ITALIA
CONTRATTI ATIPICI E FLESSIBILITA'
Il diritto
del lavoro italiano, a partire dagli interventi normativi di inizio secolo, si è
progressivamente edificato attorno alla figura del contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. Le ragioni che hanno portato a definire il contratto di lavoro a tempo
indeterminato come modello standard di riferimento per la regolamentazione dei rapporti di
lavoro, si trova certamente nella tutela dello statuto giuridico del lavoro dipendente e
nella migliore risposta all'organizzazione della produzione di stampo
fordista-tayloristico, caratteristica base della produzione e organizzazione delle
economie occidentali. In particolare, questo modello consentiva di coniugare l'esigenza
delle imprese di disponibilità di manodopera con le esigenze di tutela dei lavoratori.
Al
giorno d'oggi, stante la notevole mutazione del mercato del lavoro caratterizzato da una
forte offerta di lavoro femminile, considerata la modificazione dei modi di produzione e
organizzazione del lavoro e il decadimento del modello fordista-tayloristico, osserviamo
una diffusione di una vasta gamma di tipologie di lavoro che, possiamo genericamente
definire "atipiche", in contrapposizione al prototipo normativo del contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. D'altra
parte sarebbe riduttivo circoscrivere il fenomeno del lavoro "atipico"ai
rapporti di lavoro dipendente non a tempo indeterminato. Più coerente con l'evoluzione
dei rapporti di lavoro in atto è invece l'individuazione di concetto di lavoro atipico
come comprendente tutte le manifestazioni di lavoro conosciute dal diritto vivente al di
là del loro inquadramento formale nei modelli predisposti dal legislatore.
Mentre in
passato vi era quindi una corrispondenza tra le esigenze di tutela del lavoratore e le
esigenze dei metodi di produzione, ora le mutate necessità delle imprese e dei mercati
conducono a una fuga dal modello di lavoro
"standard" e a una deregolamentazione serpeggiante del diritto del lavoro
italiano.
L'adeguamento della normativa italiana rispetto
ai mutamenti è avvenuto attraverso una stratificazione di leggi di diversa ispirazione, e
spesso solo su sollecitazione dell'Unione Europea e degli obblighi imposti
dall'appartenenza ad essa.
Le
indicazioni fornite dall'unione Europea sono a riguardo molto chiare: gli stati Europei
sono stati invitati a "modernizzare" l'organizzazione del lavoro e ad esaminare
l'opportunità di introdurre nei rispettivi ordinamenti tipi di contratto più confacenti
che tengano conto della mutabilità delle forme di lavoro assunte dall'occupazione. Questa
indicazione, contenuta nella conclusione
della Presidenza del Consiglio del Lussemburgo, è alla base della politica di convergenza
sull'occupazione avviata con il trattato di Amsterdam.
In
rapporto alle mutate esigenze del mercato del lavoro, le tipologie contrattuali "atipiche" ormai
più diffuse sono rappresentate dal lavoro interinale, dal nuovo apprendistato, dai contratti di formazione lavoro, dai tirocini
formativi e di orientamento, dal part-time, dal contratto di lavoro ripartito o
job sharing,
dalle collaborazioni
coordinate e continuative. A questi lavoratori devono essere garantiti uguali
diritti rispetto ai lavoratori tipici, sia per ciò che riguarda la disciplina del
rapporto di lavoro sia per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
PART TIME
La disciplina
del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel recente d.lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61, emanato in sostituzione della preesistente normativa (v. art. 5 L. 863 del 1984) e
in attuazione della direttiva n. 97/81/CE. Il d.lgs.
26 febbraio 2001, n. 100 recante "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61" è poi
intervenuto per correggere il procedimento traspositivo.
In ogni caso, ancor prima della
legificazione, il contratto di lavoro a tempo parziale era considerato legittimo, nel
rispetto dell'art. 36 Cost. e del r.d.l. 692/1923 che pongono limiti solo massimi e non
minimi all'orario di lavoro.
Con la
nuova legge si è provveduto a liberalizzare il ricorso all'istituto e a definirlo
direttamente, in particolare stabilendo "rapporto di lavoro a tempo parziale"
qualsiasi contratto in cui l'orario di lavoro sia inferiore a quello a tempo pieno, cioè
le 40 ore settimanali ovvero l'eventuale minor orario definito dai contratti collettivi
applicabili, anche con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno.
