Il lavoro
interinale
Indice
:
- Campo di applicazione
- Limpresa fornitrice
- Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
- Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
- Obbligo di informazione
- Periodo di lavoro
- Proroghe
- Svolgimento del rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro interinale é quello mediante il quale unimpresa di
fornitura di lavoro temporaneo (Impresa fornitrice) pone uno o più lavoratori (prestatori
di lavoro temporaneo) a disposizione di una impresa che ne utilizzi la prestazione
lavorativa (impresa utilizzatrice) per il soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo.
Con la legge 196/97, il Parlamento ha dato attuazione a uno degli impegni definiti nel
Patto per il lavoro, un accordo interconfederale realizzato nel 1996 da Governo e
sindacato. La norma consente il cosiddetto leasing di manodopera, o fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo detto anche interinale.
Questa fattispecie di rapporto di lavoro può quindi essere utilizzata, ma a condizioni
ben delimitate da un preciso quadro normativo che comprende, oltre alla citata legge,
laccordo interconfederale del 16 aprile 1998. E il contratto collettivo nazionale di
lavoro delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 28.5.1998.
Rimane ancora in vigore, e anzi costituisce la base del sistema, la legge 1369 del 1960,
che vieta allimprenditore di dare in appalto la mera esecuzione di prestazioni di
manodopera.
Campo di
applicazione
(Legge
196/97, articolo 1, comma 2 e 4; Accordo interconfederale 16.4.1998 - Ccnl metalmeccanici
8/6/99)
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ammesso in tutti i settori, può essere
concluso:
a) per qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
b) nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del
posto (con esclusione di quelli assenti perché esercitano il diritto di sciopero);
c) nei casi di punte di più intensa attività, cui non si possa far fronte con il ricorso
ai normali assetti produttivi aziendali, connesse a richieste di mercato derivanti
dallacquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte
dallattività di altri settori;
d) quando lassunzione abbia luogo per lesecuzione di unopera, di un
servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere
attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
e) per lesecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto
ovvero delle lavorazioni, richiedano limpiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul
mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie specificate ai punti a) c)
d) e) non potranno superare la media dell8% - calcolata su quattro mesi (5 nei
territori di cui allobiettivo 1 della Ue) - dei lavoratori occupati
dallimpresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa lazienda potrà assumere fino a cinque lavoratori interinali, purchè
tale numero non risulti superiore ai lavoratori occupati a tempo indeterminato.
É invece vietata la fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, definite in sede di
contrattazione collettiva. Il contratto dei metalmeccanici conferma la possibilità già
prevista dalla legge di assumere lavoratori interinali per professionalità corrispondenti
alle figure inquadrate nella seconda categoria con passaggio automatico alla terza. Per
questi lavoratori, a partire dall1/1/2000, il trattamento retributivo applicabile è
comunque quello del terzo livello.
b) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
c) presso unità produttive che nei dodici mesi precedenti abbiano effettuato
licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la
fornitura;
d) presso unità produttive che hanno in atto procedure di cassa integrazione
guadagni (escluse forniture con qualifiche diverse da quelle interessate alla Cig);
e) presso le imprese che non dimostrino, alla direzione provinciale del Lavoro, di
avere effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza (Dlgs 626/94);
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori
particolarmente pericolosi, individuati con decreto del ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
Limpresa
fornitrice
(Legge
196/97, articolo 2)
Lattività
di fornitura di manodopera può essere esercitata solo da società iscritte
nellapposito albo istituito presso il ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale. Lo stesso ministero rilascerà entro sessanta giorni lautorizzazione
provvisoria previo accertamento dei seguenti requisiti:
- società, anche cooperative, italiane o di altri stati membri della Ue, la cui finalità
sia esclusivamente ed esplicitamente quella di fornitura di lavoro temporaneo; - che
abbiano un capitale interamente versato non inferiore a un miliardo di lire;
- la cui sede legale o una sua dipendenza siano nel territorio dello Stato;
- possiedano una organizzazione idonea e siano in grado di fornire la garanzia che
lattività interessi un ambito distribuito sul territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
- versino, per i primi due anni di attività, un deposito cauzionale (aggiuntivo al
capitale versato e a garanzia dei crediti del lavoratori) di 700 milioni di lire, presso
un istituto di credito; e, dal terzo anno abbiano ottenuto una fideiussione bancaria o
assicurativa pari al 5% del fatturato dellanno precedente (e comunque non inferiore
a 700 milioni);
- i cui responsabili (amministratori, soci accomandatari, direttori generali, e dirigenti
con rappresentanza) non abbiano condanne penali.
