LA LEGISLAZIONE

 

Illustrazione e Commento

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 Agosto 1999 n. 345

Art.10 - Legge 19 gennaio 1955, n. 25.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1999 n.25 art.17

DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999 n.532:


 

Premessa

Va ricordato che la legislazione sul lavoro notturno comprende una materia riguardante il divieto per i minori di essere adibiti a tale orario di lavoro.
Tale materia, regolata storicamente dagli articoli da 15 a 17 della legge 17 Ottobre 1967 n.977, è stata recentemente adeguata con il decreto legislativo del 4 Agosto 1999 n.345.
Il Decreto Legislativo sul lavoro notturno in generale ha avuto una lunga gestazione.
Come noto la questione si è aperta con la discussione sulla ricezione della direttiva UE 93/104 sull'orario di lavoro che conteneva, su questo argomento, la questione, per noi rilevante del superamento del divieto al lavoro notturno per le donne.
Nel corso della discussione interviene, nel Dicembre 1997, la sentenza della Corte di Giustizia Europea che condanna l'Italia per il mantenimento del divieto al lavoro notturno per le donne.
Il 5 Febbraio del 1999 viene approvata le legge n.25 che nell'art.17 rimuove il divieto e conferisce la delega per l'emanazione di un Decreto Legislativo.
La delega viene esercitata il 26 Novembre del 1999 con la emanazione del Decreto Legislativo n.532.

DECRETO LEGISLATIVO 4 Agosto 1999 n. 345

E' sufficiente citale gli articoli essenziali:

art.15
1.E' vietato adibire i minori (18 anni) al lavoro notturno, salvo quanto previsto dall'art.17.
2. Con il termine notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
art.17 " gli adolescenti che hanno compiuti 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento delle aziende, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane,...".

 

Art.10 - Legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Per quanto riguarda gli apprendisti è ancora in vigore un punto dell'art.10 della Legge 25/1955 che così recita:

" E' in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6." 

Come noto la disciplina dell'apprendistato è stata recentemente modificata in particolare per quanto riguarda l'età massima dell'apprendista che può arrivare fino a 29-32 anni.
Questo determina una possibile distorsione tra apprendisti con età "elevata" che non possono fare lavoro notturno e corrispondenti lavoratori della medesima età che invece possono lavorare la notte.
La distorsione, ad avviso di chi scrive, è determinata dall'età massima troppo elevata per l'apprendistato e non dalla norma di protezione.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1999 n.25 art.17

Legge si compone di due articoli:

bullet7.gif (140 byte)  art.1

- È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
- Abrogazione del divieto al lavoro notturno per le donne contenuto nell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- Definizione di causali per le quali il lavoro notturno "non deve essere obbligatoriamente prestato"

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni

bullet7.gif (140 byte)  art.2

- Delega al Governo ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti sulla materia secondo direttrici (che essendo stato emanato il decreto è inutile riportare)

DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999 n.532

Premessa

E' opportuno ricordare i punti principali degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 93/104 riguardanti il lavoro notturno:

l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non deve superare le 8 ore nelle 24 ore e, per i lavoratori notturni per cui ciò può comportare rischio per la salute, l'orario complessivo non deve superare le 8 ore (divieto allo straordinario)
controlli periodici sullo stato di salute e, se necessario, trasferimento a lavoro diurno.
le legislazioni nazionali possono subordinare per alcune categorie l'assegnazione al lavoro notturno per motivi di sicurezza o di salute
informazione sul lavoro notturno e protezione adeguata in materia di sicurezza e salute.