Il
provvedimento legislativo che disciplina il part time funge da strumento di
elasticizzazione delle regole di accesso al mercato del lavoro, incrementando
l'occupazione e favorendo il soddisfacimento di quelle esigenze a carattere familiare,
culturale o sociale che tendono a caratterizzare l'offerta di manodopera della società
attuale.
Le tipologie
di lavoro a tempo parziale individuate dal d. lgs 20 febbraio 2000 n. 61, sono:
-
part
time orizzontale: orario di lavoro ridotto su base giornaliera
-
part
time verticale: orario di lavoro ridotto su base di periodi predeterminati
(settimana, mese, anno)
-
part
time misto o ciclico: orario di lavoro ridotto su base giornaliera ma con punte
verticali in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno (es.: 4 ore al giorno per
quattro mesi l'anno). Solitamente questa forma di part time riguarda lavoratori assunti in
settori particolari con forte presenza di lavoratori stagionali.
Il
contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato contestualmente
all'assunzione oppure successivamente; in ogni caso deve obbligatoriamente essere
stipulato per iscritto e contenere le indicazioni relative alle mansioni svolte e alla
distribuzione dell'orario di lavoro. Può essere concluso anche a tempo determinato, ed in
questo caso non è ammessa l'effettuazione di lavoro supplementare (v. infra) o
l'apposizione di clausole di elasticità, a meno che l'assunzione non sia effettuata allo
scopo di sostituire un lavoratore assente. Qualora il datore di lavoro intenda assumere
personale a tempo parziale, la legge riconosce ai dipendenti assunti a tempo pieno, che vogliano passare a tempo parziale, una sorta
di "interesse legittimo"; il datore
di lavoro è pertanto obbligato a:
-
dare
tempestiva comunicazione ai lavoratori occupati in unità produttive site nello stesso
ambito comunale
-
considerare
eventuali richieste di trasformazione
-
motivare
adeguatamente l'eventuale rifiuto su richiesta del lavoratore interessato.
Nel caso
in cui il rapporto di lavoro si trasformi da tempo parziale a tempo pieno, nel silenzio
della legge si deve ritenere che sia sufficiente il consenso del lavoratore, senza cioè
la necessità della forma scritta o di altro onere di natura formale o procedurale; in
ogni caso la trasformazione costituisce una fattispecie di natura consensuale.
Con il
d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, sono state inoltre riconosciute legittime le cosiddette clausole
flessibili o elastiche, cioè la possibilità di modificare la collocazione temporale
della prestazione di lavoro nell'arco del giorno, settimana, mese o anno con le modalità
individuate dai contratti collettivi di lavoro. La flessibilità si deve intendere in
ordine alla sola "collocazione temporale" della prestazione lavorativa,
escludendo la possibilità di variare la durata complessiva in aumento o in diminuzione.
L'effettuazione di prestazioni flessibili è subordinata al preventivo consenso scritto da
parte del lavoratore e deve essere richiesta con un preavviso di almeno 10 giorni, quando
i contratti collettivi non prevedano un preavviso inferiore (in ogni caso non inferiore
alle 48 ore). La prestazione flessibile dà luogo a una maggiorazione retributiva secondo
le modalità dei contratti collettivi.
Il
lavoratore può denunciare il patto sottoscritto col datore di lavoro e ripristinare la distribuzione rigida dell'orario
solo qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
-
esigenze a
carattere familiare
-
esigenze
di tutela della salute
-
esigenze
di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma
-
altre
esigenze individuate dalla contrattazione collettiva.
Questo
diritto di ripensamento deve effettuarsi in forma scritta, con un preavviso di almeno 5
mesi a seconda della motivazione addotta.
Il rifiuto
da parte del lavoratore di svolgere prestazioni flessibili e l'esercizio del diritto di
ripensamento non possono in alcun modo integrare gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.
Ai
contratti collettivi è inoltre devoluto il compito di definire (relativamente al numero massimo di ore
effettuabili nell'arco della giornata e dell'anno, e circa le ipotesi che giustificano la
richiesta del datore di lavoro) in
dettaglio le modalità dell'utilizzo del lavoro supplementare, cioè quel lavoro
svolto oltre l'orario concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno. In
attesa della conclusione degli accordi, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso
nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, in
relazione a periodi non superiori a un mese. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato e l'eventuale rifiuto non
costituisce infrazione disciplinare e non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.
