Interpretazioni su alcuni punti del DL 532/1999 e Commento della Circolare 13/2000 del Ministero del Lavoro


bullet4.gif (880 byte)  Campo di applicazione

bullet7.gif (140 byte)  Questione dei dirigenti e direttivi

Quando si fa riferimento ai dirigenti e direttivi che sono esclusi dalle limitazioni di orario si cita la Circolare del Ministero del lavoro 10/2000 che su tale punto propone una interpretazione non accettabile.
Infatti la Circolare del ministero del Lavoro 10/2000 (già inviata alle strutture con commento critico) propone una estensione della definizione di personale dirigente e direttivo non consona con le attuali normative di legge.

Testo della circolare 10/2000 del ministero del Lavoro sui dirigenti e direttivi:

"5. Personale direttivo

……Infine, non può sottacersi come l’evoluzione tecnologica abbia comportato, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, l’ingresso di nuove figure professionali che, sebbene prive di potere gerarchico, conservano, nel disimpegno delle loro attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di discrezionalità decisionale e di determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro. Si ritiene, pertanto, anche sulla base di quanto è rinvenibile nell’avviso comune sottoscritto da Confndustria, CGIL, CISL e UIL del 12.11.1997, che tali figure possano essere inserite tra il "personale direttivo" sempreché, beninteso, le loro attribuzioni siano comunque riconducibili a profili professionali – individuati nella contrattazione collettiva – propri del personale direttivo."

La legislazione attualmente vigente non assegna in alcun modo alla contrattazione la definizione del personale dirigente e direttivo; in ogni caso i profili professionali definiti dalla contrattazione definiscono in senso stretto e non in senso indefinito ed estensivo del "siano comunque riconducibili".

bullet4.gif (880 byte)  Durata della prestazione

Il Decreto Legislativo n.532 sul lavoro notturno prevede:

"L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite."

Per primo si stabilisce un limite di 8 ore nelle 24; ciò significa, in generale, che non sono ammessi straordinari.

La norma riguardante la trasformazione del limite delle otto ore in un dato medio è di complicata applicazione in quanto connette l'orario plurisettimanale che si riferisce alla oscillazione di valori settimanali con un dato di oscillazione su base giornaliera.
Non sempre il periodo di computo della media delle otto ore può coincidere con quello dell'orario plurisettimanale. (anche se naturalmente sarebbe strano un periodo superiore a quello definito per il plurisettimanale).
Nel CCNL l'orario plurisettimanale è soggetto a diverse normazioni; in alcuni casi (es. Chimici) c'è una annualizzazione generale dell'orario che determina una definizione dell'orario settimanale come media, in altri casi (es. Tessili) permangono regimi diversi ed il plurisettimanale è demandato, per la sua introduzione, a definizioni a livello aziendale.
In ogni caso è necessaria una specifica definizione nei CCNL ed appare utile un rimando al livello aziendale.
Ciò è particolarmente opportuno in quanto il considerare il limite delle otto ore di lavoro notturno come dato medio è connesso al fatto che in quella determinata unità produttiva sia effettivamente in atto un orario plurisettimanale non bastando, evidentemente, che il CCNL ne preveda la possibilità.
I ragionamenti fatti precisano quanto sostenuto nella circolare che potrebbe dare luogo ad ambiguità:

"Le condizioni …… si devono intendere già realizzate dai contratti collettivi nazionali che prevedono orari plurisettimanali e che stabiliscono un orario settimanale da calcolarsi come media in un periodo piu’ ampio"

Quanto alla interpretazione della circolare sulla deroga per i cosiddetti "turni week-end" vale il ragionamento di cui sopra.

bullet4.gif (880 byte)  Riduzione dell'orario e maggiorazione retributiva

La Circolare del Ministero sostiene che dall'art.7 del Decreto Legislativo non ne consegue un cumulo tra quanto definito nel contratto e quanto nello stesso articolo in termini di riduzione dell'orario e di maggiorazioni retributive.
La questione è mal posta; l'art.7 indica che la contrattazione deve stabilire una specifica maggiorazione ed una specifica riduzione di orario per i lavoratori notturni.
Se poi ciò coincide o meno con quanto già stabilito dalla contrattazione oppure si da luogo a quantità aggiuntive è la contrattazione a stabilirlo.