SPAGNA
TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA CONTRO IL
LICENZIAMENTO
Estinzione del contratto di lavoro
Le cause più frequenti di estinzione del rapporto di lavoro tra l'impresa
e il lavoratore sono le seguenti:
-
Mutuo accordo tra
le parti:
la manifestazione di volontà di rescindere il contratto deve essere manifestata
liberamente; la forma più comune di estinzione del rapporto di lavoro inoltrata dal
lavoratore è la richiesta denominata "peticiòn
de baja", con accettazione del datore di lavoro e successiva firma di un
documento denominato "finiquito", che
estingue tutte le obbligazioni pendenti tra le parti. In questo caso non vi è indennizzo.
-
Cause previste
dal contratto:
le cause sono valide quando non costituiscono abuso di diritto da parte del datore di
lavoro.
-
Raggiungimento
del termine convenuto per la realizzazione dell'opera o del servizio oggetto del contratto:
al termine il lavoratore ha diritto a ricevere un indennizzo.
-
Dimissioni del
lavoratore:
con semplice preavviso, senza necessità di fornire motivazioni.
-
Morte, grave
invalidità o incapacità permanente, totale o assoluta, del lavoratore
-
Pensionamento del
lavoratore
-
Morte,
pensionamento, incapacità o estinzione della personalità giuridica del datore di lavoro : nei casi in cui ciò determini il venire meno
della continuità di esecuzione della prestazione presso l'impresa.
-
Forza maggiore:
si tratta di fatti straordinari imprevedibili o inevitabili riconosciuti dall'autorità
preposta che rendono definitivamente impossibile lo svolgimento del lavoro (es.: incendio,
inondazione..)
-
Licenziamento
collettivo per cause economiche, tecniche, organizzative o della produzione: questa
possibilità di estinzione del contratto è legata alla sussistenza delle cause già
elencate; in più, l'adozione della misura del licenziamento collettivo è giustificata
solo se contribuisce alla continuità futura e alla migliore organizzazione delle sue
risorse.
Requisiti
del licenziamento collettivo sono:
- il licenziamento collettivo deve riguardare, nel periodo di 90 giorni,
almeno 10 lavoratori per le imprese che occupano fino a 100 dipendenti ovvero il 10% dei
lavoratori nelle imprese che occupano da 100 a 300 dipendenti, 30 lavoratori nelle imprese
più grandi.
- il licenziamento collettivo deve riguardare la totalità dell'organico
dell'impresa, sempre che il numero dei licenziati sia superiore a 5, quando il
licenziamento collettivo si produca come conseguenza della cessazione totale
dell'attività dell'impresa per le stesse cause previste per il licenziamento collettivo.
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Volontà del
lavoratore con causa giustificativa:
affinché il lavoratore possa sollecitare l'estinzione del contratto di lavoro per
licenziamento senza giusta causa e percepire i corrispondenti indennizzi dovrà essersi
verificata una delle seguenti cause:
1.
modifica sostanziale delle condizioni di lavoro portanti pregiudizio alla
formazione professionale o alla dignità
2.
mancanza di pagamenti o ritardi continuati nel percepimento del salario
3.
qualsiasi altro inadempimento grave delle obbligazioni del datore di lavoro, salvo
cause previste.
-
Cause oggettive
legalmente previste.
Consistono in:
-
inettitudine
del lavoratore
-
mancanza
di adattamento del lavoratore alle modifiche tecniche sul posto di lavoro
-
soppressione
del posto di lavoro per cause tecniche, economiche, organizzative o di produzione
-
assenza
dal lavoro, nei casi previsti
-
caso
di mancata consegna di piani e programmi pubblici per contratti stipulati direttamente con
le amministrazioni pubbliche o enti senza scopo di lucro.
Il datore di lavoro, alla estinzione del contratto, formulerà una
proposta sulla liquidazione da erogare, parallelamente alla comunicazione a tutti i
lavoratori della cessazione del contratto. Il lavoratore, all'atto di procedere
all'accettazione della liquidazione, può richiedere la presenza di un rappresentante
legale.