Sono abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo anche società cooperative di
produzione e lavoro che, oltre a soddisfare i suddetti requisiti, abbiano almeno 50 soci
(con un fondo mutualistico per la produzione e lo sviluppo della cooperazione) e che
occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiori a un terzo delle
giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa.
Contratto di
fornitura di lavoro temporaneo
(Legge 196/97, articolo 1 comma 5)
É il contratto
tra limpresa fornitrice e limpresa utilizzatrice. Deve essere stipulato in
forma scritta e contenere i seguenti elementi:
- il numero dei
lavoratori richiesti,
- le mansioni alle quali tali lavoratori saranno adibiti e il loro inquadramento;
- il luogo, lorario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
- lassunzione da parte dellimpresa fornitrice dellobbligo di pagare il
lavoratore e di versare i relativi contributi;
- la data di inizio e termine del contratto;
- gli estremi dellautorizzazione rilasciata dal ministero del Lavoro;
- lassunzione da parte dellimpresa utilizzatrice dei seguenti obblighi:
a) comunicare allimpresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali
applicabili;
b) rimborsare allimpresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali
dalla stessa sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
c) pagare direttamente il lavoratore e versare i relativi contributi in caso di
inadempienza dellim presa fornitrice (fatto salvo il diritto di rivalsa verso
questultima).
Una copia del contratto di fornitura viene trasmessa dallimpresa fornitrice alla
direzione provinciale del Lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla
stipula.
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
(Legge
196/97, articolo 3; Ccnl per dipendenti di aziende fornitrici di lavoro temporaneo del
18.5.1998)
É il contratto di assunzione tra limpresa fornitrice e il lavoratore per
prestazioni di lavoro temporaneo, deve essere stipulato sempre in forma scritta e
consegnato in copia al lavoratore entro cinque giorni dalla data di inizio
dellattività.
Il contratto può essere:
- a tempo determinato; per la durata della prestazione lavorativa presso limpresa
utilizzatrice
- a tempo indeterminato; in tutti i casi in cui il lavoratore sia a disposizione
dellimpresa fornitrice senza indicazione di un termine finale.
Per i lavoratori a tempo determinato il contratto deve contenere:
1) il motivo del ricorso al lavoro temporaneo;
2) il nome dellimpresa fornitrice, la sua iscrizione allalbo e
lindicazione della cauzione dalla stessa versata;
3) il nome dellimpresa utilizzatrice;
4) lindicazione della classificazione dellimpresa fornitrice;
5) le mansioni, linquadramento, leventuale periodo di prova e la
relativa durata, il luogo di lavoro, lorario di lavoro e il trattamento economico
spettante;
6) la data di inizio e il termine della prestazione presso limpresa
utilizzatrice (il periodo inizialmente previsto può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e con atto scritto, nei casi e per la durata prevista dai Ccnl);
7) il trattamento normativo applicato da tutti e due i contratti (impresa
fornitrice e impresa utilizzatrice)
8) il Ccnl applicato dallimpresa utilizzatrice;
9) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono previste sia la lettera di assunzione
quadro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione.
La prima dovrà contenere, oltre ai punti 2 e 4 del paragrafo precedente:
1) il periodo di prova
2) lindicazione della misura dellindennità di disponibilità
3) il rinvio al Ccnl dei temporanei e per i periodi effettivi di missione a quello
degli utilizzatori.
La lettera di assegnazione a ogni singola missione dovrà contenere quanto previsto ai
punti 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, del paragrafo riguardante le assunzioni a termine.
