Premessa
Va ricordato che la legislazione sul lavoro
notturno comprende una materia riguardante il divieto per i minori di essere adibiti a
tale orario di lavoro.
Tale materia, regolata storicamente dagli articoli da 15 a 17 della legge 17 Ottobre 1967
n.977, è stata recentemente adeguata con il decreto legislativo del 4 Agosto 1999 n.345.
Il Decreto Legislativo sul lavoro notturno in generale ha avuto una lunga gestazione.
Come noto la questione si è aperta con la discussione sulla ricezione della direttiva UE
93/104 sull'orario di lavoro che conteneva, su questo argomento, la questione, per noi
rilevante del superamento del divieto al lavoro notturno per le donne.
Nel corso della discussione interviene, nel Dicembre 1997, la sentenza della Corte di
Giustizia Europea che condanna l'Italia per il mantenimento del divieto al lavoro notturno
per le donne.
Il 5 Febbraio del 1999 viene approvata le legge n.25 che nell'art.17 rimuove il divieto e
conferisce la delega per l'emanazione di un Decreto Legislativo.
La delega viene esercitata il 26 Novembre del 1999 con la emanazione del Decreto
Legislativo n.532.
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DECRETO LEGISLATIVO 4 Agosto
1999 n. 345 |
E' sufficiente citale gli articoli essenziali:
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art.15
1.E' vietato adibire i minori (18 anni) al lavoro notturno, salvo quanto previsto
dall'art.17.
2. Con il termine notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente
l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. |
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art.17 " gli adolescenti
che hanno compiuti 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente
necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che
ostacola il funzionamento delle aziende, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta
ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di
riposo compensativo entro tre settimane,...".
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Art.10 - Legge 19 gennaio 1955,
n. 25. |
Per quanto riguarda gli apprendisti è ancora in vigore un
punto dell'art.10 della Legge 25/1955 che così recita:
" E' in ogni caso vietato il lavoro
fra le 22 e le ore 6."
Come noto la disciplina dell'apprendistato è stata
recentemente modificata in particolare per quanto riguarda l'età massima dell'apprendista
che può arrivare fino a 29-32 anni.
Questo determina una possibile distorsione tra apprendisti con età "elevata"
che non possono fare lavoro notturno e corrispondenti lavoratori della medesima età che
invece possono lavorare la notte.
La distorsione, ad avviso di chi scrive, è determinata dall'età massima troppo elevata
per l'apprendistato e non dalla norma di protezione.
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LEGGE 5 FEBBRAIO 1999 n.25
art.17 |
Legge si compone di due articoli:
art.1
- È vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino.
- Abrogazione del divieto al lavoro notturno per le donne contenuto nell'articolo 5 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- Definizione di causali per le quali il lavoro notturno "non deve essere
obbligatoriamente prestato"
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore
a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
art.2
- Delega al Governo ad emanare, entro sei mesi, uno o più
decreti sulla materia secondo direttrici (che essendo stato emanato il decreto è inutile
riportare)
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DECRETO LEGISLATIVO 26
Novembre 1999 n.532 |
Premessa
E' opportuno ricordare i punti principali
degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 93/104 riguardanti il lavoro notturno:
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l'orario di lavoro normale dei
lavoratori notturni non deve superare le 8 ore nelle 24 ore e, per i lavoratori notturni
per cui ciò può comportare rischio per la salute, l'orario complessivo non deve superare
le 8 ore (divieto allo straordinario) |
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controlli periodici sullo stato di
salute e, se necessario, trasferimento a lavoro diurno. |
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le legislazioni nazionali possono
subordinare per alcune categorie l'assegnazione al lavoro notturno per motivi di sicurezza
o di salute |
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informazione sul lavoro notturno e
protezione adeguata in materia di sicurezza e salute. |
Si tratta di disposizioni minime di garanzia
e protezione sulle quali i singolo stati possono costruire ulteriori e migliori
provvedimenti.
(Alcune interpretazioni delle norme saranno viste nel Interpretazioni del DL e Commento
alla Circolare 13/2000 del Ministero del Lavoro, facente parte di questo Dossier)
Campo di applicazione - art.1
Si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati con numerose eccezioni per le quali si rimanda al testo di legge.