Licenziamento disciplinare
Il licenziamento disciplinare causa l'estinzione del contratto per
decisione del datore di lavoro, a causa di un inadempimento per colpa grave delle
obbligazioni del lavoratore. Possono essere motivo di licenziamento l'assenza ripetuta e ingiustificata, la mancanza di puntualità, indisciplina, offese verbali e fisiche al datore di lavoro, agli altri
lavoratori o ai familiari conviventi, trasgressione della buona fede contrattuale, scarso rendimento continuato e volontario, tossicodipendenza o alcolismo quando si ripercuotono negativamente
sulla attività lavorativa.
Azioni in caso di licenziamento
Il lavoratore licenziato per volontà unilaterale del datore di lavoro che
non sia d'accordo col provvedimento a suo carico può procedere con le seguenti azioni:
Atto di
conciliazione
E'
il primo passo dell'iter di qualsiasi procedimento al Tribunale Sociale. Non sono ammessi
a questo ricorso quei casi in cui sia previamente richiesto il reclamo in via
amministrativa.
Soggetti
legittimati
ad adire questa azione sono tutti i lavoratori che ricevano un provvedimento di
licenziamento qualunque sia la causa, o quei lavoratori licenziati in forma verbale a cui
venga impedito l'accesso al posto di lavoro. In entrambi i casi se il lavoratore considera
ingiustificata l'azione del datore di lavoro, deve essere iniziata la procedura di
conciliazione. Tale procedura ha inizio con la presentazione della domanda di
conciliazione (entro 20 giorni lavorativi dal momento del licenziamento) alla Unità di
Mediazione Arbitrale e Conciliazione dell'Area del Lavoro e Affari Sociali.
La direzione Provinciale del Lavoro tenta una prima conciliazione tra le
parti, il cui risultato può essere:
-
Accordo:
reintegro nel posto di lavoro o indennizzo
-
Mancanza
di accordo: il lavoratore presenterà domanda al Tribunale Sociale entro il tempo dei
20 giorni.
-
Assenza:
si verifica qualora il lavoratore non si presentasse e non fornisse alcun motivo
giustificativo: in questo caso la pratica viene archiviata e
si ritiene come non presentata; se a non
presentarsi fosse il datore di lavoro, si considererà la conciliazione come tentata senza
effetto, e il Giudice o Tribunale può stimare la mala fede se la mancata presentazione è
ingiustificata, imponendo una multa fino a 100.000 pesetas .
-
Impugnazione:
l'accordo di conciliazione può essere impugnato dalle parti e da coloro che possono
subirne pregiudizio, davanti al giudice o Tribunale competente per conoscere l'oggetto
della conciliazione, mediante esercizio dell'azione di nullità per le cause invalidanti i
contratti.
-
Esecuzione:
l'accordo di conciliazione avrà forza esecutiva tra le parti convenute senza necessità
di ratifica del Giudice o del Tribunale.
Domanda al Tribunale Sociale
Una volta intentata l'azione di conciliazione senza risultato, il
lavoratore dovrà presentare la corrispondente domanda al Tribunale Sociale. Può
effettuare la domanda il lavoratore solo o rappresentato da un avvocato, procuratore, o altri soggetti
autorizzati. A carattere generale sarà competente il Tribunale del luogo di prestazione
del servizio.
Il termine è di 20 giorni dal momento del licenziamento.
Sentenza
Il giudice, emessa sentenza entro 5 giorni,
dichiarerà il licenziamento come nullo, senza giusta causa (improcedente) o con giusta causa (procedente), notificando la sentenza alle
parti entro i due giorni seguenti.
a) Licenziamento nullo
si ha quando il motivo del licenziamento consiste in una delle cause di
discriminazione proibite dalla Costituzione o dalla legge, oppure sia derivato dalla
violazione dei diritti fondamentali e delle libertà del lavoratore. La conseguenza è
il reintegro immediato del lavoratore nel posto di lavoro e indennizzo pari ai salari non
percepiti causa il licenziamento.
b) Licenziamento senza giusta causa (Despido improcedente)
Si ha quando non siano verificate le cause o i motivi che si adducono per
il licenziamento, o quando non si siano rispettate le procedure formali stabilite. Le
conseguenze sono:
-
Il Tribunale
stabilirà, tramite sentenza, la riammissione del lavoratore nel suo posto di lavoro o
l'indennizzo qualora il datore di lavoro non voglia reintegrarlo.