Per quanto
concerne la retribuzione, il lavoro supplementare è retribuito come le ore di
lavoro ordinario; si ha diritto a una maggiorazione sulle ore di lavoro solo qualora esse
superino di fatto il limite del tempo pieno. La maggiorazione è stabilita dagli accordi
collettivi, in carenza dei quali vige una maggiorazione legale pari al 50% della
retribuzione oraria globale di fatto.
Nel
recepire una precisa volontà del legislatore comunitario, il d.lgs. n. 61 del 2000 ha
sancito espressamente il principio di non discriminazione del lavoratore part time
rispetto al lavoratore a tempo pieno. Questa
previsione rafforza la tutela già desumibile dal nostro
ordinamento relativa al divieto di discriminazione diretta e indiretta. L'art. 4 riconosce
al lavoratore part time gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno comparabili (cioè
inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi) per quanto riguarda la retribuzione, il periodo di prova, le ferie,
la sospensione del rapporto per malattia, infortunio e maternità, la sicurezza del
lavoro, la formazione professionale e i diritti sindacali.
La nuova
disciplina non ha innovato la disciplina relativa alla stipulazione di più contratti di
lavoro part time con diversi datori di lavoro, che resta pertanto legittima.
Job
Sharing
Il
contratto di job sharing, o contratto di lavoro gemellato, è un contratto col quale due o
più lavoratori, solitamente due, assumono in solido una obbligazione di lavoro
subordinato corrispondente a un posto a tempo pieno, restando liberi di suddividere tra
loro l'orario di lavoro con il vincolo a sostituirsi vicendevolmente in caso di
impedimento dell'uno o dell'altro. In questo
caso, la flessibilità dell'orario di lavoro dipende dagli interessi dei lavoratori
coinvolti anziché dalle esigenze dell'impresa. Questa tipologia contrattuale rappresenta
un importante strumento di flessibilità introdotto per la prima volta nell'ordinamento
statunitense negli anni Sessanta e oggi largamente utilizzato in tutto il mondo, anche se
con discipline largamente differenti fra loro. In Italia il contratto di job sharing è
stato regolato in maniera atipica; la sola fonte legislativa in materia è la circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7 aprile 1998, n. 43. La circolare
fornisce un quadro normativo di base a tutela dei prestatori di lavoro coobbligati e a
garanzia delle imprese che, in questo modo, si assicurano la continuità della prestazione
lavorativa e una notevole riduzione dei livelli di assenteismo. Il contratto di job
sharing richiede la forma scritta, con indicazione della ripartizione, in percentuale,
dell'orario di lavoro fra i lavoratori interessati, peraltro modificabile in qualsiasi
momento. La retribuzione di ogni lavoratore viene determinata in base alle ore
effettivamente prestate.
I
lavoratori sono tenuti a informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale,
della distribuzione dell'orario di lavoro. In caso di assenza di uno dei contraenti, il
datore di lavoro può pretendere dall'altro l'adempimento dell'intera prestazione, ovvero
la contrattazione collettiva può stabilire modalità differenti.
LA BANCA ORE
L'art. 13
della L. 196 del 1997 prevedendo espressamente
la possibilità di modulare l'orario di lavoro lungo un arco temporale ultrasettimanale
non superiore all'anno, ha consentito alla contrattazione collettiva la sperimentazione di
ulteriori forme di gestione flessibile dell'orario di lavoro.
L'istituto
c.d. della Banca delle Ore prende spunto proprio da ciò per consentire al prestatore di
lavoro di far confluire le ore di straordinario svolte in un monte ore che può essere
pagato o trasformato in riposi compensativi.
