Tipologie di lavoro

RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Nel nostro ordinamento legislativo non c’è una definizione compiuta del rapporto di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Questi trova i propri riferimenti nel TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), nella legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché nell’art. 409 del Codice di Procedura Civile e nelle norme del Codice Civile che definiscono la prestazione d’opera e la prestazione d’opera intellettuale.

Si evidenzia pertanto il problema della definizione delle caratteristiche giuridiche attraverso le quali si enucleano le differenze relative alle prestazioni professionali fra il lavoro subordinato, definito dall’ art. 2094 del Codice Civile, e le prestazioni d’opera.

Il Codice Civile regola la prima forma di rapporto di lavoro richiamata come "obbligazione di risultato", ossia la prestatrice ed il prestatore professionale vengono retribuite/i attraverso il compenso definito a seguito di una prestazione predeterminata in termini di risultato da raggiungere da parte del committente.

Ciò a differenza della prestazione d’opera intellettuale disciplinata dallo stesso Codice Civile prevedendo una "obbligazione di mezzi", ossia il compenso viene pagato indipendentemente dal raggiungimento del risultato in quanto si remunera la prestazione intellettuale (ad esempio la docente o il docente dei corsi di formazione professionale).

La pattuizione del compenso avviene tramite rapporto individuale fra committente e collaboratrice/ore.

Dal punto di vista previdenziale i rapporti di lavoro in questione sono così regolati:

- le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa "pura" (senza partita IVA e non iscritte/i ad altri sistemi pensionistici obbligatori) sono tenute/i, attraverso il proprio committente, al versamento del 12% del 95% del compenso lordo percepito (nella misura di 1/3 a loro carico e di 2/3 a carico del committente);

- le lavoratrici ed i lavoratori con partita IVA non iscritte/i ad ordini professionali con specifica cassa previdenziale sono tenute/i al versamento, a loro carico, del 12% del compenso lordo percepito con possibilità di rivalsa, nella misura del 4%, a carico del committente;

- le lavoratrici ed i lavoratori iscritte/i ad altri sistemi pensionistici obbligatori (ad esempio pensionati, dipendenti pubblici, dipendenti privati, ecc...) sono tenute/i al versamento, presso la cosiddetta gestione separata dell’INPS, del 10% del 95% del compenso lordo percepito nella misura di 1/3 a loro carico e di 2/3 a carico del committente.

Sussistono alcune categorie professionali (ad esempio psicologhe/i, infermiere/i professionali, biologhe/i) già dotate di una cassa previdenziale autonoma per il lavoro dipendente, che hanno attivato una propria gestione separata riservata ai rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa simile a quella dell’INPS ma con propri criteri di gestione.

Allo stato non sussistono limiti, nel rispetto delle caratteristiche che gli sono proprie, all’utilizzo di rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale forma di rapporto di lavoro è ovviamente assoggettata alle norme fiscali vigenti.


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