SPAGNA
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL'IMPRESA
Il sistema di rappresentanza aziendale dei lavoratori in Spagna è
largamente disciplinato dalla legge e costruito sullo schema del canale doppio, il
quale consiste nell'attribuire la rappresentanza ad un organismo unitario eletto
dagli stessi lavoratori, mentre alle organizzazioni sindacali sono garantite forme
autonome di presenza nell'impresa, quasi esclusivamente a tutela degli iscritti. Alle
rappresentanze elettive unitarie (i comitès de impresa e i delegados de
personal) previste e disciplinate dallo Statuto dei Lavoratori (Ley del Estatuto de los Trabajadores ) si
affiancano le secciones e i delgados sindacales regolati dalla Legge
Organica sulla Libertà Sindacale (Ley organica) de Libertad Sindical, senza
pregiudizio delle altre forme di partecipazione. Diversamente da quanto avviene in altri
paesi, nel sistema spagnolo la dicotomia della rappresentanza provoca numerose concorrenze
funzionali. Il limite del sistema sta nel fatto che non esiste una chiara distinzione di
ruoli tra rappresentanze elettive unitarie e rappresentanze sindacali.
I delegati del personale costituiscono la
rappresentanza dei lavoratori nell'impresa o unità produttiva che abbiano tra i 10 e i 50
lavoratori. Le imprese che impiegano tra i 6 e i 10 dipendenti possono avere anch'esse un
rappresentante.
I Comitati d'Impresa costituiscono l'organo
rappresentativo e collegiale dei lavoratori quando l'impresa abbia più di 50 lavoratori
impiegati. La loro costituzione varia secondo il numero e la dislocazione delle eventuali
unità produttive dell'impresa. In ogni caso, all'interno di ogni comitato è eletto un
Presidente e un Segretario i quali elaborano il regolamento del Comitato, inviandone copia
alla Autorità per il Lavoro ai fini della registrazione. I comitati d'impresa possono
coordinarsi attraverso la creazione di un Comitato intercentrale.
Possono partecipare alle votazioni per eleggere il
delegato del personale o membro del comitato d'impresa tutti i lavoratori spagnoli o
stranieri maggiori di 16 anni con una anzianità presso l'impresa di almeno 1 mese. Sono eleggibili
alle suddette cariche i lavoratori spagnoli o stranieri che abbiano almeno 18 anni e
una anzianità di servizio di almeno 6 mesi, salvo particolari previsioni per determinate
attività.
Ai fini dell'elezione dei delegati del personale o dei
membri dei Comitati d'Impresa, possono presentare candidature:
-
i sindacati dei lavoratori legalmente costituiti
-
le coalizioni formate da due o più sindacati dei lavoratori
-
I lavoratori che avallino la propria candidatura con un numero di firme di elettori dello
stesso centro e collegio equivalente almeno a tre volte il numero dei posti da coprire.
La durata del mandato è di quattro anni; i
delegati restano in carica finché si non sono celebrate le nuove elezioni. La revoca
della delega è possibile per decisione dell'assemblea degli elettori. Le sostituzioni, le
revoche, le dimissioni del mandato devono essere comunicate all'Ufficio Pubblico
dipendente dalla Autorità del Lavoro e al datore di lavoro, insieme all'affissione
dell'avviso presso la sede di lavoro.