Si tratta di disposizioni minime di garanzia e protezione sulle quali i singolo stati possono costruire ulteriori e migliori provvedimenti.
(Alcune interpretazioni delle norme saranno viste nel Interpretazioni del DL e Commento alla Circolare 13/2000 del Ministero del Lavoro, facente parte di questo Dossier)

bullet7.gif (140 byte)  Campo di applicazione - art.1

Si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati con numerose eccezioni per le quali si rimanda al testo di legge.
C'è da segnalare l'esclusione alla limitazione ad otto ore dell'orario di lavoro notturno per quanto riguarda il personale dirigente e direttivo (su questo punto c'è una interpretazione del Ministero del Lavoro nella Circolare 13/2000 che è discutibile in quanto pone estensioni immotivate).

bullet7.gif (140 byte)  Definizioni - art.2

Si segue lo schema della Direttiva 93/104 definendo:

Lavoro notturno

" l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino"

Lavoratore notturno

" qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero"
" qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale".

bullet7.gif (140 byte)  Limitazioni al lavoro notturno - art.3

Al lavoro notturno sono adibiti con priorità assoluta i lavoratori che ne fanno richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Fatte salve le limitazioni di legge al lavoro notturno per le donne contenute nell'art.17 della legge 25/1999, la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni al lavoro notturno od ulteriori priorità.

bullet7.gif (140 byte)  Durata della prestazione - art.4

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore nelle 24.
Nel caso di contratti, nazionali o aziendali, che prevedono un orario di lavoro plurisettimanale è possibile l'individuazione di un periodo di riferimento più ampio delle 24 ore nel quale calcolare le 8 ore come media. (Si tratta di una definizione che può dare luogo ad interpretazioni controverse; si veda il Interpretazioni del DL e commento alla circolare del Ministero del Lavoro 13/2000 che fa parte di questo dossier)
Altre casistiche di divieto assoluto al superamento delle 8 ore nelle 24, per motivi di rischi o tensioni fisiche o mentali saranno definite entro 120 giorni con apposito decreto del ministero del Lavoro.

bullet7.gif (140 byte)  Tutela della salute - art.5

I lavoratori notturni dovranno essere sottoposti a spesa del Datore di lavoro ad accertamenti preventivi, periodici ed in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

bullet7.gif (140 byte)  Trasferimento a lavoro diurno - art.6

In caso sopraggiungano condizioni di salute, comprovate da medico competente, che comportano l'inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore sarà assegnato ad altre mansioni diurne.
Sono demandate alla contrattazione le modalità applicative.
Nel caso in cui ciò non risulti possibile l'assegnazione a mansioni diurne, è demandato alla contrattazione definire le soluzioni.

bullet7.gif (140 byte)  Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva - art.7

La maggiorazione retributiva del lavoro notturno è stabilita dalla contrattazione collettiva alla quale è demandato anche di stabilire la riduzione di orario giornaliera e settimanale. ( da notare che questo articolo indica che deve essere stabilita dalla contrattazione una specifica maggiorazione e riduzione di orario per il lavoratore notturno).

bullet7.gif (140 byte)  Rapporti sindacali - art.8

L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali ed è conclusa entro 7 giorni

bullet7.gif (140 byte)  Doveri di informazione - art.9

Il datore di lavoro deve informare i lavoratori notturni ed il rappresentante alla sicurezza dei maggiori rischi qualora presenti ed informarli sui servizi per la prevenzione e la sicurezza

bullet7.gif (140 byte)  Comunicazione del lavoro notturno - art.10

Il datore di lavoro deve informare la Direzione provinciale del lavoro e le organizzazioni sindacali, annualmente, della effettuazione di lavoro notturno continuativo o a turni quando esso non sia previsto dai contratti collettivi.

bullet7.gif (140 byte)  Misure di protezione personale e collettiva - art.11

Il datore di lavoro è tenuto a garantire misure adeguate di servizi e mezzi di prevenzione o protezione ed un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
Il datore di lavoro deve predisporre appropriate misure di protezione personale e collettiva secondo le disposizioni della 626.
I contratti collettivi possono definire modalità e specifiche misure di protezione per particolari categorie di lavoratori.

bullet7.gif (140 byte)  Sanzioni - art.12

Sanzioni contenute nella 626 per violazioni all'art.5.
Con sanzione da 100.000 a 300.000per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito a lavoro notturno oltre i limiti di cui all'art.4.