Il trattamento di fine rapporto o indennità di liquidazione
(Articolo 2120, Codice Civile; art. 1, legge 297/82)

Per quanto riguarda la normativa sulle ritenute fiscali da operare sul Tfr, la legge 57/2000 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, le stesse subiscano importanti modifiche. Pubblichiamo la sintesi del nuovo sistema in una pagina apposita (cliccare sul link)

Indice :

- Determinazione dell’importo dell’accantonamento annuo
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La base di calcolo: la retribuzione annua
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La contingenza maturata dall’1.2.1977 al 31.5.1982
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Sospensione dal lavoro
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Tutela del trattamento di fine rapporto rispetto all’inflazione
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Dipendenti già in forza alla data del 31 maggio 1982
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Fondo di garanzia
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L’anticipazione del Tfr


Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dal Codice Civile, il lavoratore ha diritto all’indennità di liquidazione. La legge però prevede che, in alcuni casi il lavoratore abbia diritto alla corresponsione di anticipazioni delle somme accantonate, anche durante il rapporto di lavoro stesso.
Il trattamento di fine rapporto (Tfr), regolamentato dalla legge 25 Maggio 1982, n. 297, ha sostituito la preesistente indennità di anzianità a far data dal 1° giugno 1982. Pertanto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro era in corso alla data del 31 maggio 1982 deve essere calcolata l’indennità di anzianità fino a quella data, con i criteri di calcolo stabiliti dalla precedente legge, a cui si aggiungeranno gli accantonamenti relativi agli anni successivi, sulla base delle norme in vigore a partire dal 1° giugno 1982.

Determinazione dell’importo dell’accantonamento annuo
La legge 297/82 prescrive che, a partire dall’1.6.1982, venga accantonata una quota, definita: quota annua maturata ai fini del trattamento di fine rapporto, che si ottiene sommando tutte le retribuzioni mensili percepite da gennaio a dicembre (comprese le mensilità aggiuntive) e dividendo tale somma per un coefficiente annuo pari a 13,5. Questo metodo di calcolo viene applicato uniformemente a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 1990. La quota da accantonare maturata prima di tale data, per i soli operai e per gli equiparati (per gli impiegati l’accantonamento non deve essere riproporzionato), deve essere ridotta in proporzione alle misure espresse in ore, o quote di trentesimi, indicate nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in quell’epoca, in rapporto alle varie anzianità di servizio.

La base di calcolo: la retribuzione annua
La retribuzione annua (somma delle retribuzioni mensili) da prendere a base per il calcolo della quota annua del Tfr comprende tutti gli importi corrispondenti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale. Sono incluse le corresponsioni in natura ed esclusi solamente: i rimborsi spese, gli assegni familiari, le elargizioni spontanee occasionali.
La legge precisa anche che i contratti collettivi potranno comunque prevedere disposizioni diverse da quelle indicate. A partire dai rinnovi contrattuali del 1994, il lavoro straordinario viene escluso dal computo del Tfr, in deroga al 2° comma dell’art. 2120 Cc. È necessario rimarcare che tale esclusione non ha effetto retroattivo.
Con il rinnovo del secondo biennio del Ccnl vigente dal 4.7.1994 (stipulato il 4/2/1997), le parti hanno concordato che, a decorrere dall’1.1.1998 fino al 31.12.1999, la gratifica natalizia sia esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

La contingenza maturata dall’1.2.1977 al 31.5.1982
La legge 31 Marzo 1977, n. 91, prevedeva l’esclusione dell’indennità di contingenza, maturata dal 1° febbraio 1977, dal calcolo dell’indennità di anzianità. Con la legge 297/82 è venuta a cessare tale norma. Tuttavia la contingenza maturata dall’1.2.1977 al 31/5/1982 (pari a lire 418.075) non viene inserita tutta e subito nella retribuzione utile per il calcolo del Tfr, bensì a scadenze successive e precisamente:
25 punti dal 1° gennaio 1983 lire 59.725
25 punti dal 1° luglio 1983 lire 59.725
25 punti dal 1° gennaio 1984 lire 59.725
25 punti dal 1° luglio 1984 lire 59.725
25 punti dal 1° gennaio 1985 lire 59.725
25 punti dal 1° luglio 1985 lire 59.725
25 punti dal 1° gennaio 1986 lire 59.725

