Tipologie di lavoro

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

La materia è regolamentata a tutt’oggi dalla Legge 19 dicembre 1984 n. 863, dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223 (art. 19 in primis), dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 (art. 13 in primis).

I diversi CCNL sussistenti nel Terzo Settore, nell’affrontare tale questione, sottolineano le finalità prevalenti del lavoro a tempo parziale ossia il favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività del soggetto gestore, il consentire il soddisfacimento di esigenze individuali manifestate dalle lavoratrici e/o dai lavoratori (purché compatibili con le esigenze del servizio interessato).

Inoltre, tali CCNL, sottolineano, ai sensi di legge, il rapporto di lavoro a tempo parziale come prestazione di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dagli stessi (generalmente 36 o 38 ore settimanali) e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno.

Diversi CCNL in questione, ad esempio quello riferito alla realtà AGIDAE, fissano un minimo di ore sotto le quali, di norma, l’orario settimanale di chi è occupata/o a tempo parziale non può articolarsi (nel caso in specie 16 ore).

Sottolineata l’obbligatorietà per la parte datoriale di esplicitare nella lettera di assunzione, oltre a quanto normalmente occorre a fronte di assunzione di personale, l’orario settimanale e la sua distribuzione, la qualifica assegnata, il numero di matricola, tali CCNL affrontano la questione della possibile trasformazione dell’orario definito (che deve avvenire su accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro).

Generalmente le lavoratrici ed i lavoratori interessate/i alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa sono chiamate/i ad esprimere la propria opzione entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta ricevuta e le parti datoriali sono chiamate a rispondere entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa loro rivolte.

In quasi tutti i CCNL richiamati è ammesso il ricorso al lavoro supplementare per le assunte e per gli assunti con contratto di lavoro a tempo parziale purchè giustificato da specifiche esigenze organizzative (generalmente nella misura massima del 10% dell’orario settimanale previsto).

Tutti tali CCNL, in ordine al trattamento economico (specificatamente retribuzione base, trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive, ferie, festività) delle assunte e degli assunti con tale forma di rapporto di lavoro, sottolineano il concetto della proporzionalità. Lo stesso vale per il trattamento di malattia ed infortunio e per quello relativo all’assenza per gravidanza e puerperio.



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