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LEGGE 5 FEBBRAIO 1999
n.25 art.17 |
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Art.10 - Legge 19
gennaio 1955, n. 25. |
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ARTICOLI da 8 a 12 della
Direttiva UE 93/104 |
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DECRETO LEGISLATIVO 26
Novembre 1999 n.532 |
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CIRCOLARE n.13/2000 del
Ministero del Lavoro |
Legge 5
Febbraio 1999 n.25 art.17
Art. 17
(Lavoro notturno).
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. 1. È vietato adibire le donne al
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o
alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".
2. Fino all'approvazione della legge
organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di lavoro notturno, informati ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla
consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonchè prevedere che la
normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del
settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di
lavoro notturno determini una riduzionedell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una
maggiorazione retributiva;
c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel
settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità
assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle
esigenze organizzative aziendali;
d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di
lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;
e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure
sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei
lavoratori interessati;
f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o
altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro
notturno;
g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonchè
la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni
che comportano rischi particolari.
3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2
sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro
trenta giorni.
Art.10 - Legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Disciplina dell'apprendistato.
10. L'orario di lavoro
dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono
considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono
determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore
6.
ARTICOLI da 8 a 12 della Direttiva UE 93/104
SEZIONE III LAVORO NOTTURNO - LAVORO A TURNI - RITMO
DI LAVORO
Articolo 8
Durata del lavoro notturno
Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché:
1) l'orario di lavoro normale dei lavoratori
notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;
2) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel
corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.
Ai fini del presente punto, il lavoro comportante
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni
e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali,
tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno.
Articolo 9
Valutazione della salute e trasferimento al lavoro
diurno dei lavoratori notturni
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché:
a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del
loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito, ad intervalli regolari;
b) i lavoratori notturni che hanno problemi di
salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano
trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei.
2. Nella valutazione gratuita dello stato di salute
di cui al paragrafo 1,
lettera a) deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute di
cui al paragrafo 1, lettera a) può rientrare in un sistema sanitario nazionale.
Articolo 10
Garanzie per lavoro in periodo notturno
Gli Stati membri possono subordinare il lavoro di
talune categorie di lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate dalle
legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un rischio di sicurezza o di
salute connesso al lavoro durante il periodo notturno.
Articolo l1
Informazione in caso di ricorso regolare ai
lavoratori notturni
Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi
le autorità competenti, su loro richiesta.
Articolo 12
Protezione in materia di sicurezza e di salute
Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché:
1) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni
beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla
natura del loro lavoro;
2) i servizi o mezzi appropriati di protezione e
prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a
turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in
qualsiasi momento.
DECRETO
LEGISLATIVO 26 Novembre 1999 n.532:
Disposizioni in materia di lavoro
notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25
Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dellorganizzazione dell orario di lavoro, in
particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
VISTO larticolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.
25;
VISTO larticolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificato dallarticolo 1, comma 2, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.263, di
conversione del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
SENTITA la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 1999;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art.1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro
notturno, ad
eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario,
marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare,
nonché delle attività dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e
direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori
addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova
applicazione la disposizione di cui allarticolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
nell ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del
rapporto di impiego, con le modalità individuate con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.2
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
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lavoro notturno:
- lattività svolta nel corso di un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendenti lintervallo fra la mezzanotte e le cinque
del mattino; |
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lavoratore notturno:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non
eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero; |
- qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante
il
periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme
definite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi allanno; il suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di
eccezionalità nelladibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art.3
(Limitazioni al lavoro notturno)
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i
lavoratori
e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dallarticolo 5, commi 1 e 2, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dallarticolo 17, comma 1, della legge
5 febbraio 1999, n. 25, e dallarticolo 15, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n.345, la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni
alleffettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto a quelle
di cui al comma 1.
Art.4
(Durata della prestazione)
1. Lorario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le
otto ore nelle ventiquattro ore, salvo lindividuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un
periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
consultazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative e delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un
elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali, il cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e
3
della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo
della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui
al comma 1.
Art.5
(Tutela della salute)
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese
del
datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui allarticolo 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242:
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ad accertamenti preventivi volti a
constatare lassenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; |
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ad accertamenti periodici almeno ogni due
anni per controllare il loro
stato di salute; |
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ad accertamenti in caso di evidenti
condizioni di salute incompatibili
con il lavoro notturno.
