Tipologie di lavoro

Contratti di formazione e lavoro - Testo coordinato della legislazione vigente in materia di contratti di formazione lavoro

RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avvengono secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n. 863, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, della legge 19 luglio 1994 n. 451 e della legge 24 giugno 1997 n. 196 (segnatamente dell’art. 15).

Nei molteplici CCNL presenti nell’ambito del Terzo Settore le parti sottolineano, in considerazione del ruolo loro attribuito dalla legislazione di riferimento, la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie: acquisizione di professionalità intermedie (ad esempio nel richiamato CCNL AGIDAE quelle collocate, stante il modello di inquadramento del personale, nei livelli 6°-7°-8° ossia, tra queste, la o il responsabile biblioteca e/o archivio); acquisizione di professionalità elevate (nel caso in questione quelle ascritte al 9° o 10° livello ossia, tra queste, la o il responsabile di area); inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo "aziendale".

Sono rispettivamente 80 (ottanta), 130 (centotrenta), 20 (venti) le ore minime di formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, che nei diversi CCNL le parti riferiscono alle su richiamate possibili tipologie.

I diversi CCNL in questione richiamano poi i limiti di età delle e degli assumibili con contratto di formazione lavoro (soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni) nonché la durata del rapporto di lavoro in questione (24 mesi il massimo per le prime due tipologie richiamate, 12 mesi il massimo per la rimanente tipologia).

In tutti i CCNL richiamati le parti convengono di escludere dal possibile rapporto di lavoro con contratto di formazione lavoro tutte le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, nonché le professionalità elementari (ad esempio l’addetta/o alle pulizie).

In ultimo alcuni dei CCNL considerati prevedono una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione (possibilità prevista dal quadro legislativo di riferimento).

I contratti di formazione lavoro debbono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Al termine del rapporto di lavoro la parte datoriale è tenuta, relativamente alle prime due tipologie richiamate, a trasmettere alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e/o dal lavoratore, mentre per la rimanente possibile tipologia è sufficiente rilasci all’interessata e/o all’interessato un attestato sull’esperienza svolta.


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