Oggetto: Art. 2, legge 24/06/97, n. 196. Istituzione dellalbo delle società che esercitano lattività di fornitura di lavoro temporaneo. Autorizzazione provvisoria allesercizio dellattività. Campo di operatività.
Lintroduzione nellordinamento italiano del lavoro temporaneo comporta, come è ovvio, numerosi problemi applicativi, che si intende affrontare gradualmente, valorizzando la dimensione dichiaratamente sperimentale del primo biennio (si consideri quanto stabilito al riguardo dallart. 11, comma 6, della legge).
La presente circolare, in argomento, si limita ad affrontare tre questioni preliminari:
Con successive direttive si affronteranno le ulteriori problematiche.
A. ISTITUZIONE DELLALBO
Sulla base della legge 24 giugno 1997, n. 196,
recante "Norme in materia di promozione delloccupazione", art. 2, comma 1,
si è provveduto alla istituzione, presso la Direzione Generale per lImpiego -
Divisione I^ - di un apposito albo ove saranno iscritte le società che possono esercitare
lattività di fornitura di lavoro temporaneo (si veda il Decreto 3.9.1997, n. 381,
pubblicato sulla G.U. del 4.11.1997).
Poiché lart. 2, che disciplina i soggetti abilitati allattività di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, prevede, fra i requisiti richiesti, "la
costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa",
si ritiene che debba trovare applicazione, nei confronti di tali società, la disciplina
del codice civile e delle leggi speciali in materia, per tutti quegli aspetti che non sono
diversamente disciplinati.
In particolare, il regime di pubblicità legale degli atti, realizzato dalle norme del
codice civile mediante lo strumento della registrazione, da cui derivano rilevanti
conseguenze sul piano giuridico, anche sotto il profilo sanzionatorio (v. artt. 35, 2194 e
2626 cod. civ.), quali, tra laltro, il principio della opponibilità ai terzi dei
fatti iscritti nel registro, quello della responsabilità personale e solidale degli
amministratori per la violazione dei propri doveri, nonché quello
dellassoggettamento a sanzione degli amministratori che omettano di richiedere le
iscrizioni prescritte, costituisce un complesso organico di norme da tempo pienamente
attuato, e che non si ritiene possa essere validamente sostituito.
Le suesposte considerazioni hanno indotto questa Amministrazione a delimitare
prudentemente la funzione dellistituendo albo alla finalità di realizzare,
attraverso il sistema della cosiddetta pubblicità-notizia, il principio della trasparenza
riguardo ai principali fatti amministrativi (rappresentanza legale, struttura,
modificazioni) delle società soggette alliscrizione, a favore di chiunque sia
interessato alla conoscenza dellattività delle stesse.
Pertanto, il citato Regolamento è articolato sulla falsariga della omologa normativa
codicistica, specie per quanto attiene alla tenuta dei registri ed alle relative
partizioni (art. 2, commi da 1 a 7), tenuto conto anche del D.P.R. 07/12/95
"Regolamento in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui
allart. 2188 c.c.".
B. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA
B.1. Presentazione delle domande e requisiti
In ottemperanza a quanto disposto dallart.
2, comma 5 della legge 24/06/97, n. 196, lAmministrazione ha altresì emanato il
provvedimento, ivi previsto, con il quale vengono disciplinate le modalità di
presentazione delle domande di autorizzazione provvisoria (si veda il Decreto 3.9.1997, n.
382, pubblicato sulla G.U. del 4.11.1997).
Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre sono
chiaramente indicate agli artt. 1 e 2 del citato Regolamento e vengono puntualmente
riproposte nel modello di domanda allegato alla presente circolare.
A tale proposito si formulano, con la presente, le prime direttive illustrative dei
criteri con i quali si procederà a rilasciare dette autorizzazioni, previo accertamento
dei requisiti di cui allart. 2, comma 2, della legge.