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Art. 6
( Trasferimento al lavoro diurno)
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano
linidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico
competente, è garantita al lavoratore lassegnazione ad altre mansioni o altri ruoli
diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui
lassegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.
Art.7
( Riduzione dellorario di lavoro e maggiorazione retributiva)
1 .La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione
dellorario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a
verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti
collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Art.8
( Rapporti sindacali)
1. Lintroduzione del lavoro notturno è preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze
sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro.
Art.9
( Doveri di informazione )
1. Il datore di lavoro, prima delladibizione al lavoro,
informa i
lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti
dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce linformazione sui servizi per
la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali di cui allarticolo 8, per le
lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui allarticolo 4, comma 2.
Art. 10
(Comunicazione del lavoro notturno)
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la Direzione provinciale
del lavoro Settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con
periodicità annuale, dellesecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo
o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto
collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui
allarticolo 8. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 12 del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11
(Misure di protezione personale e collettiva)
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa alle rappresentanze sindacali di cui allarticolo 8, un livello di
servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro
notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui allarticolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le
lavorazioni che comportano rischi particolari di cui allelenco definito
dallarticolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche
misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari
categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno
1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art.12
(Sanzioni)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
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con la sanzione di cui allarticolo
89, comma 2, lett. a), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui
allarticolo 5; |
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con la sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 300.000 per ogni
giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui
allarticolo 4. |
CIRCOLARE
n.13/2000 del Ministero del Lavoro
CIRCOLARE
N.13/2000
Roma, 14 marzo 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Divisione V
Prot. n. 5/25829/70/lav.not. |
ALLE
DIREZIONI REGIONALI I DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO DEL LAVORO
PALERMO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ASSESSORATO LAVORO
BOLZANO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO LAVORO
TRENTO
AL SEVIZIO CONTROLLO INTERNO
SEDE |
Oggetto:Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro notturno
Decreto legislativo n. 532 del 26/11/99.
Già con
lart. 17, 1° comma della legge comunitaria 98 si era adeguato
lordinamento alla sentenza della Corte di giustizia 4.12.97 che aveva condannato
lItalia in ordine alla disparità di trattamento tra uomo e donna relativamente alla
disciplina dellorario di lavoro notturno di queste ultime. |
Tuttavia,
diversamente dalla direttiva comunitaria e dallavviso comune Confindustria, CGIL,
CISL e UIL del 12/11/97 in materia di orario di lavoro, il decreto legislativo in esame
non contiene la disciplina organica in materia di orario di lavoro, limitando il suo
intervento al solo lavoro "notturno". In tal senso il Decreto Legislativo in
esame ha dettato una disciplina transitoria del lavoro notturno "fino
allapprovazione della legge organica in materia di orario di lavoro" come
recita appunto linciso di apertura del secondo comma dellart. 17. |
Viene
introdotta, quindi, per la prima volta, nel nostro ordinamento la figura del
"lavoratore notturno" e la nozione di "lavoro notturno" in precedenza
non disciplinata sul piano legale. Ciò in quanto il lavoro notturno era regolato
prevalentemente dai contratti collettivi, in correlazione anche con la previsione
dellart. 2108, 2° comma c.c. che stabiliva solo lobbligo, per il datore di
lavoro, di corrispondere una maggiorazione retributiva nel caso di lavoro notturno non
compreso in regolari turni periodici. Ne scaturisce che la tutela del lavoro e dei
lavoratori notturni che si incentra in particolare sulla salvaguardia psicofisica
dei soggetti - quale risulta dal testo in esame, è sicuramente superiore a quella
prevista dalla disciplina legale previgente. |
