SPAGNA 

TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA CONTRO IL LICENZIAMENTO

Estinzione del contratto di lavoro

Le cause più frequenti di estinzione del rapporto di lavoro tra l'impresa e il lavoratore sono le seguenti:

-          Mutuo accordo tra le parti: la manifestazione di volontà di rescindere il contratto deve essere manifestata liberamente; la forma più comune di estinzione del rapporto di lavoro inoltrata dal lavoratore è la richiesta denominata "peticiòn de baja", con accettazione del datore di lavoro e successiva firma di un documento denominato "finiquito", che estingue tutte le obbligazioni pendenti tra le parti. In questo caso non vi è indennizzo.

-          Cause previste dal contratto: le cause sono valide quando non costituiscono abuso di diritto da parte del datore di lavoro.

-          Raggiungimento del termine convenuto per la realizzazione dell'opera o del servizio oggetto del contratto: al termine il lavoratore ha diritto a ricevere un indennizzo.

-          Dimissioni del lavoratore: con semplice preavviso, senza necessità di fornire motivazioni.

-          Morte, grave invalidità o incapacità permanente, totale o assoluta, del lavoratore

-          Pensionamento del lavoratore

-          Morte, pensionamento, incapacità o estinzione della personalità giuridica del datore di lavoro  : nei casi in cui ciò determini il venire meno della continuità di esecuzione della prestazione presso l'impresa.

-          Forza maggiore: si tratta di fatti straordinari imprevedibili o inevitabili riconosciuti dall'autorità preposta che rendono definitivamente impossibile lo svolgimento del lavoro (es.: incendio, inondazione..)

-          Licenziamento collettivo per cause economiche, tecniche, organizzative o della produzione: questa possibilità di estinzione del contratto è legata alla sussistenza delle cause già elencate; in più, l'adozione della misura del licenziamento collettivo è giustificata solo se contribuisce alla continuità futura e alla migliore organizzazione delle sue risorse.

 Requisiti del licenziamento collettivo sono:

- il licenziamento collettivo deve riguardare, nel periodo di 90 giorni, almeno 10 lavoratori per le imprese che occupano fino a 100 dipendenti ovvero il 10% dei lavoratori nelle imprese che occupano da 100 a 300 dipendenti, 30 lavoratori nelle imprese più grandi.

- il licenziamento collettivo deve riguardare la totalità dell'organico dell'impresa, sempre che il numero dei licenziati sia superiore a 5, quando il licenziamento collettivo si produca come conseguenza della cessazione totale dell'attività dell'impresa per le stesse cause previste per il licenziamento collettivo.

-          Volontà del lavoratore con causa giustificativa: affinché il lavoratore possa sollecitare l'estinzione del contratto di lavoro per licenziamento senza giusta causa e percepire i corrispondenti indennizzi dovrà essersi verificata una delle seguenti cause:

1.       modifica sostanziale delle condizioni di lavoro portanti pregiudizio alla formazione professionale o alla dignità

2.       mancanza di pagamenti o ritardi continuati nel percepimento del salario

3.       qualsiasi altro inadempimento grave delle obbligazioni del datore di lavoro, salvo cause previste.

 

-          Cause oggettive legalmente previste.

 Consistono in:

-          inettitudine del lavoratore

-          mancanza di adattamento del lavoratore alle modifiche tecniche sul posto di lavoro

-          soppressione del posto di lavoro per cause tecniche, economiche, organizzative o di produzione

-          assenza dal lavoro, nei casi previsti

-          caso di mancata consegna di piani e programmi pubblici per contratti stipulati direttamente con le amministrazioni pubbliche o enti senza scopo di lucro.

Il datore di lavoro, alla estinzione del contratto, formulerà una proposta sulla liquidazione da erogare, parallelamente alla comunicazione a tutti i lavoratori della cessazione del contratto. Il lavoratore, all'atto di procedere all'accettazione della liquidazione, può richiedere la presenza di un rappresentante legale.

Licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare causa l'estinzione del contratto per decisione del datore di lavoro, a causa di un inadempimento per colpa grave delle obbligazioni del lavoratore. Possono essere motivo di licenziamento l'assenza ripetuta e ingiustificata, la mancanza di puntualità, indisciplina, offese verbali e fisiche al datore di lavoro, agli altri lavoratori o ai familiari conviventi, trasgressione della buona fede contrattuale, scarso rendimento continuato e volontario, tossicodipendenza o alcolismo quando si ripercuotono negativamente sulla attività lavorativa.

Azioni in caso di licenziamento

Il lavoratore licenziato per volontà unilaterale del datore di lavoro che non sia d'accordo col provvedimento a suo carico può procedere con le seguenti azioni:

Atto di conciliazione

E' il primo passo dell'iter di qualsiasi procedimento al Tribunale Sociale. Non sono ammessi a questo ricorso quei casi in cui sia previamente richiesto il reclamo in via amministrativa.

Soggetti legittimati ad adire questa azione sono tutti i lavoratori che ricevano un provvedimento di licenziamento qualunque sia la causa, o quei lavoratori licenziati in forma verbale a cui venga impedito l'accesso al posto di lavoro. In entrambi i casi se il lavoratore considera ingiustificata l'azione del datore di lavoro, deve essere iniziata la procedura di conciliazione. Tale procedura ha inizio con la presentazione della domanda di conciliazione (entro 20 giorni lavorativi dal momento del licenziamento) alla Unità di Mediazione Arbitrale e Conciliazione dell'Area del Lavoro e Affari Sociali.

La direzione Provinciale del Lavoro tenta una prima conciliazione tra le parti, il cui risultato può essere:

-          Accordo: reintegro nel posto di lavoro o indennizzo

-          Mancanza di accordo: il lavoratore presenterà domanda al Tribunale Sociale entro il tempo dei 20 giorni.

-          Assenza: si verifica qualora il lavoratore non si presentasse e non fornisse alcun motivo giustificativo: in questo caso la pratica viene archiviata  e si ritiene come non presentata;  se a non presentarsi fosse il datore di lavoro, si considererà la conciliazione come tentata senza effetto, e il Giudice o Tribunale può stimare la mala fede se la mancata presentazione è ingiustificata, imponendo una multa fino a 100.000 pesetas .

-          Impugnazione: l'accordo di conciliazione può essere impugnato dalle parti e da coloro che possono subirne pregiudizio, davanti al giudice o Tribunale competente per conoscere l'oggetto della conciliazione, mediante esercizio dell'azione di nullità per le cause invalidanti i contratti.

-          Esecuzione: l'accordo di conciliazione avrà forza esecutiva tra le parti convenute senza necessità di ratifica del Giudice o del Tribunale.

Domanda al Tribunale Sociale

Una volta intentata l'azione di conciliazione senza risultato, il lavoratore dovrà presentare la corrispondente domanda al Tribunale Sociale. Può effettuare la domanda il lavoratore solo o rappresentato da un  avvocato, procuratore, o altri soggetti autorizzati. A carattere generale sarà competente il Tribunale del luogo di prestazione del servizio.

            Il termine è di 20 giorni dal momento del licenziamento.

Sentenza

Il giudice, emessa sentenza entro 5 giorni,  dichiarerà il licenziamento come nullo, senza giusta causa (improcedente) o con giusta causa (procedente), notificando la sentenza alle parti entro i due giorni seguenti.

a) Licenziamento nullo

si ha quando il motivo del licenziamento consiste in una delle cause di discriminazione proibite dalla Costituzione o dalla legge, oppure sia derivato dalla violazione dei diritti fondamentali e delle libertà del lavoratore. La  conseguenza  è il reintegro immediato del lavoratore nel posto di lavoro e indennizzo pari ai salari non percepiti causa il licenziamento.

b) Licenziamento senza giusta causa (Despido improcedente)

Si ha quando non siano verificate le cause o i motivi che si adducono per il licenziamento, o quando non si siano rispettate le procedure formali stabilite. Le conseguenze sono:

-          Il Tribunale stabilirà, tramite sentenza, la riammissione del lavoratore nel suo posto di lavoro o l'indennizzo qualora il datore di lavoro non voglia reintegrarlo.