LE
TIPOLOGIE DI LAVORO TEMPORANEO:
Così come
indicato dalla direttiva CEE/383/91, per lavoratori temporanei devono intendersi quei
lavoratori aventi "un rapporto a durata determinata o un rapporto di lavoro
interinale", cioè coloro che si discostano dal contratto di lavoro tipico a tempo
indeterminato per la loro durata definita.
a) Il lavoro intermittente tramite agenzia
Il lavoro
interinale consiste nella fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ed è
disciplinato dalla L. 196/97 che supera così il divieto di intermediazione della
manodopera sancito dalla L. 1369 del 1960. L'impresa può, in sostanza,
"affittare" i lavoratori da agenzie di
fornitura di lavoro interinale debitamente autorizzate dal Ministero del Lavoro,
previa la verifica della sussistenza di determinati requisiti (quali
essere costituite in società di capitali o in cooperative, oltre all'obbligo di
rispettare altri requisiti relativamente alla distribuzione sul territorio nazionale, alle
somme da versare come capitale sociale, al deposito cauzionale per i primi due anni e alla fideiussione bancaria dal terzo anno in poi).
Tali soggetti potranno svolgere l'attività solo in via esclusiva.
Solitamente
la richiesta di lavoro interinale è dovuta a necessità determinate da un inaspettata
esigenza gestionale dell'impresa utilizzatrice, la quale risparmia così sui costi di ricerca, selezione e formazione del
personale, evitando l'onere di operare assunzioni definitive. I lavoratori restano perciò alle dipendenze delle
agenzie, anche se ad essi è riservato lo stesso trattamento retributivo e previdenziale
dei lavoratori indipendenti delle imprese utilizzatrici. Qualora venga loro richiesto di
restare a disposizione dell'impresa utilizzatrice anche nei periodi di non lavoro,
percepiranno una apposita indennità di
disponibilità. Il
servizio delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è, per legge, totalmente gratuito
per i lavoratori.
Ammissibilità del lavoro temporaneo
La
legge ha disciplinato i casi in cui il lavoro interinale è ammesso e i casi in cui è
vietato, lasciando ampio spazio alla contrattazione collettiva. Di rilevante importanza la
possibilità di determinare, in aggiunta a quanto già definito dalla L. 196/97, i casi di
ammissibilità per il ricorso al lavoro interinale. Ciò consente un costante adeguamento
alle esigenze del mercato del lavoro, attraverso uno strumento che non incorre nei tempi
chiaramente più lunghi necessari al legislatore. I
contratti collettivi sono inoltre chiamati a definire la percentuale massima di lavoratori
interinali impiegati rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e la disciplina
del rinnovo del contratto di fornitura con la stessa impresa fornitrice. Diversamente da
altri paesi, in Italia non è definito con una durata minima o massima né il contratto di
fornitura né il contratto di prestazione di lavoro interinale. La contrattazione
collettiva è ancora chiamata a intervenire circa l'individuazione delle qualifiche di
basso contenuto professionale per le quali non è possibile il ricorso al lavoro
temporaneo, stemperando così la severità del divieto. Ancora da ricordare è
l'intervento rimesso alla contrattazione collettiva di introdurre il lavoro interinale in
via sperimentale in determinate aree geografiche, per un periodo di tempo circoscritto,
nei settori edile e agricolo . Il disegno di Legge Delega in materia di Occupazione e
Mercato del Lavoro prevede (cfr. art. 8) " la
completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con
conseguente applicabilità degli oneri contributivi".
La
contrattazione è quindi intervenuta con un primo importante accordo Interconfederale, l'Accordo Interconfederale di Confindustria del
16 aprile 1998, il quale ha efficacia per
tutte le imprese aderenti a Confindustria fin quando la contrattazione nazionale di
categoria non provvede a intervenire in ottemperanza alla L. 196/97. Fino ad ora, oltre il
sopraccitato Accordo, sono stati sottoscritti l'Accordo
Interconfederale per il settore cooperativo, e successivamente per il terziario e commercio e per il settore artigianato (1998), e il Protocollo
d'Intesa per l'introduzione sperimentale del lavoro interinale nel settore agricolo
(1998).
In
particolare gli accordi interconfederali (industria, artigianato, cooperative) hanno
previsto la casistica per l'utilizzo del lavoro temporaneo, aggiuntiva rispetto a quella
prevista per legge, con riferimento specifico ad attività incrementali non assolvibili
con i normali assetti produttivi o ad attività che non trovino riscontro in livelli
professionali interni o sul mercato del lavoro locale. Per quanto riguarda le percentuali di utilizzo viene precisato che il
numero di lavoratori temporanei non potrà superare la media trimestrale dell'8% dei
lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice. Ciò implica la possibilità, per periodi
inferiori o uguali al mese, di poter superare il limite medio qualora compensato da un
equivalente minor ricorso nel periodo precedente o successivo. In alternativa è fissato
al numero di 5 il limite massimo dei prestatori temporanei purché non venga superato il
totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
E'
stato anche stipulato un accordo quadro per il pubblico impiego (Accordo Quadro ARAN del 9
agosto 2000), che consente anche in questo settore l'utilizzo del lavoro temporaneo nella
misura massima del 7% dei lavoratori a tempo indeterminato, per soddisfare esigenze non
continuative o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in
servizio o con le normali modalità di reclutamento del personale.
