| Tipologie
di lavoro RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO Tale recente e da più parti attesa forma di rapporto di lavoro è disciplinata dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive integrazioni e/o modificazioni. Oltre che nei casi previsti dal comma 2 dallart. 1 lettere B e C della stessa, il rapporto di lavoro con contratto di lavoro temporaneo è rivolto dai diversi specifici CCNL di cui trattasi, ad una serie di fattispecie. Nel caso del CCNL AGIDAE ci si riferisce a particolari punte di attività, alla effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo, alla esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedono limpiego di professionalità e/o specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dal soggetto gestore o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. In relazione alle fattispecie indicate tali CCNL fissano delle percentuali massime di utilizzo di rapporti di lavoro con contratto di lavoro temporaneo in rapporto al numero delle occupate e degli occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nel caso in specie per ciascun trimestre la media del 10%) o, in alternativa, un numero massimo (soprattutto per le piccole realtà). In considerazione dellart. 1 comma 4 lettera A della Legge citata in premessa i diversi CCNL richiamati definiscono inoltre le qualifiche ad esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al rapporto di lavoro con contratto di lavoro temporaneo riferendosi, generalmente, a quelle non definite "professionalità intermedie" nellambito della disciplina dei rapporti di lavoro con contratto di formazione lavoro. La disciplina contrattuale economico-normativa delle lavoratrici e dei lavoratori in questione è data da specifico CCNL sottoscritto dai soggetti di rappresentanza interessati. Coloro che operano nei diversi contesti interessati con un rapporto di lavoro con contratto di lavoro temporaneo sono funzionalmente organizzati dalla "azienda utilizzatrice" secondo le proprie esigenze, obbligatoriamente nel rispetto di quanto esplicitato allatto della stipula del rapporto, ma giuridicamente dipendenti dalla "azienda fornitrice".
|