Armonizzazione Contrattuale
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per le |
Aziende del Gruppo Telecom
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Ipotesi di Accordo 19 Luglio 2000 |
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Art. 1 |
Relazioni Azienda‑Sindacato: |
definito nel CCNL |
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Art. 2 |
Part-time: |
definito nel CCNL |
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Art. 3 |
Sede di lavoro: |
vive
con rimando ad apposito tavolo (data certa) |
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Art. 4 |
Orario di lavoro: |
regolamentato nei
raccordi |
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Art. 5 |
regolamentato nei
raccordi |
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Art. 6 |
Lavoro
supplementare, straord. festivo, notturno: |
definito nel CCNL |
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Art. 7 |
Ferie: |
regolamentato nei
raccordi |
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Art. 8 |
Classificazione del
personale: |
definito nel CCNL
(ad eccezione delle tabelle di trascodifica, da regolamentare nei raccordi). |
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Art. 9 |
Trasferimenti: |
vive
con rimando ad apposito tavolo (data certa) |
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Art. 10 |
Provvedimenti
disciplinari: |
definito nel CCNL |
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Determinazione
della retribuzione giornaliera ed oraria: |
regolamentato nei
raccordi |
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Art. 12 |
Elemento
retributivo aziendale-premio annuo: |
regolamentato nei
raccordi |
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Art. 13 |
Aumenti periodici di anzianità: |
regolamentato nei
raccordi (come prima) |
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Art. 14 |
Indennità di conting.: |
definito nel CCNL |
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Art. 15 |
Emolumento annuo az.: |
regolamentato nei
raccordi |
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Art. 16 |
Indennità di
reperibilità: |
vive
con rimando ad apposito tavolo (data certa) |
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Art. 17 |
Presidi di servizio
e reperibilità: |
superato perché non
ha più motivo di esistere |
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Art. 18 |
Trasferte e
rimborsi spese: |
vive
con rimando ad apposito tavolo (data certa) |
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Art. 19 |
Permessi: |
superato ( v. CCNL) |
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Art. 20 |
definibile nei
raccordi |
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Art. 21 |
Quadri: |
superato (v. CCNL) |
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Art. 22 |
Venditori: |
regolamentato nei
raccordi: come prima (ultimo accordo) |
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Controversie
individuali sull'inquadramento: |
definito nel CCNL
in reclami e controversie |
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Art. 24 |
Riposo
compensativo: |
regolamentato nei
raccordi (come prima) |
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Art. 25 |
Sistema di
refezione: |
regolamentato nei
raccordi (come prima) |
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Art. 26 |
Assegni ad personam
e facilitazioni telefoniche: |
regolamentato nei
raccordi (come prima) |
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Art. 27 |
Premio di
produttività: |
superato (materia
da definire separatamente) |
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Art. 28 |
Clausola di salario
variabile: |
superato perché non
ha più motivo di esistere |
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Art. 29: |
Vestiario: |
superato |
Addì 19 luglio 2000, presso l'Unione degli Industriali di Roma
tra
l'Unione degli Industriali di Roma in rappresentanza delle aziende
Telecom Italia, TIM, Telespazio, Cselt, Telesoft, Sodalia, TMI, Elettra, SSGRR,
Stet International, Trainet, Pathnet
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTe/UIL
Premesso che:
-
in data 28 giugno 2000
è stata raggiunta l'intesa tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sul Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di
telecomunicazione la cui vigenza è prevista dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre
2004;
-
in data odierna sono
state convenute per le Aziende sopra indicate le specifiche norme di raccordo,
così come previsto dal verbale di accordo 21 dicembre 1999;
-
il sistema delle
Relazioni Sindacali trova organica disciplina nel vigente CCNL unitamente a
quanto previsto, in materia, dall'accordo del 28 marzo 2000 per il Gruppo
Telecom Italia
si conviene che:
nei confronti dei lavoratori delle Aziende sopra specificate verrà data
integrale applicazione al CCNL per le Imprese esercenti servizi di
telecomunicazione dalla data di entrata in vigore dello stesso CCNL; per il
personale delle Aziende medesime in servizio alla data del presente Accordo
l'applicazione del CCNL avverrà a far tempo dal 1 ottobre 2000, continuando a trovare
applicazione fino a tale data la previgente disciplina collettiva.
Nel corso del mese di settembre p.v. le parti si incontreranno per
approfondire congiuntamente le modalità tecniche di applicazione del contratto.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, essendosi realizzato quanto
previsto dal verbale di accordo del 21/12/1999, si estinguono ad ogni effetto
il contratto collettivo di lavoro stipulato in data 9/9/1996 ed i connessi
accordi di armonizzazione.
Il giorno 19 luglio 2000
tra
TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
ferma restando la
disciplina contenuta nel CCNL in materia di orario di lavoro, reperibilità,
giorni festivi, riposo settimanale, ferie, riposo compensativo e lavoro
supplementare, straordinario, festivo, notturno;
si conviene quanto di seguito specificato a completamento delle relative
discipline.
1. Si confermano i seguenti orari di lavoro effettivo,
che assorbono le riduzioni di orario di lavoro previste dal CCNL fino a
concorrenza con le stesse, secondo quanto disposto dall'art ........., comma 13
del CCNL (Orario di Lavoro):
-
la durata normale
dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 38 ore e 20 minuti;
-
nei confronti del
personale partecipante a turnazioni per la copertura di un arco orario
giornaliero almeno pari a 15 ore, la durata normale dell'orario di lavoro
settimanale è stabilita in 37 ore e 50 minuti. Per tali prestazioni valgono le
previsioni di cui al successivo punto 2;
-
si conferma, pertanto,
il riconoscimento a tutti i lavoratori di otto ore di riduzione dell'orario di
lavoro in ragione annua ed in misura proporzionalmente ridotta sia per coloro
che prestano un periodo di servizio inferiore all'anno, che per il personale
part-time in ragione della durata di orario. Per quanto concerne le modalità
per la fruizione dei permessi di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 10 e 11 dell'art. …….CCNL (Orario di Lavoro – Riduzione dell'Orario di
Lavoro). Detti permessi dovranno essere consumati prima della fruizione delle
ore di permesso riconosciute in sostituzione delle soppresse festività
religiose di cui al comma 6, dell'art …… CCNL (Giorni Festivi).
2. I lavoratori operanti con orari continuati di durata
giornaliera non inferiore a 7 ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una
pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di
consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il lavoratore è tenuto a registrare l'inizio ed il
termine della prestazione lavorativa giornaliera, nonché l'inizio ed il termine
dell'intervallo meridiano.
4. Ai fini dell'attuazione in Azienda degli artt. 50 e
segg. del Decreto legislativo 626/94, nei confronti dei lavoratori del Customer
Service operanti nei settori High End e Low End si applica il regime di pause
previsto dall'art. 54 del citato Decreto e dall'Accordo del 14/11/1997 tra
Telecom Italia Mobile e SLC/CGIL, FISTel/CISL, UILTe/UIL.
1. L'azienda, per ogni ora di reperibilità,
corrisponderà al lavoratore un'indennità pari al 25% della quota oraria della
retribuzione mensile come composta all'art ……(Lavoro supplementare,
straordinario, festivo, notturno) del CCNL. L'indennità sarà pari al 30%
qualora il turno di reperibilità sia svolto di domenica e negli altri giorni
considerati festivi.
2. La reperibilità non potrà essere richiesta, per
ciascuna prestazione, per un periodo inferiore ad otto ore consecutive.
3. Gli interventi in reperibilità, così come definiti al
comma 3 dell'art. …..CCNL (Reperibilità), saranno compensati con i trattamenti
di cui all'art. ……., comma 10 CCNL (Lavoro Straordinario).
4. Si confermano i criteri e le prassi in atto che
regolano, per il lavoratore in reperibilità, l'utilizzo dell'automezzo e degli
strumenti di collegamento assegnati.
Giorni Festivi - Riposo Settimanale
1. Ai lavoratori verranno riconosciute 20 ore di
permesso retribuito in ragione d'anno che assorbono, per le domeniche in cui
vengono celebrate le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre, il compenso
previsto per le festività nazionali coincidenti con la domenica dall'Accordo
Interconfederale del 3 dicembre 1954, di cui all'art. ……, comma 7, del CCNL
(Giorni Festivi).
2. Le suddette ore verranno riconosciute al personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale alla ridotta
prestazione lavorativa.