Il lavoratore é libero, una volta scaduto il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
e qualora limpresa utilizzatrice lo richiedesse, di accettare lassunzione da
parte di questultima, pertanto qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma
indiretta, questa facoltà é nulla.
Obbligo di
informazione
(Legge 196/97, articolo 7 e Ccnl dei metalmeccanici 8/6/99)
Al fine di
garantire alle organizzazioni sindacali un controllo sul ricorso da parte delle imprese
utilizzatrici a questa forma di lavoro, il comma 4 dellarticolo 7 e il Ccnl
prevedono lobbligo delle stesse imprese di comunicare alle Rsu, ovvero alle
rappresentanze aziendali, e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, di norma cinque giorni prima che il fatto si verifichi , il numero dei
lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dellutilizzo nonché i
motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità, la comunicazione deve essere fornita entro i tre giorni successivi alla
stipula del contratto di fornitura;
Si ritiene che il mancato adempimento di tale obbligo possa costituire condotta
antisindacale come tale sanzionabile ai sensi dellarticolo 28 della legge 300/70.
Periodo di
lavoro
(Legge
196/97, articolo 3)
Il
lavoratore ha diritto di prestare la propria opera lavorativa per lintero periodo di
assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di cessazione
del contratto per giusta causa.
Proroghe
(Legge
196/97, articolo 3; Ccnl 18/05/98, art. 28)
Il periodo di lavoro inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e per atto scritto, per un massimo di quattro volte e per una durata
complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi, fermo restando che, agli effetti
retributivi, il periodo si configura come una unica missione.
Resta inteso che in tutti i casi di fornitura per:
a) temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti
produttivi aziendali;
b) sostituzione di lavoratori assenti (nei casi previsti dalla legge)
il periodo iniziale della missione potrà essere prorogato fino alla permanenza delle
causali che lanno posto in essere
SVOLGIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Periodo
di prova
Lavoratori a tempo indeterminato:
| Gruppo A (
lavoratori di alto contenuto professionale) |
sei mesi di
calendario |
| Gruppo B (
lavoratori di concetto, operai specializzati) |
50 giorni di
servizio effettivo |
| Gruppo C
(lavoratori qualificati e dordine) |
30 gioni di
servizio effettivo |
Lavoratori a tempo determinato:
A partire dal 1°gennaio 2000: un giorno di effettiva prestazione per ogni 10 giorni di
calendario
In ogni caso il periodo di prova non sarà inferiore a 2 giorni e superiore a 10.
Nel caso di successive prestazioni con le stesse mansioni nella stessa impresa
utilizzatrice il periodo di prova è ridotto del 50%.
Trattamento
retributivo
(Ccnl
per dipendenti da aziende fornitrici di lavoro temporaneo del 18.5.1998, art. 19 art. 30)
Al prestatore di lavoro temporaneo sarà corrisposto un trattamento non inferiore a quello
a cui hanno diritto i dipendenti dellimpresa utilizzatrice che svolgono la stessa
mansione con la stessa qualifica.
Il lavoratore temporaneo ha diritto a ricevere la retribuzione corrispondente alle ore
lavorate nel mese, entro i primi 15 giorni del mese successivo.
Lavoratori assunti a tempo indeterminato: indennità di disponibilità
Il lavoratore, che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con limpresa
fornitrice, ha diritto, nel periodo di inattività, a una indennità di disponibilità in
misura stabilita dal contratto per i dipendenti da imprese fornitrici di lavoro
temporaneo. Questultimo, prevede una indennità, suddivisibile in quote orarie, di
750 mila lire lorde mensili, comprensiva di tredicesima, quattordicesima mensilità e di
Tfr.
Norme
disciplinari
(Legge 196/97, articolo 4 ; articolo 31 Ccnl 28.5.1998)
Il
prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni
impartite dallimpresa utilizzatrice ed é tenuto a rispettare tutte le norme di
legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dellimpresa
utilizzatrice.
Il potere disciplinare é riservato allimpresa fornitrice dopo la comunicazione da
parte dellimpresa utilizzatrice degli elementi oggetto della contestazione.