Per quanto riguarda lart. 2, comma 2, lett. a) si precisa che le imprese fornitrici devono essere italiane o appartenenti ad uno stato membro dellUnione Europea; in tale ultimo caso dovrà peraltro essere indicata lesatta ubicazione della sede principale stabilita nel territorio italiano come dipendenza dalla società straniera.La società inoltre dovrà avere un capitolo versato di almeno un miliardo, considerato condizione tecnica irrinunciabile per il necessario livello organizzativo richiesto alle società fornitrici di lavoro temporaneo.
Per quel che concerne lart. 2, comma 2, lett. b) si veda più avanti lapposito paragrafo.
Riguardo allart. 2, comma 2, lett. c) si precisa che per il deposito cauzionale ivi previsto di 700 milioni di lire non può essere utilizzato il capitale sociale versato ai sensi della precedente lett. a).
Per quanto riguarda lart. 2, comma 2, lett. d), si precisa che, nel caso di società appartenenti a stati membri della UE con dipendenza in Italia, i dati vanno riferiti alla struttura dirigenziale della predetta dipendenza.
In linea generale, poi, per tutte le imprese, si
sottolinea che i dati vanno riferiti, tra laltro, a tutti i dirigenti muniti di
rappresentanza, ancorchè operanti nelle sedi periferiche.
Relativamente alle cooperative di produzione e lavoro lart. 2, comma 3, della legge
prevede gli ulteriori necessari requisiti che le stesse devono avere.
B.2. Programma dellimpresa
A proposito del programma richiesto allart. 2, primo comma, punto 7) del Regolamento, relativo ai requisiti indicati nellart. 2, comma 2, lett. b) della legge, è necessario fornire i seguenti chiarimenti.
Quello che si ritiene indispensabile conoscere
non è tanto il modello organizzativo che ciascuna impresa è libera di adottare, quanto
quellentità minima di capacità tecniche che la legge impone per garantire il buon
fine dellautorizzazione, al di là delle garanzie societarie e finanziarie.
Ci si riferisce quindi alla necessità di fornire almeno i dati relativi alla
individuazione dellufficio e dellorganico della sede centrale e delle sedi
periferiche (indicando i dipendenti già assunti o da assumere); per le cooperative di
produzione e lavoro dovrà essere indicato distintamente il numero dei soci e quello dei
lavoratori dipendenti.
Si ritiene, in tale fase di prima applicazione, che il livello minimo di organico, nel
senso di lavoratori dipendenti direttamente, con rapporto di lavoro subordinato, dalla
società, ovvero di lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro, debba essere
di almeno quattro unità nella sede centrale e di almeno due in un ufficio per ciascuna
regione (come è noto, la società deve poter operare in almeno quattro regioni).
Ovviamente la sede centrale assorbe in sé il requisito minimo richiesto per la regione
ove è ubicata.
Per quanto riguarda lidoneità delle competenze professionali, sempre in tale fase
di prima applicazione, si ritiene che almeno uno dei quattro dipendenti della sede
centrale debba avere svolto per non meno di quattro anni, esperienza professionale
documentata di elevata responsabilità nel campo della gestione del personale o dei
servizi per limpiego o di formazione professionale o nel campo delle relazioni
sindacali; inoltre, almeno uno dei due dipendenti negli altri uffici regionali dovrà aver
svolto per almeno due anni esperienza professionale documentata nella gestione del
personale, nei servizi per limpiego o della formazione professionale, nelle
relazioni sindacali. E ammissibile che i richiamati requisiti di professionalità,
per il caso della sede centrale, siano posseduti dallamministratore delegato della
società, fermo restando il minimo di quattro dipendenti.
Il Ministero del lavoro si riserva di valutare situazioni differenziate caratterizzate da
equivalenza professionale.
Si precisa che i predetti requisiti minimi, relativi agli uffici nelle regioni, dovranno
essere rispettati ogni qualvolta, durante il biennio di validità dellautorizzazione
provvisoria, si intende procedere allampliamento delle attività in altre regioni,
dandone preventiva comunicazione alla scrivente.
B.3. FASE ISTRUTTORIA
La Direzione Generale per lImpiego - Div.
I procede allesame delle richieste di autorizzazione provvisoria secondo
lordine di presentazione delle stesse.
