Cassa integrazione straordinaria
indice :
- Definizione
- I lavoratori che ne beneficiano
- Le imprese che possono accedervi
- La procedura
- La domanda
- La rotazione
- La durata della Cigs
- Il trattamento economico
- Compatibilità tra cassa integrazione e prestazioni lavorativa
- Imposte e tasse
- Trattamento previdenziale
Lintervento della cassa integrazione straordinaria può essere
richiesto per finalità diverse da quelle previste per lordinaria e cioè nei
seguenti casi:
A) ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
B) crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (legge 675/77). I criteri che
definiscono lo stato di crisi sono fissati dal ministero del Lavoro (articolo 1, comma 6,
L. 223/912 - D.L. 185/94);
C) casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione allamministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dellattività non sia stata disposta o
cessata (articolo 31, L. 223/91) e nel caso di ammissione al concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni.
In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai
lavoratori, sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione del fallimento
(articolo 7, comma 8, L. 236/93).
I lavoratori che
ne beneficiano
Possono
beneficiare della Cigs: operai, intermedi, impiegati e quadri. Sono esclusi gli
apprendisti e i lavoratori in contratto di formazione lavoro (Cfl). non può essere posto
in Cigs un lavoratore che abbia unanzianità di servizio presso lazienda
inferiore a 90 giorni.
Le imprese che
possono accedervi
Sono
interessate alla disciplina della Cigs le seguenti imprese:
- industriali (comprese edili ed affini) con più di 15 dipendenti o che nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato più di 15 dipendenti.
Al fine del computo degli organici si deve tenere conto anche degli apprendisti e dei Cfl;
- artigiane, queste, oltre ad avere più di 15 dipendenti, devono dimostrare che nel
biennio precedente il loro fatturato dipendeva, per oltre il 50%, da un solo committente e
che si trovano pertanto nella necessità di sospendere i dipendenti in conseguenza di
sospensioni o contrazioni dellattività dellimpresa committente che sia stata,
a sua volta, ammessa alla concessione del trattamento straordinario della integrazione
salariale;
- commerciali, in senso stretto, con più di 200 dipendenti;
- aziende appaltatrici, presso imprese industriali, di servizi di mensa o ristorazione,
con più di 15 dipendenti, le cui imprese committenti siano interessate da Cigs;
- editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale per i
giornalisti professionisti e le rispettive maestranze sospesi dal lavoro
(allerogazione del trattamento per i giornalisti provvede lInpgi);
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia per gli appalti la cui impresa committente
risulti in Cigs.
La
procedura
(Articolo 5, L. 164/75, Dpr, n. 218, 10 giugno 2000)
Le imprese che intendono richiedere l'intervento della Cassa integrazione straordinaria
devono darne comunicazione preventiva, direttamente o tramite l'associazione padronale
alla quale sono associate, alle rappresentanze sindacali unitarie, o, in mancanza di
queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più
rappresentative operanti nella provincia. Entro tre giorni da tale comunicazione una delle
parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.
Tale richiesta va presentata:
- al competente Ufficio individuato dalla Regione qualora l'intervento di cassa interessi
unità produttive ubicate nella stessa regione, a tale incontro parteciperanno anche
funzionari della Direzione provinciale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro
se la richiesta è presentata per unità produttive ubicate nelle diverse province.
- al ministero del Lavoro direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora interessi
più unità produttive ubicate in diverse Regioni. Il ministero sentirà comunque il
parere delle Regioni interessate.
Oggetto dell'esame congiunto sarà il programma che l'azienda intende attuare, comprensivo
delle informazioni sulla durata e sul numero dei lavoratori interessati alla cassa
integrazione, le misure previste per gestire eventuali eccedenze, i criteri e
l'individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione, e i motivi
qualora ritenesse di non potere effettuare la rotazione.
L'intera procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in
cui è stata avanzata la richiesta di esame congiunto, tale termine è ridotto a 10 giorni
nei casi di aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
La
domanda
Ciascuna domanda è riferita a un periodo massimo di dodici mesi e va presentata,
corredata dalla documentazione richiesta, anche per via telematica, direttamente al
competente ufficio presso il ministero del Lavoro.
In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale deve essere inviata
anche al servizio ispezioni del lavoro della Direzione provinciale del lavoro competente
in base all'ubicazione dell'azienda.