In
generale, possiamo dire che Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra
azienda utilizzatrice e azienda fornitrice può essere concluso nei casi previsti dai
contratti collettivi nazionali applicati nell'impresa utilizzatrice, nei casi di
temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali, nei casi di sostituzione di lavoratori assenti. Sarà invece vietato per le
mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può
presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore o di soggetti terzi, per la
sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità produttive che nei 12 mesi
precedenti abbiano fatto ricorso a licenziamenti collettivi, o che abbiano in corso cassa
integrazione, per imprese che non dimostrino di avere effettuato la valutazione del
rischio ai sensi del decreto legislativo
626/94, per lavori pericolosi.
Il
lavoratore e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo
Il datore
di lavoro è rappresentato dall'azienda fornitrice anche se il lavoratore svolge la sua
prestazione presso altre imprese; l'azienda fornitrice è infatti tenuta al pagamento
della retribuzione ed ai versamenti previdenziali. Il rapporto tra lavoratore e azienda
fornitrice è regolato dal contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, che ha forma
scritta e contiene una serie di elementi, tra i quali i motivi del ricorso al lavoro
temporaneo, l'indicazione dell'impresa fornitrice e dell'impresa utilizzatrice, le
mansioni e l'inquadramento, il luogo e l'orario della prestazione lavorativa, la data di
inizio e il termine della prestazione, il trattamento economico. Il trattamento retributivo corrisposto al
lavoratore durante la prestazione lavorativa non può essere inferiore a quello cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice, compreso l'accesso a
tutti i servizi sociali e assistenziali. Al lavoratore temporaneo non può essere
corrisposto il trattamento retributivo previsto per la categoria di livello più basso
quando tale inquadramento, secondo il contratto collettivo, ha carattere esclusivamente
transitorio
Nel
novembre 2000 è stato costituito da Alai Cisl,
Nidil Cgil, Cpo Uil, e Confinterim e Ailt (le associazioni di rappresentanza delle imprese
fornitrici di lavoro temporaneo) un Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei.
L'azienda fornitrice ha l'obbligo, per legge, di versare un contributo pari al 4% delle
retribuzioni erogate ai prestatori di lavoro temporaneo, finalizzato ad iniziative
formative specifiche per i lavoratori temporanei. Tali
risorse andranno a finanziare progetti formativi specifici per i lavoratori interinali,
conformi a quanto stabilito tra le parti con l'accordo del 18 aprile 1999 .
Il
Fondo ha un suo statuto ed un regolamento di funzionamento.
Il
lavoratore e l'impresa utilizzatrice
L'impresa
utilizzatrice ha degli obblighi precisi nei
confronti del lavoratore: è tenuta ad informare il lavoratore se le mansioni assegnate
comportano rischi particolari, è tenuta a tutti gli obblighi di protezione, risponde in
solido con l'azienda fornitrice degli obblighi retributivi e contributivi.
Il
prestatore di lavoro temporaneo ha diritto di esercitare presso l'impresa utilizzatrice i
diritti di libertà e di attività sindacale.
b) il contratto di lavoro a
tempo determinato
Il d.lgs. n. 368 sul "Lavoro a tempo
determinato", ha recepito l'accordo
raggiunto in maggio dalle organizzazioni sindacali CISL e UIL con le principali
Organizzazioni imprenditoriali.
Il decreto ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE che prevedeva
una omologazione della normativa sul tempo determinato a livello comunitario.
ll nuovo quadro normativo consente l'utilizzazione di uno strumento contrattuale che non
rappresenta più un'eccezione rispetto al rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ma che costituisce una tipologia contrattuale autonoma più facilmente
praticabile in piena armonia con le disposizioni comunitarie ed adeguata a quei parametri
di flessibilità sui quali puntare per garantire maggiori opportunità di lavoro.