Nellambito della procedura, si potranno richiedere alle Direzioni regionali del
lavoro Servizio ispettivo, accertamenti ispettivi, da completarsi nellarco
dei trenta giorni dalla eventuale richiesta, stante il tempo complessivo di sessanta
giorni stabilito dalla legge.
Si informa inoltre che la Commissione Centrale per lImpiego ha deciso la istituzione
di una Sottocommissione per lespletamento degli adempimenti istruttori di cui
allart. 2, comma 1, della legge 196.
Successivamente si comunicherà la specifica composizione della predetta Sottocommissione.
Al termine della fase istruttoria, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti e
salvo esito negativo, verrà rilasciata lautorizzazione provvisoria
allesercizio dellattività di fornitura di lavoro temporaneo e contestualmente
iscritta la società allalbo di cui allart. 2, comma 1, della legge 196/97.
Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento la società interessata dovrà far
pervenire copia delle comunicazioni, di cui allart. 9 bis, comma 2, del D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28.11.1996, n. 608, inerenti i dipendenti
indicati nel programma di cui al precedente punto B.1, ai sensi dellart. 2, comma 7,
della legge 24/6/97, n. 196.
Man mano che verranno rilasciate le autorizzazioni, la predetta Divisione I ne darà
tempestiva informazione alle Direzioni Regionali del Lavoro.
Con una successiva circolare verranno fornite ulteriori direttive in ordine alle azioni di
vigilanza e controllo sullattività dei soggetti abilitati alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei
requisiti previsti dalla vigente normativa.
C. CAMPO DI OPERATIVITA
Il campo di operatività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo provvisoriamente autorizzate per un primo biennio, è condizionato dalla contrattazione collettiva, cui la legge fa rinvio per numerosi aspetti tra i quali, in particolare, la percentuale di lavoratori temporanei utilizzabili rispetto ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso limpresa utilizzatrice e lindividuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è fatto divieto di ricorrere al lavoro temporaneo.
C.1. Campo di operatività immediato
Innanzitutto, lart. 1, comma 2, individua
i casi in cui può essere concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, in
attesa della contrattazione collettiva (lettere b e c).
Si precisa, al riguardo, che per qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali, si devono intendere "le mansioni" effettivamente svolte
nellarco degli ultimi 6 mesi nellattività aziendale, secondo valutazioni
relative alloggettivo processo di produzione dei beni o dei servizi e non alle
competenze formali del soggetto.
Inoltre, il normale assetto produttivo aziendale va riferito anche alla dislocazione delle
unità produttive, che dovranno essere considerate autonomamente, quando siano
territorialmente ubicate a distanza superiore a 50 km o ad unora di percorrenza con
i mezzi pubblici, e quando le qualifiche (mansioni) di che trattasi siano concretamente
riferibili alla specifica unità produttiva e non allimpresa nel suo complesso (ad
esempio, le attività tipiche delle funzioni direttive di unimpresa sono normalmente
concentrate nella sede centrale e non possono essere attribuite ad unità periferiche).
Per quanto riguarda il personale avente qualifica di dirigente (dimostrabile con attestati
aventi valore legale, ivi compresa lattestazione del datore di lavoro) per i quali,
a mente dellart. 11, comma 1, non esistono le ricordate limitazioni di impiego di
cui allart. 1, comma 2, lindividuazione delle mansioni per le quali il lavoro
dei dirigenti può essere utilizzato, dovrà essere riferita al normale assetto produttivo
dellimpresa utilizzatrice. In altri termini si possono utilizzare temporaneamente
dirigenti per svolgere mansioni che, nellazienda utilzzatrice, in funzione della sua
specifica organizzazione e dimensione, sarebbero state assegnate a dirigenti. Anche il
campo di operatività per i dirigenti è naturalmente soggetto alle limitazioni di cui
allart. 1, comma 4.
C.2. Limitazioni al campo di operatività
Per quel che concerne lesclusione delle
imprese che hanno proceduto a riduzioni di personale o abbiano sospensioni in corso (lett.
c e d) si può fare riferimento alle prassi già collaudate in materia di non
assumibilità con contratto di formazione e lavoro.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai sensi dellart. 4 del decreto
legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, limpresa che utilizza
lavoratori temporanei, deve averla già eseguita e deve essere in grado di darne
immediatamente la prova documentale, in caso di visita ispettiva, o su richiesta delle
rappresentanze sindacali, ovvero organizzazioni sindacali, di cui allart. 7, comma
4, per il tramite del rappresentante per la sicurezza.
