ITALIA

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL’IMPRESA
Una panoramica europea

Nel corso dell’integrazione europea, il cammino verso la caratterizzazione di un “modello comunitario” di partecipazione non è stato semplice  né lineare. La nozione comunitaria di “partecipazione dei lavoratori” e la disciplina dei suoi istituti più importanti, quali i diritti di informazione e consultazione, la partecipazione dei lavoratori negli organi societari, la partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti, hanno progressivamente acquisito un profilo autonomo dalle corrispondenti discipline nazionali, influenzandone l’evoluzione con la successiva ricaduta dopo l’elaborazione in sede europea.

La partecipazione dei lavoratori negli organi societari di amministrazione e controllo è invece oggetto di varie proposte di direttiva presentate dalla Commissione fin dai primi anni ‘70 ma mai approdate in atti normativi.

            La mancata previsione, nei trattati istitutivi della Comunità, di un “catalogo” dei diritti sociali fondamentali e di basi giuridiche specifiche per il diritto del lavoro, ha fortemente condizionato l’evoluzione dei diritti di partecipazione, informazione e consultazione, che sono per lungo tempo dipesi dal diritto della concorrenza e delle società  (partecipazione dei lavoratori negli organi societari nell’ambito della riforma del diritto societario europeo) e dal libero e corretto funzionamento del mercato. Con riferimento alle materie citate era infatti previsto solo un circoscritto compito della Commissione che poteva promuovere solo “una stretta collaborazione tra gli stati membri”. Per vedere l’evoluzione dei diritti di partecipazione dei lavoratori dobbiamo attendere la seconda metà degli anni ’80 e i forti impulsi dati, in particolare, dalla previsione nell’Atto unico Europeo”, di nuove basi giuridiche sociali che legittimano  l’adozione della direttiva 89/391 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (la quale configura i diritti di informazione, consultazione e partecipazione come presupposti per il miglioramento delle condizioni della sicurezza e della salute).  Altro forte impulso fu dato dall’adozione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (dichiarazione solenne ma non atto vincolante, in quanto con la mancanza di adesione del Regno Unito veniva a mancare l’unanimità). L’impulso della Carta Sociale si è dapprima tradotto nel Programma sociale della Commissione per poi arrivare, con la firma dell’Accordo sulla Politica Sociale allegato al protocollo n. 14 del Trattato di Maastricht, a porre nuove basi giuridiche per la legislazione sociale che gli stati membri intendono attuare anche in materia di partecipazione. Nel 1997, con la firma del trattato di Amsterdam, gli stati membri hanno concordato di assorbire nel trattato le previsioni dell’APS e di inquadrare tra i valori fondamentali dell’Unione Europea i diritti sociali fondamentali definiti nella “Carta Sociale del Consiglio d’Europa del 1961, e della Comunità Europea del 1989.

Tratto specifico del “sistema europeo” di partecipazione è l’essere parte integrante del cosiddetto modello sociale europeo il quale, prendendo spunto dalle innovazioni introdotte dal Trattato di Amsterdam, si basa sui seguenti elementi:

a)      la previsione, nel trattato, di una serie di valori e diritti sociali fondamentali;

b)      il riconoscimento del ruolo fondamentale dell’autonomia collettiva nella formazione del diritto del lavoro e nel conseguimento degli obiettivi di politica sociale dell’Unione Europea, nella forma sia del dialogo sociale “pilotato” dalla Commissione, sia del libero contratto collettivo di diritto comunitario;

c)       un diritto materiale che comprende le condizioni minime di tutela dei lavoratori non modificabili dagli  stati membri, alla cui formazione collaborano le parti sociali;

una più ampia politica sociale che comprende le misure di sostegno all’occupazione e all’integrazione di soggetti discriminati ed emarginati.

In conclusione, i motivi che hanno ostacolato questo percorso vedono, tra gli altri, alcuni punti di maggior spicco:

1)      il fondamento della nozione e dei modelli di partecipazione comunitaria si basano necessariamente su principi e motivazioni diversi da quelli che alimentano storicamente le rivendicazioni operaie e sindacali;

2)      a livello comunitario, la disciplina della partecipazione è il risultato della mediazione condotta dalle istituzioni comuni tra interessi di Stati nazionali relativamente agli obiettivi della Comunità, in particolare quelli relativi al funzionamento di un  mercato comune libero da ostacoli (ad es. le differenze di trattamento tra Stato e Stato nocive alla concorrenza e al mercato) da eliminare, eventualmente, attraverso l’”armonizzazione” delle normative.

3)      a livello comunitario, i diritti di partecipazione sono stati riconosciuti prima dei diritti di associazione e negoziazione collettiva e indipendentemente dall’effettivo consolidarsi del fenomeno associativo e contrattuale in ambito comunitario. Ciò perché il problema della partecipazione dei lavoratori ha una sua autonoma rilevanza derivante dal “dovere” della comunità di reagire ai fenomeni distorsivi della concorrenza, generatori di un dumping sociale nocivo al funzionamento del mercato comune;

4)      La tradizionale avversione di Parti sociali e di governi nazionali verso discipline sopranazionali  percepibili come minacce all’autonomia e alla diversità dei modelli nazionali di rappresentanza e di negoziazione collettiva.

