Tipologie di lavoro

RAPPORTI DI LAVORO CON PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

Il rapporto di lavoro con prestazione libero professionale è regolato dal Codice Civile.

Le professioniste ed i professionisti iscritte/i agli ordini professionali sono retribuite/i sulla base delle tariffe definite dagli stessi, laddove esistono, in assenza di questi sulla base di un contratto definito fra il committente e la professionista od il professionista sull’ammontare del compenso loro spettante.

Dal punto di vista previdenziale le professioniste ed i professionisti iscritte/i agli ordini con casse previdenziali proprie versano alle stesse una quota su ogni singola fattura emessa.

Una parte di questa viene versata direttamente dalla professionista o dal professionista, una parte è computata fra i costi che deve sostenere il cliente.

Tali quote sono definite in modo diverso dalle singole casse previdenziali riferite ai diversi ordini professionali.

Alle professioniste ed ai professionisti non tutelate/i da tali regimi previdenziali è riferito il fondo speciale del 12% istituito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335 (in esso troviamo, ad esempio, le figure professionali di fisioterapista, logopedista, operatrice/ore sociale).

Costoro, con partita IVA e non iscritte/i ad ordini professionali con specifica cassa previdenziale sono tenute/i al versamento, a loro carico, del 12% del compenso lordo percepito potendo rivalersi, nella misura del 4%, nei confronti del committente, oppure devono aderire alle gestioni separate delle categorie professionali di riferimento, laddove esistono, seguendone le specifiche normative.

L’utilizzo di tale forma di rapporto di lavoro non è soggetta a restrizioni.

Tale possibile forma di rapporto di lavoro è ovviamente assoggettata al regime fiscale vigente.



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