SPAGNA

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL'IMPRESA

 Il sistema di rappresentanza aziendale dei lavoratori in Spagna è largamente disciplinato dalla legge e costruito sullo schema del canale doppio, il quale  consiste nell'attribuire la rappresentanza ad un organismo unitario eletto dagli stessi lavoratori, mentre alle organizzazioni sindacali sono garantite forme autonome di presenza nell'impresa, quasi esclusivamente a tutela degli iscritti. Alle rappresentanze elettive unitarie (i comitès de impresa e i delegados de personal) previste e disciplinate dallo Statuto dei Lavoratori (Ley del Estatuto de los Trabajadores ) si affiancano le secciones e i delgados sindacales regolati dalla Legge Organica sulla Libertà Sindacale (Ley organica)  de Libertad Sindical, senza pregiudizio delle altre forme di partecipazione. Diversamente da quanto avviene in altri paesi, nel sistema spagnolo la dicotomia della rappresentanza provoca numerose concorrenze funzionali. Il limite del sistema sta nel fatto che non esiste una chiara distinzione di ruoli tra rappresentanze elettive unitarie e rappresentanze sindacali.

I delegati del personale costituiscono la rappresentanza dei lavoratori nell'impresa o unità produttiva che abbiano tra i 10 e i 50 lavoratori. Le imprese che impiegano tra i 6 e i 10 dipendenti possono avere anch'esse un rappresentante.

I Comitati d'Impresa costituiscono l'organo rappresentativo e collegiale dei lavoratori quando l'impresa abbia più di 50 lavoratori impiegati. La loro costituzione varia secondo il numero e la dislocazione delle eventuali unità produttive dell'impresa. In ogni caso, all'interno di ogni comitato è eletto un Presidente e un Segretario i quali elaborano il regolamento del Comitato, inviandone copia alla Autorità per il Lavoro ai fini della registrazione. I comitati d'impresa possono coordinarsi attraverso la creazione di un Comitato intercentrale.

Possono partecipare alle votazioni per eleggere il delegato del personale o membro del comitato d'impresa tutti i lavoratori spagnoli o stranieri maggiori di 16 anni con una anzianità presso l'impresa di almeno 1 mese. Sono eleggibili alle suddette cariche i lavoratori spagnoli o stranieri che abbiano almeno 18 anni e una anzianità di servizio di almeno 6 mesi, salvo particolari previsioni per determinate attività.

Ai fini dell'elezione dei delegati del personale o dei membri dei Comitati d'Impresa, possono presentare candidature:

-          i sindacati dei lavoratori legalmente costituiti

-          le coalizioni formate da due o più sindacati dei lavoratori

-          I lavoratori che avallino la propria candidatura con un numero di firme di elettori dello stesso centro e collegio equivalente almeno a tre volte il numero dei posti da coprire.

 

La durata del mandato è di quattro anni; i delegati restano in carica finché si non sono celebrate le nuove elezioni. La revoca della delega è possibile per decisione dell'assemblea degli elettori. Le sostituzioni, le revoche, le dimissioni del mandato devono essere comunicate all'Ufficio Pubblico dipendente dalla Autorità del Lavoro e al datore di lavoro, insieme all'affissione dell'avviso presso la sede di lavoro.

 

            Entrambi gli organi di rappresentanza del personale sono titolari delle stesse  competenze:

1.       ricevere informazioni circa l'evoluzione del settore economico al quale appartiene l'impresa, il programma di produzione e delle vendite e la probabile evoluzione dell'impiego;

2.       conoscere il bilancio e i resoconti finanziari,  e nel caso in cui l'impresa abbia intenzione di modificare la costituzione della società in azioni o a partecipazione, gli ulteriori documenti al proposito;

3.       essere previamente informati dal datore di lavoro circa le decisioni adottate concernenti: modifiche dell'organico, riduzioni d'orario, piani di formazione professionale, revisioni del sistema di organizzazione e controllo del personale, incentivi al lavoro, valorizzazione dei posti di lavoro, livelli professionali, fissazione di orari flessibili, turnazioni;