 

Avendo riguardo al sistema delle fonti, il sistema “europeo” di partecipazione consta essenzialmente di due livelli normativi: da una parte, le norme nazionali, dall’altra le norme comunitarie, con punti di contatto ma anche di attrito, in particolare per ciò che riguarda la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale e il rispetto che il diritto comunitario deve alla ripartizione di competenze stato-comunità  e stato-nazione.

            Il campo di applicazione delle norme comunitarie sulla partecipazione può essere limitato all’ambito nazionale o proiettato in una dimensione comunitaria transnazionale. I destinatari delle direttive emanate a livello europeo sono naturalmente gli Stati, anche se l’ambito soggettivo delle norme comunitarie sulla partecipazione può comprendere sia le imprese e i datori di lavoro che risiedono in ciascun stato membro  (con i lavoratori e i loro rappresentanti), sia le imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie  che hanno sede in più stati dell’Unione Europea  (con i rappresentanti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese). I rappresentanti dei lavoratori, come categoria  titolare di diritti, hanno però in ogni stato membro un contenuto variabile. I lavoratori sono invece direttamente titolari di diritti di informazione e consultazione solo in ipotesi e casi limitati (ad esempio, per conseguire obiettivi di interesse generale come la sicurezza nei luoghi di lavoro, o quando manchi del tutto una forma di rappresentanza aziendale). La Commissione, in una serie di studi, ha fatto rilevare come in realtà il quadro comunitario dei diritti di informazione e consultazione sia disorganico e frammentato, consistendo essenzialmente in una normativa a tratto generale, valida solo in ambito transnazionale (vedi la Direttiva 94/45) e di una normativa limitata all’ambito nazionale risultante da discipline settoriali o specifiche peraltro non supportata da un efficace apparato sanzionatorio. Per fare alcuni esempi, possiamo affermare che il nesso tra l’interesse al salvataggio delle imprese in difficoltà e la tutela dell’occupazione caratterizza le procedure di informazione e consultazione previste nelle direttive sulla tutela dei lavoratori nelle crisi e trasformazioni aziendali, prevedendo però un coinvolgimento dei lavoratori solo eventuale e per lo più successivo alla comunicazione dei provvedimenti (ad esempio, licenziamenti).

Una attenzione particolare merita sicuramente la direttiva 94/45/CE del del 22 settembre 1994: come  recitano diversi considerando, essa muove dal presupposto che “il funzionamento del mercato interno comporta un processo di transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese, che può compromettere lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell’UE; per evitare tale rischio occorre che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno stato membro informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati delle loro decisioni”. Ciò perché  è possibile che le procedure nazionali di informazione e consultazione previste sono spesso incompatibili con la struttura transnazionale dei soggetti che adottano le decisioni riguardanti i lavoratori. A tal fine “occorre istituire un Comitato Aziendale Europeo o porre in atto altre procedure adeguate per l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori”. Scopo principale della direttiva 94/45 è infatti quello di “migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle  imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”, garantendo cioè a tutti i dipendenti di una stessa impresa trattamenti uniformi in materia di informazione e consultazione, indipendentemente dal Paese in cui ha sede l’impresa datrice.

I diritti di partecipazione, nei diversi contesti nazionali, possono assumere una tipologia variegata, che dipende da molteplici fattori tra i quali i sistemi di relazioni sindacali, i modelli di rappresentanza dei lavoratori, la natura del rapporto di lavoro, la dimensione organizzativa delle imprese e dei mercati, il rapporto tra fonte legislativa e contrattuale, l’intensità del vincolo della forma partecipativa per la classe imprenditoriale. Su questa base, possiamo facilmente individuare diversi diritti di partecipazione che corrispondono anche a diversi livelli partecipativi:

-    informazione: intesa come comunicazione di conoscenze;

-    consultazione: possibilità per il datore di lavoro di ottenere/ricevere dai lavoratori dei consigli non vincolanti per la sua decisione;

-    obblighi a trattare: attività volta alla conclusione di un contratto, ad es. Le clausole di rinvio di un contratto collettivo;

-    codecisione-cogestione: la partecipazione esercitata attraverso gli organismi di rappresentanza al fine di vincolare il datore di lavoro ad adottare decisioni solo se prese in accordo, o ancora la partecipazione dei lavoratori o dei rappresentanti presso gli organi societari.

 

La partecipazione dei lavoratori può essere a canale unico o doppio: in particolare, se individuiamo col termine di rappresentanza a canale unico la funzione rappresentativa dei lavoratori dell’azienda nel caso in cui sia affidata a organismi di diretta emanazione delle organizzazioni sindacali esterne, siamo alla presenza del modello prevalente in Italia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda e Svezia.

Il modello di rappresentanza a canale doppio, tipico di Francia, Germania, Olanda e favorevolmente assunto nella normativa comunitaria più recente, consiste invece nell’attribuire la rappresentanza ad un organismo unitario eletto dagli stessi lavoratori, mentre alle organizzazioni sindacali sono garantite forme autonome di presenza nell’impresa, quasi esclusivamente a tutela degli iscritti.