C'è da segnalare l'esclusione alla limitazione ad otto ore dell'orario di lavoro notturno
per quanto riguarda il personale dirigente e direttivo (su questo punto c'è una
interpretazione del Ministero del Lavoro nella Circolare 13/2000 che è discutibile in
quanto pone estensioni immotivate).
Definizioni - art.2
Si segue lo schema della Direttiva 93/104 definendo:
Lavoro notturno
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" lattività svolta
nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti lintervallo fra
la mezzanotte e le cinque del mattino" |
Lavoratore notturno
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" qualsiasi lavoratore che
durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo
di lavoro giornaliero" |
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" qualsiasi lavoratore che
svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo
orario di lavoro normale secondo le norme definite dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro. |
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In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro
notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi allanno; il suddetto limite
minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale". |
Limitazioni al lavoro notturno - art.3
Al lavoro notturno sono adibiti con priorità
assoluta i lavoratori che ne fanno richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
aziendali.
Fatte salve le limitazioni di legge al lavoro notturno per le donne contenute nell'art.17
della legge 25/1999, la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni
al lavoro notturno od ulteriori priorità.
Durata della prestazione - art.4
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le 8 ore nelle 24.
Nel caso di contratti, nazionali o aziendali, che prevedono un orario di lavoro
plurisettimanale è possibile l'individuazione di un periodo di riferimento più ampio
delle 24 ore nel quale calcolare le 8 ore come media. (Si tratta di una definizione che
può dare luogo ad interpretazioni controverse; si veda il Interpretazioni del DL e
commento alla circolare del Ministero del Lavoro 13/2000 che fa parte di questo dossier)
Altre casistiche di divieto assoluto al superamento delle 8 ore nelle 24, per motivi di
rischi o tensioni fisiche o mentali saranno definite entro 120 giorni con apposito decreto
del ministero del Lavoro.
Tutela della salute - art.5
I lavoratori notturni dovranno essere
sottoposti a spesa del Datore di lavoro ad accertamenti preventivi, periodici ed in caso
di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
Trasferimento a lavoro diurno - art.6
In caso sopraggiungano condizioni di salute,
comprovate da medico competente, che comportano l'inidoneità al lavoro notturno, il
lavoratore sarà assegnato ad altre mansioni diurne.
Sono demandate alla contrattazione le modalità applicative.
Nel caso in cui ciò non risulti possibile l'assegnazione a mansioni diurne, è demandato
alla contrattazione definire le soluzioni.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
- art.7
La maggiorazione retributiva del lavoro
notturno è stabilita dalla contrattazione collettiva alla quale è demandato anche di
stabilire la riduzione di orario giornaliera e settimanale. ( da notare che questo
articolo indica che deve essere stabilita dalla contrattazione una specifica
maggiorazione e riduzione di orario per il lavoratore notturno).
Rapporti sindacali - art.8
L'introduzione del lavoro notturno è
preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali ed è conclusa entro 7 giorni
Doveri di informazione - art.9
Il datore di lavoro deve informare i
lavoratori notturni ed il rappresentante alla sicurezza dei maggiori rischi qualora
presenti ed informarli sui servizi per la prevenzione e la sicurezza
Comunicazione del lavoro notturno - art.10
Il datore di lavoro deve informare la
Direzione provinciale del lavoro e le organizzazioni sindacali, annualmente, della
effettuazione di lavoro notturno continuativo o a turni quando esso non sia previsto dai
contratti collettivi.
Misure di protezione personale e collettiva - art.11
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Il datore di lavoro è tenuto a
garantire misure adeguate di servizi e mezzi di prevenzione o protezione ed un livello di
servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno. |
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Il datore di lavoro deve
predisporre appropriate misure di protezione personale e collettiva secondo le
disposizioni della 626. |
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I contratti collettivi possono
definire modalità e specifiche misure di protezione per particolari categorie di
lavoratori. |
Sanzioni - art.12
Sanzioni contenute nella 626 per violazioni
all'art.5.
Con sanzione da 100.000 a 300.000per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito a lavoro
notturno oltre i limiti di cui all'art.4. |