RSU, ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 LUGLIO 1994 CONFCOMMERCIO

ACCORDO  INTERCONFEDERALE  CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL PER  LA   COSTITUZIONE   DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994

PREMESSA

Il   presente   Accordo  assume  la  disciplina  generale  in   materia   di
Rappresentanze  Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo  stipulato  fra
Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Esso soddisfa l'esigenza di darsi
un  quadro  di  regole certe ed esigibili cui tutti, in  una  situazione  di
"pluralismo"  sindacale quale l'attuale, devono riferirsi,  in  ordine  alla
elezione  delle  Rappresentanze sindacali Unitarie ed alla legittimazione  a
concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende  ed  i
lavoratori interessati. L'andamento occupazionale nel terziario privato e la
diffusione dell'occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed
organizzativa  necessaria  per far fronte alle nuove  problematiche  che  si
pongono.  In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare,
in  occasione  del  prossimo  rinnovo dei  contratti  collettivi  nazionali,
l'adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare  la
soluzione  delle controversie concernenti l'interpretazione,  l'applicazione
ed il rinnovo degli accordi collettivi.

Articolo 1

Il   presente  accordo  vale  quale  disciplina  generale  in   materia   di
rappresentanze  sindacali  unitarie, per  effetto  di  quanto  previsto  dal
Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.
PARTE PRIMA
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie


Articolo 2
Ambito ed iniziativa per la costituzione

Nelle  unita' produttive nelle quali l'azienda occupi piu' di 15 dipendenti,
può'  darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie,
sulla  base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali
firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e  del
Hanno  altresì'  potere  d'iniziativa a presentare  liste  le  associazioni,
diverse   dalle  organizzazioni  sindacali  suddette,  purché'   formalmente
costituite  in  sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo,  ed  a
condizione che:
a)  raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al
voto;  b)  accettino espressamente e formalmente il contenuto  del  presente
accordo.

Articolo 3
Designazione liste

Filcams,  Fisascat  e  Uiltucs  si  impegnano,  senza  alcuna  eccezione,  a
presentare  sotto  la  propria sigla una sola lista elettorale  nella  quale
ciascuna  organizzazione  sindacale totalmente si riconosce.  Nel  caso  che
lavoratori  aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni  sotto
altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà  ogni
appartenenza.

Articolo 4
Composizione delle R.S.U.

Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due
terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti  i
lavoratori  aventi  diritto al voto tra liste concorrenti alla  competizione
elettorale.
La  parte  riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate
dalle  organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati, ed  alla  sua
copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.

Articolo 5
Attribuzione dei seggi.

Ai  fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il  numero
dei  seggi  sarà  ripartito  secondo il criterio  proporzionale  puro  -  in
relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi Sara' attribuita in base al criterio di
composizione  della  R.S.U. previsto dall'art. 4,  2°  comma,  del  presente
accordo.
Qualora  due  o  più  liste  ottengano lo stesso  numero  di  preferenze  e,
attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o  i
seggi,  si  procederò'  al  ballottaggio con nuova  votazione  nel  collegio
elettorale   e  risulterà  attribuito  il/i  seggio/i  alla/e  listate   che
avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio  di  cui
al primo comma.
Qualora  due o più' candidati della stessa lista ottengano lo stesso  numero
di  voti  di preferenza, la designazione Sara' data al candidato  che  abbia
maggiore anzianità' di iscrizione al sindacato presso l'azienda.
Ove  una  delle  tre  federazioni confederali  che  abbia  partecipato  alla
competizione  elettorale non abbia una proprio rappresentante nella  R.S.U.,
alla   stessa  e'  riconosciuto  il  diritto  di  partecipare  all'attività'
sindacale  aziendale  con  propri dirigenti esterni;  possibilità'  comunque
riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL  applicato
e che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U..

Articolo 6
Composizione delle liste

Le    federazioni   FILCAMS,   FISASCAT   E   UILTuCS   saranno   impegnate,
compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati,  a
garantire   l'adeguamento  della  rappresentanza   ai   mutamenti   tecnico-
organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.
Nella  composizione delle liste Sara' perseguita un'adeguata  rappresentanza
di    genere,    attraverso   una   coerente   applicazione   delle    norme
antidiscriminatorie.
Nella  definizione  dei collegi elettorali, al fine della distribuzione  dei
seggi,  le  Organizzazioni Sindacali terranno conto  delle  categorie  degli
operai,  impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza
significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unita'  produttiva,
per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

Articolo 7
Numero dei componenti R.S.U.

Fermo  restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto  il
titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità' di costi
per  le  aziende),  il  numero  dei  componenti  delle  R.S.U.  Sara'  casi'
determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unita' produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unita'
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unita'
produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero di cui alla
precedente lettera b).