Il termine entro il quale va presentata è fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di
paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione. Anche nel
caso di domanda di proroga della Cigs valgono gli stessi termini. La presentazione in
ritardo della domanda fa sì che l'integrazione salariale abbia decorrenza dall'inizio
della settimana precedente la data di presentazione della richiesta stessa.
Qualora i lavoratori, per responsabilità aziendale nella presentazione della domanda,
perdessero parzialmente o totalmente il diritto all'integrazione salariale, la stessa
dovrà essere rimborsata dall'impresa.
I termini sopra esposti non trovano applicazione in caso di aziende assoggettate a
procedure concorsuali. (concordato preventivo, fallimento etc.)
La
rotazione
Limpresa
che, per motivi tecnico organizzativi connessi al mantenimento dei normali livelli di
efficienza, dovesse escludere la possibilità di effettuare la rotazione dei lavoratori da
porre in Cigs, dovrà darne motivata spiegazione nel programma da sottoporre
allapprovazione del ministero del Lavoro. Questultimo qualora non ritenga
giustificati i motivi adotti, promuoverà un tentativo di conciliazione tra le parti e in
caso di esito negativo dello stesso, stabilirà con proprio decreto i meccanismi di
rotazione. Qualora lazienda non ottemperasse, a quanto previsto dal decreto
ministeriale in materia di rotazione, sarà tenuta a versare, con effetto immediato, in
misura raddoppiata, il contributo addizionale di Cig (4,5%). Il contributo subirà
altresì una maggiorazione del 150% dal 25° mese successivo allatto di
comunicazione del trattamento Cig.
Termini
di concessione del provvedimento
Il decreto di concessione deve essere emanato entro i seguenti termini:
- 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio competente nei
casi di: a. crisi aziendale; b. procedure concorsuali.
Nel caso invece di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale il decreto
di concessione deve essere emanato entro:
- 30 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre;
- 30 giorni dalla data del ricevimento della relazione ispettiva della Direzione
provinciale del lavoro per il secondo semestre;
- 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi 12
mesi.
Qualora l'intervento di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
riguardasse aziende che occupano più di 1000 dipendenti con unità produttive situate in
più regioni il decreto deve intervenire entro:
- 60 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre
- 30 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della direzione provinciale del
lavoro, per il secondo semestre;
- 60 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della Direzione provinciale del
lavoro per il secondo semestre quando vi è stata la fase istruttoria prevista da parte
del comitato tecnico.
- 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi
dodici mesi.
Il decreto di concessione vale per un anno nei casi di crisi aziendale, mentre nei casi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la durata di validità è
limitata a sei mesi.
La
durata della Cigs
Per ogni
unità produttiva la Cigs non può avere una durata complessiva superiore a 36 Mesi
nellarco di cinque anni.
Il quinquennio è individuato in un arco temporale a scadenza fissa. Il primo periodo è
stato fissato dall11/8/90 al 10/8/1995. Il secondo: dall11/8/95 al 10/8/2000.
Nel limite dei 36 mesi si computano i periodi di Cigo, determinati da situazioni
temporanee di mercato. Non si computano i periodi relativi ai contratti di solidarietà.
Il
trattamento economico
Lammontare
dellintegrazione salariale straordinaria è pari all80% della retribuzione
globale, che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non prestate, comprese tra
le 0 e le 40 ore settimanali, e comunque non può superare il limite mensile stabilito
annualmente con decreto ministeriale.
Il limite fissato per il 2001, è pari a:
- 1.471.235 di lire, per i lavoratori che hanno una retribuzioni annuale di riferimento
di 38.194.896 di lire
- 1.768.283 di lire per lavoratori che hanno una retribuzione annuale di riferimento
superiore.
Tredicesima, quattordicesima, premi feriali:
il massimale retributivo mensile è comprensivo degli istituti retributivi differiti.
Ferie, ex-festività, permessi retribuiti per riduzione di orario:
durante i periodi di Cigs a zero ore non matura nessuno di questi istituti.
Lanticipo della Cigs
Lanticipo della Cigs è previsto dallarticolo 12, Lgs. Rgl. 788 del
9.11.45. Consigliamo al riguardo di procedere ad accordi aziendali oppure di ricorrere al
giudice in caso di diniego aziendale. La legge limita a casi del tutto particolari
(pericolo di insolvenza da parte dellimpresa) lerogazione diretta degli
importi da parte dellInps (articolo 2, comma 6, L. 223/91).