Entrambi gli organi di rappresentanza del personale sono titolari delle stesse competenze:
1. ricevere informazioni circa
l'evoluzione del settore economico al quale appartiene l'impresa, il programma di
produzione e delle vendite e la probabile evoluzione dell'impiego;
2. conoscere il bilancio e i
resoconti finanziari, e nel caso in cui l'impresa abbia intenzione di modificare la
costituzione della società in azioni o a partecipazione, gli ulteriori documenti al
proposito;
3. essere previamente informati
dal datore di lavoro circa le decisioni adottate concernenti: modifiche dell'organico,
riduzioni d'orario, piani di formazione professionale, revisioni del sistema di
organizzazione e controllo del personale, incentivi al lavoro, valorizzazione dei posti di
lavoro, livelli professionali, fissazione di orari flessibili, turnazioni;
4. ricevere dal datore di
lavoro, entro il termine di 10 giorni dalla formalizzazione dei contratti, copia degli
stessi anche allo scopo della firma dei rappresentanti dei lavoratori in vista della
trasmissione all'Ufficio dell'Impiego. Il termine di 10 giorni è valido anche per la
comunicazione della proroga e della cessazione dei contratti;
5. ricevere, con cadenza almeno
trimestrale, le previsioni del datore di lavoro in relazione all'apertura di
nuovi contratti di lavoro, inclusi i contratti a tempo parziale;
6. ricevere; con cadenza almeno
trimestrale, le statistiche circa l'assenteismo e gli incidenti sul lavoro e le malattie
professionali;
7. svolgere lavoro di vigilanza
in materia di sicurezza sociale e di impiego;
8. esercitare la difesa degli
interessi dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro;
9. ricevere informazioni ogni
qual volta vengano imposte sanzioni per colpe molto gravi;
10. informare le Commissioni di Rilevamento della
Contrattazione in materia lavoristica al proposito.
Ai membri del comitato d'Impresa e ai delegati del
personale devono essere almeno garantiti:
-
l'apertura di un contraddittorio in caso di sanzioni al personale per colpe gravi e molto
gravi;
-
la priorità nella conservazione del posto di lavoro, in caso di sospensione o cessazione
o mobilità geografica per ragioni a carattere tecnico, organizzativo o produttivo;
-
non essere licenziato o sanzionato durante l'esercizio delle sue funzioni nell'anno
seguente al termine del mandato, se la sanzione pretende di basarsi su un azione
riguardante l'esercizio delle funzioni di delegato;
-
esprimere senza restrizioni, nel rispetto dello svolgimento del lavoro, le opinioni
concernenti la sfera dei rappresentanza;
-
disporre di un credito mensile di ore retribuite per l'esercizio delle funzioni di
rappresentanza
Costituzione del Comitato d'Impresa Europeo
La direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre
(LCEur 1994\3069), relativa alla costituzione di un comitato di impresa europeo o
alla costituzione di un procedimento di informazione e consultazione dei lavoratori nelle
imprese e gruppi di imprese di dimensione comunitaria, è stata recepita
dall'ordinamento giuridico spagnolo dalla Legge 10/1997, del 24 di aprile
(RCL 1997\1006), e successivamente modificata dalla Legge 44/99. In
conformità alla legge, in ciascuna impresa o gruppo di imprese di dimensione
comunitaria si dovrà costituire un Comitato di Impresa Europeo o stabilire un
procedimento alternativo di informazione e consultazione dei lavoratori.
Il procedimento di negoziazione per la costituzione ha inizio su richiesta scritta alla
Direzione Centrale dell'Impresa in Spagna di un minimo di 100 lavoratori (che appartengano
ad almeno due centri di lavoro dell'impresa situati in Stati membri differenti) o per il
tramite dei loro rappresentanti. Il Comitato di Impresa Europeo deve osservare la
seguente composizione:
-
un rappresentante dei lavoratori in ogni Stato membro nel quale l'Impresa abbia sede di
lavoro, o nel quale sia situata l'impresa che esercita il controllo del gruppo di imprese
di dimensione comunitaria;
-
uno o più rappresentanti in funzione delle dimensioni dell'organico dell'impresa.
Il Comitato di Impresa Europeo ha diritto:
-
a essere informato e consultato in relazione alle questioni relative all'impresa o gruppo
di imprese;
-
a convocare almeno una riunione annuale con la direzione centrale allo scopo di avere
informazioni relativamente all'evoluzione e alle prospettive dell'impresa
-
ad essere informato, con il previo anticipo onde poter fornire il proprio parere sulle
decisioni adottate, su quelle circostanze eccezionali che riguardano l'interesse dei
lavoratori, in particolare nei casi di trasferimento d'impresa, chiusura di centri di
lavoro, licenziamenti collettivi.
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