In  fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore  alla
vigenza  del  presente  accordo, il numero dei componenti  le  R.S.U.  Sara'
determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentati nelle unita' produttive che occupano da 16 a 50
dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 51 a 90
dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 91 a 120
dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 121 a 200
dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 201 a 300
dipendenti;
I) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600
dipendenti;
g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900
dipendenti;
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200
dipendenti.

Nelle  unità  produttive che occupano piu' di 1200 dipendenti la  R.S.U.  e'
incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le  parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare
l'opportunità  della riconferma della fase sperimentale di  cui  al  secondo
comma.

Articolo 7 bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.8 e ai sensi dell'art.  23
della  legge  20.5.70, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto,  per
l'espletamento  del  loro  mandato,  a  permessi  retribuiti.   Il   diritto
riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unita' produttive che
occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unita'
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unita'
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lettera b),
salvo  clausole  più  favorevoli  dei  contratti  collettivi,  eventualmente
stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In  ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti  previsti
dal  precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi
per l'espletamento del mandato.

Articolo 8
Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità' di esercizio

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A.,
laddove  previsti dai contratti collettivi, nella titolarità' dei  poteri  e
nell'esercizio  dei  diritti,  permessi e tutele  gia'  loro  spettanti  per
effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente gia' previste
nei  confronti delle Organizzazioni Sindacali dai CCNL (o accordi collettivi
di diverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà' sindacali.
Il  monte  ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo  a  livello
esclusivamente  di  singola unita' produttiva e quindi  non  cumulabile  tra
diverse unita' produttive di una stessa azienda.
FILCAMS   -   FISASCAT  e  UILTuCS  convengono  di  valutare  periodicamente
l'andamento e l'uso del monte ore.
Nelle  unita'  produttive con piu' di 15 dipendenti in cui e' costituita  la
R.S.U.  il  monte ore per le assemblee dei lavoratori viene casi' ripartito:
il  70%  a  disposizione  delle  R.S.U., il restante  30%  Sara'  utilizzato
pariteticamente da FILCAMS FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U..

Articolo 9
Compiti e funzioni

FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le
competenze  e  le  prerogative  che sono loro  proprie,  ferma  restando  la
verifica  del  consenso da parte dei soggetti di volta in volta  interessati
all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le  R.S.U.
aziendali,  rappresentative dei lavoratori in quanto  legittimate  dal  loro
voto  e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati
categoriali  e  delle confederazioni svolgono, unitamente  alle  federazioni
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del
livello  aziendale,  secondo  le  modalità'  definite  nei  CCNL  nonché  in
attuazione  delle  politiche confederali delle OO.SS. di  categoria.  Poiché
esistono    interdipendenze   oggettive   sui   diversi   contenuti    della
contrattazione   ai  vari  livelli,  l'attività  sindacale   affidata   alla
rappresentanza aziendale presuppone perciò' il coordinamento con  i  livelli
esterni della organizzazione sindacale.

Articolo 10
Durata e sostituzione nell'incarico

I  componenti  della  R.S.U. restano in carica  36  mesi  e  possono  essere
rieletti nelle successive elezioni.
La R.S.U. uscente, provvederò' ad indire le elezioni, mediante comunicazione
da  affiggere  negli  appositi spazi riservati all'attività'  sindacale  che
l'azienda  metterò' a disposizione della R.S.U. e da inviare alla  direzione
aziendale.
Le  elezioni  di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni  precedenti  la
data di scadenza di 36 mesi.
In  caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di
categoria  di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono
per  promuovere  il  rinnovo stesso. Entro un periodo  di  30  giorni  dalla
scadenza  dei  36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo  delle  R.S.U.
sulla  base delle modalità' stabilite dal presente accordo e delle  relative
norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U.
si considera automaticamente decaduta.
In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso Sara' sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le  dimissioni  dei  componenti le R.S.U. non possono concernere  un  numero
superiore  al  50%  degli  stessi,  pena  la  decadenza  delle  R.S.U.,  con
conseguente  obbligo  di  procedere al suo  rinnovo,  secondo  le  modalità'
previste dal presente accordo.

Articolo 11
Revoca delle R.S.U.

A  maggioranza  assoluta  (50%  + 1) del collegio  elettorale  i  lavoratori
possono revocare il mandato a componenti o alla totalità' delle R.S.U. .  La
revoca  deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in  assemblea,
ove  partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato.
La  convocazione  dell'assemblea  del collegio  nei  limiti  del  monte  ore
previsto  dai  CCNL deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei  lavoratori
componenti il medesimo collegio.

Articolo 12
Clausola di salvaguardia

Le  Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art.  19  legge
20.5.70  n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che,  comunque,
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione  delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire
R.S.A.   e/o   C.d.A.  ai  sensi  della  norma  sopra  citata  e  dichiarano
automaticamente  decadute le R.S.A. e/o i C.d.A, precedentemente  costituiti
al momento della costituzione della R.S.U..
PARTE SECONDA
Disciplina della elezione della R.S.U.

