Tipologie di lavoro

Disciplina legislativa e contrattuale delle possibili e diverse forme di rapporto di lavoro nell'ambito del terzo settore. 

Molteplici sono le possibili forme di rapporto di lavoro attivabili dalle articolate realtà che compongono il cosiddetto Terzo Settore, generalmente ricondotto ai termini di Fondazioni, Enti Morali, Associazionismo, Cooperazione Sociale, Cooperazione Internazionale, Organizzazioni di Volontariato, operante prevalentemente nel contesto della tutela ambientale e dei beni culturali, della cultura e del tempo libero, dei servizi volti alle persone (un’area, quest’ultima, che ha assunto, sia in ambito nazionale che europeo, una importanza sempre più rilevante, strettamente connessa al tema della riforma dei sistemi di Welfare State in evidente stato di crisi).

La legislazione di riferimento, ossia la legislazione che attiene al rapporto di lavoro privato, è assai articolata, oggetto di recenti modificazioni, ed altre, al riguardo, si profilano.

Anche i CCNL definiti nell’ambito del Terzo Settore, essenzialmente sul versante socio-sanitario-assistenziale-educativo, tra le organizazioni sindacali CGIL CISL UIL di categoria interessate e diverse parti datoriali ivi operanti (ANFFAS, AIAS, ANPAS, AVIS, UNEBA, AGIDAE, ANCST-LEGACOOP, FEDERSOLIDARIETA’-CCI, AGCI-SOLIDARIETA’)* si occupano della materia.

Nel rispetto dei vincoli di carattere legislativo e/o normativo posti in merito ai soggetti su richiamati (ad esempio le Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell’art. 3 della specifica Legge - quadro dell’11 agosto 1991 N° 266, possono assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta) le assunzioni di personale debbono avvenire in conformità alle disposizioni di legge e alle normative che regolano la materia.

L’insieme dei CCNL relativi al Terzo Settore sottolineano l’obbligo per la parte datoriale di comunicare alla lavoratrice ed al lavoratore, all’atto dell’assunzione, per iscritto, generalmente quanto segue:

- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la data di decorrenza dell’assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la presunta data di cessazione del rapporto;
- il numero di iscrizione al libro matricola;
- il livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate.

Prima dell’assunzione in servizio il soggetto gestore può accertare l’idoneità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche o convenzionate.

Le parti firmatarie dei diversi CCNL citati, in considerazione della specificità dell’attività svolta, convengono generalmente di escludere dalla riserva di cui all’art. 25 della Legge 23 luglio 1991 n.223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti a diverse qualifiche professionali, solitamente si tratta delle seguenti:

assistente domiciliare e dei servizi tutelari - operatrice ed operatore socio/assistenziale - addetta e addetto all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata o formato; educatrice ed educatore senza titolo; assistente domiciliare e dei servizi tutelari - operatrice ed operatore socio/assistenziale - addetta e addetto all’assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice o coordinatore; educatrice ed educatore professionale; assistente sociale; fisioterapista; logopedista; terapista occupazionale; psicomotricista; infermiera ed infermiere professionale; educatrice ed educatore professionale coordinatrice o coordinatore.

Nei diversi CCNL in questione, si definiscono poi i documenti che la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a presentare o consegnare al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.

L’elenco normalmente comprende:

- libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento;
- stato di famiglia;
- residenza anagrafica;
- libretto di idoneità sanitaria;
- fotocopia di codice fiscale;
- fotocopia documento di riconoscimento valido;
- certificato di iscrizione all’albo e/o all’ordine professionale (se obbligatorio);
- eventuale libretto di pensione;
- certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.

La lavoratrice e il lavoratore dovranno comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all’atto dell’assunzione.

Tale insieme di dati va relazionato a quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla Legge 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni.

E’ possibile ricondurre al Terzo Settore tutte le forme attraverso le quali il rapporto di lavoro si articola.

Una articolazione che pone all’attenzione generale la necessità di un compiuto assetto legislativo - normativo di riferimento (in tale ottica si collocano precise proposte di legge).

Per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato è possibile riferirsi alle seguenti possibili articolazioni: rapporti di lavoro a tempo determinato, rapporti di lavoro a tempo parziale, rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro, rapporti di lavoro con contratto di apprendistato, rapporti di lavoro con contratto di lavoro temporaneo.

Per quanto concerne l’ambito di lavoro definito parasubordinato è possibile attivare il rapporto di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono inoltre presenti la tipologia del rapporto di lavoro con prestazione libero professionale e del rapporto di lavoro con contratto di collaborazione occasionale.



*ANNFAS ( Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali), AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici), ANPAS ( Associazione Nazionale Pubbliche Asistenze), AVIS ( Associazione Italiana Volontari del Sangue), UNEBA ( Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale), AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica), ANCST/LEGACOOP ( Associazione Nazionale Cooperative Servizi Turismo/Legacoop), FEDERSOLIDARIETA'/CCI ( Federsolidarietà/Confedereazione Cooperative Italiane), AGCI/SOLIDARIETA' (Associazione Generale Cooperative Italiane/Solidarietà ).



Inizio pagina