 

 

ITALIA: ASPETTI GENERALI

Nell’ordinamento italiano il contenuto dei diritti di partecipazione non è definito da una fattispecie legale, per quanto l’art. 46 della nostra Costituzione preveda il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa; la nozione è pertanto frutto di una comparazione delle esperienze applicative più avanzate e dell’indirizzo dato dalla direttiva europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante “l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

 

La “partecipazione dei lavoratori” consiste nelle varie modalità con le quali si realizza l’influenza dei lavoratori e delle loro organizzazioni sulla conduzione dell’impresa, anche attraverso i suoi istituti essenziali (diritti di informazione/consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari (partecipazione decisionale), partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti).

E’ bene chiarire, nel silenzio di una matrice legale a favore di una definizione chiara di “partecipazione dei lavoratori”, che spesso  questa locuzione viene usata accanto a termini quali “democrazia economica” e “democrazia industriale”, che rivestono però significati spesso diversi  malgrado l’apprezzabile ravvicinamento delle normative nazionali di settore. In particolare, il termine “democrazia economica” viene spesso usato per indicare la debolezza o l’insufficienza di un modello di democrazia puramente formale e sottolinea che la democrazia non è divisibile dalla struttura economica nella quale essa è inserita e vive. In sostanza, la democrazia economica è il naturale complemento della democrazia  politica, e opera una sintesi efficace tra i termini della democrazia, del lavoro e dell’impresa.

Il termine “democrazia industriale” si contrappone, invece, all’ampio concetto sopradescritto muovendo dall’esperienza anglossassone e identificandosi nella formazione e costruzione di poteri controbilancianti il management.

TIPOLOGIA

Per quanto concerne la situazione italiana, le forme assunte dalla partecipazione sono quelle proprie dell’informazione, della consultazione, degli obblighi a trattare.

In Italia, i diritti di partecipazione - nella forma di procedure di informazione/consultazione (anche a livello di informazione preventiva delle decisioni che il datore di lavoro intende assumere) - condizionano i poteri imprenditoriali con riguardo a delle ipotesi particolari, quali i licenziamenti collettivi, la cassa integrazione, la sicurezza sul lavoro, le azioni positive, il trasferimento d’azienda, gli stages aziendali. Il potere organizzativo imprenditoriale è limitato dai modelli partecipativi individuati dalla contrattazione collettiva, che hanno introdotto, nella parte obbligatoria, i c.d. diritti di informazione: le direzioni aziendali trasmettono alle organizzazioni sindacali le questioni riguardanti l’organizzazione della produzione, il decentramento produttivo, le strategie aziendali. Il diritto a ricevere queste informazioni è spesso integrato dalla previsioni di incontri  (talvolta, in apposite commissioni) nel corso dei quali i rappresentanti delle parti procedono alla discussione dei dati e delle loro prevedibili conseguenze (cd. esame congiunto). A volte simili procedimenti sono finalizzati unicamente alla conoscenza dei problemi aziendali da parte dei rappresentanti dei lavoratori e, per quanto riguarda invece i rappresentanti aziendali, del punto di vista dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Talvolta possono avere anche funzione istruttoria di una vera e propria attività contrattuale, la cd. Procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore, ovverosia “una complicazione del processo decisionale dell’imprenditore volta a  garantire che nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali va ad incidere l’esercizio del potere” (cfr. Liso, 1982). L’obiettivo di questa tecnica è quello di favorire soluzioni concordate alla gestione dei problemi aziendali, ma l’esito positivo della procedura e, cioè, l’effettiva stipulazione del contratto aziendale rimane nella disponibilità e nella responsabilità delle parti.

A livello aziendale quindi, considerando il carattere storico di canale unico del sindacalismo italiano, i soggetti titolari dei diritti di partecipazione sono le articolazioni aziendali dei sindacati: consigli di fabbrica, RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali), RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie).

Nel panorama italiano, alcune esperienze pilota sono state particolarmente significative, in particolare con riguardo, sul piano della titolarità, alla creazione di organi ad hoc al fine della gestione di procedure partecipative: è il caso del meccanismo previsto dal Protocollo IRI della metà degli anni 80, che ha rafforzato i diritti di informazione e creato complesse procedure di consultazione del sindacato sulle scelte gestionali più importanti. Più di recente, alla Electrolux-Zanussi l’accordo del 1997 prevede un complesso sistema di commissioni paritetiche le quali discutono diversi aspetti della vita aziendale.

Una forma particolare di rappresentanza dei lavoratori in azienda legalmente prevista è quella del rappresentante per la sicurezza, disciplinata dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in applicazione della direttiva comunitaria 89/391, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. L’art. 18 del decreto rende obbligatoria la formazione di questa rappresentanza in tutte le aziende; qualora  le dimensioni dell’azienda superino i 15 dipendenti il rappresentante deve essere necessariamente individuato tra le rappresentanze sindacali. Le modalità per l’esercizio di questa funzione è determinata dalla contrattazione collettiva nazionale.

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