La
nuova normativa trova applicazione anche nel
settore pubblico.
Il
decreto legislativo afferma il principio della legittimità dell'apposizione del
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per «ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».
Come nella previgente disciplina, l'apposizione del termine è inefficace se non risulta
direttamente o indirettamente da atto scritto, nel quale devono essere specificate
le ragioni che hanno portato alla stipulazione del contratto a tempo determinato.
Il
rapporto è comunque soggetto al periodo di prova salvo che l'atto scritto non ne preveda
l'esclusione.
Anche
questa forma di assunzione prevede alcuni casi in cui non è possibile utilizzare
lavoratori con contratto a termine, individuando i casi in cui esso è vietato, ed
in particolare:
- per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
- presso
unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/91, secondo determinate modalità, salva
diversa disposizione degli accordi sindacali.
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del
D.Lgs. 626/94.
Sono
escluse dall'applicazione di questo istituto anche le assunzioni con contratto di lavoro
temporaneo, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato,
regolate dalla normativa di riferimento.
Quanto
alle ipotesi di proroga, già precedentemente modificate con la L. 196/97, il
termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore,
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi
casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è
stato stipulato a tempo determinato. In ogni caso deve essere rispettata la durata massima
di tre anni.
E' confermata l'applicazione di sanzioni nel caso in cui
il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza della proroga. Inoltre, se il
rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Quando si
tratti di due assunzioni successive a termine (intendendosi per tali quelle effettuate
senza alcuna soluzione di continuità) il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Altra
novità del nuovo decreto la precisazione del "principio di non discriminazione":
sono riconosciute al prestatore di lavoro con
contratto a tempo determinato, le ferie e la gratifica natalizia (o la tredicesima
mensilità), il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa
per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili.
Totalmente
innovativo, invece, è il contenuto dell'art. 7, il quale prevede la necessità per il
lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, di ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine
di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. I contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, possono
prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo
determinato ad opportunità di formazione adeguate, per aumentarne la qualificazione,
promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
I
contratti collettivi nazionali possono inoltre prevedere ulteriori limiti quantitativi
di utilizzazione dell'istituto del contratto
a tempo determinato.
Il D.Lgs.
368/2001 rimette la disciplina di un «diritto di
precedenza», ai contratti collettivi nazionali di lavoro, per l'assunzione presso
la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in particolari ipotesi. In
ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal
senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
Tipologie
di lavoro in alternanza con periodi di formazione professionale:
l'apprendistato,
il contratto di formazione e lavoro, lo stage
Una
tendenza ormai preminente nei diversi Paesi europei è quella di concepire la formazione
professionale non più come un costo ma come un investimento non limitato alla fase di
pre-inserimento nel mondo del lavoro, ma ad una fase che accompagna il lavoratore lungo
tutto l'arco della vita lavorativa, la cosiddetta "formazione continua". Il
sistema formativo può Inoltre rivolgersi a coloro che hanno perso i lavoro o hanno una
occupazione a rischio. In particolare, il Pacchetto Treu (L. 196/97) ha dato un forte slancio innovativo alla
formazione, incentivando gli aspetti formativi di istituti quali l'apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il tirocinio formativo e di orientamento e garantendo
una maggiore tutela degli strumenti di formazione.
a) L'apprendistato
L'apprendistato è un tipo
di contratto a causa mista destinato ai
giovani che per la prima volta si rivolgono al mercato del lavoro e le sue finalità sono
essenzialmente a carattere formativo. La sua origine risale al Medioevo, quando era usato
come mezzo di insegnamento delle arti e dei mestieri. La legge del 1955, n. 25, definisce
l'apprendistato come "uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale
l'imprenditore è obbligato a impartire o far impartire, nella sua impresa,
all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa
conseguire la capacità tecnica per divenire lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera
nell'impresa medesima". La specialità del rapporto sta dunque nel fatto che il
datore di lavoro ha sia l'obbligo retributivo, sia l'obbligo di impartire l'insegnamento
professionale, mentre l'apprendista presta la sua opera non solo a vantaggio del datore di
lavoro, ma anche a vantaggio proprio allo scopo di formarsi; l'apprendista ha sia un
obbligo sia un diritto di lavorare.