4.       ricevere dal datore di lavoro, entro il termine di 10 giorni dalla formalizzazione dei contratti, copia degli stessi anche allo scopo della firma dei rappresentanti dei lavoratori in vista della trasmissione all'Ufficio dell'Impiego. Il termine di 10 giorni è valido anche per la comunicazione della proroga e della cessazione dei contratti;

5.       ricevere, con cadenza almeno trimestrale, le previsioni  del datore di lavoro  in relazione all'apertura di nuovi contratti di lavoro, inclusi i contratti a tempo parziale;

6.       ricevere; con cadenza almeno trimestrale, le statistiche circa l'assenteismo e gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali;

7.       svolgere lavoro di vigilanza in materia di sicurezza sociale e di impiego;

8.       esercitare la difesa degli interessi dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro;

9.       ricevere informazioni ogni qual volta vengano imposte sanzioni per colpe molto gravi;

10.   informare le Commissioni di Rilevamento della Contrattazione in materia lavoristica al proposito.

 

Ai membri del comitato d'Impresa e ai delegati del personale devono essere almeno garantiti:

-          l'apertura di un contraddittorio in caso di sanzioni al personale per colpe gravi e molto gravi;

-          la priorità nella conservazione del posto di lavoro, in caso di sospensione o cessazione o mobilità geografica per ragioni a carattere tecnico, organizzativo o produttivo;

-          non essere licenziato o sanzionato durante l'esercizio delle sue funzioni nell'anno seguente al termine del mandato, se la sanzione pretende di basarsi su un azione riguardante l'esercizio delle funzioni di delegato;

-          esprimere senza restrizioni, nel rispetto dello svolgimento del lavoro, le opinioni concernenti la sfera dei rappresentanza;

-          disporre di un credito mensile di ore retribuite per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza

 Costituzione del Comitato d'Impresa Europeo

La direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre (LCEur 1994\3069), relativa alla costituzione di un comitato di impresa europeo o alla costituzione di un procedimento di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e gruppi di imprese di dimensione comunitaria, è stata  recepita dall'ordinamento giuridico spagnolo dalla Legge 10/1997, del 24 di aprile (RCL 1997\1006), e successivamente modificata  dalla  Legge 44/99.  In conformità alla  legge, in ciascuna impresa o gruppo di imprese di dimensione comunitaria si dovrà costituire un Comitato di Impresa Europeo o stabilire un procedimento alternativo di informazione e consultazione dei lavoratori.

            Il procedimento di negoziazione per la costituzione ha inizio su richiesta scritta alla Direzione Centrale dell'Impresa in Spagna di un minimo di 100 lavoratori (che appartengano ad almeno due centri di lavoro dell'impresa situati in Stati membri differenti) o per il tramite dei loro rappresentanti.  Il Comitato di Impresa Europeo deve osservare la seguente composizione:

-          un rappresentante dei lavoratori in ogni Stato membro nel quale l'Impresa abbia sede di lavoro, o nel quale sia situata l'impresa che esercita il controllo del gruppo di imprese di dimensione comunitaria;

-          uno o più rappresentanti in funzione delle dimensioni dell'organico dell'impresa.

Il Comitato di Impresa Europeo ha diritto:

-          a essere informato e consultato in relazione alle questioni relative all'impresa o gruppo di imprese;

-          a convocare almeno una riunione annuale con la direzione centrale allo scopo di avere informazioni relativamente all'evoluzione e alle prospettive dell'impresa

-          ad essere informato, con il previo anticipo onde poter fornire il proprio parere sulle decisioni adottate, su quelle circostanze eccezionali che riguardano l'interesse dei lavoratori, in particolare nei casi di trasferimento d'impresa, chiusura di centri di lavoro, licenziamenti collettivi.