Campo di applicazione
Questione dei dirigenti e direttivi
Quando si fa riferimento ai dirigenti e direttivi
che sono esclusi dalle limitazioni di orario si cita la Circolare del Ministero del lavoro
10/2000 che su tale punto propone una interpretazione non accettabile.
Infatti la Circolare del ministero del Lavoro 10/2000 (già inviata alle strutture con
commento critico) propone una estensione della definizione di personale dirigente e
direttivo non consona con le attuali normative di legge.
Testo della circolare 10/2000 del ministero del Lavoro sui dirigenti
e direttivi:
"5.
Personale direttivo
Infine, non può sottacersi come
levoluzione tecnologica abbia comportato, nellambito dellorganizzazione
aziendale, lingresso di nuove figure professionali che, sebbene prive di potere
gerarchico, conservano, nel disimpegno delle loro attribuzioni, ampia possibilità di
iniziativa, di discrezionalità decisionale e di determinazione autonoma sul proprio tempo
di lavoro. Si ritiene, pertanto, anche sulla base di quanto è rinvenibile
nellavviso comune sottoscritto da Confndustria, CGIL, CISL e UIL del 12.11.1997, che
tali figure possano essere inserite tra il "personale direttivo" sempreché,
beninteso, le loro attribuzioni siano comunque riconducibili a profili professionali
individuati nella contrattazione collettiva propri del personale
direttivo."
La legislazione attualmente vigente non assegna in
alcun modo alla contrattazione la definizione del personale dirigente e direttivo; in ogni
caso i profili professionali definiti dalla contrattazione definiscono in senso stretto e
non in senso indefinito ed estensivo del "siano comunque riconducibili".
Durata della prestazione
Il Decreto Legislativo n.532 sul lavoro notturno prevede:
"Lorario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo lindividuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale,
di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite."
Per primo si stabilisce un limite di 8 ore
nelle 24; ciò significa, in generale, che non sono ammessi straordinari.
La norma riguardante la trasformazione del limite
delle otto ore in un dato medio è di complicata applicazione in quanto connette l'orario
plurisettimanale che si riferisce alla oscillazione di valori settimanali con un dato di
oscillazione su base giornaliera.
Non sempre il periodo di computo della media delle otto ore può coincidere con quello
dell'orario plurisettimanale. (anche se naturalmente sarebbe strano un periodo superiore a
quello definito per il plurisettimanale).
Nel CCNL l'orario plurisettimanale è soggetto a diverse normazioni; in alcuni casi (es.
Chimici) c'è una annualizzazione generale dell'orario che determina una definizione
dell'orario settimanale come media, in altri casi (es. Tessili) permangono regimi diversi
ed il plurisettimanale è demandato, per la sua introduzione, a definizioni a livello
aziendale.
In ogni caso è necessaria una specifica definizione nei CCNL ed appare utile un rimando
al livello aziendale.
Ciò è particolarmente opportuno in quanto il considerare il limite delle otto ore di
lavoro notturno come dato medio è connesso al fatto che in quella determinata unità
produttiva sia effettivamente in atto un orario plurisettimanale non bastando,
evidentemente, che il CCNL ne preveda la possibilità.
I ragionamenti fatti precisano quanto sostenuto nella circolare che potrebbe dare luogo ad
ambiguità:
"Le condizioni
si devono intendere già realizzate dai contratti
collettivi nazionali che prevedono orari plurisettimanali e che stabiliscono un orario
settimanale da calcolarsi come media in un periodo piu ampio"
Quanto alla interpretazione della circolare sulla
deroga per i cosiddetti "turni week-end" vale il ragionamento di cui sopra.
Riduzione dell'orario e
maggiorazione retributiva
La Circolare del Ministero sostiene che dall'art.7
del Decreto Legislativo non ne consegue un cumulo tra quanto definito nel contratto e
quanto nello stesso articolo in termini di riduzione dell'orario e di maggiorazioni
retributive.
La questione è mal posta; l'art.7 indica che la contrattazione deve stabilire una
specifica maggiorazione ed una specifica riduzione di orario per i lavoratori notturni.
Se poi ciò coincide o meno con quanto già stabilito dalla contrattazione oppure si da
luogo a quantità aggiuntive è la contrattazione a stabilirlo. |