Direzione Generale
per l'Impiego
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO
Divisione I
OGGETTO: Legge 24 giugno 1997, n. 196 e d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469: modelli
organizzativi e mercato del lavoro
Il Consiglio di Stato - Sezione II -, nella seduta del 29 settembre 1999 ha emesso il
parere relativamente all articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della Legge 24 giugno
1997, n. 196 che fissa alcuni dei requisiti necessari per lo svolgimento
dellattività di fornitura di lavoro temporaneo.
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Con tale parere si conferma che labilitazione allesercizio
dellattività di fornitura di lavoro temporaneo è conferita, mediante provvedimento
autorizzatorio rilasciato da questo Ministero, a seguito di accertamento istruttorio del
possesso dei requisiti tassativi- prescritti dalla normativa ai fini della
attribuzione della legittimazione allo svolgimento della medesima attività di fornitura,
che altrimenti sarebbe illecita, ai sensi della Legge 29 aprile 1949, n. 264 e della Legge
23 ottobre 1960, n.1369.
Infatti, la Legge 196/97 pur riconoscendo libertà alliniziativa privata
nellambito dellintermediazione occupazionale, non abroga i divieti
preesistenti di intermediazione privata tra domanda ed offerta di lavoro ed interposizione
di manodopera, di cui alle leggi su menzionate; gli stessi continuano ad applicarsi
laddove non è lecitamente operante lattività di fornitura di lavoro interinale.
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I requisiti normativamente prescritti per lesercizio dellattività di fornitura di lavoro temporaneo sono i seguenti:
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che lautorità autorizzante
assume poteri di vigilanza e controllo, nonché di potestà ispettiva circa la conformità
alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento e la permanenza in capo ai
medesimi soggetti autorizzati dei requisiti indicati dalla norma, così che limpresa
fornitrice, contestualmente alla sua struttura organizzativa, deve essere sempre ben
identificabile da parte dellAmministrazione vigilante in quanto direttamente
responsabile della corretta gestione in concreto dellattività di fornitura.
Ciò posto, e alla luce del parere emesso dal Consiglio di Stato, si esclude in sede di
applicazione concreta della disciplina di fornitura di lavoro temporaneo la possibilità
di realizzare, da parte delle imprese di fornitura, qualsiasi forma di articolazione
operativa di attività inerenti direttamente loggetto sociale esclusivo, ai sensi
dellarticolo 2, comma 2, della Legge 196/97, quali la ricerca di lavoratori, la
gestione della relativa banca dati, la loro selezione e finanche la stipula del contratto.
Tale ipotesi si ritiene esclusa anche nel caso di conferimento di mandato da parte
dell impresa fornitrice abilitata nei confronti di soggetti terzi, o soci della
società medesima, che svolgano in nome e per conto della impresa autorizzata la fornitura
di prestatori di lavoro temporaneo.
Infatti, così come sancito dal Consiglio di Stato, non può essere eluso il principio
dellimputazione diretta degli effetti giuridici dellattività di fornitura.
Quindi, la struttura organizzativa del richiedente lautorizzazione non può
consentire lintroduzione di elementi di frammentazione ulteriore del rapporto
triangolare, delineato dalla normativa, che sussiste tra limpresa utilizzatrice,
limpresa fornitrice e i prestatori di lavoro temporaneo; ciò a tutela soprattutto
della posizione dei terzi individuati nelle imprese utilizzatrici dellattività di
fornitura e dei potenziali lavoratori.
Per quanto sopra esposto, non si ritiene neppure possibile lattività di fornitura
di lavoro temporaneo mediante la conclusione di contratti di cooperazione tra imprese
quali il contratto di franchising e di agenzia (o comunque altro accordo negoziale di
natura commerciale che instauri forme di collaborazione), fra una agenzia autorizzata ex
art.2 della legge n.196/97 e soggetti terzi in qualità di operatori locali. Infatti, alla
stregua delle norme di diritto comune in tali ipotesi si costituirebbero distinti soggetti
giuridici, ovvero distinti centri di imputazione di responsabilità, pregiudicando la
funzione di vigilanza dellAutorità autorizzante, in violazione della normativa di
riferimento.
Parimenti si esclude tale eventualità anche nellipotesi in cui la gestione
giuridica dei rapporti di lavoro sia in capo alla società madre autorizzata, mentre
lattività di gestione della banca dati, ricerca e selezione del personale da
inviare in missione presso le imprese utilizzatrici sia affidata al singolo
"sportello" esterno locale.
2. Collocamento privato
A parere di questo Ministero, le considerazioni effettuate sulla
fornitura di lavoro temporaneo devono essere estese, in via analogica, allattività
di mediazione prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469.
