TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA CONTRO IL LICENZIAMENTO
I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
La disciplina generale del licenziamento nei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato è contenuta in una serie di fonti legislative
succedutesi nel tempo. Il codice civile
prevedeva la libera recedibilità dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato salvo
preavviso (art. 2118). Il datore di lavoro quindi (al pari del lavoratore) poteva recedere
dal rapporto a propria discrezione essendo vincolato unicamente all'osservanza del termine
di preavviso. Tale possibilità di licenziamento assolutamente discrezionale è divenuta,
per effetto di successivi interventi legislativi, del tutto residuale (tanto da risultare
attualmente praticabile unicamente nei confronti dei
dirigenti e dei lavoratori in prova). Il principio introdotto dalla successiva
legislazione limitativa, ormai di pressoché generale applicazione, è infatti quello
secondo cui il licenziamento, per esser
legittimo, deve essere necessariamente giustificato da una circostanza di fatto
(giustificato motivo o giusta causa) obiettivamente verificabile. In caso di impugnazione
giudiziaria spetta al datore di lavoro di fornirne la prova.
La disciplina limitativa del licenziamento individuale è stata introdotta
dalla legge n. 604/1966 la quale, in linea di massima, ha recepito e generalizzato
l'accordo collettivo interconfederale relativo al settore industriale.
Un'ulteriore importante innovazione si è poi avuta con l'art. 18 della
legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Nel suo ambito di operatività, la tutela del
lavoratore illegittimamente licenziato è stata rafforzata mediante la previsione della
sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro. Conseguentemente, alla tutela contro il
licenziamento di tipo obbligatorio, approntata dalla legge n. 604/1966 in forza della
quale è lasciata al datore di lavoro la scelta se riassumere il lavoratore ingiustamente
licenziato od invece pagargli un'indennità sostitutiva della riassunzione, si affianca,
dopo l'entrata in vigore della legge n. 300/1970, la tutela cosiddetta reale; il datore di
lavoro rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 18 è tenuto a reintegrare nel
posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato, essendo obbligato comunque a
pagargli la retribuzione dal momento della sentenza di condanna a quello dell'effettiva
reintegrazione.
Va innanzitutto evidenziato che la disciplina limitativa del licenziamento
individuale risultante dalle menzionate leggi ed attualmente vigente si applica nei
confronti dei lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ed operaio e, per quelli
assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva (art. 10 L. n.
604/1966).
Per chiarezza bisogna
sottolineare che le diciture "tutela
obbligatoria" e "tutela reale"
fanno riferimento alle diverse conseguenze ricollegate all'accertata illegittimità del
licenziamento a seconda, essenzialmente, dei requisiti dimensionali del datore di lavoro.
La distinzione attiene quindi alle modalità con le quali viene attuata la riparazione in
caso di riconosciuta violazione della regola sostanziale della necessaria giustificazione
del licenziamento.
I criteri usati allo scopo di delimitare l'ambito di rispettiva
applicazione della tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604/1966 e dell'art. 18 della
legge n. 300/1970 non erano perfettamente omogenei avuto riguardo sia all'individuazione
dei datori di lavoro destinatari della relativa disciplina, sia alle soglie dimensionali
rispettivamente rilevanti. I problemi che ne derivarono furono dapprima risolti attraverso
l'interpretazione accolta e costantemente seguita dai giudici. Successivamente
l'intervento razionalizzatore operato dalla legge n. 108/1990, ha determinato con
precisione le aree di operatività della tutela reale e di quella obbligatoria
introducendo anche rilevanti innovazioni, la più importante delle quali è stata
l'estensione della seconda forma di tutela (quella obbligatoria), in modo pressoché
generalizzato, anche ai lavoratori occupati presso datori di lavoro di piccole dimensioni
(con non più di 15 dipendenti).
Nel sistema attualmente vigente la tutela reale si applica nei
confronti dei datori di lavoro privati:
1) che occupano più di 15 dipendenti nell'unità produttiva in cui ha
avuto luogo il licenziamento oppure nell'ambito dello stesso comune (per le imprese
agricole la soglia al di sopra della quale la tutela reale si rende applicabile è quella
di 5 dipendenti);
2) che, pur non raggiungendo i limiti dimensionali prescritti con riguardo
alle singole unità produttive ovvero agli ambiti comunali, occupano comunque più di 60
prestatori di lavoro.
Al di sotto di tali limiti dimensionali si applica la tutela obbligatoria
dalla quale sono sottratti unicamente i lavoratori domestici.
Sono inoltre previste due eccezioni alla regola generale in materia di
applicabilità della tutela reale. Innanzitutto quest'ultima non trova applicazione
"nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto" (art. 4, comma 1, L. n. 108/1990).