Sospensione dal lavoro
In caso di sospensione dell’attività lavorativa per infortunio sul lavoro, malattia, gravidanza e puerpuerio, nonchè in caso di intervento della cassa integrazione, si deve tener conto della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non si fosse verificata l’assenza.
Nel caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno, fermo restando il divisore 13,5, si dovrà tenere conto delle retribuzioni percepite relativamente al periodo di occupazione. Per assunzioni o risoluzioni nel corso del mese si opera come segue:
- per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni, la retribuzione utile da considerare è quella dell’intero mese da ricostruire figurativamente ai soli fini del calcolo del Tfr;
- per frazioni di mesi inferiori, non si terrà conto di alcuna retribuzione.

Tutela del trattamento di fine rapporto rispetto all’inflazione
Il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato su base composta, al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso di rivalutazione costituto: dal 75% della variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, più punti 1,5 (frazionabile in dodicesimi).

Dipendenti già in forza alla data del 31 maggio 1982
Per il calcolo dell’indennità di questi lavoratori occorre prima di tutto determinare la retribuzione mensile lorda (con esclusione dell’indennità di contingenza) al maggio 1982. Alla stessa andranno sommati i ratei di tredicesima ed eventuali altre mensilità aggiuntive o premi. Tale importo si moltiplica per il numero degli anni di anzianità prestati. L’anzianità di servizio da prendere in considerazione è quella maturata dall’assunzione fino al 31 maggio 1982
I contratti collettivi in vigore all’epoca stabiliscono, per operai e equiparati, quante quote di mensilità, giornate od ore devono essere conteggiate per ogni anno (o frazione di anno) di anzianità. L’importo così calcolato (l’indennità di anzianità spettante alla data del 31 maggio 1982) è considerato come il primo accantonamento del Tfr.
Verrà conseguentemente rivalutato secondo le modalità che abbiamo precedentemente visto e allo stesso si aggiungeranno gli accantonamenti relativi agli anni successivi, sulla base delle norme in vigore a partire dal 1° giugno 1982.

Fondo di garanzia
Gli importi corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto sono esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale per espressa previsione di legge.
Tuttavia sul Tfr accantonato annualmente opera una trattenuta calcolata sull’ammontare della retribuzione effettivamente assoggettata ai contributi previdenziali. Tale trattenuta è pari allo 0,30% dal 1° luglio al 31 dicembre 1982 e dello 0,50% dal 1° gennaio 1983 e serve per finanziare l’apposito fondo istituito presso l’Inps che riconosce il Tfr a quei lavoratori che lo perderebbero, a causa dello stato riconosciuto di insolvenza della propria azienda (fallimento etc.).

L’anticipazione del Tfr
La normativa alla luce di quanto disposto dalla legge sui congedi parentali
La legge 53/2000 amplia la normativa già prevista dalla 297/82 che, modificando l’articolo 2120 del Codice Civile, aveva introdotto per prima il diritto dei lavoratori a richiedere l’anticipazione del Tfr per:
a) far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti stutture sanitarie;
b) l’acquisto della prima casa per se stessi o per i figli
Ora la nuova legge prevede, tra le altre norme, la possibilità di richiedere l’anticipazione del Tfr ai lavoratori a tempo indeterminato che:
c) quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgono della facoltà di assentarsi dal lavoro per periodi di astensione facoltativa o per curare il figlio malato fino al compimento dell’ottavo anno di età;
d) abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
e) partecipino a iniziative di formazione continua, anche a livello aziendale.
Il ministero del Lavoro, con circolare n. 85 del 29 novembre 2000, indica le prime norme applicative per il riconoscimento dei nuovi benefici ai lavoratori subordinati del settore privato.