Il contratti delle società di fornitura di lavoro temporaneo prevede i provvedimenti
disciplinari, da adottare in rapporto alla gravità delle mancanze a norma della legge
300/70
- Ammonizione verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore alle 4 ore di lavoro
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni
Malattia
(Ccnl
28/5/1998, art. 21)
In caso di
malattia il lavoratore temporaneo ha lobbligo di informare limpresa fornitrice
e limpresa utilizzatrice
entro il primo giorno. Qualora non fornisse alcuna comunicazione entro 24 ore
lassenza sarà considerata ingiustificata;
Il certificato di malattia deve essere inviato allagenzia fornitrice entro 3 giorni;
La continuazione della malattia deve essere comunicata immediatamente;
In caso di prolungamento della malattia il lavoratore deve fare pervenire, entro 24 ore,
la successiva certificazione medica;
Il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità presso il proprio
domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 sabato, domenica e giorni
festivi compresi; al fine di consentire leffettuazione delle visite di controllo
richiesta dal datore di lavoro.
Ogni variazione di domicilio deve essere immediatamente comunicata.
Periodo
di conservazione del posto
(Art. 22 Ccnl 28/5/1998)
Lavoratore a tempo indeterminato:
Durante la malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un massimo di 180 giorni.
Tale periodo può essere prolungato su richiesta scritta del lavoratore e dietro invio di
regolare certificazione medica per ulteriori 120 giorni. Questo periodo è considerato
aspettativa non retribuita.
Lavoratore a tempo determinato:
Per tali lavoratori le norme relative alla conservazione del posto e al trattamento
economico si applicano sino alla scadenza del contratto.
Trattamento
economico di malattia
(Ccnl
28/5/1998, art. 23)
Lavoratori a tempo determinato:
Il 100% della retribuzione media giornaliera per i primi 3 giorni
Il 75% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno
Il 100% dal 21° giorno
Lavoratori a tempo indeterminato:
Stesso trattamento dei lavoratori a tempo determinato
Decorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e perdurando la malattia, il
lavoratore temporaneo avrà diritto , nei limiti della conservazione del posto,
allindennità di disponibilità.
Infortunio
(Ccnl 28.5.1998; art. 25)
Le agenzie fornitrici sono obbligate ad assicurare i lavoratori presso lInail,
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In caso di infortunio, anche di lieve entità, il lavoratore interinale deve darne
immediatamente comunicazione allimpresa fornitrice.
Per la conservazione del posto vale quanto già stabilito per la malattia.
Trattamento economico di infortunio
(Ccnl 28.5.1998; art. 26)
Il giorno
dellinfortunio lazienda deve corrispondere il 100% della retribuzione.
I giorni successivi la stessa è tenuta ad integrare quanto corrisposto dallInail
fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe
percepito in caso di normale attività lavorativa.
Ferie
e Permessi annui retribuiti
(Ccnl 28.5.1998; art.19)
Tali
istituti sono riconosciuti nella misura prevista dai contratti collettivi applicati
dallazienda utilizzatrice; in proporzione alla durata del contratto di lavoro.
Riteniamo che, contrariamente a quanto avviene in alcune aziende che monetizzano mese per
mese i permessi e le ferie maturate, tali riposi debbano essere effettivamente usufruiti
dai lavoratori.
Assegni
familiari
Il
lavoratore temporaneo ha diritto a percepire gli assegni familiari per i componenti del
nucleo a proprio carico e per la durata della prestazione. I criteri e le modalità di
corresponsione dellassegno per il nucleo familiare sono gli stessi applicati a tutti
i lavoratori dipendenti.
Diritti
sindacali
(Legge 196/97 articolo 7 comma 3; Ccnl 28/5/1998; art. 8, 9, 10 e 11)
Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti
dallo Statuto dei Lavoratori.
