Dopo la necessaria consultazione ed il confronto con
OO.SS. ed imprenditori terminata il 13 aprile 99, in data odierna è stato firmato
il decreto : "Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza
medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo"
che era atteso dallentrata in vigore della legge del giugno 97 n. 196.
Il decreto, a firma del Sottosegretario Caron, limita lutilizzo del lavoro
interinale in attività pericolose per le quali vi è limpossibilità di utilizzo di
questo strumento.
Con questo decreto, sottolinea il Sottosegretario Caron, si completa il quadro delle
attività che non possono essere espletate con luso del lavoro interinale e si da un
contributo concreto alla battaglia tesa ad impedire lulteriore sviluppo di incidenti
sul lavoro e dannosissime malattie professionali.
Roma, 25 maggio 1999
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DECRETO 31 MAGGIO 1999
(G.U. n. 161 del 12.07.1999)
"Individuazione delle
lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose
vietate nella fornitura di lavoro temporaneo"
VISTO lart. 1, comma 4, lettera f) della legge 24.6.1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavoratori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;
CONSIDERATO che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;
CONSIDERATA la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;
CONSIDERATA altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano lopportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellattività lavorativa;
DECRETA
Art. 1
(Campo di Applicazione)
Art. 2
(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)
Art. 3
(Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
CLAUDIO CARON