In secondo luogo non si applica "nei confronti dei prestatori di
lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano
optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro
" (art. 4, comma 2, L. n. 108/1990).
In entrambi i casi trova applicazione unicamente la disciplina che
appresta al lavoratore licenziato la tutela di tipo obbligatorio.
Sono oggetto di acceso contrasto le misure ipotizzate nel disegno di legge
delega in materia di occupazione e di mercato di lavoro (S 848, attualmente all'esame
della competente Commissione del Senato) dirette
a introdurre alcune modificazioni in via
sperimentale all'art. 18. Si tratta di modificazioni la cui operatività sarebbe limitata
sia sotto l'aspetto della durata che sotto quello dell'ambito di destinazione,
circoscritto a specifiche ipotesi. Il loro carattere consiste nel sottrarre, in casi
appositamente predeterminati, i datori di
lavoro, che attualmente secondo il vigente sistema delle soglie dimensionali vi
soggiacciono, dall'area di applicazione della tutela reale
per ricondurli in quella della tutela
obbligatoria. Il criterio ispiratore dell'intervento di modifica si basa sulla previsione
che esso varrebbe a rimuovere gli ostacoli che attualmente inibiscono la crescita
dimensionale delle aziende incentivando quindi la propensione ad assumere degli
imprenditori con il risultato di ampliare grandemente l'occupazione. La sperimentazione
consentirebbe di valutare l'effettiva efficacia di una tale impostazione che, se desse i
risultati sperati, costituirebbe un valido supporto a sostegno delle tesi di coloro che
propugnano l'evoluzione verso nuove forme di tutela del lavoro. Si tratterebbe in sostanza
di spostare il baricentro della tutela per realizzarla, anziché nell'ambito del rapporto
individuale di lavoro (tutela del posto di lavoro), nell'ambito del mercato del lavoro
(tutela sotto forma di garanzia dell'agevole reperimento dell'occupazione lavorativa).
.
Ai fini del licenziamento è necessario che sussista una causa
giustificatrice o un giustificato motivo.
In particolare, Il legislatore definisce (art. 2119 del c.c.) "giusta causa" quella che non consente la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto; da ciò si evince che la mancanza del lavoratore:
-
deve essere molto
grave
-
deve essere
inerente il rapporto di lavoro
-
deve essere
contestata con immediatezza
-
è
immodificabile, nel senso che non hanno rilevanza le mancanze originariamente non
contestate
-
deve essere
imputabile al lavoratore.
Nella quasi totalità dei casi, i contratti collettivi contengono un
elenco dei comportamenti che possono essere definiti "giusta causa" di
licenziamento: talvolta tali comportamenti possono avere una rilevanza anche penale, come
il furto, le minacce, insulti o violenze contro il datore di lavoro o gli altri lavoratori, il danneggiamento volontario
degli impianti.
Il "giustificato motivo", ai sensi della
legge 604/66, può avere natura oggettiva o soggettiva.
Il giustificato motivo soggettivo
è determinato da "un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro"; si distingue
dall'ipotesi di giusta causa per l'elemento quantitativo, ovverosia per la minore gravità
dell'inadempimento del lavoratore (in questo
caso è consentita la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro per tutto il periodo
di preavviso).
Il giustificato motivo oggettivo è
determinato da "ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
essa". L'ipotesi non considera i comportamenti del lavoratore e rimanda invece a
esigenze oggettive dell'impresa. Ad esempio, può essere necessaria la soppressione di un
determinato posto di lavoro a causa di una nuova organizzazione o di scelte
imprenditoriali: naturalmente, sarà necessario accertare che le esigenze siano effettive
e che non vi sia nesso di causalità tra le esigenze imprenditoriali e il licenziamento
del lavoratore. Può anche verificarsi l'eventualità che le vicende personali del
lavoratore entrino nella sfera dell'oggettività del motivo, come per i casi di
sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle funzioni affidategli o la carcerazione preventiva.
In ogni caso, Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o
fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività
sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione
della comunicazione, con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del
lavoratore il quale ritenga i licenziamento viziato per una o più ragioni.. Il termine
dei 60 giorni decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei
motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
A proposito del tentativo di
conciliazione, mentre la legge 108 del 1990 aveva previsto come obbligatorio il tentativo
di conciliazione solo nel caso dell'area della tutela obbligatoria, il d.lgs. 28 marzo 1998, n. 80 ha posto il tentativo
obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda per tutte le
controversie di lavoro nei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., e dunque anche in materia
di licenziamento in cui si controverta della tutela reale.