I lavoratori interinali hanno diritto:
a partecipare alle assemblee sindacali indette dai lavoratori delle imprese utilizzatrici;
a riunirsi, durante e fuori dallorario di lavoro, in locali messi a disposizione
dallimpresa fornitrice,
di usufruire di permessi retribuiti per partecipare a tali assemblee. Questi saranno
calcolati in proporzione alla durata delle prestazioni complessivamente svolte per
limpresa fornitrice. Tali permessi non potranno comunque essere inferiori a 2 ore
lanno.
di scegliere un delegato sindacale che viene nominato dalle Organizzazioni Sindacali
stipulanti il contratto e che ha a propria disposizione un monte ore retribuito per
espletare la propria attività.
Le imprese fornitrici metteranno a disposizione in ogni sede e filiale, in luogo
facilmente accessibile, bacheche per linformazione sindacale
Contributi
(Legge 196/97, articolo 9)
Gli oneri
contributivi previdenziali e assistenziali, così come gli obblighi per
lassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, sono a carico della
società fornitrice secondo linquadramento effettuato dallInps nel settore
terziario. Anche leventuale indennità di disponibilità sarà assoggettata a
contribuzione.
Formazione
professionale
(Legge 196/97, articolo 5)
Per il
finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro
temporaneo, le imprese fornitrici sono tenute a versare un contributo a un fondo
appositamente costituito, presso il ministero del Lavoro, pari al 5% della retribuzione
corrisposta ai predetti lavoratori.
Preavviso
(Ccnl
28/5/1998, art. 33)
Lavoratori a tempo determinato
Ai sensi dellart. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere
il contratto di lavoro, prima del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora
si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto di lavoro.
Lavoratori a tempo indeterminato
I termini di preavviso, a decorrere dal primo, o dal sedicesimo giorno di ciascun mese
sono i seguenti:
| Gruppo |
giorni di calendario |
| Fino a cinque anni di anzianità compiuti |
| A |
60 |
| B |
30 |
| C |
20 |
| Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio |
| A |
90 |
| B |
45 |
| C |
30 |
| Oltre i dieci anni di servizio compiuti |
| A |
120 |
| B |
60 |
| C |
45 |
Sicurezza
(Legge 196/97, articolo 3)
É compito
dellimpresa fornitrice informare il prestatore di lavoro temporaneo sui rischi per
la sicurezza e la salute connessi allattività produttiva. Tale obbligo, se previsto
dal contratto di fornitura, può essere adempiuto dallimpresa utilizzatrice.
Obblighi
dellimpresa utilizzatrice
(Legge 196/97, articolo 6)
Limpresa
utilizzatrice é tenuta a:
- informare i prestatori di lavoro temporaneo dei rischi derivanti dallo svolgimento
dellattività lavorativa nel caso in cui le mansioni affidategli richiedano una
sorveglianza medica o comportino rischi specifici;
- osservare tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti;
- informare limpresa fornitrice nel caso il prestatore di lavoro temporaneo venga
adibito a mansioni superiori. Copia di tale comunicazione scritta deve essere consegnata
al lavoratore;
- rispondere in solido (oltre al limite delle garanzie) delle retribuzioni e dei
contributi, in caso di inadempienza dellimpresa fornitrice;
- rispondere degli eventuali danni arrecati a terzi dal prestatore di lavoro temporaneo
nellesercizio delle sue mansioni.
Norme
sanzionatorie
(Legge 196/97, articolo 10)
Allimpresa
utilizzatrice, che ricorra alla fornitura di lavoro interinale con agenzie non
autorizzate, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1369 che vieta lappalto e
il subappalto di manodopera.
Qualora la prestazione di lavoro temporaneo continui dopo il termine prefissato, il
lavoratore ha diritto a una maggiorazione pari al 20% della retribuzione giornaliera fino
al 10° giorno successivo.
Se la prestazione continua oltre a tale termine il lavoratore si considera assunto a tempo
indeterminato dallimpresa utilizzatrice. In mancanza di forma scritta del contratto
di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo il lavoratore che presti la sua attività
a favore di impresa utilizzatrice si considera assunto da questultima con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si
trasforma in contratto a tempo determinato alle dipendenze dellazienda fornitrice.
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