Infatti, ai sensi dellart.10, comma 2, del decreto legislativo n.469/1997,
"lattività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta,
previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o
gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200
milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore ai 200
milioni". Vigendo il divieto di appalto di manodopera ai sensi della normativa di cui
alla legge n.264/49 e successive modifiche ed integrazioni, si esclude la possibilità che
soggetti privi dellapposita autorizzazione rilasciata da parte di codesto Ministero
possano esercitare lattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Si ribadisce inoltre, il principio normativo dellesclusività delloggetto
sociale, così che anche in questo caso lattività di mediazione non può essere
dissociata dall attività di gestione della banca dati, ricerca e selezione dei
lavoratori, perché, così come sancito dal Consiglio di Stato e per le medesime
argomentazioni rilevate a proposito dellattività di fornitura di lavoro temporaneo,
le attività di cui sopra sono inscindibilmente connesse tra loro e tutte direttamente
inerenti loggetto sociale esclusivo, e pertanto devono essere esercitate dal
soggetto munito di autorizzazione .
In particolare si ritiene utile chiarire che, al contrario, le attività di mera
catalogazione (compilazione - acquisizione curricula - elaborazione dei dati) di
potenziali lavoratori, candidati per linserimento in ambito lavorativo, ovvero di
gestione della posizione di archivio dei dati già acquisiti a fini selettivi e di
contatto con i candidati medesimi, possono essere affidate a soggetti terzi rispetto
allimpresa autorizzata, ciò però con riferimento alla sola ipotesi in cui il
predetto archivio sia messo a disposizione di utenti esterni a titolo gratuito, e non si
realizzi alcuna attività di promozione dellarchivio stesso.
Parimenti escluse dallambito di operatività dellart. 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 469/1997 sono le associazioni religiose, di assistenza e/o di volontariato
e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, del tipo b), che concorrono
allinserimento od al reinserimento sociale di soggetti particolarmente svantaggiati,
quali disabili, tossicodipendenti, ex detenuti od altro.
Analogamente allattività di fornitura e per le stesse motivazioni, si esclude la
possibilità di svolgere tramite operatori locali unattività riconducibile alla
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro mediante il ricorso ad un contratto di
franchising nonché di agenzia o di altro accordo commerciale.
3. Ulteriori precisazioni in materia di autorizzazione dellattività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
In relazione a quanto previsto dalla circolare di questo Ministero n.
65/98, in materia di modalità di attestazione del patrimonio degli enti non commerciali e
delle imprese non obbligate al rispetto della normativa codicistica volta alla tutela
dellintegrità del capitale sociale, si precisa che oltre alla relazione
tecnica redatta da un esperto iscritto al registro dei revisori contabili di cui
allart. 1 del decreto legislativo n.88/92 è considerata egualmente valida
lautocertificazione, sul requisito patrimoniale richiesto, fornita dal legale
rappresentante dellEnte ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.
Si precisa che lattività di mediazione è consentita al soggetto autorizzato su
tutto il territorio nazionale e che solo nel caso in cui si intendano aprire sedi su di
una nuova regione è necessario richiedere specifica autorizzazione al Ministero,
rispettando i requisiti minimi fissati dalla legge.
4. Ambito territoriale dellautorizzazione alla fornitura di lavoro temporaneo.
Ulteriore puntualizzazione riguarda la possibilità di effettuare
assunzioni di lavoratori temporanei da o per regioni diverse da quelle in cui la società
autorizzata ha le proprie sedi.
Al riguardo, occorre precisare che lautorizzazione consente di operare su tutto il
territorio nazionale, ancorché, ai fini dei requisiti tecnico - organizzativi minimi, si
sia stabilito che, a norma dellart. 2, comma 2, lettera b) della Legge n. 196/1997,
le sedi operative della società fornitrice debbano raggiungere le prescritte modalità in
almeno quattro regioni.
Nel caso dapertura di una filiale da parte della società di fornitura autorizzata
in una nuova regione si ribadisce la necessità di osservare i requisiti minimi logistici
e professionali indicati nella circolare n.141/1997 alla fine del punto B.2.
Le società di fornitura debbono effettuare le comunicazioni inerenti lapertura di
nuove filiali o dipendenze entro trenta giorni dallevento allufficio che ha
concesso lautorizzazione.
5. Comunicazioni al sito internet del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro gestisce un proprio sito internet (
www.minlavoro.it) nel quale è stato dedicato un apposito spazio al collocamento privato e al lavoro interinale.6. Autorizzazione definitiva e presenti disposizioni
Le disposizioni contenute nella presente ministeriale rivestono una
particolare rilevanza in vista della prossima scadenza delle autorizzazioni provvisorie
concesse ai sensi dellart.2 della legge n.196/97.
Ciò posto, la scrivente si riserva di prorogare la vigenza dellautorizzazione
provvisoria in capo alle singole imprese di fornitura per un periodo sufficientemente
lungo al fine di permettere gli ulteriori accertamenti istruttori del caso e quando
necessario.
In tal senso è fatta richiesta a tutte le società di fornitura di fornire una relazione
integrativa che evidenzi specificamente la rispondenza dellassetto organizzativo
dellimpresa rispetto a quanto regolamentato nel contesto della presente circolare.
IL MINISTRO |