Un'altra possibilità introdotta dalla legge 108/90 consiste nella
previsione di una ulteriore indennità
risarcitoria, sostitutiva della reintegrazione. Il lavoratore reintegrato può,
infatti, risolvere il rapporto e pretendere dal datore, in alternativa alla reintegrazione
effettiva, il versamento di una indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di
fatto.
L'art. 4 della legge 108/90 esclude l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, anche qualora vi siano i requisiti dimensionali, ai "datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza
fini di lucro, attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto". Da tale
esclusione si evince la generale applicabilità della tutela obbligatoria ai prestatori
d'opera di tali organizzazioni ( a meno che non si rientri in una delle ipotesi di libera
recedibilità: lavoratori in prova, dirigenti, lavoratori anziani in età pensionabile)
Molto più complessa è la procedura del licenziamento nell'ipotesi in cui
sia dovute a cause disciplinari. Ciò si
evince non da espressa previsione legislativa ma dall'elaborazione fornita dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale. Con riferimento a detta giurisprudenza,
purtroppo non recepita nella recente legge 108/90, il licenziamento disciplinare valido ed
efficace presuppone:
-
la preventiva
affissione del Codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i lavoratori;
-
la contestazione
per iscritto dell'addebito al lavoratore
-
la possibilità
per il lavoratore di farsi assistere da un rappresentante del sindacato.
LICENZIAMENTI
COLLETTIVI
La L. 223/91, art. 24, recepisce la direttiva comunitaria n. 75/129
del 10/2/75 (modificata in più parti dalla Direttiva n. 92/56 del 26 giugno 1992;
successivamente, con la direttiva 98/59 del 20 luglio 1998 si è proceduto ad una
codificazione dei contenuti delle direttive del 1975 e del 1992), operando un
riavvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di licenziamenti
collettivi.
Si tratta di licenziamenti
intimati per esigenze obiettive dell'impresa quando ricorrano i requisiti indicati dalla
normativa. La disciplina dei licenziamenti collettivi regola un fenomeno che, in presenza
dei presupposti richiamati, desta un particolare allarme sociale perché assume una
dimensione particolarmente estesa fondata sulla riduzione o trasformazione di una
attività o lavoro, ovvero sulla cessazione dell'attività dell'impresa.
In
particolare, tale disciplina regola in modo organico il problema delle eccedenze di
manodopera promuovendo la collaborazione tra le parti
sociali, le quali possono proporre soluzioni alternative ai licenziamenti prevedendo, con
l'iscrizione delle liste di mobilità, sia interventi economici di sostegno di lavoratori
disoccupati, sia agevolazioni per il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
licenziati.
In particolare, la disciplina dei licenziamenti collettivi è
caratterizzata dalla dimensione occupazionale dell'impresa (la quale deve impiegare più
di 15 dipendenti), dal numero dei licenziamenti (che devono coinvolgere almeno 5
dipendenti), e dall'arco temporale di 120 giorni entro i quali devono essere effettuati i
licenziamenti stessi.
Tali elementi distinguono
la fattispecie dei licenziamenti collettivi dai licenziamenti individuali plurimi
intimati per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 l. 604/96), dove emerge la
necessità di valutare le ragioni produttive e organizzative dedotte dall'imprenditore.
L'art. 24 della L.
223/91 rinvia agli artt. 4 e 5 della stessa legge in materia di riduzione del personale.
Nei confronti dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale, si applicano le
stesse procedure in materia di mobilità previste per la diversa ipotesi di esuberi di
personale presso le imprese ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (la
CIGS interviene al fine del sostentamento economico dei lavoratori quando occorra la messa
in mobilità, in attesa di altra occupazione), lì dove il recesso deriva dalla
impossibilità di reimpiegare i lavoratori sospesi .
Pertanto la L. 223/91 contempla due
ipotesi di licenziamento per riduzione del personale: quella contenuta nell'art. 24
che si applica a tutte le imprese con più di 15 dipendenti e quella prevista nell'art. 4
che riguarda le sole imprese ammesse alla CIGS; ad ambedue si applica la medesima
procedura di mobilità.
I requisiti del licenziamento collettivo sono:
· Le imprese
coinvolte devono occupare più di 15 dipendenti. Tale requisito numerico deve essere
calcolato non riferendosi al momento in cui viene attivata la procedura, bensì avendo
riguardo al normale organigramma produttivo o, in mancanza, all'occupazione media
dell'ultimo semestre (Min. Lavoro circ. n. 155/91). Nel computo rientrano anche i
lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro
e gli apprendisti;
· si devono
effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco temporale dei centoventi giorni. La
procedura può tuttavia concludersi con il licenziamento anche di una sola unità purché,
al momento dell'avvio della procedura, il datore di lavoro abbia proceduto al
licenziamento di almeno cinque unità;
· i licenziamenti
devono essere effettuati nell'ambito della medesima provincia o nell'ambito di più unità
produttive della stessa provincia;
· la ragione
giustificativa del licenziamento collettivo deve essere riconducibile ad esigenze di
riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività aziendale.
