Visto lart. 10 del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, concernente lattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
Visto, in particolare, il comma 12, del citato articolo, che prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto, i criteri e le modalità sul controllo del corretto esercizio dellattività di mediazione, sulla revoca dellautorizzazione, sulla effettuazione delle comunicazioni relative alle modalità di gestione e sullaccesso dei dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro;
DECRETA
Art. 1
Autorizzazione
La Direzione generale per limpiego - div. I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza i soggetti di cui allart.10, comma 2, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, allesercizio dellattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2
Controlli
1. La medesima autorità concedente
lautorizzazione di cui allarticolo precedente, esercita la vigilanza ed il
controllo sul corretto esercizio dellattività di mediazione da parte dei soggetti
autorizzati anche per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per
territorio.
2. In particolare i controlli si esplicano sulle violazioni delle disposizioni di
cui allart.10 commi 6, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo citato.
3. Le autorità di cui al comma 1 esercitano il controllo sulla permanenza in capo
ai soggetti autorizzati dei requisiti di cui allart.10, commi 2, 3 e 7 lett.a) del
decreto legislativo 23.12.1997, n.469.
4. Successivamente al rilascio dellautorizzazione, i soggetti interessati
sono tenuti a comunicare, alla stessa Direzione generale di cui allart.1, le
variazioni nellassetto proprietario. Le società di capitali a tal fine sono tenute
alla comunicazione dei nominativi dei possessori (diretti o indiretti) di quote od azioni
che consentono una partecipazione superiore al 20% nonché delle successive variazioni di
tali partecipazioni in misura superiore al 10%.
Art. 3
Sanzioni
1. Qualora in sede ispettiva siano ravvisate
irregolarità di cui allart. 2, precedente, lispettore contesterà al soggetto
interessato la violazione accertata ed impartirà, in quanto praticabile, apposita diffida
al soggetto medesimo, che vi dovrà adempiere entro 60 giorni.
2. La Direzione provinciale del lavoro, in esito allattività ispettiva di
cui allart. 2 , fatta salva la previsione di cui al comma precedente, dà
comunicazione tempestiva delle violazioni accertate alla Direzione generale per
limpiego - div. I - per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. La Direzione generale per limpiego - div. I - nei casi di cui al comma 2,
nonché nei casi di reiterate violazioni delle disposizioni di legge che regolano i
rapporti di lavoro, previa designazione dellufficio che cura il procedimento e
nomina del responsabile del procedimento medesimo, data comunicazione dellavvio
allinteressato ai fini e per gli effetti del regolamento interno del Ministero del
lavoro, adotta le determinazioni del caso fino alla revoca dellautorizzazione
dandone comunicazione motivata agli interessati.
Art. 4
Comunicazioni
1. Entro 48 ore dal ricevimento
della richiesta di ricerca di personale da parte del datore di lavoro, i soggetti
autorizzati sono tenuti a trasmettere al Sistema Informativo Lavoro di cui allart.
11, del decreto legislativo 23.12.1997, n.469, di seguito denominato SIL, in via
telematica o su supporto magnetico, i dati relativi alla richiesta medesima, secondo le
indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dallufficio responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, nel
contesto del presente Decreto denominato Ufficio SIA. Ciascuna ricerca è diffusa dal SIL
su tutto il territorio nazionale in forma anonima con lindicazione che le
candidature dei lavoratori interessati vanno presentate direttamente al soggetto che ha
richiesto linserzione. Il soggetto è tenuto a comunicare al SIL, entro il quinto
giorno di ogni mese, lesito di ciascuna ricerca di personale attivata e comunicata
nel mese precedente secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti
dallUfficio SIA.
2. Entro cinque giorni dalla loro raccolta, i soggetti autorizzati devono
trasmettere al SIL, in via telematica o su supporto magnetico, secondo le indicazioni, le
modalità e nel formato stabiliti dallUfficio SIA, i curricula dei lavoratori che si
avvalgono del servizio di mediazione ai fini dellinserimento in banca dati e della
diffusione su tutto il territorio nazionale. Ciascun curriculum è diffuso dal SIL, in
forma anonima se richiesta, con lindicazione del soggetto che ha provveduto
allinserimento.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al SIL con cadenza trimestrale,
entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, in via telematica o su
supporto magnetico, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti
dallUfficio SIA, dati di sintesi relativi alle ricerche di personale attivate ed ai
curricula raccolti.
4. I soggetti autorizzati devono altresì fornire tempestivamente tutte le altre
comunicazioni, di cui al comma 6 dellarticolo 10 citato.
Art. 5
Accesso ai dati
1. I soggetti autorizzati
allesercizio della mediazione hanno facoltà daccesso alle banche dati dei
servizi dincontro domanda e offerta di lavoro del SIL, stipulando le apposite
convenzioni di cui allart.11, commi 4 e 5, del decreto legislativo 23.12.1997,
n.469.
2. Fino allentrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 4,
art.11, del predetto decreto legislativo, laccesso ai dati di cui al comma
precedente è consentito in forma gratuita.
Art. 6
Richieste delle regioni
1. Le regioni possono richiedere tutte le
informazioni inerenti lorganizzazione dei soggetti autorizzati presenti sul loro
territorio.
2. Nei casi di irregolare svolgimento dellattività le regioni possono
inoltrare motivata richiesta di revoca
8 Maggio 1998
IL MINISTRO
(f.to Tiziano TREU)