Articolo 1
Validità delle elezioni - Quorum

Le  Organizzazioni  Sindacali  FILCAMS, FISASCAT  e  UILTuCS  stipulanti  il
presente  accordo  si  impegnano, entro i tre mesi successivi  alla  stipula
dello  stesso,  a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle  R.S.A.  ed  a
favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni  per
le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione.
Per  la  validità delle elezioni è necessario che abbiano preso  parte  alla
votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Nei  casi  in  cui  detto  quorum non sia stato  raggiunto,  la  Commissione
elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione  in
ordine  alla  validità'  della consultazione in  relazione  alla  situazione
venutasi a determinare nell'unita' produttiva.

Articolo 2
Elettorato attivo e passivo

Hanno  diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non  in
prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non
in  prova in forza all'unità produttiva possono essere candidati nelle liste
elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto  di
assunzione  consente,  alla  data  delle elezioni  una  durata  residua  del
rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato
passivo  di  particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato
(es. lavoratori stagionali).
Non  possono essere candidati coloro che abbiano presentato la  lista  ed  i
membri del Comitato elettorale.

Articolo 3
Presentazione delle liste

Le  Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni,  purché
in  possesso  dei requisiti richiesti dal presente accordo  all'art.  2,  1A
parte,  devono  presentare le liste dei candidati  al  Comitato  elettorale,
almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il  Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori  le
liste  dei  candidati  mediante affissione negli  appositi  spazi  riservati
all'attività' sindacale.

Articolo 4
Comitato elettorale

Al   fine   di   assicurare  un  ordinato  e  corretto   svolgimento   della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costituito  un  Comitato
elettorale.  Per la composizione dello stesso ogni organizzazione  abilitata
alla  presentazione  di  liste  potrà  designare  un  lavoratore  dipendente
dall'unità produttiva, non candidato.
Articolo 5

Compiti del Comitato elettorale

Il  Comitato elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle
liste;
b)  immediatamente  dopo la sua completa costituzione,  deliberare  su  ogni
contestazione  relativa alla rispondenza delle liste ai  requisiti  previsti
dal presente accordo;
c) verificare la valida presentazione delle liste;
d)  costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di  voto  che
dovranno  svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività'
aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
I)  esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente accordo;
g)  proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a  tutti  i
soggetti  interessati, ivi comprese le associazioni sindacali  presentatrici
di liste.

Articolo 6

Scrutatori

E'  in  facoltà'  dei  presentatori  di  ciascuna  lista  di  designare  uno
scrutatore  per  ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori  elettori
non  candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata  non
oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Articolo 7
Segretezza del voto

Nelle  elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere espresso  per
lettera ne' per interposta persona.

Articolo 8
Schede elettorali

La  votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le  liste
disposte  in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.  In  caso  di
contemporaneità' della presentazione l'ordine di precedenza Sara' estratto a
sorte.  Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio;
la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza  e  la regolarita' del voto. La scheda deve essere  consegnata  a
ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto
di  lista Sara' espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della
lista. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Articolo 9
Preferenze

L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato della  lista
da  lui  votata. Il voto preferenziale sara' espresso dall'elettore mediante
una  crocetta  apposta  a  fianco del nome del candidato  preferito,  ovvero
scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di piu' preferenze date alla stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della  lista.
Il voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze date
a  liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad  una
lista  e  di  preferenze date a candidati di liste differenti  si  considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Articolo 10
Modalita' della votazione

Il  luogo  e  il  calendario  di votazione saranno  stabiliti  dal  Comitato
elettorale,  previo  accordo con la direzione  aziendale  in  modo  tale  da
permettere  a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando  il
normale  svolgimento  dell'attività' aziendale. Qualora  l'ubicazione  degli
impianti  e  il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno  essere
stabiliti   piu'   luoghi   di   votazione,  evitando   peraltro   eccessivi
frazionamenti  anche per conservare, sotto ogni aspetto, la  segretezza  del
voto. Nelle aziende con piu' unita' produttive le votazioni avranno luogo di
norma  contestualmente.  Luogo  e calendario di  votazione  dovranno  essere
portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione dell'albo
esistente presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per
le votazioni.

Articolo 11
Composizione del seggio elettorale

Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente,
nominato dal Comitato elettorale.
Articolo 12
Attrezzatura del seggio elettorale

A  cura  del  Comitato  elettorale  ogni seggio  sara'  munito  di  un  urna
elettorale,  idonea  ad  una regolare votazione,  chiusa  e  sigillata  sino
all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il  seggio
deve  inoltre  poter  disporre di un elenco completo degli  elettori  aventi
diritto al voto presso di esso.