Procedura
La procedura da seguire per i licenziamenti collettivi è quella prevista
negli artt. 4 e 5 della L. 223/91 in materia di mobilità cui l'art. 24 rinvia.
Tale procedura si articola in una fase
sindacale e in una fase amministrativa tra
loro collegate.
· La fase
sindacale prevede l'obbligo dell'impresa di una preventiva comunicazione scritta alle
rappresentanze sindacali e alle rispettive associazioni di categoria, in quanto soggetti
idonei a svolgere una adeguata funzione di controllo sociale.
Tale comunicazione deve contenere informazioni relative ai motivi che
hanno determinato gli esuberi, nonché ai motivi tecnici ed organizzativi in base ai quali
si ritiene di non poter evitare la riduzione del personale. Inoltre, deve essere indicato
il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali della manodopera eccedente,
oltre ai tempi di attuazione del programma di mobilità e alle misure ritenute necessarie
per fronteggiare le conseguenze, sul piano sociale, dell'attuazione del piano.
Tali elementi costituiscono la base delle successive consultazioni tra le parti, e sono pertanto
informazioni necessarie; infatti, ex art. 4 comma 5 L. 223/91, le RSA possono richiedere
entro sette giorni un esame congiunto allo scopo di valutare le cause dell'eccedenza e le
possibilità di riassorbire il personale anche facendo ricorso ai contratti di
solidarietà o a forme di flessibilità per la gestione del lavoro.
Le consultazioni si possono protrarre per un periodo massimo di 45 giorni,
salvo l'ipotesi prevista dall'art. 4 c. 8, che permette di dimezzare i termini se il
numero dei lavoratori interessati alla procedura di mobilità è inferiore a 10.
· Con la scadenza
del termine massimo previsto per la procedura sindacale inizia la fase amministrativa.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'esito delle consultazioni alla Direzione
Provinciale del lavoro.
Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, con iniziativa del Direttore
dell'Ufficio si apre una nuova fase negoziale tra le parti della durata massima di 30
giorni. Durante questo periodo il Direttore dell'Ufficio competente convoca le parti per
esperire un tentativo di conciliazione proponendo soluzioni per il reimpiego dei
lavoratori eccedenti.
Esaurito
inutilmente il termine massimo previsto per la fase amministrativa, il datore di lavoro
può legittimamente intimare il recesso ai
lavoratori eccedenti.
Perché
il rapporto di lavoro si estingua è necessario che il recesso sia comunicato per iscritto
a ciascuno dei lavoratori nel rispetto dei termini di preavviso.
La
scelta dei lavoratori da licenziare non è libera; il datore di lavoro si deve attenere ai
criteri di scelta indicati nei contratti collettivi o, in mancanza, ad una valutazione
comparata dei criteri indicati nell'art. 5 L. 223/91, quali:
1.
carichi di famiglia;
2.
esigenze tecnico-produttive;
3.
anzianità di servizio presso l'azienda.
Una volta individuati i lavoratori è possibile procedere al
licenziamento. Il recesso non deve essere affetto da alcuna patologia che faccia scaturire
l'inefficacia o l'annullabilità dell'atto.
Il recesso è inefficace
se non è stato comunicato per iscritto o se non vengono osservate le procedure previste: il
rispetto del termine di preavviso e
la
comunicazione all'Ufficio Regionale del lavoro,
al
Centro Regionale per l'Impiego e
alle
organizzazioni sindacali di categoria dell'elenco
dei lavoratori licenziati.
Il recesso è annullabile quando non sono rispettati i criteri di scelta.
In tali ipotesi il licenziamento può essere impugnato entro 60 gg. anche con un
atto extragiudiziale e il giudice, accertata l'invalidità, dispone la reintegrazione ex
art. 18 L. 300/70.
· I lavoratori
licenziati a seguito delle procedure di mobilità, sono
iscritti in apposite liste qualora siano stati
assunti con un rapporto di lavoro a tempo continuativo e se l'anzianità di servizio
maturata presso l'azienda è pari almeno a 12 mesi.
L'iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di agevolare il
reinserimento nel mercato di lavoro, e costituisce presupposto per l'erogazione da parte
dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) dell'indennità di mobilità;
l'indennità viene erogata per un periodo calcolato in base all'età del lavoratore alla
data del licenziamento e all'ubicazione dell'unità produttiva di appartenenza.
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