Tipologie di lavoro

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

I riferimenti legislativi al riguardo sono molteplici. - vedi anche scheda delle normative vigenti

Allo stato la Legge 18 aprile 1962 n. 230 (che articola e definisce le ipotesi per le quali č possibile l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro), la Legge 24 giugno 1997 n. 196 (che affronta tale questione all’art.12), la Legge 28 Febbraio 1987 n. 56 (che all’art.23 rinvia ai CCNL la definizione di ulteriori possibili casistiche per l’utilizzo di tale forma di rapporto di lavoro).

L’insieme dei citati specifici CCNL vigenti nell’ambito del Terzo Settore affrontano tale questione con rilevante attenzione alle specificitā delle realtā alle quali si riferiscono.

Sottolineando le particolari esigenze dei servizi gestiti dal soggetto in questione e rimarcando l’esigenza di evitare carenze relative agli assetti organizzativo - funzionali degli stessi, generalmente ci si riferisce per l’utilizzo di tale forma di rapporto di lavoro a:

a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7 ottobre 1963 e all’art.8 bis del DL 29 gennaio 1983 n. 17 convertito nella Legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive modificazioni e/o integrazioni;
b) sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per malattia, maternitā, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui la lavoratrice e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;

c) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
d) costituzione anche parziale di lavoratrici e lavoratori chiamate/i a svolgere funzioni di coordinamento all’interno del servizio o di lavoratrici e lavoratori che abbiano ottenuto l’aspettativa;
e) assunzione, in periodi di intensificazione dell’attivitā, di lavoratrici e lavoratori aggiuntive/i.

Generalmente, nei diversi CCNL citati, si tende a convenire su una percentuale massima di lavoratrici e lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato in rapporto alle assunte ed agli assunti a tempo indeterminato.

Quasi sempre tale percentuale č indicata nel 20% ad esclusione dei su richiamati punti B), C), E) per i quali non sussistono limiti. Alcuni tra tali CCNL, ad esempio quello AGIDAE, consentono deroghe a tale percentuale previo accordo tra le parti a livello di singola realtā operativa.



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