3. I permessi individuali retribuiti di cui al presente
paragrafo, come quelli previsti in sostituzione delle festività soppresse di
cui all'art. ….., comma 6 del CCNL (Giorni Festivi), dovranno essere di norma
fruiti entro l'anno secondo le modalità previste dall'art. ……(Orario di lavoro)
comma 10 e 11 del CCNL.
4. Qualora lo spostamento dei turni di riposo
settimanale sia disposto dall'azienda senza il preavviso di almeno due giorni
antecedenti a quello già fissato per il riposo, il lavoratore ha diritto per tale
giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso per lavoro festivo
di cui all'art. …… CCNL.
1. Nei confronti di tutto il personale in servizio alla
data del presente accordo giorni di ferie complessivamente spettanti sono pari
a 27.
2. I lavoratori assunti successivamente alla data del
presente accordo che matureranno un'anzianità di servizio superiore a 10 anni
avranno diritto a tre giorni di ferie in più rispetto ai 24 giorni lavorativi
riconosciuti al restante personale. Tale previsione assorbe quanto previsto per
gli stessi lavoratori al comma 1 dell'art. ….. (ferie) del CCNL.
3. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su
cinque giorni alla settimana, tutti i suddetti numeri di giorni di ferie sono
divisi per 1,2 (saranno quindi pari rispettivamente a 23 giorni nel caso di 27
e 20 giorni nel caso di 24). Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato
su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie
verranno divisi in misura proporzionale.
1. Ferma restando la disciplina del lavoro
supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui al vigente CCNL, per i
lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano
chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere
eccezionale, il riposo compensativo è regolato dalle modalità appresso
indicate.
2. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario
effettuato nel giorno di riposo settimanale, tale riposo compensativo:
b)
sarà pari ad una
giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non inferiore
al normale orario giornaliero;
c)
sarà pari a mezza
giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in carenza dei
requisiti di cui sopra.
3. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario
prestato in ore notturne durante il giorno di riposo settimanale, si applica,
in quanto sia più favorevole, la normativa di cui al seguente punto 4.
4. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario
effettuato in ore notturne il riposo compensativo:
a) sarà pari ad una giornata intera qualora la
prestazione lavorativa sia iniziata prima delle ore 2 e si protragga oltre le
ore 5 del mattino;
b) sarà pari a mezza giornata qualora la prestazione sia
iniziata prima delle ore 2 ma non si protragga oltre le ore 5, o sia collocata
tra le 2 e le 5 o a cavallo delle ore 5 del mattino.
5. Ai fini del riposo compensativo, per mezza giornata
s'intende metà dell'orario effettivo di lavoro.
6. Nei predetti casi i riposi compensativi non possono
dar luogo a recupero di prestazioni, né a decurtazioni della normale
retribuzione mensile, né possono essere sostituiti da compenso alcuno.
7. Qualora nel giorno seguente alla domenica o a quello
in precedenza fissato come giorno di riposo settimanale il lavoratore sia già libero
dal servizio per festività infrasettimanale o per giorno “lavorativo libero”,
il riposo compensativo sarà fatto godere nella prima giornata lavorativa
immediatamente successiva. Analogamente si procederà qualora le esigenze di
carattere eccezionale, per le quali il lavoratore è stato chiamato in servizio,
si protraggano oltre il giorno di riposo.
Viceversa, qualora il giorno della prestazione supplementare e/o straordinaria notturna il lavoratore risulti poi assente dal servizio per qualsiasi motivo, la mezza giornata o la giornata intera di riposo compensativo non verrà concessa restando totalmente assorbita dalla predetta assenza (fatta eccezione per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne nelle giornate di riposo settimanale, per cui troverà applicazione la normativa di cui al punto 2).
Lavoro Supplementare, Straordinario, Festivo, Notturno.
1. Al personale operante nei Centri di Assistenza
Radiomobile, per ciascuna ora di lavoro prestata in turno sfalsato nella fascia
oraria 19÷21 dei giorni feriali verrà riconosciuta una maggiorazione pari al 3%
della quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un
diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo.
2. Per ciascuna ora di lavoro prestata dai lavoratori in
turno ordinario nei giorni feriali nella fascia oraria prenotturna 21÷22, verrà
riconosciuta una maggiorazione pari al 10% della quota oraria della
retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un diverso compenso ai sensi
del CCNL o del presente accordo.
3. Per ciascuna ora di lavoro prestata dai lavoratori in
turno ordinario nella fascia notturna dei giorni festivi, verrà riconosciuta
una maggiorazione pari all'80% della quota oraria della retribuzione mensile,
che assorbe le corrispondenti maggiorazioni previste dal CCNL.
4. Le ore di lavoro supplementare e/o straordinario di
cui al capitolo “riposo compensativo” verranno compensate con le maggiorazioni
per “lavoro straordinario festivo” o “lavoro straordinario notturno festivo”,
rispettivamente pari al 50% e all'80% della quota oraria della retribuzione
mensile, salvo i casi in cui spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del
presente accordo. Tali maggiorazioni assorbono quelle previste agli stessi
titoli al comma 10 dell'art. ….. del CCNL (Lavoro supplementare, straordinario,
notturno, festivo).
5. Per ciascuna ora di lavoro “festivo con riposo
compensativo”, cioè prestato dai lavoratori in turno ordinario di domenica con
spostamento del riposo settimanale, verrà riconosciuta una maggiorazione pari
al 22% della quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui
spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo. Tale
maggiorazione assorbe quella prevista allo stesso titolo al comma 11 dell'art.
….. del CCNL (Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo).
6. I suddetti compensi, non cumulabili fra loro, non
sono utili ai fini del computo dei vari istituti contrattuali e di legge a
corresponsione indiretta e differita né ai fini della determinazione della
retribuzione oraria e giornaliera, in quanto sono già comprensivi della loro
incidenza sugli istituti stessi.
7. Le parti convengono che nel mese di settembre del
corrente anno si procederà ad un riesame delle previsioni di cui sopra
finalizzato alla loro razionalizzazione.
8. Ai lavoratori inquadrati nei livelli 6° e 7°, in
quanto personale con funzioni direttive, non spetta il compenso per le
prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
*****
Le parti
convengono inoltre quanto segue.
1. Per ogni giornata di effettiva presenza in servizio
all'interno della provincia, ove la effettiva prestazione venga resa a cavallo
dell'orario corrispondente all'intervallo in vigore in ciascuna unità
produttiva, sarà riconosciuto a tutti i lavoratori, fatta eccezione per il
personale part-time orizzontale al 50%, un buono pasto del valore di lire
10.000 avente come esclusivo fine la consumazione del pasto.
2. La mancata utilizzazione del buono pasto non darà
luogo ad alcun corrispettivo.
3. Il buono pasto non rientra nel computo di alcun
istituto contrattuale e nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
1. Nei confronti del personale in servizio alla data di
sottoscrizione del presente accordo, la disciplina prevista dal CCNL di
categoria in materia di conservazione del posto in caso di assenza per malattia
e infortunio non sul lavoro si applicherà decorsi 18 mesi dalla vigenza del
citato contratto.
Nel
periodo indicato nei confronti del personale interessato si applicherà la
previgente disciplina in materia di durata del periodo di comporto.
2. Le parti convengono di demandare alla Commissione
Welfare Aziendale definita nell'accordo del 28.3.2000 tra Telecom Italia e
SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTe/UIL l'analisi delle gravi patologie ovvero delle
c.d. “malattie lunghe”, per le quali prevedere trattamenti coerenti con quelli
previgenti.
Il giorno 19 luglio 2000
tra
TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione, in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
ferma restando la
disciplina contenuta nel CCNL in materia di trasferte e trasferimenti;
si conviene che, entro il mese di settembre del corrente anno, verrà
avviato un confronto finalizzato a definire la nuova regolamentazione delle
materie di cui sopra a completamento delle relative previsioni contrattuali.
In via transitoria troveranno applicazione le discipline previgenti in
materia di sede di lavoro, trasferte e trasferimenti, come specificate in
allegato.
"Per
sede di lavoro si intende il comune all'interno del quale è collocato il posto
normale di lavoro".
*****
1. "É considerato posto normale di lavoro quello
dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all'inizio dell'orario di lavoro
per prendere servizio, sia che debba ivi prestare la sua opera fino al momento
fissato per la cessazione, sia che da tale posto debba successivamente
spostarsi.
