzi (i lavoratori), in assenza di una specifica previsione di legge (Pret.
Milano 25/10/95, est. Martello, in D&L 1996, 755; in senso conf., v. Trib.
Milano 9/11/96, pres. ed est. Mannaccio, in D&L 1997, 397)
Sono irreparabili i danni derivanti dalla perdita del posto di lavoro per licenziamento
illegittimo, in considerazione, in particolare, del loro profilo non patrimoniale con
conseguente necessità di procedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
in via provvisoria e urgente (Pret. Milano 21/12/94, est. Santosuosso, in D&L
1995, 578. In senso conforme, v. Pret. Milano 13/3/95, est. Atanasio, in D&L
1995, 581; Pret. Milano 31/1/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 583)
La clausola di durata minima triennale garantita, inserita in un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con previsione, per l'ipotesi di recesso datoriale
anticipato senza giusta causa o giustificato motivo, della corresponsione in favore del
lavoratore di importo pari alla differenza tra retribuzioni dell'intero triennio
garantito, e retribuzioni già percepite sino alla data del recesso, non integra ipotesi
di clausola penale ex art. 1382 c.c., né ipotesi di recesso anticipato da contratto a
termine, bensì ipotesi di clausola di durata minima, di natura obbligatoria, la cui
violazione, sia in virtù delle specifiche previsioni contrattuali delle parti, sia in
applicazione delle regole generali in materia di inadempimento, obbliga il datore
recedente al risarcimento del danno, corrispondente alle retribuzioni relative all'intero
periodo non lavorato, sino al compimento del triennio di durata minima garantita (Pret.
Milano 6/12/94, est. de Angelis, in D&L 1995, 399)
Le controversie di lavoro relative all'impugnativa di licenziamento sfuggono alla vis
attractiva del Tribunale fallimentare, e restano attratte dalla competenza funzionale
del giudice del lavoro (Pret. Milano 27/9/94, est. Peragallo, in D&L 1995, 421,
nota QUATTROMINI)
In ipotesi di impugnativa di licenziamento il lavoratore ha soltanto l'onere di allegare
e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'evento del licenziamento con determinate
modalità, mentre spetta esclusivamente al datore di lavoro comprovare i fatti che hanno
determinato la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 27/6/94 n. 6172, pres. De Rosa,
est. Picone, in D&L 1995, 429)
La prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre il termine del periodo di preavviso
convenzionalmente stabilito, deve intendersi quale revoca tacita del licenziamento
intimato (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995, 201)
La revoca di un licenziamento comporta linapplicabilità delle conseguenze di cui
allart. 18 SL solo ove vi sia stata immediata e piena restitutio in integrum dei
diritti derivanti al lavoratore dal rapporto di lavoro o comunque lofferta, da parte
del datore di lavoro di un risarcimento pieno, tale da eliminare tutti gli effetti
pregiudizievoli del licenziamento (Trib. Milano 30/1/99, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in
D&L 1999, 403)
L'accordo integrativo al CCNL 26/11/94 per i dipendenti dell'Ente Poste deve essere
dichiarato nullo nella parte in cui prevede un'ipotesi di risoluzione automatica del
rapporto diversa e ulteriore rispetto a quelle legali, con conseguente illegittimità del
recesso intimato in forza di tale norma (Trib. Roma 3/4/96, pres. ed est. Zecca, in D&L
1997, 149. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/4/96, est. Atanasio, in D&L
1997, 149; Trib. Milano 15/3/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 643;
Pret. Milano 25/2/97, est. Ianniello, in D&L 1997, 643)
Nel caso in cui il lavoratore raggiunga letà pensionabile nelle more del giudizio
relativo alla legittimità del licenziamento intimatogli, il rapporto di lavoro rimane in
vita e, accertata lillegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto
alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento a quello
delleffettiva reintegra, salvo che, in epoca successiva al raggiungimento dei
requisiti pensionistici, vi sia stato un valido atto di recesso (Cass. 23/2/98 n. 1908,
pres. Battimiello, est. Castiglione, in D&L 1998, 747, n. MENSI, Raggiungimento
delletà pensionabile e calcolo del risarcimento da licenziamento illegittimo)
In caso di riforma della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e del
conseguente ordine di reintegrazione contenuti nella sentenza di primo grado, il datore di
lavoro è comunque obbligato a corrispondere al lavoratore le differenze retributive
maturate medio tempore derivanti dalla dichiarazione di illegittimità della collocazione
in Cigs successiva alla reintegrazione (Trib. Milano 12/7/99, est. Salmeri, in D&L
1999, 862)