Infine per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per altri lavori
particolarmente pericolosi, il Ministero del lavooro provvederà allemanazione del
prescritto decreto di individuazione in tempi coerenti con la concreta possibilità di
avvio della operatività delle imprese fornitrici.
C.3. Contratto collettivo dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
Lart. 11, comma 5, prevede la stipula di
un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro
temporaneo.
In ogni caso, le imprese fornitrici dovranno inquadrare il personale da esse direttamente
dipendente, non destinato ad essere oggetto di fornitura di lavoro temporaneo, nel settore
terziario, nel rispetto di quanto previsto dallart. 9, comma 1, ove viene stabilito
che le imprese fornitrici siano inquadrate, ai sensi e per gli effetti di cui
allart. 49 della legge 9 marzo 1989, 88, in tale settore.
Tale inquadramento varrà anche per i versamenti contributivi relativi ai lavoratori
assunti a tempo indeterminato, per essere successivamente oggetto di fornitura temporanea,
limitatamente ai periodi per i quali ad essi spetta lindennità di disponibilità di
cui allart. 4, comma 3, della legge in oggetto.
D. Rilevazioni statistiche
Ai fini di quanto previsto allart. 2, commi 1 e 7 della legge 196/97, la scrivente farà pervenire, alle società titolari di autorizzazione provvisoria, un modulo statistico, predisposto dalla Direzione Generale dellOsservatorio del Mercato del Lavoro, concernente i flussi dei lavoratori temporali destinati alla fornitura alle imprese utilizzatrici, che dovrà essere periodicamente compilato e restituito.
IL MINISTRO
SCHEMA DI DOMANDA
AL MINISTERO DEL LAVORO
di autorizzazione provvisoria
allesercizio dellattività di fornitura di lavoro temporaneoE P.S. DIR. GEN. IMPIEGO
DIVISIONE IVia Flavia, 6
La società di fornitura di lavoro temporaneo__________________________________
con sede in_______________________Comune di___________________________
Prov. di _____________________Regione___________________Stato___________
chiede lautorizzazione provvisoria allesercizio dellattività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti di cui allart. 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
A tal fine fornisce i seguenti dati:
1) data di costituzione___________________________________________________
2) estremi iscrizione registro imprese: n._______data_________prov._____________
(o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato__________________________al_____________________
4) deposito cauzionale___________________________________________________
5) sedi secondarie______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6) cognome nome e indirizzo del legale rappresentante_________________________
_________________________________________________________
7) (per le coop.ve di produzione e lavoro) è in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, art. 2, L. 196/97
8) n. lavoratori dipendenti_______________________________________________
9) n. soci iscritti nel libro soci____________________________________________
10) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31.1.92, n.59
Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione allalbo delle società di fornitura di lavoro temporaneo (art. 2, comma 1, legge 24.6.97, n. 196).
Si allega la seguente documentazione:
(in duplice copia di cui una in originale od autentica)
Data_____________________
FIRMA AUTENTICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLENTE
(ai sensi dellart. 20 della legge 04.01.1968, n.15)
NOTE__________________________________
copia, di cui un originale in bollo.
| SCHEMA DI DOMANDA |
AL MINISTERO LAVORO E P.S. DIR. GEN. IMPIEGO DIV. I^ Via Flavia, 6 -Roma |
| di iscrizione allalbo delle società di fornitura di lavoro temporaneo |
La società di fornitura di lavoro temporaneo________________________________
con sede in _______________________________ Comune di___________________
Prov. di_______________________Regione_______________Stato______________
Chiede di essere iscritta allAlbo delle società di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti di cui allart. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria allesercizio dellattività di fornitura di lavoro temporaneo.
Data________________________
FIRMA AUTENTICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLENTE
(ai sensi dellart. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15)
NOTE______________________________