Le normative attuali dei CCNL |
Nella totalità dei contratti nazionali di categoria vi è la definizione di lavoro notturno, inteso quasi sempre come lavoro compiuto in una certa fascia oraria predefinita (tra le ore 22 e le ore 6) e destinato ai lavoratori a tempo pieno o ai turnisti, ma non ai minori o alle donne, almeno fino alle recenti evoluzioni legislative sull'argomento, trattate in questo dossier. Sono poche le eccezioni nei vari CCNL sulla definizione di lavoro notturno: per esempio in alcune categorie di lavoratori è prevista una fascia di orario leggermente diversa, come nei metalmeccanici o negli edili (categoria del cemento, calce e gesso, per gli impiegati amministrativi), dove la fascia è un po più ampia (dalle 21 alle 6) . In altri contratti, invece, cambia proprio il modo di intendere il lavoro notturno: per esempio nella categoria dei chimico-farmaceutici un lavoratore è considerato notturno se lavora tra le 22 e le 6 oppure se lavora almeno 9 ore tra le 20 e le 8, mentre nei metalmeccanici l'orario è tra le 21 e le 6 oppure se si lavora nelle 12 ore successive al turno mattutino. Ma, a parte queste rare eccezioni ed ampliamenti del concetto di lavoratore notturno, si può tranquillamente affermare che il lavoro notturno è circoscritto alla fascia oraria 22-6. Tutte le ore prestate nella suddetta fascia ricevono delle maggiorazioni salariali, che si attestano mediamente intorno al 20-30%. Chiaramente tutte le ore lavorate in esubero rispetto alla suddetta fascia sono computate come straordinari e sono soggette anch'esse, quindi, a maggiorazioni salariali. Di solito la prima ora di straordinario ha una percentuale maggiorativa inferiore rispetto alle ore di straordinario successive (intorno al 50-60% per la prima ora e oltre il 65% per le successive), così come vi è una distinzione tra lavoratori turnisti e non turnisti: di solito i primi ricevono delle maggiorazioni inferiori. Naturalmente, alla luce del Decreto Legislativo sul lavoro notturno, la normativa sugli straordinari decade e dovrà essere sostituita da una normativa secondo quanto stabilito dall'art.4, comma1. |