I vincoli

Alle nuove agevolazioni si applicano le condizioni già previste in via generale dal Codice Civile in caso di anticipazione del trattamento di fine rapporto, che, salvo migliori condizioni previste dai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, rimangono così definite:
- l’anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere ottenuta nella misura massima del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta,
- è necessaria la maturazione di almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
- è possibile ottenere l’anticipazione del Tfr una sola volta nel corso di uno stesso rapporto di lavoro. Pertanto chi ha già ottenuto l’anticipo per l’acquisto della prima casa non può richiederlo per nessuna altra causale comprese quelle previste dalla nuova legge.
Anche nel caso di richiesta connessa ai congedi parentali o per la formazione, l’anzianità richiesta è di otto anni. Non bisogna farsi trarre in inganno dal fatto che per usufruire dei permessi bastano 5 anni di anzianità. Per l’anticipazione del Tfr non sono sufficienti.
La possibilità di ottenere l’anticipazione del Tfr è interdetta nel caso in cui l’azienda versi in una situazione di crisi aziendale riconosciuta.

Modalità di esercizio del diritto all’anticipazione: la giurisprudenza
Per quanto riguarda l’acquisto della prima casa è stata sentenziata l’illegittimità costituzionale della norma che non consente l’erogazione dell’anticipazione motivata dall’acquisto della prima casa certificata da documenti diversi dall’atto notarile di compravendita. In sostanza la Corte Costituzionale ha sancito che anche documenti equivalenti all’atto notarile di compravendita e comprovanti l’attivazione del lavoratore al fine di acquistare la casa sono sufficienti a consentire l’esercizio del diritto all’anticipazione.
Sempre in materia di acquisto della prima casa, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto del lavoratore all’anticipazione per l’acquisto della prima casa effettuato dal figlio, così come nel caso di acquisto effettuato dal coniuge a condizione che esista il regime di comunione dei beni.
Vanno segnalate anche pronunce della giurisprudenza che estendono il riconoscimento al diritto anche nel caso in cui il lavoratore costruisca in proprio l’abitazione così come nel caso di ristrutturazione della prima casa. É invece esclusa la possibilità di richiedere l’anticipazione nel caso in cui tra l’acquisto dell’abitazione e la richiesta intercorra un notevole lasso di tempo oppure nel caso in cui il lavoratore abbia ultimato il pagamento e si trovi da tempo in possesso dell’abitazione.
Riguardo all’anticipazione connessa alle spese sanitarie la Corte di Cassazione ha stabilito che i requisiti di necessità e di straordinarietà delle terapie o interventi devono essere interpretati come segue:
- requisito di necessità: le strutture sanitarie pubbliche riconoscono la necessità della terapia o dell’intervento,
- requisito di straordinarietà: l’intervento sanitario deve essere rilevante sia dal punto di vista medico che economico.
Non ha invece alcuna rilevanza che la terapia o l’intervento possano o meno essere praticati nelle strutture sanitarie pubbliche.

Come procedere per ottenere l’anticipazione.
Il lavoratore interessato a richiedere l’anticipazione del Tfr deve presentare domanda scritta al datore di lavoro corredandola di alcuni documenti.
Acquisto della prima casa: atto di compravendita o, in alternativa il compromesso
Spese sanitarie fatture che certifichino le spese sostenute o i preventivi di spesa a cui faranno seguito le fatture pagate.
Congedi per la formazione e congedi parentali nessuna particolare documentazione è richiesta. É sufficiente che nella domanda da presentare al datoredi lavoro sia indicata la data di inizio del congedo. La domanda deve essere effettuata quindici giorni prima della fruizione per quelli parentali e trenta per quelli formativi.