-          Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla notifica della sentenza, può optare tra la riammissione del lavoratore nel suo posto di lavoro con corresponsione dei salari maturati fino a quel momento, o procedere alla corresponsione dell'indennizzo sostitutivo della reintegrazione e dei salari maturati fino a quel momento. Quando, nel termine dei 5 giorni, il datore di lavoro non eserciti alcuna opzione, si intende accettata la riammissione del lavoratore.

-          Qualora il lavoratore licenziato fosse un rappresentante legale dei lavoratori o un delegato sindacale, l'opzione di reintegrazione è l'unica ammessa.

La reintegrazione nel posto di lavoro deve essere comunicata per iscritto al lavoratore, entro i 10 giorni seguenti alla notifica ella sentenza, affinché il lavoratore possa riprendere servizio a partire dai 3 giorni successivi alla notifica della reintegrazione.

Calcolo dell'indennizzo

L'importo sarà pari a 45 giorni di salario per anno di servizio, con un massimo di 42 mensilità. In casi particolari il giudice può fissare degli indennizzi aggiuntivi fino a 15 giorni di salario per anno di servizio con un massimo di 12 mensilità. Misure diverse sono stabilite qualora il contratto di lavoro fosse stato stipulato "per incentivare i contratti di lavoro a tempo indeterminato" (L. 63/99) e nel caso il rapporto di lavoro sia a carattere speciale.

Calcolo del salario (de tramitaciòn)

Sono a carico del datore di lavoro i salari maturati fino alla sentenza del giudice (salari di  tramitaciòn)  e i contributi  alla Previdenza Sociale dalla data del licenziamento fino alla notificazione della sentenza che dichiara l'improcedibilità del licenziamento, o finché il lavoratore non abbia trovato un altro impiego, nei casi previsti. I salari di tramitaciòn non saranno corrisposti fino alla data dell'atto di conciliazione se il datore di lavoro riconosce l'improcedibilità del licenziamento e offre l'indennizzo stabilito, depositandolo presso il Tribunale  a disposizione  del lavoratore. Nei casi di riammissione del lavoratore si considerano salari di tramitaciòn quelli corrispondenti al periodo compreso tra la data di notificazione della sentenza che per prima dichiari l'improcedibilità fino a quella che dà esecuzione alla riammissione, salvo che, per causa imputabile la lavoratore, questa non abbia avuto luogo.

c) Licenziamento con giusta causa (Despido procedente)

Si ha quando sono verificate le cause sostenute dal datore di lavoro o si ha la certezza delle cause oggettive che hanno portato al licenziamento.

La conseguenza è l'estinzione del rapporto di lavoro senza diritto all'indennizzo e  al salario non percepito durante il periodo della causa. In casi particolari, il lavoratore ha diritto a un indennizzo da parte dell'impresa di 20 giorni per anno di servizio con un massimo di 12 mensilità.

Ricorsi

Il datore di lavoro o il lavoratore possono fare ricorso contro la sentenza al Tribunale superiore di Giustizia, nei 5 giorni seguenti la notifica della sentenza.

Durante tutto il periodo del giudizio, se il datore di lavoro inoltra uno dei ricorsi previsti dalla legge, egli sarà comunque obbligato a corrispondere al lavoratore la stessa retribuzione che percepiva prima del ricorso. Il datore di lavoro sarà obbligato anche in caso di ricorso inoltrato dal lavoratore e la sentenza ha dichiarato la nullità del licenziamento riconosciuto come discriminatorio o intimato in violazione dei diritti fondamentali contenuti nella Costituzione e nella legge.

Nei casi previsti, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere allo Stato il rimborso dei salari di tramitacion.