Articolol3
Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del
seggio  un  documento di riconoscimento personale. In mancanza di  documento
personale  essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli  scrutatori
del   seggio;  di  tale  circostanza  deve  essere  dato  atto  nel  verbale
concernente le operazioni elettorali.

Articolo 14
Compiti del Presidente

il  Presidente fara' apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti la  firma
accanto al suo nominativo.

Articolo 15
Operazioni di scrutinio

Le  operazioni  di  scrutinio avranno inizio subito dopo la  chiusura  delle
operazioni  elettorali di tutti i seggi dell'unita' produttiva.  Al  termine
dello  scrutinio,  a  cura  del  Presidente  di  seggio,  il  verbale  dello
scrutinio,   su   cui  dovrò'  essere  dato  atto  anche   delle   eventuali
contestazioni  verra' consegnato - unitamente al materiale  della  votazione
(schede,  elenchi  ecc...) - al Comitato elettorale che,  in  caso  di  piu'
seggi, procederò' alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto  nel
proprio verbale.
Il  Comitato  elettorale  al  termine  delle  operazioni  di  cui  al  comma
precedente  provvederò'  a sigillare in un unico plico  tutto  il  materiale
(esclusi  i  verbali)  trasmesso dai seggi;  il  plico  sigillato,  dopo  la
definitiva  convalida delle R.S.U. Sara' conservato secondo accordi  tra  il
Comitato   elettorale  e  la  direzione  aziendale  in  modo  da  garantirne
l'integrità'  e  cio' almeno per tre mesi. Successivamente  sarò'  distrutto
alla  presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della
direzione.

Articolo 16
Ricorsi al Comitato elettorale

Il  Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione  dei  seggi  e  alla redazione di un verbale  sulle  operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del  Comitato
stesso.
Trascorsi  5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza  che
siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende
confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato  ne
da' atto nel verbale di cui sopra.
Ove  invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato
elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale
suddetto la conclusione alla quale e' pervenuto.
Copia  di  tale verbale e dei verbali di seggio dovra' essere  notificata  a
ciascun  rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano  presentato
liste  elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni  di  cui  al
comma  precedente  e  notificata,  a mezzo raccomandata  con  ricevuta,  nel
termine  stesso  sempre  a cura del Comitato elettorale,  alla  associazione
imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne dara' pronta comunicazione
all'azienda.

Articolol7
Comitato dei garanti

Contro  le  decisioni del Comitato elettorale e' ammesso  ricorso  entro  10
giorni  ad  apposito  Comitato dei garanti. Tale  Comitato  e'  composto,  a
livello  provinciale  da  un  membro  designato  da  ciascuna  delle  OO.SS,
presentatrici  delle  liste, interessate al ricorso,  da  un  rappresentante
dell'associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed  e'  presieduto
dal direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerò' entro il termine perentorio di 10 giorni.

Articolo 18
Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La  nomina,  a  seguito di elezione di componenti della  R.S.U.,  una  volta
definiti gli eventuali ricorsi, Sarà' comunicata per iscritto alla direzione
aziendale   per  il  tramite  della  locale  organizzazione  imprenditoriale
d'appartenenza a cura delle OO.SS.

Articolo 19
Adempimenti della Direzione aziendale

La  Direzione  aziendale  metterò' a disposizione  del  Comitato  elettorale
l'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni  prima
delle  votazioni,  nella singola unita' produttiva  e  quanto  necessario  a
consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 20
L'intervento della legge

A  conclusione  del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e  UILTuCS  e  la
Confcommercio, le parti, riconfermando il valore della liberta' sindacale  e
dell'autonomia  negoziale, si considerano impegnate ad operare  di  concerto
nelle   sedi  competenti  affinche'  eventuali  interventi  legislativi   di
sostegno,  finalizzati  all'efficacia erga omnes  e  all'eliminazione  delle
norme  legislative  in contrasto, non modifichino la sostanza  del  presente
accordo.

Articolo 20 bis
Disposizioni varie

I  membri  del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del  seggio
elettorale,  i  componenti sindacali del Comitato dei  garanti,  qualora  in
forza  all'unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in  via
eccezionale,  previa richiesta, i permessi retribuiti  di  cui  all'art.  23
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Resta  inteso  che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i  diritti,  i
poteri  e  le  tutele  già previste dalla legge e dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A, e ora trasferite  ai
componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.

Articolo 21
Clausole per la provincia autonoma di Bolzano

Il  presente  accordo  è  valido  per tutto  il  territorio  nazionale,  con
l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti  i
sindacati extra-confederali, in base all'art. 5 bis della legge 236/93.

Articolo 22
Clausola finale

Il  presente  accordo potra' costituire oggetto di disdetta ad  opera  delle
parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.