E
da sottolineare come il decreto legislativo risulti coerente, nelle sue linee
fondamentali, con i criteri direttivi della delega, con la citata direttiva comunitaria
nonché, per larghi tratti, con il più volte richiamato accordo interconfederale del
novembre 97. |
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- CAMPO DI APPLICAZIONE
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Il
decreto legislativo, come recita il comma 1 dellart. 1, riguarda tutti i datori di
lavoro pubblici e privati (con la sola esclusione dei settori del trasporto aereo,
ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle
altre attività di mare nonché delle attività dei medici in formazione) che utilizzino
lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, fatte salve le deroghe sopra
richiamate che appaiono più limitate rispetto a quelle considerate dallart. 17
della direttiva comunitaria. |
I
dirigenti e direttivi (nellaccezione di cui alla circolare n. 10/2000 punto 5)
nonché il personale addetto ai servizi di collaborazione familiare ed i lavoratori
addetti al culto sono esclusi dalla previsione contenuta nel 1° comma dellart. 4
del decreto, relativa alla durata dellorario di lavoro dei lavoratori notturni. |
E
altresì previsto che, relativamente agli appartenenti a taluni speciali settori
individuati al comma 2 art. 1 ( forze armate, polizia, vigili del fuoco ecc. ) le norme
del decreto si applichino tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e con le modalità individuate da appositi decreti ministeriali. Giova, inoltre,
sottolineare che, tra le attività degli organi in materia di ordine e sicurezza pubblica
di cui al citato comma 2 si ritiene rientri anche lattività di vigilanza privata
trattandosi, peraltro, di attività finalizzata al pubblico interesse. |
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- DEFINIZIONE DI LAVORO E DI LAVORATORE NOTTURNO
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Il
lavoro notturno va inteso - secondo lespresso dettato legislativo (art. 2, co. 1,
lett. a) - come attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendenti lintervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino. |
Questo
significa che, a prescindere dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dai
contratti collettivi di categoria, il periodo da considerare come "notturno" non
deve essere inferiore alle 7 ore consecutive allinterno delle quali deve essere
ricompreso lintervallo tra le 24 e le 5 del mattino. |
Quindi
il lavoro notturno è quello svolto, consecutivamente, tra: |
- le ore 22 e le ore 5
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Lart.
2, co. 1, lett. b) introduce la nozione di "lavoratore notturno" che va
riferita allorario giornaliero ovvero settimanale, mensile o annuo. |
Con
riferimento allorario giornaliero è lavoratore notturno chiunque svolga, in via non
occasionale, almeno 3 ore del suo tempo di lavoro. In questo caso occorre far riferimento
alla definizione di lavoro notturno indicata dal contratto collettivo: infatti, se il
contratto ha individuato come lavoro notturno il periodo tra le 23 e le 6, il lavoratore
sarà considerato "notturno" a fronte di una prestazione che comprenda, ad
esempio, almeno lintervallo tra le 23 e le 2. |
E
considerato, altresì, lavoratore notturno chiunque svolga, in via non eccezionale, almeno
una "parte" del suo orario normale durante il periodo notturno. Questa
"parte" dovrà essere definita dalla contrattazione collettiva. In mancanza di
specifica disposizione del contratto collettivo, è considerato lavoratore notturno
chiunque svolga, per almeno 80 giorni allanno, lavoro notturno nellambito dei
limiti temporali sopra specificati. |
Giova
sottolineare, in definitiva, che per poter essere considerato "lavoratore
notturno", il prestatore di lavoro deve svolgere le proprie mansioni di notte in via
normale; la prestazione quindi non deve avere carattere eccezionale. |
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- LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO
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Coerenti
con i principi di delega sono le limitazioni al lavoro notturno disposte dallart. 3
del decreto legislativo. |
Sottolineato
il principio della priorità della volontarietà nelleffettuazione del lavoro
notturno, tenuto conto delle esigenze aziendali (in conformità al criterio stabilito
dallart. 17, 2° comma, lett. c) legge comunitaria 98) e ribaditi i limiti previsti
dallart. 5, commi 1 e 2 l. 903/77 come sostituito dallart. 17, comma 1° legge
25/99, il decreto legislativo demanda alla contrattazione collettiva la determinazione di
ulteriori limitazioni ovvero di ulteriori priorità. |
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Mancando una
specifica previsione nella norma di delega, lart. 4 del decreto in esame relativo
alla durata della prestazione, risulta coerente con lart. 8 della direttiva
comunitaria nonché con laccordo interconfederale. |
Alla contrattazione
collettiva, anche aziendale, che preveda un orario di lavoro plurisettimanale, è
riconosciuta la facoltà di individuare un periodo di riferimento piu ampio sul