Proprio
per questa duplice valenza, l'apprendistato è
diventato un istituto largamente diffuso nei
Paesi dell'Unione Europea, ma anche molto discusso in ragione dell'utilizzo distorto che
se ne fa, legato più ai vantaggi di natura fiscale e alle agevolazioni contributive che
ai reali vantaggi formativi dell'istituto.
L'apprendistato
interessa generalmente giovani dai 16 ai 24 anni che hanno adempiuto l'obbligo scolastico,
e deve avere una durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni (con un aumento di 2 anni
nel caso di portatori di handicap): nella maggior parte dei casi dura dai due ai quattro
anni. Al termine l'apprendista acquisisce lo status di lavoratore qualificato. La
remunerazione varia tra il 25% e il 90% della remunerazione di un lavoratore adulto.
Con
la legge 196 del 1997, si cercato di innovare l'istituto estendendo l'ambito di
applicazione a tutte le categorie settoriali, vincolando le agevolazioni fiscali e
contributive alla reale partecipazione dell'apprendista alle attività formative. La
contrattazione nazionale e collettiva è
chiamata a definire le caratteristiche funzionali e lo svolgimento del contratto di
apprendistato.
b) Il contratto di formazione e
lavoro
Il
contratto di formazione lavoro rappresenta un altro strumento notevole di flessibilità, capace di dare un forte
impulso all'entrata dei giovani nel mondo del lavoro. I datori di lavoro che vogliano assumere personale con questo
contratto, devono:
-
non
avere in corso sospensioni di lavoro per CIG
-
non
avere proceduto a riduzione del personale nei 12 mesi precedenti per le stesse qualifiche
da assumere
-
aver
mantenuto almeno il 60% dei lavoratori i cui contratti di formazione e lavoro siano
scaduti nei 24 mesi precedenti.
Il
contratto di formazione e lavoro è un contratto a tempo determinato a causa mista, che
può essere utilizzato per giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni (nelle aree
meridionali può essere disposto l'innalzamento di età, così come i profughi possono
essere assunti senza limiti di età).
Particolari
norme regolano il periodo di prova: qualora
venga stabilita una durata del periodo di prova superiore a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, ciò porta a trasformare il contratto in un contratto a tempo
indeterminato. La contrattazione collettiva disciplina inoltre la retribuzione dovuta.
Il
contratto di formazione e lavoro, secondo la disciplina introdotta dalla legge 451 del
1994, si suddivide in due modelli:
1) contratto
di formazione e lavoro: ha una durata massima di 24 mesi e prevede un numero di ore di
formazione che va dalle 80 alle 130 ore a seconda delle qualifiche da acquisire:
2) Contratto di
inserimento professionale: ha una durata massima di 12 mesi e prevede un numero di ore di
formazione pari a 80 per acquisire le conoscenze di base. Gli accordi interconfederali
hanno stabilito la definizione di professionalità alte, intermedie e basse con i relativi livelli.
Caratteristica
del contratto di formazione e lavoro è la previsione legislativa che esso contenga un
progetto formativo che, presentato alla Commissione Regionale per l'Impiego con richiesta,
dà luogo all'assunzione previa approvazione della Commissione.
Il
lavoratore assunto con questa tipologia di contratto
può essere chiamato nominativamente; il contratto gode inoltre, anche secondo la
natura giuridica del datore di lavoro e della collocazione territoriale dell'impresa, di forti incentivi contributivi, previdenziali e
assistenziali. In ogni caso, il datore di lavoro che licenzi illegittimamente il
lavoratore entro un anno dall'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto al restituire i
benefici contributivi goduti.
Nella
prassi, previo consenso tra le parti, il contratto di formazione e lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato, stante che il
lavoratore sia posto a ricoprire una mansione corrispondente alla attività formativa
acquisita.
c)Tirocinio formativo, di
orientamento o stage
Lo stage,
spesso frequente sbocco dei giovani appena termina la formazione scolastica, è uno
strumento di inserimento professionale al
pari dell'apprendistato o del contratto di formazione e lavoro. La sostanziale differenza
si ha nel fatto che l'attività lavorativa è un mero accessorio alla formazione, e ciò
non configura un contratto di lavoro subordinato.
Ai sensi
della L. 196/97 e del D.L. 142/98, lo stage non prevede alcuna retribuzione e non è
qualificabile come rapporto di lavoro.
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