Festività
Qualora durante il periodo di Cigs cadano delle festività, ai lavoratori compete il
seguente trattamento:
OPERAI:
- ai
lavoratori sospesi da meno di due settimane compete il pagamento di tutte le festività
civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro;
- ai lavoratori sospesi da almeno due settimane le festività infrasettimanali sono
retribuite a carico della Cigs, mentre le festività di sabato e domenica non sono
retribuite;
- tuttavia le festività del 25 aprile e del 1° maggio devono essere sempre retribuite a
cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro.
Le
festività sono comprese nellintegrazione salariale.
La malattia e
linfortunio
Come abbiamo già ricordato nel capitolo sulla cassa integrazione ordinaria,
lInps ammette lindennizzo della malattia per i soli periodi iniziati durante
la Cigo, ma non per quelli iniziati in straordinaria. A riguardo riteniamo di poter
concludere nel seguente modo:
1) linfortunio ha sempre prevalenza sulla cassa integrazione e quindi non potrà
essere sospeso in Cigs un lavoratore in infortunio;
2) il lavoratore dovrà ritenersi sempre in malattia nel caso che questa abbia avuto
inizio prima della sospensione per Cigs;
3) nel caso la malattia intervenga durante la sospensione per Cigs. Questultimo
trattamento prevale su quello di malattia.
Maternità
La legge fa divieto di porre in Cigs le lavoratrici dallinizio della gravidanza
fino al compimento dellanno di età del bambino. Evidentemente se tutto il reparto,
sempre che lo stesso abbia autonomia funzionale, o tutta lazienda, è in Cigs anche
la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino allinizio dellassenza
obbligatoria. Di conseguenza dallinizio dellinterdizione obbligatoria dal
lavoro e fino al termine di tale periodo, si sospende il trattamento di Cigs e la
lavoratrice ha diritto al trattamento di maternità
Scatti di
anzianità
Durante la sospensione per Cigs continuano a maturare normalmente gli scatti di
anzianità.
Lassegno per il nucleo familiare
Nel periodo di assenza per Cigs, il lavoratore che ne possegga i requisiti, percepisce
regolarmente lassegno per il nucleo familiare.
Il trattamento di fine rapporto (Tfr)
Durante i periodi di Cigs il Tfr matura per intero, nel seguente modo:
- qualora, dopo la sospensione per integrazione salariale straordinaria, vi sia ripresa di
attività lavorativa, i ratei sono a carico del datore di lavoro;
- i ratei di Tfr maturati in Cigs sono a carico dellInps qualora la stessa Cigs sia
stata usufruita immediatamente prima della risoluzione del rapporto di lavoro.
Assemblea
i lavoratori sospesi hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali.
Le assemblee che si svolgono durante lorario di lavoro danno diritto allintera
retribuzione, a carico del datore di lavoro.
Congedo matrimoniale
I lavoratori sospesi hanno diritto, in caso di matrimonio, allintero trattamento
previsto da leggi e contratti.
Compatibilità
tra cassa integrazione e prestazioni lavorativa
Il
lavoratore posto in cassa integrazione straordinaria può svolgere attività attività
lavorativa purché a tempo determinato nel caso di lavoro subordinato e abbia il carattere
di occasionalità in caso di lavoro autonomo. In entrambi i casi lo stesso perde il
diritto allintegrazione per le giornate di lavoro effettuate. Lo stesso lavoratore
perde il diritto a tutto il trattamento, sia economico che previdenziale, qualora non
avvisi preventivamente lInps dello svolgimento di tale attività.
Imposte
e tasse
Il
trattamento di integrazione salariale è soggetto alla ritenuta previdenziale già
prevista per gli apprendisti. La ritenuta fiscale sarà operata nella misura e con le
percentuali stabile per legge.
Trattamento
previdenziale
I periodi
trascorsi in Cigs sono riconosciuti utili dufficio per il conseguimento del diritto
alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti e per la determinazione
della misura di queste. A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai
fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale è calcolata
la cassa integrazione. In altre parole la retribuzione di riferimento ai fini della
pensione durante i periodi di Cig è quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Tuttavia la legge sulla riforma delle pensioni limita a cinque anni i contributi
figurativi cumulabili nellarco della vita lavorativa, ricomprendendo fra questi
anche i periodi trascorsi in Cig. La nuova normativa vale solo per chi inizia
lattività lavorativa dopo il 1° gennaio 1993.
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