2. Per esigenze di servizio, il lavoratore può essere
comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro -
anche al di fuori del proprio normale posto di lavoro.
3. Per il personale operante stabilmente all'esterno che
si avvale dell'automezzo sociale per lo svolgimento della propria attività
lavorativa - prelevandolo all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e
depositandolo al termine dell'orario di lavoro medesimo - ove l'attività sia
svolta entro i confini della sede di lavoro, il mancato rientro al posto
normale di lavoro per la fruizione dell'intervallo meridiano verrà risarcito
attraverso la corresponsione di un importo forfettario giornaliero di lire
10.500.
4. L'importo di cui al precedente comma 3, di carattere
risarcitorio per l'espletamento di attività in luoghi sempre diversi dalla sede
aziendale, verrà corrisposto anche al restante personale qualora la
prestazione, fornita entro la sede di lavoro in luoghi diversi da quelli
aziendali, sia svolta con le medesime modalità in vigore per il personale
operante all'esterno e per una durata dell'attività resa all'esterno pari ad
almeno quattro ore a cavallo dell'intervallo meridiano.
5. .…. (Superato)...
6. ..... (Superato)…"
1. "Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà
essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra dell'azienda,
contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del
lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio
conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che
siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la
sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente
comunicato per iscritto al lavoratore.”
****
1. "Al lavoratore trasferito per esigenze di
servizio, sono dovuti i seguenti trattamenti:
-l'indennità di trasferta forfettaria di lire 63.000
giornaliere pari a 10 giorni per il lavoratore senza congiunti conviventi a
carico o a 20 giorni per il lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre
a cinque giorni per ognuno dei primi tre congiunti e a due per ognuno dei
rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del
lavoratore e con lui si trasferiscano;
-il rimborso dell'eventuale indennizzo dovuto al
locatore in caso di anticipata risoluzione del contratto di affitto,
regolarmente registrato, fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di
pigione;
-il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per
sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari
(mobili, bagagli, etc.) previ accordi da prendersi con l'azienda.
2. Inoltre, per effettuare il trasloco, verranno accordati al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti:
-
giorni 3, oltre il
viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico;
-
giorni 6, oltre il
viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
3. Al lavoratore trasferito per ragioni di servizio, il
quale venga licenziato non per motivi disciplinari, competerà, oltre
all'indennità spettantegli in dipendenza della risoluzione del rapporto di
lavoro, il rimborso delle spese di viaggio, nonché del trasporto degli effetti
familiari (mobili, bagagli, etc.) preventivamente concordate con l'Azienda,
dalla località di trasferimento fino alla precedente residenza purché egli vi
si trasferisca effettivamente entro sei mesi dall'avvenuto licenziamento. Tale
previsione verrà applicata anche in caso di morte del lavoratore in servizio a
favore dei congiunti già conviventi a carico.
4. Al lavoratore trasferito a domanda compete, oltre ai
permessi retribuiti di cui al precedente comma 2, il 50% della indennità di
trasferta e delle spese di cui al comma 1."
Trasferte - Rimborso Spese per Lavoro Fuori Sede
1. “Il lavoratore può essere comandato dall'azienda, per
esigenze di servizio, a svolgere attività lavorativa fuori dalla propria sede
di lavoro. In tale caso il personale è tenuto, salvo diversa disposizione, ad
osservare l'orario di lavoro della sede nella quale è inviato a svolgere la
prestazione.
2. Al lavoratore inviato dall'Azienda, per esigenze di
servizio, fuori dalla sua sede di lavoro, vengono rimborsate per intero le
spese di trasporto, dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio,
nonché, per i casi individuati a livello aziendale ai sensi del comma 3 le
altre spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare
uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza.
3. ...(Superato)...
4. Per le trasferte fuori della provincia in cui insiste
la sede di lavoro ed entro il territorio nazionale, è in ogni caso previsto che
al lavoratore vengano rimborsate le spese eventualmente sostenute in relazione
alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua
abituale residenza, secondo i seguenti criteri e modalità:
- rimborso del 1 ° e del 2° pasto - qualora il lavoratore si trovi nella località di trasferta oltre le ore 14 e la sera oltre le ore 20 - dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di lire 38.500 (compresa IVA) per ciascun pasto;
-
pernottamento: è
consentito l'uso di alberghi fino alla seconda categoria, con rimborso delle
spese sostenute a presentazione di regolare fattura; verrà inoltre corrisposto
un importo di lire 16.000 per ogni pernottamento a titolo di rimborso spese non
documentabili;
-
nei casi di trasferte
pari o superiori a 30 giorni è ammesso, in alternativa ai trattamenti di cui
sopra, il rimborso spese forfettario nella misura di lire 63.000 giornaliere.
5. In considerazione del carattere risarcitorio delle
spese sostenute, esse sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per
tutti gli istituti di legge e/o di contratto".
****
1. "Al lavoratore inviato dall'azienda, per
esigenze di servizio, fuori dal suo posto normale di lavoro, verranno
rimborsate per intero le spese di trasporto su mezzi pubblici dietro
presentazione dei relativi titoli di viaggio, autorizzate dal diretto
responsabile.
2. Al lavoratore inviato per esigenze di servizio al di
fuori della sede di lavoro ed entro la provincia sarà consentita l'alternativa
fra i seguenti trattamenti, in ipotesi di prestazione che dia luogo alla
ripresa dell'attività dopo l'intervallo meridiano:
a) rimborso del 1° pasto a piè di lista nel limite massimo di £.19.500 (IVA compresa) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale ed a fronte di una durata dell'intervallo pari a 60 minuti;
b)
rimborso spese pari a
£.7.500 oltre all'ordinario trattamento di refezione.
3. ...(Superato) ...Nel caso di diritto a trasferta
completa (due pasti e successivo pernottamento) è previsto, per i due pasti, un
massimale complessivo di lire 77.000 (compresa IVA); nel caso di trasferte che
comportino il diritto al rimborso spese per un solo pasto, il lavoratore potrà
alternativamente optare per il trattamento ordinario di refezione.
4. Al lavoratore comandato a trovarsi in orario sul
posto di lavoro fuori della sua sede di lavoro è dovuta, per ogni ora eccedente
l'orario normale di lavoro, qualora effettui il viaggio come trasportato su
mezzo pubblico, una indennità forfettaria dell'importo di lire 16.000; detta
indennità verrà corrisposta anche per le ore di attesa comprese tra l'ora di
arrivo nella località di trasferta e l'ora di inizio dell'attività lavorativa,
nonché tra l'ora di fine lavoro e quella di partenza del primo mezzo utile al
rientro in sede.
5. A livello aziendale le parti stipulanti potranno
prendere in esame particolari condizioni logistiche di impiego del personale in
trasferta in determinate località ove il costo della vita è sensibilmente
superiore alla media nazionale, al fine di individuare idonee soluzioni - anche
riferite a limitati periodi dell'anno di c.d. alta stagione- integratorie della
disciplina di cui sopra.
Il rimborso del pasto a piè di lista nel limite massimo di lire 38.500 spetta altresì al lavoratore non in turno trattenuto al lavoro oltre le 21 nell'ambito della propria sede di lavoro. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario svolte nei giorni festivi o nelle seconde giornate di libertà, ovvero non in continuità con il normale orario di lavoro, detto trattamento spetta solo a condizione che la prestazione di lavoro non inferiore a tre ore sia iniziata prima delle ore 21 e si protragga senza soluzione di continuità oltre detto limite orario.
Il tempo impiegato dal lavoratore per la consumazione del 1° e del 2°
pasto viene considerato a tutti gli effetti quale periodo di intervallo e
pertanto viene interrotta la corresponsione di qualunque compenso.
Al
lavoratore inviato, per esigenze di servizio, all'estero spetterà il rimborso a
piè di lista delle spese documentate per pasti e pernottamenti, nei limiti
della normalità, nonché un importo giornaliero pari lire 37.000 a titolo di
rimborso spese non documentabili."
Il giorno 19 luglio 2000
tra
TIM Telecom Italia Mobile S.p.A
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL, UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione, in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
allo scopo di
realizzare norme coerenti di raccordo al Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro in materia di classificazione professionale e di inquadramento;
si conviene quanto segue.
In relazione a quanto previsto all'art. ………………, lettera D) del CCNL
28.6.2000, i criteri di impiego e mobilità professionale dei lavoratori
verranno attuati valorizzando l'utilizzo delle risorse, oltre che in tutti i
compiti principali ed accessori relativi alla propria attività prevalente,
anche in compiti professionalmente analoghi o complementari ad altre attività
del settore operativo di appartenenza.
