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di lavoro RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO (Legislazione) l'orario di lavoro per gli apprendisti Le assunzioni di lavoratrici e/o lavoratori con contratto di apprendistato hanno come riferimento legislativo la Legge 24 giugno 1997 n. 196. Sono assumibili giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni (limite, questultimo, elevabile di 2 (due) anni nelle aree di cui agli obiettivi 1° e 2° del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio Europeo del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. Qualora lapprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età di cui sopra sono elevati di 2 (due) anni. I CCNL vigenti nellambito del Terzo Settore, al pari di altri, disciplinano, nel rispetto dei vincoli di legge, alcuni rilevanti aspetti relativi a tale possibile forma di rapporto di lavoro. Innanzitutto lestinzione del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato e la sua trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Generalmente, è anche il caso del CCNL AGIDAE, alla scadenza del termine di 18 mesi per qualifiche comprese nei livelli "bassi" ossia 1°-2°-3°-4° (ambito entro il quale si collocano, ad esempio, le figure di portiera/e centralinista, operaia/o qualificata/o, impiegata/o dordine, aiuto biblioteca e/o archivio), alla scadenza del termine di 24 mesi per qualifiche comprese nei livelli "medi" ossia 5°-6° (che comprendono, tra le altre, le figure di responsabile della reception, educatrice/ore senza titolo, istruttrice/istruttore di attività sportive). Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo (nel CCNL AGIDAE normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue ed a tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post scuola dellobbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto allattività da svolgere). Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciato alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. Ai CCNL in questione è demandata la fissazione entro precisi limiti della retribuzione rivolta alle apprendiste ed agli apprendisti (il CCNL AGIDAE, al riguardo, definisce che alle stesse ed agli stessi spetta il 90% della retribuzione rivolta alle assunte ed agli assunti a tempo indeterminato per i primi sei mesi, il 95% per i successivi sei mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal 13° mese). |