quale calcolare, come media, il limite massimo di 8 ore di lavoro che il decreto riferisce
ad un periodo di riferimento di 24 ore. |
In altri termini, le
condizioni per superare (da parte dei lavoratori notturni, le 8 ore ( nelle 24 ore) sono
due: |
| a. la previsione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, di unarticolazione oraria su base plurisettimanale; |
| b. la previsione di un periodo di
riferimento piu ampio delle 24 ore. |
In questa ipotesi
derogatoria si ritiene debbano essere comprese anche le articolazioni in giorni fissi su
base settimanale (ad es. i c.d. turni week-end). |
Le condizioni di cui
alle lettere a) e b) si devono intendere già realizzate dai contratti collettivi
nazionali che prevedono orari plurisettimanali e che stabiliscono un orario settimanale da
calcolarsi come media in un periodo piu ampio. |
Nel computo della
media di cui al citato art. 4, co. 1 non si deve, peraltro, tener conto del periodo di
riposo settimanale di 24 ore di cui agli artt. 1 e 3 della legge 370/1934 se questo cade
nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al precitato comma 1
dellart. 4. |
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Il conferimento
allautonomia negoziale del compito di disciplinare quegli aspetti dellistituto
che maggiormente incidono sullorganizzazione del lavoro si rinviene anche in ordine
alla individuazione delle modalità di assegnazione del lavoratore notturno ad altre
mansioni o ruoli diurni nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano
linidonietà accertata dal "medico competente" (cosi come
individuato dallart. 17 del Decreto legislativo 626/94) alla prestazione di lavoro
notturno. |
Anche la riduzione
dellorario di lavoro normale e la relativa maggiorazione retributiva saranno oggetto
di determinazione negoziale (art.7, co. 1). |
Si tratta di una
indicazione di politica sindacale che, tuttavia, non comporta alcun cumulo fra la generica
previsione dellart.7, co.1 e quanto già riconosciuto dalla contrattazione
collettiva in materia di riduzioni di orario e di maggiorazioni. Più in particolare, per
quanto attiene allo specifico trattamento economico, lindicazione della legge non si
traduce in un onere aggiuntivo rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva
che già stabiliscono maggiorazioni o trattamenti indennitari per i lavoratori notturni,
anche se inseriti in turni avvicendati. |
Al riguardo, si
ritiene opportuno chiarire che la riduzione di orario e la maggiorazione retributiva
potranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva solo nel caso di prestazioni di
lavoro notturno come definito al punto 2). |
In tema di rapporti
sindacali è previsto, invece, prima dellintroduzione del lavoro notturno,
lobbligo di una preventiva consultazione con le parti sociali (art. 8). |
Tale previsione è
riferibile allipotesi in cui il lavoro notturno venga introdotto ex novo, ma non
incide sulle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in esame. |
Solo
uninformativa, comunque, deve essere data ai lavoratori sui rischi derivanti dallo
svolgimento del lavoro notturno e sui servizi per la prevenzione e la sicurezza (art.9). A
differenza del precedente, si ritiene che questo sia un adempimento che occorrerà
verificare se, con riferimento alle situazioni in atto, possa risultare o no già assolto
dovendosi, in caso contrario, procedere ad unadeguata informazione. |
La stessa
informativa deve essere resa alle rappresentanze sindacali unitarie o alle rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. |
Infine,
relativamente allobbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, del lavoro
notturno alla competente DPL - Sezione ispezione del lavoro - lart. 10 del
provvedimento riprende, su questo punto, sia lart. 11 della direttiva comunitaria
sia laccordo interconfederale, anche se la norma di delega non prevede
specificatamente nulla al riguardo. |
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- SANZIONI
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Sul piano delle
sanzioni, lart. 12 del decreto legislativo in esame, in coerenza con il nuovo
assetto del sistema sanzionatorio risultante dal Decreto legislativo 758/94 che
limita le sanzioni di carattere penale alle sole violazioni delle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro contempla lirrogazione della sanzione di cui allart.
89, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 626/94 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
£ 3.000.000 a £ 8.000.000 ) per la violazione dellart. 5 e cioè degli obblighi di
sottoporre i lavoratori notturni alle prescritte visite mediche preventive periodiche
ovvero ad accertamenti sanitari in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con
il lavoro notturno. |
E punita,
invece, con una sanzione amministrativa (da £ 100.000 a £ 300.000 per ogni giorno e per
ogni lavoratore) ladibizione del lavoratore al lavoro notturno oltre i limiti
temporali previsti dallart. 4. |
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IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO |
(DOTT.
RAFFAELE MORESE) |
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