La professionalità delle risorse verrà riconosciuta, in relazione alla
crescente complessità dei contenuti professionali espressi, mediante
assegnazione, in funzione del completo sviluppo della professionalità stessa,
al livello superiore, restando inteso che tali assegnazioni non comporteranno
necessariamente un cambiamento delle attività.
Avuto riguardo a quanto sopra:
-
il personale assunto al
livello 3°, operante nell'ambito delle funzioni amministrative, commerciali o
tecniche, trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al
livello 4° previa valutazione dell'Azienda;
-
il personale assunto al
livello 4°, che svolge attività specialistiche e/o di coordinamento operativo,
trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 5°
previa valutazione dell'Azienda.
Il personale in forza alla data del presente accordo verrà inquadrato
nel sistema di classificazione professionale definito dal CCNL del 28 giugno
2000, secondo quanto previsto dalla tabella allegata.
Per il medesimo personale troveranno applicazione le previsioni di cui
al presente accordo, tenendo conto dell'effettiva anzianità maturata
nell'attività svolta.
Nei confronti dello stesso personale che entro la data della stipula del
presente accordo abbia maturato, secondo la previgente disciplina, il diritto a
partecipare alle prove per la valutazione della professionalità, si prevede, a
completo superamento delle previsioni in materia di cui all'accordo del
14.11.97, una sessione di verifica entro il 31 dicembre 2000. La verifica avverrà
secondo le modalità previste dalla presente intesa.
*****
Nei confronti del personale inserito nel profilo professionale di "addetto alla commercializzazione diretta" e di "venditore" si confermano le prassi in atto in materia normativa e retributiva.
L'azienda valuterà le singole situazioni delle figure professionali di Assistente, Assistente ad attività specialistiche, Venditore già collocate al livello D connesse alla trascodifica al 5° livello della tabella allegata.
|
Nuovo CCNL |
CCNL 1996 |
Profili Professionali CCNL 1996 |
|
1 |
|
|
|
2 |
A |
Addetto ad attività
operative |
|
3 |
B |
Addetto ad attività
operative |
|
Addetto ad attività
impiegatizie |
||
|
Addetto ad attività
tecniche |
||
|
Addetto ad
interventi tecnici |
||
|
4 |
C |
Primo addetto ad
attività operative |
|
Assistente |
||
|
Assistente ad
attività specialistiche |
||
|
Venditore |
||
|
Addetto ad attività
impiegatizie |
||
|
Addetto ad attività
tecniche |
||
|
Addetto ad
interventi tecnici |
||
|
D |
Impiegato esperto |
|
|
Tecnico specialista |
||
|
Addetto specialista
ad interventi tecnici |
||
|
5 |
D |
Assistente |
|
Assistente ad
attività specialistiche |
||
|
Venditore |
||
|
E |
Assistente senior |
|
|
Assistente ad
attività specialistiche senior |
||
|
Venditore senior |
||
|
Coordinatore |
||
|
6 |
F |
Capo settore |
|
Specialista |
||
|
Venditore
specialista |
||
|
7 |
G |
Responsabile |
|
Professionista |
||
|
7Q |
H |
Responsabile di
struttura |
|
Professionista
master |
Il giorno 19 luglio 2000
tra
TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
fermo restando il
negoziato in corso per la definizione del futuro Premio di Risultato
coerentemente con quanto previsto dal vigente CCNL
si conviene
che le
parti si incontreranno nel mese di settembre p.v. per apportare gli
aggiornamenti all'attuale assetto del Premio di Risultato 1997÷2000.
Il giorno 19 luglio 2000
tra
TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
tenuto conto dei nuovi
assetti retributivi del personale definiti dal CCNL;
si conviene
quanto di seguito specificato a completamento delle relative discipline.
1. A far data dalla stipula del presente accordo, ai
lavoratori verrà corrisposto, nel mese di luglio di ciascun anno, un premio
annuo secondo le seguenti misure:
Tabella 1
|
Livelli |
Importo |
|
7 |
2.758.000 |
|
6 |
2.460.000 |
|
5 |
2.000.000 |
|
4 |
1.802.000 |
|
3 |
1.653.000 |
|
2 |
1.466.000 |
|
1 |
1.243.000 |
2. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di
lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare del premio annuo quanti sono i mesi di servizio.
3. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è
calcolata come mese intero e la frazione d mese inferiore a 15 giorni come metà
di un dodicesimo.
4. Il premio annuo non verrà computato ai fini del
Trattamento di Fine Rapporto, della retribuzione mensile come composta all'art.
X (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) né negli istituti
retributivi differiti, indiretti e nelle maggiorazioni contrattualmente
previste.
5. Nei confronti del personale in forza alla data del
presente accordo il Premio Annuo di cui sopra verrà riconosciuto a partire
dall'anno 2001.
1. A tutto il personale in forza alla data del presente
accordo verrà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un
sovraminimo ad personam determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi:
a)
importo pari alla
differenza tra i minimi vigenti anteriormente alla data del 31 luglio 2000 e
quelli previsti dal CCNL 28 giugno 2000;
b)
importo in atto al 31 luglio
2000 dell'elemento retributivo aziendale di cui all'Accordo 23 aprile 1998, che
perciò deve ritenersi estinto a tutti gli effetti;
c)
importo pari alla
differenza, per ciascun livello retributivo, tra l'importo dell'indennità di
contingenza in atto anteriormente alla data del 31 luglio 2000 e quello
previsto dal CCNL 28 giugno 2000;
d)
per il personale di
livello 7 già appartenente ai livelli G ed H, importo pari alla differenza tra
l'importo dell'Elemento Retributivo Professionale vigente anteriormente alla
data del 31 luglio 2000 per ciascun livello e quello previsto dal CCNL 28
giugno 2000;
e)
importo pari a un
tredicesimo della differenza tra la retribuzione mensile in atto alla data del
31 luglio 2000, costituita a tale effetto dal minimo contrattuale, dall'indennità
di contingenza, dagli aumenti periodici di anzianità, dall'assegno ad personam,
dagli aumenti di merito, dall'elemento retributivo professionale e
dall'elemento retributivo aziendale, e l'importo del premio annuo di cui alla
precedente tabella 1;
f)
gli eventuali ulteriori
assegni ad personam e/o di merito individualmente percepiti alla data del 31
luglio 2000, assorbibili o non assorbibili secondo il regime in atto per
ciascun assegno alla data di stipula del presente accordo.
Il suddetto sovraminimo verrà riconosciuto con decorrenza 1° ottobre 2000, fatta eccezione per la quota relativa all'importo di cui al punto e) che verrà invece riconosciuta dal 1.1.2001
Aumenti Periodici di Anzianità
1. I lavoratori assunti anteriormente alla data del 1
luglio 1992 mantengono il diritto, per ogni biennio di servizio maturato
successivamente alla data di stipula del presente accordo e valido agli effetti
dell'anzianità, al riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura
riportata nella seguente tabella, per ciascun livello retributivo,
limitatamente a 14 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
|
Livello |
Importo mensile |
|
7 |
51.250 |
|
6 |
46.950 |
|
5 |
42.950 |
|
4 |
40.950 |
|
3 |
39.150 |
|
2 |
36.250 |
Determinazione della Retribuzione Oraria
Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per il coefficiente convenzionale appresso indicato in relazione alla durata dell'orario settimanale di lavoro.
|
Orario
di lavoro |
inferiore a 38 ore |
38 ore e fino a 40 ore |
40 ore |
|
Coefficiente |
161 |
167 |
173.33 |
Al personale in servizio alla data odierna verrà erogato, con le
competenze del mese di ottobre 2000, un importo "una tantum", corrisposto
pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio
prestato nel corrente anno, nella misura di lire 600.000.
Inoltre con le competenze del mese di gennaio 2001 verrà erogato al
personale in servizio sia alla data del presente accordo che al 1 gennaio 2001
un importo "una tantum", corrisposto pro-quota con riferimento a
tanti dodicesimi quanti saranno i mesi di servizio prestato nel 2001, nella
misura di lire 600.000.