-
Il datore di
lavoro, entro 5 giorni dalla notifica della sentenza, può optare tra la riammissione del
lavoratore nel suo posto di lavoro con corresponsione dei salari maturati fino a quel
momento, o procedere alla corresponsione dell'indennizzo sostitutivo della reintegrazione
e dei salari maturati fino a quel momento. Quando, nel termine dei 5 giorni, il datore di
lavoro non eserciti alcuna opzione, si intende accettata la riammissione del lavoratore.
-
Qualora il
lavoratore licenziato fosse un rappresentante legale dei lavoratori o un delegato
sindacale, l'opzione di reintegrazione è l'unica ammessa.
La reintegrazione nel posto di lavoro deve essere comunicata per iscritto
al lavoratore, entro i 10 giorni seguenti alla notifica ella sentenza, affinché il
lavoratore possa riprendere servizio a partire dai 3 giorni successivi alla notifica della
reintegrazione.
Calcolo dell'indennizzo
L'importo sarà pari a 45 giorni di salario per anno di servizio, con un
massimo di 42 mensilità. In casi particolari il giudice può fissare degli indennizzi
aggiuntivi fino a 15 giorni di salario per anno di servizio con un massimo di 12
mensilità. Misure diverse sono stabilite qualora il contratto di lavoro fosse stato
stipulato "per incentivare i contratti di lavoro a tempo indeterminato" (L.
63/99) e nel caso il rapporto di lavoro sia a carattere speciale.
Calcolo del salario (de
tramitaciòn)
Sono a carico del datore di lavoro i salari maturati fino alla sentenza
del giudice (salari di tramitaciòn) e i
contributi alla Previdenza Sociale dalla data
del licenziamento fino alla notificazione della sentenza che dichiara l'improcedibilità
del licenziamento, o finché il lavoratore non abbia trovato un altro impiego, nei casi
previsti. I salari di tramitaciòn non saranno
corrisposti fino alla data dell'atto di conciliazione se il datore di lavoro riconosce
l'improcedibilità del licenziamento e offre l'indennizzo stabilito, depositandolo presso
il Tribunale a disposizione del lavoratore. Nei casi di riammissione del
lavoratore si considerano salari di tramitaciòn
quelli corrispondenti al periodo compreso tra la data di notificazione della sentenza che
per prima dichiari l'improcedibilità fino a quella che dà esecuzione alla riammissione,
salvo che, per causa imputabile la lavoratore, questa non abbia avuto luogo.
c) Licenziamento con giusta causa (Despido
procedente)
Si ha quando sono verificate le cause sostenute dal datore di lavoro o si
ha la certezza delle cause oggettive che hanno portato al licenziamento.
La conseguenza è l'estinzione del rapporto di lavoro senza diritto
all'indennizzo e al salario non percepito
durante il periodo della causa. In casi particolari, il lavoratore ha diritto a un
indennizzo da parte dell'impresa di 20 giorni per anno di servizio con un massimo di 12
mensilità.
Ricorsi
Il datore di lavoro o il lavoratore possono fare ricorso contro la
sentenza al Tribunale superiore di Giustizia, nei 5 giorni seguenti la notifica della
sentenza.
Durante tutto il periodo del giudizio, se il datore di lavoro inoltra uno
dei ricorsi previsti dalla legge, egli sarà comunque obbligato a corrispondere al
lavoratore la stessa retribuzione che percepiva prima del ricorso. Il datore di lavoro
sarà obbligato anche in caso di ricorso inoltrato dal lavoratore e la sentenza ha
dichiarato la nullità del licenziamento riconosciuto come discriminatorio o intimato in
violazione dei diritti fondamentali contenuti nella Costituzione e nella legge.
Nei
casi previsti, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere allo Stato il rimborso
dei salari di tramitacion.
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