Tali importi, che assolvono alla funzione prevista dalla "indennità
di vacanza contrattuale" ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 risultando
pertanto comprensivi di quanto dovuto al medesimo titolo, verranno
riproporzionati al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e non
saranno computati ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, della retribuzione
mensile come composta all'art. X (Lavoro supplementare, straordinario, festivo,
notturno) né negli altri istituti retributivi differiti, indiretti e nelle
maggiorazioni contrattualmente previste.
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telecom Italia S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTe/UIL
con riferimento all'intesa del 19 luglio 2000 in materia di orario di lavoro, le parti concordano che per il personale appartenente alle strutture operative di Wireline Services e partecipante a turnazioni per la copertura di un arco orario giornaliero almeno pari a 15 ore, per il quale la durata normale dell'orario di lavoro settimanale è stabilita in 37 ore e 40 minuti, saranno riconosciute, a decorrere dal 1.1.2001, ulteriori 8 ore annue di permesso retribuito individuale da fruire con le stesse modalità previste dall'art. X (orario di lavoro) commi 10 e 11 del CCNL. Dette ore saranno computate in ragione di anno di servizio o frazione di esso effettivamente prestato nel suddetto regime di orario.
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telecom Italia S.p.A. anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR,
Stet International, Trainet, Pathnet
e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
ferma restando la
disciplina contenuta nel CCNL in materia di orario di lavoro, reperibilità,
giorni festivi, riposo settimanale, ferie, riposo compensativo, lavoro
supplementare, straordinario, festivo e notturno;
si conviene quanto di seguito specificato a completamento delle relative discipline.
1. Si confermano i seguenti orari di lavoro effettivo,
che assorbono le riduzioni di orario di lavoro previste dal CCNL fino a
concorrenza con le stesse, secondo quanto disposto dall'art. X, comma 13 del
CCNL:
·
la durata normale dell'orario
di lavoro settimanale è fissata in 38 ore e 10 minuti;
·
nei confronti del
personale partecipante a turnazioni per la copertura di un arco orario
giornaliero almeno pari a 15 ore, la durata normale dell'orario di lavoro
settimanale è stabilita in 37 ore e 40 minuti. Per tali prestazioni valgono le
previsioni di cui al successivo comma 3;
·
per il personale
addetto ai servizi d'informazione ed alla trasmissione radiomarittima, la
durata normale dell'orario di lavoro settimanale sarà pari a 36 ore e 10 minuti
e a 36 ore in caso di prestazione che copra l'arco orario 0÷24.
2. Nei confronti del personale addetto ai servizi
d'informazione con orario settimanale pari a 36 ore resta confermato il
riconoscimento di 32 ore di permessi retribuiti collettivi in ragione d'anno;
al personale addetto alla trasmissione radiomarittima che copra l'arco orario
0÷24 vengono invece confermate 8 ore di permessi retribuiti collettivi in
ragione d'anno a fronte di una durata dell'orario settimanale pari a 36 ore.
3. I lavoratori operanti con orari continuati di durata
giornaliera non inferiore a 7 ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una
pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di
consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
4. Il lavoratore è tenuto a registrare l'inizio e il
termine della prestazione lavorativa giornaliera, nonché l'inizio e la fine
dell'intervallo meridiano.
5. Ai fini dell'applicazione in Azienda degli art. 50 e
seguenti del decreto legislativo 626/94, viene previsto il seguente regime di
pause per il personale addetto alla trasmissione radiomarittima e ai servizi
d'informazione, operante in particolare al Nucleo Operativo Servizi
d'Informazione e al Centro di lavoro Servizi Internazionali.
Per i turni spezzati si procederà ad un'articolazione della turnistica modulata secondo modalità che prevedono un inizio di prestazione sfalsata nonché una pausa di 15 minuti di interruzione dell'attività al videoterminale non oltre 120 minuti di lavoro. Per tali turni resta inoltre confermata la durata della pausa ordinaria non retribuita che si intende a tutti gli effetti interruttiva del lavoro al videoterminale; la stessa, ove prevista, sarà tendenzialmente collocata entro 4 ore e 15 minuti dall'inizio della prestazione.
I
criteri di cui sopra saranno parimenti utilizzati per il riconoscimento delle
pause per le prestazioni fornite al videoterminale "servizio 12" dal
personale part-time.
Per le
turnazioni ad orario continuato valgono invece le previsioni di cui alla seguente
tabella:
|
|
Pausa
a metà prestazione |
Altre
pause |
|
Orario
continuato |
1
da 30 minuti |
1
da 10 minuti e 1 da 5 minuti da collocarsi verso il centro di ciascuno dei
due semiturni |
|
Orario
continuato part-time 3/4 |
1
da 30 minuti |
1 da
5 minuti da collocarsi nel primo semiturno se la pausa di 30 minuti è
effettuata dopo 3 ore di prestazione, nel secondo semiturno in caso contrario |
1. L'Azienda, per ogni ora di reperibilità,
corrisponderà al lavoratore un'indennità pari al 25% della quota oraria della
retribuzione mensile come composta dall'art. X (Lavoro supplementare,
straordinario, festivo, notturno) del CCNL. L'indennità sarà pari al 30%
qualora il turno di reperibilità sia svolto di domenica e negli altri giorni
considerati festivi.
2. La reperibilità non potrà essere richiesta per un
periodo inferiore alle 8 ore per le prestazioni con inizio nella fascia oraria
tra le ore 22 e le ore 7 nonchè di norma per quelle prestate nelle giornate di
domenica e festività infrasettimanali; per le restanti fasce orarie e/o
giornate la reperibilità non verrà inoltre di norma richiesta per periodi
inferiori alle 4 ore. Eventuali richieste di reperibilità per periodi inferiori
nei suddetti orari/giorni, relative comunque a prestazioni di reperibilità con
inizio tra le ore 7 e le ore 22, saranno preventivamente oggetto di informativa
alle OO.SS. stipulanti di livello regionale con specifico riferimento alle
motivazioni tecniche e/o commerciali. Per i turni di reperibilità relativi a
periodi inferiori alle 8 ore le indennità di cui al precedente comma 1 saranno
maggiorate del 5%.
3. Gli interventi in reperibilità, così come definiti al
comma 3 dell'art. X CCNL (Reperibilità), saranno compensati con i trattamenti
di cui all'art. X comma 10 CCNL (lavoro straordinario).
4. Si confermano i criteri e le prassi in atto che
regolano, per il lavoratore in reperibilità, l'utilizzo dell'automezzo e degli
strumenti di collegamento assegnati.
Giorni Festivi - Riposo Settimanale
1. Ai lavoratori verranno accordate 20 ore di permesso
retribuito in ragione d'anno che assorbono, per le domeniche in cui vengono
celebrate le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre, il compenso previsto
per le festività nazionali coincidenti con la domenica dall'accordo
interconfederale del 3.12.1954, di cui all'art. X (Giorni festivi) comma 7 del
CCNL.
2. Le suddette ore verranno riconosciute al personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale alla ridotta
prestazione lavorativa.
3. I permessi individuali retribuiti di cui al presente
capitolo, come quelli previsti in sostituzione delle festività soppresse di cui
all'art. X (Giorni festivi), comma 6, dovranno essere di norma fruiti entro
l'anno secondo le modalità previste dall'art. X (orario di lavoro) commi 10 e
11 del CCNL.
4. Qualora lo spostamento dei turni di riposo
settimanale sia disposto dall'Azienda senza il preavviso di almeno due giorni
antecedenti quello già fissato per il riposo, il lavoratore ha diritto per tale
giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso per lavoro festivo
di cui all'art. X del CCNL.
1. Nei confronti di tutto il personale in servizio alla
data del presente accordo i giorni di ferie complessivamente spettanti sono
pari a 27.
2. I lavoratori assunti successivamente alla data del
presente accordo che matureranno un'anzianità di servizio superiore a 10 anni
avranno diritto a tre giorni di ferie in più rispetto ai 24 giorni lavorativi
riconosciuti al restante personale. Tale previsione assorbe quanto previsto per
gli stessi lavoratori al comma 1 dell'art. X (ferie) del CCNL.
3. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su
cinque giorni alla settimana, tutti i suddetti numeri di giorni di ferie sono
divisi per 1,2 (saranno quindi pari rispettivamente a 23 giorni nel caso di 27
e 20 giorni nel caso di 24). Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato
su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie
verranno divisi in misura proporzionale.
1. Ferma restando la disciplina del lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui al vigente CCNL, per i lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, il riposo compensativo è regolato dalle modalità appresso indicate.
2.
Nel caso di lavoro
supplementare e/o straordinario effettuato nel giorno di riposo settimanale,
tale riposo compensativo:
a) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non inferiore al normale orario giornaliero;
b)
sarà pari a mezza
giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in carenza dei
requisiti di cui sopra.
3. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne durante il giorno di riposo settimanale, si applica, in quanto sia più favorevole, la normativa di cui al seguente comma 4.
4. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario
effettuato in ore notturne il riposo compensativo:
a)
sarà pari ad una
giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia iniziata prima delle ore
2 e si protragga oltre le ore 5 del mattino;
b)
sarà pari a mezza
giornata qualora la prestazione sia iniziata prima delle ore 2 ma non si protragga
oltre le 5, o sia collocata tra le 2 e le 5 o a cavallo delle ore 5 del
mattino.
5. Ai fini del riposo compensativo, per mezza giornata s'intende metà dell'orario effettivo di lavoro.
6. Nei predetti casi i riposi compensativi non possono
dar luogo a recupero di prestazioni, nè a decurtazioni della normale
retribuzione mensile, nè possono essere sostituiti da compenso alcuno.
7. Qualora nel giorno seguente alla domenica o a quello
in precedenza fissato come giorno di riposo settimanale il lavoratore sia già
libero dal servizio per festività infrasettimanale o per giorno
"lavorativo libero", il riposo compensativo sarà fatto godere nella
prima giornata lavorativa immediatamente successiva. Analogamente si procederà
qualora le esigenze di carattere eccezionale, per le quali il lavoratore è
stato chiamato in servizio, si protraggano oltre il giorno di riposo.
Viceversa, qualora il giorno della prestazione supplementare e/o straordinaria notturna il lavoratore risulti poi assente dal servizio per qualsiasi motivo, la mezza giornata o la giornata intera di riposo compensativo non verrà concessa restando totalmente assorbita dalla predetta assenza (fatta eccezione per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne nelle giornate di riposo settimanale, per cui troverà applicazione la normativa di cui al punto 2.
Lavoro Supplementare, Straordinario, Festivo, Notturno
1. Al personale operante nei Negozi Sociali, nei Posti
di Lavoro dell'Assistenza Tecnica Territoriale Top e nei Centri Operativi
(COP), per ciascuna ora di lavoro prestata in turno sfalsato nella fascia
oraria 19÷21 dei giorni feriali verrà riconosciuta una maggiorazione pari al 3%
della quota oraria della retribuzione mensile, salvo il caso in cui spetti un
diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo.
2. Per ciascuna ora di lavoro prestata dai lavoratori in
turno ordinario nei giorni feriali nella fascia oraria prenotturna 21÷22, verrà
riconosciuta una maggiorazione pari al 10% della quota oraria della
retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un diverso compenso ai sensi
del CCNL o del presente accordo.
3. Per ciascuna ora di lavoro prestata dai lavoratori in
turno ordinario nella fascia notturna dei giorni festivi, verrà riconosciuta
una maggiorazione pari all'80% della quota oraria della retribuzione mensile,
che assorbe le corrispondenti maggiorazioni previste dal CCNL.
4. Le ore di lavoro supplementare e/o straordinario di
cui al capitolo "riposo compensativo" verranno compensate con le
maggiorazioni per "lavoro straordinario festivo" o "lavoro
straordinario notturno festivo", rispettivamente pari al 50% e all'80%
della quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un
diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo. Tali maggiorazioni
assorbono quelle previste allo stesso titolo al comma 10 dell'art. X CCNL
(Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo).
5. Per ciascuna ora di lavoro "festivo con riposo
compensativo", cioè prestato dai lavoratori in turno ordinario di domenica
con spostamento del riposo settimanale, verrà riconosciuta una maggiorazione
pari al 22% della quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui
spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo. Tale
maggiorazione assorbe quella prevista allo stesso titolo al comma 11 dell'art.
X CCNL (Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo).
6. I suddetti compensi, non cumulabili fra loro, non
sono utili ai fini del computo dei vari istituti contrattuali e di legge a
corresponsione indiretta e differita né ai fini della determinazione della
retribuzione oraria e giornaliera, in quanto sono già comprensivi della loro
incidenza sugli istituti stessi.
7. Le parti convengono che, nel mese di settembre del
corrente anno, si procederà ad un riesame delle previsioni di cui sopra
finalizzato alla loro razionalizzazione coerentemente con quanto previsto dal
CCNL.
8. Ai lavoratori inquadrati nei livelli 6 e 7, in quanto
personale con funzioni direttive, non spetta il compenso per le prestazioni
eccedenti il normale orario di lavoro.
*****
Le parti
convengono inoltre quanto segue:
1. Per ogni giornata di effettiva presenza in servizio
all'interno della provincia, ove la effettiva prestazione venga resa a cavallo
dell'orario corrispondente all'intervallo in vigore in ciascuna unità
produttiva, sarà riconosciuto a tutti i lavoratori, fatta eccezione per il
personale part-time orizzontale al 50% nonché per il personale a part-time
verticale per il giorno a prestazione ridotta, un buono pasto del valore di
lire 10.000 avente come esclusivo fine la consumazione del pasto.
2. La mancata utilizzazione del buono pasto non darà
luogo ad alcun corrispettivo.
3. Il buono pasto non rientra nel computo di alcun
istituto contrattuale e nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
1. Nei confronti del personale in servizio alla data di
sottoscrizione del presente accordo la disciplina prevista dal CCNL di
categoria in materia di conservazione del posto in caso di assenza per malattia
e infortunio non sul lavoro si applicherà decorsi 18 mesi dalla vigenza del
citato contratto.
Nel
periodo indicato nei confronti del personale interessato si applicherà la
previgente disciplina in materia di durata del periodo di comporto.
2. Le parti convengono di demandare alla Commissione
Welfare aziendale definita nell'accordo 28.3.2000 l'analisi delle gravi
patologie ovvero delle c.d. "malattie lunghe", per le quali prevedere
trattamenti coerenti con quelli previgenti.
Il giorno 19 luglio 2000
Tra
Telecom Italia S.p.A. anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR,
Stet International, Trainet, Pathnet
e
Slc‑Cgil, Fistel‑Cisl e Uilte‑Uil
·
in considerazione della
definizione, in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
·
ferma restando la
disciplina contenuta nel CCNL in materia di trasferte e trasferimenti;
si conviene che, entro il mese di settembre del corrente anno, verrà avviato un confronto finalizzato a definire la nuova regolamentazione delle materie di cui sopra a completamento delle relative previsioni contrattuali.
In via transitoria, nelle Aziende sopra menzionate troveranno
applicazione le discipline previgenti in materia di sede di lavoro, trasferte e
trasferimenti, come specificate in allegato.
"Per sede di lavoro si intende il comune all'interno del quale è collocato il posto normale di lavoro."
****
1.
"È considerato
posto normale di lavoro quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi
all'inizio dell'orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi
prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da
tale posto debba successivamente spostarsi.
2.
Per esigenze di servizio
il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la
propria sede di lavoro - anche al di fuori del proprio posto normale di lavoro.
3.
Per il personale
operante stabilmente all'esterno che si avvale dell'automezzo sociale per lo
svolgimento della propria attività lavorativa - prelevandolo all'inizio
dell'orario giornaliero di lavoro e depositandolo al termine dell'orario di
lavoro medesimo - ove l'attività sia svolta entro i confini della sede di
lavoro, il mancato rientro al proprio posto normale di lavoro per la fruizione
dell'intervallo meridiano verrà risarcito attraverso la corresponsione di un
importo forfettario giornaliero di L 10.500.
4.
L'importo di cui al
precedente comma 3, di carattere risarcitorio per l'espletamento di attività in
luoghi sempre diversi dalla sede aziendale, verrà corrisposto anche al restante
personale qualora la prestazione, fornita entro la sede di lavoro, sia svolta
con le medesime modalità e con le prassi in vigore per il personale operante all'esterno
e per una durata dell'attività resa all'esterno pari ad almeno quattro ore a
cavallo dell'intervallo meridiano.
5.
…. (Superato) ...
6.
…. (Superato) ...”
1. "Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà
essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra dell'azienda,
contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del
lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio
conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che
siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la
sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato
per iscritto al lavoratore.”
****
1. "In caso di trasferimento per ragioni di
servizio sono dovuti al lavoratore i seguenti trattamenti:
-
l'indennità di
trasferta forfettaria di L. 63.000 giornaliere pari a 10 giorni per il
lavoratore senza congiunti conviventi a carico o a 20 giorni per il lavoratore
con congiunti conviventi a carico, oltre a cinque giorni per ognuno dei primi
tre congiunti e a due per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre
che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano;
-
il rimborso
dell'eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di anticipata risoluzione
del contratto di affitto, regolarmente registrato, fino a concorrenza di un
massimo di tre mesi di pigione;
-
il rimborso delle spese
di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a
carico che con lui si trasferiscono e per gli effetti familiari (mobili,
bagagli, ecc.) previ accordi presi con l'azienda.
2. Inoltre, per effettuare il trasloco verranno
accordati al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti:
-
giorni 3, oltre il
viaggio, al lavoratore senza congiunti o conviventi a carico;
-
giorni 6, oltre il
viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
3. Al lavoratore trasferito per ragioni di servizio, il
quale venga licenziato non per motivi disciplinari, competerà, oltre
all'indennità spettantegli in dipendenza della risoluzione del rapporto di
lavoro, il rimborso delle spese di viaggio, nonché del trasporto degli effetti
familiari (mobili, bagagli) preventivamente concordate con l'Azienda, dalla
località di trasferimento fino alla precedente residenza, purché egli vi si
trasferisca effettivamente entro sei mesi dall'avvenuto licenziamento. Tale
previsione verrà applicata anche in caso di morte del lavoratore in servizio a
favore dei congiunti già conviventi a carico.
4. Al lavoratore trasferito a domanda compete, oltre ai
permessi retribuiti di cui al precedente comma 2, il 50% dell'indennità di
trasferta e delle spese di cui al comma 1.
Le domande di trasferimento interregionale potranno essere formulate dopo quattro anni di permanenza in ciascuna sede di lavoro e saranno prese in esame dall'Azienda compatibilmente con le caratteristiche professionali e le disponibilità occupazionali previste per le sedi di destinazione."
Trasferte - Rimborso Spese per Lavoro Fuori Sede
1. "Il lavoratore può essere comandato
dall'azienda, per esigenze di servizio, a svolgere l'attività lavorativa fuori
dalla propria sede di lavoro. In tale caso il personale è tenuto, salvo diversa
disposizione, ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale è inviato
a svolgere la prestazione.
2. Al lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di
servizio, fuori dalla sua sede di lavoro, vengono rimborsate per intero le
spese di trasporto, dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio, nonché
(...) le altre spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di
consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza.
3. .... (Superato)….
4. Per le trasferte fuori della provincia in cui insiste
la sede dì lavoro ed entro il territorio nazionale, è in ogni caso previsto che
al lavoratore vengano rimborsate le spese eventualmente sostenute in relazione
alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua
abituale residenza, secondo i seguenti criteri e modalità:
- rimborso del 1° e del 2° pasto - qualora il lavoratore si trovi nella località di trasferta oltre le ore 14 e la sera oltre le ore 20 - dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di L. 38.500 (compresa Iva) per ciascun pasto;
-
pernottamento: è
consentito l'uso di alberghi fino alla 2ª categoria, con rimborso delle spese
sostenute a presentazione di regolare fattura; verrà inoltre corrisposto un
importo di L. 16.000 per ogni pernottamento a titolo di rimborso spese non
documentabili;
-
nei casi di trasferte
pari o superiori a 30 giorni è ammesso, in alternativa ai trattamenti di cui
sopra, il rimborso spese forfettario nella misura di L. 63.000 giornaliere.
5. In considerazione del carattere risarcitorio delle
spese sostenute, esse sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per
tutti gli istituti di legge e/o di contratto."
****
1. "Al lavoratore inviato dall'Azienda, per
esigenze di servizio, fuori dal suo posto normale di lavoro, verranno
rimborsate per intero le spese di trasporto su mezzi pubblici dietro
presentazione dei relativi titoli di viaggio.
Il rimborso
spese di viaggio per ferrovia verrà riconosciuto come segue:
-
1ª classe ai lavoratori
di liv. 7, 6, 5, al personale femminile, nonché al personale maschile che debba
effettuare viaggi nella stessa giornata con percorrenza superiore a Km. 200
complessivi;
-
2ª classe nei restanti
casi.
2. Al lavoratore inviato per esigenze di servizio al di
fuori della sede di lavoro ed entro la provincia sarà consentita l'alternativa
tra i seguenti trattamenti, in ipotesi di prestazione che dia luogo alla
ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo meridiano:
a)
rimborso del primo
pasto a piè di lista nel limite massimo di L. 19.500 (compresa Iva) dietro
presentazione di idonea documentazione fiscale ed a fronte di una durata
dell'intervallo pari a 60 minuti;
b)
rimborso spese
forfetario pari a lire 7.500 oltre all'ordinario trattamento di refezione.
3. .... (Superato) .... Nel caso di diritto a trasferta
completa (due pasti e successivo pernottamento) è previsto, per i due pasti, un
massimale complessivo di lire 77.000 (compresa Iva); nel caso di trasferte che
comportino il diritto al rimborso spese per un solo pasto, il lavoratore potrà
alternativamente optare per il trattamento ordinario di refezione;
4. Al lavoratore comandato a trovarsi in orario sul
posto di lavoro fuori della sua sede di lavoro è dovuta per ogni ora eccedente
l'orario normale di lavoro, qualora effettui il viaggio come trasportato su
mezzo pubblico, una indennità forfettaria dell'importo di lire 16.000; detta
indennità verrà corrisposta anche per le ore di attesa comprese fra l'ora di
arrivo nella località di trasferta e l'ora di inizio lavoro, nonché fra l'ora
di fine lavoro e quella di partenza del primo mezzo utile al rientro in sede.
5. A livello regionale le parti stipulanti potranno
prendere in esame particolari condizioni logistiche di impiego del personale in
trasferta in determinate località della Regione ove il costo della vita è
sensibilmente superiore alla media nazionale, al fine di individuare idonee
soluzioni - anche riferite a limitati periodi dell'anno di c.d. alta stagione -
integratorie della disciplina di cui sopra.
-
Il rimborso del pasto a
piè di lista nel limite massimo di lire 38.500 spetta altresì al lavoratore non
in turno trattenuto al lavoro oltre le 21 nell'ambito della propria sede di
lavoro. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario
svolte nei giorni festivi o nelle seconde giornate di libertà, ovvero non in
continuità con il normale orario di lavoro, detto trattamento spetta solo a condizione
che la prestazione di lavoro non inferiore a tre ore sia iniziata prima delle
ore 21 e si protragga senza soluzione di continuità oltre detto limite orario.
-
Il tempo impiegato dal
lavoratore per la consumazione del 1° e del 2° pasto viene considerato a tutti
gli effetti quale periodo di intervallo e pertanto viene interrotta la
corresponsione di qualunque compenso.
Al lavoratore inviato, per esigenze di servizio, in trasferta all'estero spetterà il rimborso a piè di lista delle spese documentate per pasti e pernottamenti, nei limiti della normalità, nonché un importo giornaliero pari a lire 37.000 a titolo di rimborso spese non documentabili."
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telecom Italia SpA, anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR, Stet International, Trainet, Pathnet
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL, UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione, in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
allo scopo di
realizzare norme coerenti di raccordo al Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro in materia di classificazione professionale e di inquadramento del
personale delle aziende sopra citate;
si conviene quanto segue.
In relazione a quanto previsto all'art. …………, lettera D), del CCNL 28
giugno 2000, i criteri di impiego e mobilità professionale dei lavoratori
verranno attuati valorizzando l'utilizzo delle risorse, oltre che in tutti i
compiti principali ed accessori relativi alla propria attività prevalente,
anche in compiti professionalmente analoghi o complementari ad altre attività
del settore operativo di appartenenza.
La professionalità delle risorse verrà riconosciuta, in relazione alla
crescente complessità dei contenuti professionali espressi, mediante
assegnazione, in funzione del completo sviluppo della professionalità stessa,
al livello superiore, restando inteso che tali assegnazioni non comporteranno
necessariamente un cambiamento delle attività.
Avuto riguardo a quanto sopra:
- il personale assunto al livello 3°, operante nell'ambito delle funzioni amministrative, commerciali o tecniche, trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 4° previa valutazione dell'Azienda;
-
il personale assunto al
livello 4°, che svolge attività specialistiche e/o di coordinamento operativo,
trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 5°
previa valutazione dell'Azienda.
Il personale in forza alla data del presente accordo verrà inquadrato
nel sistema di classificazione professionale definito dal CCNL del 28 giugno
2000, secondo quanto previsto dalla tabella allegata.
Per il medesimo personale troveranno applicazione le previsioni di cui
al presente accordo, tenendo conto dell'effettiva anzianità maturata
nell'attività svolta.
Nei confronti dello stesso personale che entro la data della stipula del
presente accordo abbia maturato il diritto, secondo la previgente disciplina,
di presentare domanda di accertamento per la valutazione della professionalità,
la relativa istanza potrà essere presentata entro il 20.09.2000.
****
Nei confronti del personale inserito nel profilo professionale di
addetto alla "commercializzazione diretta" e di "venditore"
si confermano le prassi in atto in materia normativa e retributiva.
L'azienda valuterà le singole situazioni delle figure professionali di Assistente, Assistente ad attività specialistiche, Venditore già collocate al livello D connesse alla trascodifica al 5° livello della tabella allegata.
|
Nuovo CCNL |
CCNL 1996 |
Profili Professionali CCNL 1996 |
|
1 |
|
|
|
2 |
A |
Addetto ad attività operative |
|
3 |
B |
Addetto
ad attività operative |
|
Addetto ad attività impiegatizie |
||
|
Addetto ad attività tecniche |
||
|
Addetto
ad interventi tecnici |
||
|
4 |
C |
Primo
addetto ad attività operative |
|
Assistente |
||
|
Assistente
ad attività specialistiche |
||
|
Venditore |
||
|
Addetto
ad attività impiegatizie |
||
|
Addetto ad attività tecniche |
||
|
Addetto
ad interventi tecnici |
||
|
D |
Impiegato
esperto |
|
|
Tecnico specialista |
||
|
Addetto
specialista ad interventi tecnici |
||
|
5 |
D |
Assistente |
|
Assistente ad attività specialistiche |
||
|
Venditore |
||
|
E |
Assistente senior |
|
|
Assistente ad attività specialistiche senior |
||
|
Venditore
senior |
||
|
Coordinatore |
||
|
6 |
F |
Capo
settore |
|
Specialista |
||
|
Venditore
specialista |
||
|
7 |
G |
Responsabile |
|
Professionista |
||
|
7Q |
H |
Responsabile di struttura |
|
Professionista
master |
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telecom Italia S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
tenuto conto dei
contenuti dell'accordo stipulato tra le parti in data 4 maggio 2000, relativo
al Premio di Risultato per il 1° semestre 2000 la cui corrispondente erogazione
salariale è prevista nel mese di novembre 2000;
-
fermo restando il
negoziato in corso per la definizione del Premio di Risultato coerentemente con
quanto previsto dal vigente CCNL.
si conviene
che detta erogazione sia effettuata con riferimento agli importi ed ai
livelli inquadramentali (posseduti alla data del 30 giugno 2000) specificati
nella tabella di seguito riportata
|
Livelli |
Importi |
|
H |
1.873.000 |
|
G |
1.750.800 |
|
F |
1.693.900 |
|
E |
1.506.600 |
|
D |
1.384.300 |
|
C |
1.270.600 |
|
B |
1.140.200 |
|
A |
814.400 |
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telecom Italia S.p.A. anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR,
Stet International, Trainet, Pathnet
e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
-
in considerazione della
definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
tenuto conto dei nuovi assetti
retributivi del personale definiti dal CCNL;
si conviene quanto di seguito specificato a completamento delle relative discipline.
1.
A far data dalla
stipula del presente accordo, ai lavoratori verrà corrisposto, nel mese di
luglio di ciascun anno, un premio annuo secondo le seguenti misure:
Tabella 1
|
Livelli |
Importo |
|
7 |
2.758.000 |
|
6 |
2.460.000 |
|
5 |
2.000.000 |
|
4 |
1.802.000 |
|
3 |
1.653.000 |
|
2 |
1.466.000 |
|
1 |
1.243.000 |
2.
Nel caso di cessazione o
di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in
prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare del premio annuo quanti sono
i mesi di servizio.
3.
La frazione di mese
pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese
inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
4.
Il premio annuo non
verrà computato ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, della retribuzione
mensile come composta all'art. X (Lavoro supplementare, straordinario, festivo,
notturno) né negli istituti retributivi differiti, indiretti e nelle
maggiorazioni contrattualmente previste.
5.
Nei confronti del
personale in forza alla data del presente accordo il premio annuo di cui sopra
verrà riconosciuto a partire dall'anno 2001.
1. A tutto il personale in forza alla data del presente
accordo verrà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un
sovraminimo ad personam determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi:
a)
importo pari alla
differenza tra i minimi vigenti anteriormente alla data del 31 luglio 2000 e
quelli previsti dal CCNL 28 giugno 2000, comprensivi, per il personale
appartenente alle figure professionali di venditore, venditore senior e
venditore specialista, dell'elemento retributivo aziendale venditori di cui
all'accordo 17 febbraio 1999;
b)
importo in atto al 31
luglio 2000 dell'elemento retributivo aziendale di cui all'Accordo 23 aprile
1998, che perciò deve ritenersi estinto a tutti gli effetti;
c)
importo pari alla
differenza, per ciascun livello retributivo, tra l'importo dell'indennità di
contingenza in atto anteriormente la data del 31 luglio 2000 e quello previsto
dal CCNL 28 giugno 2000;
d)
per il personale di
livello 7 già appartenente ai livelli G ed H, importo pari alla differenza tra
l'importo dell'Elemento Retributivo Professionale vigente anteriormente la data
del 31 luglio 2000 per ciascun livello e quello previsto dal CCNL 28 giugno
2000;
e)
importo pari a un
tredicesimo della differenza tra la retribuzione mensile in atto alla data del
31 luglio 2000, costituita a tale effetto dal minimo contrattuale,
dall'indennità di contingenza, dagli aumenti periodici di anzianità,
dall'assegno ad personam, dagli aumenti di merito, dall'elemento retributivo
professionale e dall'elemento retributivo aziendale, e l'importo del premio
annuo di cui alla precedente tabella 1;
f)
gli eventuali ulteriori
assegni ad personam e/o di merito individualmente percepiti alla data del 31
luglio 2000, assorbibili o non assorbibili secondo il regime in atto per ciascun
assegno alla data di stipula del presente accordo.
Il suddetto sovraminimo verrà riconosciuto con decorrenza 1 ottobre 2000, fatta eccezione per la quota relativa all'importo di cui al punto e) che verrà invece riconosciuto dall' 1.1.2001.
Aumenti Periodici di Anzianità
1. I lavoratori assunti anteriormente alla data del 1
luglio 1992 mantengono il diritto, per ogni biennio di servizio maturato
successivamente alla data di stipula del presente accordo e valido agli effetti
dell'anzianità, al riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura
riportata nella seguente tabella, per ciascun livello retributivo,
limitatamente a 14 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
|
Livello |
Importo mensile |
|
7 |
51.250 |
|
6 |
46.950 |
|
5 |
42.950 |
|
4 |
40.950 |
|
3 |
39.150 |
|
2 |
36.250 |
Determinazione della Retribuzione Oraria
Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per il coefficiente convenzionale appresso indicato in relazione alla durata dell'orario settimanale di lavoro.
|
Orario
di lavoro |
36 ore |
inferiore a 38 ore |
Oltre 38 ore e fino a 40 ore |
40 ore |
|
Coefficiente |
155 |
161 |
167 |
173.33 |
Al personale in servizio alla data odierna verrà erogato, con le competenze del mese di ottobre 2000, un importo "una tantum", corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato nel corrente anno, nella misura di lire 600.000.
Inoltre con le competenze del mese di gennaio 2001 verrà erogato al
personale in servizio sia alla data del presente accordo che al 1 gennaio 2001
un importo "una tantum", corrisposto pro-quota con riferimento a
tanti dodicesimi quanti saranno i mesi di servizio prestati nel 2001, nella
misura di lire 600.000.
Tali importi, che assolvono alla funzione prevista dalla "indennità
di vacanza contrattuale" ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 risultando
pertanto comprensivi di quanto dovuto al medesimo titolo, verranno
riproporzionati al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e non
saranno computati ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, della retribuzione
mensile come composta all'art. X (Lavoro supplementare, straordinario, festivo,
notturno) né negli altri istituti retributivi differiti, indiretti e nelle
maggiorazioni contrattualmente previste.